Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
La nozione di "fatto nuovo" di cui all'art. 518 cod. proc. pen., attiene solo ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo da quello contestato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potesse essere considerato "fatto nuovo" la condotta distrattiva del controvalore dei beni aziendali oggetto del reato, indicati nell'imputazione).
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Nel caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale che non comporti fatto nuovo, questa non è soggetta a limiti temporali, avendo l'imputato, a fronte di tale iniziativa del pubblico ministero, la facoltà di chiedere un temine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 30/03/2021) 22/09/2021, n. 35022 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere - Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2017, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
03780-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/11/2017 MAURIZIO FUMO Presidente Sent. n. sez. 2541/2017 SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.4458/2017 EDUARDO DE GREGORIO -Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN UG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato Sola si riporta ai motivi. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Ferdinando LIGNOLA, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Vito SOLA, in sostituzione dell'avv. Maurizio FORZONI, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 febbraio 2016 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia del Tribunale di Lucca, con la quale UG IN era stato condannato per fatti di bancarotta fraudolenta e documentale relativi al fallimento della "Gruppo F.D. s.r.l. unipersonale" (fallimento dichiarato con sentenza del 23 novembre 2010). II IN era stato ritenuto responsabile dei suddetti reati quale amministratore unico della società fallita.
2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione al "punto della sentenza in cui la Corte di Appello di Firenze ritiene provata l'esistenza di beni del valore di euro 400.000,00 in capo al Gruppo FD e quindi la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale, contestato al capo A) delle imputazioni. Il ricorrente contesta l'ipotesi accusatoria, evidenziando che i beni che erano stati ritenuti oggetto di distrazione erano in realtà di ON AN, che in virtù di contratto preliminare del 18 dicembre 2008- risultava essere la promittente cessionaria del ramo di azienda della fallita, costituito dalla gestione del ristorante "Terzo Girone". Indica quindi una serie di risultanze processuali in base alle quali sarebbe provata la cessione del ramo d'azienda e di tutti i beni della fallita, rimasti nel ristorante fino al momento dello sfratto e poi oggetto di pignoramenti in danno della AN. Contesta altresì il ricorrente che il valore dei beni sottratti ammonti al valore di euro 400.000,00, giacché tale importo sarebbe quello relativo alle insinuazione nella procedura fallimentare, mentre il valore dei beni strumentali ammonterebbe a circa euro 100.000,00 2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione al punto della sentenza in cui la Corte di Appello di Firenze ritiene provato che siano state distratte le somme percepite dalla società per la cessione dell'azienda alla AN. In primo luogo il ricorrente sostiene che tale distrazione (relativa alla somma di euro 25.000 percepita dalla società al momento della stipula del contratto preliminare con la AN) sarebbe un fatto "nuovo" emerso durante l'istruttoria dibattimentale, sicché il Tribunale avrebbe dovuto procedere "ex artt. 516 e segg.ti cpp". Sostiene altresì che quanto incassato in virtù del contratto preliminare sarebbe stato utilizzato per far fronte alle "esposizioni debitorie", che alla data del 29 aprile 2009 ammontavano, solo per quanto attiene la CC di BO srl, ad oltre euro 120.000,00. Non sarebbe provato aggiunge il ricorrente- l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che quest'ultimo si debba sostanziare nella consapevolezza dell'effetto "di depauperamento del 2 patrimonio sociale a danno della compagine dei creditori prodotto dalla condotta distrattiva".
2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione ai punti della sentenza indicati nei primi due motivi.
2.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale. Il ricorrente giustifica l'assenza delle scritture contabili con lo smarrimento delle stesse, denunciato dall'imputato in data 21 ottobre 2010, mentre in precedenza le suddette scritture sarebbero state tenute da un professionista, al quale il IN si era affidato. In ordine al periodo successivo allo smarrimento delle scritture, la mancata registrazione delle operazioni contabili non sarebbe sorretta dall'elemento soggettivo proprio della bancarotta fraudolenta documentale come contestata.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla contraddittorietà che sarebbe configurabile tra l'affermazione di responsabilità per la distrazione di beni dell'ammontare di euro 400.000,00 e la esclusione della aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. I primi tre motivi sono essenzialmente articolati su mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. La Corte territoriale ha vagliato le argomentazioni difensive con le quali è stata contestata l'ipotesi accusatoria. Sono state quindi analizzate le risultanze in base alle quali è stato ritenuto che i beni strumentali rinvenuti nel locale gestito dalla AN non fossero di proprietà di quest'ultima e che gli stessi fossero una minima parte di quelli (non rinvenuti) che erano stati acquistati nel tempo dalla società fallita, per un importo di circa 400.000 euro, come desumibile dalla insinuazione nel fallimento di creditori fornitori. Sul punto il ricorrente svolge deduzioni volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
2. Analoghi rilievi vanno fatti anche in riferimento alle doglianze relative all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle somme percepite dalla società per la cessione dell'azienda alla AN.
2.1. Va qui ricordato che il mancato reperimento dei beni sicuramente acquisiti dal fallito o del loro controvalore in danaro, valutato in relazione alla mancanza di indicazioni, da parte dello stesso fallito, circa la destinazione dei beni stessi e successivo impiego del danaro ricavato, provano la distrazione. 3 Né può ritenersi "fatto nuovo" (rispetto a quello contestato) la condotta distrattiva delle somme percepite dalla società fallita quale controvalore dei beni ceduti con il ramo d'azienda alla AN. E' del tutto evidente come il soggetto fallito non possa discolparsi affermando di aver venduto i beni, essendo tenuto anche a giustificare l'uso delle somme ricavate da tale vendita. Sono, infatti, penalmente rilevanti pure le fraudolente diminuzioni del patrimonio dell'impresa fallita consistenti non nel nascondimento materiale di beni, ma nella vendita degli stessi con conseguente occultamento delle somme ricavate. La bancarotta fraudolenta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell'imputato sia diretta ad impedire che un bene sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori;
e tale effetto si produce sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori. E' allora evidente come non sia "nuova" la condotta distrattiva che inerisce al controvalore dei beni venduti o alienati in virtù di altre obbligazioni. Va qui ricordato che nozione di "fatto nuovo" ex art. 518 cod. proc. pen. attiene solo ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato (Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, P.C. in proc. Marafioti e altri, Rv. 26601901; si vedano anche, Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477; Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli ed altri, Rv. 208935).
2.3. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla carenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale, che secondo il ricorrente- si sostanzierebbe nella consapevolezza dell'effetto "di depauperamento del patrimonio sociale". A caratterizzare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501). Nel caso in esame la Corte territoriale ha pure evidenziato quali fossero gli indici di fraudolenza desumibili dalla condotta dell'imputato, che, tra l'altro, non ha fornito al curatore alcun dato utile a sua discolpa, affermando che la fallita non possedeva alcun bene e non riferendo alcuna spiegazione in merito alle vicende che avevano determinato la cessione dei beni a terzi. Questa Sezione anche di recente ha ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare 4 garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 27076301) 3. Prive di fondamento sono pure le censure articolate con il quarto motivo, peraltro pedissequamente reiterative di quelle sul punto proposte con l'atto di appello e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente motivato. Va qui solo ribadito che l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 25894701; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, Decenvirale, Rv. 19726801).
4. Inammissibile è anche il motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente motivato sulle doglianze svolte in appello. Nè si apprezza alcuna contraddizione tra l'affermazione di responsabilità per la distrazione di beni dell'ammontare di euro 400.000,00 e la esclusione della aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare, in relazione alla quale, peraltro, il ricorrente non può dolersi, per evidente carenza di interesse, essendo stata la stessa già non ritenuta sussistente in primo grado.
5. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017 I consigliere estensore Il presidente Grazia Miccali Maurizio FUMO my Depositato in Cancelleria Roma, lì 26 GEN 2018... It-Direttore Ar/ministrativo. (t.ssa Odina Odilia GALLIANO 5