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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/09/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1104 del ruolo generale degli affari dell'anno 2017, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc vecchio rito assegnati addì 15.02.2025 vertente
tra
, c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Terracina alla via Roma 104 presso lo studio dell'avv. Ferdinando Serapiglia, come da procura in atti;
attore\opponente – e
– e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
, p. iva , in persona del legale rappresentante p.t.-
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iucci per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Latina alla via Malta n. 7;
-opposta- nonchè
– P. IVA e nr. di reg. delle Imprese di Controparte_3 AN ,, in persona del legale rappresentante p.t.- rappresentata P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Elio Ludini del foro di Roma per procura in atti, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore
- Interventrice ex art. 111 cpc-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria – conto corrente e rapporti accessori
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 17.12.2024 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
55\17 depositato il 3.01.2017 ed emesso dall'intestato Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento di euro 43.593,01 quale saldo debitore del conto di corrispondenza n. 10651466 intrattenuto presso la filiale di CP_1 Terracina Formia, garantito mediante rilascio di cambiale dell'importo di euro 40.140. L'opponente, in particolare, disconosceva la sottoscrizione apposta al piano di rientro\riconoscimento debito prodotto dalla opposta, che dichiarava non aver mai sottoscritto, nonché la cambiale in garanzia ex adverso prodotta. Contestava il saldo debitorio allegando che trattavasi di movimenti di conto autorizzati da affidamenti previamente concordati, ed ancora la violazione dell'art. 117 testo unico bancario per mancata regolamentazione in conto corrente dei tassi di interesse passivi dei saldi negativi affidati, ed ancora l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, l'illecito computo di spese non concordate e la mancata comunicazione scritta delle modificazioni della regolamentazione del conto (cd. Jus variandi), l'usura originaria dei tassi di interesse debitori. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo o in subordine accertarsi l'esatta quantificazione degli importi dovuti in relazione al rapporto di causa.
Si costituiva e per suo conto il suo procuratore speciale CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione ed eccependo la CP_2 prescrizione ultradecennale della pretesa restitutoria delle rimesse solutorie medio tempore eseguite. Nel corso del giudizio interveniva la cessionaria ex art. 58 tub del rapporto di causa, igettata la Controparte_4 richiesta di provvisoria esecuzione, si procedeva all'istruzione mediante doppia ctu, calligrafica e contabile, e addì 17.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vecchio rito.
2. In rito devono essere ritenute irrimediabilmente tardive le deduzioni della opponente sul difetto di legittimazione passiva sostanziale della interventrice
- 2 - ex art. 58 tub in quanto eseguite oltre i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc. La interventrice ha sufficientemente dimostrato la propria legittimazione ad agire in base al seguente principio di diritto: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n.
385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,
e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma,
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” ( cfr. Cass. civ 20495\20).
Deve preliminarmente essere accolta l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali sollevata dalla opposta. L'argomento difensivo della opponente di indeterminatezza della eccezione per mancata distinzione e prova delle singole rimesse solutorie rispetto a quelle ripristinatorie, già incerto alla data di proposizione della presente controversia (cfr. ord Cass. civ. 27680\18) è stato definitivamente sconfessato dalla Corte di Cassazione la quale ha così precisato: “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” ( cfr. Cass. civ. 26987\24). A tanto consegue la declaratoria di prescrizione delle pretese restitutorie (actio indebiti) avanzate dalla opponente relativamente al decennio antecedente alle annotazioni passive in conto per mancata prova che le rimesse annotate in conto siano meramente ripristinatorie (cfr. Cass. civ. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18581, che richiamano precedenti ulteriori, fra cui Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064).
4. Venendo al merito delle contestazioni spiegate dall'opponente circa il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al piano di rientro e alla cambiale emessa, la ctu calligrafica ha in senso contrario accertato che:
“le analisi particolareggiate di confronto confermano che tutte le firme in verifica a nome « , apposte sui documenti riprodotto da Parte_1
- 3 - pagina 13 a pagina 37 sono autografe, perché riconducibile alla mano del signor identificato attraverso le abbondanti scritture e Persona_1 firme di comparazione disponibili” (cfr. conclusioni ctu prof. de Per_2 5.5.2020). Non colgono nel segno le contestazioni alla ctu eseguite per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni dal ctp dott. peraltro Per_3 rilevandosi che il predetto non ha posto le predette contestazioni al ctu (cfr. pag., 84 della ctu). In ogni caso le firme contrassegnate dal ctu come C3, C4, C5, C6, C7 e C8 sono state sottoposte a verifica tramite ctu provenendo da scritture private originali, mentre qualora fossero state apposte in atti pubblici non vi sarebbe stata ragione alcuna di eseguire la ctu, in quanto sarebbe stata necessaria la querela di falso. Con riferimento alle considerazioni tecniche che hanno portato il ctp a infirmare la validità dell'elaborato del prof. si Per_2 rimanda non solo al numero dei saggi di verifica eseguiti dal consulente (cfr. pag. 56 e ss. della ctu) ma anche alla convincente esposizione tecnica del ctu a supporto delle conclusioni oltre alle ulteriori osservazioni tecniche richieste al ctu e da quest'ultimo depositate addì 7.6.2020.
4.1 Il disconoscimento ex art. 214 cpc eseguito dall'opponente è in conclusione da qualificare come temerario, in ragione del numero delle firme sottoposte a verifica, con inevitabile applicazione dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata processuale.
5. A tanto consegue il mutamento del regime probatorio nella controversia in esame in quanto il ricorso monitorio è sorretto per la minor somma di euro 40.140,00 dall'atto di riconoscimento di debito del 30.9.2013 denominato
“atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” ( cfr doc. 3 allegato in atti”) e da una cambiale di pari importo. 5.1 Come chiarito dalla Suprema Corte, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto (come nel caso di specie) è implicita la proposizione anche dell'azione causale mediante utilizzazione dei titoli quali promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass., sez. III, 11.11.2005, n. 22898). L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass., n. 1058/2001; Cass., n. 13099/2008; Cass., n. 19860/2011). Tutto ciò premesso, a fronte della prospettazione dell'attore in senso sostanziale secondo la quale l'emissione della cambiale trova giustificazione nel riconoscimento di debito inerente al documento prodotto “atto di rimodulazione e rientro” sottoscritto dall'opponente, questi ha insistito sull'accertamento delle violazioni anatocistiche, usurarie ed ex art. 117 tub
- 4 - originariamente dedotte, di cui compete in questa sede vagliar la solidità probatoria, atteso il sovvertimento dell'onere della prova conseguente al riconoscimento dii debito. La prova del rapporto sottostante al rapporto cambiario ed, eventualmente, dell'esistenza di una convenzione di favore, è, dunque, a carico di colui che lo invoca e può essere fornita anche a mezzo di testimoni (Cass., n. 1686/1989; Cass., n. 867/1960; Cass., n. 2502/54). Orbene, leggesi nel documento di rimodulazione dell'affidamento che l'impresa opponente rinunciava a qualsivoglia eccezione\contestazione anche giudiziale (cfr. art. 4) dei movimenti di conto relativi all'affidamento, e tale previsione reca la doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341\1342 c.c.
6 Venendo all'esame della domanda di accertamento dell'usura originaria, i tassi debitori pattuiti in origine dalle parti non sono stati accertati come usurari dal ctu dott. (cfr. pag. 22 della ctu), risultando un Persona_4 moderato scostamento tra le soglie medio tempore introdotte da AN e i tassi previsti nel contratto di affidamento e successive modifiche. In particolare il ctu ha rilevato il superamento dei tassi di soglia nei trimestri II e III del 2013 e nel I del 2015. Orbene il ctu ha verificato l'usura sopravvenuta nei periodi predetti, computando nel tasso in concreto applicato rispetto al tasso soglia usura l'ammontare della percentuale della CMS praticata con l'entità massima della cms applicabile (cd. Cms soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle ministeriali (cfr. pag. 18 della ctu). 6.1 Occorre rilevare sul tema dell'usura sopravvenuta come nel tempo la Cassazione ha stabilito che il superamento dei tassi debitori nel corso dell'esecuzione del rapporto esige un comportamento collaborativo delle parti, che si concreta secondo il principio di buona fede nel dovere dell'istituto di credito di astenersi dal chiedere la riscossione degli interessi divenuti nel tempo usurari ( cfr. Cass. civ. 25743\23).
6.2 Cionondimeno il tema dell'incidenza delle commissioni di massimo scoperto sul tasso soglia usura è stato più volte modificato dalla Cassazione nel corso del tempo sino a stabilirsi da ultimo che: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia"
- ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti
- 5 - ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” ( cfr. Cass. civ. Sezioni Unite civili 16303\18). A tali principi si è conformato il ctu nelle conclusioni (cfr. pag. 18 ) con correttezza dei risultati cui è giunto.
7. Deve essere adesso affrontato il rilievo concernente la capitalizzazione degli interessi passivi.
Il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio appare successivo alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. 9.2.2000.
Occorre sul punto rammentare che la delibera in esame costituisce lo spartiacque in punto di legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione di diverso periodo degli interessi creditori del correntista. Pur condividendosi pienamente il nuovo indirizzo interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 21095/2004; n. 24418/2010) - sintetizzabile nell'affermazione dell'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – si rileva che i rapporti in conto corrente e il conto corrente oggetto di monitorio si sottraggono al principio appena enunciato in quanto instaurati dopo il 6.06.2000 ( conto corrente di corrispondenza in atti), siccome temporalmente ricadenti sotto il regime della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, pubblicata in G.U. il 22.2.2000 ed entrata in vigore, ai sensi dell'art. 8 della medesima delibera, il 22.4.2000. I rapporti dedotti nel giudizio monitorio appaiono conformi alla disposizione della deliberazione del C.I.C.R. (art. 2) - che detta le condizioni di validità della capitalizzazione periodica degli interessi debitori - in quanto in esso è stata prevista identica periodicità (trimestrale) nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. CTU in atti pag. 23). Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
- 6 - interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. Si registra dunque un disallineamento tra normativa primaria e secondaria, e si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Sul piano della gerarchia delle fonti la legge di stabilità è certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. L'argomento è stato di recente chiarito dalla Cassazione che ha stabilito che,
in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ( cfr. Cass. civ. 21344\24). Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 la legge prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D. Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad
- 7 - applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014. A tanto consegue l'obbligo del CTU di ricacolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016.
7 .1 Ad avviso della opposta tale assetto normativo sarebbe in contrasto con le NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONE previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 101 e ss) perché creerebbe distorsioni delle condizioni di mercato interno rispetto al mercato generale europeo. L'assunto appare generico in quanto i principi euro unitari richiamati non appaiono vietare, quantomeno in maniera assoluta, le decisioni degli Stati membri di vietare l'anatocismo bancario. In senso contrario si evidenzia come la Commissione Europea nella relazione sulla direttiva 90\88 (propedeutica al superamento della direttiva CE 87\102 modificata dalla direttiva 90\88 relativa al credito al consumo) evidenziava la piena legittimità del divieto di anatocismo bancario nel seguente modo: " Le legislazioni nazionali generalmente consentono al creditore di scegliere qualsiasi metodo appropriato e non arbitrario per definire il costo di un determinato credito. Le uniche condizioni da soddisfare sono la trasparenza e la completezza dell'elenco degli oneri. In alcuni paesi esiste un'eccezione all'arbitrarietà della definizione dell'interesse nominale, a norma dell'articolo 8 della direttiva 87/102 (rimborso anticipato). L'articolo 8 impone l'esistenza di norme nazionali per il calcolo di una riduzione equa del costo del credito. Alcuni paesi fissano quote percentuali del costo complessivo da rimborsare , mentre altri stabiliscono che la riduzione deve riguardare esclusivamente i costi variabili, espressi dal tasso d'interesse nominale” ( cfr. paragrafo III della relazione sul TAEG del 12.4.1996 – pag 11). L'eccezione va dunque respinta.
8. Per quel che concerne la commissione di massimo scoperto, come noto, trattasi di istituto solo di recente oggetto di regolazione normativa, pur
- 8 - risalendo la sua origine al 1952 (introduzione delle norme bancarie uniformi). Una prima regolazione normativa si ha solo nel 1995, con la legge 7.3.1996 n. 108 “Disposizioni in materia di usura” allorquando si dispose che fosse indicato l''importo di tale commissione, pur omettendo l'indicazione delle modalità di calcolo o la definizione concettuale. Come noto, la giurisprudenza di merito antecedente al 2006 sosteneva per lo più la nullità di tali commissioni, o per mancanza di causa (cfr. Trib. AN 8896\02), o per indeterminatezza dell'oggetto ( cfr. ex multis App. Lecce 27\6\2000) o per la sua mancata pubblicità nei rapporti col correntista ( cfr. App. Lecce 598\01). Il primo intervento col quale si risistemò l'istituto fu quello della Corte di Cassazione che nel 2006 ne recuperò la meritevolezza di tutela, definendo la commissione di massimo scoperto come remunerazione accordata alla Banca per la mera messa a disposizione di fondi a favore del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo. Secondo la Suprema Corte la commissione di massimo scoperto era valida purchè fosse espressamente pattuita ed esclusivamente per il periodo di pattuizione, senza la possibilità di richiamare generici usi bancari, non vincolanti in quanto usi non normativi. In buona sostanza quindi la commissione di massimo scoperto si giustificava per riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da CP_5 mettere a disposizione del cliente, esclusa ogni forma di ricapitalizzazione degli importi richiesti ( Cfr. Cass. civ. 870\06). Sul punto, nella fattispecie in esame, la ctu in atti ha rivelato che le commissioni in esame sono state praticate conformemente alle condizioni pattuite tra le parti (11.7.2006) ma il criterio di calcolo pattuito appare indeterminato ( cfr. pag. 11 della ctu). Sul tema la Corte di Cassazione ha di recente precisato che: “ In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” ( cfr. Cass. civ. 19825\22). La medesima ctu ha accertato che la banca non ha provato la comunicazione della variazione nella regolamentazione degli interessi passivi conformemente alle previsioni dell'art. 2 bis d.l. 185\08 in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria previste dall'art. 118 tub. Ancora la medesima ctu ha accertato che dopo la promulgazione dell'art. 6 bis d.l. 201\11 che ha modificato l'art. 117 bis testo unico bancario la banca abbia sostanzialmente rispettato la novella. A ragione dunque gli importi individuati dal ctu vanno decurtati rispetto alla regolamentazione pattizia agli atti.
9. Va infine respinto il motivo di opposizione secondo cui non è previsto nel contratto di conto corrente il tasso di interesse debitore per la parte non eccedente l'affidamento con conseguente nullità degli interessi debitori
- 9 - applicati. Il rilievo è infondato: il conto corrente non deve prevedere necessariamente un affidamento, mentre la disciplina analitica ex art. 117 tub è leggibile negli affidamenti documentati del 18.7.2006 ( euro 20.000), del 26.8.2010 (euro 40.000) ed ancora nell'affidamento del 21.5.2012 ( euro 15.000). Lo stesso ctu ha evidenziato come in tutti gli affidamenti risultano specificati sia i tassi intra fido che extra-fido.
10. Ne deriva, in conclusione, l'accoglimento dell'opposizione sotto il profilo dell'usura (tuttavia sopravvenuta) e sulle commissioni di massimo scoperto per i periodi dal III trimestre 2006 al II trimestre 2009 ed ancora dal III trimestre 2009 al II trimestre 2010. 10.1 Il decreto ingiuntivo di causa pertanto va ridotto a complessivi euro 31.185,48.
12. Sulla lite temeraria. Ritiene il Tribunale che il disconoscimento delle sottoscrizioni analizzato al paragrafo 4 della decisione vada inquadrato nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a tenore del quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Con riguardo a tale fattispecie, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte. Sul punto, questo Giudice, aderendo alla tesi già propugnata da parte della dottrina e condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23/1/2010 e 30/10/2009, Trib. Prato 6/11/2009, Trib. AN 29/8/2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Cionondimeno ha precisato di recente la Cassazione che, in ogni caso, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista ( cfr. Cass. civ. 19583\13). Essendo stata accolta anche se solo in parte l'opposizione non può darsi applicazione all'art. 96 cpc ma deve applicarsi l'art. 92 comma 1 cpc in ragione della cospicua attività processuale dedicata alla ctu calligrafica.
- 10 - 13. Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza dell'opponente, vanno regolate con compensazione di 1\4 per la rideterminazione del credito di causa, compensazione tuttavia da elidere per la trasgressione del dovere ex art. 88 cpc per il disconoscimento ex art. 214 cpc analizzato al precedente punto di motivazione (cfr. art. 92 comma 1 cpc secondo periodo).
Le spese vengono calcolate secondo i criteri del dm 55\14 e successive modifiche normative, includendo la fase istruttoria in quanto tenuta (da liquidare in misura maggiore alla media per la mole documentale trattata e per la doppia ctu), avuto riguardo al valore del decisum. Devono essere poste a carico integrale della opponente le spese della ctu calligrafica, mentre la ctu contabile va posta a carico della opponente per 3\4 e 1\4 alla opposta in ragione di quanto accertato. Occorre infine dare atto che le spese di lite in favore di – Controparte_6 originaria opposta – devono computare, per il subingresso della cessionaria ex art. 58 tub odierna interventrice, unicamente la fase di studio e introduttiva del giudizio con l'aumento ex art. 4 comma 8 d, 55\14 di cui ricorrono i presupposti applicativi,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 55\17 emesso dall'intestato Tribunale addì 3.1.2017, che annulla;
ridetermina definitivamente il credito di causa nella minor somma di euro 31.185,48, somma alla quale condanna parte opponente in favore della interventrice oltre interessi al tasso di mora Controparte_4 contrattuale dalla data di introduzione del giudizio e fino al soddisfo effettivo;
condanna l'attore\opponente alla rifusione, in parte qua, in favore della convenuta\opposta e della interventrice, dei 3/4 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 in favore di ed in euro Controparte_7
2.405,25 in favore della interventrice costituita, oltre accessori di legge, con compensazione della quota residua;
compensa le spese di lite disposte in favore dalla opponente (1\4) con la condanna ex art. 92 comma 1 cpc per il disconoscimento pretestuoso delle sottoscrizioni allegato nell'atto introduttivo di giudizio, condannando per l'effetto la opponente a rifondere alla interventrice le spese processuali della
- 11 - istruttoria relativa a tale fase nell'importo di euro 801,75 oltre accessori di legge;
pone definitivamente le spese della ctu calligrafica a carico esclusivo della pone definitivamente le spese della ctu contabile a carico di parte attrice\opponente nella misura dei 3/4 e della interventrice nella misura di 1\4.
Latina, 3.9.2025 Il Giudice dott. Gaetano Negro
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