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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/11/2024, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2428/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2428/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
ANTONELLA;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. CHIRICO MARIO;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_2 di essere autorizzata a iscrivere il figlio CP_1
di 11 anni, all'istituto scolastico Enrico Fermi, a UB. Per_1 gno della propria domanda, ha allegato:
▶che tra le parti è intervenuta sentenza di divorzio in data 30/12/2021 con cui, in accordo tra le parti, era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ed con collocazione presso la ricorrente;
Per_2 Per_1
▶di essersi trasferita presso il comune di UB;
▶che pertanto l'istituto scolastico in questione è più comodo per il minore, in quanto situato vicino alla casa familiare;
▶che il padre del minore si è opposto all'iscrizione, insistendo affinché il figlio fosse invece iscritto a scuola a Scandiano. si è costituito e, dopo essersi inizialmente opposto CP_1 alla richiesta della ricorrente, a fronte dell'inizio del percorso scolastico di a UB (autorizzato in via provvisoria dal giudice istruttore) Per_1 ha successivamente aderito alla domanda. In riconvenzionale, il resistente ha poi chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. che la ricorrente sia condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria alla Cassa delle ammende, per aver violato gli accordi di divorzio, rifiutandosi di corrispondergli la sua quota dell'assegno unico e acquistando autonomamente i libri scolastici dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'adesione del resistente alla domanda di iscrizione del minore all'istituto scolastico di UB, va confermato quando disposto in via provvisoria dal G.I. in data 22/8/2024. All'udienza del 19/11/2024, il resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di condanna avanzata ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.c. Risulta, quindi, cessata la materia del contendere. Per ciò che attiene alle spese di lite, il Collegio ritiene di dover condannare il resistente al pagamento della fase introduttiva, dal momento che la proposizione della domanda di condanna ex art. 473 bis.39 c.p.c. ha costretto la ricorrente, dopo che era stato raggiunto un accordo sull'iscrizione del minore a scuola, alla redazione di una memoria con cui difendersi da tale domanda. Tali spese sono liquidate in base ai parametri minimi del DM 55/2014, vista l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-conferma l'ordinanza del 22/8/2024, con cui la ricorrente è stata autorizzata a iscrivere il figlio alla scuola Enrico Fermi di Per_1
UB;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 600 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 19/11/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2428/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
ANTONELLA;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. CHIRICO MARIO;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_2 di essere autorizzata a iscrivere il figlio CP_1
di 11 anni, all'istituto scolastico Enrico Fermi, a UB. Per_1 gno della propria domanda, ha allegato:
▶che tra le parti è intervenuta sentenza di divorzio in data 30/12/2021 con cui, in accordo tra le parti, era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ed con collocazione presso la ricorrente;
Per_2 Per_1
▶di essersi trasferita presso il comune di UB;
▶che pertanto l'istituto scolastico in questione è più comodo per il minore, in quanto situato vicino alla casa familiare;
▶che il padre del minore si è opposto all'iscrizione, insistendo affinché il figlio fosse invece iscritto a scuola a Scandiano. si è costituito e, dopo essersi inizialmente opposto CP_1 alla richiesta della ricorrente, a fronte dell'inizio del percorso scolastico di a UB (autorizzato in via provvisoria dal giudice istruttore) Per_1 ha successivamente aderito alla domanda. In riconvenzionale, il resistente ha poi chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. che la ricorrente sia condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria alla Cassa delle ammende, per aver violato gli accordi di divorzio, rifiutandosi di corrispondergli la sua quota dell'assegno unico e acquistando autonomamente i libri scolastici dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'adesione del resistente alla domanda di iscrizione del minore all'istituto scolastico di UB, va confermato quando disposto in via provvisoria dal G.I. in data 22/8/2024. All'udienza del 19/11/2024, il resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di condanna avanzata ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.c. Risulta, quindi, cessata la materia del contendere. Per ciò che attiene alle spese di lite, il Collegio ritiene di dover condannare il resistente al pagamento della fase introduttiva, dal momento che la proposizione della domanda di condanna ex art. 473 bis.39 c.p.c. ha costretto la ricorrente, dopo che era stato raggiunto un accordo sull'iscrizione del minore a scuola, alla redazione di una memoria con cui difendersi da tale domanda. Tali spese sono liquidate in base ai parametri minimi del DM 55/2014, vista l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-conferma l'ordinanza del 22/8/2024, con cui la ricorrente è stata autorizzata a iscrivere il figlio alla scuola Enrico Fermi di Per_1
UB;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 600 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 19/11/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli