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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6898 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g. 6480/2019, avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 28048/18 del Giudice di Pace di Napoli emessa in relazione ad un'istanza di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e vertente tra
L'Avv. (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo e dall'avv. Laura Avallone;
Appellante
(P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
Appellata
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Riformare integralmente la sentenza n. 28048/18 del Giudice di Pace di Napoli resa nell'ambito del giudizio di cui al
R.G. n. 7115/18 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi risarcire il danno subìto a causa della cancellazione del volo n. Napoli-Barcellona n.
VY6501 del 22 giugno 2017 della AG , con CP_1 conseguente condanna della al suddetto Controparte_1 risarcimento in misura non inferiore ad € 3.000,00 o nella diversa misura che vorrà l'adito Tribunale determinare anche secondo equità nei limiti del valore della controversia, tenuto conto altresì del diritto al rimborso delle spese conseguenti alla improvvisa cancellazione del suindicato volo nella misura di: € 420,00 pari alla penale versata all'Holel,
€ 69,00 pari al costo del biglietto per il volo Easy Jet non fruito, € 109,96 per i costi di agenzia sostenuti dall'attore ed € 24,50 per le spese di taxi, il tutto documentato in atti;
2) Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato versato per ciascun grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. ha impugnato la sentenza la sentenza n. Parte_1
28048/18 del Giudice di Pace di Napoli con la quale è stata respinta l'istanza risarcitoria proposta nei confronti della
Controparte_1
Ha premesso: che il 22 giugno 2017 si era recato presso l'aeroporto di Napoli per imbarcarsi sul volo della n. CP_1
VY6501 con destinazione Barcellona (Spagna) da dove, nel pomeriggio, avrebbe dovuto raggiungere Minorca con il volo n.
VY3742; che al gate per l'imbarco aveva appreso della cancellazione del volo Napoli-Barcellona; che dopo una estenuante attesa gli era stata prospettata la possibilità di raggiungere in autobus l'aeroporto di Fiumicino per prendere un volo per
Barcellona ma poco dopo l'annuncio gli era stato comunicato che il pullman era già partito;
che il viaggio in Spagna era per motivi di lavoro;
che aveva sostenuto il costo per l'albergo prenotato in spagna, i costi dell'agenzia, le spese per i taxi usati per raggiungere l'aeroporto; che il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo non provati il rapporto contrattuale ed il danno.
Ha sostenuto l'erroneità della pronuncia in quanto resa senza l'osservanza del regolamento CEE 861/2007 ed emessa senza tenere conto dei documenti depositati. Su tali presupposti ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e di condannare la al pagamento della somma di Controparte_1 euro 3000,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia.
Non si è costituita la . Controparte_1
Ciò posto, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Dai documenti prodotti dall'Avv. emerge: che aveva Pt_1 acquistato un biglietto per il volo n. VY6501 con destinazione
Barcellona, per poi procedere per Minorca;
che il volo è stato annullato dalla . CP_1
La è rimasta contumace cosicchè non ha fornito nessuna CP_1 giustificazione dell'annullamento.
Ciò posto va rammentato che la Suprema Corte ha chiarito che in tema di trasporto aereo internazionale di persone il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore(cfr. Cass.
Civ. n. 17644/2025).
Nel caso in esame l'appellante ha prodotto la copia dei biglietti ed i pagamenti eseguiti per l'acquisto.
Consegue che la va condannata al risarcimento del danno CP_1 subito dall'Avv. per l'importo di euro 598,96 (euro 420,00 Pt_1 per la penale per l'albergo non utilizzato, euro 69,00 per il costo del biglietto, euro 109,96 per l'agenzia), oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal
22.6.217 alla presente pronuncia.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
28048/2018 proposto dall'Avv. nei confronti della Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Annulla la sentenza n. 28048/2018 del giudice di pace di
Napoli;
2) Condanna la al pagamento della somma di Controparte_1 euro 598,96, oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 22.6.217 alla presente pronuncia;
3) la al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio che liquida in euro 1117,00, di cui euro
343,00(euro 43,00 per esborsi) ed euro 774,00(euro 174,00 per esborsi), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Laura Avallone.
Napoli, 8.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g. 6480/2019, avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 28048/18 del Giudice di Pace di Napoli emessa in relazione ad un'istanza di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e vertente tra
L'Avv. (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo e dall'avv. Laura Avallone;
Appellante
(P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
Appellata
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Riformare integralmente la sentenza n. 28048/18 del Giudice di Pace di Napoli resa nell'ambito del giudizio di cui al
R.G. n. 7115/18 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi risarcire il danno subìto a causa della cancellazione del volo n. Napoli-Barcellona n.
VY6501 del 22 giugno 2017 della AG , con CP_1 conseguente condanna della al suddetto Controparte_1 risarcimento in misura non inferiore ad € 3.000,00 o nella diversa misura che vorrà l'adito Tribunale determinare anche secondo equità nei limiti del valore della controversia, tenuto conto altresì del diritto al rimborso delle spese conseguenti alla improvvisa cancellazione del suindicato volo nella misura di: € 420,00 pari alla penale versata all'Holel,
€ 69,00 pari al costo del biglietto per il volo Easy Jet non fruito, € 109,96 per i costi di agenzia sostenuti dall'attore ed € 24,50 per le spese di taxi, il tutto documentato in atti;
2) Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato versato per ciascun grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. ha impugnato la sentenza la sentenza n. Parte_1
28048/18 del Giudice di Pace di Napoli con la quale è stata respinta l'istanza risarcitoria proposta nei confronti della
Controparte_1
Ha premesso: che il 22 giugno 2017 si era recato presso l'aeroporto di Napoli per imbarcarsi sul volo della n. CP_1
VY6501 con destinazione Barcellona (Spagna) da dove, nel pomeriggio, avrebbe dovuto raggiungere Minorca con il volo n.
VY3742; che al gate per l'imbarco aveva appreso della cancellazione del volo Napoli-Barcellona; che dopo una estenuante attesa gli era stata prospettata la possibilità di raggiungere in autobus l'aeroporto di Fiumicino per prendere un volo per
Barcellona ma poco dopo l'annuncio gli era stato comunicato che il pullman era già partito;
che il viaggio in Spagna era per motivi di lavoro;
che aveva sostenuto il costo per l'albergo prenotato in spagna, i costi dell'agenzia, le spese per i taxi usati per raggiungere l'aeroporto; che il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo non provati il rapporto contrattuale ed il danno.
Ha sostenuto l'erroneità della pronuncia in quanto resa senza l'osservanza del regolamento CEE 861/2007 ed emessa senza tenere conto dei documenti depositati. Su tali presupposti ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e di condannare la al pagamento della somma di Controparte_1 euro 3000,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia.
Non si è costituita la . Controparte_1
Ciò posto, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Dai documenti prodotti dall'Avv. emerge: che aveva Pt_1 acquistato un biglietto per il volo n. VY6501 con destinazione
Barcellona, per poi procedere per Minorca;
che il volo è stato annullato dalla . CP_1
La è rimasta contumace cosicchè non ha fornito nessuna CP_1 giustificazione dell'annullamento.
Ciò posto va rammentato che la Suprema Corte ha chiarito che in tema di trasporto aereo internazionale di persone il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore(cfr. Cass.
Civ. n. 17644/2025).
Nel caso in esame l'appellante ha prodotto la copia dei biglietti ed i pagamenti eseguiti per l'acquisto.
Consegue che la va condannata al risarcimento del danno CP_1 subito dall'Avv. per l'importo di euro 598,96 (euro 420,00 Pt_1 per la penale per l'albergo non utilizzato, euro 69,00 per il costo del biglietto, euro 109,96 per l'agenzia), oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal
22.6.217 alla presente pronuncia.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
28048/2018 proposto dall'Avv. nei confronti della Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Annulla la sentenza n. 28048/2018 del giudice di pace di
Napoli;
2) Condanna la al pagamento della somma di Controparte_1 euro 598,96, oltre agli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal 22.6.217 alla presente pronuncia;
3) la al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio che liquida in euro 1117,00, di cui euro
343,00(euro 43,00 per esborsi) ed euro 774,00(euro 174,00 per esborsi), oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Laura Avallone.
Napoli, 8.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa