Decreto cautelare 1 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04595/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2024, proposto da Centro Scolastico -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- della nota dell’U.S.R. Campania, prot. n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la cessazione del “-OMISSIS-” a decorrere dall’ a.s. 2024/2025;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 1895 del 1 ottobre 2024;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2143 del 28 ottobre 2024;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 30 settembre 2024, l’Istituto ricorrente impugnava, unitamente agli atti connessi in epigrafe meglio specificati, la nota dell’U.S.R. Campania prot. n. -OMISSIS- con cui, successivamente ad un’articolata vicenda in sede giurisdizionale relativa al riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2023/2024, era stata disposta la sua non operatività in regime giuridico di parità scolastica per il nuovo a.s. 2024/2025;
- a sostegno del gravame, l’Istituto ricorrente adduceva la sussistenza, sotto vari profili, dei presupposti per il riconoscimento della parità, chiedendo l’annullamento degli atti gravati;
- con D.P. n. 1895 del 1 ottobre 2024, “Rilevato – sotto il profilo del fumus boni iuris – che non appaiono, prima facie , destituite di fondamento le doglianze di parte ricorrente, tendenti a porre in risalto la contraddittorietà tra il provvedimento gravato - prot. n.-OMISSIS- - dell’U.S.R. Campania e la precedente nota dello stesso Ufficio, prot. -OMISSIS-, che, in dichiarata “ottemperanza all’ordinanza n. 1819 del 15/05/2024 del Consiglio di Stato”, riconosceva “l’operatività in regime giuridico di parità scolastica dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado denominato: “-OMISSIS-” per gli Indirizzi di studio in epigrafe elencati, sino alla definizione della fase del merito”; Rilevato, altresì, che il revirement dell’U.S.R. Campania, concretizzatosi nell’adozione del provvedimento gravato, non pare, prima facie , potersi far discendere, come ivi preteso, dal “dispositivo dell’ordinanza cautelare n. 02291 del 20/06/2024 (…), emanata dal Consiglio di Stato (Sezione Settima)”, dispositivo che, in effetti, si limita a prevedere “(…) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 3169/2024) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata”; Rilevato cioè che pare, prima facie , condivisibile quanto affermato – al riguardo – in ricorso, vale a dire, in generale, che: “Lo scopo della tutela cautelare è quello di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale invocata dal cittadino, nelle more della definizione nel merito della controversia”; Rilevato, del resto, che se è pur vero che, in detta ordinanza n. 2291 del 20.06.2024, in parte motiva, si afferma: “(…) Ritenuto che, in considerazione dell’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico e delle relative prove di esame sia opportuno, tenuto conto della riconosciuta sussistenza del periculum in mora , accogliere l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata”, è altrettanto vero, tuttavia, che la stessa ordinanza, nel capoverso precedente, richiama, espressamente, la succitata “nota depositata dall’amministrazione resistente in data 17 giugno 2024, (con la quale: nde) è stato disposto che, in ottemperanza al dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 1819/2024, di accoglimento di istanza cautelare e di contestuale fissazione del prosieguo della trattazione alla camera di consiglio odierna, è stata riconosciuta “l’operatività in regime giuridico di parità scolastica dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado denominato: “-OMISSIS-” per gli indirizzi di studio in epigrafe elencati sino alla definizione della fase del merito”; Rilevato, sotto il profilo del periculum in mora qualificato, ex art. 56 c.p.a., che sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, all’udienza in camera di consiglio, come infra fissata, giacché, come dedotto in ricorso, notificato in data 30 settembre 2024 e depositato in pari data, alle ore 18.04, “la presente istanza è fatta per rispettare il termine del 30 settembre, stabilito dalla nota dell’U.S.R. Campania del 6 agosto u.s., prot. n. 46927, termine ultimo per la scuola per presentare il funzionamento, ai sensi dell’art. 5.3 del D.M. 83/2008, ai fini della validità dell’anno scolastico” era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio (2 ottobre 2024) eccependo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, di cui chiedeva l’integrale rigetto;
- con ordinanza n. 2143 del 28 ottobre 2024, questo Tribunale: “Rilevato che: - ad un esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare provvisto del prescritto fumus boni iuris , laddove evidenzia la contraddittorietà tra il provvedimento gravato (nota prot. n. -OMISSIS-) che dispone la “non operatività in regime giuridico di parità scolastica” dell’Istituto ricorrente per l’a.s. 2024/2025 e la precedente nota del medesimo Ufficio prot. -OMISSIS- che invece aveva riconosciuto “l’operatività in regime giuridico di parità scolastica dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado denominato: “-OMISSIS-” per gli Indirizzi di studio in epigrafe elencati sino alla definizione della fase del merito” del giudizio di appello n. 3169/2024; - peraltro, il dispositivo dell’ordinanza cautelare n. 2291 del 20 giugno 2024, emanata dal Consiglio di Stato e richiamata nel provvedimento impugnato si limita - in effetti - a sospendere “l’esecutività della sentenza impugnata” e pur riferendosi, in parte motiva, all’opportunità di sospensione del provvedimento impugnato “in considerazione dell’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico e delle relative prove di esame”, richiama la nota dell’Amministrazione “depositata […] in data 17 giugno 2024, con la quale è stato disposto che, “in ottemperanza al dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 1819/2024, di accoglimento di istanza cautelare e di contestuale fissazione del prosieguo della trattazione alla camera di consiglio odierna, è stata riconosciuta “l’operatività in regime giuridico di parità scolastica dell’Istituto di istruzione secondaria di secondo grado denominato: “-OMISSIS-” per gli indirizzi di studio in epigrafe elencati sino alla definizione della fase del merito”; Rilevata, infine, l’opportunità, sotto il profilo del periculum in mora , di sospendere il provvedimento impugnato al fine di salvaguardare gli interessi coinvolti”, confermava la sospensione dei provvedimenti impugnati già disposta con il D.P. n. 4595 del 1 ottobre 2024, contestualmente fissando l’udienza pubblica del 9 aprile 2025;
- il 15 ottobre 2024 parte ricorrente depositava documenti;
- il 17 ottobre 2024 il Ministero depositava memoria e documenti e nuovamente memoria il 7 marzo 2025;
- il 19 marzo 2025, l’Istituto ricorrente depositava memoria rappresentando che: “considerato che l’anno scolastico si sta avviando a conclusione e che la scuola cesserà il proprio funzionamento il prossimo 31 agosto 2025, come da comunicazione prot. n. 95 inoltrata via pec all’USR Campania in data 18/03/2025, si chiede di voler fare espressamente salvi gli effetti della ordinanza cautelare di Questo TAR n. 2143/2024 di accoglimento della domanda cautelare per tutto il corrente anno scolastico e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse agli effetti del ricorso per gli anni scolastici successivi al 2024/2025”;
- il 21 marzo 2025, parte ricorrente depositava decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. -OMISSIS-, con cui “preso atto della nota assunta a prot. AOODRCA n. -OMISSIS-, con la quale la sig.ra -OMISSIS- […] in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente gestore [dell’] Istituto ha comunicato la rinuncia allo status di scuola paritaria con decorrenza dall’1/09/2025, per libera determinazione”, decretava “con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 - ai sensi dell’art.5, comma 10, lett. a D.M.10 ottobre 2008, n. 83 – […] la revoca della parità concessa in ottemperanza al decreto cautelare n. 1895 dell’1/10/2024 del TAR Campania e la cessazione di ogni attività didattica per l’Istituto di istruzione secondaria di II grado denominato: “-OMISSIS-”;
- il 24 marzo 2025 il Ministero depositava memoria, allegando il decreto n. -OMISSIS-, dianzi menzionato;
- il 7 maggio 2025, parte ricorrente depositava replica, instando per l’accoglimento del ricorso ovvero, “in via subordinata, si chiede di voler fare espressamente salvi gli effetti della ordinanza cautelare n. 2143/2024 di accoglimento della domanda cautelare per tutto il corrente anno scolastico e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse agli effetti del ricorso per gli anni scolastici successivi al 2024/2025, ossia a far data dal 1° settembre 2025, come da decreto dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-”;
- all’udienza pubblica del 28 maggio 2025 (rinviata dal 9 aprile), il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- con il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. -OMISSIS-, in narrativa evidenziato, l’Ufficio scolastico Regionale, preso atto della rinuncia allo status di scuola paritaria dell’Istituto ricorrente (n. -OMISSIS-) “con decorrenza dall’1/09/2025 [e] per libera determinazione”, ha decretato la revoca della parità scolastica ai sensi dell’art.5, comma 10, lett. a D.M.10 ottobre 2008, n. 83, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026”;
- il tenore di tale provvedimento – che espressamente richiama, in premessa, il D.P. n. 1895 del 1 ottobre 2024 (confermato in sede collegiale) – implica l’implicito riconoscimento, successivo alla sospensione degli atti impugnati e per tutta la durata dell’ a.s. 2024/2025 sino alla sua conclusione, del regime di parità scolastica, con superamento, per rinnovate valutazioni in fatto ed in diritto, dell’odierno oggetto del contendere, evidentemente circoscritto a tale annualità (“si conferma la non operatività in regime giuridico di parità scolastica di codesto Istituto per il prossimo anno scolastico 2024/2025”, così il provvedimento impugnato, in atti);
Rilevato che:
- per l’effetto ed in adesione alla prospettazione in atti di parte ricorrente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non più sorretto da interesse ex art. 100 c.p.c.;
- stante l’estrema peculiarità della vicenda sottesa, vadano compensate integralmente tra le parti in causa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.