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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.03.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 974/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Notaro;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Antonello Monoriti.
Oggetto: pensione di reversibilità a figlio orfano inabile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2024 esponeva: Parte_1
- che il sig. , padre di essa ricorrente, era titolare della pensione CTPS n. 213-4800- Persona_1
08061838;
- che in esito al decesso dello stesso, avvenuto il 01.06.2023, essa ricorrente, affetta da “Sclerosi multipla, cisti solitaria mammella sn, sindrome ansiosa depressiva, osteoporosi, discopatia cervicale, incontinenza”, aveva presentato all' in data 30.06.2023, domanda di pensione di reversibilità; CP_1
- di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale avverso il silenzio rigetto formatosi sulla CP_1 domanda;
- che l' aveva rigettato il detto ricorso con comunicazione del 02.02.2024. CP_1
Ciò premesso, rilevava di trovarsi, alla data del decesso del padre, nelle condizioni di legge per godere della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili.
Deduceva, infatti, di essere affetta, sin da prima del decesso del padre, da gravi patologie che impedivano o limitavano la propria capacità lavorativa.
1 Evidenziava la sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore deceduto, come ricavabile dal certificato storico di famiglia e dalla circostanza che il proprio de cuius percepisse sulla detta pensione
CTPS l'assegno per il nucleo familiare stante lo stato di inabilità di essa ricorrente.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili al lavoro, condannando l'Istituto al pagamento della detta prestazione, maggiorata di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 29.10.2024, rilevava, in via pregiudiziale di rito, il CP_1 difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti, vertendo la controversia sulla reversibilità di un pensionato della gestione pubblica.
Nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 17.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va preliminarmente esaminata l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte resistente.
La stessa risulta è fondata e va pertanto accolta.
Infatti nel caso di specie risulta non contestato tra le parti che la pensione diretta di cui era titolare fosse in carico alla Cassa Stato CTPS, in ragione del fatto che lo stesso era un Persona_1 dipendente dello Stato.
Va quindi ex multis richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza Trib. Foggia, Sez. lav.,
10.01.2018, n. 85, secondo cui “La controversia è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale si occupa delle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione, come nel caso di specie, ove è pacifico tra le parti e risultante per tabulas che il de cuius fosse dipendente pubblico. Da ultimo, la Cassazione ha rimarcato che: 'La controversia relativa all'ammontare della ritenuta fiscale operata dall'istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti'(Cass., Sez. U -, Sentenza n. 7755 del 27/03/2017)”.
Nel caso di specie, involgendo il petitum sostanziale la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento, deve ritenersi sussistente la competenza esclusiva della Corte dei Conti e deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
5. Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ed assegna a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia;
- nulla per le spese di lite.
Messina, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.03.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 974/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Notaro;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Antonello Monoriti.
Oggetto: pensione di reversibilità a figlio orfano inabile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2024 esponeva: Parte_1
- che il sig. , padre di essa ricorrente, era titolare della pensione CTPS n. 213-4800- Persona_1
08061838;
- che in esito al decesso dello stesso, avvenuto il 01.06.2023, essa ricorrente, affetta da “Sclerosi multipla, cisti solitaria mammella sn, sindrome ansiosa depressiva, osteoporosi, discopatia cervicale, incontinenza”, aveva presentato all' in data 30.06.2023, domanda di pensione di reversibilità; CP_1
- di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale avverso il silenzio rigetto formatosi sulla CP_1 domanda;
- che l' aveva rigettato il detto ricorso con comunicazione del 02.02.2024. CP_1
Ciò premesso, rilevava di trovarsi, alla data del decesso del padre, nelle condizioni di legge per godere della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili.
Deduceva, infatti, di essere affetta, sin da prima del decesso del padre, da gravi patologie che impedivano o limitavano la propria capacità lavorativa.
1 Evidenziava la sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore deceduto, come ricavabile dal certificato storico di famiglia e dalla circostanza che il proprio de cuius percepisse sulla detta pensione
CTPS l'assegno per il nucleo familiare stante lo stato di inabilità di essa ricorrente.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili al lavoro, condannando l'Istituto al pagamento della detta prestazione, maggiorata di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 29.10.2024, rilevava, in via pregiudiziale di rito, il CP_1 difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti, vertendo la controversia sulla reversibilità di un pensionato della gestione pubblica.
Nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 17.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va preliminarmente esaminata l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte resistente.
La stessa risulta è fondata e va pertanto accolta.
Infatti nel caso di specie risulta non contestato tra le parti che la pensione diretta di cui era titolare fosse in carico alla Cassa Stato CTPS, in ragione del fatto che lo stesso era un Persona_1 dipendente dello Stato.
Va quindi ex multis richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza Trib. Foggia, Sez. lav.,
10.01.2018, n. 85, secondo cui “La controversia è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale si occupa delle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione, come nel caso di specie, ove è pacifico tra le parti e risultante per tabulas che il de cuius fosse dipendente pubblico. Da ultimo, la Cassazione ha rimarcato che: 'La controversia relativa all'ammontare della ritenuta fiscale operata dall'istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti'(Cass., Sez. U -, Sentenza n. 7755 del 27/03/2017)”.
Nel caso di specie, involgendo il petitum sostanziale la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento, deve ritenersi sussistente la competenza esclusiva della Corte dei Conti e deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
5. Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ed assegna a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia;
- nulla per le spese di lite.
Messina, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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