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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 26/05/2023
Atti impositivi: - SILENZIORIFIUTO IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società per azioni Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il silenzio-rifiuto tenuto dall'Amministrazione su una richiesta di rimborso dell'IVA ritenuta illegittimamente pagata, relativamente alla fornitura di energia elettrica in quanto l'imposta era stata applicata dal fornitore anche sugli GS (oneri generali afferenti al sistema elettrico).
Si trattava della fornitura di energia da parte della Società_1 Srl che illegittimamente aveva calcolato l'IVA anche su tali oneri.
2. Con sentenza n. 7196, depositata il 28 maggio 2023, la CGT di Roma dichiarava il ricorso inammissibile.
Ad avviso della Commissione la società Ricorrente_1, in quanto utente finale della somministrazione della fornitura di energia elettrica, non aveva titolo a chiedere la restituzione dell'IVA nei confronti del fisco.
Tale richiesta avrebbe potuto essere presentata solo dal fornitore di energia, mentre il rapporto fra quest'ultimo e la Ricorrente_1 era di natura meramente privatistica e non estendibile direttamente all'erario.
Sul punto la Commissione citava giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia
Europea.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la società Ricorrente_1.
L'appellante ritiene la sentenza errata in diritto.
A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia di primo grado, la giurisprudenza dell'Unione
Europea sarebbe in realtà in senso favorevole alla società appellante.
In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha più volte affermato che “se il rimborso dell'IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del prestatore, i principi di neutralità dell'IVA e di effettività impongono che gli Stati membri prevedano gli strumenti necessari per consentire al destinatario di recuperare l'IVA indebitamente fatturata e pagata presentando la domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria (cfr. sentenze del 15 marzo 2007, C-35/05, EU:
C:2007:167, punto 41, e dell'11 aprile 2019, C-691/17, EU:C:2019:327, punto 48)”.
Osserva ancora che i Giudici di primo grado non hanno considerato che la società Ricorrente_1 ha acquistato energia per esigenze imprenditoriali e non personali, e che opera comunque in regime di esenzione, con preclusione della possibilità di detrarre l'IVA già assolta in via di rivalsa. Errata, dunque, la decisione di inammissibilità del ricorso.
Ripropone pertanto la società appellante la questione relativa alla non debenza dell'imposta, non esaminata dalla Corte di Giustizia di primo grado, ribadendo il fondamento della richiesta di restituzione dell'imposta indebitamente pagata, in quanto gli GS avrebbero natura tributaria.
In subordine la società appellante chiede al Collegio di sollevare questione pregiudiziale sulla compatibilità del meccanismo interno di ripartizione dell'IVA indebitamente corrisposta -affermato dalla
Corte di Giustizia di primo grado- con i principi comunitari di neutralità e effettività dell'Imposta sul Valore
Aggiunto.
4. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea è stata correttamente interpretata dalla Commissione di primo grado.
Sul punto la Corte di cassazione con sentenza n. 23288 del 2018 ha affermato che il cessionario è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA a titolo di rivalsa solo nel caso in cui l'indebito pagamento venga a riflettersi sulla liquidazione finale dell'IVA complessivamente dovuta.
Negli altri casi tale richiesta può essere presentata esclusivamente dai distributori di energia.
Anche la giurisprudenza del Corte di giustizia dell'UE ha coerentemente affermato tale principio: gli Stati membri possono prevedere gli strumenti necessari per consentire al destinatario di recuperare l'IVA fatturata e pagata nella sola ipotesi, concreta e specifica, in cui una richiesta rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Si tratta di una previsione specifica derogatoria al principio generale, della quale non ricorrono i presupposti nel caso di specie.
Nel merito l'Ufficio ribadisce che gli GS non hanno natura di imposta indiretta, in quanto non destinati alla fiscalità generale, e sfuggono al principio della capacità contributiva.
Correttamente, dunque, il fornitore ha applicato l'IVA anche su tali oneri inserendoli in fattura nella base imponibile.
5. Con memoria del 3 novembre 2025 la società Ricorrente_1 prende atto della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 7196 del 2023), che ha deciso entrambe le questioni giuridiche oggetto del ricorso in senso sfavorevole all'appellante.
Chiede al Collegio di valutare tale giurisprudenza, e in subordine l' integrale compensazione delle spese di giudizio, a fronte della particolarità dei profili esaminati per la prima volta in modo approfondito dalla
Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Ricorrente_1 va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1. La stessa società appellante ha preso atto della recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale giurisprudenza risulta ormai consolidata.
Relativamente alla legittimazione a richiedere il rimborso, la recente pronuncia n. 8819 del 2025 della
Corte di cassazione ha riaffermato il principio in base al quale i rapporti fra il fornitore e l'acquirente e quello relativo all'obbligo di pagare l'imposta, pur collegati, non interferiscono fra loro.
“Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica;
soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può giustificare che l'acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie come nel caso di fallimento del venditore”.
In coerenza con i principi della Corte di cassazione affermati dalla citata sentenza, questa Corte di giustizia, con sentenza n. 6236 del 2025 ha respinto un analogo appello presentato da altra società basato sui medesimi presupposti giuridici e fattuali.
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Ricorrente_1.
2. Pur avendo deciso in via preliminare sulla legittimazione alla richiesta di rimborso, la citata sentenza della Corte di cassazione n. 8819 ha ritenuto di dover esaminare anche la questione relativa alla natura giuridica degli GS, concludendo in modo univoco per la natura non tributaria degli stessi con conseguente inserimento anche di tale voce all'interno dell'imponibile fatturato.
3. Va accolta la richiesta avanzata in subordine da parte dell'appellante nella memoria del 3 novembre
2025 di compensare le spese del grado.
La complessità delle questioni trattate, e il recente consolidarsi della giurisprudenza della Corte di cassazione giustificano una decisione in tal senso.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 26/05/2023
Atti impositivi: - SILENZIORIFIUTO IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società per azioni Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il silenzio-rifiuto tenuto dall'Amministrazione su una richiesta di rimborso dell'IVA ritenuta illegittimamente pagata, relativamente alla fornitura di energia elettrica in quanto l'imposta era stata applicata dal fornitore anche sugli GS (oneri generali afferenti al sistema elettrico).
Si trattava della fornitura di energia da parte della Società_1 Srl che illegittimamente aveva calcolato l'IVA anche su tali oneri.
2. Con sentenza n. 7196, depositata il 28 maggio 2023, la CGT di Roma dichiarava il ricorso inammissibile.
Ad avviso della Commissione la società Ricorrente_1, in quanto utente finale della somministrazione della fornitura di energia elettrica, non aveva titolo a chiedere la restituzione dell'IVA nei confronti del fisco.
Tale richiesta avrebbe potuto essere presentata solo dal fornitore di energia, mentre il rapporto fra quest'ultimo e la Ricorrente_1 era di natura meramente privatistica e non estendibile direttamente all'erario.
Sul punto la Commissione citava giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia
Europea.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la società Ricorrente_1.
L'appellante ritiene la sentenza errata in diritto.
A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia di primo grado, la giurisprudenza dell'Unione
Europea sarebbe in realtà in senso favorevole alla società appellante.
In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha più volte affermato che “se il rimborso dell'IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del prestatore, i principi di neutralità dell'IVA e di effettività impongono che gli Stati membri prevedano gli strumenti necessari per consentire al destinatario di recuperare l'IVA indebitamente fatturata e pagata presentando la domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria (cfr. sentenze del 15 marzo 2007, C-35/05, EU:
C:2007:167, punto 41, e dell'11 aprile 2019, C-691/17, EU:C:2019:327, punto 48)”.
Osserva ancora che i Giudici di primo grado non hanno considerato che la società Ricorrente_1 ha acquistato energia per esigenze imprenditoriali e non personali, e che opera comunque in regime di esenzione, con preclusione della possibilità di detrarre l'IVA già assolta in via di rivalsa. Errata, dunque, la decisione di inammissibilità del ricorso.
Ripropone pertanto la società appellante la questione relativa alla non debenza dell'imposta, non esaminata dalla Corte di Giustizia di primo grado, ribadendo il fondamento della richiesta di restituzione dell'imposta indebitamente pagata, in quanto gli GS avrebbero natura tributaria.
In subordine la società appellante chiede al Collegio di sollevare questione pregiudiziale sulla compatibilità del meccanismo interno di ripartizione dell'IVA indebitamente corrisposta -affermato dalla
Corte di Giustizia di primo grado- con i principi comunitari di neutralità e effettività dell'Imposta sul Valore
Aggiunto.
4. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea è stata correttamente interpretata dalla Commissione di primo grado.
Sul punto la Corte di cassazione con sentenza n. 23288 del 2018 ha affermato che il cessionario è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA a titolo di rivalsa solo nel caso in cui l'indebito pagamento venga a riflettersi sulla liquidazione finale dell'IVA complessivamente dovuta.
Negli altri casi tale richiesta può essere presentata esclusivamente dai distributori di energia.
Anche la giurisprudenza del Corte di giustizia dell'UE ha coerentemente affermato tale principio: gli Stati membri possono prevedere gli strumenti necessari per consentire al destinatario di recuperare l'IVA fatturata e pagata nella sola ipotesi, concreta e specifica, in cui una richiesta rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Si tratta di una previsione specifica derogatoria al principio generale, della quale non ricorrono i presupposti nel caso di specie.
Nel merito l'Ufficio ribadisce che gli GS non hanno natura di imposta indiretta, in quanto non destinati alla fiscalità generale, e sfuggono al principio della capacità contributiva.
Correttamente, dunque, il fornitore ha applicato l'IVA anche su tali oneri inserendoli in fattura nella base imponibile.
5. Con memoria del 3 novembre 2025 la società Ricorrente_1 prende atto della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 7196 del 2023), che ha deciso entrambe le questioni giuridiche oggetto del ricorso in senso sfavorevole all'appellante.
Chiede al Collegio di valutare tale giurisprudenza, e in subordine l' integrale compensazione delle spese di giudizio, a fronte della particolarità dei profili esaminati per la prima volta in modo approfondito dalla
Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Ricorrente_1 va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1. La stessa società appellante ha preso atto della recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale giurisprudenza risulta ormai consolidata.
Relativamente alla legittimazione a richiedere il rimborso, la recente pronuncia n. 8819 del 2025 della
Corte di cassazione ha riaffermato il principio in base al quale i rapporti fra il fornitore e l'acquirente e quello relativo all'obbligo di pagare l'imposta, pur collegati, non interferiscono fra loro.
“Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica;
soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può giustificare che l'acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie come nel caso di fallimento del venditore”.
In coerenza con i principi della Corte di cassazione affermati dalla citata sentenza, questa Corte di giustizia, con sentenza n. 6236 del 2025 ha respinto un analogo appello presentato da altra società basato sui medesimi presupposti giuridici e fattuali.
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Ricorrente_1.
2. Pur avendo deciso in via preliminare sulla legittimazione alla richiesta di rimborso, la citata sentenza della Corte di cassazione n. 8819 ha ritenuto di dover esaminare anche la questione relativa alla natura giuridica degli GS, concludendo in modo univoco per la natura non tributaria degli stessi con conseguente inserimento anche di tale voce all'interno dell'imponibile fatturato.
3. Va accolta la richiesta avanzata in subordine da parte dell'appellante nella memoria del 3 novembre
2025 di compensare le spese del grado.
La complessità delle questioni trattate, e il recente consolidarsi della giurisprudenza della Corte di cassazione giustificano una decisione in tal senso.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo