Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
- CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA0 0 5 5 5 / 0 2 IN NO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *IN CALCE ANNOTAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 24/10/01 Dott. Mario SPADONE - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO вои лиро Dott. Alfredo MENSITIERI Res 188 Dott. Rosario DE JULIO * Dott. Olindo SCHETTINO દ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. ---SOLE 24 ORE- SENTENZA per diritti 3.10 il 21 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 06FETTO : sul ricorso iscritto al n. 16043/99 R.G. proposto Proposta da ContrattUALE. IACOPONI Avv. GI, difeso da se stesso e domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ricorrente
contro
RU IE, RU LO, UO LV, RU NZ, TT OS, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 19, presso l'Avv. Ornella Manfredini, difesi dall'Avv. Michele Bindi in virtù di procure speciali rilasciate da PO NZ a margine della 10/01 prima pagina del controricorso e da ognuno degli altri su fogli allegati al controricorso stesso, controricorrenti per la cassazione della sentenza 9 marzo-20 maggio 1999 N. 636/99 della Corte d'appello di Firenze. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 24 ottobre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. G. Camici che, munito di delega dell'Avv. OP, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per i controricorrenti, l'Avv. Michele Bindi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1986 GI OP convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Firenze, gli eredi di AS PO e, assumendo che costui, nel 1965, gli aveva ceduto la metà della sua quota di proprietà (pari ad un terzo dell'intero) di un terreno lottizzato in provincia di Pistoia senza indicare nel documento né la data né il nome dell'acquirente e che tale documento era stato sottoscritto "per presa visione e ad ogni effetto di legge” anche dalla moglie del cedente OS NI e dal figlio IE PO, chiese che fosse accertato il suo diritto di proprietà pro quota su detto terreno, che si procedesse alla relativa divisione, che venisse effettuato il rendiconto e che si condannassero i convenuti al risarcimento del danno in suo favore. I convenuti si costituirono e contestarono la fondatezza delle pretese avversarie, deducendo che il contratto di vendita non era valido, appunto per mancanza della data e del nome dell'acquirente, e che, anche a voler considerare l'atto come proposta di vendita, l'accettazione era stata tardiva e, in ogni caso, la proposta si era caducata per la morte del proponente. 23.5.1990, confermataL'adito Tribunale, con sentenza integralmente dalla Corte d'appello di Firenze il 24.3.1994, rigettò la domanda, qualificando l'atto di cui sopra come una proposta priva del carattere della irrevocabilità e ritenendo non essere stata fornita prova tranquillante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1330 cod. civ., che tale proposta provenisse da un imprenditore nell'esercizio della sua impresa. Proposto ricorso per cassazione dallo OP, al quale resistettero con controricorso OS NI, IE, NZ, LO e LV PO, questa Suprema Corte, con sentenza del 16.5.1996, in accoglimento del primo motivo di esso, cassò la decisione impugnata e rinviò la causa ad altra sezione della Corte fiorentina, rilevando che il giudice di secondo grado aveva omesso l'esame del motivo d'appello "concernente la mancata considerazione della vincolatività della proposta dopo la morte del proponente in quanto imprenditore (non piccolo) per la sua attività di speculatore nella lottizzazione dei terreni acquistati per costruzioni e rivendite.....il che risulta rilevante avuto riguardo sia all'efficacia della proposta di vendita a prezzo quietanzato fatta a favore di soggetto non determinato ma determinabile in base al possesso del relativo documento, sia alla identificabilità dell'oggetto dell'accertanda quota di proprietà dell'attore in base al principio dell'accessione ai suoli in lottizzazione delle costruzioni successivamente eseguite, salvo divisioni e conguagli nella debita sede". La causa fu riassunta dai NI-PO e la Corte di rinvio, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza dello OP, ha confermato ancora una volta la decisione di primo grado, osservando: - Che, al fine dell'attribuzione della qualifica di imprenditore ex art. 2082 cod. civ, non è sufficiente il fine di lucro, insito in qualsiasi attività economica, ma occorre che questa, oltre ad essere direttamente imputabile al soggetto, sia organizzata e svolta professionalmente, cioè con i caratteri dell'abitualità, sistematicità e continuità, sia pure intesi in senso non assoluto ma relativo, così da comprendervi anche lo svolgimento di un unico affare il quale presenti grande rilevanza economica e si articoli in operazioni molto complesse;
- Che nel caso di specie poteva arguirsi soltanto, dalla documentazione in atti, che AS PO aveva acquistato da tale NZ AN una quota di terreno edificabile ed aveva chiesto le relative concessioni edilizie, mentre per la conseguente edificazione si era rivolto ad un'impresa edile di cui era titolare il predetto AN, sicché era molto dubbio che il suo intento speculativo, non dissimile da quello di chiunque, proprietario di un terreno, vi faccia edificare da un'impresa degli immobili abitativi e li venda in tutto o in parte, fosse tale da far sorgere in capo a lui la qualità di imprenditore;
- Che, in ogni caso, anche a volergli riconoscere, in ipotesi, detta qualità, sarebbe occorso per la irrevocabilità della proposta, ai sensi dell'art. 1330 cod. civ., che essa fosse stata fatta "dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa", del che non vi era prova sufficiente, poiché nella scrittura non vi era alcun riferimento alla qualità imprenditoriale del proponente e tanto meno al fatto che in tale qualità costui agisse. Ricorre nuovamente per cassazione l'Avv. OP sulla base di due motivi, poi diffusamente illustrati con memoria, ai quali IE PO, LO PO, LV PO, NZ PO e OS NI ved. PO replicano con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., "difettosa motivazione” della sentenza impugnata per avere essa eluso gli insegnamenti giurisprudenziali riguardanti la qualità di imprenditore a norma dell'art. 2082 cod. civ.. Si rimprovera, in particolare, alla Corte toscana di avere attribuito detta qualità esclusivamente ad un terzo, NZ AN, e di avere relegato AS PO nel ruolo di semplice speculatore una tantum a fianco del predetto, mentre sarebbe bastato considerare la presenza di un'unica licenza di lottizzazione del 24.5.1964 a nome del PO, cui soggiaceva il AN (proprietario del terreno per la quota di due terzi) “sotto forma di interposizione gestoria", per rendersi conto della preminenza della sua figura imprenditoriale. In altri termini, senza contestarsi la qualità di imprenditore attribuita al AN, si lamenta che il giudice del rinvio non abbia letto nessuno dei documenti segnalatigli o, peggio ancora, li abbia interpretati "sovvertendo la personalità e la qualifica dei soggetti e la imputazione degli atti da loro stessi compiuti”. Segue l'elencazione di una serie di fatti e circostanze i quali militerebbero a favore della qualità di imprenditore di AS PO, come l'esistenza e la continua assistenza ab initio di un ufficio tecnico e di un ufficio legale, la stipula, da parte del PO, nel 1979, di un mutuo fondiario di £ 120.000.000 poi frazionato, la costruzione e la vendita, a partire dal 1981, di dieci appartamenti, l'essere stato il PO l'ideatore della lottizzazione e l'esservisi dedicato negli ultimi venti anni della sua vita senza svolgere altre attività. Con il secondo motivo facendosi riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e agli artt. 2247, 2248 e 2249 cod. civ. si sostiene che il proprietario di un terreno lottizzato a scopo edilizio, titolare di azienda avente ad oggetto la costruzione e la vendita di villini con fine di lucro, compie un atto nell'esercizio della sua impresa nel proporre la cessione pro quota di quel terreno, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non era affatto necessario che il PO, nel proporre la vendita, esprimesse nel corpo dell'atto la sua qualifica imprenditoriale e tanto meno che vi manifestasse la volontà di agire in tale qualità, potendo la relativa prova rinvenirsi aliunde: e nel caso di specie era chiaro che non si trattava della vendita di una porzione di terreno o di un numero determinato di lotti, cioè di un'operazione che potesse essere compiuta anche da un privato, bensì di una cessione pro quota, in virtù della quale non si era costituita una comunione al solo scopo di godimento (art. 2248 c.c.), ma si era perfezionato il contratto di società avente per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale in comune (artt, 2247 e 2249 c.c.), con trasformazione dell'impresa da individuale a collettiva. Le censure su esposte, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. La Corte di rinvio, in puntuale assolvimento del compito demandatole con la sentenza rescindente, ha proceduto all'esame del primo motivo di impugnazione proposto dall'Avv. Iacopone contro la decisione del Tribunale fiorentino e trascurato dal giudice d'appello, escludendo, ai fini dell'invocata applicazione dell'art. 1330 cod. civ., che l'autore della proposta di vendita AS PO esercitasse all'epoca un'impresa o che, comunque, avesse formulato la proposta stessa nell'esercizio di tale impresa. A questa conclusione il giudice del rescissorio è pervenuto attraverso un'attenta ed approfondita indagine in fatto e in diritto. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la Corte fiorentina ha affermato, in piena aderenza all'interpretazione correttamente costantemente data da questo Supremo Collegio dell'art. 2082 cod. civ., che per l'attribuzione della qualità di imprenditore non basta il perseguimento di una finalità di lucro, essendo questa insita in ogni attività economica comunque svolta, ma occorre che tale attività sia professionalmente organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi, cioè che abbia i caratteri della continuità, abitualità e sistematicità, sia pure in senso relativo, così da ricomprendere anche lo svolgimento di un unico affare purché di notevole rilevanza economica ed articolantesi in una serie complessa di operazioni. Altrettanto correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto, conformandosi alla lettera e alla ratio dell'art. 1330 cod. civ., che, in ogni caso, perché la proposta rimanga efficace in caso di sopravvenuta morte o incapacità del proponente, non è sufficiente che essa provenga da un imprenditore ma è necessario che sia stata fatta dal medesimo nell'esercizio della sua impresa. Non ha consistenza, quindi, la denunzia, appena adombrata, di violazione del citato art. 2082 cod. civ. in relazione all'art. 1330 stesso codice, mentre, per quanto riguarda le altre violazioni di legge denunziate con il secondo motivo, riferentisi agli artt. 2247, 2248 e 2249, è decisivo ed assorbente rilevare che tale motivo è inammissibile poiché introduce per la prima volta in questa sede una questione rimasta del tutto estranea ai temi d'indagine trattati in sede di merito, dovendosi escludere, in base all'esame degli atti, che sia stata mai specificamente prospettata in precedenza l'ipotesi che con la scrittura del 1965 AS PO avesse inteso costituire un rapporto di natura societaria con il soggetto (neppure nominato) destinatario della proposta e trasformare, così, la sua "impresa” da individuale in collettiva. Del pari inconsistente è la doglianza di "difettosa motivazione", bastando leggere l'articolato iter argomentativo della sentenza impugnata per rendersi conto che la Corte fiorentina, nell'escludere che fossero emersi dagli atti elementi sufficienti a far ritenere provato l'assunto dell'attore appellante secondo cui AS PO rivestiva la qualità di imprenditore e in tale veste aveva formulato la proposta di vendita, non solo ha esaminato accuratamente il testo della relativa de senza rinvenirvi alcuna indicazione di detta qualità e della scrittura volontà di esercitarla con quell'atto, ma anzi rinvenendovi elementi di segno contrario dati dalla sua sottoscrizione per presa visione da parte della moglie e di un figlio del proponente ma ha tenuto anche ben presenti nel loro complesso gli elementi di fatto posti a sostegno del motivo di gravame trascurato dal giudice della sentenza rescissa, giudicandoli inidonei a dimostrare l'assunto di cui sopra in base all'esaustiva considerazione, frutto di un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, che l'intento speculativo del PO - come quello di chiunque una tantum, essendo proprietario di un terreno, vi faccia edificare da un'impresa edile degli immobili abitativi e li venda in tutto o in parte non bastava a far ritenere che egli rivestisse la qualità di imprenditore e tanto meno che avesse agito nell'esercizio di essa, essendo, oltre tutto, ben verosimili altre ipotesi come, ad esempio, quella che egli avesse inteso, con quella scrittura, soddisfare parzialmente le ragioni creditorie dell'Avv. OP per le prestazioni professionali da costui svolte in suo favore. L'insistenza con la quale il ricorrente ripropone la propria tesi, prospettando una serie di fatti e circostanze di cui neppure si preoccupa di allegare e dimostrare la decisività e molti dei quali, per altro, sono di epoca ben posteriore a quella cui risale la proposta di vendita, non rappresenta altro che l'inammissibile tentativo di ottenere in questa sede un ulteriore esame della vicenda, con sovvertimento degli accertamenti e delle valutazioni di fatto incensurabilmente operati dal giudice del merito. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 1A
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in £ 5.310.000 4(€2.742,39 ivi comprese £ 5.000.000 (cinque milioni) per onorario. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2001. -₤2.582,28 IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ESTENSORE Spantone LE Oreste IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna SITATIO 18 GEN 100T 129.11 A 2 145€T 30,99 AGENZIA DIL 2 2 FEB. 2002 A an..$77° Registrato i dola NUT. 160, 10 (euro CENTOSESS 7/10 p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Graz LIPPO Responsabile Servizio Giyenziari (Dr. M. RACCHIN 11 Le Cate Suyenne di Carrazione Nie con ordinanza M la13920/04 ocoline" le zimmovazione delle notificasione dell'attes integrasione del contraddittorio, all'uops di fissando il termine diff 60 dalle comuni casione della fisente ordinance. Roma 9.08.04 IL CANCELLIERE C1 AN FO rava