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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25895/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25895/2023 promossa da:
, con sede in Marene (CN), Via Basaluzzo n. 2, in persona della Controparte_1
sig.ra nella sua qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, nata a [...] CP_1
(CN) il 9.6.1958 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Mignacca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma via Veneto n. 7;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede in Roma, alla via Palestro, n. 81, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
CONVENUTA-OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 maggio 2023 la sig.ra in qualità di CP_1
titolare della ditta individuale conveniva nel presente giudizio civile Controparte_1
l' (breviter al fine di sentir accogliere le Controparte_2 CP_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione i) previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità siccome illegittimi
per i motivi tutti esposti in fatto e in diritto, del provvedimento di accertamento definitivo del
credito prot. Uscita n. 0017814 del 10.3.2023 con cui ha accertato “la Controparte_3 CP_2
sussistenza del credito di questa amministrazione pari ad € 520.047,76, per indebita percezione di
contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2013 e 2014 e del
provvedimento Prot. Uscita n.0017817 del 10.3.2023 con cui ha intimato CP_3
all'odierna attrice di restituire la somma complessiva di € 529.101,17, comprensiva di interessi,
maturati dalla data di ogni singolo pagamento nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto,
preparatorio, connesso o consequenziale del procedimento e, in particolare: - dei verbali di
constatazione del Corpo Forestale dello di Cuneo 11.3.2016, nn.14 e 15 del 2016; ii) Parte_1
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione della normativa nazionale, regionale
e/o comunitaria di settore da parte della attrice;
l'insussistenza di qualsivoglia indebita percezione,
da parte della medesima, di contributi/aiuti/premi comunitari e, quindi, l'insussistenza del diritto di
di richiedere la restituzione (da essa quantificata in euro 529.101,17) dei premi comunitari CP_2
corrisposti per le campagne 2013 e 2014; l'insussistenza del diritto delle Amministrazioni
convenute di comminare le relative sanzioni amministrative preannunciate;
e comunque,
l'insussistenza del diritto di e delle altre Amministrazioni convenute di esigere il pagamento CP_2
delle suddette somme e/o di recuperare coattivamente tali somme e/o di disporne la compensazione
con i crediti di parte attrice per le campagne successive;
accertare dichiarare che parte attrice ha
diritto di ricevere i contributi comunitari legittimamente liquidati dall' per la campagna CP_2
2013 in cifra pari a € 254.512,06 liquidati dall' oltre interessi accertare dichiarare che CP_2
parte attrice ha diritto di ricevere i contributi comunitari legittimamente liquidati dall' per la CP_2
Pagina 2 campagna 2014 in cifra pari a € 265.535,27 liquidati dall' oltre interessi in subordine: CP_2
accertare dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda
di pagamento 2013, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli
artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 571.35 ettari eleggibili ammissibili;
accertare
dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda di
pagamento 2014, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli
artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 578.484 ettari eleggibili ammissibili;
che
non ha diritto ad iscrivere Registro Debitori di cui di cui alla l. n. 33/2009 una posizione CP_2
debitoria nei complessivi € 529.101,17 nei confronti della l'insussistenza del Controparte_1
diritto di e delle altre Amministrazioni convenute di esigere il pagamento delle suddette CP_2
somme e/o di recuperare coattivamente tali somme e/o di disporne la compensazione con i crediti
di parte attrice per le campagne successive;
con il favore degli onorari e delle spese di giudizio,
oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Successivamente, il Giudice dott. Pietro Persico, con provvedimento del 12 giugno 2023, differiva la data dell'udienza di prima comparizione al 14 febbraio 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter, c.p.c. per il deposito di memorie integrative e relative repliche. A seguito della fissazione dell'udienza comparizione delle parti, in data 20 luglio 2023 si costituiva tempestivamente rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Tribunale, CP_2
contrariis reiectis: in limine litis, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di
materia per la quale sussiste la giurisdizione amministrativa;
in subordine nel merito, rigettare
l'avversa domanda e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti opposti e dichiarare la
spettanza del diritto di credito dell' per come ivi indicato;
Con vittoria di spese, CP_2
competenze, onorari.” Il 7 marzo 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14
febbraio 2024, il Giudice, esaminati gli atti e gli scritti difensivi e ritenuto che la causa potesse essere decisa in base alla documentazione prodotta dalle parti, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 18-12-2024, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. In
Pagina 3 seguito, con provvedimento del 03 dicembre 2024, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione in forma scritta. Infine, con ordinanza del 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dai fatti narrati da parte attrice e dalla documentazione prodotta nonché dalla mancata contestazione specifica da parte convenuta si deduce che: l'Azienda ha presentato CP_1
domanda unica di pagamento per il riconoscimento degli aiuti comunitari relativi all'annualità
2013, dichiarando il possesso di 619 titoli PAC attivabili con 608,16 ettari di superfici dichiarate;
a fine anno 2013 , esaminata la domanda relativa all'anno 2013, ha riconosciuto CP_2
l'ammissibilità dei contributi per € 254.512,06; nel maggio 2014 la medesima attrice ha presentato domanda unica di pagamento per l'annualità 2014, dichiarando il possesso di 613 titoli PAC
attivabili con 601,32 ettari di superfici dichiarate;
a fine anno 2014 ha riconosciuto CP_2
l'ammissibilità dei contributi relativi alla domanda 2014 per € 266.690,22. In data 11 marzo 2016 il
Corpo Forestale dello Stato di Cuneo ha effettuato verifiche sul campo nelle superfici dichiarate dall'Impresa Attrice ed in seguito ai sopralluoghi sono stati redatti due verbali di contestazione (n.
14/2016 e n. 15/2016), in cui sono state evidenziate irregolarità nell'uso delle superfici destinate al pascolamento. In particolare, viene contestata dai verbalizzanti la dichiarazione eccessiva di superfici eleggibili ai contributi comunitari. nell'Aprile 2018 ha concluso l'avviato CP_2
procedimento amministrativo adottando un provvedimento di accertamento definitivo del credito nei confronti dell' quantificando la somma da restituire in € 520.047,76. Nel CP_1 CP_1
Novembre 2018 ha emesso atto di intimazione per la restituzione delle somme percepite CP_2
dall'attrice. Nel Dicembre 2018 l'attrice ha impugnato il provvedimento di accertamento dinanzi al
TAR Piemonte che in data 29 novembre 2021 ha annullato il provvedimento di accertamento di
, evidenziando l'assenza di un'adeguata motivazione. In data10 marzo 2023 ha CP_2 CP_2
adottato un nuovo provvedimento di accertamento del credito reiterando la richiesta di restituzione
Pagina 4 di € 529.101,17 comprensivi di interessi. Nel Aprile 2023 il Tribunale Penale di Civitavecchia ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del procedimento penale avviato nei confronti di CP_1
Con l'atto di citazione notificato in data 09/05/2023 l'Azienda ha introdotto il
[...] CP_1
presente giudizio da qualificarsi come azione di accertamento negativo avverso il provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot. Uscita n. 0017814 del 10.3.2023 con cui CP_3
ha accertato “la sussistenza del credito di questa amministrazione pari ad € 520.047,76, oltre CP_2
interessi maturati dalla data di ogni singolo pagamento, nei confronti di per indebita CP_1
percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2013 e
2014”. Al Tribunale adito l'attrice ha chiesto innanzitutto di dichiarare l'insussistenza del diritto di di richiedere la restituzione di € 529.101,17 dei premi comunitari corrisposti per le CP_2
campagne 2013 e 2014. A sostegno della domanda la difesa di parte attrice ha affermato preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla questione di giurisdizione sussiste consolidato orientamento giurisprudenziale (sul punto la difesa attorea ha indicato “Cassazione Sez.
Unite, 20 luglio 2011, n. 15867; Consiglio di Stato, 20 dicembre 2012, n. 6575” nonché “T.A.R.
Lazio n. 1397 del 3 febbraio 2020”) in materia di sovvenzioni pubbliche, secondo cui, come evidenziato dalla difesa di parte attrice “una volta attribuito il beneficio, il privato acquisisce una posizione di diritto soggettivo nelle controversie sulla conservazione delle somme percepite”.
Pertanto, nel caso di specie va affermata e riconosciuta la giurisdizione del tribunale adito chiamato a valutare se, in seguito alla concessione del beneficio, la pretesa restituzione dell'indebito da parte di sia o meno fondata, senza che ciò implichi una rinnovazione della valutazione di interessi CP_2
pubblici, dovendosi, piuttosto, accertare se si sia o meno verificata una decadenza dal beneficio per i comportamenti tenuti dalla parte beneficiaria e se sussista o meno il diritto soggettivo della parte beneficiaria a mantenere in tutto o in parte il contributo economico erogato. In diritto l'argomento principale fatto valere dalla difesa attorea concerne l'asserita violazione di legge e/o l'errata applicazione dell'art. 30 Reg. (UE) n. 73/2009 e dell'art. 60 Reg. (UE) n. 1122/2009, incentrandosi l'attenzione dell'impianti difensivo attoreo sull'esclusione di prove sull'intenzionalità della
Pagina 5 condotta di parte attrice, tenuto conto che le norme applicate da presuppongono il dolo della CP_2
parte dichiarante. 1122/2009. La cd. "clausola di elusione" di cui all'art. 30 Reg. (UE) 73/2009
presuppone, infatti, che non possono concedersi pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenerli, mentre l'art. 60 Reg. (UE) 1122/2009 sulla dichiarazione eccessiva intenzionale da parte del beneficiario prevede in riferimento all'anno richiesto la negazione del diritto all'aiuto. Nel caso in oggetto di giudizio occorre, quindi, chiarire, se sussistano o meno prove sufficienti a delineare il dolo della parte beneficiaria richiedente l'aiuto in termini di intenzionalità della condotta posta in essere per ottenere il beneficio mediante artifici fraudolenti.
L'estinzione per prescrizione delle ipotesi di reato contestate ad in sede di processo CP_1
penale non consentono di espungere dal processo penale argomenti decisivi in ordine all'elemento soggettivo del dolo nella condotta attorea, mancando una sentenza penale di accertamento di reato doloso e di condanna irrevocabile sul punto. Sul piano dell'onere probatorio nel presente giudizio compete ad , quale parte che ha autodeterminato il proprio affermato credito restitutorio, CP_2
dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione dell'intero beneficio erogato. Sul punto ha incentrato la pretesa restitutoria sulla base dei verbali di accertamento del Corpo CP_2
Forestale di Cuneo sopra indicati contenenti dichiarazioni di sommarie informazioni raccolte dai verbalizzanti. In ordine a tali dichiarazioni la difesa attorea ha osservato che tali dichiarazioni non sarebbero sufficienti a dimostrare un indebito (citando sul punto: “Cass. n. 14427 del 22.12.1999;
Cass. n. 14774 del 15.11.2000; Cass. n. 3526 del 11.03.2002; Cass. n. 5957 del 10.10.2002”).
Occorre rilevare, tuttavia, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente (Cass. n.
22020/2007 e Cass. Ord. n. 27680 del 21-9-2022) ha ritenuto applicabile l'art. 116 c.p.c. anche in riferimento alle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, quali prove atipiche esposte al libero apprezzamento del giudice nei limiti delle regole logiche e delle massime di esperienza. Occorre, quindi, verificare se le risultanze delle verbalizzazioni di sommarie informazioni, poste a base delle contestazioni mosse ad e CP_1
poste a sostegno della pretesa restitutoria di , possano o meno integrare prove (liberamente CP_2
Pagina 6 apprezzabili dal giudice secondo regole logiche e secondo le nozioni di esperienza)
dell'intenzionalità o del dolo caratterizzante la condotta del beneficiario richiedente, condotta dolosa che deve estrinsecarsi in artifici mendaci e fraudolenti finalizzati ad ottenere il beneficio economico in concreto erogato da . La difesa attorea ha in argomento confutato il calcolo CP_2
delle superfici effettuato da , evidenziando che , sulla base dei sopralluoghi del Corpo CP_2 CP_2
Forestale di Cuneo e di sommarie informazioni raccolte e verbalizzate, ha sollevato criticità
riguardo al pascolamento nei comuni di Cannobio, , e Parte_2 Pt_3 Parte_4
negli anni 2013 e 2014. Tra le principali contestazioni di emergono l'impossibilità Pt_5 CP_2
di transito degli animali, la mancata dimostrazione del pascolamento e il mancato rispetto dei parametri UBA/ha. La difesa di parte attrice ha rilevato che la superficie ammissibile in base ai verbali CFS era comunque superiore a quella necessaria per l'attivazione dei Titoli PAC. Di
seguito si riportano le puntuali osservazioni della difesa attorea: “Per l'anno 2013, in relazione ai singoli comuni si rileva quanto segue: o Comune di Cannobio l'esclusione integrale di 165,12 ettari dichiarati per il Comune di Cannobio è errata, poiché 114,97 ettari erano classificati come "pascolo polifita senza tara", quindi computabili in domanda senza necessità di pascolamento, in base alle
Circolari . Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza, tra cui la sentenza del CP_2
Tribunale di Roma n. 150638/2022 e quella del T.A.R. Brescia n. 826/2019, che hanno riconosciuto l'ammissibilità delle superfici a "pascolo polifita senza tara". Pertanto, avrebbe dovuto CP_2
contestare solo 50,15 ettari con obbligo di pascolamento, non l'intera superficie. Inoltre, sugli anzidetti 50,15 ettari il pascolamento è stato effettuato regolarmente, anche grazie all'attività di monticazione soggetti terzi come la società La Neve, come documentazione fotografica e testimonianze tecniche a supporto, le quali dimostrano tra l'altro l'effettiva possibilità per gli ovini di accedere al pascolo. o Comune di Secondo parte attrice, e il CFS hanno Parte_2 CP_2
errato nel contestare l'intera estensione del Comune di assegnata all' Parte_2 [...]
di 148.71, quando invece 85.44 ettari dovevano essere conteggiati ai fini del Controparte_1
percepimento del premio a cui andavano aggiunti i n. 20.86 tutti ricadenti nell'alpe Vineggio senza
Pagina 7 obbligo di pascolamento per un totale di 106,3. o Comune di Dei 95,01 ettari dichiarati, solo Pt_3
14,06 avevano obbligo di pascolamento, ed erano quindi contestabili. Pertanto, 80.95 potevano essere computati in domanda anche se non pascolati”. Pertanto, la difesa di parte attrice ha sostenuto che “per l'anno 2013, quanto alla contestazione mossa nel processo verbale amministrativo n. 14/2016 relativa alla Domanda Unica di Pagamento n. 30809835454 del
31.05.2013, che reca l'indicazione di 660 Titoli, si chiarisce che tali titoli necessitavano di una superficie di 648.49 ettari, ridotti poi a 608.16 ettari (per 613 titoli pac). Nella Domanda sono stati esposti 831.48 ettari ammissibili di terreno, con la conseguenza che, anche volendo accedere alla tesi di decurtando gli ettari contestabili (14.16 su , 42.41 su stante CP_2 Pt_3 Parte_2
l'avvenuto pascolamento su Cannobio) la superficie inserita in Domanda si riduce a 774.91 ettari ammissibili. A fronte della richiesta di contributo parametrata su 608.16 ettari, non sussiste alcun tipo di irregolarità, in quanto gli ettari ammissibili sono comunque superiori a quelli necessari per il percepimento del premio. Per l'anno 2014, in relazione ai singoli comuni, parte attrice rileva quanto segue: o di (2014) 62,755 h erano con obbligo di pascolamento e quindi Pt_6 Parte_4
contestabili, pertanto ha contestato erroneamente 70,755 ettari invece dei effettivamente CP_2
dichiarati. O Comune di Falmenta (2014) 70.43 h erano con obbligo di pascolamento e quindi contestabili ( l'attrice ne ha comunque provato l'avvenuto pascolamento ) mentre altre superfici non erano contestabili in quanto pascoli non sottoposti a tara( 46,176 a tara 20% e 84,255 a tara 50%)
In conclusione, nella domanda per l'anno 2013 sono stati esposti 896.51 ettari ammissibili di terreno, con la conseguenza che, anche volendo accedere alla tesi di decurtando gli ettari CP_2
contestabili (62.755 su , 70.43 su comunque pascolati) la superficie Parte_4 Pt_5
inserita in Domanda si riduce a 763,325 ettari ammissibili. Ciò è tanto vero che nel verbale di contestazione del CFS viene determinata una superficie utile di n. 825,755 Ettari, ed infatti nel medesimo si indica una “dichiarazione eccessiva” di “–20,8% (non rileva)”, dimostrando che la domanda copriva integralmente i 601,32 ettari necessari per l'attivazione dei 613 titoli PAC. Ma
anche volendo ulteriormente decurtare per intero gli ettari a tara, contestabili ai fini
Pagina 8 dell'ammissibilità sul (46,176 a tara 20% e 84,255 a tara 50%) la superficie Parte_7
determinata si riduce a 695.324 e ciò consente quindi di ritenere integralmente coperti in domanda i n. 601.32 Ettari di superficie necessari per attivare tutti i n. 654 Titoli PAC all'epoca detenuti
(nonché i n. 613 attuali), con conseguente carenza dei presupposti di fatto per ritenere il premio indebitamente percepito”. A fronte dei suddetti rilievi della difesa attorea, emerge il dato di fatto per cui in concreto vi erano comunque i presupposti per richiedere ed ottenere da parte attrice un contributo in base ai titoli PAC posseduti. Le dichiarazioni di sommarie informazioni verbalizzate forniscono indizi in ordine alla circostanza che vi possa essere stata una richiesta eccessiva da parte attrice indicandosi superfici ultronee, ma non consentono deduzioni ulteriori e certe sull'elemento soggettivo dell'intenzionalità dolosa e specifica della condotta della parte beneficiaria atteso peraltro che: 1) le situazioni concrete di possibilità o impossibilità di pascolamento possono essere frutto anche di valutazioni personali dei dichiaranti rispetto allo stato dei loghi, 2) per certe aree è
controverso che vi fosse obbligo di pascolamento, 3) per il cd. "pascolo polifita senza tara", sussiste computabilità in domanda senza necessità di pascolamento come da giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice. Peraltro, la difesa di parte convenuta, rispetto ai dati di fatto e CP_2
numerici elencati dalla difesa attorea, ha incentrato l'impianto difensivo sostanzialmente sul richiamo dei verbali del Corpo Forestale supponendo che da essi si evinca la prova di un comportamento doloso di parte attrice idoneo ad integrare i presupposti applicativi dell'art. 60 del
Reg. CE n. 1122/2009 (dichiarazione eccessiva intenzionale) e dell'art. 30 del Reg. CE n. 73/2009
(creazione artificiosa di condizioni per l'ottenimento degli aiuti). Viceversa, per le argomentazioni sopra esposte sugli indizi desumibili dai verbali di sommarie informazioni liberamente apprezzabili ex art. 116 c.p.c., ritenuto che da essi, sebbene non emerga prova certa del dolo o dell'intenzionalità
di artifici fraudolenti posti in essere da parte attrice, si possa dedurre comunque che vi sia stata una dichiarazione eccessiva non intenzionale, si reputano più aderenti alla fattispecie divisata gli articoli
57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, con possibilità di riduzione proporzionale degli aiuti, per cui va decurtata la superficie che non necessitava di pascolamento (n. 571.35 per il 2013 e n. 578.484 per
Pagina 9 il 2014), ottenendosi la superficie rideterminata (n. 608.16 ettari per il 2013 e n. 601.32 ettari per il
2014) idonea alla riduzione proporzionale degli aiuti sulla base di n. 571.35 ettari eleggibili ammissibili per il 2013 e di n. 578.48 ettari eleggibili ammissibili per il 2014. La difesa di CP_2
ha sostenuto che anche volendo applicare l'art. 58 del Reg. CE 1122/2009 la percentuale di discordanza tra superficie dichiarata e quella accertata sarebbe comunque superiore al 20% con conseguente decadenza dall'intero contributo. I dati numerici esposti dalla difesa di sono CP_2
stato contestati dalla difesa attorea in comparsa conclusionale come errati “in quanto non tengono conto della rideterminazione del numero dei titoli a seguito di annullamento (giusto provvedimento prot. 67420 del 12.10.2020) essendo quindi retroattivamente assegnati alla n. 619 CP_2 CP_1
titoli PAC per l'anno 2014 (per la cui attivazione era necessario l'utilizzo di n. 608.16 ettari All. 1)
e n. 613 titoli PAC per l'anno 2014 (per la cui attivazione era necessario l'utilizzo di n. 601.32 ettari
All. 2)”. Inoltre, la difesa attorea ha evidenziato che “i dati esposti dalla difesa di non sono CP_2
conformi a quelli rappresentati nei verbali di constatazione del Corpo Forestale di Cuneo nn.14 e 15
del 2016, da cui i provvedimenti in oggetto prendono fonte”. In definitiva va accertato che non sussiste il diritto di credito come autodeterminato da nel provvedimento di accertamento CP_2
definitivo del credito prot. Prot. Uscita n. 0017814 del 10.3.2023 nella somma pari CP_3
ad € 520.047,76 e con provvedimento Prot. Uscita n.0017817 del 10.3.2023 con cui CP_3
è stato intimato all'attrice di restituire la somma complessiva di € 529.101,17, comprensiva di interessi, in riferimento ai premi comunitari corrisposti per le campagne 2013 e 2014. Si deve altresì
accertare e dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda di pagamento 2013, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 571.35 ettari eleggibili ammissibili, e che ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda di pagamento 2014, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009,
in ragione di 578.484 ettari eleggibili ammissibili. Le spese seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei
Pagina 10 parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione che precede la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara che non sussiste il diritto di credito come autodeterminato da con CP_2
provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. - Prot. Uscita n. 0017814 CP_3
del 10.3.2023 nella somma pari ad € 520.047,76 e con provvedimento Prot. Uscita CP_3
n.0017817 del 10.3.2023 con cui è stato intimato all'attrice di restituire la somma complessiva di €
529.101,17, comprensiva di interessi, in riferimento ai premi comunitari corrisposti per le campagne
2013 e 2014. Accerta e dichiara che parte attrice ha diritto di mantenere ed ottenere il contributo richiesto con domanda di pagamento 2013, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg.
CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 571.35 ettari eleggibili ammissibili, e che ha diritto di mantenere ed ottenere il contributo richiesto con la domanda di pagamento 2014, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 578.484 ettari eleggibili ammissibili.
Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 1713,00
per esborsi ed in € 8500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. delle stesse all'Avv. Gianluca
Mignacca che ne ha richiesto la distrazione.
Roma, 16-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25895/2023 promossa da:
, con sede in Marene (CN), Via Basaluzzo n. 2, in persona della Controparte_1
sig.ra nella sua qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, nata a [...] CP_1
(CN) il 9.6.1958 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Mignacca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma via Veneto n. 7;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede in Roma, alla via Palestro, n. 81, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
CONVENUTA-OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 maggio 2023 la sig.ra in qualità di CP_1
titolare della ditta individuale conveniva nel presente giudizio civile Controparte_1
l' (breviter al fine di sentir accogliere le Controparte_2 CP_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione i) previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità siccome illegittimi
per i motivi tutti esposti in fatto e in diritto, del provvedimento di accertamento definitivo del
credito prot. Uscita n. 0017814 del 10.3.2023 con cui ha accertato “la Controparte_3 CP_2
sussistenza del credito di questa amministrazione pari ad € 520.047,76, per indebita percezione di
contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2013 e 2014 e del
provvedimento Prot. Uscita n.0017817 del 10.3.2023 con cui ha intimato CP_3
all'odierna attrice di restituire la somma complessiva di € 529.101,17, comprensiva di interessi,
maturati dalla data di ogni singolo pagamento nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto,
preparatorio, connesso o consequenziale del procedimento e, in particolare: - dei verbali di
constatazione del Corpo Forestale dello di Cuneo 11.3.2016, nn.14 e 15 del 2016; ii) Parte_1
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione della normativa nazionale, regionale
e/o comunitaria di settore da parte della attrice;
l'insussistenza di qualsivoglia indebita percezione,
da parte della medesima, di contributi/aiuti/premi comunitari e, quindi, l'insussistenza del diritto di
di richiedere la restituzione (da essa quantificata in euro 529.101,17) dei premi comunitari CP_2
corrisposti per le campagne 2013 e 2014; l'insussistenza del diritto delle Amministrazioni
convenute di comminare le relative sanzioni amministrative preannunciate;
e comunque,
l'insussistenza del diritto di e delle altre Amministrazioni convenute di esigere il pagamento CP_2
delle suddette somme e/o di recuperare coattivamente tali somme e/o di disporne la compensazione
con i crediti di parte attrice per le campagne successive;
accertare dichiarare che parte attrice ha
diritto di ricevere i contributi comunitari legittimamente liquidati dall' per la campagna CP_2
2013 in cifra pari a € 254.512,06 liquidati dall' oltre interessi accertare dichiarare che CP_2
parte attrice ha diritto di ricevere i contributi comunitari legittimamente liquidati dall' per la CP_2
Pagina 2 campagna 2014 in cifra pari a € 265.535,27 liquidati dall' oltre interessi in subordine: CP_2
accertare dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda
di pagamento 2013, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli
artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 571.35 ettari eleggibili ammissibili;
accertare
dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda di
pagamento 2014, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli
artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 578.484 ettari eleggibili ammissibili;
che
non ha diritto ad iscrivere Registro Debitori di cui di cui alla l. n. 33/2009 una posizione CP_2
debitoria nei complessivi € 529.101,17 nei confronti della l'insussistenza del Controparte_1
diritto di e delle altre Amministrazioni convenute di esigere il pagamento delle suddette CP_2
somme e/o di recuperare coattivamente tali somme e/o di disporne la compensazione con i crediti
di parte attrice per le campagne successive;
con il favore degli onorari e delle spese di giudizio,
oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Successivamente, il Giudice dott. Pietro Persico, con provvedimento del 12 giugno 2023, differiva la data dell'udienza di prima comparizione al 14 febbraio 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 171 ter, c.p.c. per il deposito di memorie integrative e relative repliche. A seguito della fissazione dell'udienza comparizione delle parti, in data 20 luglio 2023 si costituiva tempestivamente rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Tribunale, CP_2
contrariis reiectis: in limine litis, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di
materia per la quale sussiste la giurisdizione amministrativa;
in subordine nel merito, rigettare
l'avversa domanda e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti opposti e dichiarare la
spettanza del diritto di credito dell' per come ivi indicato;
Con vittoria di spese, CP_2
competenze, onorari.” Il 7 marzo 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14
febbraio 2024, il Giudice, esaminati gli atti e gli scritti difensivi e ritenuto che la causa potesse essere decisa in base alla documentazione prodotta dalle parti, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 18-12-2024, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. In
Pagina 3 seguito, con provvedimento del 03 dicembre 2024, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione in forma scritta. Infine, con ordinanza del 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dai fatti narrati da parte attrice e dalla documentazione prodotta nonché dalla mancata contestazione specifica da parte convenuta si deduce che: l'Azienda ha presentato CP_1
domanda unica di pagamento per il riconoscimento degli aiuti comunitari relativi all'annualità
2013, dichiarando il possesso di 619 titoli PAC attivabili con 608,16 ettari di superfici dichiarate;
a fine anno 2013 , esaminata la domanda relativa all'anno 2013, ha riconosciuto CP_2
l'ammissibilità dei contributi per € 254.512,06; nel maggio 2014 la medesima attrice ha presentato domanda unica di pagamento per l'annualità 2014, dichiarando il possesso di 613 titoli PAC
attivabili con 601,32 ettari di superfici dichiarate;
a fine anno 2014 ha riconosciuto CP_2
l'ammissibilità dei contributi relativi alla domanda 2014 per € 266.690,22. In data 11 marzo 2016 il
Corpo Forestale dello Stato di Cuneo ha effettuato verifiche sul campo nelle superfici dichiarate dall'Impresa Attrice ed in seguito ai sopralluoghi sono stati redatti due verbali di contestazione (n.
14/2016 e n. 15/2016), in cui sono state evidenziate irregolarità nell'uso delle superfici destinate al pascolamento. In particolare, viene contestata dai verbalizzanti la dichiarazione eccessiva di superfici eleggibili ai contributi comunitari. nell'Aprile 2018 ha concluso l'avviato CP_2
procedimento amministrativo adottando un provvedimento di accertamento definitivo del credito nei confronti dell' quantificando la somma da restituire in € 520.047,76. Nel CP_1 CP_1
Novembre 2018 ha emesso atto di intimazione per la restituzione delle somme percepite CP_2
dall'attrice. Nel Dicembre 2018 l'attrice ha impugnato il provvedimento di accertamento dinanzi al
TAR Piemonte che in data 29 novembre 2021 ha annullato il provvedimento di accertamento di
, evidenziando l'assenza di un'adeguata motivazione. In data10 marzo 2023 ha CP_2 CP_2
adottato un nuovo provvedimento di accertamento del credito reiterando la richiesta di restituzione
Pagina 4 di € 529.101,17 comprensivi di interessi. Nel Aprile 2023 il Tribunale Penale di Civitavecchia ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del procedimento penale avviato nei confronti di CP_1
Con l'atto di citazione notificato in data 09/05/2023 l'Azienda ha introdotto il
[...] CP_1
presente giudizio da qualificarsi come azione di accertamento negativo avverso il provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot. Uscita n. 0017814 del 10.3.2023 con cui CP_3
ha accertato “la sussistenza del credito di questa amministrazione pari ad € 520.047,76, oltre CP_2
interessi maturati dalla data di ogni singolo pagamento, nei confronti di per indebita CP_1
percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2013 e
2014”. Al Tribunale adito l'attrice ha chiesto innanzitutto di dichiarare l'insussistenza del diritto di di richiedere la restituzione di € 529.101,17 dei premi comunitari corrisposti per le CP_2
campagne 2013 e 2014. A sostegno della domanda la difesa di parte attrice ha affermato preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla questione di giurisdizione sussiste consolidato orientamento giurisprudenziale (sul punto la difesa attorea ha indicato “Cassazione Sez.
Unite, 20 luglio 2011, n. 15867; Consiglio di Stato, 20 dicembre 2012, n. 6575” nonché “T.A.R.
Lazio n. 1397 del 3 febbraio 2020”) in materia di sovvenzioni pubbliche, secondo cui, come evidenziato dalla difesa di parte attrice “una volta attribuito il beneficio, il privato acquisisce una posizione di diritto soggettivo nelle controversie sulla conservazione delle somme percepite”.
Pertanto, nel caso di specie va affermata e riconosciuta la giurisdizione del tribunale adito chiamato a valutare se, in seguito alla concessione del beneficio, la pretesa restituzione dell'indebito da parte di sia o meno fondata, senza che ciò implichi una rinnovazione della valutazione di interessi CP_2
pubblici, dovendosi, piuttosto, accertare se si sia o meno verificata una decadenza dal beneficio per i comportamenti tenuti dalla parte beneficiaria e se sussista o meno il diritto soggettivo della parte beneficiaria a mantenere in tutto o in parte il contributo economico erogato. In diritto l'argomento principale fatto valere dalla difesa attorea concerne l'asserita violazione di legge e/o l'errata applicazione dell'art. 30 Reg. (UE) n. 73/2009 e dell'art. 60 Reg. (UE) n. 1122/2009, incentrandosi l'attenzione dell'impianti difensivo attoreo sull'esclusione di prove sull'intenzionalità della
Pagina 5 condotta di parte attrice, tenuto conto che le norme applicate da presuppongono il dolo della CP_2
parte dichiarante. 1122/2009. La cd. "clausola di elusione" di cui all'art. 30 Reg. (UE) 73/2009
presuppone, infatti, che non possono concedersi pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenerli, mentre l'art. 60 Reg. (UE) 1122/2009 sulla dichiarazione eccessiva intenzionale da parte del beneficiario prevede in riferimento all'anno richiesto la negazione del diritto all'aiuto. Nel caso in oggetto di giudizio occorre, quindi, chiarire, se sussistano o meno prove sufficienti a delineare il dolo della parte beneficiaria richiedente l'aiuto in termini di intenzionalità della condotta posta in essere per ottenere il beneficio mediante artifici fraudolenti.
L'estinzione per prescrizione delle ipotesi di reato contestate ad in sede di processo CP_1
penale non consentono di espungere dal processo penale argomenti decisivi in ordine all'elemento soggettivo del dolo nella condotta attorea, mancando una sentenza penale di accertamento di reato doloso e di condanna irrevocabile sul punto. Sul piano dell'onere probatorio nel presente giudizio compete ad , quale parte che ha autodeterminato il proprio affermato credito restitutorio, CP_2
dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione dell'intero beneficio erogato. Sul punto ha incentrato la pretesa restitutoria sulla base dei verbali di accertamento del Corpo CP_2
Forestale di Cuneo sopra indicati contenenti dichiarazioni di sommarie informazioni raccolte dai verbalizzanti. In ordine a tali dichiarazioni la difesa attorea ha osservato che tali dichiarazioni non sarebbero sufficienti a dimostrare un indebito (citando sul punto: “Cass. n. 14427 del 22.12.1999;
Cass. n. 14774 del 15.11.2000; Cass. n. 3526 del 11.03.2002; Cass. n. 5957 del 10.10.2002”).
Occorre rilevare, tuttavia, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente (Cass. n.
22020/2007 e Cass. Ord. n. 27680 del 21-9-2022) ha ritenuto applicabile l'art. 116 c.p.c. anche in riferimento alle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, quali prove atipiche esposte al libero apprezzamento del giudice nei limiti delle regole logiche e delle massime di esperienza. Occorre, quindi, verificare se le risultanze delle verbalizzazioni di sommarie informazioni, poste a base delle contestazioni mosse ad e CP_1
poste a sostegno della pretesa restitutoria di , possano o meno integrare prove (liberamente CP_2
Pagina 6 apprezzabili dal giudice secondo regole logiche e secondo le nozioni di esperienza)
dell'intenzionalità o del dolo caratterizzante la condotta del beneficiario richiedente, condotta dolosa che deve estrinsecarsi in artifici mendaci e fraudolenti finalizzati ad ottenere il beneficio economico in concreto erogato da . La difesa attorea ha in argomento confutato il calcolo CP_2
delle superfici effettuato da , evidenziando che , sulla base dei sopralluoghi del Corpo CP_2 CP_2
Forestale di Cuneo e di sommarie informazioni raccolte e verbalizzate, ha sollevato criticità
riguardo al pascolamento nei comuni di Cannobio, , e Parte_2 Pt_3 Parte_4
negli anni 2013 e 2014. Tra le principali contestazioni di emergono l'impossibilità Pt_5 CP_2
di transito degli animali, la mancata dimostrazione del pascolamento e il mancato rispetto dei parametri UBA/ha. La difesa di parte attrice ha rilevato che la superficie ammissibile in base ai verbali CFS era comunque superiore a quella necessaria per l'attivazione dei Titoli PAC. Di
seguito si riportano le puntuali osservazioni della difesa attorea: “Per l'anno 2013, in relazione ai singoli comuni si rileva quanto segue: o Comune di Cannobio l'esclusione integrale di 165,12 ettari dichiarati per il Comune di Cannobio è errata, poiché 114,97 ettari erano classificati come "pascolo polifita senza tara", quindi computabili in domanda senza necessità di pascolamento, in base alle
Circolari . Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza, tra cui la sentenza del CP_2
Tribunale di Roma n. 150638/2022 e quella del T.A.R. Brescia n. 826/2019, che hanno riconosciuto l'ammissibilità delle superfici a "pascolo polifita senza tara". Pertanto, avrebbe dovuto CP_2
contestare solo 50,15 ettari con obbligo di pascolamento, non l'intera superficie. Inoltre, sugli anzidetti 50,15 ettari il pascolamento è stato effettuato regolarmente, anche grazie all'attività di monticazione soggetti terzi come la società La Neve, come documentazione fotografica e testimonianze tecniche a supporto, le quali dimostrano tra l'altro l'effettiva possibilità per gli ovini di accedere al pascolo. o Comune di Secondo parte attrice, e il CFS hanno Parte_2 CP_2
errato nel contestare l'intera estensione del Comune di assegnata all' Parte_2 [...]
di 148.71, quando invece 85.44 ettari dovevano essere conteggiati ai fini del Controparte_1
percepimento del premio a cui andavano aggiunti i n. 20.86 tutti ricadenti nell'alpe Vineggio senza
Pagina 7 obbligo di pascolamento per un totale di 106,3. o Comune di Dei 95,01 ettari dichiarati, solo Pt_3
14,06 avevano obbligo di pascolamento, ed erano quindi contestabili. Pertanto, 80.95 potevano essere computati in domanda anche se non pascolati”. Pertanto, la difesa di parte attrice ha sostenuto che “per l'anno 2013, quanto alla contestazione mossa nel processo verbale amministrativo n. 14/2016 relativa alla Domanda Unica di Pagamento n. 30809835454 del
31.05.2013, che reca l'indicazione di 660 Titoli, si chiarisce che tali titoli necessitavano di una superficie di 648.49 ettari, ridotti poi a 608.16 ettari (per 613 titoli pac). Nella Domanda sono stati esposti 831.48 ettari ammissibili di terreno, con la conseguenza che, anche volendo accedere alla tesi di decurtando gli ettari contestabili (14.16 su , 42.41 su stante CP_2 Pt_3 Parte_2
l'avvenuto pascolamento su Cannobio) la superficie inserita in Domanda si riduce a 774.91 ettari ammissibili. A fronte della richiesta di contributo parametrata su 608.16 ettari, non sussiste alcun tipo di irregolarità, in quanto gli ettari ammissibili sono comunque superiori a quelli necessari per il percepimento del premio. Per l'anno 2014, in relazione ai singoli comuni, parte attrice rileva quanto segue: o di (2014) 62,755 h erano con obbligo di pascolamento e quindi Pt_6 Parte_4
contestabili, pertanto ha contestato erroneamente 70,755 ettari invece dei effettivamente CP_2
dichiarati. O Comune di Falmenta (2014) 70.43 h erano con obbligo di pascolamento e quindi contestabili ( l'attrice ne ha comunque provato l'avvenuto pascolamento ) mentre altre superfici non erano contestabili in quanto pascoli non sottoposti a tara( 46,176 a tara 20% e 84,255 a tara 50%)
In conclusione, nella domanda per l'anno 2013 sono stati esposti 896.51 ettari ammissibili di terreno, con la conseguenza che, anche volendo accedere alla tesi di decurtando gli ettari CP_2
contestabili (62.755 su , 70.43 su comunque pascolati) la superficie Parte_4 Pt_5
inserita in Domanda si riduce a 763,325 ettari ammissibili. Ciò è tanto vero che nel verbale di contestazione del CFS viene determinata una superficie utile di n. 825,755 Ettari, ed infatti nel medesimo si indica una “dichiarazione eccessiva” di “–20,8% (non rileva)”, dimostrando che la domanda copriva integralmente i 601,32 ettari necessari per l'attivazione dei 613 titoli PAC. Ma
anche volendo ulteriormente decurtare per intero gli ettari a tara, contestabili ai fini
Pagina 8 dell'ammissibilità sul (46,176 a tara 20% e 84,255 a tara 50%) la superficie Parte_7
determinata si riduce a 695.324 e ciò consente quindi di ritenere integralmente coperti in domanda i n. 601.32 Ettari di superficie necessari per attivare tutti i n. 654 Titoli PAC all'epoca detenuti
(nonché i n. 613 attuali), con conseguente carenza dei presupposti di fatto per ritenere il premio indebitamente percepito”. A fronte dei suddetti rilievi della difesa attorea, emerge il dato di fatto per cui in concreto vi erano comunque i presupposti per richiedere ed ottenere da parte attrice un contributo in base ai titoli PAC posseduti. Le dichiarazioni di sommarie informazioni verbalizzate forniscono indizi in ordine alla circostanza che vi possa essere stata una richiesta eccessiva da parte attrice indicandosi superfici ultronee, ma non consentono deduzioni ulteriori e certe sull'elemento soggettivo dell'intenzionalità dolosa e specifica della condotta della parte beneficiaria atteso peraltro che: 1) le situazioni concrete di possibilità o impossibilità di pascolamento possono essere frutto anche di valutazioni personali dei dichiaranti rispetto allo stato dei loghi, 2) per certe aree è
controverso che vi fosse obbligo di pascolamento, 3) per il cd. "pascolo polifita senza tara", sussiste computabilità in domanda senza necessità di pascolamento come da giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice. Peraltro, la difesa di parte convenuta, rispetto ai dati di fatto e CP_2
numerici elencati dalla difesa attorea, ha incentrato l'impianto difensivo sostanzialmente sul richiamo dei verbali del Corpo Forestale supponendo che da essi si evinca la prova di un comportamento doloso di parte attrice idoneo ad integrare i presupposti applicativi dell'art. 60 del
Reg. CE n. 1122/2009 (dichiarazione eccessiva intenzionale) e dell'art. 30 del Reg. CE n. 73/2009
(creazione artificiosa di condizioni per l'ottenimento degli aiuti). Viceversa, per le argomentazioni sopra esposte sugli indizi desumibili dai verbali di sommarie informazioni liberamente apprezzabili ex art. 116 c.p.c., ritenuto che da essi, sebbene non emerga prova certa del dolo o dell'intenzionalità
di artifici fraudolenti posti in essere da parte attrice, si possa dedurre comunque che vi sia stata una dichiarazione eccessiva non intenzionale, si reputano più aderenti alla fattispecie divisata gli articoli
57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, con possibilità di riduzione proporzionale degli aiuti, per cui va decurtata la superficie che non necessitava di pascolamento (n. 571.35 per il 2013 e n. 578.484 per
Pagina 9 il 2014), ottenendosi la superficie rideterminata (n. 608.16 ettari per il 2013 e n. 601.32 ettari per il
2014) idonea alla riduzione proporzionale degli aiuti sulla base di n. 571.35 ettari eleggibili ammissibili per il 2013 e di n. 578.48 ettari eleggibili ammissibili per il 2014. La difesa di CP_2
ha sostenuto che anche volendo applicare l'art. 58 del Reg. CE 1122/2009 la percentuale di discordanza tra superficie dichiarata e quella accertata sarebbe comunque superiore al 20% con conseguente decadenza dall'intero contributo. I dati numerici esposti dalla difesa di sono CP_2
stato contestati dalla difesa attorea in comparsa conclusionale come errati “in quanto non tengono conto della rideterminazione del numero dei titoli a seguito di annullamento (giusto provvedimento prot. 67420 del 12.10.2020) essendo quindi retroattivamente assegnati alla n. 619 CP_2 CP_1
titoli PAC per l'anno 2014 (per la cui attivazione era necessario l'utilizzo di n. 608.16 ettari All. 1)
e n. 613 titoli PAC per l'anno 2014 (per la cui attivazione era necessario l'utilizzo di n. 601.32 ettari
All. 2)”. Inoltre, la difesa attorea ha evidenziato che “i dati esposti dalla difesa di non sono CP_2
conformi a quelli rappresentati nei verbali di constatazione del Corpo Forestale di Cuneo nn.14 e 15
del 2016, da cui i provvedimenti in oggetto prendono fonte”. In definitiva va accertato che non sussiste il diritto di credito come autodeterminato da nel provvedimento di accertamento CP_2
definitivo del credito prot. Prot. Uscita n. 0017814 del 10.3.2023 nella somma pari CP_3
ad € 520.047,76 e con provvedimento Prot. Uscita n.0017817 del 10.3.2023 con cui CP_3
è stato intimato all'attrice di restituire la somma complessiva di € 529.101,17, comprensiva di interessi, in riferimento ai premi comunitari corrisposti per le campagne 2013 e 2014. Si deve altresì
accertare e dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda di pagamento 2013, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 571.35 ettari eleggibili ammissibili, e che ha diritto di ricevere il contributo richiesto con la domanda di pagamento 2014, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009,
in ragione di 578.484 ettari eleggibili ammissibili. Le spese seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei
Pagina 10 parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione che precede la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara che non sussiste il diritto di credito come autodeterminato da con CP_2
provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. - Prot. Uscita n. 0017814 CP_3
del 10.3.2023 nella somma pari ad € 520.047,76 e con provvedimento Prot. Uscita CP_3
n.0017817 del 10.3.2023 con cui è stato intimato all'attrice di restituire la somma complessiva di €
529.101,17, comprensiva di interessi, in riferimento ai premi comunitari corrisposti per le campagne
2013 e 2014. Accerta e dichiara che parte attrice ha diritto di mantenere ed ottenere il contributo richiesto con domanda di pagamento 2013, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg.
CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 571.35 ettari eleggibili ammissibili, e che ha diritto di mantenere ed ottenere il contributo richiesto con la domanda di pagamento 2014, calcolato nel modo previsto dagli artt. 33-34-35 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di 578.484 ettari eleggibili ammissibili.
Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 1713,00
per esborsi ed in € 8500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. delle stesse all'Avv. Gianluca
Mignacca che ne ha richiesto la distrazione.
Roma, 16-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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