Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2017, n. 3780
CASS
Sentenza 14 novembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nozione di "fatto nuovo" di cui all'art. 518 cod. proc. pen., attiene solo ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo da quello contestato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potesse essere considerato "fatto nuovo" la condotta distrattiva del controvalore dei beni aziendali oggetto del reato, indicati nell'imputazione).

Commentari2

  • 1Quando “tempus non regit actum”. Ancora sulla c.d. “autotutela” in materia di s.c.i.a.
    Piergiuseppe Otranto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Molestie diventano stalking: sulla riqualificazione (Cass. 35022/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021

    Nel caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale che non comporti fatto nuovo, questa non è soggetta a limiti temporali, avendo l'imputato, a fronte di tale iniziativa del pubblico ministero, la facoltà di chiedere un temine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 30/03/2021) 22/09/2021, n. 35022 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere - Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - Dott. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2017, n. 3780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3780
Data del deposito : 14 novembre 2017

Testo completo