CASS
Sentenza 24 marzo 2021
Sentenza 24 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2021, n. 11441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: RE ON IS JA nato a [...]( PERU') il 23/02/1980 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/06/2020 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 5 Num. 11441 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 09/12/2020 RITENUTO IN FATTO Il Giudice monocratico del Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata ha applicato all'imputato sull'accordo delle parti, la pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione per i delitti di cui agli artt 495 cp e art 13/13 bis Divo 286/98, per aver trasgredito al divieto di reingresso. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore fiduciario, che ha lamentato, con unico motivo la mancanza di motivazione riguardo alla sussistenza dei reati contestati. 2. Ha proposto ricorso il PG territoriale che, col unico motivo, ha censurato la sentenza per violazione degli artt 99/4 cp ed 81/4 cp poiché essendo stata contestata al giudicabile la recidiva reiterata, emergendo dal certificato penale allegato che già con precedente sentenza era stato dichiarato recidivo reiterato, il Giudice aveva operato l'incremento di pena sulla pena applicata per il reato base in misura inferiore al minimo previsto dall'art 81/4 cp, così determina dosi un caso di irrogazione di pena illegale. Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'inammissibilità del ricorso del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso della difesa è inammissibile, poiché presentato per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto disposto dal nuovo art.448 c.p.p. comma 2 bis - introdotto con la legge 23.6.2017 nr 103, in vigore dal 3.8.2017 - è possibile che contro la sentenza di patteggiamento possano proporre ricorso dinanzi a questa Corte il pubblico ministero e l'imputato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, motivi, all'evidenza, assenti nell'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'imputato. 2. Il ricorso del Procuratore Generale territoriale è inammissibile. In proposito può osservarsi che la deduzione del PG appare in astratto corretta, poiché all'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica ai sensi dell'art 99/4 cp, che importa in caso di aumento di pena ai sensi dell'ad 81/4 cp un incremento di pena non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave mentre nella fattispecie il Giudice ha inflitto a titolo di aumento per la continuazione la pena di 15 giorni di reclusione. Tale errore, tuttavia, da un lato è frutto di un errore interno al procedimento logico-giuridico di determinazione della pena e dall'altro non comporta l'irrogazione di una pena illegale, errore che sarebbe deducibile con i ricorso in cassazione. In tal senso, in un caso analogo al presente di errato calcolo dell'aumento di pena per la recidiva sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275915 ha chiarito che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il 1 risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. Per altro verso si è più volte chiarito che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. In motivazione la S.C. ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016 Ud. (dep. 02/03/2016 ) Rv. 266080 Massime precedenti Conformi: N. 12991 del 2013 Rv. 255197 - 01, N. 22136 del 2013 Rv. 255729. Alla luce dei principi che precedono devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi del PM e dell'imputato e quest'ultimo va condannato al pagamento della spese processuali ed al versamento di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del p.g. Dichiara inammissibile il ricorso di LA RO DE Jay che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9 Dicembre 2020
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 5 Num. 11441 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 09/12/2020 RITENUTO IN FATTO Il Giudice monocratico del Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata ha applicato all'imputato sull'accordo delle parti, la pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione per i delitti di cui agli artt 495 cp e art 13/13 bis Divo 286/98, per aver trasgredito al divieto di reingresso. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore fiduciario, che ha lamentato, con unico motivo la mancanza di motivazione riguardo alla sussistenza dei reati contestati. 2. Ha proposto ricorso il PG territoriale che, col unico motivo, ha censurato la sentenza per violazione degli artt 99/4 cp ed 81/4 cp poiché essendo stata contestata al giudicabile la recidiva reiterata, emergendo dal certificato penale allegato che già con precedente sentenza era stato dichiarato recidivo reiterato, il Giudice aveva operato l'incremento di pena sulla pena applicata per il reato base in misura inferiore al minimo previsto dall'art 81/4 cp, così determina dosi un caso di irrogazione di pena illegale. Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'inammissibilità del ricorso del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso della difesa è inammissibile, poiché presentato per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto disposto dal nuovo art.448 c.p.p. comma 2 bis - introdotto con la legge 23.6.2017 nr 103, in vigore dal 3.8.2017 - è possibile che contro la sentenza di patteggiamento possano proporre ricorso dinanzi a questa Corte il pubblico ministero e l'imputato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, motivi, all'evidenza, assenti nell'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'imputato. 2. Il ricorso del Procuratore Generale territoriale è inammissibile. In proposito può osservarsi che la deduzione del PG appare in astratto corretta, poiché all'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica ai sensi dell'art 99/4 cp, che importa in caso di aumento di pena ai sensi dell'ad 81/4 cp un incremento di pena non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave mentre nella fattispecie il Giudice ha inflitto a titolo di aumento per la continuazione la pena di 15 giorni di reclusione. Tale errore, tuttavia, da un lato è frutto di un errore interno al procedimento logico-giuridico di determinazione della pena e dall'altro non comporta l'irrogazione di una pena illegale, errore che sarebbe deducibile con i ricorso in cassazione. In tal senso, in un caso analogo al presente di errato calcolo dell'aumento di pena per la recidiva sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275915 ha chiarito che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il 1 risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. Per altro verso si è più volte chiarito che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. In motivazione la S.C. ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016 Ud. (dep. 02/03/2016 ) Rv. 266080 Massime precedenti Conformi: N. 12991 del 2013 Rv. 255197 - 01, N. 22136 del 2013 Rv. 255729. Alla luce dei principi che precedono devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi del PM e dell'imputato e quest'ultimo va condannato al pagamento della spese processuali ed al versamento di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del p.g. Dichiara inammissibile il ricorso di LA RO DE Jay che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9 Dicembre 2020