Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 193
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 luglio 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nell'articolo 9 dello scambio di note.
Entrata in vigore il 3 luglio 1997