Art. 7.
Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' elevato ad anni quaranta.
Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' elevato ad anni quaranta.