CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2023, n. 44897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44897 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 44897 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli con la impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord, appellata da IR De LI, con cui quest'ultimo era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 e 80 DPR n. 309/1990, per aver detenuto, per la successiva cessione a terzi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché di diversi panetti di hashish. 2. Avverso tale decisione ricorre il De LI, deducendo che la contestazione relativa ai panetti di hashish sarebbe stata formulata solo con il decreto di giudizio immediato e che ciò avrebbe comportato una insanabile violazione del diritto di difesa. Lamenta altresì la eccessività della pena inflitta e la sostanziale duplicazione dell'aumento per la continuazione, nonché, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio quanto meno di equivalenza e la violazione dell'art. 63 comma 4 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il motivo attinente alla modalità della contestazione è infondato, atteso che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito abbreviato , giudizio in cui l'imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, né sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (così, Cass. Sez. VI, sent. n. 33519 del 04-05-2006 (ud. del 04-05-2006), (rv. 234392). Tale conclusione, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, risulta oggi positivizzata dall'inserimento del co. 6 bis di cui all'art. 438 c.p.p., che riconosce alla richiesta di giudizio abbreviato presentata nell'udienza preliminare efficacia preclusiva alla deducibilità, sia delle "nullità, sempre che non siano assolute", sia delle "inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio". Allo stesso modo, la scelta del rito speciale preclude "ogni questione sulla competenza per territorio del giudice". Si tratta - come detto - del pedissequo recepimento di esegesi più che consolidate in giurisprudenza, tanto rispetto alla nullità che alla inutilizzabilità. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto in questi termini solo con il ricorso in cassazione (in appello il De LI si era lamentato unicamente della eccessività dell'aumento per la continuazione, doglianza cui la Corte territoriale ha dato congrua risposta). 4. Fondata appare invece la proposta doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 63 comma 4 c.p., atteso che sul punto la Corte territoriale è effettivamente rimasta del tutto silente, senza neanche enunciare il contenuto della doglianza chiaramente espressa a pag. 2 del ricorso in appello. 5. Quanto all'ultimo motivo, Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 del Cp, è rimesso al "potere discrezionale" del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione. Alla luce della congrua motivazione sul punto della gravata sentenza, il motivo va pertanto disatteso. 6. Conclusivamente la impugnata sentenza va annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 63 comma 4 c.p. con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello d Napoli, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 63 comma 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto SORE Roma 4 luglio 2023 IL PRESIDENTE ES
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 44897 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli con la impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord, appellata da IR De LI, con cui quest'ultimo era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 e 80 DPR n. 309/1990, per aver detenuto, per la successiva cessione a terzi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché di diversi panetti di hashish. 2. Avverso tale decisione ricorre il De LI, deducendo che la contestazione relativa ai panetti di hashish sarebbe stata formulata solo con il decreto di giudizio immediato e che ciò avrebbe comportato una insanabile violazione del diritto di difesa. Lamenta altresì la eccessività della pena inflitta e la sostanziale duplicazione dell'aumento per la continuazione, nonché, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio quanto meno di equivalenza e la violazione dell'art. 63 comma 4 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il motivo attinente alla modalità della contestazione è infondato, atteso che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del rito abbreviato , giudizio in cui l'imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, né sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (così, Cass. Sez. VI, sent. n. 33519 del 04-05-2006 (ud. del 04-05-2006), (rv. 234392). Tale conclusione, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, risulta oggi positivizzata dall'inserimento del co. 6 bis di cui all'art. 438 c.p.p., che riconosce alla richiesta di giudizio abbreviato presentata nell'udienza preliminare efficacia preclusiva alla deducibilità, sia delle "nullità, sempre che non siano assolute", sia delle "inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio". Allo stesso modo, la scelta del rito speciale preclude "ogni questione sulla competenza per territorio del giudice". Si tratta - come detto - del pedissequo recepimento di esegesi più che consolidate in giurisprudenza, tanto rispetto alla nullità che alla inutilizzabilità. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto in questi termini solo con il ricorso in cassazione (in appello il De LI si era lamentato unicamente della eccessività dell'aumento per la continuazione, doglianza cui la Corte territoriale ha dato congrua risposta). 4. Fondata appare invece la proposta doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 63 comma 4 c.p., atteso che sul punto la Corte territoriale è effettivamente rimasta del tutto silente, senza neanche enunciare il contenuto della doglianza chiaramente espressa a pag. 2 del ricorso in appello. 5. Quanto all'ultimo motivo, Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 del Cp, è rimesso al "potere discrezionale" del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione. Alla luce della congrua motivazione sul punto della gravata sentenza, il motivo va pertanto disatteso. 6. Conclusivamente la impugnata sentenza va annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 63 comma 4 c.p. con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello d Napoli, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 63 comma 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto SORE Roma 4 luglio 2023 IL PRESIDENTE ES