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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 484, avverso la sentenza n. 587/2023 del Tribunale di Bari, pubblicata il 21.02.2023. tra
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Dr. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Miria Vigneri ed elettivamente domiciliata in Bari al
[...]
Lungomare N. Sauro n. 31-33, presso l'Avvocatura della Regione Puglia, il tutto in virtù di procura in calce all'atto di appello, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo
PEC: Email_1
Appellante
e
con sede in Cellino San Marco (BR) alla S.P. Cellino-Campi Km 1, in Controparte_1 persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gianluca GRECO DE PASCALIS, con domicilio eletto in Lecce alla Piazza Mazzini n. 56, e domicilio telematico presso indirizzo pec
Email_2
Appellata
pagina 1 di 16 Conclusioni: All'udienza collegiale del 4.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 3.01.2014, la assumendo l'illegittimità Controparte_1 del provvedimento prot. 0090762 del 29.10.2013, emesso dalla e recante rigetto di Parte_1 istanza di riesame, per effetto della quale veniva revocato un finanziamento già concesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare illegittimo sia il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame impugnato sia quello di decadenza dal contributo Misura “Investimenti” relativo al
Piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del reg. (ce) n. 1234/2007, modificato con Reg. (CE) n.
491/2009 – D.M. 1831 del 4 marzo 2011 modificato con D. Dipartimentale n. 294 del 10 ottobre 2012. –
Campagna 2012/2013; 2) per lo effetto, ammettere la al beneficio del rimborso del 50% Controparte_1 delle spese sostenute per l'acquisto dei tini in rovere, di cui in premessa, per l'importo complessivo di €
51.000,00, così per un totale di € 25.500,00, nonché delle spese indicate nell'allegata fattura n° 64 del
29.07.2013 dello Studio Tecnico Associato dei Dr.ri Tondo e De Castro, quali spese tecniche, nella misura ammessa pari a complessivi € 26.775,00 condannando la in caso di incapienza dei fondi Parte_1 comunitari già stanziati per la domanda di aiuto citata in premessa e di cui all'allegato n. 1, a rimborsare la ricorrente del relativo importo;
3) condannare la al pagamento delle spese, competenze ed Parte_1 onorari della presente procedura, da corrispondersi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari. dichiararsi l'illegittimità del detto provvedimento, con conseguente sua ammissione al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei tini in rovere già effettuato. “
Premetteva la ditta ricorrente che, quale esercente di attività agricola e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, aveva presentato, in data 18.2.2013, domanda di partecipazione al bando regionale Misura Investimenti per il sostegno vitivinicolo, consegnando alla la necessaria documentazione il successivo 28.2.2013, nei termini previsti dal bando, Pt_1 Pt_1 ricevendo la notifica della concessione del finanziamento in data 24.5.2013, per cui il 10.6.2013 avviava gli acquisti, completandoli il 29.7.2013. Aggiungeva che, in data 9.9.2013, veniva effettuato il sopralluogo di collaudo, che accertava che i tini in rovere, costituenti l'intervento ammesso, non erano pagina 2 di 16 stati ancora consegnati per problemi tecnici legali al loro trasporto e che, successivamente, la Pt_1
aveva revocato la misura concessa, per cui il 27.9.2013 aveva presentato istanza di riesame, a
[...] seguito della quale veniva effettuato nuovo sopralluogo, che accertava l'avvenuta consegna dei tini ma, ciò nonostante, con provvedimento del 29.10.2013, la aveva comunicato il rigetto Parte_1 dell'istanza e, di conseguenza, la decadenza dai benefici concessi.
Instauratosi il contraddittorio, la chiedeva il rigetto delle domande, in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto.
Con la sentenza n. 587/2023, pubblicata in data 21.02.2023, e notificata in data 09.03.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito: “1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento emesso dalla il 29.10.2013 ai danni della e condanna la in Parte_1 Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della da Cellino San Controparte_1
Marco, della somma complessiva di € 26.775,00. 2. Condanna la al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 4.759,00, dei quali € 259,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge.”
Avverso tale sentenza, ha interposto gravame la , con atto di citazione notificato il Parte_1
7.04.2023, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 587/2023 emessa dal Tribunale di Bari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo nel ca-so di specie gravi e fondati motivi costituiti dalla fondatezza delle ragioni a sostegno del presente gravame, legittimante, già di per sé, l'istanza di sospensione di cui al § B del pre-sente atto, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello, oltre che in relazione al pericolo di impossibilità di recupero dalla società appellata della somma cui l'appellante è stata con- dannata;
b) in via principale, nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 587/2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, Seconda
Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv. Gaetano Grillo – n. R.G. 37/2014, pubblicata in data 21.02.2023, e notificata in data 09.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1. rigettare la domanda attorea proposta nei confronti della perché in-fondata in fatto ed in diritto e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare che l'istante non ha diritto alla corre-sponsione del finanziamento, ovvero nulla è dovuto allo stesso per nessun titolo, ragione e/o azione. 2. Con vittoria di spese, e competenze di lite del presente giudizio, comprese spese ge-nerali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) ed
(0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e dell'i.v.a. ! CP_3
pagina 3 di 16 Si è costituita la chiedendo: “1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia della sentenza appellata, in quanto inammissibile ed infondata e comunque priva di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Bari n. 587/2023, pubblicata il 21/02/2023, dichiarando i motivi di gravame inammissibili ed infondati”.
Con ordinanza del 19.09.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante.
Indi, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 4.03.3015, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
*****
A fondamento della decisione impugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale di revoca del finanziamento, rilevando una mancanza di coordinamento tra l'art. 7 dell'allegato A della determina dirigenziale n. 23 del 21/01/2023 -che non prevedeva alcun termine per la realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici e per gli accertamenti in loco- e l'art. 14 della stessa determina che prevedeva che “tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31/5/2013” data successivamente procrastinata al
31/7/2013 e che la liquidazione doveva essere conseguita “a seguito dell'istruttoria svolta” senza menzionare “gli accertamenti in loco”. In base alla lettura del citato art. 14 offerta dal giudice di primo grado, la parte ammessa al beneficio doveva provvedere, nel termine stabilito dal bando, all'acquisto dei “tini” mediante pagamento delle relative fatture, a prescindere dalla effettiva realizzazione degli investimenti e che tanto si evinceva anche dalla comunicazione di concessione del finanziamento del
14.05.2013 da parte della . Solo con la nota del 29.10.2013, la avrebbe Parte_1 Parte_1 comunicato il parere reso dall'Agea sull'istanza di riesame dell'attrice, per il quale “Alla data della presentazione della domanda di pagamento le operazioni/interventi ammessi all'aiuto devono essere completati”, precisazione assente nel bando. Sempre in base al bando, all'Agea spetterebbe solo l'erogazione delle provvidenze finanziarie, per cui il parere reso dalla stessa, in quanto non previsto dal bando, sarebbe inefficace. Tale lettura della norma sarebbe confermata dall'art.21 del bando, a mente del quale, i termini delle procedure di liquidazione si dovevano concludere, per gli investimenti annuali, entro il 15.10.2013, termine entro il quale era stata eseguita la verifica del
4.10.2013, che aveva accertato l'effettiva realizzazione dell'intervento da parte della Controparte_1 pagina 4 di 16 I. Con l'unico articolato motivo, l'ente appellante ha lamentato la -Illogicità, erroneità e omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione della normativa che regola i programmi di sostegno al settore vitivinicolo ed in particolare i n. 555/2008, 479/2008, Parte_3
479/2008 e 1308/2013 nonchè il Decreto Ministeriale n. 1831/2011 – in quanto il giudice di prime cure avrebbe travisato la ratio della procedura normata con le disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e di GE. Non sarebbe condivisibile, in particolare, l'interpretazione del Tribunale di Bari secondo cui l'art.7 e l'art.14 del bando (allegato A della DDSA n.23/2013) farebbero esclusivo riferimento al concetto giuridico di investimento inteso come regolarità contabile della spesa effettuata;
al beneficiario in sostanza sarebbe stato richiesto, secondo il Tribunale, che entro il 31 luglio 2013 avesse completato le operazioni contabili ammesse a finanziamento. Inoltre, la sentenza sarebbe censurabile laddove ha escluso l'esistenza di un termine per effettuare l'accertamento in loco ed ha imputato alla
, ai sensi dell'art.21 del bando, anche la competenza a liquidare le somme entro il 15 Parte_1 ottobre dell'anno considerato.
Tanto risulterebbe confermato dall'art.24 del bando (Allegato A della DDSA 23/2013) che richiama,
,per quanto non specificatamente indicato nel bando, la normativa comunitaria e nazionale nonché la circolare GE Organismo PA prot. n.41 UMU.2012.1470 del 30/10/2012 con cui vengono indicate le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di aiuto, ulteriormente integrate e specificate nelle Istruzioni Operative - Circolare n.8 del 29/03/2013
(prot.n.UMU.2013.531) dell'GE, con particolare riferimento alla presentazione e conseguente istruttoria delle domande di pagamento a saldo.
Nella fattispecie, la ditta appellata era stata resa edotta della necessità di realizzare gli interventi ammessi nel termine stabilito del 31.07.2013, con l'Atto di concessione del finanziamento prot.n.39859 del 14 maggio 2013, con la precisazione che “Il mancato adempimento a quanto sopra prescritto comporterà
l'avvio delle procedure afferenti alla decadenza dell'aiuto concesso, nonché alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto in argomento”. La sebbene avesse regolarmente provveduto Controparte_1 alla presentazione della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio territoriale di Brindisi entro il termine previsto del 26/08/2013, aveva tuttavia omesso, nella suddetta domanda, di evidenziare la mancata consegna dei sei tini di rovere e la conseguente impossibilità di completare la realizzazione dell'investimento per una causa a sé non imputabile. L'assenza di tale merce, oggetto dell'investimento programmato, veniva rilevata in sede di collaudo eseguito il 9.09.2013 dai pagina 5 di 16 funzionari istruttori regionali, i quali, con verbale del 10/09/2013, non ammettevano la ditta appellata ai benefici relativo all'acquisto dei sei tini di rovere.
Inoltre, il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di considerare come termine ultimo del procedimento istruttorio di collaudo quello del 15 ottobre 2013, mentre l' art. 21 del bando , secondo cui le procedure di liquidazione dovevano concludersi entro il 15/10/2013, faceva riferimento al termine ultimo in cui l'GE doveva eseguire le liquidazioni, termine coincidente con la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi relativi ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e dal successivo art. 19 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Infatti, le
Istruzioni Operative GE n.8 del 29/03/2013 stabilivano, al paragrafo 10 “Elenchi regionali di liquidazione”, che l'Ufficio regionale competente per territorio doveva predisporre gli elenchi di liquidazione delle domande istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e trasmetterli all' entro il 20 settembre 2013, per cui non sarebbe consentito svolgere ulteriore CP_4 attività istruttoria dopo la scadenza del predetto termine, in modo da consentire all'GE di rispettare il termine stabilito dai Regolamenti comunitari .
Nessun legittimo affidamento si sarebbe quindi ingenerato nella Società appellata che non era stata parzialmente ammessa all'aiuto e che, a fronte all'istanza di riesame della decisione, si era vista Parte respingere la richiesta con valide giustificazioni normative, a nulla rilevando il tentativo dell di chiedere ad GE se fosse possibile ammettere per intero all'aiuto la domanda della Controparte_1
Infine, sarebbe completamente destituita di fondamento l'asserzione del giudice di prime cure
[...] secondo cui: <parere dell'Agea, in quanto non previsto dal bando, risulta inefficace.>> atteso che il
Decreto Ministeriale n. 1831/2011 stabilisce che: “ Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all'art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da GE etc.” (art. 2, co, 3). 18).
I.a Le censure dell'ente appellante, ad avviso della Corte, sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte dall'ente appellante risulta che:
-la , con sede legale in Cellino San Marco (BR) alla S.P. Cellino-Campi Km. Controparte_1
1, partecipava al Bando “Misura Investimenti” relativo al Piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del reg. (CE) n. 1234/2007, modificato con Reg. (CE) n. 491/2009, per la Campagna 2012/2013, approvato con D.D.S. n. 23 del 21.01.2013, pubblicata nel BURP n. 13 del 24.01.2013 (All. 1 ); pagina 6 di 16 - in data 18/02/2013, la presentava regolare domanda sul portale informatico SIAN (domanda n. CP_5
35620007548) e in data 28/02/2013 consegnava tutta la documentazione cartacea, prevista dal Bando, all'Ufficio Provinciale di Brindisi, competente per territorio (All. 2);
- a seguito dell'istruttoria di tutte le domande pervenute, con D.D.S. n. 210 del 06/05/2013, pubblicata nel BURP n. 63 del 09/05/2013 (All. 3), veniva approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;
-con successiva D.D.S. n. 213 del 07/05/2013 (All. 4) veniva ammessa a finanziamento, tra le altre, la
Ditta “ per un importo pari ad €.28.875,00 a fronte di un investimento complessivo CP_1 CP_1 massimo ammesso di €.57.750,00;
- con nota prot. AOO_030/14/05/2013/0039859 (All. 5), a firma dell'Ufficio Provinciale Agricoltura
(UPA) di Brindisi, recapitata il 24.05.2013, veniva comunicato alla l'atto di Parte_5 concessione del finanziamento;
- con circolare n. 16 (All. 6) datata 11/07/2013, GE prorogava dal 21.07.2013 al 31.07.2013 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento di saldo ed anticipo, stabilendo il termine prorogabile sino al 26 agosto 2013 per la presentazione delle domande di pagamento a saldo ( in forma cartacea) della campagna 2012/2013 e confermando il termine improrogabile del
20.09.2013 entro il quale l'ufficio regionale doveva trasmettere gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto alla Agea;
- in data 26 agosto 2013, la ditta de qua presentava all Brindisi domanda di pagamento a Pt_6 saldo, assunta al prot. al n. 0071212, allegando le debite fatture (All. 7);
- con nota n. 58603 del 12/07/2013 (All. 8) il Servizio Agricoltura ribadiva agli Uffici Provinciali la necessità di ultimare l'istruttoria entro il 10/09/2013, al fine di redigere gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento, istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto, da inoltrare all'Organismo PA GE;
-in data 09/09/2013, l'Ufficio Provinciale di Brindisi eseguiva il sopralluogo (All. 9) e constatava una parziale realizzazione degli interventi previsti, in quanto l'investimento prevedeva l'acquisizione di sei tini tronco conici, che al momento del sopralluogo non venivano rinvenuti. In particolare, dalla documentazione prodotta dalla ditta emergeva che i sei tini in rovere, sebbene fossero stati acquistati
(fattura n. 1/0719/13 del 10/06/2013 e fattura n.1/1019/13 del 29/07/2013) (All. 11) erano giacenti in conto deposito presso i magazzini della ditta fornitrice (All. 12); pagina 7 di 16 - di conseguenza, gli istruttori redigevano il verbale di collaudo, riconoscendo la sola spesa relativa all'azione 2 (e-commerce) pari ad euro 4.200,00 per un contributo di euro 2.100,00, non ammettendo la spesa sostenuta per l'acquisto dei 6 tini tronco cornei, in quanto non presenti in azienda all'atto del controllo in loco;
-in data 27/09/2013 la ditta ricorrente, visti gli esiti istruttori, presentava istanza di riesame, sia Parte presso l' di Brindisi, sia presso il Servizio Agricoltura, allegando i documenti di trasporto del
29/07/2013 n. 01/872 e 01/873 (All. 13) indicando, questa volta, la data del ritiro dei tini, avvenuto il
25/09/2013;
- il Dirigente dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi, a seguito della suddetta istanza, disponeva che i funzionari istruttori eseguissero una nuova verifica in loco;
- in data 04/10/2013, i funzionari constatavano effettivamente la presenza dei sei tini in rovere presso i locali della ditta richiedente “ , come da progetto approvato (All. 14). Controparte_1
Parte
- con nota prot. n. 86009 dell'11/10/2013 (All. 15), il Dirigente dell di Brindisi, ravvisando le condizioni per l'accoglimento della richiesta della ditta, chiedeva all
[...]
l'autorizzazione a procedere alla liquidazione della domanda ed Parte_7 attivare le procedure informatiche del caso;
- l trasmetteva tale richiesta con e-mail del 17/10/2013 (All. Parte_7
16), in pari data GE che ribadiva che: “Alla data della presentazione della domanda di pagamento le operazioni/interventi ammessi all'aiuto devono essere completati, così come indicato nelle istruzioni operative
Agea n. 8 del 29/03/2013. La sola conferma dell'avvenuto acquisto non determina l'ammissione al pagamento se l'azione/intervento non è completata alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo (nel caso di specie il 26 agosto 2013). Una delle condizioni essenziali per
l'ammissibilità al pagamento è la constatazione, in fase di controllo in loco, dell'effettività delle attività svolte e della loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria ed ammissione all'aiuto. La suddetta procedura è applicata in modo univoco, pertanto in presenza di situazioni analoghe,
l'attività non completata non è stata ammessa al pagamento “; Parte
- con nota n. 090762 del 29/10/2013 (All. 17) il Dirigente dell' di Brindisi comunicava alla ditta ricorrente che l'istanza di riesame non veniva accolta;
pagina 8 di 16 - il 05/12/2013 la inoltrava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui Controparte_1 sopra per la riammissione del beneficio al contributo di euro 51.000,00, acquisito agli atti del Servizio
Agricoltura il 06/12/2013 prot. n. 103436 (All. 18);
- con raccomandata n. 11684714928-0 del 12/02/2014 il Servizio Agricoltura, esaminato il ricorso e Parte preso atto del parere sfavorevole dell' di Brindisi, comunicava alla il rigetto del Controparte_1 ricorso (All. 19).
Tanto premesso in fatto, occorre evidenziare che controversia insorta tra le parti involge, innanzitutto,
l'interpretazione norme di cui agli artt.7 e 14 dell'allegato “A” - recante “Disposizioni regionali di attuazione” - della determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura n. 23 del 21.1.2013, avuto riguardo al rilievo del difetto di coordinamento tra le suddette norme, evidenziato dal giudice di prime cure. Quest'ultimo è, infatti, pervenuto alla conclusione che la liquidazione dei benefici a saldo presupponesse il completamento entro la data del 31.07.2013, delle sole operazioni -amministrative e/o contabili, rappresentate nel caso di specie da quelle di acquisto delle attrezzature con le relative fatture - oggetto dell' investimento, a prescindere dalla effettiva realizzazione dell'investimento medesimo e del controllo della corrispondenza di quanto realizzato rispetto a quanto ammesso al beneficio, controllo che non sarebbe agganciato ad alcun termine specifico.
Tali conclusioni, a giudizio della Corte, non sono condivisibili.
E' vero che il citato art.7, quarto comma, a norma del quale “il pagamento dell'aiuto sarà erogato a saldo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici a seguito dell'espletamento degli accertamenti in loco”, non indica il termine per l'effettiva realizzazione dell'investimento e per le relative verifiche, ma detti termini sono ricavabili da altre norme previste dal bando ( in primis proprio l'art.14) e dalla complessiva normativa in materia richiamata dall'ente appellante, dovendosi piuttosto ritenere che, con la suddetta norma, si sia intesa sottolineare la necessità che il pagamento dell'aiuto a saldo sia subordinato all'effettiva realizzazione dell'investimento, da verificarsi mediante espletamento di accertamenti in loco da parte degli ispettore regionali.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, il termine per eseguire le operazioni di investimento si ricava dal successivo art. 14 dello stesso allegato, che così recita: “Per le domande di aiuto di durata annuale risultate ammesse a finanziamento, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31 maggio 2013”, data successivamente pagina 9 di 16 procrastinata al 31 luglio 2013, e che “Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura del territorio di competenza, a seguito dell'istruttoria espletata, comunicheranno gli esiti finali all per la Parte_8 stesura degli elenchi di liquidazione e la relativa trasmissione ad Agea”. Sebbene l'art.14 non menzioni “gli accertamenti in loco”, il richiamo al concetto di completamento riferito a “tutte le operazione di investimento dichiarate nella domanda“ è indicativo del fatto che , per quella data, tutti gli investimenti programmati, descritti nella domanda e nella documentazione allegata, dovessero essere ultimati, ossia portati a termine e quindi effettivamente realizzati.
Tale scadenza (del 31.07.2013) per il completamento delle operazioni di investimento era evidentemente nota anche alla la quale, in allegato alla domanda del 18.02.2013, Controparte_1 produceva la relazione tecnica datata 27.02.2013, a firma del tecnico dr.agr. , in cui Persona_1 venivano descritti gli interventi programmati (tra cui la realizzazione di uno show room destinato ad accogliere la clientela con l'acquisto di sei tini in legno da 40 ml da completare entro il mese di maggio) ed era precisato che “tutti gli interventi previsti verranno comunque ultimati secondo i tempi previsto dal bando, ovvero entro il 31.07.2013”.
Va, inoltre, considerato che, con l'Atto di concessione del finanziamento prot.n.39859 del 14 maggio
2013, l'Ufficio regionale comunicava alla sulla base anche della Circolare GE Controparte_1
n.8 del 29/03/2013, la necessità del rispetto degli impegni assunti e delle condizioni ivi elencate tra cui: “ eseguire e concludere tutti gli interventi ammessi a finanziamento entro e non oltre il
31.07.2013”, presentare una “relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati, firmata da un tecnico abilitato e computo metrico consuntivo relativo ai lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa.. il documento deve contenere la data di inizio e fine lavori… N.B Il mancato adempimento a quanto sopra prescritto comporterà l'avvio delle procedure afferenti alla decadenza dell'aiuto concesso, nonché alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto in argomento”.
La difesa della ditta appellata ha obbiettato che, anche in base alla Circolare n. 8/2013, invocata dall'ente appellante, il termine del 31/07/2013, sarebbe previsto solo per l'esecuzione dell'investimento e non anche per la sua realizzazione, soggetta invece a termine di definizione della procedura. In particolare, ciò si evincerebbe dalla lett. b) (dell'art.
4.3 circolare n. 8/2013), secondo cui il completamento degli interventi – inteso, come acquisto delle attrezzature- doveva avvenire entro il
31/07/2013; mentre, ai sensi della lett. c) (sempre, dell'art.
4.3 circolare n. 8/2013), la verifica che gli pagina 10 di 16 investimenti ammessi fossero stati “effettivamente e completamente realizzati” non era agganciata ad alcun termine specifico.
L'assunto non appare condivisibile.
L'art.24 del bando (Allegato A della DDSA 23/2013) recante “Disposizioni finali” prevedeva che “Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale,… alla circolare GE Organismo PA prot. n.41 UMU.2012.1470 del 30/10/2012 con le quali vengono indicate le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di aiuto”. Con leIstruzioni Operative - Circolare n.8 del 29/03/2013 (prot.n.UMU.2013.531), ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto previsto dalla precedenti circolari prot.n.41
UMU.2012.1470 del 30/10/2012, l'GE prevedeva, con riferimento alla presentazione e conseguente istruttoria delle domande di pagamento a saldo, al sottoparagrafo 4.3 “Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo”, lett. b), che l'Ufficio “Verifica che la data di inizio delle operazioni e/o degli interventi sia successiva alla domanda di aiuto e che le operazioni e/o gli interventi siano stati completati entro e non oltre il 31 luglio 2013” e alla lett. c) che “Verifica che gli investimenti ammessi sulla domanda di aiuto siano stati effettivamente e completamente realizzati (salvo i casi di mancato completamento dovuti a cause di forza maggiore). Tale verifica comporta l'espletamento degli accertamenti amministrativi e la disamina dell'apposita relazione redatta dal richiedente, nonché verifiche in loco per stabilire l'effettiva realizzazione dell'investimento”. A pag. 9 della Circolare n.8 del 29/03/2013 veniva, altresì, riportato che “I controlli in loco vengono effettuati - a completamento dei controlli amministrativi e delle eventuali verifiche sullo stato di attuazione delle opere – su tutte le operazioni contenute sulla domanda di aiuto. Durante il controllo in loco si procede a verificare … l'effettiva presenza dei beni materiali e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria... Per ogni controllo deve essere redatto un apposito verbale che consenta di esaminare i dettagli delle verifiche effettuate e riportare
l'esito della verifica stessa”. A pag. 10 della Circolare n.8 del 29/03/2013 risultava pure stabilito che
“Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato adempimento di quanto sottoscritto in domanda senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, si procede all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo”.
pagina 11 di 16 La lettura complessiva delle norme della circolare n. 8/2013 suindicata, depone chiaramente nel senso che fossero previste, quali condizioni di ammissibilità della domanda, sia il completamento delle operazione di investimento (entro il 31.07.2013) ex lett.b, completamento inteso come effettiva realizzazione degli investimenti programmati nella domanda di aiuto, sia la verifica che gli investimenti ammessi nella domanda di aiuto fossero effettivamente e completamente realizzati (salvo i casi di mancato completamento dovuti a cause di forza maggiore) ex lett.c.
Tale ultima verifica, dipendendo dall'attività degli organi accertatori, non poteva essere soggetta al medesimo termine del 31.07.2013 previsto per il completamento delle operazione di investimento ( imposto a carico del beneficiario), ma doveva avvenire nel termine improrogabile del 20.09.2013
“entro il quale l'ufficio regionale competente per territorio dovrà trasmettere gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto , all “, CP_4 secondo quanto confermato nella comunicazione Agea dell'11.07.2015, contenente “istruzioni operative”, in cui era prevista anche la proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento a saldo dal 31.07.2013 al 21.08.2013 da parte dei beneficiari, ed il termine improrogabile del
26.08.2013 per la consegna delle domande a saldo presso l'ufficio regionale.
Nella fattispecie, la provvedeva effettivamente entro tale data (del 26.08.2013) a Controparte_1 presentare la domanda a saldo, corredata della relazione tecnica e della documentazione richiesta, in cui , nel riquadro B- interventi eseguiti, descriveva appunto la natura di tali interventi, ma senza fare alcun cenno alla mancata consegna dei sei tini di rovere o all'assenza degli stessi per una causa di una forza maggiore, assenza che veniva rilevata in sede di collaudo eseguito il 9.09.2013 dai funzionari istruttori, i quali, con verbale del 10/09/2013, non ammettevano la ditta controllata ai benefici relativi all'acquisto dei sei tini di rovere.
La difesa della società appellata ha, poi, sostenuto che la procedura amministrativa di riesame, eseguita dai funzionari regionali presso l'azienda agricola, si sarebbe conclusa positivamente in data
04/10/2013 entro il termine del 15.10.2013, stabilito dall'art.21 del bando, sicchè nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi al parere reso dall'Agea, quale ente preposto alla erogazione del contributo, in relazione a prescrizioni che non risulterebbero chiaramente espresse in alcuna norma regolatrice della procedura.
Anche tali considerazioni appaiono prive di pregio.
pagina 12 di 16 Come si è già avuto modo di evidenziare, risulta per tabulas, che il procedimento di verifica da parte degli ispettori regionali veniva eseguito nel termine stabilito del 20.09.2013, e precisamente a seguito dell'accertamento in loco del 09/09/2013 e si concludeva con la redazione del verbale di collaudo redatto in data 10/09/2013, con esito “intervento non ammesso” relativamente all'acquisto dei sei tini di rovere. A seguito dell'istanza di riesame avanzata dalla ditta appellata, i funzionari regionali eseguivano un ulteriore sopralluogo il 04.10.2013, all'esito del quale, non redigevano alcun verbale, ma l'ufficio inviava alla GE la nota prot.n.86009 dell'11/10/2013 tesa a verificare, per il tramite del
Servizio Agricoltura, la possibilità di ammettere a contributo la spesa oggetto del contendere. Con mail del 17/10/2013, l'Agea esprimeva parere negativo precisando che le operazioni/interventi ammessi all'aiuto dovevano essere completati entro il termine del 31.07.2013 stabilito dalla Circolare
n.8 del 29/03/2013. L'Ufficio regionale di Brindisi, pertanto, acquisito il parere negativo di GE del
17/10/2013, respingeva formalmente, con Atto prot.n. 909762 del 29/10/2013, l'istanza di riesame del
02/10/2013, confermando l'esito di non ammissibilità verbalizzato ufficialmente, e mai modificato, della spesa relativa all'acquisto dei sei tini.
Deve, pertanto, escludersi l'asserito completamento del procedimento amministrativo in senso favorevole alla ditta beneficiaria e deve altresì escludersi che tale iter ( ed in particolare il sopralluogo eseguito dai funzionari regionali a seguito dell'istanza di riesame) possa aver ingenerato alcun legittimo affidamento nella ditta richiedente, la quale non era parzialmente ammessa all'aiuto ed , a fronte all'istanza di riesame, si vedeva respingere la richiesta sulla base di comprovate motivazioni.
Né, è possibile pervenire a diverse conclusioni per il fatto che, a seguito del sopralluogo del 4.10.2013, gli istruttori constatavano la presenza dei tini in rovere presso i locali della ditta richiedente e lo comunicavano all'GE, giacchè quest'ultima escludeva la possibilità di ammettere per intero all'aiuto la domanda della rilevando che gli interventi ammessi non erano stati Controparte_1 completati entro il termine del 31.07.2013.
D'altra parte, non può ragionevolmente sostenersi che il provvedimento amministrativo di revoca degli aiuti già concessi alla ditta appellata fosse indicativo di una condotta della PA in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto non avrebbe rispettato i canoni di cd. “razionalità operativa”, una volta che la stessa Regione aveva accertato che pagina 13 di 16 l'investimento era stato eseguito e l'attrezzatura risultava effettivamente collocata all'interno dell'azienda vitivinicola.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, che: a) a differenza di quanto opinato dalla ditta appellata, la lettura del bando e della normativa richiamata dalla Regione depongono chiaramente nel senso che, entro la data del 31.07.2013, le operazioni di investimento dovessero essere completate, nel senso di ultimate ed effettivamente realizzate dalla ditta beneficiaria dell'aiuto; b) che la ditta appellata fosse consapevole di tale scadenza e, nonostante la mancata consegna di parte delle attrezzature oggetto dell'investimento programmato nel termine stabilito, non segnalava tale mancanza nella domanda di pagamento a saldo, né evidenziava l'eventuale imputazione di tale mancanza ad una causa di forza maggiore;
c) il procedimento amministrativo si completava, a seguito del collaudo del 9.09.2013, con esito negativo , esito che veniva confermato anche a seguito del sopralluogo eseguito dopo l'istanza di riesame, alla luce delle valutazioni espresse da parte dell'ente tenuto all'erogazione del pagamento;
d) il rispetto del termine per il completamento delle operazioni di investimento previsto, quale condizione di ammissibilità della domanda di pagamento a saldo, dalla circolare Agea n.8/2013, non è privo di ragionevolezza, se visto in funzione del rituale completamento dell'iter amministrativo e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Va, infatti, considerato che l'art. 21 del bando , secondo cui le procedure di liquidazione dovevano concludersi entro il 15/10/2013, si riferiva evidentemente al termine entro cui l'GE doveva eseguire le liquidazioni, termine coincidente con la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi relativi ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e dal successivo art. 19 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. A tal fine, l'Ufficio regionale competente per territorio, doveva predisporre gli elenchi di liquidazione delle domande istruite positivamente ed Con autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e trasmetterle all' GE entro il 20 settembre 2013 (cfr. le
Istruzioni Operative GE n.8 del 29/03/2013, al paragrafo 10 “Elenchi regionali di liquidazione”). La
infatti, nell'ambito dell'attuazione dei programmi finanziati, su risorse comunitarie, è tenuta Pt_1
a svolgere l'attività istruttoria e tutti gli adempimenti consequenziali in applicazione del Decreto
Ministeriale n. 1831/2011, il quale stabilisce che: “Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui
pagina 14 di 16 all'art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da GE e, comunque, in tempo utile per consentire
l'effettuazione del controllo in loco previsto all'art. 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la do- manda di aiuto” (art. 2, co, 3). 18).
Nel caso concreto, come correttamente evidenziato dalla difesa della , l'intervenuto Pt_1 accertamento del 04/10/2013, che accertava l'avvenuta realizzazione dell'intervento da parte di dopo la scadenza del suddetto termine, non avrebbe consentito, in caso di Controparte_1 riconoscimento del beneficio in favore della stessa, il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa comunitaria per l'espletamento delle procedure di liquidazioni.
Da quanto innanzi esposto, consegue l'accoglimento dell'appello della ed il rigetto delle Pt_1 domande avanzate dalla Controparte_1
In conseguenza dell'accoglimento del gravame e della riforma della gravata sentenza, deve procedersi, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Trattandosi di controversia introdotta, in primo grado, dopo la riforma del 2009 (ma prima dell'emanazione del d.l. 12.09.2014 n.132), trova applicazione, ratione temporis, la seguente formulazione dell'art.92 c.p.c.: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
Ritiene la Corte che, nel caso concreto, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della suscettibilità di diverse interpretazioni della normativa esaminata, che ha indotto gli stessi istruttori della a Pt_1 seguito dell'istanza di riesame da parte della ad eseguire il sopralluogo in data Controparte_1
4.10.2013 e, constatata la presenza dei tini in rovere presso i locali della ditta richiedente come da progetto approvato, a richiedere all'GE l'autorizzazione a procedere alla liquidazione della domanda, ritenendo che ci fossero le condizioni per l'accoglimento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato dalla in persona del Parte_1
l.r.p.t., con atto di citazione notificato il 7.04.2023, avverso la sentenza n.587/2023 del Tribunale di
Bari, così provvede:
pagina 15 di 16 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande avanzate dalla Controparte_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 4.03.2025.
Il Cons. estensore
Dr.Emma Manzionna
Il Presidente
dr. Maria Mitola
-
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 484, avverso la sentenza n. 587/2023 del Tribunale di Bari, pubblicata il 21.02.2023. tra
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Dr. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Miria Vigneri ed elettivamente domiciliata in Bari al
[...]
Lungomare N. Sauro n. 31-33, presso l'Avvocatura della Regione Puglia, il tutto in virtù di procura in calce all'atto di appello, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo
PEC: Email_1
Appellante
e
con sede in Cellino San Marco (BR) alla S.P. Cellino-Campi Km 1, in Controparte_1 persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gianluca GRECO DE PASCALIS, con domicilio eletto in Lecce alla Piazza Mazzini n. 56, e domicilio telematico presso indirizzo pec
Email_2
Appellata
pagina 1 di 16 Conclusioni: All'udienza collegiale del 4.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 3.01.2014, la assumendo l'illegittimità Controparte_1 del provvedimento prot. 0090762 del 29.10.2013, emesso dalla e recante rigetto di Parte_1 istanza di riesame, per effetto della quale veniva revocato un finanziamento già concesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare illegittimo sia il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame impugnato sia quello di decadenza dal contributo Misura “Investimenti” relativo al
Piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del reg. (ce) n. 1234/2007, modificato con Reg. (CE) n.
491/2009 – D.M. 1831 del 4 marzo 2011 modificato con D. Dipartimentale n. 294 del 10 ottobre 2012. –
Campagna 2012/2013; 2) per lo effetto, ammettere la al beneficio del rimborso del 50% Controparte_1 delle spese sostenute per l'acquisto dei tini in rovere, di cui in premessa, per l'importo complessivo di €
51.000,00, così per un totale di € 25.500,00, nonché delle spese indicate nell'allegata fattura n° 64 del
29.07.2013 dello Studio Tecnico Associato dei Dr.ri Tondo e De Castro, quali spese tecniche, nella misura ammessa pari a complessivi € 26.775,00 condannando la in caso di incapienza dei fondi Parte_1 comunitari già stanziati per la domanda di aiuto citata in premessa e di cui all'allegato n. 1, a rimborsare la ricorrente del relativo importo;
3) condannare la al pagamento delle spese, competenze ed Parte_1 onorari della presente procedura, da corrispondersi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari. dichiararsi l'illegittimità del detto provvedimento, con conseguente sua ammissione al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei tini in rovere già effettuato. “
Premetteva la ditta ricorrente che, quale esercente di attività agricola e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, aveva presentato, in data 18.2.2013, domanda di partecipazione al bando regionale Misura Investimenti per il sostegno vitivinicolo, consegnando alla la necessaria documentazione il successivo 28.2.2013, nei termini previsti dal bando, Pt_1 Pt_1 ricevendo la notifica della concessione del finanziamento in data 24.5.2013, per cui il 10.6.2013 avviava gli acquisti, completandoli il 29.7.2013. Aggiungeva che, in data 9.9.2013, veniva effettuato il sopralluogo di collaudo, che accertava che i tini in rovere, costituenti l'intervento ammesso, non erano pagina 2 di 16 stati ancora consegnati per problemi tecnici legali al loro trasporto e che, successivamente, la Pt_1
aveva revocato la misura concessa, per cui il 27.9.2013 aveva presentato istanza di riesame, a
[...] seguito della quale veniva effettuato nuovo sopralluogo, che accertava l'avvenuta consegna dei tini ma, ciò nonostante, con provvedimento del 29.10.2013, la aveva comunicato il rigetto Parte_1 dell'istanza e, di conseguenza, la decadenza dai benefici concessi.
Instauratosi il contraddittorio, la chiedeva il rigetto delle domande, in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto.
Con la sentenza n. 587/2023, pubblicata in data 21.02.2023, e notificata in data 09.03.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito: “1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento emesso dalla il 29.10.2013 ai danni della e condanna la in Parte_1 Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della da Cellino San Controparte_1
Marco, della somma complessiva di € 26.775,00. 2. Condanna la al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 4.759,00, dei quali € 259,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge.”
Avverso tale sentenza, ha interposto gravame la , con atto di citazione notificato il Parte_1
7.04.2023, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 587/2023 emessa dal Tribunale di Bari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo nel ca-so di specie gravi e fondati motivi costituiti dalla fondatezza delle ragioni a sostegno del presente gravame, legittimante, già di per sé, l'istanza di sospensione di cui al § B del pre-sente atto, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello, oltre che in relazione al pericolo di impossibilità di recupero dalla società appellata della somma cui l'appellante è stata con- dannata;
b) in via principale, nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 587/2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, Seconda
Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv. Gaetano Grillo – n. R.G. 37/2014, pubblicata in data 21.02.2023, e notificata in data 09.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1. rigettare la domanda attorea proposta nei confronti della perché in-fondata in fatto ed in diritto e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare che l'istante non ha diritto alla corre-sponsione del finanziamento, ovvero nulla è dovuto allo stesso per nessun titolo, ragione e/o azione. 2. Con vittoria di spese, e competenze di lite del presente giudizio, comprese spese ge-nerali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) ed
(0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e dell'i.v.a. ! CP_3
pagina 3 di 16 Si è costituita la chiedendo: “1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia della sentenza appellata, in quanto inammissibile ed infondata e comunque priva di fumus boni iuris e periculum in mora;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Bari n. 587/2023, pubblicata il 21/02/2023, dichiarando i motivi di gravame inammissibili ed infondati”.
Con ordinanza del 19.09.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante.
Indi, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 4.03.3015, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
*****
A fondamento della decisione impugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale di revoca del finanziamento, rilevando una mancanza di coordinamento tra l'art. 7 dell'allegato A della determina dirigenziale n. 23 del 21/01/2023 -che non prevedeva alcun termine per la realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici e per gli accertamenti in loco- e l'art. 14 della stessa determina che prevedeva che “tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31/5/2013” data successivamente procrastinata al
31/7/2013 e che la liquidazione doveva essere conseguita “a seguito dell'istruttoria svolta” senza menzionare “gli accertamenti in loco”. In base alla lettura del citato art. 14 offerta dal giudice di primo grado, la parte ammessa al beneficio doveva provvedere, nel termine stabilito dal bando, all'acquisto dei “tini” mediante pagamento delle relative fatture, a prescindere dalla effettiva realizzazione degli investimenti e che tanto si evinceva anche dalla comunicazione di concessione del finanziamento del
14.05.2013 da parte della . Solo con la nota del 29.10.2013, la avrebbe Parte_1 Parte_1 comunicato il parere reso dall'Agea sull'istanza di riesame dell'attrice, per il quale “Alla data della presentazione della domanda di pagamento le operazioni/interventi ammessi all'aiuto devono essere completati”, precisazione assente nel bando. Sempre in base al bando, all'Agea spetterebbe solo l'erogazione delle provvidenze finanziarie, per cui il parere reso dalla stessa, in quanto non previsto dal bando, sarebbe inefficace. Tale lettura della norma sarebbe confermata dall'art.21 del bando, a mente del quale, i termini delle procedure di liquidazione si dovevano concludere, per gli investimenti annuali, entro il 15.10.2013, termine entro il quale era stata eseguita la verifica del
4.10.2013, che aveva accertato l'effettiva realizzazione dell'intervento da parte della Controparte_1 pagina 4 di 16 I. Con l'unico articolato motivo, l'ente appellante ha lamentato la -Illogicità, erroneità e omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione della normativa che regola i programmi di sostegno al settore vitivinicolo ed in particolare i n. 555/2008, 479/2008, Parte_3
479/2008 e 1308/2013 nonchè il Decreto Ministeriale n. 1831/2011 – in quanto il giudice di prime cure avrebbe travisato la ratio della procedura normata con le disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e di GE. Non sarebbe condivisibile, in particolare, l'interpretazione del Tribunale di Bari secondo cui l'art.7 e l'art.14 del bando (allegato A della DDSA n.23/2013) farebbero esclusivo riferimento al concetto giuridico di investimento inteso come regolarità contabile della spesa effettuata;
al beneficiario in sostanza sarebbe stato richiesto, secondo il Tribunale, che entro il 31 luglio 2013 avesse completato le operazioni contabili ammesse a finanziamento. Inoltre, la sentenza sarebbe censurabile laddove ha escluso l'esistenza di un termine per effettuare l'accertamento in loco ed ha imputato alla
, ai sensi dell'art.21 del bando, anche la competenza a liquidare le somme entro il 15 Parte_1 ottobre dell'anno considerato.
Tanto risulterebbe confermato dall'art.24 del bando (Allegato A della DDSA 23/2013) che richiama,
,per quanto non specificatamente indicato nel bando, la normativa comunitaria e nazionale nonché la circolare GE Organismo PA prot. n.41 UMU.2012.1470 del 30/10/2012 con cui vengono indicate le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di aiuto, ulteriormente integrate e specificate nelle Istruzioni Operative - Circolare n.8 del 29/03/2013
(prot.n.UMU.2013.531) dell'GE, con particolare riferimento alla presentazione e conseguente istruttoria delle domande di pagamento a saldo.
Nella fattispecie, la ditta appellata era stata resa edotta della necessità di realizzare gli interventi ammessi nel termine stabilito del 31.07.2013, con l'Atto di concessione del finanziamento prot.n.39859 del 14 maggio 2013, con la precisazione che “Il mancato adempimento a quanto sopra prescritto comporterà
l'avvio delle procedure afferenti alla decadenza dell'aiuto concesso, nonché alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto in argomento”. La sebbene avesse regolarmente provveduto Controparte_1 alla presentazione della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio territoriale di Brindisi entro il termine previsto del 26/08/2013, aveva tuttavia omesso, nella suddetta domanda, di evidenziare la mancata consegna dei sei tini di rovere e la conseguente impossibilità di completare la realizzazione dell'investimento per una causa a sé non imputabile. L'assenza di tale merce, oggetto dell'investimento programmato, veniva rilevata in sede di collaudo eseguito il 9.09.2013 dai pagina 5 di 16 funzionari istruttori regionali, i quali, con verbale del 10/09/2013, non ammettevano la ditta appellata ai benefici relativo all'acquisto dei sei tini di rovere.
Inoltre, il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di considerare come termine ultimo del procedimento istruttorio di collaudo quello del 15 ottobre 2013, mentre l' art. 21 del bando , secondo cui le procedure di liquidazione dovevano concludersi entro il 15/10/2013, faceva riferimento al termine ultimo in cui l'GE doveva eseguire le liquidazioni, termine coincidente con la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi relativi ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e dal successivo art. 19 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Infatti, le
Istruzioni Operative GE n.8 del 29/03/2013 stabilivano, al paragrafo 10 “Elenchi regionali di liquidazione”, che l'Ufficio regionale competente per territorio doveva predisporre gli elenchi di liquidazione delle domande istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e trasmetterli all' entro il 20 settembre 2013, per cui non sarebbe consentito svolgere ulteriore CP_4 attività istruttoria dopo la scadenza del predetto termine, in modo da consentire all'GE di rispettare il termine stabilito dai Regolamenti comunitari .
Nessun legittimo affidamento si sarebbe quindi ingenerato nella Società appellata che non era stata parzialmente ammessa all'aiuto e che, a fronte all'istanza di riesame della decisione, si era vista Parte respingere la richiesta con valide giustificazioni normative, a nulla rilevando il tentativo dell di chiedere ad GE se fosse possibile ammettere per intero all'aiuto la domanda della Controparte_1
Infine, sarebbe completamente destituita di fondamento l'asserzione del giudice di prime cure
[...] secondo cui: <parere dell'Agea, in quanto non previsto dal bando, risulta inefficace.>> atteso che il
Decreto Ministeriale n. 1831/2011 stabilisce che: “ Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all'art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da GE etc.” (art. 2, co, 3). 18).
I.a Le censure dell'ente appellante, ad avviso della Corte, sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte dall'ente appellante risulta che:
-la , con sede legale in Cellino San Marco (BR) alla S.P. Cellino-Campi Km. Controparte_1
1, partecipava al Bando “Misura Investimenti” relativo al Piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del reg. (CE) n. 1234/2007, modificato con Reg. (CE) n. 491/2009, per la Campagna 2012/2013, approvato con D.D.S. n. 23 del 21.01.2013, pubblicata nel BURP n. 13 del 24.01.2013 (All. 1 ); pagina 6 di 16 - in data 18/02/2013, la presentava regolare domanda sul portale informatico SIAN (domanda n. CP_5
35620007548) e in data 28/02/2013 consegnava tutta la documentazione cartacea, prevista dal Bando, all'Ufficio Provinciale di Brindisi, competente per territorio (All. 2);
- a seguito dell'istruttoria di tutte le domande pervenute, con D.D.S. n. 210 del 06/05/2013, pubblicata nel BURP n. 63 del 09/05/2013 (All. 3), veniva approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;
-con successiva D.D.S. n. 213 del 07/05/2013 (All. 4) veniva ammessa a finanziamento, tra le altre, la
Ditta “ per un importo pari ad €.28.875,00 a fronte di un investimento complessivo CP_1 CP_1 massimo ammesso di €.57.750,00;
- con nota prot. AOO_030/14/05/2013/0039859 (All. 5), a firma dell'Ufficio Provinciale Agricoltura
(UPA) di Brindisi, recapitata il 24.05.2013, veniva comunicato alla l'atto di Parte_5 concessione del finanziamento;
- con circolare n. 16 (All. 6) datata 11/07/2013, GE prorogava dal 21.07.2013 al 31.07.2013 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento di saldo ed anticipo, stabilendo il termine prorogabile sino al 26 agosto 2013 per la presentazione delle domande di pagamento a saldo ( in forma cartacea) della campagna 2012/2013 e confermando il termine improrogabile del
20.09.2013 entro il quale l'ufficio regionale doveva trasmettere gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto alla Agea;
- in data 26 agosto 2013, la ditta de qua presentava all Brindisi domanda di pagamento a Pt_6 saldo, assunta al prot. al n. 0071212, allegando le debite fatture (All. 7);
- con nota n. 58603 del 12/07/2013 (All. 8) il Servizio Agricoltura ribadiva agli Uffici Provinciali la necessità di ultimare l'istruttoria entro il 10/09/2013, al fine di redigere gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento, istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto, da inoltrare all'Organismo PA GE;
-in data 09/09/2013, l'Ufficio Provinciale di Brindisi eseguiva il sopralluogo (All. 9) e constatava una parziale realizzazione degli interventi previsti, in quanto l'investimento prevedeva l'acquisizione di sei tini tronco conici, che al momento del sopralluogo non venivano rinvenuti. In particolare, dalla documentazione prodotta dalla ditta emergeva che i sei tini in rovere, sebbene fossero stati acquistati
(fattura n. 1/0719/13 del 10/06/2013 e fattura n.1/1019/13 del 29/07/2013) (All. 11) erano giacenti in conto deposito presso i magazzini della ditta fornitrice (All. 12); pagina 7 di 16 - di conseguenza, gli istruttori redigevano il verbale di collaudo, riconoscendo la sola spesa relativa all'azione 2 (e-commerce) pari ad euro 4.200,00 per un contributo di euro 2.100,00, non ammettendo la spesa sostenuta per l'acquisto dei 6 tini tronco cornei, in quanto non presenti in azienda all'atto del controllo in loco;
-in data 27/09/2013 la ditta ricorrente, visti gli esiti istruttori, presentava istanza di riesame, sia Parte presso l' di Brindisi, sia presso il Servizio Agricoltura, allegando i documenti di trasporto del
29/07/2013 n. 01/872 e 01/873 (All. 13) indicando, questa volta, la data del ritiro dei tini, avvenuto il
25/09/2013;
- il Dirigente dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi, a seguito della suddetta istanza, disponeva che i funzionari istruttori eseguissero una nuova verifica in loco;
- in data 04/10/2013, i funzionari constatavano effettivamente la presenza dei sei tini in rovere presso i locali della ditta richiedente “ , come da progetto approvato (All. 14). Controparte_1
Parte
- con nota prot. n. 86009 dell'11/10/2013 (All. 15), il Dirigente dell di Brindisi, ravvisando le condizioni per l'accoglimento della richiesta della ditta, chiedeva all
[...]
l'autorizzazione a procedere alla liquidazione della domanda ed Parte_7 attivare le procedure informatiche del caso;
- l trasmetteva tale richiesta con e-mail del 17/10/2013 (All. Parte_7
16), in pari data GE che ribadiva che: “Alla data della presentazione della domanda di pagamento le operazioni/interventi ammessi all'aiuto devono essere completati, così come indicato nelle istruzioni operative
Agea n. 8 del 29/03/2013. La sola conferma dell'avvenuto acquisto non determina l'ammissione al pagamento se l'azione/intervento non è completata alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo (nel caso di specie il 26 agosto 2013). Una delle condizioni essenziali per
l'ammissibilità al pagamento è la constatazione, in fase di controllo in loco, dell'effettività delle attività svolte e della loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria ed ammissione all'aiuto. La suddetta procedura è applicata in modo univoco, pertanto in presenza di situazioni analoghe,
l'attività non completata non è stata ammessa al pagamento “; Parte
- con nota n. 090762 del 29/10/2013 (All. 17) il Dirigente dell' di Brindisi comunicava alla ditta ricorrente che l'istanza di riesame non veniva accolta;
pagina 8 di 16 - il 05/12/2013 la inoltrava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui Controparte_1 sopra per la riammissione del beneficio al contributo di euro 51.000,00, acquisito agli atti del Servizio
Agricoltura il 06/12/2013 prot. n. 103436 (All. 18);
- con raccomandata n. 11684714928-0 del 12/02/2014 il Servizio Agricoltura, esaminato il ricorso e Parte preso atto del parere sfavorevole dell' di Brindisi, comunicava alla il rigetto del Controparte_1 ricorso (All. 19).
Tanto premesso in fatto, occorre evidenziare che controversia insorta tra le parti involge, innanzitutto,
l'interpretazione norme di cui agli artt.7 e 14 dell'allegato “A” - recante “Disposizioni regionali di attuazione” - della determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura n. 23 del 21.1.2013, avuto riguardo al rilievo del difetto di coordinamento tra le suddette norme, evidenziato dal giudice di prime cure. Quest'ultimo è, infatti, pervenuto alla conclusione che la liquidazione dei benefici a saldo presupponesse il completamento entro la data del 31.07.2013, delle sole operazioni -amministrative e/o contabili, rappresentate nel caso di specie da quelle di acquisto delle attrezzature con le relative fatture - oggetto dell' investimento, a prescindere dalla effettiva realizzazione dell'investimento medesimo e del controllo della corrispondenza di quanto realizzato rispetto a quanto ammesso al beneficio, controllo che non sarebbe agganciato ad alcun termine specifico.
Tali conclusioni, a giudizio della Corte, non sono condivisibili.
E' vero che il citato art.7, quarto comma, a norma del quale “il pagamento dell'aiuto sarà erogato a saldo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici a seguito dell'espletamento degli accertamenti in loco”, non indica il termine per l'effettiva realizzazione dell'investimento e per le relative verifiche, ma detti termini sono ricavabili da altre norme previste dal bando ( in primis proprio l'art.14) e dalla complessiva normativa in materia richiamata dall'ente appellante, dovendosi piuttosto ritenere che, con la suddetta norma, si sia intesa sottolineare la necessità che il pagamento dell'aiuto a saldo sia subordinato all'effettiva realizzazione dell'investimento, da verificarsi mediante espletamento di accertamenti in loco da parte degli ispettore regionali.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, il termine per eseguire le operazioni di investimento si ricava dal successivo art. 14 dello stesso allegato, che così recita: “Per le domande di aiuto di durata annuale risultate ammesse a finanziamento, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31 maggio 2013”, data successivamente pagina 9 di 16 procrastinata al 31 luglio 2013, e che “Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura del territorio di competenza, a seguito dell'istruttoria espletata, comunicheranno gli esiti finali all per la Parte_8 stesura degli elenchi di liquidazione e la relativa trasmissione ad Agea”. Sebbene l'art.14 non menzioni “gli accertamenti in loco”, il richiamo al concetto di completamento riferito a “tutte le operazione di investimento dichiarate nella domanda“ è indicativo del fatto che , per quella data, tutti gli investimenti programmati, descritti nella domanda e nella documentazione allegata, dovessero essere ultimati, ossia portati a termine e quindi effettivamente realizzati.
Tale scadenza (del 31.07.2013) per il completamento delle operazioni di investimento era evidentemente nota anche alla la quale, in allegato alla domanda del 18.02.2013, Controparte_1 produceva la relazione tecnica datata 27.02.2013, a firma del tecnico dr.agr. , in cui Persona_1 venivano descritti gli interventi programmati (tra cui la realizzazione di uno show room destinato ad accogliere la clientela con l'acquisto di sei tini in legno da 40 ml da completare entro il mese di maggio) ed era precisato che “tutti gli interventi previsti verranno comunque ultimati secondo i tempi previsto dal bando, ovvero entro il 31.07.2013”.
Va, inoltre, considerato che, con l'Atto di concessione del finanziamento prot.n.39859 del 14 maggio
2013, l'Ufficio regionale comunicava alla sulla base anche della Circolare GE Controparte_1
n.8 del 29/03/2013, la necessità del rispetto degli impegni assunti e delle condizioni ivi elencate tra cui: “ eseguire e concludere tutti gli interventi ammessi a finanziamento entro e non oltre il
31.07.2013”, presentare una “relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati, firmata da un tecnico abilitato e computo metrico consuntivo relativo ai lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa.. il documento deve contenere la data di inizio e fine lavori… N.B Il mancato adempimento a quanto sopra prescritto comporterà l'avvio delle procedure afferenti alla decadenza dell'aiuto concesso, nonché alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto in argomento”.
La difesa della ditta appellata ha obbiettato che, anche in base alla Circolare n. 8/2013, invocata dall'ente appellante, il termine del 31/07/2013, sarebbe previsto solo per l'esecuzione dell'investimento e non anche per la sua realizzazione, soggetta invece a termine di definizione della procedura. In particolare, ciò si evincerebbe dalla lett. b) (dell'art.
4.3 circolare n. 8/2013), secondo cui il completamento degli interventi – inteso, come acquisto delle attrezzature- doveva avvenire entro il
31/07/2013; mentre, ai sensi della lett. c) (sempre, dell'art.
4.3 circolare n. 8/2013), la verifica che gli pagina 10 di 16 investimenti ammessi fossero stati “effettivamente e completamente realizzati” non era agganciata ad alcun termine specifico.
L'assunto non appare condivisibile.
L'art.24 del bando (Allegato A della DDSA 23/2013) recante “Disposizioni finali” prevedeva che “Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale,… alla circolare GE Organismo PA prot. n.41 UMU.2012.1470 del 30/10/2012 con le quali vengono indicate le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di aiuto”. Con leIstruzioni Operative - Circolare n.8 del 29/03/2013 (prot.n.UMU.2013.531), ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto previsto dalla precedenti circolari prot.n.41
UMU.2012.1470 del 30/10/2012, l'GE prevedeva, con riferimento alla presentazione e conseguente istruttoria delle domande di pagamento a saldo, al sottoparagrafo 4.3 “Ammissibilità delle domande di pagamento a saldo”, lett. b), che l'Ufficio “Verifica che la data di inizio delle operazioni e/o degli interventi sia successiva alla domanda di aiuto e che le operazioni e/o gli interventi siano stati completati entro e non oltre il 31 luglio 2013” e alla lett. c) che “Verifica che gli investimenti ammessi sulla domanda di aiuto siano stati effettivamente e completamente realizzati (salvo i casi di mancato completamento dovuti a cause di forza maggiore). Tale verifica comporta l'espletamento degli accertamenti amministrativi e la disamina dell'apposita relazione redatta dal richiedente, nonché verifiche in loco per stabilire l'effettiva realizzazione dell'investimento”. A pag. 9 della Circolare n.8 del 29/03/2013 veniva, altresì, riportato che “I controlli in loco vengono effettuati - a completamento dei controlli amministrativi e delle eventuali verifiche sullo stato di attuazione delle opere – su tutte le operazioni contenute sulla domanda di aiuto. Durante il controllo in loco si procede a verificare … l'effettiva presenza dei beni materiali e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria... Per ogni controllo deve essere redatto un apposito verbale che consenta di esaminare i dettagli delle verifiche effettuate e riportare
l'esito della verifica stessa”. A pag. 10 della Circolare n.8 del 29/03/2013 risultava pure stabilito che
“Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato adempimento di quanto sottoscritto in domanda senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, si procede all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo”.
pagina 11 di 16 La lettura complessiva delle norme della circolare n. 8/2013 suindicata, depone chiaramente nel senso che fossero previste, quali condizioni di ammissibilità della domanda, sia il completamento delle operazione di investimento (entro il 31.07.2013) ex lett.b, completamento inteso come effettiva realizzazione degli investimenti programmati nella domanda di aiuto, sia la verifica che gli investimenti ammessi nella domanda di aiuto fossero effettivamente e completamente realizzati (salvo i casi di mancato completamento dovuti a cause di forza maggiore) ex lett.c.
Tale ultima verifica, dipendendo dall'attività degli organi accertatori, non poteva essere soggetta al medesimo termine del 31.07.2013 previsto per il completamento delle operazione di investimento ( imposto a carico del beneficiario), ma doveva avvenire nel termine improrogabile del 20.09.2013
“entro il quale l'ufficio regionale competente per territorio dovrà trasmettere gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto , all “, CP_4 secondo quanto confermato nella comunicazione Agea dell'11.07.2015, contenente “istruzioni operative”, in cui era prevista anche la proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento a saldo dal 31.07.2013 al 21.08.2013 da parte dei beneficiari, ed il termine improrogabile del
26.08.2013 per la consegna delle domande a saldo presso l'ufficio regionale.
Nella fattispecie, la provvedeva effettivamente entro tale data (del 26.08.2013) a Controparte_1 presentare la domanda a saldo, corredata della relazione tecnica e della documentazione richiesta, in cui , nel riquadro B- interventi eseguiti, descriveva appunto la natura di tali interventi, ma senza fare alcun cenno alla mancata consegna dei sei tini di rovere o all'assenza degli stessi per una causa di una forza maggiore, assenza che veniva rilevata in sede di collaudo eseguito il 9.09.2013 dai funzionari istruttori, i quali, con verbale del 10/09/2013, non ammettevano la ditta controllata ai benefici relativi all'acquisto dei sei tini di rovere.
La difesa della società appellata ha, poi, sostenuto che la procedura amministrativa di riesame, eseguita dai funzionari regionali presso l'azienda agricola, si sarebbe conclusa positivamente in data
04/10/2013 entro il termine del 15.10.2013, stabilito dall'art.21 del bando, sicchè nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi al parere reso dall'Agea, quale ente preposto alla erogazione del contributo, in relazione a prescrizioni che non risulterebbero chiaramente espresse in alcuna norma regolatrice della procedura.
Anche tali considerazioni appaiono prive di pregio.
pagina 12 di 16 Come si è già avuto modo di evidenziare, risulta per tabulas, che il procedimento di verifica da parte degli ispettori regionali veniva eseguito nel termine stabilito del 20.09.2013, e precisamente a seguito dell'accertamento in loco del 09/09/2013 e si concludeva con la redazione del verbale di collaudo redatto in data 10/09/2013, con esito “intervento non ammesso” relativamente all'acquisto dei sei tini di rovere. A seguito dell'istanza di riesame avanzata dalla ditta appellata, i funzionari regionali eseguivano un ulteriore sopralluogo il 04.10.2013, all'esito del quale, non redigevano alcun verbale, ma l'ufficio inviava alla GE la nota prot.n.86009 dell'11/10/2013 tesa a verificare, per il tramite del
Servizio Agricoltura, la possibilità di ammettere a contributo la spesa oggetto del contendere. Con mail del 17/10/2013, l'Agea esprimeva parere negativo precisando che le operazioni/interventi ammessi all'aiuto dovevano essere completati entro il termine del 31.07.2013 stabilito dalla Circolare
n.8 del 29/03/2013. L'Ufficio regionale di Brindisi, pertanto, acquisito il parere negativo di GE del
17/10/2013, respingeva formalmente, con Atto prot.n. 909762 del 29/10/2013, l'istanza di riesame del
02/10/2013, confermando l'esito di non ammissibilità verbalizzato ufficialmente, e mai modificato, della spesa relativa all'acquisto dei sei tini.
Deve, pertanto, escludersi l'asserito completamento del procedimento amministrativo in senso favorevole alla ditta beneficiaria e deve altresì escludersi che tale iter ( ed in particolare il sopralluogo eseguito dai funzionari regionali a seguito dell'istanza di riesame) possa aver ingenerato alcun legittimo affidamento nella ditta richiedente, la quale non era parzialmente ammessa all'aiuto ed , a fronte all'istanza di riesame, si vedeva respingere la richiesta sulla base di comprovate motivazioni.
Né, è possibile pervenire a diverse conclusioni per il fatto che, a seguito del sopralluogo del 4.10.2013, gli istruttori constatavano la presenza dei tini in rovere presso i locali della ditta richiedente e lo comunicavano all'GE, giacchè quest'ultima escludeva la possibilità di ammettere per intero all'aiuto la domanda della rilevando che gli interventi ammessi non erano stati Controparte_1 completati entro il termine del 31.07.2013.
D'altra parte, non può ragionevolmente sostenersi che il provvedimento amministrativo di revoca degli aiuti già concessi alla ditta appellata fosse indicativo di una condotta della PA in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto non avrebbe rispettato i canoni di cd. “razionalità operativa”, una volta che la stessa Regione aveva accertato che pagina 13 di 16 l'investimento era stato eseguito e l'attrezzatura risultava effettivamente collocata all'interno dell'azienda vitivinicola.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, che: a) a differenza di quanto opinato dalla ditta appellata, la lettura del bando e della normativa richiamata dalla Regione depongono chiaramente nel senso che, entro la data del 31.07.2013, le operazioni di investimento dovessero essere completate, nel senso di ultimate ed effettivamente realizzate dalla ditta beneficiaria dell'aiuto; b) che la ditta appellata fosse consapevole di tale scadenza e, nonostante la mancata consegna di parte delle attrezzature oggetto dell'investimento programmato nel termine stabilito, non segnalava tale mancanza nella domanda di pagamento a saldo, né evidenziava l'eventuale imputazione di tale mancanza ad una causa di forza maggiore;
c) il procedimento amministrativo si completava, a seguito del collaudo del 9.09.2013, con esito negativo , esito che veniva confermato anche a seguito del sopralluogo eseguito dopo l'istanza di riesame, alla luce delle valutazioni espresse da parte dell'ente tenuto all'erogazione del pagamento;
d) il rispetto del termine per il completamento delle operazioni di investimento previsto, quale condizione di ammissibilità della domanda di pagamento a saldo, dalla circolare Agea n.8/2013, non è privo di ragionevolezza, se visto in funzione del rituale completamento dell'iter amministrativo e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Va, infatti, considerato che l'art. 21 del bando , secondo cui le procedure di liquidazione dovevano concludersi entro il 15/10/2013, si riferiva evidentemente al termine entro cui l'GE doveva eseguire le liquidazioni, termine coincidente con la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi relativi ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e dal successivo art. 19 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. A tal fine, l'Ufficio regionale competente per territorio, doveva predisporre gli elenchi di liquidazione delle domande istruite positivamente ed Con autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e trasmetterle all' GE entro il 20 settembre 2013 (cfr. le
Istruzioni Operative GE n.8 del 29/03/2013, al paragrafo 10 “Elenchi regionali di liquidazione”). La
infatti, nell'ambito dell'attuazione dei programmi finanziati, su risorse comunitarie, è tenuta Pt_1
a svolgere l'attività istruttoria e tutti gli adempimenti consequenziali in applicazione del Decreto
Ministeriale n. 1831/2011, il quale stabilisce che: “Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui
pagina 14 di 16 all'art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da GE e, comunque, in tempo utile per consentire
l'effettuazione del controllo in loco previsto all'art. 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la do- manda di aiuto” (art. 2, co, 3). 18).
Nel caso concreto, come correttamente evidenziato dalla difesa della , l'intervenuto Pt_1 accertamento del 04/10/2013, che accertava l'avvenuta realizzazione dell'intervento da parte di dopo la scadenza del suddetto termine, non avrebbe consentito, in caso di Controparte_1 riconoscimento del beneficio in favore della stessa, il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa comunitaria per l'espletamento delle procedure di liquidazioni.
Da quanto innanzi esposto, consegue l'accoglimento dell'appello della ed il rigetto delle Pt_1 domande avanzate dalla Controparte_1
In conseguenza dell'accoglimento del gravame e della riforma della gravata sentenza, deve procedersi, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Trattandosi di controversia introdotta, in primo grado, dopo la riforma del 2009 (ma prima dell'emanazione del d.l. 12.09.2014 n.132), trova applicazione, ratione temporis, la seguente formulazione dell'art.92 c.p.c.: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
Ritiene la Corte che, nel caso concreto, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della suscettibilità di diverse interpretazioni della normativa esaminata, che ha indotto gli stessi istruttori della a Pt_1 seguito dell'istanza di riesame da parte della ad eseguire il sopralluogo in data Controparte_1
4.10.2013 e, constatata la presenza dei tini in rovere presso i locali della ditta richiedente come da progetto approvato, a richiedere all'GE l'autorizzazione a procedere alla liquidazione della domanda, ritenendo che ci fossero le condizioni per l'accoglimento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato dalla in persona del Parte_1
l.r.p.t., con atto di citazione notificato il 7.04.2023, avverso la sentenza n.587/2023 del Tribunale di
Bari, così provvede:
pagina 15 di 16 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande avanzate dalla Controparte_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 4.03.2025.
Il Cons. estensore
Dr.Emma Manzionna
Il Presidente
dr. Maria Mitola
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