Articolo 2 della Legge 28 aprile 1975, n. 145
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 maggio 1975
Art. 2.
Al primo comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , le parole: "entro sei mesi dalla data suddetta" sono sostituite con le seguenti: "entro il 2 febbraio 1976".
L'ultimo comma dello stesso articolo 62 e' sostituito dai seguenti: "Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverra' con le modalita' e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.
Il regolamento di esecuzione stabilira' altresi' il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.
Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1 gennaio 1977".
Entrata in vigore il 15 maggio 1975