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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7194 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14235/2024 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Cino del Duca Parte_2 C.F._1
n. 5, elettivamente domiciliata in Milano alla via Abbondio Sangiorgio n. 18 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Strangio (C.F. ; C.F._2
che la rappresenta e difende in forza Email_1 di procura alle liti opponente contro
(codice fiscale e P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, con sede in Vigone (TO), Vicolo Losana n. 8, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia n. 3 presso lo studio dell'avv. Federico Depretis del Foro di Torino (CF ; pec C.F._3
che la rappresenta e difende in forza di Email_2 procura alle liti opposta
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e domanda, in accoglimento della domanda attorea: In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del Giudice adito, con condanna della convenuta – opposta alle spese e competenze di giudizio. Nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo RG 3179/2024 n. 13395/2023 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non sono dovute quantomeno nella misura indicata. Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla convenuta opposta a titolo di interessi moratori, trattandosi di deposito cauzionale improduttivo di interessi moratori. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigetta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione In via preliminare: fissare udienza per la discussione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disporre la provvisoria esecutorietà del titolo opposto;
Sempre in via preliminare: rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale per i motivi esposti, in subordine indicare nel Tribunale di Torino l'autorità competente a conoscere il merito della causa e fissare termine per la riassunzione della causa e suo proseguimento dinnanzi al Tribunale di Torino;
Nel merito:
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare la società a corrispondere la somma di 21.703,90 oltre interessi Parte_1 maturati e maturandi ai sensi del Dlgs 192 del 2012, del Dl n. 51 del 2015 ed ai sensi delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, ovvero in subordine al tasso legale, in favore della società ovvero in subordine la diversa somma accertata in corso di causa. CP_1
pag. 2 di In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari per il presente procedimento e successive occorrende con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis). In via istruttoria: Si chiede l'interrogatorio formale di controparte e l'escussione testimoniale dei Sigg.ri e sui seguenti capi: Testimone_1 Tes_2
a. La società per il tramite dell'intermediario New Energy Consulting Sas, CP_1 sottoscriveva in data 28.07.2022 contratto di somministrazione di gas naturale con la società (doc. 1 fascicolo procedimento monitorio – doc. 3); Parte_1
b. In conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti, la società provvedeva a CP_1 versare a mezzo bonifico bancario del 22.08.2022 alla società la somma di Parte_1 euro 40.000,00 a titolo di “deposito cauzionale” come indicato nella fattura n. 37/2022 emessa dal (doc. 2 fascicolo procedimento monito rio – doc. 3); Parte_1
c. Nel mese di dicembre del 2022 unilateralmente, interrompeva la forni tura Parte_1 di gas naturale a causa della perdita delle autorizzazioni e degli accrediti presso i gestori della rete;
d. La società veniva quindi posta nel mercato di salvaguardia ed iniziava ad CP_1 ottenere la fornitura di gas naturale dalla società RA MM SP (doc. 3 fascicolo procedimento monitorio – doc. 3); e. Tra il 28.07.20220 ed il 22.08.2022 e concordavano, a mezzo CP_1 Parte_1 telefonate intercorse anche con la intermediazione del Sig. che in deroga Tes_2 all'art. 8 del contratto di somministrazione di gas naturale, la società Sa ma SR avrebbe eseguito un bonifico di euro 40.000,00 a titolo di deposito cauzionale e che non avrebbe dovuto farsi rilasciare fideiussione bancaria;
f. La società nell'anno 2022 ha proposto a tutti i propri clienti, in sede di Parte_1 stipulazione dei contratti di somministrazione di gas naturale, la sottoscrizione del formulario prestampato denominato “Condizioni generali per la somministrazione di gas naturale e energia elettrica” (si mostri al teste il doc. 5 pag 12 e 13).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10/04/2024, la società (di Parte_1 seguito anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 3179/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 4/03/2024 e notificato in pari data, con cui all'opponente, su istanza della creditrice CP_1
pag. 3 di S.r.l. (di seguito anche solo ) era stato ingiunto il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 24.597,95 (€ 21.703,90 a titolo di capitale ed €
2.894,05 a titolo di interessi moratori maturati dal 19/12/2022 al 22/02/2024), oltre interessi maturandi da tale data al saldo, come da domanda e spese del procedimento monitorio.
La ragione creditoria era nata dal contratto di somministrazione di gas intercorso tra le parti e, in particolare, l'importo ingiunto era costituito da quanto dovuto dalla fornitrice a a titolo di restituzione del Pt_1 CP_1 deposito cauzionale, detratto quanto dovuto da a saldo delle forniture CP_1 ricevute.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 6/06/2024, si è costituita CP_1 in giudizio contestando le avversarie deduzioni e instando per la conferma del decreto opposto.
Tenutasi la prima udienza in data 2/10/2024 la giudice, preso atto della volontà delle parti di definire la causa mediante l'accordo tra di esse intercorso, ha rinviato il procedimento all'udienza del 14/11/2024, da svolgersi mediante il deposito di note scritte.
Con successiva ordinanza del 20/11/2024, la giudice, prendendo atto del mancato rispetto dell'accordo da parte di ritenendo l'opposizione non Pt_1 fondata su prova scritta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, fissando l'udienza del 17/09/2025 per la rimessione in decisione della causa, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
2. L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Torino, in virtù di clausola di esclusività del foro contenuta nel contratto stipulato tra le parti.
pag. 4 di Nel merito, l'opponente ha contestato la carenza dei presupposti ex art. 633
c.p.c., non ritenendo il credito certo nel suo ammontare, né liquido ed esigibile e ciò in quanto sarebbero ancora da effettuare le letture di conguaglio
(all'esito delle quali potrebbe residuare ulteriore debito dell'utente . CP_1
ha inoltre dedotto che alcuna somma sarebbe dovuta a titolo di Pt_1 interessi moratori sull'importo ingiunto poiché il deposito cauzionale – in virtù della sua funzione di garanzia – sarebbe improduttivo di interessi.
3. L'opposta si è costituita in giudizio contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, facendo rilevare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, che la clausola relativa alla pattuizione del foro esclusivo era stata unilateralmente predisposta da - su proprio Pt_1 formulario e carta intestata – in assenza di specifica approvazione della controparte, ai sensi dell'art. 1341 c. 2, cod. civ.
Nel merito, ha rilevato la mancata contestazione da parte di circa i fatti Pt_1 costitutivi del credito azionato da evidenziando la genericità della CP_1 allegazione della possibile esistenza di futuri conguagli, avendo già Pt_1 emesso fattura di chiusura del rapporto (doc. 4 fascicolo monitorio) e ben potendo, comunque, eseguire ogni eventuale conguaglio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla contestazione della debenza di interessi di mora, parte opposta ha rilevato che, stante l'inadempimento di parte opponente, che si è rifiutata di restituire – dopo la cessazione del contratto - la somma indebitamente trattenuta a titolo di deposito, appare legittimo il riconoscimento degli interessi di mora previsti per legge tra operatori professionali.
4. Ritiene preliminarmente il Tribunale che sussiste la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 19 c.p.c., considerato che la convenuta società risulta avere sede in Milano. Pt_1
pag. 5 di Quanto alla clausola contrattuale richiamata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti è stato predisposto integralmente da e CP_2 che la clausola relativa all'individuazione del Tribunale di Torino quale foro esclusivo è contenuta nella parte denominata “Condizioni generali per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica” ovvero in un formulario unilateralmente predisposto dall'opponente.
È pacifico che la clausola derogatrice del foro competente secondo i criteri ordinari sia soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
(rientrando tra le c.d. clausole vessatorie) e che, nel contratto intercorso tra le parti, non vi sia stata specifica approvazione per iscritto di detta clausola da parte di con conseguente inefficacia della stessa. CP_1
A tal riguardo, si richiama la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che: “la prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati" (Cass. ord. 32731 del
24/11/2023).
5. Quanto al merito della pretesa creditoria, deve preliminarmente ribadirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., e che pertanto in tale giudizio trovano
“applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la
pag. 6 di conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (così, da ultimo, Cass. 1892/2023).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che abbia correttamente assolto CP_1 all'onere probatorio su di lei gravante, dando prova della pattuizione contrattuale relativa al deposito cauzionale, del conseguente versamento dell'importo (versamento peraltro mai contestato da controparte) e della cessazione del contratto, presupposto per il sorgere del diritto della parte alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito.
D'altro canto, parte opponente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'obbligazione, si è limitata a dedurre la possibilità di conguagli futuri a titolo di corrispettivo della fornitura di gas, da opporre in compensazione con il credito restitutorio di CP_1
Si tratta, all'evidenza, di eccezione generica e infondata, anche tenuto conto che la società somministrante ha già da tempo emesso la fattura di chiusura del rapporto, con ciò lasciando intendere di aver già effettuato tutte le verifiche necessarie, anche in ordine ai consumi fatturati.
In ogni caso, parte opponente nulla produce a sostegno della propria allegazione, limitandosi a riferire che i conguagli dipenderebbero da letture ancora da effettuarsi ad opera del distributore (Italgas Reti spa), che potrebbe eseguire dette letture anche dopo anni dalla chiusura del rapporto contrattuale.
6. Anche a voler prescindere dalla considerazione che tale allegazione è del tutto inidonea a fondare una eccezione di compensazione (mancando il presupposto della certezza e liquidità del controcredito allegato), osserva il Tribunale che, essendosi il rapporto contrattuale interrotto nel dicembre 2022 (peraltro per fatto e colpa di ad oggi risulta ampiamente decorso il termine di Pt_1
pag. 7 di prescrizione biennale entro cui il fornitore può richiedere il pagamento di importi a conguaglio sulle forniture di gas.
Da ultimo non può non essere sottolineato che l'opponente – in corso di causa
- si è resa disponibile a versare alla creditrice l'importo omnicomprensivo di €
24.000,00, a mezzo rate mensili, non adempiendo in seguito all'impegno assunto.
7. Parimenti infondata appare la contestazione dell'opponente in ordine alla debenza di interessi moratori sulla somma chiesta in restituzione.
E' pacifico che nel mese di dicembre 2022, ha interrotto Pt_1 unilateralmente la fornitura di gas naturale a causa della perdita delle autorizzazioni e degli accrediti presso i gestori di rete.
A fronte di ciò è stata posta nel mercato di salvaguardia, ottenendo così CP_1 la fornitura di gas naturale dalla società ER MM SP (doc. 3 fascicolo monitorio).
Alla cessazione della fornitura di gas, avrebbe dovuto restituire Pt_1 immediatamente il deposito cauzionale mentre invece, nel mese di dicembre
2022, ha emesso - a chiusura del contratto di somministrazione - la fattura n.
2022356968 del 19.12.2022 recante l'importo a credito di € 18.296,10, senza operare compensazione parziale con il controcredito della controparte, costituito dal diritto alla restituzione del deposito.
Alla data del 19.12.2022 risultava pertanto debitrice della somma di € Pt_1
21.703,90, somma data dalla differenza tra quanto dovuto dalla a titolo Pt_1 di ripetizione del deposito cauzionale (€ 40.000,00) e quanto dovuto dalla a saldo delle forniture ricevute (€ 18.296,10). CP_1
nonostante i numerosi solleciti ricevuti da per la restituzione Pt_1 CP_1 della suindicata somma (doc. 7 fascicolo monitorio), non ha mai fornito riscontro e non ha restituito l'importo.
pag. 8 di 8. Come anche di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 19406/2025), il trattenimento dell'importo versato a titolo di deposito, legittimo nella permanenza del rapporto, cessa di essere tale allo scioglimento del vincolo contrattuale.
In tale ipotesi, ove la somma non venga messa a disposizione prontamente dal depositario, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della 'domanda', contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., atti posti in essere dall'odierna creditrice.
Ne consegue la conferma del decreto anche con riguardo alla condanna al pagamento di interessi moratori dalla data della messa in mora al saldo.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in Parte_1 favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi – e avuto riguardo al valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.00,00), in €
5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3179/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 04/03/2024;
pag. 9 di 2) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, spese
[...] generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il 26 settembre 2025---
La Giudice
Licinia Petrella
pag. 10 di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14235/2024 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Cino del Duca Parte_2 C.F._1
n. 5, elettivamente domiciliata in Milano alla via Abbondio Sangiorgio n. 18 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Strangio (C.F. ; C.F._2
che la rappresenta e difende in forza Email_1 di procura alle liti opponente contro
(codice fiscale e P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, con sede in Vigone (TO), Vicolo Losana n. 8, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia n. 3 presso lo studio dell'avv. Federico Depretis del Foro di Torino (CF ; pec C.F._3
che la rappresenta e difende in forza di Email_2 procura alle liti opposta
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e domanda, in accoglimento della domanda attorea: In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo per difetto di competenza del Giudice adito, con condanna della convenuta – opposta alle spese e competenze di giudizio. Nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo RG 3179/2024 n. 13395/2023 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non sono dovute quantomeno nella misura indicata. Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla convenuta opposta a titolo di interessi moratori, trattandosi di deposito cauzionale improduttivo di interessi moratori. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigetta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione In via preliminare: fissare udienza per la discussione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disporre la provvisoria esecutorietà del titolo opposto;
Sempre in via preliminare: rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale per i motivi esposti, in subordine indicare nel Tribunale di Torino l'autorità competente a conoscere il merito della causa e fissare termine per la riassunzione della causa e suo proseguimento dinnanzi al Tribunale di Torino;
Nel merito:
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare la società a corrispondere la somma di 21.703,90 oltre interessi Parte_1 maturati e maturandi ai sensi del Dlgs 192 del 2012, del Dl n. 51 del 2015 ed ai sensi delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, ovvero in subordine al tasso legale, in favore della società ovvero in subordine la diversa somma accertata in corso di causa. CP_1
pag. 2 di In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari per il presente procedimento e successive occorrende con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis). In via istruttoria: Si chiede l'interrogatorio formale di controparte e l'escussione testimoniale dei Sigg.ri e sui seguenti capi: Testimone_1 Tes_2
a. La società per il tramite dell'intermediario New Energy Consulting Sas, CP_1 sottoscriveva in data 28.07.2022 contratto di somministrazione di gas naturale con la società (doc. 1 fascicolo procedimento monitorio – doc. 3); Parte_1
b. In conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti, la società provvedeva a CP_1 versare a mezzo bonifico bancario del 22.08.2022 alla società la somma di Parte_1 euro 40.000,00 a titolo di “deposito cauzionale” come indicato nella fattura n. 37/2022 emessa dal (doc. 2 fascicolo procedimento monito rio – doc. 3); Parte_1
c. Nel mese di dicembre del 2022 unilateralmente, interrompeva la forni tura Parte_1 di gas naturale a causa della perdita delle autorizzazioni e degli accrediti presso i gestori della rete;
d. La società veniva quindi posta nel mercato di salvaguardia ed iniziava ad CP_1 ottenere la fornitura di gas naturale dalla società RA MM SP (doc. 3 fascicolo procedimento monitorio – doc. 3); e. Tra il 28.07.20220 ed il 22.08.2022 e concordavano, a mezzo CP_1 Parte_1 telefonate intercorse anche con la intermediazione del Sig. che in deroga Tes_2 all'art. 8 del contratto di somministrazione di gas naturale, la società Sa ma SR avrebbe eseguito un bonifico di euro 40.000,00 a titolo di deposito cauzionale e che non avrebbe dovuto farsi rilasciare fideiussione bancaria;
f. La società nell'anno 2022 ha proposto a tutti i propri clienti, in sede di Parte_1 stipulazione dei contratti di somministrazione di gas naturale, la sottoscrizione del formulario prestampato denominato “Condizioni generali per la somministrazione di gas naturale e energia elettrica” (si mostri al teste il doc. 5 pag 12 e 13).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10/04/2024, la società (di Parte_1 seguito anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 3179/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 4/03/2024 e notificato in pari data, con cui all'opponente, su istanza della creditrice CP_1
pag. 3 di S.r.l. (di seguito anche solo ) era stato ingiunto il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 24.597,95 (€ 21.703,90 a titolo di capitale ed €
2.894,05 a titolo di interessi moratori maturati dal 19/12/2022 al 22/02/2024), oltre interessi maturandi da tale data al saldo, come da domanda e spese del procedimento monitorio.
La ragione creditoria era nata dal contratto di somministrazione di gas intercorso tra le parti e, in particolare, l'importo ingiunto era costituito da quanto dovuto dalla fornitrice a a titolo di restituzione del Pt_1 CP_1 deposito cauzionale, detratto quanto dovuto da a saldo delle forniture CP_1 ricevute.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 6/06/2024, si è costituita CP_1 in giudizio contestando le avversarie deduzioni e instando per la conferma del decreto opposto.
Tenutasi la prima udienza in data 2/10/2024 la giudice, preso atto della volontà delle parti di definire la causa mediante l'accordo tra di esse intercorso, ha rinviato il procedimento all'udienza del 14/11/2024, da svolgersi mediante il deposito di note scritte.
Con successiva ordinanza del 20/11/2024, la giudice, prendendo atto del mancato rispetto dell'accordo da parte di ritenendo l'opposizione non Pt_1 fondata su prova scritta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, fissando l'udienza del 17/09/2025 per la rimessione in decisione della causa, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 189 c.p.c.
Con ordinanza in pari data, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
2. L'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Torino, in virtù di clausola di esclusività del foro contenuta nel contratto stipulato tra le parti.
pag. 4 di Nel merito, l'opponente ha contestato la carenza dei presupposti ex art. 633
c.p.c., non ritenendo il credito certo nel suo ammontare, né liquido ed esigibile e ciò in quanto sarebbero ancora da effettuare le letture di conguaglio
(all'esito delle quali potrebbe residuare ulteriore debito dell'utente . CP_1
ha inoltre dedotto che alcuna somma sarebbe dovuta a titolo di Pt_1 interessi moratori sull'importo ingiunto poiché il deposito cauzionale – in virtù della sua funzione di garanzia – sarebbe improduttivo di interessi.
3. L'opposta si è costituita in giudizio contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, facendo rilevare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, che la clausola relativa alla pattuizione del foro esclusivo era stata unilateralmente predisposta da - su proprio Pt_1 formulario e carta intestata – in assenza di specifica approvazione della controparte, ai sensi dell'art. 1341 c. 2, cod. civ.
Nel merito, ha rilevato la mancata contestazione da parte di circa i fatti Pt_1 costitutivi del credito azionato da evidenziando la genericità della CP_1 allegazione della possibile esistenza di futuri conguagli, avendo già Pt_1 emesso fattura di chiusura del rapporto (doc. 4 fascicolo monitorio) e ben potendo, comunque, eseguire ogni eventuale conguaglio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla contestazione della debenza di interessi di mora, parte opposta ha rilevato che, stante l'inadempimento di parte opponente, che si è rifiutata di restituire – dopo la cessazione del contratto - la somma indebitamente trattenuta a titolo di deposito, appare legittimo il riconoscimento degli interessi di mora previsti per legge tra operatori professionali.
4. Ritiene preliminarmente il Tribunale che sussiste la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 19 c.p.c., considerato che la convenuta società risulta avere sede in Milano. Pt_1
pag. 5 di Quanto alla clausola contrattuale richiamata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti è stato predisposto integralmente da e CP_2 che la clausola relativa all'individuazione del Tribunale di Torino quale foro esclusivo è contenuta nella parte denominata “Condizioni generali per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica” ovvero in un formulario unilateralmente predisposto dall'opponente.
È pacifico che la clausola derogatrice del foro competente secondo i criteri ordinari sia soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
(rientrando tra le c.d. clausole vessatorie) e che, nel contratto intercorso tra le parti, non vi sia stata specifica approvazione per iscritto di detta clausola da parte di con conseguente inefficacia della stessa. CP_1
A tal riguardo, si richiama la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che: “la prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati" (Cass. ord. 32731 del
24/11/2023).
5. Quanto al merito della pretesa creditoria, deve preliminarmente ribadirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., e che pertanto in tale giudizio trovano
“applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la
pag. 6 di conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (così, da ultimo, Cass. 1892/2023).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che abbia correttamente assolto CP_1 all'onere probatorio su di lei gravante, dando prova della pattuizione contrattuale relativa al deposito cauzionale, del conseguente versamento dell'importo (versamento peraltro mai contestato da controparte) e della cessazione del contratto, presupposto per il sorgere del diritto della parte alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito.
D'altro canto, parte opponente, sulla quale gravava l'onere di dimostrare un fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'obbligazione, si è limitata a dedurre la possibilità di conguagli futuri a titolo di corrispettivo della fornitura di gas, da opporre in compensazione con il credito restitutorio di CP_1
Si tratta, all'evidenza, di eccezione generica e infondata, anche tenuto conto che la società somministrante ha già da tempo emesso la fattura di chiusura del rapporto, con ciò lasciando intendere di aver già effettuato tutte le verifiche necessarie, anche in ordine ai consumi fatturati.
In ogni caso, parte opponente nulla produce a sostegno della propria allegazione, limitandosi a riferire che i conguagli dipenderebbero da letture ancora da effettuarsi ad opera del distributore (Italgas Reti spa), che potrebbe eseguire dette letture anche dopo anni dalla chiusura del rapporto contrattuale.
6. Anche a voler prescindere dalla considerazione che tale allegazione è del tutto inidonea a fondare una eccezione di compensazione (mancando il presupposto della certezza e liquidità del controcredito allegato), osserva il Tribunale che, essendosi il rapporto contrattuale interrotto nel dicembre 2022 (peraltro per fatto e colpa di ad oggi risulta ampiamente decorso il termine di Pt_1
pag. 7 di prescrizione biennale entro cui il fornitore può richiedere il pagamento di importi a conguaglio sulle forniture di gas.
Da ultimo non può non essere sottolineato che l'opponente – in corso di causa
- si è resa disponibile a versare alla creditrice l'importo omnicomprensivo di €
24.000,00, a mezzo rate mensili, non adempiendo in seguito all'impegno assunto.
7. Parimenti infondata appare la contestazione dell'opponente in ordine alla debenza di interessi moratori sulla somma chiesta in restituzione.
E' pacifico che nel mese di dicembre 2022, ha interrotto Pt_1 unilateralmente la fornitura di gas naturale a causa della perdita delle autorizzazioni e degli accrediti presso i gestori di rete.
A fronte di ciò è stata posta nel mercato di salvaguardia, ottenendo così CP_1 la fornitura di gas naturale dalla società ER MM SP (doc. 3 fascicolo monitorio).
Alla cessazione della fornitura di gas, avrebbe dovuto restituire Pt_1 immediatamente il deposito cauzionale mentre invece, nel mese di dicembre
2022, ha emesso - a chiusura del contratto di somministrazione - la fattura n.
2022356968 del 19.12.2022 recante l'importo a credito di € 18.296,10, senza operare compensazione parziale con il controcredito della controparte, costituito dal diritto alla restituzione del deposito.
Alla data del 19.12.2022 risultava pertanto debitrice della somma di € Pt_1
21.703,90, somma data dalla differenza tra quanto dovuto dalla a titolo Pt_1 di ripetizione del deposito cauzionale (€ 40.000,00) e quanto dovuto dalla a saldo delle forniture ricevute (€ 18.296,10). CP_1
nonostante i numerosi solleciti ricevuti da per la restituzione Pt_1 CP_1 della suindicata somma (doc. 7 fascicolo monitorio), non ha mai fornito riscontro e non ha restituito l'importo.
pag. 8 di 8. Come anche di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 19406/2025), il trattenimento dell'importo versato a titolo di deposito, legittimo nella permanenza del rapporto, cessa di essere tale allo scioglimento del vincolo contrattuale.
In tale ipotesi, ove la somma non venga messa a disposizione prontamente dal depositario, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della 'domanda', contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., atti posti in essere dall'odierna creditrice.
Ne consegue la conferma del decreto anche con riguardo alla condanna al pagamento di interessi moratori dalla data della messa in mora al saldo.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in Parte_1 favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi – e avuto riguardo al valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.00,00), in €
5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3179/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 04/03/2024;
pag. 9 di 2) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, spese
[...] generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il 26 settembre 2025---
La Giudice
Licinia Petrella
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