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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
, in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
, con sede in Senise (Pz), alla via Madonna D'Anglona n. 124/D, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Gerardo Breglia, giusta mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senise (Pz), alla via Aldo Moro n. 2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Chiaromonte (Pz) il 31.10.1976 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Lista, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise (Pz), al corso Vittorio
Emanuele n. 91
CONVENUTO
Oggetto: prestazione professionale.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6.07.2021 regolarmente notificato, la società attrice citava innanzi all'intestato Tribunale, per l'udienza del 7.12.2021, ed Controparte_1
esponeva che il convenuto dal 2008 aveva conferito incarico verbale per la consulenza fiscale n. r.g.a.c. Pag. 1 P.IVA_2
e del lavoro alla che il Parte_2
rapporto era già in essere dal 2001 con la CNA di Senise;
che veniva pattuito, sempre verbalmente, per i primi anni, un corrispettivo di euro 600,00 annui per la consulenza fiscale, euro 120,00 per la dichiarazione annuale, euro 20,00 per ogni busta paga, oltre a quanto dovuto e se dovuto, per la redazione del mod. 770 e per l'assistenza avanti ai vari Uffici
Finanziari, il tutto oltre IVA di legge;
che con decorrenza dal 2012, veniva convenuto un aumento del corrispettivo dovuto per la consulenza fiscale annua in euro 800,00 mensili, rimanendo invariate le altre somme;
che la Parte_2
provvedeva a eseguire la sua prestazione consistita nella
[...]
registrazione delle fatture acquisti, dei corrispettivi, nella liquidazione trimestrale dell'IVA, nella redazione e trasmissione della dichiarazione annuale, nella redazione e trasmissione del mod. 770, nella predisposizione delle buste paga, nella consulenza del lavoro, nonché nell'assistenza avanti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti fiscali e la rateizzazione delle imposte non corrisposte;
che il convenuto versava solo degli acconti senza provvedere al saldo;
che a decorrere dal 2011 e sino a tutto il 2020, epoca in cui il rapporto di consulenza veniva risolto, il convenuto avrebbe dovuto corrispondere per tutta l'attività di consulenza fiscale e del lavoro, nonché per le varie prestazioni, la complessiva somma di euro 15.186.05,
Iva compresa;
che invece versava acconti pari a euro 4.310,00, Iva compresa, rimanendo debitore della residua somma di euro 10.875,05, Iva compresa;
che nonostante le varie sollecitazioni non provvedeva a estinguere il debito, pur promettendo di farlo;
che in data
24.03.2021 veniva invitato alla stipula della convenzione di negoziazione assistita senza aderirvi nel termine di legge.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale e della relativa prestazione di consulenza fiscale e del lavoro intercorso fra la ed il Parte_2
Sig. titolare della ditta individuale all'insegna “ Bar La Controparte_1
Piazzetta”, per il periodo dedotto in atti e per le causali in narrativa;
2) In via subordinata ed in caso di contestazione o disconoscimento del rapporto contrattuale, ritenere la presente azione proposta anche ai sensi dell'art.2041 c.c. con ogni conseguenza di legge;
3)
Condannare il Sig. titolare della ditta individuale all'insegna Controparte_1
“ Bar La Piazzetta” al pagamento in favore della Parte_2 nella rapp.za di legge, al pagamento della somma di €. 10.875,05
[...]
o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo istituenda CTU che già da ora si chiede, maggiorata degli interessi ex D. Lgs 231/2002 e successive
n. 868/2021 r.g.a.c. Pag. 2
modifiche ed integrazioni e della rivalutazione monetaria, a far data dalla messa in mora e fino al soddisfo, il tutto per la causale dedotta in atti con riferimento al periodo dal 2011 al
2020 compreso;
4) Condannare il Sig. titolare della ditta Controparte_1 individuale all'insegna “ Bar La Piazzetta” al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. assumeva
Con ordinanza del 7.12.2021, resa all'esito dell'udienza cartolare, veniva dichiarata la contumacia di e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. Controparte_1
Con comparsa depositata il 15.11.2022 si costituiva il quale Controparte_1
eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2956 comma 2, trattandosi di prestazione d'opera professionale ed aggiungeva che sino al 31.12.2017 erano stati effettuati tutti i pagamenti;
che la domanda subordinata di indebito arricchimento era inammissibile in quanto il creditore ben poteva esercitare l'azione contrattuale di pagamento del corrispettivo sebbene infondata per sopravvenuta prescrizione triennale sino alla data del 31.12.2017.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attrice per prescrizione del credito già corrisposto da parte convenuta fino alla data del 31.12.2017; condannare parte attrice al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio”.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note conclusionali sino a trenta giorni prima.
2. Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
il quale, in data 15.11.2022, si è costituito a mezzo di comparsa di costituzione
[...]
depositata telematicamente.
3. Ancora in via preliminare va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione del credito proposta da parte convenuta. Non vi è alcun dubbio che l'eccezione di prescrizione rientri tra quelle eccezioni di merito non rilevabile d'ufficio che vanno proposte previa costituzione tempestiva nei venti giorni anteriori alla prima udienza di comparizione
(Tribunale di Monza n. 620 del 1.03.2017; Tribunale di Napoli n. 3072 del 9.03.2016). Nel caso di specie, avrebbe dovuto sollevarla nella comparsa di Controparte_1
costituzione da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione per il 7.12.2021 e, invece, si è costituito in giudizio tardivamente, con comparsa di costituzione depositata il 15.11.2022, incorrendo nella n. 868/2021 r.g.a.c. Pag. 3
decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. per la proposizione delle eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
4. Passando a esaminare il merito della questione, giova premettere che secondo i noti principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”
(Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446;
Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n.
3099); ancora, sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
In tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (Cass., sez. II, 20.4.2006, n. 9254; in senso conforme, già in precedenza, Cass., sez. II, 13.4.1999, n. 3627).
n. 868/2021 r.g.a.c. Pag. 4
Tanto premesso, il Tribunale ritiene la domanda fondata nei temini che seguono.
Parte attrice ha provato sia per tabulas (all. da n. 1 a n. 18 prod. parte attrice), sia all'esito dell'istruttoria di tipo orale (prova testimoniale e interrogatorio formale), l'attività svolta in relazione alla prestazione di consulenza contabile, fiscale e lavoro, in favore del convenuto, titolare dell'esercizio commerciale “Bar La Piazzetta” in Senise. Nello specifico l'attore ha prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa all'attività di consulenza relativa agli anni dal 2011 al 2020 (all.ti 1 a 10 prod. attorea), le buste paga per gli anni dal 2011 al 2014 nonché la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta che
[...]
è stato Controparte_2
depositario delle scritture contabili di dal 26.11.2008 al Controparte_1
27.01.2021 (all. n. 15 prod. parte attrice).
Inoltre, all'udienza del 21.11.2023, , in sede di interrogatorio Controparte_1
formale, sulla circostanza di cui alla memoria istruttoria dell'11.01.2022 di parte attrice, ha confermato il rapporto di consulenza dichiarando sul capo a) “confermo ma solo con riguardo
a non conosco ; sul capo b) “non abbiamo mai pattuito un Parte_2 Parte_2 compenso”; sul capo d) “attorno al 2018 più o meno ho interrotto il rapporto con
[...]
e io gli ho dato quanto mi chiese. Dal 2008 ogni tanto mi chiamava Pt_2 Controparte_3
e mi diceva quanto gli dovevo e io gli pagavo quanto mi chiedeva”.
Ancora, in fase istruttoria, all'udienza dell'11.06.2024, sulle medesime circostanze, sono stati sentiti i testi e;
la prima, già dipendente, ha dichiarato: Testimone_1 Testimone_2 sul capo a) “posso dire che il sig. è stato cliente della CP_1 Parte_3
Tanto so in quanto ero dipendente della suddetta e lo sono stata dal 2008 fino al Pt_2
2019. Noi ci occupavamo della contabilità fiscale e quando aveva dipendenti anche della consulenza del lavoro”; sul capo b) “posso dire che questo era il tipo di compenso che generalmente chiedevamo per questo tipo di attività ma nulla di più”; sul capo c) “in generale ci fu questo aumento perché cambiarono le tariffe”; sul capo d) “nulla so sul punto”; la seconda, tutt'ora dipendente, invece, ha dichiarato: sul capo a) “posso dire che il sig. è stato cliente della Tanto so in quanto sono CP_1 Parte_3
dipendente della suddetta Lucana e lo ero già nel 2008. Noi ci occupavamo della contabilità fiscale della sua attività di bar e anche per la consulenza del lavoro”; sul capo b) “posso dire che questo era il tipo di compenso che generalmente chiedevamo per questo tipo di attività ma nulla di più”; sul capo c) “in generale posso dire che ci fu questo aumento perché cambiarono le tariffe”; sul capo d) “nulla so sul punto”.
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Da quanto emerso, risulta provato non solo il rapporto professionale tra la
[...]
e Parte_2 Controparte_4
ma anche l'attività professionale che nello specificO la società Controparte_1
attrice ha svolto per il convenuto.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, l'attrice ha indicato in modo specifico, nel proprio atto introduttivo, i compensi pattuiti per le singole, specifiche, attività effettuate (corrispettivo annuo di euro 600,00 per la consulenza fiscale poi a partire dal 2012 aumentato ad euro
800,00, euro 120,00 per la dichiarazione annuale, euro 200,00 per ogni busta paga). A fronte del tenore così specifico dell'allegazione dell'attore, il convenuto nella propria comparsa di costituzione non ha reso alcuna contestazione specifica né con riferimento all'an delle attività professionali né sulla misura dei compensi indicati. Tanto è sufficiente pe ritenere provato in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. l'importo dovuto dal convenuto.
Parte convenuta si è limitata a rappresentare di avere corrisposto quanto dovuto sino alla data del 31.12.2017, senza tuttavia fornire prova dei propri assunti, e di avere interrotto il rapporto nel 2018, circostanze questa smentita dalla documentazione in atti oltre che da quanto riconosciuto dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del
21.11.2023 avendo l' confermato il capo a) della memoria dell'11.01.2022 di CP_1 parte attrice (“lei ha conferito dal 2008 e fino al 2020 compreso…”)
La domanda di parte attrice va quindi accolta e per l'effetto va Controparte_1 condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 10.875,05 oltre oneri di legge e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 24.02.2021 sino all'effettivo soddisfo.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55/14, ex art. 28 tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata previa riduzione di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 10.875,05 oltre oneri di legge e interessi ex D.
Lgs. 231/2002 dal 24.02.2021 sino all'effettivo soddisfo;
n. 868/2021 r.g.a.c. Pag. 6
2) condanna al pagamento in favore dell'attrice dei Controparte_1
compensi di lite che liquida in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Lagonegro in data 30.05.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 868/2021 r.g.a.c. Pag. 7