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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. ES OS, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente:
TRA
Avv. GRANIERO Vincenzo – – difeso da sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato in Battipaglia, via Mazzini 21/d;
APPELLANTE
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Forlano come da mandato esteso in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Battipaglia,
Via Mazzini 176;
APPELLANTA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno, Via Wenner n.61; CP_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1558/2016, resa dal G. di P. di Eboli in data
12.10.2016, non notificata;
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 10.09.2025
MOTIVAZIONE
1. Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'Avv. Graniero Vincenzo citava dinanzi al
Giudice di Pace di Eboli la e l' chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 CP_2
1 della misura cautelare del preavviso di fermo per mancanza dei presupposti ovvero delle ragioni di credito e dl periculum previsti per tale cautela.
1.1. Deduceva, in particolare, che l'importo indicato e richiesto nella presupposta ingiunzione n.
336654 non era quello effettivamente dovuto e che la non aveva diritto alla riscossione CP_1 coattiva in ordine all'ingiunzione n. 336655, perché mai notificata.
2. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza. Controparte_1
2.1. Deduceva, in particolare, che entrambe le ingiunzioni di pagamento erano state inviate a mezzo posta e pervenute al ricorrente in data 13.01.2015.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n.1558/2016 il Giudice di Pace di Eboli accoglieva in parte la domanda attorea dichiarando l'illegittimità del preavviso, per la sola parte relativa all'ingiunzione di pagamento del canone acqua per gli anni 2005/2009.
4. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'Avv. Graniero Vincenzo chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Deduceva, tra l'altro, la contraddittorietà della motivazione e l'errata pronuncia in ordine alla contestata notificazione dell'ingiunzione n.336655, in realtà mai effettuata.
4.1. Chiedeva, pertanto, di accertare il mancato diritto alla riscossione, quanto all'ingiunzione mai notificata, con conseguente declaratoria di illegittimità della misura di fermo sull'autovettura
TG. DM043EF, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
5. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza e Controparte_1 inammissibilità dei nuovi motivi di appello, con vittoria di spese di lite.
5. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la restando contumace. CP_2
6. All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
***
1. Il motivo di appello relativo all'omessa prova della notifica dell'ingiunzione n. n.336655 è fondato.
2. Va premesso che, per costante giurisprudenza anche di legittimità, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa
2 prova (cfr. Cass. n. 14935/2020, Cass. n. 16528/2018, specificamente in tema di notifica di cartelle di pagamento, nonché, in termini generali, Cass. n. 22687/2017, Cass. n. 21852/2016).
3. È stato, tuttavia, precisato che la suddetta «regula iuris» non può trovare applicazione ove l'involucro della raccomandata sia destinato a contenere – come nella specie - plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nell'unica busta spedita per posta.
3.1. Sul punto il Tribunale aderisce al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso da ultimo da Cass. Cassazione Civile, sez. V, sentenza n. 25160 del 19/09/2024 (in termini cfr. Cass. n. 18150/2023, Cass. n. 21533/2017, Cass. n. 20786/2014, Cass. n.
20027/2011).
4. Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta dalle parti in primo grado, emerge che la notifica di entrambe le ingiunzioni di pagamento – poste a fondamento del preavviso di fermo impugnato – sarebbe stata effettuata in un'unica busta raccomandata, contenente sul frontespizio del plico la semplice menzione degli estremi numerici identificativi delle predette ingiunzioni.
4.1. A fronte di tale evidenza, tenuto conto della contestazione specifica del destinatario – che ha allegato di aver rinvenuto all'interno del plico una sola ingiunzione – la società convenuta non ha dato prova dell'effettiva presenza nella busta di entrambi gli atti, sulla cui base è stato poi emesso il fermo.
5. Per quanto precede l'appello va accolto con conseguente declaratoria che nulla è dovuto dall'Avv. Graniero con riferimento all'ingiunzione n. 336655 – meglio identificata in atti - perché mai notificata e con conseguente condanna della convenuta alla cancellazione del fermo dal
P.R.A., ove ancora sussistente, e comunque della sua annotazione, con spese a proprio carico ed esonero di responsabilità per il responsabile che vi provvederà.
6. L'obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni, di cui si è dato atto, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nel testo dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, all'esito del giudizio r.g.t. 119/2017, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. in aggiunta all'illegittimità già dichiarata dal Giudice di Pace, in accoglimento dell'appello,
3 accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'Avv. Graniero Vincenzo, con riferimento all'ingiunzione n. 336655 – meglio identificata in atti cui si rimanda - perché mai notificata;
2. accerta e dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo e del fermo stesso, iscritto sull'autovettura targata DM043EF;
3. condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., ove non vi abbia ancora provveduto, a richiedere l'immediata cancellazione del fermo dal P.R.A., iscritto a carico del menzionato veicolo, e comunque della sua annotazione, con spese a proprio carico ed esonero di responsabilità per il l'ente-responsabile che vi provvederà;
4. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Salerno, in data 9.12.2025
Il Giudice
ES OS
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. ES OS, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente:
TRA
Avv. GRANIERO Vincenzo – – difeso da sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato in Battipaglia, via Mazzini 21/d;
APPELLANTE
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Forlano come da mandato esteso in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Battipaglia,
Via Mazzini 176;
APPELLANTA
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno, Via Wenner n.61; CP_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1558/2016, resa dal G. di P. di Eboli in data
12.10.2016, non notificata;
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 10.09.2025
MOTIVAZIONE
1. Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'Avv. Graniero Vincenzo citava dinanzi al
Giudice di Pace di Eboli la e l' chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 CP_2
1 della misura cautelare del preavviso di fermo per mancanza dei presupposti ovvero delle ragioni di credito e dl periculum previsti per tale cautela.
1.1. Deduceva, in particolare, che l'importo indicato e richiesto nella presupposta ingiunzione n.
336654 non era quello effettivamente dovuto e che la non aveva diritto alla riscossione CP_1 coattiva in ordine all'ingiunzione n. 336655, perché mai notificata.
2. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza. Controparte_1
2.1. Deduceva, in particolare, che entrambe le ingiunzioni di pagamento erano state inviate a mezzo posta e pervenute al ricorrente in data 13.01.2015.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n.1558/2016 il Giudice di Pace di Eboli accoglieva in parte la domanda attorea dichiarando l'illegittimità del preavviso, per la sola parte relativa all'ingiunzione di pagamento del canone acqua per gli anni 2005/2009.
4. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'Avv. Graniero Vincenzo chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Deduceva, tra l'altro, la contraddittorietà della motivazione e l'errata pronuncia in ordine alla contestata notificazione dell'ingiunzione n.336655, in realtà mai effettuata.
4.1. Chiedeva, pertanto, di accertare il mancato diritto alla riscossione, quanto all'ingiunzione mai notificata, con conseguente declaratoria di illegittimità della misura di fermo sull'autovettura
TG. DM043EF, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
5. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza e Controparte_1 inammissibilità dei nuovi motivi di appello, con vittoria di spese di lite.
5. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la restando contumace. CP_2
6. All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
***
1. Il motivo di appello relativo all'omessa prova della notifica dell'ingiunzione n. n.336655 è fondato.
2. Va premesso che, per costante giurisprudenza anche di legittimità, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa
2 prova (cfr. Cass. n. 14935/2020, Cass. n. 16528/2018, specificamente in tema di notifica di cartelle di pagamento, nonché, in termini generali, Cass. n. 22687/2017, Cass. n. 21852/2016).
3. È stato, tuttavia, precisato che la suddetta «regula iuris» non può trovare applicazione ove l'involucro della raccomandata sia destinato a contenere – come nella specie - plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nell'unica busta spedita per posta.
3.1. Sul punto il Tribunale aderisce al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso da ultimo da Cass. Cassazione Civile, sez. V, sentenza n. 25160 del 19/09/2024 (in termini cfr. Cass. n. 18150/2023, Cass. n. 21533/2017, Cass. n. 20786/2014, Cass. n.
20027/2011).
4. Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta dalle parti in primo grado, emerge che la notifica di entrambe le ingiunzioni di pagamento – poste a fondamento del preavviso di fermo impugnato – sarebbe stata effettuata in un'unica busta raccomandata, contenente sul frontespizio del plico la semplice menzione degli estremi numerici identificativi delle predette ingiunzioni.
4.1. A fronte di tale evidenza, tenuto conto della contestazione specifica del destinatario – che ha allegato di aver rinvenuto all'interno del plico una sola ingiunzione – la società convenuta non ha dato prova dell'effettiva presenza nella busta di entrambi gli atti, sulla cui base è stato poi emesso il fermo.
5. Per quanto precede l'appello va accolto con conseguente declaratoria che nulla è dovuto dall'Avv. Graniero con riferimento all'ingiunzione n. 336655 – meglio identificata in atti - perché mai notificata e con conseguente condanna della convenuta alla cancellazione del fermo dal
P.R.A., ove ancora sussistente, e comunque della sua annotazione, con spese a proprio carico ed esonero di responsabilità per il responsabile che vi provvederà.
6. L'obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni, di cui si è dato atto, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nel testo dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, all'esito del giudizio r.g.t. 119/2017, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. in aggiunta all'illegittimità già dichiarata dal Giudice di Pace, in accoglimento dell'appello,
3 accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'Avv. Graniero Vincenzo, con riferimento all'ingiunzione n. 336655 – meglio identificata in atti cui si rimanda - perché mai notificata;
2. accerta e dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo e del fermo stesso, iscritto sull'autovettura targata DM043EF;
3. condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., ove non vi abbia ancora provveduto, a richiedere l'immediata cancellazione del fermo dal P.R.A., iscritto a carico del menzionato veicolo, e comunque della sua annotazione, con spese a proprio carico ed esonero di responsabilità per il l'ente-responsabile che vi provvederà;
4. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Salerno, in data 9.12.2025
Il Giudice
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