TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione civile
Il Tribunale di RI - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 796/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
RI ES (già Parte_1 Pt_2
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore (CF: Parte_3
), , in persona del Sindaco pro P.IVA_2 Parte_4 tempore (CF: , , in persona del sindaco pro tempore P.IVA_3 Parte_5
(CF: ), , in persona del P.IVA_4 Parte_6 sindaco pro tempore (CF: ), , in P.IVA_5 Parte_7 persona del sindaco pro tempore (CF: ) e , in persona P.IVA_6 Parte_8 del sindaco pro tempore (CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Quinto, P.IVA_7 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla Via G. Garibaldi, n. 43;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_8
SC CA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Federico Di Palma, n. 71;
CONVENUTA
E
, in persona del Curatore p.t.; Controparte_2
1 CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.2.2017, gli attori convenivano in giudizio Controparte_1
e deducendo: che, con deliberazione n. 4/2004, l'Autorità per la Controparte_2 gestione dei rifiuti solidi urbani bacino BR/2 aveva determinato la tariffa del conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica sita in , alla contrada Masseria Parte_4
Feudo Inferiore, in € 47,48 per tonnellata, in ragione di una previsione di conferimento pari a 54.750 tonnellate annue;
che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza del Commissario delegato n. 25/2004, vi era stato un incremento del bacino di utenza della suddetta discarica, in quanto si era stabilito che tutti i comuni del brindisino (fatta eccezione per il comune di RI) dovessero conferire i rifiuti presso la discarica sita nella contrada
Masseria Feudo Maggiore;
che, pertanto, le quantità di rifiuti conferiti passavano da quelle previste ad effettive 180.000 tonnellate annue;
che, a fronte del rifiuto della società concessionaria del servizio di gestione della discarica – – di Controparte_3 fornire dati contabili aggiornati, con deliberazione n. 1 del 8.2.2007, l'Autorità per la gestione dei rifiuti del bacino rideterminava la tariffa in € 32,03 per tonnellata con Pt_2 decorrenza dal 1.3.2007; che nella stessa delibera, l'Autorità dava atto di un avanzo di €
1.009.034,47 alla data del 31.12.2006; che avverso tale provvedimento, la concessionaria proponeva ricorso al TAR Puglia, il quale veniva rigettato con sentenza n. 906/2009, confermata in grado d'appello; che, medio tempore, l' (istituito con Controparte_4 decreto del Commissario ad acta regionale n. 2/2013) era subentrato all' e che Pt_2 lo stesso, unitamente ai Comuni che avevano partecipato all' aveva interesse e Pt_2 diritto al recupero della somma indebitamente versata, prima dell'adozione della delibera n. 1 del 2007, alla concessionaria del servizio di gestione della discarica de qua, pari alla differenza tra quella effettivamente corrisposta (sulla base della tariffa ab origine pattuita)
e quella calcolata in ragione della tariffa correttamente rideterminata con la citata delibera.
Fatte queste premesse in fatto, le attrici rappresentavano di aver agito separatamente nei confronti della concessionaria, mediante Controparte_5 insinuazione al passivo del relativo TO, e di aver adito questo Tribunale per il recupero di quanto indebitamente corrisposto anche nei riguardi delle consorziate,
2 ed - alla quale era subentrata la convenuta, Controparte_1 Controparte_6
- da ritenersi solidalmente responsabili. Controparte_7
Con comparsa depositata il 6.6.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza nell'an e nel quantum della domanda.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, precisava: di Controparte_1 aver in effetti costituito, unitamente alle società ed Controparte_8 CP_6
un'associazione temporanea di imprese al fine di partecipare alla gara pubblica indetta
[...] dal comune di per l'affidamento dei lavori di costruzione e gestione Parte_4 della discarica sita in località Masseria Feudo Inferiore;
di aver conferito, con atto notarile del 29.10.1999, un proprio ramo d'azienda (comprensivo della partecipazione alla suddetta
ATI) a Termomeccanica Ecologica (ME), che così subentrava nella suddetta ATI;
che, di seguito, ME PA e (subentrata nell'ATI ad Controparte_8 Controparte_2
costituivano una società consortile, che Controparte_6 Controparte_3 subentrava quale concessionario alle società che componevano l'ATI nei rapporti con l'amministrazione concedente;
che di tanto la P.A. aveva preso atto con determina del
Responsabile del Servizio Ufficio Servizi Tecnici del Comune di n. Parte_4
139 del 17 aprile 2003.
Si costituiva in giudizio, altresì, sostenendo la propria estraneità ai Controparte_2 fatti di causa e domandando il rigetto della domanda di parte attrice. In particolare, la convenuta affermava che tra e non era Controparte_6 Controparte_2 intervenuta alcuna cessione d'azienda né operazioni di fusione;
in definitiva, la convenuta negava di essere succeduta nella posizione di e, dunque, di essere Controparte_6 legittimata passiva nel presente giudizio.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., le attrici ribadivano l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti;
in ogni caso, domandavano di essere autorizzate alla chiamata in causa di ME PA e NE Gestione Impianti PA.
Con ordinanza del 7.6.2018, il Tribunale di RI rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio essendo tardiva, poiché contenuta nella citata memoria istruttoria, depositata oltre i termini di legge. Il Tribunale disponeva, altresì, l'ammissione di CTU al
3 fine di quantificare, sulla base della documentazione in atti, le somme versate dagli attori in eccedenza rispetto a quelle dovute in virtù della tariffa determinata con la delibera n. 1 del 2007 per il periodo 2004 – 2006.
Con ordinanza del 21.12.2022, il Tribunale, stante il TO della , Controparte_2 dichiarava l'interruzione del processo, che veniva tempestivamente riassunto delle attrici con ricorso del 16.1.2023.
All'udienza del 20.10.2023, il Tribunale dichiarava la contumacia del
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la Controparte_9 precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con sentenza non definitiva del 26.6.2025, da intendersi qui richiamata, questo Tribunale rigettava la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di Controparte_1
e condannava le attrici alla rifusione in solido in favore di Controparte_1 delle spese di lite. Inoltre, previa rimessione della causa sul ruolo, disponeva che la stessa proseguisse come da separata ordinanza per integrare il contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c. in ordine alla questione rilevata d'ufficio, ed in particolare in merito all'eventuale improcedibilità della domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata nei confronti del , ai sensi dell'art. Controparte_9 CP_2
52 l. fall., assegnando alle parti termine per il deposito di memorie illustrative.
Soltanto parte attrice, in data 24.7.2025, depositava tali memorie, nelle quali si rimetteva alle determinazioni di questo Tribunale in ordine all'eventuale improcedibilità della domanda avanzata nei confronti della EL del TO , con il Controparte_2 favore delle spese di lite.
All'udienza del 15.9.2025, fissata per il prosieguo, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ai quali le parti rinunciavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata da parte attrice nei confronti del è improcedibile ai sensi dell'art. Controparte_9
4 52 l.fall., secondo cui “Il TO apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
La citata disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che
“l'accertamento di un credito nei confronti del TO è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il TO sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr. Cassazione civile sez. III - 04/10/2018, n. 24156; Cassazione civile sez.
III - 17/04/2024, n. 10421; Tribunale sez. II - Taranto, 16/03/2022, n. 672).
Da tale condivisibile e radicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo
Giudice non ha motivo di discostarsi. Pertanto, considerato che il TO di
[...]
è intervenuto nel corso di questo giudizio, dovrà dichiararsi l'improcedibilità CP_2 della domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata dagli attori nei confronti del Fallimento di a seguito della riassunzione del Controparte_10 giudizio, dichiarato interrotto proprio in ragione del sopravvenuto TO della società convenuta.
Nei rapporti tra le parti attrici e il Fallimento di le spese di lite Controparte_10 devono essere compensate in quanto, nonostante la soccombenza delle prime (la cui domanda è improcedibile per le ragioni innanzi esposte), la seconda è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] di RI ES (già , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6
5 , e contro Parte_7 Parte_8
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- dichiara improcedibile la domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata dagli attori nei confronti del;
Controparte_9
- spese di lite compensate nei rapporti tra le parti attrici e il Controparte_11
[...]
RI, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione civile
Il Tribunale di RI - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 796/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
RI ES (già Parte_1 Pt_2
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore (CF: Parte_3
), , in persona del Sindaco pro P.IVA_2 Parte_4 tempore (CF: , , in persona del sindaco pro tempore P.IVA_3 Parte_5
(CF: ), , in persona del P.IVA_4 Parte_6 sindaco pro tempore (CF: ), , in P.IVA_5 Parte_7 persona del sindaco pro tempore (CF: ) e , in persona P.IVA_6 Parte_8 del sindaco pro tempore (CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Quinto, P.IVA_7 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla Via G. Garibaldi, n. 43;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_8
SC CA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Federico Di Palma, n. 71;
CONVENUTA
E
, in persona del Curatore p.t.; Controparte_2
1 CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.2.2017, gli attori convenivano in giudizio Controparte_1
e deducendo: che, con deliberazione n. 4/2004, l'Autorità per la Controparte_2 gestione dei rifiuti solidi urbani bacino BR/2 aveva determinato la tariffa del conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica sita in , alla contrada Masseria Parte_4
Feudo Inferiore, in € 47,48 per tonnellata, in ragione di una previsione di conferimento pari a 54.750 tonnellate annue;
che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza del Commissario delegato n. 25/2004, vi era stato un incremento del bacino di utenza della suddetta discarica, in quanto si era stabilito che tutti i comuni del brindisino (fatta eccezione per il comune di RI) dovessero conferire i rifiuti presso la discarica sita nella contrada
Masseria Feudo Maggiore;
che, pertanto, le quantità di rifiuti conferiti passavano da quelle previste ad effettive 180.000 tonnellate annue;
che, a fronte del rifiuto della società concessionaria del servizio di gestione della discarica – – di Controparte_3 fornire dati contabili aggiornati, con deliberazione n. 1 del 8.2.2007, l'Autorità per la gestione dei rifiuti del bacino rideterminava la tariffa in € 32,03 per tonnellata con Pt_2 decorrenza dal 1.3.2007; che nella stessa delibera, l'Autorità dava atto di un avanzo di €
1.009.034,47 alla data del 31.12.2006; che avverso tale provvedimento, la concessionaria proponeva ricorso al TAR Puglia, il quale veniva rigettato con sentenza n. 906/2009, confermata in grado d'appello; che, medio tempore, l' (istituito con Controparte_4 decreto del Commissario ad acta regionale n. 2/2013) era subentrato all' e che Pt_2 lo stesso, unitamente ai Comuni che avevano partecipato all' aveva interesse e Pt_2 diritto al recupero della somma indebitamente versata, prima dell'adozione della delibera n. 1 del 2007, alla concessionaria del servizio di gestione della discarica de qua, pari alla differenza tra quella effettivamente corrisposta (sulla base della tariffa ab origine pattuita)
e quella calcolata in ragione della tariffa correttamente rideterminata con la citata delibera.
Fatte queste premesse in fatto, le attrici rappresentavano di aver agito separatamente nei confronti della concessionaria, mediante Controparte_5 insinuazione al passivo del relativo TO, e di aver adito questo Tribunale per il recupero di quanto indebitamente corrisposto anche nei riguardi delle consorziate,
2 ed - alla quale era subentrata la convenuta, Controparte_1 Controparte_6
- da ritenersi solidalmente responsabili. Controparte_7
Con comparsa depositata il 6.6.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza nell'an e nel quantum della domanda.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, precisava: di Controparte_1 aver in effetti costituito, unitamente alle società ed Controparte_8 CP_6
un'associazione temporanea di imprese al fine di partecipare alla gara pubblica indetta
[...] dal comune di per l'affidamento dei lavori di costruzione e gestione Parte_4 della discarica sita in località Masseria Feudo Inferiore;
di aver conferito, con atto notarile del 29.10.1999, un proprio ramo d'azienda (comprensivo della partecipazione alla suddetta
ATI) a Termomeccanica Ecologica (ME), che così subentrava nella suddetta ATI;
che, di seguito, ME PA e (subentrata nell'ATI ad Controparte_8 Controparte_2
costituivano una società consortile, che Controparte_6 Controparte_3 subentrava quale concessionario alle società che componevano l'ATI nei rapporti con l'amministrazione concedente;
che di tanto la P.A. aveva preso atto con determina del
Responsabile del Servizio Ufficio Servizi Tecnici del Comune di n. Parte_4
139 del 17 aprile 2003.
Si costituiva in giudizio, altresì, sostenendo la propria estraneità ai Controparte_2 fatti di causa e domandando il rigetto della domanda di parte attrice. In particolare, la convenuta affermava che tra e non era Controparte_6 Controparte_2 intervenuta alcuna cessione d'azienda né operazioni di fusione;
in definitiva, la convenuta negava di essere succeduta nella posizione di e, dunque, di essere Controparte_6 legittimata passiva nel presente giudizio.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., le attrici ribadivano l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti;
in ogni caso, domandavano di essere autorizzate alla chiamata in causa di ME PA e NE Gestione Impianti PA.
Con ordinanza del 7.6.2018, il Tribunale di RI rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio essendo tardiva, poiché contenuta nella citata memoria istruttoria, depositata oltre i termini di legge. Il Tribunale disponeva, altresì, l'ammissione di CTU al
3 fine di quantificare, sulla base della documentazione in atti, le somme versate dagli attori in eccedenza rispetto a quelle dovute in virtù della tariffa determinata con la delibera n. 1 del 2007 per il periodo 2004 – 2006.
Con ordinanza del 21.12.2022, il Tribunale, stante il TO della , Controparte_2 dichiarava l'interruzione del processo, che veniva tempestivamente riassunto delle attrici con ricorso del 16.1.2023.
All'udienza del 20.10.2023, il Tribunale dichiarava la contumacia del
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la Controparte_9 precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con sentenza non definitiva del 26.6.2025, da intendersi qui richiamata, questo Tribunale rigettava la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di Controparte_1
e condannava le attrici alla rifusione in solido in favore di Controparte_1 delle spese di lite. Inoltre, previa rimessione della causa sul ruolo, disponeva che la stessa proseguisse come da separata ordinanza per integrare il contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c. in ordine alla questione rilevata d'ufficio, ed in particolare in merito all'eventuale improcedibilità della domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata nei confronti del , ai sensi dell'art. Controparte_9 CP_2
52 l. fall., assegnando alle parti termine per il deposito di memorie illustrative.
Soltanto parte attrice, in data 24.7.2025, depositava tali memorie, nelle quali si rimetteva alle determinazioni di questo Tribunale in ordine all'eventuale improcedibilità della domanda avanzata nei confronti della EL del TO , con il Controparte_2 favore delle spese di lite.
All'udienza del 15.9.2025, fissata per il prosieguo, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ai quali le parti rinunciavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata da parte attrice nei confronti del è improcedibile ai sensi dell'art. Controparte_9
4 52 l.fall., secondo cui “Il TO apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
La citata disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che
“l'accertamento di un credito nei confronti del TO è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o
l'improcedibilità, a seconda che il TO sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr. Cassazione civile sez. III - 04/10/2018, n. 24156; Cassazione civile sez.
III - 17/04/2024, n. 10421; Tribunale sez. II - Taranto, 16/03/2022, n. 672).
Da tale condivisibile e radicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo
Giudice non ha motivo di discostarsi. Pertanto, considerato che il TO di
[...]
è intervenuto nel corso di questo giudizio, dovrà dichiararsi l'improcedibilità CP_2 della domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata dagli attori nei confronti del Fallimento di a seguito della riassunzione del Controparte_10 giudizio, dichiarato interrotto proprio in ragione del sopravvenuto TO della società convenuta.
Nei rapporti tra le parti attrici e il Fallimento di le spese di lite Controparte_10 devono essere compensate in quanto, nonostante la soccombenza delle prime (la cui domanda è improcedibile per le ragioni innanzi esposte), la seconda è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] di RI ES (già , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6
5 , e contro Parte_7 Parte_8
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- dichiara improcedibile la domanda di accertamento del credito e di condanna alla restituzione avanzata dagli attori nei confronti del;
Controparte_9
- spese di lite compensate nei rapporti tra le parti attrici e il Controparte_11
[...]
RI, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
6