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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 260/2025
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. ROMANO FABRIZIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, corso Sicilia n. 35, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
Controparte_1
, ora
[...] Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dai Dott.ri ANTONELLA DE
[...] P.IVA_1
MARTE, SUSANNA DI NINO, ANNARITA FRIZZI, GRASSO LAURA, ROBERTO
QUARANTA elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso la sede dell'Ente
Avv. PLATANIA ANTONIETTA, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n. 302, presso lo studio del difensore
- PARTI CONVENUTE -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
1 Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 27/12/2024, ha rappresentato: Parte_1
- di essere stato titolare, sino all'anno 2012, di ditta individuale, di natura artigiana, specializzata nel restauro di opere d'arte;
- che l'impresa individuale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 27/3/2012,
e che la procedura concorsuale è stata chiusa nel settembre del 2019;
- di avere ricevuto, in data 27/11/2024, notifica di intimazione di pagamento, relativa, ex aliis,
ad una cartella esattoriale emessa nell'anno 2019, in relazione a sanzioni amministrative ex l.
689/1981, asseritamente irrogate nell'anno 2016 dall' . Controparte_1
Il ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento, nei confronti dell' Pt_1 [...]
(ente creditore) e di , per i seguenti Controparte_1 Controparte_3
motivi:
a) omessa notifica della cartella esattoriale emessa nell'anno 2019; ed omessa notifica dell'ordinanza – ingiunzione;
b) intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni.
La causa, inizialmente incardinata presso sezione ordinaria di questo Tribunale, è stata trasmessa alla sezione specializzata lavoro, stante il suo oggetto (sanzioni amministrative ex l.
689/1981).
Si è costituito in giudizio l' , eccependo: Controparte_1
- il difetto di legittimazione passiva, essendo le doglianze del ricorrente rivolte a comportamento (omissivo) dell'ente concessionario della riscossione;
- l'insussistenza della eccepita prescrizione;
le violazioni sono state commesse dal ricorrente tra il 2007 ed il 2009, la loro contestazione è stata effettuata mediante notifica di verbale avvenuta nell'anno 2014, la conseguente ordinanza ingiunzione n. 448/2016 è stata notificata
2 al ricorrente in data 17/05/2016, senza che sia intervenuta opposizione;
la cartella di pagamento n. 11020190040740029000 è stata infine notificata in data 03/09/2019.
Si è costituita in giudizio , eccependo: Controparte_3
- inammissibilità dell'opposizione per tardività; la cartella esattoriale n.
11020190040740029000 è stata regolarmente notificata in data 3/9/2019 alla pec del fallimento dell'impresa individuale del ricorrente;
alla fattispecie è poi applicabile la sospensione della prescrizione ex art. 68 d.l. 18/2020; l'intimazione di pagamento opposta è stata poi notificata al ricorrente in data 4/11/2014, e quindi nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della controversia, in quanto l'ente concessionario della riscossione si limita a porre in esecuzione i ruoli consegnatigli dall'ente creditore.
Con ordinanza del 21/6/2025 l'efficacia esecutiva del titolo è stata sospesa.
2. Preliminare alla trattazione del merito sono le seguenti questioni:
- qualificazione dell'azione;
- legittimazione passiva in relazione all'azione.
I due motivi di opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 27/11/2024 devono avere qualificazione giuridica differente, anche se comunque riconducibile nell'alveo delle opposizioni esecutive. Infatti: - il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l'illegittimità
dell'azione esecutiva minacciata nei suoi confronti per omessa notifica dell'atto precedente e presupposto (la cartella di pagamento) costituisce motivo di opposizione ex art. 617 cpc;
infatti,
con tale doglianza viene lamentato il mancato rispetto della sequenza procedimentale necessaria della fase prodromica all'esecuzione, ovvero notifica di titolo esecutivo e precetto (la cartella esattoriale, contenente gli estremi del ruolo, ovvero del titolo, e la prima intimazione ad adempiere inviata al contribuente-debitore), e poi notifica di precetto in rinnovazione, decorso il termine di efficacia del primo precetto (l'intimazione ex art. 50 co 2 DPR 602/1973, da
3 inviarsi in caso di mancato inizio della procedura esecutiva entro un anno dalla notifica della cartella); - il motivo con il quale il ha lamentato la prescrizione del credito è poi Pt_1
qualificabile come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cpc, posto che con tale doglianza si fa valere l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente contro di lui (a causa, appunto,
dell'estinzione del credito da soddisfare).
In relazione alla legittimazione passiva in ordine alle due tipologie di azioni contestualmente esercitate dal si può quindi affermare che: - in relazione al motivo di opposizione ex Pt_1
art. 617 cpc sussiste la legittimazione passiva di , posto che Controparte_3
con lo stesso si fa valere nullità di atto formato e notificato da tale ente, per di più a causa dell'asserita omessa notifica di altro atto pre-esecutivo comunque riferibile al medesimo ente;
- in relazione al motivo di opposizione ex art. 615 cpc sussiste ancora la legittimazione passiva di seguendo i principi affermati dalla più recente Controparte_3
giurisprudenza di legittimità, ovvero: “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di
crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non
sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando
piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema
dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle
erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della
strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma
processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione,
quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la
pretesa o la contestazione” (Cass. ord. n. 30777/2023); e: “In tema di riscossione dei crediti a
mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle
opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione,
con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere
4 dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui
all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale”
(Cass. ord. n. 3870/2024, conforme Cass. sent. n. 25272/2024).
Non rilevano invece, nel tema in esame, pronunce relative alla riscossione dei crediti di natura previdenziale, posto che per essi sono salve le diverse regole delle opposizioni esattoriali in materia previdenziale, “per la specialità della disciplina di settore” (art. 24 dlvo 46/1999), come affermato espressamente Cass. SSUU 7514/2022 (v. punto 5. dell'ordinanza Cass. n. 3870/2024
cit.); è superfluo evidenziare che nella presente causa non vi fa questione di crediti previdenziali, però.
Ne consegue la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
(dovendosi osservare, ad abundantiam, che i riferimenti di parte ricorrente ad omesse notifiche di verbale di contestazione della violazione e dell'ordinanza-ingiunzione sono meramente incidentali, essendosi le sue censure rivolte avverso la pretesa omissione della notifica della cartella esattoriale).
3. Ciò premesso si può esaminare il merito della controversia.
Il motivo di opposizione ex art. 617 co 1 cpc è inammissibile, per tardività. Infatti, pur essendo stata notificata l'intimazione di pagamento in data 27/11/2024, il ricorso in opposizione è datato
27/12/2024, ragione per la quale esso è stato sicuramente depositato dopo il decorso del termine perentorio di giorni 20 stabilito dall'art. 617 cpc.
Il motivo di opposizione ex art. 615 cpc è invece fondato e deve essere accolto.
Si deve rilevare che, nonostante quanto affermato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo,
Con sia il verbale di contestazione delle violazioni (doc. 3 ), sia la conseguente ordinanza –
Con ingiunzione (doc. 2 ), sono stati notificati regolarmente al , rispettivamente nelle Pt_1
date del 21/5/2014 e del 27/5/2016. Ma tale questione, in forza di quanto già osservato (il
5 ricorrente ha concentrato le sue censure sull'omessa notifica della cartella), risulta in concreto irrilevante.
Si deve rilevare però che la cartella esattoriale n. 11020190040740029000, emessa per la riscossione delle sanzioni irrogate mediante l'ordinanza – ingiunzione, è stata invece notificata al solo curatore del fallimento della ditta individuale del Piovano Mario, in data 3/9/2019, a mezzo pec (doc. 3 ); dovendosi ricordare che all'epoca il fallimento del era CP_5 Pt_1
ancora aperto (dato, questo, pacifico).
Deve quindi osservarsi che secondo Cass. ord. n. 10760/2024, citata anche nel ricorso del
Piovano, “[…] l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di
pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei
confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto
successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza
anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei
suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione
di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al
curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle
stesse)”.
Nel caso di specie:
- la prescrizione delle sanzioni amministrative è, ex art. 28 l. 689/1981, quinquennale, e l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;
Con
- la prescrizione dei crediti di è stata interrotta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione
Con personalmente al ricorrente, il 27/5/2016 (doc. 2 );
- da quella data il termine quinquennale ha ricominciato a decorrere;
6 - il termine di 5 anni non è stato validamente interrotto dalla notifica della cartella esattoriale del settembre 2019, in ragione del principio di diritto sopra espresso (notifica al solo curatore fallimentare, inopponibile al ricorrente);
- il termine di 5 anni di cui all'art. 28 l. 6891981 sarebbe scaduto naturalmente, quindi, nel maggio del 2021;
- si deve però tenere in considerazione la sospensione dei termini di prescrizione relativa ad entrate tributarie e non tributarie (ovviamente di natura pubblicistica) disposta dall'art. 68 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 (“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”); norma che, richiamando l'art. 12 del dlvo 159/2015, ha disposto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 sino (in seguito a diverse modifiche normative che hanno progressivamente prorogato la scadenza) al
31/8/2021; la norma è applicabile alla fattispecie in esame, posto che il credito per cui è causa
è di natura non tributaria ma comunque fa parte del genus “entrate pubbliche”, e risulta essere affidato all'ente concessionario della riscossione;
la sospensione della prescrizione ha quindi operato per ben 541 giorni (lasso temporale di poco inferiore ad un anno e mezzo); tale lasso temporale deve pertanto aggiungersi a quello quinquennale normalmente operante;
non può
infatti accogliersi l'eccezione di parte ricorrente, secondo la quale la normativa appena citata non si applicherebbe alla fattispecie in esame, in quanto l'art. 68 cit. fa espresso riferimento alle entrate non tributarie, nelle quali si possono sicuramente annoverare le sanzioni amministrative;
7 - il termine di prescrizione è quindi spirato il 10/11/2022;
- l'ulteriore atto interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta nel novembre del 2024, a prescrizione già maturata da circa 2 anni;
- non vi è stata sospensione della prescrizione a causa della pendenza della procedura fallimentare del ricorrente sino a tutto il mese di settembre del 2019; infatti, in pendenza di tale procedura solo l'insinuazione al passivo del credito, equiparabile all'atto di instaurazione di un giudizio civile, ha effetti interruttivi del termine atto ad estinguere il credito, con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura stessa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2945 co 2 c.p.c. (v. Cass. n. 16415/2023, Cass. n. 16408/2014, Cass. n. 14962/2004;
tra le massime più risalenti, Cass. n. 11269/1990, Cass. n. 8990/1997, Cass. n. 16380/2002);
ma non vi è prova, e neppure allegazione, che il credito complessivo di cui si discute nella presente causa sia stato fatto oggetto di insinuazione nella procedura concorsuale, essendovi pertanto stato ordinario decorso della prescrizione, stando a quanto risulta dagli atti.
Il credito qui contestato si è quindi estinto ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento e si deve pertanto affermare l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva contro il per la riscossione di tale credito (sostanza sottesa alla richiesta di declaratoria Pt_1
di nullità dell'intimazione di pagamento, presente nelle conclusioni del ricorso).
4. In merito alle spese di lite si devono svolgere le seguenti considerazioni:
- in relazione alla posizione dell' si è affermato il difetto di legittimazione passiva CP_1
dello stesso, ragione per la quale le spese vanno rifuse a tale ente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 9 co 2 dlvo 149/2015;
- in relazione alla posizione di , deve rilevarsi che tale ente è soccombente nei confronti CP_5
del ricorrente, ragione per la quale le spese vanno rifuse dallo stesso al procuratore del Piovano,
antistatario.
8 Le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della contenuta complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
- accerta e dichiara l'insussistenza in capo ad del diritto a Controparte_3
procedere in via esecutiva per la riscossione del credito indicato nella cartella esattoriale n.
11020190040740029000;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' di Torino;
spese liquidate in complessivi euro 4.800,00; Controparte_1
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite nei confronti del procuratore alle liti di;
spese liquidate in complessivi Parte_1
euro 6.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpe, contributo unificato se versato.
Torino, 25/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Nella causa RG 260/2025
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. ROMANO FABRIZIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, corso Sicilia n. 35, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
Controparte_1
, ora
[...] Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dai Dott.ri ANTONELLA DE
[...] P.IVA_1
MARTE, SUSANNA DI NINO, ANNARITA FRIZZI, GRASSO LAURA, ROBERTO
QUARANTA elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso la sede dell'Ente
Avv. PLATANIA ANTONIETTA, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n. 302, presso lo studio del difensore
- PARTI CONVENUTE -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
1 Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso depositato il 27/12/2024, ha rappresentato: Parte_1
- di essere stato titolare, sino all'anno 2012, di ditta individuale, di natura artigiana, specializzata nel restauro di opere d'arte;
- che l'impresa individuale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 27/3/2012,
e che la procedura concorsuale è stata chiusa nel settembre del 2019;
- di avere ricevuto, in data 27/11/2024, notifica di intimazione di pagamento, relativa, ex aliis,
ad una cartella esattoriale emessa nell'anno 2019, in relazione a sanzioni amministrative ex l.
689/1981, asseritamente irrogate nell'anno 2016 dall' . Controparte_1
Il ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento, nei confronti dell' Pt_1 [...]
(ente creditore) e di , per i seguenti Controparte_1 Controparte_3
motivi:
a) omessa notifica della cartella esattoriale emessa nell'anno 2019; ed omessa notifica dell'ordinanza – ingiunzione;
b) intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni.
La causa, inizialmente incardinata presso sezione ordinaria di questo Tribunale, è stata trasmessa alla sezione specializzata lavoro, stante il suo oggetto (sanzioni amministrative ex l.
689/1981).
Si è costituito in giudizio l' , eccependo: Controparte_1
- il difetto di legittimazione passiva, essendo le doglianze del ricorrente rivolte a comportamento (omissivo) dell'ente concessionario della riscossione;
- l'insussistenza della eccepita prescrizione;
le violazioni sono state commesse dal ricorrente tra il 2007 ed il 2009, la loro contestazione è stata effettuata mediante notifica di verbale avvenuta nell'anno 2014, la conseguente ordinanza ingiunzione n. 448/2016 è stata notificata
2 al ricorrente in data 17/05/2016, senza che sia intervenuta opposizione;
la cartella di pagamento n. 11020190040740029000 è stata infine notificata in data 03/09/2019.
Si è costituita in giudizio , eccependo: Controparte_3
- inammissibilità dell'opposizione per tardività; la cartella esattoriale n.
11020190040740029000 è stata regolarmente notificata in data 3/9/2019 alla pec del fallimento dell'impresa individuale del ricorrente;
alla fattispecie è poi applicabile la sospensione della prescrizione ex art. 68 d.l. 18/2020; l'intimazione di pagamento opposta è stata poi notificata al ricorrente in data 4/11/2014, e quindi nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della controversia, in quanto l'ente concessionario della riscossione si limita a porre in esecuzione i ruoli consegnatigli dall'ente creditore.
Con ordinanza del 21/6/2025 l'efficacia esecutiva del titolo è stata sospesa.
2. Preliminare alla trattazione del merito sono le seguenti questioni:
- qualificazione dell'azione;
- legittimazione passiva in relazione all'azione.
I due motivi di opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 27/11/2024 devono avere qualificazione giuridica differente, anche se comunque riconducibile nell'alveo delle opposizioni esecutive. Infatti: - il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l'illegittimità
dell'azione esecutiva minacciata nei suoi confronti per omessa notifica dell'atto precedente e presupposto (la cartella di pagamento) costituisce motivo di opposizione ex art. 617 cpc;
infatti,
con tale doglianza viene lamentato il mancato rispetto della sequenza procedimentale necessaria della fase prodromica all'esecuzione, ovvero notifica di titolo esecutivo e precetto (la cartella esattoriale, contenente gli estremi del ruolo, ovvero del titolo, e la prima intimazione ad adempiere inviata al contribuente-debitore), e poi notifica di precetto in rinnovazione, decorso il termine di efficacia del primo precetto (l'intimazione ex art. 50 co 2 DPR 602/1973, da
3 inviarsi in caso di mancato inizio della procedura esecutiva entro un anno dalla notifica della cartella); - il motivo con il quale il ha lamentato la prescrizione del credito è poi Pt_1
qualificabile come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cpc, posto che con tale doglianza si fa valere l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente contro di lui (a causa, appunto,
dell'estinzione del credito da soddisfare).
In relazione alla legittimazione passiva in ordine alle due tipologie di azioni contestualmente esercitate dal si può quindi affermare che: - in relazione al motivo di opposizione ex Pt_1
art. 617 cpc sussiste la legittimazione passiva di , posto che Controparte_3
con lo stesso si fa valere nullità di atto formato e notificato da tale ente, per di più a causa dell'asserita omessa notifica di altro atto pre-esecutivo comunque riferibile al medesimo ente;
- in relazione al motivo di opposizione ex art. 615 cpc sussiste ancora la legittimazione passiva di seguendo i principi affermati dalla più recente Controparte_3
giurisprudenza di legittimità, ovvero: “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di
crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non
sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando
piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema
dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle
erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della
strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma
processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione,
quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la
pretesa o la contestazione” (Cass. ord. n. 30777/2023); e: “In tema di riscossione dei crediti a
mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle
opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione,
con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere
4 dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui
all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale”
(Cass. ord. n. 3870/2024, conforme Cass. sent. n. 25272/2024).
Non rilevano invece, nel tema in esame, pronunce relative alla riscossione dei crediti di natura previdenziale, posto che per essi sono salve le diverse regole delle opposizioni esattoriali in materia previdenziale, “per la specialità della disciplina di settore” (art. 24 dlvo 46/1999), come affermato espressamente Cass. SSUU 7514/2022 (v. punto 5. dell'ordinanza Cass. n. 3870/2024
cit.); è superfluo evidenziare che nella presente causa non vi fa questione di crediti previdenziali, però.
Ne consegue la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
(dovendosi osservare, ad abundantiam, che i riferimenti di parte ricorrente ad omesse notifiche di verbale di contestazione della violazione e dell'ordinanza-ingiunzione sono meramente incidentali, essendosi le sue censure rivolte avverso la pretesa omissione della notifica della cartella esattoriale).
3. Ciò premesso si può esaminare il merito della controversia.
Il motivo di opposizione ex art. 617 co 1 cpc è inammissibile, per tardività. Infatti, pur essendo stata notificata l'intimazione di pagamento in data 27/11/2024, il ricorso in opposizione è datato
27/12/2024, ragione per la quale esso è stato sicuramente depositato dopo il decorso del termine perentorio di giorni 20 stabilito dall'art. 617 cpc.
Il motivo di opposizione ex art. 615 cpc è invece fondato e deve essere accolto.
Si deve rilevare che, nonostante quanto affermato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo,
Con sia il verbale di contestazione delle violazioni (doc. 3 ), sia la conseguente ordinanza –
Con ingiunzione (doc. 2 ), sono stati notificati regolarmente al , rispettivamente nelle Pt_1
date del 21/5/2014 e del 27/5/2016. Ma tale questione, in forza di quanto già osservato (il
5 ricorrente ha concentrato le sue censure sull'omessa notifica della cartella), risulta in concreto irrilevante.
Si deve rilevare però che la cartella esattoriale n. 11020190040740029000, emessa per la riscossione delle sanzioni irrogate mediante l'ordinanza – ingiunzione, è stata invece notificata al solo curatore del fallimento della ditta individuale del Piovano Mario, in data 3/9/2019, a mezzo pec (doc. 3 ); dovendosi ricordare che all'epoca il fallimento del era CP_5 Pt_1
ancora aperto (dato, questo, pacifico).
Deve quindi osservarsi che secondo Cass. ord. n. 10760/2024, citata anche nel ricorso del
Piovano, “[…] l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di
pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei
confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto
successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza
anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei
suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione
di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al
curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle
stesse)”.
Nel caso di specie:
- la prescrizione delle sanzioni amministrative è, ex art. 28 l. 689/1981, quinquennale, e l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;
Con
- la prescrizione dei crediti di è stata interrotta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione
Con personalmente al ricorrente, il 27/5/2016 (doc. 2 );
- da quella data il termine quinquennale ha ricominciato a decorrere;
6 - il termine di 5 anni non è stato validamente interrotto dalla notifica della cartella esattoriale del settembre 2019, in ragione del principio di diritto sopra espresso (notifica al solo curatore fallimentare, inopponibile al ricorrente);
- il termine di 5 anni di cui all'art. 28 l. 6891981 sarebbe scaduto naturalmente, quindi, nel maggio del 2021;
- si deve però tenere in considerazione la sospensione dei termini di prescrizione relativa ad entrate tributarie e non tributarie (ovviamente di natura pubblicistica) disposta dall'art. 68 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 (“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”); norma che, richiamando l'art. 12 del dlvo 159/2015, ha disposto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 sino (in seguito a diverse modifiche normative che hanno progressivamente prorogato la scadenza) al
31/8/2021; la norma è applicabile alla fattispecie in esame, posto che il credito per cui è causa
è di natura non tributaria ma comunque fa parte del genus “entrate pubbliche”, e risulta essere affidato all'ente concessionario della riscossione;
la sospensione della prescrizione ha quindi operato per ben 541 giorni (lasso temporale di poco inferiore ad un anno e mezzo); tale lasso temporale deve pertanto aggiungersi a quello quinquennale normalmente operante;
non può
infatti accogliersi l'eccezione di parte ricorrente, secondo la quale la normativa appena citata non si applicherebbe alla fattispecie in esame, in quanto l'art. 68 cit. fa espresso riferimento alle entrate non tributarie, nelle quali si possono sicuramente annoverare le sanzioni amministrative;
7 - il termine di prescrizione è quindi spirato il 10/11/2022;
- l'ulteriore atto interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta nel novembre del 2024, a prescrizione già maturata da circa 2 anni;
- non vi è stata sospensione della prescrizione a causa della pendenza della procedura fallimentare del ricorrente sino a tutto il mese di settembre del 2019; infatti, in pendenza di tale procedura solo l'insinuazione al passivo del credito, equiparabile all'atto di instaurazione di un giudizio civile, ha effetti interruttivi del termine atto ad estinguere il credito, con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura stessa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2945 co 2 c.p.c. (v. Cass. n. 16415/2023, Cass. n. 16408/2014, Cass. n. 14962/2004;
tra le massime più risalenti, Cass. n. 11269/1990, Cass. n. 8990/1997, Cass. n. 16380/2002);
ma non vi è prova, e neppure allegazione, che il credito complessivo di cui si discute nella presente causa sia stato fatto oggetto di insinuazione nella procedura concorsuale, essendovi pertanto stato ordinario decorso della prescrizione, stando a quanto risulta dagli atti.
Il credito qui contestato si è quindi estinto ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento e si deve pertanto affermare l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva contro il per la riscossione di tale credito (sostanza sottesa alla richiesta di declaratoria Pt_1
di nullità dell'intimazione di pagamento, presente nelle conclusioni del ricorso).
4. In merito alle spese di lite si devono svolgere le seguenti considerazioni:
- in relazione alla posizione dell' si è affermato il difetto di legittimazione passiva CP_1
dello stesso, ragione per la quale le spese vanno rifuse a tale ente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 9 co 2 dlvo 149/2015;
- in relazione alla posizione di , deve rilevarsi che tale ente è soccombente nei confronti CP_5
del ricorrente, ragione per la quale le spese vanno rifuse dallo stesso al procuratore del Piovano,
antistatario.
8 Le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della contenuta complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 cpc:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
- accerta e dichiara l'insussistenza in capo ad del diritto a Controparte_3
procedere in via esecutiva per la riscossione del credito indicato nella cartella esattoriale n.
11020190040740029000;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' di Torino;
spese liquidate in complessivi euro 4.800,00; Controparte_1
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite nei confronti del procuratore alle liti di;
spese liquidate in complessivi Parte_1
euro 6.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpe, contributo unificato se versato.
Torino, 25/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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