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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2025 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 122/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.10.2024 e depositata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. 5/2024 r.g., non notificata
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO RU ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS), alla Via Giulio Cesare n. 21, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 27.03.2025 e ritualmente notificato in data
07.04.2025, il Sig. proponeva appello avverso la sentenza n. 122/2024, Parte_1 depositata il 09.10.2024, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, dichiarata la contumacia del accoglieva la domanda del ricorrente e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarava non dovuto il credito riportato nella fattura n. 2633 del 26.09.2023 relativa al canone idrico depurazione e fognatura dell'anno 2021, identificato al documento n. Nu_1 condannando, al contempo, il resistente in solido al pagamento delle spese legali che CP_1 liquidava in € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Parte appellante, pertanto, domandava, in accoglimento dell'appello, di riformare per i motivi esposti nel proprio atto introduttivo, la sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare il CP_1 al pagamento delle spese di lite e compensi per entrambi i gradi di giudizio, conformemente
[...] allo scaglione per valore previsto dalla legge, oltre accessori di legge, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con decreto del 27.03.2025, il giudice fissava per la discussione della causa l'udienza del 25.06.2025, onerando l'appellante di notificare il ricorso ed il predetto decreto entro dieci giorni dalla data di comunicazione all'appellato, ai sensi dell'art. 435 comma 2 c.p.c., con invito per quest'ultimo di costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.; successivamente, all'udienza del 25.06.2025, il giudice dichiarava la contumacia del parte appellata, e rinviava la causa per la discussione Controparte_1 all'udienza del 03.12.2025, onerando l'appellante di depositare, entro il 28.7.25, copia della sentenza impugnata allegata (o attestazione di cancelleria) da cui risultasse la data di deposito in cancelleria ed il numero della stessa, nonché di specificare se avesse intenzione di insistere anche nella richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata nell'atto di appello.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c. 2 c.p.c. ovvero per nullità della sentenza per violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, e del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 in quanto, nonostante il valore della causa fosse ricompreso nello scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo liquidava i compensi al di sotto della soglia minima.
Innanzitutto, va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.).
Tanto premesso, l'appello principale è ammissibile, in quanto la sentenza impugnata attiene ad una causa di valore superiore al limite di € 1.100,00 di cui all'art. 113 c.p.c., avendo ad oggetto l'annullamento della fattura n. 2633 del 26.09.2023 emessa dal in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., di complessivi € 1.500,40 relativa al pagamento del canone idrico, di depurazione e fognatura dell'anno 2021.
In particolare, i Giudice di prime cure con la sentenza appellata ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente, ritenendo che “dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa gli importi richiesti dal sono frutto di un calcolo forfettario e non già basato su Controparte_1 consumi reali”.
Conseguentemente, l'adito Giudice di Pace, deducendo l'assenza di motivi per derogare ai principi generali previsti dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, liquidava il già contumace in CP_1 primo grado, al pagamento delle spese legali di € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Tanto premesso, l'impugnazione è ammissibile ed il motivo di gravame è fondato.
Anzitutto, è doveroso precisare che il giudice, quando provvede alla liquidazione delle spese di giudizio, è tenuto ad applicare la normativa vigente al momento del deposito della sentenza (ex multis
Cass., ord. n. 17577/2018).
Nel caso di specie, il procedimento di primo grado è stato definito con sentenza n. 122/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.10.2024 e depositata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. 5/2024 r.g., sicché trova applicazione il D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, che ha introdotto alcune importanti novità in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense.
La determinazione del quantum costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi): “in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione” (cfr. Cass., sent. n. 10438/2023).
Così, come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, vale il principio per cui l'esercizio del potere discrezionale, in materia di determinazione dei compensi, qualora non sia contenuto nei c.d. valori medi, soggiace all'obbligo di motivazione, ravvisandosi, in caso contrario, un difetto di motivazione ed un esercizio arbitrario del potere conferito dalla legge (cfr. Cass., sent.
20289/2015; Cass., sent. n. 1805/2012).
L'intento del legislatore, invero, è proprio quello di garantire così l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.
È stato rimarcato sul punto che l'interpretazione del divieto di liquidazione oltre i limiti si impone per la necessità di tutelare non soltanto le esigenze del difensore, ma anche, di riflesso, le esigenze dell'utente delle prestazioni stesse e, soprattutto, del suo diritto di difesa.
Tanto premesso, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato i parametri minimi previsti per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, deducendo che, in realtà, applicando i citati parametri per le cause di valore superiore a € 1.100,00 e fino ad € 5.200,00, come quella de qua, il giudice avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso professionale per il difensore complessivi € 640,00.
Invero, leggendo la sentenza impugnata, emerge ictu oculi che il Giudice di prime cure si è limitato ad effettuare la determinazione del compenso senza tener conto dell'effettivo valore della causa.
Del resto, nella sentenza appellata manca pure qualunque motivazione a supporto del ragionamento logico-giuridico seguito per determinare le competenze di giudizio;
infatti, si legge “non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato
e integrato dal DM 55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore e nei minimi ivi stabiliti”.
Come precisato da parte appellante, il giudice di prime cure ha proceduto a quantificare e liquidare le spese di lite con una somma attribuibile a cause con un valore non superiore a € 1.100,00, non tenendo conto dell'effettivo valore della domanda.
Il Giudice di Pace, dunque, ha liquidato le spese del giudizio di prime cure al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, posto che, applicando il secondo scaglione (da € 1.101 a €
5.200), il compenso tabellare è pari ad € 633,00, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie.
Alla riforma del capo della sentenza impugnato, consegue, quindi, la condanna di parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento al presente grado di giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parimenti secondo i valori minimi per tutte le fasi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022.
Quanto allo scaglione del presente gravame, come chiarito dalla Suprema Corte, “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata
e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014; e, quindi, es. Cass.
23 novembre 2017, n. 27871 e Cass. 12 gennaio 2011, n. 536)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). “Nel caso in cui - una volta che la pretesa azionata sia stata delibata con sentenza non impugnata in questa parte e quindi sia passata in giudicato - rimanga però ancora una residua materia del contendere consistente soltanto nell'ammontare delle spese di lite, il dibattito processuale si concentra su queste che danno la misura dell'attività difensiva delle parti e che quindi rappresentano il "valore" della controversia residuale. Mentre nel giudizio di primo grado le spese di lite non hanno una loro autonomia al fine della loro liquidazione a carico della parte soccombente, ma conseguono alla soccombenza e quindi - così come per interessi e rivalutazione secondo Cass. n. 2172/1998 cit.
- non concorrono, a tal fine, a determinare il "valore della controversia", nei successivi gradi di giudizio il rimborso delle spese di lite, ove oggetto di contestazione, può assumere una sua autonomia
e diventare oggetto del dibattito processuale connotato da una pretesa avente appunto ad oggetto una diversa quantificazione del diritto al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata, e la somma che la parte impugnante ritiene esatta costituisce il "disputatum", che rappresenta il
"valore della controversia" nel grado. Ove poi il giudice dell'impugnazione accolga solo in parte il gravame, sarà il "decisum", in ragione della regola dell'art. 6, comma 1, della Tariffa civile, come sopra interpretato, a fissare il valore della controversia quale parametro per determinare le ulteriori spese di lite della fase processuale che abbia avuto ad oggetto unicamente le spese di lite della fase precedente” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 2007).
Dal momento che il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata (somma pari, nella fattispecie, ad € 180,00), e la somma che la parte impugnante ritiene esatta (€ 640,00) costituisce il "disputatum", che rappresenta il "valore della controversia" nel presente grado, che tale differenziale corrisponde, nel caso di specie, ad € 460,00 e che il motivo di gravame è stato totalmente accolto, riconoscendo l'importo di € 633,00 per compenso professionale, il valore del presente grado di giudizio rientra nello scaglione fino a € 1.100.
Va evidenziato, infine, che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 327/2025 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata;
- per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condanna il in persona del p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 CP_2 Parte_1
, della somma complessiva di € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compenso professionale,
[...] oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. LO RU;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_1
, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che determina in Parte_1 complessivi € 174,00 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. LO RU.
Paola, lì 3.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2025 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 122/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.10.2024 e depositata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. 5/2024 r.g., non notificata
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO RU ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS), alla Via Giulio Cesare n. 21, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 27.03.2025 e ritualmente notificato in data
07.04.2025, il Sig. proponeva appello avverso la sentenza n. 122/2024, Parte_1 depositata il 09.10.2024, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, dichiarata la contumacia del accoglieva la domanda del ricorrente e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarava non dovuto il credito riportato nella fattura n. 2633 del 26.09.2023 relativa al canone idrico depurazione e fognatura dell'anno 2021, identificato al documento n. Nu_1 condannando, al contempo, il resistente in solido al pagamento delle spese legali che CP_1 liquidava in € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Parte appellante, pertanto, domandava, in accoglimento dell'appello, di riformare per i motivi esposti nel proprio atto introduttivo, la sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare il CP_1 al pagamento delle spese di lite e compensi per entrambi i gradi di giudizio, conformemente
[...] allo scaglione per valore previsto dalla legge, oltre accessori di legge, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con decreto del 27.03.2025, il giudice fissava per la discussione della causa l'udienza del 25.06.2025, onerando l'appellante di notificare il ricorso ed il predetto decreto entro dieci giorni dalla data di comunicazione all'appellato, ai sensi dell'art. 435 comma 2 c.p.c., con invito per quest'ultimo di costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.; successivamente, all'udienza del 25.06.2025, il giudice dichiarava la contumacia del parte appellata, e rinviava la causa per la discussione Controparte_1 all'udienza del 03.12.2025, onerando l'appellante di depositare, entro il 28.7.25, copia della sentenza impugnata allegata (o attestazione di cancelleria) da cui risultasse la data di deposito in cancelleria ed il numero della stessa, nonché di specificare se avesse intenzione di insistere anche nella richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata nell'atto di appello.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c. 2 c.p.c. ovvero per nullità della sentenza per violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, e del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 in quanto, nonostante il valore della causa fosse ricompreso nello scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo liquidava i compensi al di sotto della soglia minima.
Innanzitutto, va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.).
Tanto premesso, l'appello principale è ammissibile, in quanto la sentenza impugnata attiene ad una causa di valore superiore al limite di € 1.100,00 di cui all'art. 113 c.p.c., avendo ad oggetto l'annullamento della fattura n. 2633 del 26.09.2023 emessa dal in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., di complessivi € 1.500,40 relativa al pagamento del canone idrico, di depurazione e fognatura dell'anno 2021.
In particolare, i Giudice di prime cure con la sentenza appellata ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente, ritenendo che “dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa gli importi richiesti dal sono frutto di un calcolo forfettario e non già basato su Controparte_1 consumi reali”.
Conseguentemente, l'adito Giudice di Pace, deducendo l'assenza di motivi per derogare ai principi generali previsti dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, liquidava il già contumace in CP_1 primo grado, al pagamento delle spese legali di € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Tanto premesso, l'impugnazione è ammissibile ed il motivo di gravame è fondato.
Anzitutto, è doveroso precisare che il giudice, quando provvede alla liquidazione delle spese di giudizio, è tenuto ad applicare la normativa vigente al momento del deposito della sentenza (ex multis
Cass., ord. n. 17577/2018).
Nel caso di specie, il procedimento di primo grado è stato definito con sentenza n. 122/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.10.2024 e depositata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. 5/2024 r.g., sicché trova applicazione il D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, che ha introdotto alcune importanti novità in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense.
La determinazione del quantum costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi): “in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione” (cfr. Cass., sent. n. 10438/2023).
Così, come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, vale il principio per cui l'esercizio del potere discrezionale, in materia di determinazione dei compensi, qualora non sia contenuto nei c.d. valori medi, soggiace all'obbligo di motivazione, ravvisandosi, in caso contrario, un difetto di motivazione ed un esercizio arbitrario del potere conferito dalla legge (cfr. Cass., sent.
20289/2015; Cass., sent. n. 1805/2012).
L'intento del legislatore, invero, è proprio quello di garantire così l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.
È stato rimarcato sul punto che l'interpretazione del divieto di liquidazione oltre i limiti si impone per la necessità di tutelare non soltanto le esigenze del difensore, ma anche, di riflesso, le esigenze dell'utente delle prestazioni stesse e, soprattutto, del suo diritto di difesa.
Tanto premesso, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato i parametri minimi previsti per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, deducendo che, in realtà, applicando i citati parametri per le cause di valore superiore a € 1.100,00 e fino ad € 5.200,00, come quella de qua, il giudice avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso professionale per il difensore complessivi € 640,00.
Invero, leggendo la sentenza impugnata, emerge ictu oculi che il Giudice di prime cure si è limitato ad effettuare la determinazione del compenso senza tener conto dell'effettivo valore della causa.
Del resto, nella sentenza appellata manca pure qualunque motivazione a supporto del ragionamento logico-giuridico seguito per determinare le competenze di giudizio;
infatti, si legge “non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato
e integrato dal DM 55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore e nei minimi ivi stabiliti”.
Come precisato da parte appellante, il giudice di prime cure ha proceduto a quantificare e liquidare le spese di lite con una somma attribuibile a cause con un valore non superiore a € 1.100,00, non tenendo conto dell'effettivo valore della domanda.
Il Giudice di Pace, dunque, ha liquidato le spese del giudizio di prime cure al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, posto che, applicando il secondo scaglione (da € 1.101 a €
5.200), il compenso tabellare è pari ad € 633,00, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie.
Alla riforma del capo della sentenza impugnato, consegue, quindi, la condanna di parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento al presente grado di giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parimenti secondo i valori minimi per tutte le fasi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022.
Quanto allo scaglione del presente gravame, come chiarito dalla Suprema Corte, “ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata
e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014; e, quindi, es. Cass.
23 novembre 2017, n. 27871 e Cass. 12 gennaio 2011, n. 536)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). “Nel caso in cui - una volta che la pretesa azionata sia stata delibata con sentenza non impugnata in questa parte e quindi sia passata in giudicato - rimanga però ancora una residua materia del contendere consistente soltanto nell'ammontare delle spese di lite, il dibattito processuale si concentra su queste che danno la misura dell'attività difensiva delle parti e che quindi rappresentano il "valore" della controversia residuale. Mentre nel giudizio di primo grado le spese di lite non hanno una loro autonomia al fine della loro liquidazione a carico della parte soccombente, ma conseguono alla soccombenza e quindi - così come per interessi e rivalutazione secondo Cass. n. 2172/1998 cit.
- non concorrono, a tal fine, a determinare il "valore della controversia", nei successivi gradi di giudizio il rimborso delle spese di lite, ove oggetto di contestazione, può assumere una sua autonomia
e diventare oggetto del dibattito processuale connotato da una pretesa avente appunto ad oggetto una diversa quantificazione del diritto al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata, e la somma che la parte impugnante ritiene esatta costituisce il "disputatum", che rappresenta il
"valore della controversia" nel grado. Ove poi il giudice dell'impugnazione accolga solo in parte il gravame, sarà il "decisum", in ragione della regola dell'art. 6, comma 1, della Tariffa civile, come sopra interpretato, a fissare il valore della controversia quale parametro per determinare le ulteriori spese di lite della fase processuale che abbia avuto ad oggetto unicamente le spese di lite della fase precedente” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 2007).
Dal momento che il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata (somma pari, nella fattispecie, ad € 180,00), e la somma che la parte impugnante ritiene esatta (€ 640,00) costituisce il "disputatum", che rappresenta il "valore della controversia" nel presente grado, che tale differenziale corrisponde, nel caso di specie, ad € 460,00 e che il motivo di gravame è stato totalmente accolto, riconoscendo l'importo di € 633,00 per compenso professionale, il valore del presente grado di giudizio rientra nello scaglione fino a € 1.100.
Va evidenziato, infine, che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 327/2025 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata;
- per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condanna il in persona del p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 CP_2 Parte_1
, della somma complessiva di € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compenso professionale,
[...] oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. LO RU;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_1
, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che determina in Parte_1 complessivi € 174,00 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. LO RU.
Paola, lì 3.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero