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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
LU IA Presidente rel.
TO Di BE DI
UR RI DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 730/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e promossa
D A
residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. BISO MATTIA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
residente in [...]Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. FILIPPO VALENTINA per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
15.5.2024 a margine del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti
PER PARTE RICORRENTE :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare rimettere la causa alla fase istruttoria disponendo l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti dalla parte ricorrente nella memoria del 26/09/2024
Nel merito a) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art.2 e 3 comma 3 lett.
B della L. 898/1970 come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sanremo il 20/08/2005 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di stato civile al n°49 parte II Serie A anno 2005 conseguentemente ordinando all'Ufficio di Stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000 e ss.;
b) Disporre l'affido condiviso dei figli , e con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 prevalente presso la madre con la previsione che il padre, ferma la possibilità delle parti di modificare tali modalità in caso di reciproco accordo nell'interesse dei minori, possa vedere e tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale (dalle 17,30/18 in poi) con pernotto ed un secondo giorno infrasettimanale – a settimane alterne – nelle settimane in cui il week end sarà di spettanza materna;
le principali festività, con il criterio dell'alternanza, periodo di quindici giorni durante le vacanze estive da comunicare entro il 15.06 di ogni anno;
periodo di sette giorni nel periodo invernale da comunicare entro il 30.11 di ogni anno.
c) Disporre che l'immobile adibito a casa coniugale sita in La Spezia, Via Romana n°34 censita al NCEU fg.48 mapp 237 sub.3, gravata di mutuo ipotecario cointestato al Sig. ed alla sig.ra , in comproprietà in ragione del 50% tra le parti, resti Parte_1 CP_1 assegnato alla Sig.ra che ivi abiterà con i figli sino alla autosufficienta CP_1 economica di essi.
d) Porre a carico esclusivo del Sig. il pagamento della rata di mutuo stipulato Parte_1 per l'acquisto dell'immobile sito in La Spezia via Romana n° 34 adibito a casa coniugale con le seguenti previsioni in ossequio agli impegni assunti dalle parti con il verbale di
2 omologa del 14.09.2022: 1) che l'immobile verrà posto in vendita al termine dell'assegnazione a prezzo commerciale che verrà determinato al momento della vendita. 2) che il ricavato dalla vendita dell'immobile, al netto delle rate di mutuo corrisposte dal sig. a decorrere dall'ottobre 2022 che verranno rimborsate a Parte_1 quest'ultimo contestualmente al rogito, verrà diviso in misura pari al 50% ciascuno tra i coniugi.
c) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento per i tre figli di €uro Parte_1
200,00 ciascuno (€uro 600,00 complessivi) disponendo che le spese straordinarie, da determinarsi con riferimento al protocollo in uso presso il suintestato Tribunale, siano suddivise in misura pari al 50% a carico di ciascun genitore.
d) Dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e conseguentemente che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1
e) In ogni caso dichiarare l'inammissibilità/decadenza delle domande svolte in via riconvenzionale dalla parte convenuta”
PER PARTE CONVENUTA:
“si chiede che l'Ill.mo Tribunale della Spezia Voglia:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Sanremo al n. 49, parte II serie A anno 2005, (ove già compare l'annotazione dell'omologa della separazione del 6.10.2022) da comunicarsi allo stato civile del
Comune di Sanremo.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre presso la casa familiare di La Spezia Via Romana n. 34. Dato atto che il padre lavora stabilmente a
Roma dal lunedì al venerdì pomeriggio, egli potrà tenere i figli con sé nel fine settimana dal venerdì pomeriggio prima di cena alla domenica sera dopo cena.
Quindici giorni di permanenza col padre nelle vacanze estive;
il periodo di vacanza andrà comunicato da alla madre collocataria entro il mese di maggio di ogni Parte_1 anno. Le festività secondo il criterio dell'alternanza (con comunicazioni scambiate tra i genitori almeno un mese prima). Per le festività natalizie 7 giorni con il padre e quelle pasquali per la festività con il criterio dell'alternanza.
3 3) Assegnare la casa familiare di La Spezia Via Romana n. 34 alla Sig.ra in CP_1 quanto collocataria dei tre figli minorenni;
la moglie provvederà alle spese di conduzione ed alla manutenzione ordinaria. Il Sig. come da precedenti accordi in sede di Parte_1 separazione continuerà a pagare la rata del mutuo cointestato con la Sig.ra , CP_1 fatto salvo il diritto alla ripetizione a favore del delle somme della quota di Parte_1
[... mutuo (pari al 50% di ciascuna rata mensile) che avrebbe dovuto pagare la Sig.ra
dalla data della separazione alla estinzione del mutuo e/o alla vendita CP_1 dell'immobile cointestato.
4) Stabilire a carico del Sig. un obbligo al contributo al mantenimento dei figli Parte_1 pari ad € 250,00 ciascuno e complessivamente pari ad € 750,00 mensili da versarsi a favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese (data valuta CP_1 ricevente). Egli sarà tenuto a sostenere il 100% delle spese straordinarie sino a quando la moglie avrà reperito un lavoro a tempo pieno o part-time che le garantisca la autosufficienza economica. In tal caso le spese straordinarie saranno poste al 50% tra i genitori. Assegno unico a favore della moglie al 100% la quale ha un isee minimale e sostiene quotidianamente le spese per i figli.
5) Stabilire a carico del Sig. un obbligo al contributo al mantenimento della Parte_1
Sig.ra pari ad € 200,00 00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di CP_1 ogni mese (data valuta ricevente), ovvero in subordine di confermare il contributo al mantenimento di € 50,00 mensili stabiliti in sede di separazione da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese (data valuta ricevente) sino a quando ella non reperirà un contratto a tempo pieno o part-time che le assicuri l'autosufficienza economica.
6) Con vittoria delle spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1
in data 20/08/2005 in Sanremo (atto trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio dello Stato civile del Comune di Sanremo al n. 49 anno 2005 parte II serie
A), e di aver avuto tre figli ( , e , rispettivamente nati il 31/05/2007, Per_1 Per_2 Per_3 il 20/03/2009 e il 22/08/2010), di essersi i coniugi separati giudizialmente alle condizioni poi concordate e ratificate nella sentenza in data 6.10.2022 (pacificamente passata in giudicato) e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha
4 chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso
Si è costituita , non opponendosi alla declaratoria di divorzio, ma Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, sono stati assunti i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., confermando le condizioni della separazione vigenti.
All'esito dell'ascolto dei minori, e concessi alcuni rinvii d'udienza al fine di favorire un accordo, non raggiunto dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., quindi rimessa dinanzi al
DI delegato per consentire il deposito di documentazione prodotta, ma non rinvenuta nel fascicolo, ed infine definitivamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 ottobre 2025, con rinuncia delle parti ad ulteriori termini ex art. 473- bis.28 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla convenuta, in quanto contenuta nella comparsa di costituzione tardivamente depositata e non sussistendo i presupposti per una rimessione in termini: sul punto va richiamato quanto argomentato dal giudice delegato con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in relazione alla ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo.
E' peraltro opportuno precisare al riguardo, oltre al fatto che non si verte in materia di diritti indisponibili, l'autonomia e differenza di presupposti e finalità dell'assegno riconosciuto in sede di separazione, rispetto all'assegno divorzile, con la conseguenza che non può sussistere alcun automatismo tra i due tipi di contributi economici, né può escludersi la novità della domanda di assegno divorzile per essere il soggetto richiedente già beneficiario di assegno di mantenimento separativo, come vorrebbe sostenere parte convenuta.
Per completezza di motivazione va infine rilevato che la convenuta, ancora in giovane età e in possesso di attitudini e competenze che le consentono una soddisfacente integrazione nel mondo del lavoro, svolge attività di impiegata dipendente part time e una seconda attività di venditrice porta a porta per la società che la tiene talvolta CP_2 anche fuori casa per alcuni giorni (circostanza riferita dal e non contestata): ciò Parte_1 da un lato a confutazione dell'asserzione della di non poter dedicare più tempo CP_1
5 a reperire e svolgere altro e più redditizio lavoro, per la necessità di accudimento quotidiano dei figli, peraltro ormai autonomi nella gestione quotidiana, dall'altro ad esclusione allo stato attuale di una componente meramente assistenziale dell'assegno divorzile tardivamente richiesto (considerato anche che la non ha oneri abitativi, CP_1 essendo assegnataria della casa ex coniugale di cui è comproprietaria nonostante le rate di restituzione del mutuo siano pagate pacificamente dal solo . Parte_1
Vanno altresì dichiarate inammissibili, perché tardive, le ulteriori domande aventi contenuto economico proposte dalla convenuta.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio
è fondata, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come successivamente negli anni modificata.
Risulta infatti che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale, conclusasi con sentenza in data 6.10.2022.
Non sono in discussione affidamento condiviso dei figli minori e collocazione degli stessi presso la madre, alla quale va pertanto pacificamente assegnata la casa coniugale, sita alla Spezia v. Romana 34.
Le modalità di permanenza dei minori e presso il padre (essendo Per_3 Per_2
divenuto maggiorenne nel maggio scorso) devono essere stabilite tenendo Per_1 conto delle mutate esigenze lavorative del che lavora a Roma dal lunedi al Parte_1 venerdi.
Attualmente, infatti, il tiene con sé i figli ogni fine settimana dal venerdi dopo la Parte_1 scuola alla domenica sera, ovvero dal sabato al lunedì mattina.
Tutti e tre i figli, in sede di ascolto, hanno dichiarato di non aver nulla da eccepire in ordine a tempi e modalità di permanenza con il padre (nonostante abbia Per_3 manifestato una minor propensione a rimanere con il padre).
Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, ovvero motivate esigenze dei minori ormai adolescenti, possono quindi confermarsi le condizioni di permanenza degli stessi con il padre già in atto ovvero: tutti i fine settimana dal venerdi all'uscita da scuola (o dal primo pomeriggio) alla domenica sera, prevedendosi tuttavia la possibilità della madre, su sua richiesta, di stare con i minori un fine settimana al mese;
un periodo di quindici giorni
6 anche consecutivo durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno (uguale periodo consecutivo va riconosciuto a quest'ultima con speculare obbligo di comunicazione entro il medesimo termine); festività civili e religiose ad anni alterni;
un periodo di sette giorni durante le vacanze natalizie
(comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale e Capodanno) e un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali (sempre secondo il principio dell'alternanza annuale).
Quanto alle questioni economiche relative al mantenimento dei figli, la madre ha chiesto l'aumento ad € 750,00 dell'importo complessivo a titolo di contributo del Parte_1 stabilito in sede di separazione in € 600,00, nonché l'accollo integrale a quest'ultimo delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (in separazione stabilito al
50% tra le parti).
Il ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione. Parte_1
Al riguardo, deve tenersi conto delle seguenti circostanze:
- Il ha dichiarato la propria disponibilità, di cui il Tribunale prende atto, a Parte_1 continuare a pagare integralmente le rate di restituzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, intestata ad entrambi i coniugi.
- A causa delle mutate condizioni lavorative, il sta con i figli minor tempo Parte_1 rispetto all'epoca della separazione (laddove era prevista la permanenza dei minori con il padre a fine settimana alternati, un giorno infrasettimanale con pernotto e altro giorno infrasettimanale nella settimana con il week end di spettanza materna) e certamente è non in grado di sollevare la madre da incombenze quotidiane infrasettimanali (ad esempio accompagnare i figli alle varie attività pomeridiane).
- Nelle condizioni di separazione nulla è stato previsto in relazione alla percezione degli assegni familiari (oggi assegno unico familiare) dovendosi quindi presumere che gli stessi fossero ripartiti in ugual misura tra le parti, quantunque successivamente l'assegno unico familiare è stato percepito integralmente dalla convenuta (cfr. verbale udienza di comparizione dei coniugi)
- La separazione tra i coniugi risale a tre anni or sono, e non può negarsi che i figli, ad oggi non più bambini, abbiano maggiori esigenze anche nella vita quotidiana.
- Il non è più gravato dall'onere di corrispondere assegno divorzile alla Parte_1 moglie a far data dalla pubblicazione della presente sentenza (quando, in virtù della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
7 cesserà lo stato di separazione che legittima la percezione di un assegno di mantenimento c.d. separativo).
- Le condizioni reddituali del sono migliorate rispetto all'epoca della Parte_1 separazione (basti il raffronto tra le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2022 e 2023, non avendo il ricorrente depositato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2024).
- La non ha allegato, e soprattutto comprovato, un deterioramento delle CP_1 proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, ed anzi non ha contestato di assentarsi talvolta per lavoro per alcuni giorni, con ciò rendendo ancora più inverosimile il modesto reddito mensile da lavoro dalla stessa dichiarato: devono pertanto presumersi quantomeno invariate le condizioni economiche della convenuta rispetto all'epoca della separazione (in tale sede era stato riconosciuto un assegno mensile di mantenimento di € 50,00):
Alla luce di tutti gli elementi soprariportati (in particolare l'assunzione da parte del dell'obbligo di restituzione integrale del mutuo) si ritiene dunque congruo Parte_1 quantificare in € 300,00 il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente alla CP_1 per ciascun figlio, confermandosi viceversa la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, disciplinate e specificate come da Linee Guida in uso presso questo
Tribunale a far data dal dicembre 2018.
L'assegno unico familiare, ammontante ad oggi a circa € 695,00 al mese, dovrà essere percepito dalla madre, prevalentemente collocataria, come peraltro concordato tra le parti prima del presente giudizio.
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese rispettivamente sostenute dalle parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 730/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
DICHIARA inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno divorzile proposta da parte convenuta, nonché le ulteriori domande a contenuto economico da questa avanzate in giudizio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
in data 20/08/2005 in Sanremo (atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1
8 registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di Sanremo al n. 49 anno
2005 parte II serie A), alle seguenti condizioni:
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_3 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
Controparte_1
ASSEGNA la casa ex coniugale sita in La Spezia v. Romana 34, a , Controparte_1 quale genitore prevalentemente collocatario, che la abiterà unitamente ai figli minori ed al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
DISPONE, salvo diverso e migliore accordo tra le parti e tenuto anche conto degli impegni di e , che i figli minori stiano con il padre tutti i fine settimana dal Per_3 Per_2 venerdi all'uscita da scuola (ovvero dal primo pomeriggio) alla domenica sera, con possibilità per la possibilità della madre, su sua richiesta, di averli con sé un fine settimana al mese;
un periodo di quindici giorni anche consecutivo durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno (uguale periodo consecutivo va riconosciuto a quest'ultima con speculare obbligo di comunicazione entro il medesimo termine); festività civili e religiose ad anni alterni;
un periodo di sette giorni durante le vacanze natalizie (comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale e Capodanno) e un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali
(sempre secondo il principio dell'alternanza annuale).
PONE a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 corrispondendo alla entro il giorno cinque di ogni mese l'importo mensile di € CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
DISPONE che l'assegno unico familiare per tutti e tre i figli sia percepito integralmente dalla convenuta;
Controparte_1
PONE a carico paritario delle parti le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LU IA
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