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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/09/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 2994/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PROCACCINI GIOVANNI NICOLA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FERRI MANUELA, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BUONGIORNO ROSANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'udienza del cartolare del 17.09.2025,
l'Avv. PROCACCINI GIOVANNI NICOLA per , conclude Parte_1 come segue: “(…) impugna e contesta l'avversa comparsa di costituzione in uno alla documentazione prodotta e si riporta integralmente ai motivi di appello, così come formulati nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'accoglimento. Si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) - in riforma integrale della sentenza n.
504/2023, emessa dal Giudice di Pace di Arezzo il 20.10.2023, depositata in cancelleria
1 il 23.10.2023, accogliere l'appello proposto per i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 573/2023, R.G.
n. 869/2023 e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, adottare gli opportuni provvedimenti di legge;
- condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione di tutte le somme eventualmente già corrisposte dall'odierno appellante, sia a titolo di sorta capitale ed interessi, sia a titolo di spese e competenze legali;
- condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario (…)”;
l'avv. BUONGIORNO ROSANNA per conclude come Controparte_1 segue: “(…) si riporta a tutte le deduzioni ed argomentazioni riportate nella comparsa di costituzione nonché negli scritti difensivi e nei verbali di causa qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti ed insiste per il rigetto di tutte le avverse domande
e difese poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte di cui se ne chiede l'accoglimento.
Nell'impugnare ogni avverso dedotto e prodotto, pertanto, la Controparte_1 come in atti rappresentata e difesa, per tutto quanto già esposto e prodotto negli atti di primo grado di giudizio, per quanto qui argomentato e dedotto e per quant'altro derivi dal fatto e dalla legge, rassegna e chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. nella qualità in atti, per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: rigettare la avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n. 504/2023 non sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'odierno appellante confermando la sentenza oggetto di gravame e le statuizioni in esse contenute;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi
2 di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 573/2023 opposto con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMEMTE
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse Co domande, riconoscere sussistente il diritto di credito della ditta Controparte_1 derivate dal contratto di vendita e di conseguenza condannare la parte acquirente al pagamento delle somme indicate in atti con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
IN OGNI CASO: con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ.mod. oltre rimborso forfettario, CAP come per legge. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, compensarsi le spese del doppio grado di giudizio sussistendone i giusti motivi di legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2023, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 05.04.2023 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento immediato della somma di euro 1.515,89, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma dovuta in relazione ad asserite forniture commerciali – e ne chiedeva la revoca al Tribunale adito. Il tutto con il favore delle spese del giudizio di primo grado. All'uopo, esponeva che la somma di cui al decreto ingiuntivo, a dire di esso esponente, non era dovuta alla controparte;
che, in particolare, la controparte, a fondamento del proprio ricorso monitorio, aveva prodotto la fattura n. 15099, la quale risultava emessa in data 20.10.2021, per l'importo di euro
1.255,62, nonché la fattura n. 15889, la quale risultava emessa in data 30.10.2021, per l'importo di euro 1.110,27; che, tuttavia, a dire di esso opponente, alcuna somma
3 risultava dovuta alla controparte, in quanto nessuna fornitura era stata effettuata nell'anno 2021 dalla società opposta alla Ditta Super Service di;
Parte_1 sicché, alcun pagamento risultava essere dovuto;
che, inoltre, le predette fatture risultavano emesse nei confronti di esso opponente, nella qualità di titolare della Ditta
Super Service di Caporaso Specioso - con Partita Iva n. ; che, tuttavia, la P.IVA_1 suddetta ditta risultava cessata a far data dal 18.03.2016; che, dunque, anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infine, diversamente da quanto riferito nel ricorso monitorio, non era avvenuto alcun pagamento, neppure parziale, delle somme portate nel giudizio monitorio;
che, pertanto, da un lato, la provvisoria esecuzione del d.i. avrebbe dovuto essere sospesa, ex art. 649 c.p.c.; all'altro lato, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto, comunque, essere revocato. Tutto ciò premesso, la parte opponente concludeva come segue: “(…)- In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 573/2023 del Giudice di
Pace di Arezzo, in persona del G.d.P. dott. Sergio Nicchi, emesso in data 05.04.2023, depositato in cancelleria in pari data, provvisoriamente esecutivo, attestato conforme in data 14.04.2023, notificato all'odierno opponente in data 11.05.2023, in uno a pedissequo atto di precetto. - nel merito, revocarsi l'impugnato decreto ingiuntivo, sin quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto. -condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
(Doc. n. 3) (…)”.
Con comparsa depositata nel giudizio di primo grado, si costituiva
[...] ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado. Segnatamente, essa parte opposta, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, per violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, così come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n.
197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 01.01.2023; che, invero, la disciplina transitoria richiamata, manteneva il sistema del c.d. doppio binario, ancorando alla “pendenza della lite” il criterio per l'individuazione della normativa applicabile;
che, dunque, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto
4 ingiuntivo, la “pendenza della lite” avrebbe dovuto individuarsi nel momento del deposito del ricorso da parte della creditrice;
che, nel caso in esame, a) il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in Cancelleria in data 28 marzo 2023; b) Il decreto ingiuntivo n. 573/2023 era stato emesso in data 5 aprile 2023 e pubblicato in pari data;
c) ricorso e decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, erano stati regolarmente notificati al debitore in data 11 maggio 2023, in uno con l'atto di precetto di pagamento;
d) la notifica dello “Atto di Citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” era stata eseguita a mezzo PEC in data 7 giugno 2023; che, a dire di essa esponente, nel caso di specie, alcuna disciplina transitoria avrebbe potuto essere invocata, dal momento che il procedimento monitorio era già pendente nel periodo in cui la nuova disciplina era in vigore da mesi, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta con la notifica dell'atto di citazione anziché con ricorso, in ossequio alle disposizioni disciplinanti il nuovo rito semplificato dinnanzi al Giudice di Pace;
che, infatti, alcuna valenza normativa avrebbe potuto riconoscersi alla diversa interpretazione giurisprudenziale avanzata nei giorni successivi all'entrata in vigore della Riforma (cfr. Linee Guida
Tribunale di Venezia del 17.03.2023), allorché considerava ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione purché lo stesso risultasse non solo notificato ma, altresì, depositato in cancelleria - ovvero iscritto a ruolo - entro il termine perentorio previsto per l'opposizione; che, di conseguenza, si chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 573/2023, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese legali del presente giudizio;
che, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della eccezione di inammissibilità, si chiedeva di rigettarsi nel merito l'opposizione, apparendo ictu oculi prive di pregio e meramente dilatorie le doglianze poste dalla controparte a fondamento dell'opposizione; che, innanzitutto, a dire di essa esponente, nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla regolarità anche fiscale delle fatture elettroniche n. 15099 del 20.10.2021 e n. 15889 del 30.10.2021, emesse da essa opposta in relazione alla merce acquistata dalla ditta opponente e già prodotte nel procedimento monitorio, a fondamento della pretesa creditoria azionata (cfr. all.ti n. 1 e 2 al fascicolo monitorio ed all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, infatti, come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, solo
5 nel caso in cui la fattura riportava un numero di partita Iva (ovvero codice fiscale) del Con cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il scartava la fattura, in quanto la stessa non era conforme alle prescrizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72; che, peraltro, a riprova che - in qualità di titolare della ditta Super Parte_1
Service di Caporaso Specioso avente P.IVA: - fosse solito acquistare P.IVA_1 merce dalla essa società – anche in seguito alla formale cessazione della Partita Iva -, vi era la fattura n. 13861 del 30.09.2019, emessa da essa per Controparte_1
l'importo di euro 1.574,95 e regolarmente pagata in data 15.10.2020 dall'opponente
(cfr. all.ti n. 4 e 5 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, a dire di essa esponente, veniva quasi da pensare che la “formale” cessazione della partita IVA della ditta opponente potesse celare il tentativo, da parte di
, di sottrarsi alle proprie obbligazioni di pagamento, atteso che, Parte_1 mentre i tentativi di notificare “per posta” atti e documenti alla debitrice erano risultati vani - risultando la stessa “irreperibile” all'indirizzo (cfr. all.ti n. 3, 4 e 5 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure) -, la richiesta di notifica “a mani” all' competente del ricorso e decreto ingiuntivo n. 573/23, in CP_3 uno con l'atto di precetto, allo stesso indirizzo, aveva avuto esito positivo (cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, inoltre, risultava documentalmente provato che la ditta opponente, in persona del suo titolare, aveva acquistato le merci descritte nella copia Ordine n. 14615 del 07.10.2021
(richiamato nelle fatture azionate), per un totale di euro 2.365,89, convenendo il pagamento del prezzo con rimessa diretta alla data 31.12.2022 (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, pertanto, a dire di essa esponente, la merce acquistata era stata regolarmente consegnata alla ditta acquirente, la quale aveva provveduto al pagamento parziale della stessa, corrispondendo la complessiva somma di euro 850,00; che, all'uopo, si produceva la ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 15.05.2022, nella cui descrizione accompagnatoria si leggeva: “(…) Sup. Serv. 13104 (da intendersi come numero identificativo cliente riportato anche in fattura) F.15099ACCONT (…)” e CP_4 la ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 04.06.2022, nella cui descrizione accompagnatoria si leggeva “(…) Sup. Serv. 13104 F.15099ACCONTO
(…)” (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede
6 di prime cure); che, peraltro, a conferma della fondatezza della pretesa creditoria azionata, vi era, altresì, la circostanza che la stessa creditrice aveva riconosciuto di aver ricevuto in pagamento l'ulteriore somma di euro 250,00 in data 07.04.2022 e la somma di euro 200,00 in data 28.04.2022, per un totale di euro 850,00; somma, quest'ultima, che era stata regolarmente detratta dall'importo totale delle fatture azionate (cfr. all.to n.
10 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, a dire di essa esponente, l'avvenuto pagamento, sebbene parziale ed in acconto, delle somme dovute per la fornitura di materiali di cui alle sopra richiamate fatture, non faceva altro che confermare la pretestuosità dell'avversa opposizione;
che, di conseguenza, si chiedeva il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge;
che, inoltre, stante l'infondatezza dell'opposizione, avrebbe dovuto essere rigettata anche la richiesta avanzata dalla controparte, ex art. 649 c.p.c.. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza, domanda, eccezione spiegata: IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione per violazione delle norme di cui al D.Lgs. 149/2022 con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: rigettare la avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 573/2023 non essendo l'opposizione spiegata fondata su prova scritta né tantomeno di pronta risoluzione e sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO
IN VIA GRADATA: riconoscere sussistente il diritto di credito della ditta
[...]
derivate dal contratto di vendita e di conseguenza condannare la parte Controparte_1 acquirente al pagamento delle somme indicate in atti;
IN OGNI CASO: con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca totale e/o parziale dell'impugnato decreto ingiuntivo con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande,
7 compensarsi le spese del doppio grado di giudizio sussistendone i giusti motivi di legge
(…)”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della prima udienza;
il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 504/2023, depositata in data
20.10.2023 e pubblicata in data 23.10.2023, dichiarava l'inammissibilità del giudizio e condannava la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva gravame , il quale Parte_1 proponeva, in questa sede, i seguenti motivi di gravame avverso detta decisione: 1) asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 156, comma 1, c.p.c., dell'art. 159, comma 3, c.p.c., nonché del principio giuridico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia;
2) asserita nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 645 c.p.c.. Segnatamente, essa parte appellante deduceva che: 1) in relazione al primo motivo di gravame, dalla lettura della scarna motivazione della sentenza impugnata, si evinceva che il Giudice di Pace aveva fondato la sua decisione esclusivamente sulla lettura dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, ritenendo il giudizio, introdotto con citazione e non con ricorso, assolutamente inammissibile;
che, tuttavia, a dire di esso esponente, la prospettazione del Giudice di prime cure non era assolutamente condivisibile;
che, in primo luogo, il riferimento del
Giudice di Pace alla disposizione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 era del tutto inconferente, avendo la predetta norma ad oggetto solo “disposizioni transitorie”, le quali non riguardavano la forma degli atti davanti al Giudice di Pace, che, invece, erano regolati dall'art. 3, comma 24, del predetto decreto legislativo;
che, a dire di esso appellante, dalla lettura del richiamato art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022, si evinceva chiaramente che non era prevista alcuna sanzione di nullità e/o inammissibilità per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace, promossa con citazione e non con ricorso;
che, dunque, in virtù del principio della c.d. tassatività delle nullità di cui all'art. 156, comma primo, c.p.c. - in virtù del
8 quale la nullità si determinava solamente quando veniva espressamente prevista dalla legge -, nel caso di specie, alcuna sanzione di inammissibilità avrebbe potuto essere disposta dal Giudice di prime cure, in quanto non espressamente prevista dal art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022; che, pertanto, a dire di esso esponente, il Giudice di
Pace avrebbe dovuto dichiarare ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure proposta con citazione e non con ricorso;
che, infatti, se il Giudice di Pace avesse fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022 e dell'art. 156, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure introdotta con citazione, fosse comunque ammissibile;
che, in secondo luogo, il Giudice di Pace, nella ricostruzione della vicenda processuale de qua, non si era accorto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene proposta con citazione, era comunque tempestiva in quanto, nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta l'11.05.2023), l'opposizione era stata, non solo notificata (in data 07.06.2023), ma anche iscritta a ruolo (in data 15.06.2023); che, dunque, il Giudice di Pace, non accorgendosi che era stato rispettato il termine di cui all'art. 641, comma peimo, c.p.c., aveva violato anche l'art. 159, comma terzo, c.p.c., in forza del quale “(…) Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (…)”; che, in altri termini, se il Giudice di
Pace avesse fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 159, comma terzo,
c.p.c., nonché del richiamato principio giuridico espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, anche in funzione di nomofilachia, avrebbe dovuto ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure introdotta con citazione, avesse comunque prodotto gli effetti del ricorso, in quanto depositata in Cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, come tale, avrebbe dovuto ritenerla ammissibile;
che, relativamente, poi, al motivo di gravame sub. 2), veniva evidenziato che l'art. 645 c.p.c.
- norma generale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sia ove proposto innanzi al Tribunale sia ove proposto innanzi al Giudice di Pace -, stabiliva che “(…)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638 (…)”; che, poiché il predetto art. 645 c.p.c. non era stato soppresso né modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. Legge Cartabia), il Giudice di Pace di Arezzo, a dire di esso esponente, aveva errato laddove non ha fatto corretta applicazione della
9 suddetta norma di cui all'art. 645 c.p.c.; che, inoltre, l'accoglimento dell'appello avrebbe dovuto comportare anche la riforma totale anche della parte di sentenza in cui erano state regolate le spese di lite del primo grado di giudizio, le quali avrebbe dovuto essere poste interamente a carico dell'appallata; che, infine, stante la fondatezza del gravame e l'evidente illegittimità della sentenza impugnata, a dire di esso esponente, nel caso in esame, sussistevano quei gravi e fondati motivi che, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., giustificavano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Tutto ciò premesso, la parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) - IN VIA
PRELIMINARE, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
504/2023, emessa dal Giudice di Pace di Arezzo il 20.10.2023, depositata in cancelleria il 23.10.2023, notificata in data 07.11.2023; - NEL MERITO, in riforma integrale della richiamata sentenza, accogliere l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa del presente atto e, per l'effetto, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 573/2023,
R.G. n. 869/2023 e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, adottare gli opportuni provvedimenti di legge;
- condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione di tutte le somme eventualmente già corrisposte dall'odierno appellante, sia a titolo di sorta capitale ed interessi, sia a titolo di spese e competenze legali;
-condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario (…)”.
Con comparsa del 16.04.2024, si costituiva e chiedeva Controparte_1 il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La parte appellata, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 c.p.c., per asserita violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; che, invero, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, a dire di essa esponente, appariva evidente il mancato rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello, così come disciplinato dall'art. 163 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 342, comma primo, c.p.c.; che, in particolare, nel caso in esame, risultava del tutto
10 omessa la dichiarazione di cui all'art. 163 n. 3 bis), nonché gli avvertimenti di cui al n.
7) ultima parte della medesima norma;
che, peraltro, i motivi di gravame sollevati non superavano il vaglio, ex art. 348 bis c.p.c., atteso il carattere pretestuoso delle censure mosse alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
che, pertanto, veniva richiesto di dichiararsi, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ss. c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguenza di legge;
che, in ogni caso, i motivi di gravame sollevati dalla controparte risultavano del tutto infondati;
che, in particolare, relativamente al motivo di gravame n. 1) - asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 3, comma
24, del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 156, comma 1, c.p.c., dell'art. 159, comma 3, c.p.c., nonché del principio giuridico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia -, veniva evidenziato che il Giudice di prime cure aveva rilevato l'inammissibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto, essendo stato introdotto con Atto di citazione a comparire a udienza fissa - e dunque secondo le regole proprie del c.d. “rito ordinario” -, notificato dall'appellante in data 07.06.2023, erano state violate le nuove norme regolanti l'unico rito esperibile dinnanzi al Giudice di Pace, così come introdotte con il d.lgs. n. 149/2023, in vigore dal 28.02.2023, come espressamente previsto dall'art. 35 dello stesso decreto;
che, a dire di esso esponente, non poteva esservi alcun dubbio circa l'applicabilità della nuova disciplina, in quanto la vicenda processuale in oggetto aveva avuto inizio con il deposito, avvenuto in data 28 marzo 2023, da parte della società creditrice, del ricorso monitorio presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo, ovvero quando la nuova disciplina era entrata in vigore da un mese;
che, inoltre, era pacifico che la nuova disciplina aveva modificato profondamente le norme codicistiche contenute nel Titolo II, “Del
Procedimento davanti al Giudice di Pace”, prevendendo, all'art. 316 c.p.c., che l'unico rito applicabile, dinanzi al predetto Ufficio, era il procedimento semplificato di cognizione - regolato dall'art. 281 duodecies c.p.c. -, che era introdotto con Ricorso, ai sensi dell'art. 318 c.p.c.; che, ancora, se era vero che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace – per quanto non regolato dalle norme contenute nel Titolo II o in altre disposizioni del codice di rito – era regolato dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 311 c.p.c., l'art. 320, comma 3, c.p.c. richiamava espressamente l'art. 281-duodecies, commi secondo,
11 terzo e quarto, e non anche il comma primo del predetto articolo, che dava facoltà al
Giudice ordinario di disporre la conversione del rito;
che, pertanto, a dire di essa esponente, dinanzi al Giudice di Pace non era ammessa la possibilità di conversione dal rito semplificato al rito ordinario;
che, dunque, risultava evidente l'infondatezza e la pretestuosità delle censure mosse dall'appellante, atteso che il rito semplificato di cognizione costituiva l'unico rito previsto dall'art. 316 c.p.c., per proporre domanda giudiziaria nelle controversie di competenza del Giudice di Pace, la quale domanda doveva avere la forma del ricorso, ex art. 318 c.p.c., con ogni conseguenza in ordine alla costituzione delle parti e dello svolgimento del processo;
che, di conseguenza, alcuna censura avrebbe potuto essere mossa all'operato del Giudice di prime cure, per il fatto di aver dichiarato l'inammissibilità del giudizio di opposizione introdotto da controparte con atto di citazione, secondo le regole proprie del rito ordinario e, dunque, disattendendo le norme sostanziali e processuali regolanti il nuovo ed unico rito esperibile dinanzi al Giudice di Pace, in vigore a decorrere dal 28.02.2023, così come disposto dall'art. 35 del d.lgs. n. 249/2022; che, inoltre, a dire di essa appellata, anche il motivo di gravame sub. 2) - asserita nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 645 c.p.c. - era del tutto infondato;
che, infatti, a dire di essa esponente, il richiamo di controparte all'art. 645 c.p.c. risultava inconferente, in quanto l'invocato art. 645 c.p.c. rappresentava la norma generale applicabile ai procedimenti di competenza del Tribunale ordinario;
che, viceversa, ai sensi dei novellati artt. 316 e 318
c.p.c., l'unico rito previsto e disciplinato per le controversie di competenza del Giudice di Pace era il rito semplificato di cognizione, da introdursi con Ricorso e/o verbalmente;
sicché, in ossequio al principio giuridico lex specialis derogat generali, l'art. 318 c.p.c. era da considerarsi prevalente rispetto all'art. 645 c.p.c., con ogni conseguenza del caso;
che, inoltre, stante l'infondatezza dell'appello, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere interamente confermata anche in punto di regolamento delle spese di lite relative al giudizio di prime cure;
che, infine, l'istanza di sospensione proposta dalla controparte, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., avrebbe dovuto essere rigettata, attesa l'evidente infondatezza del gravame. Tutto ciò premesso, la parte appellata concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare improcedibile
e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. nella qualità in atti, Parte_1
12 per tutti i motivi ex ante rappresentati con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: rigettare la avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n. 504/2023 non sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'odierno appellante confermando la sentenza oggetto di gravame e le statuizioni in esse contenute;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 573/2023 opposto con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMEMTE
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse Co domande, riconoscere sussistente il diritto di credito della ditta Controparte_1 derivate dal contratto di vendita e di conseguenza condannare la parte acquirente al pagamento delle somme indicate in atti con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
IN OGNI CASO: con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ.mod. oltre rimborso forfettario, CAP come per legge. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, compensarsi le spese del doppio grado di giudizio sussistendone i giusti motivi di legge (…)”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283, comma primo, c.p.c.; dichiarata la nullità dell'atto introduttivo e fissata nuova udienza, ex artt. 163, comma terzo, n. 7) e 164, comma terzo, c.p.c.; all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice
Unico, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, tratteneva la causa in decisione, ex art. 352, comma secondo, c.p.c..
13 *******************
Innanzitutto, occorre partire dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata, in via preliminare, dalla parte appellata, ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c..
In particolare, l'appellata, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, sul punto, ha eccepito “(…) l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell' appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. (…)”, precisando, altresì, che “(…) dalla lettura dell'Atto di citazione in appello appare evidente il mancato rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello così come disciplinato dall'art. 163 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 342, comma 1, c.p.c.. Del tutto omessa infatti, risulta la dichiarazione di cui all'art. 163 n. 3 bis), nonché gli avvertimenti di cui al n. 7) ultima parte della medesima norma (…)”.
In altre parole, con la suddetta eccezione, la parte appellata ha eccepito, sostanzialmente:
1. l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello, per asserita violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
2. la mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c.;
3. la mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 7)
c.p.c..
Ciò precisato, partendo dall'affrontare l'eccezione sub. 1), deve evidenziarsi che la stessa appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, se certamente, l'art. 342, comma primo, c.p.c. (come modificato dalla c.d. riforma Cartabia), prevede che “(…) per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (…)”; tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione
14 delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (…)” (cfr., in tal senso, Cass.
Sez. VI, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ebbene, relativamente al caso in esame, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non appare ravvisabile alcun vizio di ammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis, comma primo, c.p.c..
Ed infatti, dalla disamina dell'atto di citazione in appello, emerge che la parte appellante, nel predetto atto introduttivo, ha, espressamente e puntualmente, allegato e specificato, sia i singoli punti della decisione oggetto di impugnazione, sia le specifiche doglianze mosse avverso tali punti della decisione.
Pertanto, atteso che, nella fattispecie in esame, la parte appellante – per quanto appena evidenziato - risulta aver correttamente adempiuto agli oneri di allegazione previsti, a pena di inammissibilità del gravame, dagli artt. 342 e 348 bis, comma primo,
c.p.c., non resta che rigettare la predetta eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Per quanto concerne, poi, la questione della asserita mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c., si osserva che la circostanza che l'appellante, nel proprio atto introduttivo, effettivamente, non abbia fatto menzione della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c. – ovvero “(…)
l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (…)” – appare irrilevante ed, in ogni caso, appare inidonea a determinare la inammissibilità dell'appello.
Ed infatti, come già evidenziato nel provvedimento emesso in data 11.07.2024, l'art. 164 c.p.c. non menziona, come ipotesi di nullità, la mancata indicazione della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c.; sicché, detta eccezione, non sembra avere rilevanza, atteso che, è noto, nel nostro ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 156, comma primo, c.p.c., opera il principio della tassatività delle ipotesi di nullità.
Relativamente, infine, alla questione sub. 3) – asserita mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c. -, se, effettivamente, come
15 già evidenziato nel provvedimento dell'11.07.2024, l'eccezione in questione appare fondata, in quanto, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, emerge che l'appellante ha concesso al convenuto il termine di soli giorni venti per la sua costituzione, anziché settanta, come prescritto dall' art. 163, comma terzo, n. 7) c.p.c.; tuttavia, come verrà di seguito precisato, il vizio in questione deve ritenersi ormai sanato.
Ed invero, ai sensi dell' art. 342, comma primo, c.p.c. (come modificato dalla c.d. riforma Cartabia), “(…) L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell' art. 163 (…)”.
Ai sensi dell'art. 163, comma terzo, n. 7) c.p.c. (come modificato dalla c.d. riforma
Cartabia), l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di “(…) settanta giorni (…)” prima dell'udienza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 164, comma primo, c.p.c., “(…) La citazione è nulla se (…)
è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (…)”
L'art. 164, comma terzo, c.p.c. prevede, poi, che, se il convenuto si costituisce e
“(…) deduce l'inosservanza dei termini a comparire, (…) il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (…)”.
Nel caso in esame, dal momento che la parte appellata, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, avendo eccepito che risultano omessi “(…) gli avvertimenti di cui all'art. 163, comma terzo, n. 7 c.p.c. (…)”, ha, sostanzialmente, eccepito anche
“(…) l'inosservanza dei termini a comparire (…)”, questo Giudice, con il provvedimento emesso in data 11.07.2024, ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.c., ha fissato “(…) una nuova udienza nel rispetto dei termini (…)”.
Pertanto, essendo stata fissata una nuova udienza, nel rispetto dei termini a comparire, va da sé che l'eccepita nullità dell'atto introduttivo in appello deve ritenersi, comunque, sanata, ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che l'appello proposto da ha ad Parte_1 oggetto i seguenti motivi di gravame:
1) asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 156, comma 1, c.p.c., dell'art. 159, comma 3, c.p.c., nonché del principio giuridico
16 espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia;
2) asserita nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 645 c.p.c..
Ciò precisato, per ragioni di comodità espositiva, appare opportuno esaminare congiuntamente i due motivi di gravame avanzati dalla parte appellante.
Ebbene, detti motivi di gravame, appaiono fondati e, pertanto, gli stessi sono meritevoli di accoglimento.
Ed infatti, se certamente, la normativa codicistica, come modificata dalla c.d. riforma
Cartabia, prevede che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace debba essere introdotto con ricorso – e non con atto di citazione -; tuttavia, per quanto verrà di seguito delineato, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, circa il fatto che, detta circostanza, determini l'inammissibilità dell'opposizione a d.i. proposta dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione – anziché con ricorso -.
All'uopo, si osserva che, nell'ambito della c.d. Riforma Cartabia, l'art. 3, comma
24, del d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, relativamente ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, ha previsto quanto segue:
“(…) Al Libro II, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 316: 1) al primo comma, le parole «mediante citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»; 2) al secondo comma, secondo periodo, le parole «con citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «unitamente al decreto di cui all'articolo 318»; b) all'articolo 317, primo comma, le parole « scritto il calce alla citazione o in atto separato » sono soppresse;
c)
l'articolo 318 è sostituito dal seguente: «Art. 318 (Contenuto della domanda). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies» (…)”.
In altre parole, in materia di procedimenti instaurati dinanzi al Giudice di Pace, l'art. 316 c.p.c. – come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, con l'art. 3, comma 24, del
17 d.lgs. n. 149/2022 – stabilisce che la domanda debba essere proposta “(…) nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (…)” ed, inoltre, l'art. 318, comma primo,
c.p.c. – come modificato dalla c.d. riforma Cartabia – prevede espressamente che “(…) la domanda si propone con ricorso (…)”.
Ciò posto, è bene, tuttavia, in primo luogo, evidenziare che, dalla lettura del citato art. 3, comma 24, del d.lgs. 149/2022, è possibile evincere che la suddetta norma non prevede espressamente alcuna sanzione di nullità e/o inammissibilità, per l'ipotesi in cui un giudizio sia instaurato dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione e non con ricorso.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 156, comma primo, c.p.c.,
“(…) non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (…)”.
Dunque, dal momento che, nel caso in esame, il suddetto art. 3, comma 24, del d.lgs.
149/2022 - pur prevedendo che il Giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace debba essere introdotto con ricorso semplificato (anziché con atto di citazione) – non stabilisce espressamente alcuna nullità e, comunque, alcun tipo di sanzione, per il caso in cui l'atto introduttivo del giudizio assuma la forma della citazione – anziché del ricorso -, va da sé che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, di cui all'art. 156, comma primo, c.p.c., alcuna nullità sembra, comunque, sussistere nel caso di specie.
Inoltre - anche a voler prescindere da ciò -, deve, in ogni caso, rilevarsi che, nella fattispecie de qua, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta da Parte_1
del tutto tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine di cui all'art. 641,
[...] comma primo, c.p.c., e, dunque, la predetta opposizione – diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata – appare del tutto ammissibile.
All'uopo, si osserva che, ai sensi dell'art. 641, comma primo, c.p.c., l'opposizione a d.i. deve essere proposta “(…) nel termine di quaranta giorni (…)” dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4
(…), producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se
18 comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (…)”
(cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza del 13.01.2022, n. 927).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione dei principi di conservazione degli atti e di perseguimento dello scopo, ex art. 159 c.p.c., ha chiarito che, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata erroneamente introdotta con citazione – laddove la legge prevede che l'atto introduttivo debba avere la forma del ricorso -, deve, in ogni caso, ritenersi che la suddetta opposizione abbia prodotto gli effetti del ricorso e, dunque, sia ammissibile, nel caso in cui l'atto introduttivo sia stato depositato tempestivamente, ovvero entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del d.i..
Peraltro, la Corte di Cassazione, in relazione ai c.d. procedimenti semplificati di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, ha precisato che “(…) nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte (…)” (cfr. Cass. Civ., Ord. Del
21.02.2022, n. 5659).
La Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha, altresì, aggiunto che “(…) tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (…)” (cfr. Cass. Civ., Ord. Del 21.02.2022, n. 5659).
Ciò precisato, passando alla fattispecie in esame, è bene evidenziare che, dalla disamina degli atti allegati ai rispettivi fascicoli di parte depositati in sede di primo grado, emerge che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 11.05.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione risulta notificato in data 07.06.2023 ed iscritto a ruolo in data 15.06.2023.
19 Dunque, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione a d.i., da un lato, è stato notificato alla controparte entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641, comma primo, c.p.c.; dall'altro lato, risulta anche depositato presso la Cancelleria del Giudice di
Pace di Arezzo, entro il predetto termine di quaranta giorni dalla notifica del d.i..
Pertanto, dal momento che, si ribadisce, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da è stato, non solo Parte_1 notificato, ma anche iscritto a ruolo, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica de d.i., ai sensi dell'art. 641, comma primo, c.p.c., va da sé che, in virtù del principio di perseguimento dello scopo, ex art. 159, comma terzo, c.p.c., ed alla luce della citata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza del
13.01.2022, n. 927; Cass. Civ., Ord. Del 21.02.2022, n. 5659), l'opposizione deve ritenersi tempestivamente e validamente proposta.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che - in accoglimento dei motivi di gravame sollevati dall'appellante - dichiarare ammissibile l'opposizione a d.i. proposta dinanzi al Giudice di Pace – sebbene il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso -.
A questo punto, accertata l'ammissibilità dell'opposizione, occorre, ora, passare ad affrontare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 in sede di prime cure.
Ebbene, la predetta opposizione appare infondata nel merito e, pertanto, deve essere rigettata.
A tal proposito, innanzitutto, si osserva che la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo depositato da ha ad oggetto il Controparte_1 saldo del corrispettivo asseritamente dovuto dalla controparte, in relazione a forniture di merci, sulla base della fattura n. 15099/2021 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dall'appellata in sede di prime cure) – emessa dalla ditta appellata in data 20.10.2021, per l'importo di euro 1.255,62 -, e della fattura n.
15889/2021 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dall'appellata in sede di prime cure) - emessa dall'appellata in data 30.10.2021, per l'importo di euro
1.110,27-.
Nello specifico, con il decreto ingiuntivo n. 573/2023 (cfr. all.to n. 1 alla comparsa
20 di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure), è stato ingiunto alla parte opponente/appellante il pagamento immediato della somma di euro
1.515,89 – oltre interessi e spese della procedura monitoria -, a titolo di saldo prezzo della fornitura di beni in parola.
Ciò precisato, occorre, in primo luogo, rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
viceversa, grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale –
l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Inoltre, è noto che, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218
c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del 12.10.2018).
Con riferimento al caso di specie, è bene, tuttavia, evidenziare che la parte opponente/appellante, in sede di giudizio di prime cure, non ha sollevato alcuna espressa, puntuale e tempestiva contestazione in ordine agli asseriti crediti di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, né sotto il profilo del c.d. an debeatur, né in punto di c.d. quantum debeatur.
Ed infatti, nella fattispecie in esame, come già evidenziato nel provvedimento emesso in data 14.12.2023, nell'ambito del sub-procedimento n. 2994-1/2023 R.G. – con il quale è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ex art. 283, comma primo, c.p.c. -, l'opponente , Parte_1 all'esito del deposito della comparsa di costituzione da parte di nel Controparte_1 giudizio di prime cure, alla successiva udienza del 28.09.2023, non ha contestato, in
21 forma puntuale e specifica, le circostanze di fatto riportate nella predetta comparsa di costituzione.
In particolare, non risultano espressamente e puntualmente contestate, da parte dell'opponente, le seguenti circostanze:
- che “(…) è documentalmente provato che la ditta odierna opponente, in persona del suo titolare acquistava – per il tramite di uno degli agenti di zona della Controparte_1
– le merci descritte nella copia Ordine n. 14615 del 07.10.2021 (richiamato nelle
[...] fatture azionate) per un totale di € 2.365,89 convenendo il pagamento del prezzo con rimessa diretta alla data 31.12.2022 (Doc. n. 7) (…)” (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime Controparte_1 cure);
- che “(…) la merce acquistata, pertanto, veniva regolarmente consegnata alla ditta acquirente la quale provvedeva al pagamento parziale della stessa corrispondendo la complessiva somma di € 850,00 (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime cure); Controparte_1
- che “(…) è la stessa creditrice a riconoscere di aver ricevuto in pagamento l'ulteriore somma di € 250,00 in data 07.04.2022 e la somma di € 200,00 in data 28.04.2022 per un totale di € 850,00 somma che è stata regolarmente detratta dall'importo totale delle fatture monitoriamente azionate (Doc. n. 10) (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime Controparte_1 cure);
- che “(…) a riprova che il Sig. , in qualità di titolare della ditta Parte_1
Super Service di Caporaso Specioso avente P.IVA: fosse solito acquistare P.IVA_1 merce dalla odierna opponente – anche in seguito alla formale cessazione della Partita
Iva - vi è la fattura n. 13861 del 30.09.2019 dell'importo di € 1.574,95 emessa dalla
[...]
e regolarmente pagata in data 15.10.2020 dallo stesso odierno Controparte_1 opponente (Doc. nn. 4 e 5) (…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime cure). Controparte_1
All'uopo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico
22 non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Peraltro, l'onere di contestazione specifica, posto a carico dell'opponente (in quanto convenuto in senso sostanziale), è stato, più volte, ribadito dalla Corte di Cassazione, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004;).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente, tempestivamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente in sede di giudizio di prime cure, devono considerarsi pacifiche tra le parti e la parte opposta risultava esonerata dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ.
n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, deve evidenziarsi che le predette circostanze, oltre a risultare pacifiche tra le parti, appaiono, in ogni caso, anche provate dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte opposta, sia in sede monitoria che nel giudizio di primo grado.
Nello specifico, la sul punto, ha allegato i seguenti documenti: Controparte_1
A. copia della fattura n. 15099/2021 – emessa dalla ditta appellata in data 20.10.2021, per l'importo di euro 1.255,62 - , e della fattura n. 15889/2021 - emessa dall'appellata in data 30.10.2021, per l'importo di euro 1.110,27 -, emesse in relazione alla fornitura di beni per cui è causa (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dall'appellata in sede di prime cure);
B. copia dell'Ordine n. 14615 del 07.10.2021 - richiamato espressamente nelle fatture azionate in via monitoria -, dalla cui lettura si evince che l'opponente aveva acquistato - per il tramite di uno degli agenti di zona della – le merci ivi Controparte_1 descritte, per un totale di euro 2.365,89, convenendo il pagamento del prezzo con rimessa diretta alla data 31.12.2022 (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure);
C. copia della ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 15.05.2022, nella cui descrizione accompagnatoria, è riportato: “(…) Sup. Serv. 13104 (…)
F.15099ACCONTO (…)” (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta
23 depositata dall'appellata in sede di prime cure);
D. copia della ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 04.06.2022, nella cui descrizione accompagnatoria, è riportato: “(…) Sup. Serv. 13104 (…)
F.15099ACCONTO (…)” (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure);
E. copia dell'estratto contabile della società del 27.07.2023, Controparte_1 relativo al cliente n. 13104, ditta individuale Super Service di Caporaso Specioso, dalla cui disamina emerge che la ditta creditrice aveva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, il pagamento delle ulteriori somme di euro 250,00 in data 07.04.2022 ed euro
200,00 in data 28.04.2022, per un totale complessivo di euro 850,00; somma, quest'ultima, che risulta regolarmente detratta dall'importo totale delle fatture azionate in via monitoria (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure).
Peraltro, occorre rilevare che anche la predetta documentazione, nel corso del giudizio di prime cure, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente.
Pertanto, deve, in ogni caso, ritenersi che la parte opposta/appellata, attraverso la documentazione allegata, sia al ricorso monitorio che alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado – la quale, si ribadisce, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente -, nel corso del giudizio di prime cure, abbia, in ogni caso, fornito piena prova sia dell'an che del quantum del credito di cui alle fatture n. 15099/2021 e n. 15889/2021 – poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 573/2023 -.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che rigettare in toto
l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 573/2023.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, per quanto si dirà oltre, devono porsi a carico dell'appellante le spese di lite, sia del giudizio di prime cure che del presente giudizio di secondo grado.
Ed, infatti, pur essendo risultati fondati i motivi di gravame posti a fondamento
24 dell'atto di citazione in appello, tuttavia, la parte appellante è risultata interamente soccombente nel merito – poiché l'opposizione a d.i. proposta in prime cure è risultata del tutto infondata, tanto che è stato confermato il decreto ingiuntivo opposto -; sicché, appare verosimile che il Giudice di prime cure, anche qualora avesse ritenuto ammissibile l'opposizione a d.i., l'avrebbe, comunque, rigettata nel merito.
Inoltre, dal momento che l'appellante, nell'atto di citazione in appello, non ha precisato che non avrebbe proposto l'appello ove il Giudice di Pace avesse rigettato l'opposizione nel merito, deve ritenersi che la parte appellante medesima avrebbe, comunque, proposto appello, anche in caso di rigetto dell'opposizione nel merito.
Pertanto, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico della parte appellante le spese di lite, sia del giudizio di prime cure che del presente giudizio di secondo grado.
Per quanto concerne, poi, la quantificazione delle predette spese processuali, quanto alle spese del giudizio di prime cure, deve confermarsi, in punto di regolamento delle spese processuali, quanto statuito nella sentenza di primo grado n. 504/2023 - emessa dal Giudice di Pace di Arezzo in data 20.10.2023-, atteso che la parte appellante non ha sollevato alcun motivo di gravame e, comunque, non ha contestato le suddette spese in punto di quantum,
Relativamente, poi, alle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio, le predette spese si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. mod. – come segue: euro 425,00 per la fase di studio;
euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa
Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di
[...] [...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 504/2023 Controparte_1
– depositata in data 20.10.2023 e pubblicata in data 23.10.2023 -, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
25 2. dichiara ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Giudice di Pace – sebbene il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso -;
3. nel merito, rigetta l'opposizione avanzata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 573/2023, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
573/2023 - emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 05.04.2023 -;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. conferma la sentenza impugnata, in punto di regolamentazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
6. condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese relative al presente giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 30.09.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 2994/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PROCACCINI GIOVANNI NICOLA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FERRI MANUELA, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BUONGIORNO ROSANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'udienza del cartolare del 17.09.2025,
l'Avv. PROCACCINI GIOVANNI NICOLA per , conclude Parte_1 come segue: “(…) impugna e contesta l'avversa comparsa di costituzione in uno alla documentazione prodotta e si riporta integralmente ai motivi di appello, così come formulati nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'accoglimento. Si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) - in riforma integrale della sentenza n.
504/2023, emessa dal Giudice di Pace di Arezzo il 20.10.2023, depositata in cancelleria
1 il 23.10.2023, accogliere l'appello proposto per i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 573/2023, R.G.
n. 869/2023 e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, adottare gli opportuni provvedimenti di legge;
- condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione di tutte le somme eventualmente già corrisposte dall'odierno appellante, sia a titolo di sorta capitale ed interessi, sia a titolo di spese e competenze legali;
- condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario (…)”;
l'avv. BUONGIORNO ROSANNA per conclude come Controparte_1 segue: “(…) si riporta a tutte le deduzioni ed argomentazioni riportate nella comparsa di costituzione nonché negli scritti difensivi e nei verbali di causa qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti ed insiste per il rigetto di tutte le avverse domande
e difese poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte di cui se ne chiede l'accoglimento.
Nell'impugnare ogni avverso dedotto e prodotto, pertanto, la Controparte_1 come in atti rappresentata e difesa, per tutto quanto già esposto e prodotto negli atti di primo grado di giudizio, per quanto qui argomentato e dedotto e per quant'altro derivi dal fatto e dalla legge, rassegna e chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. nella qualità in atti, per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: rigettare la avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n. 504/2023 non sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'odierno appellante confermando la sentenza oggetto di gravame e le statuizioni in esse contenute;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi
2 di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 573/2023 opposto con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMEMTE
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse Co domande, riconoscere sussistente il diritto di credito della ditta Controparte_1 derivate dal contratto di vendita e di conseguenza condannare la parte acquirente al pagamento delle somme indicate in atti con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
IN OGNI CASO: con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ.mod. oltre rimborso forfettario, CAP come per legge. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, compensarsi le spese del doppio grado di giudizio sussistendone i giusti motivi di legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2023, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 05.04.2023 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento immediato della somma di euro 1.515,89, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma dovuta in relazione ad asserite forniture commerciali – e ne chiedeva la revoca al Tribunale adito. Il tutto con il favore delle spese del giudizio di primo grado. All'uopo, esponeva che la somma di cui al decreto ingiuntivo, a dire di esso esponente, non era dovuta alla controparte;
che, in particolare, la controparte, a fondamento del proprio ricorso monitorio, aveva prodotto la fattura n. 15099, la quale risultava emessa in data 20.10.2021, per l'importo di euro
1.255,62, nonché la fattura n. 15889, la quale risultava emessa in data 30.10.2021, per l'importo di euro 1.110,27; che, tuttavia, a dire di esso opponente, alcuna somma
3 risultava dovuta alla controparte, in quanto nessuna fornitura era stata effettuata nell'anno 2021 dalla società opposta alla Ditta Super Service di;
Parte_1 sicché, alcun pagamento risultava essere dovuto;
che, inoltre, le predette fatture risultavano emesse nei confronti di esso opponente, nella qualità di titolare della Ditta
Super Service di Caporaso Specioso - con Partita Iva n. ; che, tuttavia, la P.IVA_1 suddetta ditta risultava cessata a far data dal 18.03.2016; che, dunque, anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infine, diversamente da quanto riferito nel ricorso monitorio, non era avvenuto alcun pagamento, neppure parziale, delle somme portate nel giudizio monitorio;
che, pertanto, da un lato, la provvisoria esecuzione del d.i. avrebbe dovuto essere sospesa, ex art. 649 c.p.c.; all'altro lato, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto, comunque, essere revocato. Tutto ciò premesso, la parte opponente concludeva come segue: “(…)- In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 573/2023 del Giudice di
Pace di Arezzo, in persona del G.d.P. dott. Sergio Nicchi, emesso in data 05.04.2023, depositato in cancelleria in pari data, provvisoriamente esecutivo, attestato conforme in data 14.04.2023, notificato all'odierno opponente in data 11.05.2023, in uno a pedissequo atto di precetto. - nel merito, revocarsi l'impugnato decreto ingiuntivo, sin quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto. -condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
(Doc. n. 3) (…)”.
Con comparsa depositata nel giudizio di primo grado, si costituiva
[...] ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado. Segnatamente, essa parte opposta, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, per violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, così come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n.
197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 01.01.2023; che, invero, la disciplina transitoria richiamata, manteneva il sistema del c.d. doppio binario, ancorando alla “pendenza della lite” il criterio per l'individuazione della normativa applicabile;
che, dunque, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto
4 ingiuntivo, la “pendenza della lite” avrebbe dovuto individuarsi nel momento del deposito del ricorso da parte della creditrice;
che, nel caso in esame, a) il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in Cancelleria in data 28 marzo 2023; b) Il decreto ingiuntivo n. 573/2023 era stato emesso in data 5 aprile 2023 e pubblicato in pari data;
c) ricorso e decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, erano stati regolarmente notificati al debitore in data 11 maggio 2023, in uno con l'atto di precetto di pagamento;
d) la notifica dello “Atto di Citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” era stata eseguita a mezzo PEC in data 7 giugno 2023; che, a dire di essa esponente, nel caso di specie, alcuna disciplina transitoria avrebbe potuto essere invocata, dal momento che il procedimento monitorio era già pendente nel periodo in cui la nuova disciplina era in vigore da mesi, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta con la notifica dell'atto di citazione anziché con ricorso, in ossequio alle disposizioni disciplinanti il nuovo rito semplificato dinnanzi al Giudice di Pace;
che, infatti, alcuna valenza normativa avrebbe potuto riconoscersi alla diversa interpretazione giurisprudenziale avanzata nei giorni successivi all'entrata in vigore della Riforma (cfr. Linee Guida
Tribunale di Venezia del 17.03.2023), allorché considerava ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione purché lo stesso risultasse non solo notificato ma, altresì, depositato in cancelleria - ovvero iscritto a ruolo - entro il termine perentorio previsto per l'opposizione; che, di conseguenza, si chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 573/2023, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese legali del presente giudizio;
che, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della eccezione di inammissibilità, si chiedeva di rigettarsi nel merito l'opposizione, apparendo ictu oculi prive di pregio e meramente dilatorie le doglianze poste dalla controparte a fondamento dell'opposizione; che, innanzitutto, a dire di essa esponente, nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla regolarità anche fiscale delle fatture elettroniche n. 15099 del 20.10.2021 e n. 15889 del 30.10.2021, emesse da essa opposta in relazione alla merce acquistata dalla ditta opponente e già prodotte nel procedimento monitorio, a fondamento della pretesa creditoria azionata (cfr. all.ti n. 1 e 2 al fascicolo monitorio ed all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, infatti, come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, solo
5 nel caso in cui la fattura riportava un numero di partita Iva (ovvero codice fiscale) del Con cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il scartava la fattura, in quanto la stessa non era conforme alle prescrizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72; che, peraltro, a riprova che - in qualità di titolare della ditta Super Parte_1
Service di Caporaso Specioso avente P.IVA: - fosse solito acquistare P.IVA_1 merce dalla essa società – anche in seguito alla formale cessazione della Partita Iva -, vi era la fattura n. 13861 del 30.09.2019, emessa da essa per Controparte_1
l'importo di euro 1.574,95 e regolarmente pagata in data 15.10.2020 dall'opponente
(cfr. all.ti n. 4 e 5 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, a dire di essa esponente, veniva quasi da pensare che la “formale” cessazione della partita IVA della ditta opponente potesse celare il tentativo, da parte di
, di sottrarsi alle proprie obbligazioni di pagamento, atteso che, Parte_1 mentre i tentativi di notificare “per posta” atti e documenti alla debitrice erano risultati vani - risultando la stessa “irreperibile” all'indirizzo (cfr. all.ti n. 3, 4 e 5 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure) -, la richiesta di notifica “a mani” all' competente del ricorso e decreto ingiuntivo n. 573/23, in CP_3 uno con l'atto di precetto, allo stesso indirizzo, aveva avuto esito positivo (cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, inoltre, risultava documentalmente provato che la ditta opponente, in persona del suo titolare, aveva acquistato le merci descritte nella copia Ordine n. 14615 del 07.10.2021
(richiamato nelle fatture azionate), per un totale di euro 2.365,89, convenendo il pagamento del prezzo con rimessa diretta alla data 31.12.2022 (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, pertanto, a dire di essa esponente, la merce acquistata era stata regolarmente consegnata alla ditta acquirente, la quale aveva provveduto al pagamento parziale della stessa, corrispondendo la complessiva somma di euro 850,00; che, all'uopo, si produceva la ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 15.05.2022, nella cui descrizione accompagnatoria si leggeva: “(…) Sup. Serv. 13104 (da intendersi come numero identificativo cliente riportato anche in fattura) F.15099ACCONT (…)” e CP_4 la ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 04.06.2022, nella cui descrizione accompagnatoria si leggeva “(…) Sup. Serv. 13104 F.15099ACCONTO
(…)” (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede
6 di prime cure); che, peraltro, a conferma della fondatezza della pretesa creditoria azionata, vi era, altresì, la circostanza che la stessa creditrice aveva riconosciuto di aver ricevuto in pagamento l'ulteriore somma di euro 250,00 in data 07.04.2022 e la somma di euro 200,00 in data 28.04.2022, per un totale di euro 850,00; somma, quest'ultima, che era stata regolarmente detratta dall'importo totale delle fatture azionate (cfr. all.to n.
10 alla comparsa di costituzione depositata dalla parte opposta in sede di prime cure); che, a dire di essa esponente, l'avvenuto pagamento, sebbene parziale ed in acconto, delle somme dovute per la fornitura di materiali di cui alle sopra richiamate fatture, non faceva altro che confermare la pretestuosità dell'avversa opposizione;
che, di conseguenza, si chiedeva il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge;
che, inoltre, stante l'infondatezza dell'opposizione, avrebbe dovuto essere rigettata anche la richiesta avanzata dalla controparte, ex art. 649 c.p.c.. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza, domanda, eccezione spiegata: IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione per violazione delle norme di cui al D.Lgs. 149/2022 con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: rigettare la avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 573/2023 non essendo l'opposizione spiegata fondata su prova scritta né tantomeno di pronta risoluzione e sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO
IN VIA GRADATA: riconoscere sussistente il diritto di credito della ditta
[...]
derivate dal contratto di vendita e di conseguenza condannare la parte Controparte_1 acquirente al pagamento delle somme indicate in atti;
IN OGNI CASO: con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca totale e/o parziale dell'impugnato decreto ingiuntivo con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande,
7 compensarsi le spese del doppio grado di giudizio sussistendone i giusti motivi di legge
(…)”.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della prima udienza;
il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 504/2023, depositata in data
20.10.2023 e pubblicata in data 23.10.2023, dichiarava l'inammissibilità del giudizio e condannava la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva gravame , il quale Parte_1 proponeva, in questa sede, i seguenti motivi di gravame avverso detta decisione: 1) asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 156, comma 1, c.p.c., dell'art. 159, comma 3, c.p.c., nonché del principio giuridico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia;
2) asserita nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 645 c.p.c.. Segnatamente, essa parte appellante deduceva che: 1) in relazione al primo motivo di gravame, dalla lettura della scarna motivazione della sentenza impugnata, si evinceva che il Giudice di Pace aveva fondato la sua decisione esclusivamente sulla lettura dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, ritenendo il giudizio, introdotto con citazione e non con ricorso, assolutamente inammissibile;
che, tuttavia, a dire di esso esponente, la prospettazione del Giudice di prime cure non era assolutamente condivisibile;
che, in primo luogo, il riferimento del
Giudice di Pace alla disposizione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 era del tutto inconferente, avendo la predetta norma ad oggetto solo “disposizioni transitorie”, le quali non riguardavano la forma degli atti davanti al Giudice di Pace, che, invece, erano regolati dall'art. 3, comma 24, del predetto decreto legislativo;
che, a dire di esso appellante, dalla lettura del richiamato art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022, si evinceva chiaramente che non era prevista alcuna sanzione di nullità e/o inammissibilità per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace, promossa con citazione e non con ricorso;
che, dunque, in virtù del principio della c.d. tassatività delle nullità di cui all'art. 156, comma primo, c.p.c. - in virtù del
8 quale la nullità si determinava solamente quando veniva espressamente prevista dalla legge -, nel caso di specie, alcuna sanzione di inammissibilità avrebbe potuto essere disposta dal Giudice di prime cure, in quanto non espressamente prevista dal art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022; che, pertanto, a dire di esso esponente, il Giudice di
Pace avrebbe dovuto dichiarare ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure proposta con citazione e non con ricorso;
che, infatti, se il Giudice di Pace avesse fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022 e dell'art. 156, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure introdotta con citazione, fosse comunque ammissibile;
che, in secondo luogo, il Giudice di Pace, nella ricostruzione della vicenda processuale de qua, non si era accorto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene proposta con citazione, era comunque tempestiva in quanto, nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta l'11.05.2023), l'opposizione era stata, non solo notificata (in data 07.06.2023), ma anche iscritta a ruolo (in data 15.06.2023); che, dunque, il Giudice di Pace, non accorgendosi che era stato rispettato il termine di cui all'art. 641, comma peimo, c.p.c., aveva violato anche l'art. 159, comma terzo, c.p.c., in forza del quale “(…) Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (…)”; che, in altri termini, se il Giudice di
Pace avesse fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 159, comma terzo,
c.p.c., nonché del richiamato principio giuridico espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, anche in funzione di nomofilachia, avrebbe dovuto ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure introdotta con citazione, avesse comunque prodotto gli effetti del ricorso, in quanto depositata in Cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, come tale, avrebbe dovuto ritenerla ammissibile;
che, relativamente, poi, al motivo di gravame sub. 2), veniva evidenziato che l'art. 645 c.p.c.
- norma generale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sia ove proposto innanzi al Tribunale sia ove proposto innanzi al Giudice di Pace -, stabiliva che “(…)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638 (…)”; che, poiché il predetto art. 645 c.p.c. non era stato soppresso né modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. Legge Cartabia), il Giudice di Pace di Arezzo, a dire di esso esponente, aveva errato laddove non ha fatto corretta applicazione della
9 suddetta norma di cui all'art. 645 c.p.c.; che, inoltre, l'accoglimento dell'appello avrebbe dovuto comportare anche la riforma totale anche della parte di sentenza in cui erano state regolate le spese di lite del primo grado di giudizio, le quali avrebbe dovuto essere poste interamente a carico dell'appallata; che, infine, stante la fondatezza del gravame e l'evidente illegittimità della sentenza impugnata, a dire di esso esponente, nel caso in esame, sussistevano quei gravi e fondati motivi che, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., giustificavano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Tutto ciò premesso, la parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) - IN VIA
PRELIMINARE, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
504/2023, emessa dal Giudice di Pace di Arezzo il 20.10.2023, depositata in cancelleria il 23.10.2023, notificata in data 07.11.2023; - NEL MERITO, in riforma integrale della richiamata sentenza, accogliere l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa del presente atto e, per l'effetto, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 573/2023,
R.G. n. 869/2023 e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, adottare gli opportuni provvedimenti di legge;
- condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione di tutte le somme eventualmente già corrisposte dall'odierno appellante, sia a titolo di sorta capitale ed interessi, sia a titolo di spese e competenze legali;
-condannare la società odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario (…)”.
Con comparsa del 16.04.2024, si costituiva e chiedeva Controparte_1 il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La parte appellata, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 c.p.c., per asserita violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; che, invero, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, a dire di essa esponente, appariva evidente il mancato rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello, così come disciplinato dall'art. 163 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 342, comma primo, c.p.c.; che, in particolare, nel caso in esame, risultava del tutto
10 omessa la dichiarazione di cui all'art. 163 n. 3 bis), nonché gli avvertimenti di cui al n.
7) ultima parte della medesima norma;
che, peraltro, i motivi di gravame sollevati non superavano il vaglio, ex art. 348 bis c.p.c., atteso il carattere pretestuoso delle censure mosse alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
che, pertanto, veniva richiesto di dichiararsi, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ss. c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguenza di legge;
che, in ogni caso, i motivi di gravame sollevati dalla controparte risultavano del tutto infondati;
che, in particolare, relativamente al motivo di gravame n. 1) - asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 3, comma
24, del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 156, comma 1, c.p.c., dell'art. 159, comma 3, c.p.c., nonché del principio giuridico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia -, veniva evidenziato che il Giudice di prime cure aveva rilevato l'inammissibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto, essendo stato introdotto con Atto di citazione a comparire a udienza fissa - e dunque secondo le regole proprie del c.d. “rito ordinario” -, notificato dall'appellante in data 07.06.2023, erano state violate le nuove norme regolanti l'unico rito esperibile dinnanzi al Giudice di Pace, così come introdotte con il d.lgs. n. 149/2023, in vigore dal 28.02.2023, come espressamente previsto dall'art. 35 dello stesso decreto;
che, a dire di esso esponente, non poteva esservi alcun dubbio circa l'applicabilità della nuova disciplina, in quanto la vicenda processuale in oggetto aveva avuto inizio con il deposito, avvenuto in data 28 marzo 2023, da parte della società creditrice, del ricorso monitorio presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo, ovvero quando la nuova disciplina era entrata in vigore da un mese;
che, inoltre, era pacifico che la nuova disciplina aveva modificato profondamente le norme codicistiche contenute nel Titolo II, “Del
Procedimento davanti al Giudice di Pace”, prevendendo, all'art. 316 c.p.c., che l'unico rito applicabile, dinanzi al predetto Ufficio, era il procedimento semplificato di cognizione - regolato dall'art. 281 duodecies c.p.c. -, che era introdotto con Ricorso, ai sensi dell'art. 318 c.p.c.; che, ancora, se era vero che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace – per quanto non regolato dalle norme contenute nel Titolo II o in altre disposizioni del codice di rito – era regolato dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 311 c.p.c., l'art. 320, comma 3, c.p.c. richiamava espressamente l'art. 281-duodecies, commi secondo,
11 terzo e quarto, e non anche il comma primo del predetto articolo, che dava facoltà al
Giudice ordinario di disporre la conversione del rito;
che, pertanto, a dire di essa esponente, dinanzi al Giudice di Pace non era ammessa la possibilità di conversione dal rito semplificato al rito ordinario;
che, dunque, risultava evidente l'infondatezza e la pretestuosità delle censure mosse dall'appellante, atteso che il rito semplificato di cognizione costituiva l'unico rito previsto dall'art. 316 c.p.c., per proporre domanda giudiziaria nelle controversie di competenza del Giudice di Pace, la quale domanda doveva avere la forma del ricorso, ex art. 318 c.p.c., con ogni conseguenza in ordine alla costituzione delle parti e dello svolgimento del processo;
che, di conseguenza, alcuna censura avrebbe potuto essere mossa all'operato del Giudice di prime cure, per il fatto di aver dichiarato l'inammissibilità del giudizio di opposizione introdotto da controparte con atto di citazione, secondo le regole proprie del rito ordinario e, dunque, disattendendo le norme sostanziali e processuali regolanti il nuovo ed unico rito esperibile dinanzi al Giudice di Pace, in vigore a decorrere dal 28.02.2023, così come disposto dall'art. 35 del d.lgs. n. 249/2022; che, inoltre, a dire di essa appellata, anche il motivo di gravame sub. 2) - asserita nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 645 c.p.c. - era del tutto infondato;
che, infatti, a dire di essa esponente, il richiamo di controparte all'art. 645 c.p.c. risultava inconferente, in quanto l'invocato art. 645 c.p.c. rappresentava la norma generale applicabile ai procedimenti di competenza del Tribunale ordinario;
che, viceversa, ai sensi dei novellati artt. 316 e 318
c.p.c., l'unico rito previsto e disciplinato per le controversie di competenza del Giudice di Pace era il rito semplificato di cognizione, da introdursi con Ricorso e/o verbalmente;
sicché, in ossequio al principio giuridico lex specialis derogat generali, l'art. 318 c.p.c. era da considerarsi prevalente rispetto all'art. 645 c.p.c., con ogni conseguenza del caso;
che, inoltre, stante l'infondatezza dell'appello, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere interamente confermata anche in punto di regolamento delle spese di lite relative al giudizio di prime cure;
che, infine, l'istanza di sospensione proposta dalla controparte, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., avrebbe dovuto essere rigettata, attesa l'evidente infondatezza del gravame. Tutto ciò premesso, la parte appellata concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare improcedibile
e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. nella qualità in atti, Parte_1
12 per tutti i motivi ex ante rappresentati con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE: rigettare la avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n. 504/2023 non sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'odierno appellante confermando la sentenza oggetto di gravame e le statuizioni in esse contenute;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e diritto e di conseguenza confermare integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 573/2023 opposto con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMEMTE
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse Co domande, riconoscere sussistente il diritto di credito della ditta Controparte_1 derivate dal contratto di vendita e di conseguenza condannare la parte acquirente al pagamento delle somme indicate in atti con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
IN OGNI CASO: con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ.mod. oltre rimborso forfettario, CAP come per legge. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza con conseguente accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, compensarsi le spese del doppio grado di giudizio sussistendone i giusti motivi di legge (…)”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283, comma primo, c.p.c.; dichiarata la nullità dell'atto introduttivo e fissata nuova udienza, ex artt. 163, comma terzo, n. 7) e 164, comma terzo, c.p.c.; all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice
Unico, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, tratteneva la causa in decisione, ex art. 352, comma secondo, c.p.c..
13 *******************
Innanzitutto, occorre partire dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata, in via preliminare, dalla parte appellata, ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c..
In particolare, l'appellata, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, sul punto, ha eccepito “(…) l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell' appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. (…)”, precisando, altresì, che “(…) dalla lettura dell'Atto di citazione in appello appare evidente il mancato rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello così come disciplinato dall'art. 163 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 342, comma 1, c.p.c.. Del tutto omessa infatti, risulta la dichiarazione di cui all'art. 163 n. 3 bis), nonché gli avvertimenti di cui al n. 7) ultima parte della medesima norma (…)”.
In altre parole, con la suddetta eccezione, la parte appellata ha eccepito, sostanzialmente:
1. l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello, per asserita violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
2. la mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c.;
3. la mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 7)
c.p.c..
Ciò precisato, partendo dall'affrontare l'eccezione sub. 1), deve evidenziarsi che la stessa appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, se certamente, l'art. 342, comma primo, c.p.c. (come modificato dalla c.d. riforma Cartabia), prevede che “(…) per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (…)”; tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione
14 delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (…)” (cfr., in tal senso, Cass.
Sez. VI, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ebbene, relativamente al caso in esame, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non appare ravvisabile alcun vizio di ammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis, comma primo, c.p.c..
Ed infatti, dalla disamina dell'atto di citazione in appello, emerge che la parte appellante, nel predetto atto introduttivo, ha, espressamente e puntualmente, allegato e specificato, sia i singoli punti della decisione oggetto di impugnazione, sia le specifiche doglianze mosse avverso tali punti della decisione.
Pertanto, atteso che, nella fattispecie in esame, la parte appellante – per quanto appena evidenziato - risulta aver correttamente adempiuto agli oneri di allegazione previsti, a pena di inammissibilità del gravame, dagli artt. 342 e 348 bis, comma primo,
c.p.c., non resta che rigettare la predetta eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Per quanto concerne, poi, la questione della asserita mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c., si osserva che la circostanza che l'appellante, nel proprio atto introduttivo, effettivamente, non abbia fatto menzione della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c. – ovvero “(…)
l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (…)” – appare irrilevante ed, in ogni caso, appare inidonea a determinare la inammissibilità dell'appello.
Ed infatti, come già evidenziato nel provvedimento emesso in data 11.07.2024, l'art. 164 c.p.c. non menziona, come ipotesi di nullità, la mancata indicazione della prescrizione di cui all'art. 163 n. 3) bis c.p.c.; sicché, detta eccezione, non sembra avere rilevanza, atteso che, è noto, nel nostro ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 156, comma primo, c.p.c., opera il principio della tassatività delle ipotesi di nullità.
Relativamente, infine, alla questione sub. 3) – asserita mancata indicazione, nell'atto di appello, della prescrizione di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c. -, se, effettivamente, come
15 già evidenziato nel provvedimento dell'11.07.2024, l'eccezione in questione appare fondata, in quanto, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, emerge che l'appellante ha concesso al convenuto il termine di soli giorni venti per la sua costituzione, anziché settanta, come prescritto dall' art. 163, comma terzo, n. 7) c.p.c.; tuttavia, come verrà di seguito precisato, il vizio in questione deve ritenersi ormai sanato.
Ed invero, ai sensi dell' art. 342, comma primo, c.p.c. (come modificato dalla c.d. riforma Cartabia), “(…) L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell' art. 163 (…)”.
Ai sensi dell'art. 163, comma terzo, n. 7) c.p.c. (come modificato dalla c.d. riforma
Cartabia), l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di “(…) settanta giorni (…)” prima dell'udienza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 164, comma primo, c.p.c., “(…) La citazione è nulla se (…)
è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (…)”
L'art. 164, comma terzo, c.p.c. prevede, poi, che, se il convenuto si costituisce e
“(…) deduce l'inosservanza dei termini a comparire, (…) il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (…)”.
Nel caso in esame, dal momento che la parte appellata, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, avendo eccepito che risultano omessi “(…) gli avvertimenti di cui all'art. 163, comma terzo, n. 7 c.p.c. (…)”, ha, sostanzialmente, eccepito anche
“(…) l'inosservanza dei termini a comparire (…)”, questo Giudice, con il provvedimento emesso in data 11.07.2024, ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.c., ha fissato “(…) una nuova udienza nel rispetto dei termini (…)”.
Pertanto, essendo stata fissata una nuova udienza, nel rispetto dei termini a comparire, va da sé che l'eccepita nullità dell'atto introduttivo in appello deve ritenersi, comunque, sanata, ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che l'appello proposto da ha ad Parte_1 oggetto i seguenti motivi di gravame:
1) asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 156, comma 1, c.p.c., dell'art. 159, comma 3, c.p.c., nonché del principio giuridico
16 espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in funzione di nomofilachia;
2) asserita nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 645 c.p.c..
Ciò precisato, per ragioni di comodità espositiva, appare opportuno esaminare congiuntamente i due motivi di gravame avanzati dalla parte appellante.
Ebbene, detti motivi di gravame, appaiono fondati e, pertanto, gli stessi sono meritevoli di accoglimento.
Ed infatti, se certamente, la normativa codicistica, come modificata dalla c.d. riforma
Cartabia, prevede che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace debba essere introdotto con ricorso – e non con atto di citazione -; tuttavia, per quanto verrà di seguito delineato, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, circa il fatto che, detta circostanza, determini l'inammissibilità dell'opposizione a d.i. proposta dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione – anziché con ricorso -.
All'uopo, si osserva che, nell'ambito della c.d. Riforma Cartabia, l'art. 3, comma
24, del d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, relativamente ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, ha previsto quanto segue:
“(…) Al Libro II, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 316: 1) al primo comma, le parole «mediante citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»; 2) al secondo comma, secondo periodo, le parole «con citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «unitamente al decreto di cui all'articolo 318»; b) all'articolo 317, primo comma, le parole « scritto il calce alla citazione o in atto separato » sono soppresse;
c)
l'articolo 318 è sostituito dal seguente: «Art. 318 (Contenuto della domanda). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies» (…)”.
In altre parole, in materia di procedimenti instaurati dinanzi al Giudice di Pace, l'art. 316 c.p.c. – come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, con l'art. 3, comma 24, del
17 d.lgs. n. 149/2022 – stabilisce che la domanda debba essere proposta “(…) nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (…)” ed, inoltre, l'art. 318, comma primo,
c.p.c. – come modificato dalla c.d. riforma Cartabia – prevede espressamente che “(…) la domanda si propone con ricorso (…)”.
Ciò posto, è bene, tuttavia, in primo luogo, evidenziare che, dalla lettura del citato art. 3, comma 24, del d.lgs. 149/2022, è possibile evincere che la suddetta norma non prevede espressamente alcuna sanzione di nullità e/o inammissibilità, per l'ipotesi in cui un giudizio sia instaurato dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione e non con ricorso.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 156, comma primo, c.p.c.,
“(…) non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (…)”.
Dunque, dal momento che, nel caso in esame, il suddetto art. 3, comma 24, del d.lgs.
149/2022 - pur prevedendo che il Giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace debba essere introdotto con ricorso semplificato (anziché con atto di citazione) – non stabilisce espressamente alcuna nullità e, comunque, alcun tipo di sanzione, per il caso in cui l'atto introduttivo del giudizio assuma la forma della citazione – anziché del ricorso -, va da sé che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, di cui all'art. 156, comma primo, c.p.c., alcuna nullità sembra, comunque, sussistere nel caso di specie.
Inoltre - anche a voler prescindere da ciò -, deve, in ogni caso, rilevarsi che, nella fattispecie de qua, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta da Parte_1
del tutto tempestivamente, ovvero nel rispetto del termine di cui all'art. 641,
[...] comma primo, c.p.c., e, dunque, la predetta opposizione – diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata – appare del tutto ammissibile.
All'uopo, si osserva che, ai sensi dell'art. 641, comma primo, c.p.c., l'opposizione a d.i. deve essere proposta “(…) nel termine di quaranta giorni (…)” dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4
(…), producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se
18 comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (…)”
(cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza del 13.01.2022, n. 927).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione dei principi di conservazione degli atti e di perseguimento dello scopo, ex art. 159 c.p.c., ha chiarito che, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata erroneamente introdotta con citazione – laddove la legge prevede che l'atto introduttivo debba avere la forma del ricorso -, deve, in ogni caso, ritenersi che la suddetta opposizione abbia prodotto gli effetti del ricorso e, dunque, sia ammissibile, nel caso in cui l'atto introduttivo sia stato depositato tempestivamente, ovvero entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del d.i..
Peraltro, la Corte di Cassazione, in relazione ai c.d. procedimenti semplificati di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, ha precisato che “(…) nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte (…)” (cfr. Cass. Civ., Ord. Del
21.02.2022, n. 5659).
La Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha, altresì, aggiunto che “(…) tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (…)” (cfr. Cass. Civ., Ord. Del 21.02.2022, n. 5659).
Ciò precisato, passando alla fattispecie in esame, è bene evidenziare che, dalla disamina degli atti allegati ai rispettivi fascicoli di parte depositati in sede di primo grado, emerge che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 11.05.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione risulta notificato in data 07.06.2023 ed iscritto a ruolo in data 15.06.2023.
19 Dunque, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione a d.i., da un lato, è stato notificato alla controparte entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641, comma primo, c.p.c.; dall'altro lato, risulta anche depositato presso la Cancelleria del Giudice di
Pace di Arezzo, entro il predetto termine di quaranta giorni dalla notifica del d.i..
Pertanto, dal momento che, si ribadisce, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da è stato, non solo Parte_1 notificato, ma anche iscritto a ruolo, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica de d.i., ai sensi dell'art. 641, comma primo, c.p.c., va da sé che, in virtù del principio di perseguimento dello scopo, ex art. 159, comma terzo, c.p.c., ed alla luce della citata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza del
13.01.2022, n. 927; Cass. Civ., Ord. Del 21.02.2022, n. 5659), l'opposizione deve ritenersi tempestivamente e validamente proposta.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che - in accoglimento dei motivi di gravame sollevati dall'appellante - dichiarare ammissibile l'opposizione a d.i. proposta dinanzi al Giudice di Pace – sebbene il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso -.
A questo punto, accertata l'ammissibilità dell'opposizione, occorre, ora, passare ad affrontare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 in sede di prime cure.
Ebbene, la predetta opposizione appare infondata nel merito e, pertanto, deve essere rigettata.
A tal proposito, innanzitutto, si osserva che la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo depositato da ha ad oggetto il Controparte_1 saldo del corrispettivo asseritamente dovuto dalla controparte, in relazione a forniture di merci, sulla base della fattura n. 15099/2021 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dall'appellata in sede di prime cure) – emessa dalla ditta appellata in data 20.10.2021, per l'importo di euro 1.255,62 -, e della fattura n.
15889/2021 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dall'appellata in sede di prime cure) - emessa dall'appellata in data 30.10.2021, per l'importo di euro
1.110,27-.
Nello specifico, con il decreto ingiuntivo n. 573/2023 (cfr. all.to n. 1 alla comparsa
20 di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure), è stato ingiunto alla parte opponente/appellante il pagamento immediato della somma di euro
1.515,89 – oltre interessi e spese della procedura monitoria -, a titolo di saldo prezzo della fornitura di beni in parola.
Ciò precisato, occorre, in primo luogo, rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
viceversa, grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale –
l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Inoltre, è noto che, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218
c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del 12.10.2018).
Con riferimento al caso di specie, è bene, tuttavia, evidenziare che la parte opponente/appellante, in sede di giudizio di prime cure, non ha sollevato alcuna espressa, puntuale e tempestiva contestazione in ordine agli asseriti crediti di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, né sotto il profilo del c.d. an debeatur, né in punto di c.d. quantum debeatur.
Ed infatti, nella fattispecie in esame, come già evidenziato nel provvedimento emesso in data 14.12.2023, nell'ambito del sub-procedimento n. 2994-1/2023 R.G. – con il quale è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ex art. 283, comma primo, c.p.c. -, l'opponente , Parte_1 all'esito del deposito della comparsa di costituzione da parte di nel Controparte_1 giudizio di prime cure, alla successiva udienza del 28.09.2023, non ha contestato, in
21 forma puntuale e specifica, le circostanze di fatto riportate nella predetta comparsa di costituzione.
In particolare, non risultano espressamente e puntualmente contestate, da parte dell'opponente, le seguenti circostanze:
- che “(…) è documentalmente provato che la ditta odierna opponente, in persona del suo titolare acquistava – per il tramite di uno degli agenti di zona della Controparte_1
– le merci descritte nella copia Ordine n. 14615 del 07.10.2021 (richiamato nelle
[...] fatture azionate) per un totale di € 2.365,89 convenendo il pagamento del prezzo con rimessa diretta alla data 31.12.2022 (Doc. n. 7) (…)” (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime Controparte_1 cure);
- che “(…) la merce acquistata, pertanto, veniva regolarmente consegnata alla ditta acquirente la quale provvedeva al pagamento parziale della stessa corrispondendo la complessiva somma di € 850,00 (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime cure); Controparte_1
- che “(…) è la stessa creditrice a riconoscere di aver ricevuto in pagamento l'ulteriore somma di € 250,00 in data 07.04.2022 e la somma di € 200,00 in data 28.04.2022 per un totale di € 850,00 somma che è stata regolarmente detratta dall'importo totale delle fatture monitoriamente azionate (Doc. n. 10) (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime Controparte_1 cure);
- che “(…) a riprova che il Sig. , in qualità di titolare della ditta Parte_1
Super Service di Caporaso Specioso avente P.IVA: fosse solito acquistare P.IVA_1 merce dalla odierna opponente – anche in seguito alla formale cessazione della Partita
Iva - vi è la fattura n. 13861 del 30.09.2019 dell'importo di € 1.574,95 emessa dalla
[...]
e regolarmente pagata in data 15.10.2020 dallo stesso odierno Controparte_1 opponente (Doc. nn. 4 e 5) (…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in sede di giudizio di prime cure). Controparte_1
All'uopo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico
22 non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Peraltro, l'onere di contestazione specifica, posto a carico dell'opponente (in quanto convenuto in senso sostanziale), è stato, più volte, ribadito dalla Corte di Cassazione, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004;).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente, tempestivamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente in sede di giudizio di prime cure, devono considerarsi pacifiche tra le parti e la parte opposta risultava esonerata dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ.
n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, deve evidenziarsi che le predette circostanze, oltre a risultare pacifiche tra le parti, appaiono, in ogni caso, anche provate dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte opposta, sia in sede monitoria che nel giudizio di primo grado.
Nello specifico, la sul punto, ha allegato i seguenti documenti: Controparte_1
A. copia della fattura n. 15099/2021 – emessa dalla ditta appellata in data 20.10.2021, per l'importo di euro 1.255,62 - , e della fattura n. 15889/2021 - emessa dall'appellata in data 30.10.2021, per l'importo di euro 1.110,27 -, emesse in relazione alla fornitura di beni per cui è causa (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione depositata dall'appellata in sede di prime cure);
B. copia dell'Ordine n. 14615 del 07.10.2021 - richiamato espressamente nelle fatture azionate in via monitoria -, dalla cui lettura si evince che l'opponente aveva acquistato - per il tramite di uno degli agenti di zona della – le merci ivi Controparte_1 descritte, per un totale di euro 2.365,89, convenendo il pagamento del prezzo con rimessa diretta alla data 31.12.2022 (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure);
C. copia della ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 15.05.2022, nella cui descrizione accompagnatoria, è riportato: “(…) Sup. Serv. 13104 (…)
F.15099ACCONTO (…)” (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta
23 depositata dall'appellata in sede di prime cure);
D. copia della ricevuta di pagamento dell'importo di euro 200,00 del 04.06.2022, nella cui descrizione accompagnatoria, è riportato: “(…) Sup. Serv. 13104 (…)
F.15099ACCONTO (…)” (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure);
E. copia dell'estratto contabile della società del 27.07.2023, Controparte_1 relativo al cliente n. 13104, ditta individuale Super Service di Caporaso Specioso, dalla cui disamina emerge che la ditta creditrice aveva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, il pagamento delle ulteriori somme di euro 250,00 in data 07.04.2022 ed euro
200,00 in data 28.04.2022, per un totale complessivo di euro 850,00; somma, quest'ultima, che risulta regolarmente detratta dall'importo totale delle fatture azionate in via monitoria (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'appellata in sede di prime cure).
Peraltro, occorre rilevare che anche la predetta documentazione, nel corso del giudizio di prime cure, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente.
Pertanto, deve, in ogni caso, ritenersi che la parte opposta/appellata, attraverso la documentazione allegata, sia al ricorso monitorio che alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado – la quale, si ribadisce, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente -, nel corso del giudizio di prime cure, abbia, in ogni caso, fornito piena prova sia dell'an che del quantum del credito di cui alle fatture n. 15099/2021 e n. 15889/2021 – poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 573/2023 -.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che rigettare in toto
l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 573/2023.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, per quanto si dirà oltre, devono porsi a carico dell'appellante le spese di lite, sia del giudizio di prime cure che del presente giudizio di secondo grado.
Ed, infatti, pur essendo risultati fondati i motivi di gravame posti a fondamento
24 dell'atto di citazione in appello, tuttavia, la parte appellante è risultata interamente soccombente nel merito – poiché l'opposizione a d.i. proposta in prime cure è risultata del tutto infondata, tanto che è stato confermato il decreto ingiuntivo opposto -; sicché, appare verosimile che il Giudice di prime cure, anche qualora avesse ritenuto ammissibile l'opposizione a d.i., l'avrebbe, comunque, rigettata nel merito.
Inoltre, dal momento che l'appellante, nell'atto di citazione in appello, non ha precisato che non avrebbe proposto l'appello ove il Giudice di Pace avesse rigettato l'opposizione nel merito, deve ritenersi che la parte appellante medesima avrebbe, comunque, proposto appello, anche in caso di rigetto dell'opposizione nel merito.
Pertanto, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico della parte appellante le spese di lite, sia del giudizio di prime cure che del presente giudizio di secondo grado.
Per quanto concerne, poi, la quantificazione delle predette spese processuali, quanto alle spese del giudizio di prime cure, deve confermarsi, in punto di regolamento delle spese processuali, quanto statuito nella sentenza di primo grado n. 504/2023 - emessa dal Giudice di Pace di Arezzo in data 20.10.2023-, atteso che la parte appellante non ha sollevato alcun motivo di gravame e, comunque, non ha contestato le suddette spese in punto di quantum,
Relativamente, poi, alle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio, le predette spese si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. mod. – come segue: euro 425,00 per la fase di studio;
euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa
Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di
[...] [...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 504/2023 Controparte_1
– depositata in data 20.10.2023 e pubblicata in data 23.10.2023 -, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
25 2. dichiara ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Giudice di Pace – sebbene il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso -;
3. nel merito, rigetta l'opposizione avanzata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 573/2023, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
573/2023 - emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 05.04.2023 -;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. conferma la sentenza impugnata, in punto di regolamentazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
6. condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese relative al presente giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 30.09.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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