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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6828/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6828/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via G.F. Napione 20, Torino, presso lo studio dell'avv. CIONI
FULVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 21/01/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00059 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/03/1999 e il 27/04/2001. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 31/05/2024 e pubblicata in data 12/06/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla può disporsi in punto collocazione del figlio stante la sua maggiore età. Per_2
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, disponendo entrambi di mezzi adeguati, e che pertanto i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile, anche in unica soluzione;
3) il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà con la madre, Persona_3 nell'abitazione sita in Torino, Via Guido Reni n. 226;
DISPONE che:
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento del figlio , Parte_1 Parte_2 Per_2
l'importo mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016. Tale obbligo di pagina 2 di 3 versamento permarrà finché il figlio non raggiungerà l'autosufficienza economica, a meno che non sopravvengano i giustificati motivi di cui all'art. 473- bis.29 c.p.c.;
5) dare atto che i ricorrenti dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altra questione di tipo economico
– patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente;
sulle spese di lite tra le parti. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6828/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via G.F. Napione 20, Torino, presso lo studio dell'avv. CIONI
FULVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 21/01/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00059 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/03/1999 e il 27/04/2001. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 31/05/2024 e pubblicata in data 12/06/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla può disporsi in punto collocazione del figlio stante la sua maggiore età. Per_2
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, disponendo entrambi di mezzi adeguati, e che pertanto i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile, anche in unica soluzione;
3) il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà con la madre, Persona_3 nell'abitazione sita in Torino, Via Guido Reni n. 226;
DISPONE che:
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento del figlio , Parte_1 Parte_2 Per_2
l'importo mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016. Tale obbligo di pagina 2 di 3 versamento permarrà finché il figlio non raggiungerà l'autosufficienza economica, a meno che non sopravvengano i giustificati motivi di cui all'art. 473- bis.29 c.p.c.;
5) dare atto che i ricorrenti dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altra questione di tipo economico
– patrimoniale e di non aver null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente;
sulle spese di lite tra le parti. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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