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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
UI MA ON a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1330/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Spina Antonio
- Ricorrente -
CONTRO
(in persona del Sindaco p.t.), c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Grillo Rosanna Letizia della Direzione Affari Legali dell'ente come da procura in allegato alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7/2/2024, ha adito Parte_1 la presente sede esponendo:
- di essere stato dipendente dell'ente convenuto con contratto di lavoro Personale Enti locali e Profilo Professionale di Ispettore di Polizia Municipale, Posizione economica C5, in servizio presso il reparto di Sicurezza Urbana del medesimo Comune;
- di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1/10/1990 al 31/8/2019, venendo collocato a riposo d'ufficio per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per la maturazione del diritto alla pensione anticipata;
- che, successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, la direzione risorse umane dell'ente effettuava la liquidazione dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per
20 giorni ed un importo pari ad € 1.598,00;
- che, purtuttavia, tale liquidazione era da considerarsi parziale, avendo il ricorrente diritto alla liquidazione di altri 18 giorni di ferie, come risulterebbe dalla nota protocollo n. 406188, rilasciata in data 18/10/2022, esitata a seguito di istanza formulata dal ricorrente medesimo;
- che l'inadempimento di che trattasi, consistente nel mancato pagamento della somma netta di € 1.438,20, si è protratto al punto da rendere necessaria l'instaurazione della presente domanda giudiziale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito della cessazione del proprio rapporto di lavoro con il Comune di per collocamento a riposo d'ufficio, ha diritto a CP_1 percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per un numero di 18 giorni, quale differenza tra il totale delle ferie residue riconosciute dal resistente (pari a n. CP_1
38 giorni) ed il totale dei giorni di ferie residue liquidate e corrisposte sino ad oggi (pari a n. 20 giorni); - Per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.438,20 netti per i motivi di cui al ricorso, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta anche mediante C.T.U. contabile, oltre il risarcimento del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali dalla maturazione del diritto (data di cessazione del rapporto di lavoro del 01/09/2019) sino all'effettivo soddisfo;
-
Condannare comunque il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio con distrazione in favore del sotto-scritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con memoria difensiva depositata in data 21.5.2024 si è costituito l'ente convenuto, eccependo che la Direzione Corpo di Polizia Municipale ha disposto la fruizione delle ferie maturate nei confronti del personale in servizio con nota prot. 370590 del
22.10.2019, attribuendo al ricorrente la mancata fruizione delle medesime, con la conseguenza che questi non può ottenere la relativa indennità sostitutiva. Contestato, infine, il calcolo della monetizzazione per la ragione che esso va effettuato al lordo e non già al netto e in misura proporzionale a quanto liquidato con il provvedimento n. 03/871 del 24.12.2019, il ha chiesto conclusivamente di “respingere il Controparte_1 ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata riconoscere il diritto al pagamento delle ferie nella misura che discenderà dal calcolo della retribuzione lorda dovuta per i n. 18 giorni non pagati”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 7/10/2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa ritenuta matura per la decisione, viene definita con la presente sentenza.
*******
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di seguito osservato.
2.1. Il diritto alle ferie è da considerarsi quale irrinunciabile e, come tale, è garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta con la sentenza della Grande
Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16, ha affermato il seguente principio: “l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e,
2 correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”. A tale conclusione la CGUE è pervenuta rilevando, in particolare, che: “l)…il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva
2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova incombe sul datore di lavoro (…);
o) pertanto se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.” (cfr. Cass. ordinanza n. 13613 del 2 luglio
2020).
Alla luce dei superiori principi, dunque, la perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, viola i limiti che si impongono imperativamente agli Stati membri quando essi precisano le modalità di esercizio di esso.
Nel solco di tale linea esegetica, il consesso della CGUE ha osservato che “...il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (v. punto 45, della sentenza della CGUE resa nella causa C-684/16 cit.).
Ciò comporta, sul piano probatorio, che compete al datore di lavoro provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, e ove tale onere
3 non resti assolto “si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”; diversamente, ove tale prova sia offerta dalla parte datoriale
“e risulti, quindi, che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (v. punti
46 e ss. della sentenza della CGUE resa nella causa C.684-19 cit.).
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “...La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 21780/2022; cfr. anche C. Cass. 18140/2022 e C. Cass. 29113/2022 secondo cui “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva se il datore non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere, altresì, assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio, cui il dirigente era preposto, non fossero tali da impedire il loro godimento”). Come da ultimo evidenziato dalla Corte di Cassazione, in definitiva, “L'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che: a) le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e conseguentemente un obbligo del datore di lavoro;
b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, di averlo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 23153/2022; nello stesso senso cfr. altresì C. Cass.
21780/2022).
2.2. Considerati i princìpi sopra enunciati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, non vi è prova, nella specie, che parte ricorrente, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali
4 retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime.
Più precisamente, dalla documentazione versata in atti dal contenente Controparte_1 le note emesse dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale (cfr. allegati alla memoria difensiva) si evince unicamente che: I) l'ufficio all'uopo preposto ha trasmesso una richiesta al servizio legale - in merito all'istanza con la quale, illo tempore, l'odierna parte ricorrente ha chiesto la c.d. monetizzazione delle ferie non godute – finalizzata ad apprendere se concedere l'anzidetta richiesta alla luce della malattia della parte ricorrente;
II) che la mancata monetizzazione dipenderebbe dalla disposizione di cui all'art. 24 CCNL del 14 settembre del 2000, in base alla quale il dipendente non ha formalizzato alcuna richiesta di fruizione delle ferie nei quindici giorni, o comunque entro il bimestre, successivi alla loro maturazione.
Viceversa, gli atti datoriali in parola, non contengono l'accurato avvertimento rivolto al ricorrente “…del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”, contenendo, bensì, il richiamo ad una generale disposizione di carattere contrattuale (che prevede che il riposo compensativo vada fruito di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo), ma non individualizzata, non di portata precettiva e priva del sopra citato avvertimento.
2.3. Oltretutto, in merito al periodo di malattia, giova osservare che la stessa sospende il decorso del periodo feriale (cfr. Corte Cost. n. 616/1987 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso), e che durante la stessa non possono, pertanto, fruirsi le ferie residue;
né emergendo eventuale rilievo sulla condotta del lavoratore ricorrente, non oggetto di alcuna eccezione, da parte del datore di lavoro.
Come altresì rilevato dalla parte ricorrente (cfr note depositate il 05/06/2024 e successive del 28/03/2025 e del 01/10/2025) la nota prot. 370590 del 22.10.2019 con cui la Direzione
Corpo di Polizia Municipale, ha comunicato di avere disposto la completa fruizione delle ferie maturate (e dei riposi compensativi) nei confronti del personale in servizio appare successiva alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del ricorrente, avvenuta dal
01/09/2019.
Inoltre appare contraddittorio il contegno del resistente che per un verso contesta CP_1 il diritto del ricorrente con le note datate 19/09/2019, 27/09/2019 e 22/10/2019, per altro verso in data successiva alle stesse, con Provvedimento n. 03/283, emesso in data
22/04/2022 dalla Direzione Risorse Umane, comunica al ricorrente che, premesso il provvedimento dirigenziale n.03/871 del 24/12/2019, aveva provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennità sostitutiva di n. 20 (venti) giorni di ferie non fruite per un importo pari ad € 1.598,00 (cfr all. 1 al ricorso). Inoltre, l'Ente resistente, con nota prot. n. 406188, in data 18/10/2022, ha comunicato che il ricorrente “…ha un residuo ferie di n.38 (trentotto) giorni, così specificati: ANNO
2018 – FERIE 14. ANNO 2019 – FERIE 24. TOTALE 38. Dagli atti in possesso di questa
Direzione si riscontra, come da provvedimento n° 03/871, prot. 451588 del 24/12/2019, il pagamento di n° 20 giorni di ferie residue” (cfr all. 4 al ricorso ).
5 3. A fronte di quanto riconosciuto -con valenza confessoria- dallo stesso CP_1 resistente (cfr doc n. 4 produzione ricorrente) può reputarsi provato che alla data di quiescenza il ricorrente abbia maturato e non goduto di 18 giorni di ferie.
3.1. In merito alla quantificazione della relativa indennità sostitutiva, non v'è ragione, in assenza di specifica contestazione, per discostarsi dai calcoli eseguiti dalla parte ricorrente (ottenuti mediante proporzione rispetto a quanto già liquidato in relazione agli altri 20 giorni).
Ed invero, la generica contestazione per la quale l'ammontare vada liquidato al lordo anziché al netto risulta smentita dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'indennità in parola abbia natura mista, anche risarcitoria (cfr., da ultimo, in particolare, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1450 del 2025 secondo cui “...La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018;
Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo,
Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”.
Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
6 sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n. 21302/2019). In definitiva, parte ricorrente ha diritto al pagamento della somma complessiva di €
1.438,20.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
37/2018; esse sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.438,20 per i titoli di cui in parte motiva;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, in data 8/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa UI MA ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
UI MA ON a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1330/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Spina Antonio
- Ricorrente -
CONTRO
(in persona del Sindaco p.t.), c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Grillo Rosanna Letizia della Direzione Affari Legali dell'ente come da procura in allegato alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7/2/2024, ha adito Parte_1 la presente sede esponendo:
- di essere stato dipendente dell'ente convenuto con contratto di lavoro Personale Enti locali e Profilo Professionale di Ispettore di Polizia Municipale, Posizione economica C5, in servizio presso il reparto di Sicurezza Urbana del medesimo Comune;
- di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1/10/1990 al 31/8/2019, venendo collocato a riposo d'ufficio per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per la maturazione del diritto alla pensione anticipata;
- che, successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, la direzione risorse umane dell'ente effettuava la liquidazione dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite per
20 giorni ed un importo pari ad € 1.598,00;
- che, purtuttavia, tale liquidazione era da considerarsi parziale, avendo il ricorrente diritto alla liquidazione di altri 18 giorni di ferie, come risulterebbe dalla nota protocollo n. 406188, rilasciata in data 18/10/2022, esitata a seguito di istanza formulata dal ricorrente medesimo;
- che l'inadempimento di che trattasi, consistente nel mancato pagamento della somma netta di € 1.438,20, si è protratto al punto da rendere necessaria l'instaurazione della presente domanda giudiziale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito della cessazione del proprio rapporto di lavoro con il Comune di per collocamento a riposo d'ufficio, ha diritto a CP_1 percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per un numero di 18 giorni, quale differenza tra il totale delle ferie residue riconosciute dal resistente (pari a n. CP_1
38 giorni) ed il totale dei giorni di ferie residue liquidate e corrisposte sino ad oggi (pari a n. 20 giorni); - Per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.438,20 netti per i motivi di cui al ricorso, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta anche mediante C.T.U. contabile, oltre il risarcimento del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali dalla maturazione del diritto (data di cessazione del rapporto di lavoro del 01/09/2019) sino all'effettivo soddisfo;
-
Condannare comunque il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio con distrazione in favore del sotto-scritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con memoria difensiva depositata in data 21.5.2024 si è costituito l'ente convenuto, eccependo che la Direzione Corpo di Polizia Municipale ha disposto la fruizione delle ferie maturate nei confronti del personale in servizio con nota prot. 370590 del
22.10.2019, attribuendo al ricorrente la mancata fruizione delle medesime, con la conseguenza che questi non può ottenere la relativa indennità sostitutiva. Contestato, infine, il calcolo della monetizzazione per la ragione che esso va effettuato al lordo e non già al netto e in misura proporzionale a quanto liquidato con il provvedimento n. 03/871 del 24.12.2019, il ha chiesto conclusivamente di “respingere il Controparte_1 ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata riconoscere il diritto al pagamento delle ferie nella misura che discenderà dal calcolo della retribuzione lorda dovuta per i n. 18 giorni non pagati”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 7/10/2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa ritenuta matura per la decisione, viene definita con la presente sentenza.
*******
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di seguito osservato.
2.1. Il diritto alle ferie è da considerarsi quale irrinunciabile e, come tale, è garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta con la sentenza della Grande
Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16, ha affermato il seguente principio: “l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e,
2 correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”. A tale conclusione la CGUE è pervenuta rilevando, in particolare, che: “l)…il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva
2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova incombe sul datore di lavoro (…);
o) pertanto se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.” (cfr. Cass. ordinanza n. 13613 del 2 luglio
2020).
Alla luce dei superiori principi, dunque, la perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, viola i limiti che si impongono imperativamente agli Stati membri quando essi precisano le modalità di esercizio di esso.
Nel solco di tale linea esegetica, il consesso della CGUE ha osservato che “...il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (v. punto 45, della sentenza della CGUE resa nella causa C-684/16 cit.).
Ciò comporta, sul piano probatorio, che compete al datore di lavoro provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, e ove tale onere
3 non resti assolto “si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”; diversamente, ove tale prova sia offerta dalla parte datoriale
“e risulti, quindi, che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (v. punti
46 e ss. della sentenza della CGUE resa nella causa C.684-19 cit.).
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “...La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 21780/2022; cfr. anche C. Cass. 18140/2022 e C. Cass. 29113/2022 secondo cui “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva se il datore non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere, altresì, assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio, cui il dirigente era preposto, non fossero tali da impedire il loro godimento”). Come da ultimo evidenziato dalla Corte di Cassazione, in definitiva, “L'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che: a) le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e conseguentemente un obbligo del datore di lavoro;
b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, di averlo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 23153/2022; nello stesso senso cfr. altresì C. Cass.
21780/2022).
2.2. Considerati i princìpi sopra enunciati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, non vi è prova, nella specie, che parte ricorrente, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali
4 retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime.
Più precisamente, dalla documentazione versata in atti dal contenente Controparte_1 le note emesse dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale (cfr. allegati alla memoria difensiva) si evince unicamente che: I) l'ufficio all'uopo preposto ha trasmesso una richiesta al servizio legale - in merito all'istanza con la quale, illo tempore, l'odierna parte ricorrente ha chiesto la c.d. monetizzazione delle ferie non godute – finalizzata ad apprendere se concedere l'anzidetta richiesta alla luce della malattia della parte ricorrente;
II) che la mancata monetizzazione dipenderebbe dalla disposizione di cui all'art. 24 CCNL del 14 settembre del 2000, in base alla quale il dipendente non ha formalizzato alcuna richiesta di fruizione delle ferie nei quindici giorni, o comunque entro il bimestre, successivi alla loro maturazione.
Viceversa, gli atti datoriali in parola, non contengono l'accurato avvertimento rivolto al ricorrente “…del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”, contenendo, bensì, il richiamo ad una generale disposizione di carattere contrattuale (che prevede che il riposo compensativo vada fruito di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo), ma non individualizzata, non di portata precettiva e priva del sopra citato avvertimento.
2.3. Oltretutto, in merito al periodo di malattia, giova osservare che la stessa sospende il decorso del periodo feriale (cfr. Corte Cost. n. 616/1987 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso), e che durante la stessa non possono, pertanto, fruirsi le ferie residue;
né emergendo eventuale rilievo sulla condotta del lavoratore ricorrente, non oggetto di alcuna eccezione, da parte del datore di lavoro.
Come altresì rilevato dalla parte ricorrente (cfr note depositate il 05/06/2024 e successive del 28/03/2025 e del 01/10/2025) la nota prot. 370590 del 22.10.2019 con cui la Direzione
Corpo di Polizia Municipale, ha comunicato di avere disposto la completa fruizione delle ferie maturate (e dei riposi compensativi) nei confronti del personale in servizio appare successiva alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del ricorrente, avvenuta dal
01/09/2019.
Inoltre appare contraddittorio il contegno del resistente che per un verso contesta CP_1 il diritto del ricorrente con le note datate 19/09/2019, 27/09/2019 e 22/10/2019, per altro verso in data successiva alle stesse, con Provvedimento n. 03/283, emesso in data
22/04/2022 dalla Direzione Risorse Umane, comunica al ricorrente che, premesso il provvedimento dirigenziale n.03/871 del 24/12/2019, aveva provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennità sostitutiva di n. 20 (venti) giorni di ferie non fruite per un importo pari ad € 1.598,00 (cfr all. 1 al ricorso). Inoltre, l'Ente resistente, con nota prot. n. 406188, in data 18/10/2022, ha comunicato che il ricorrente “…ha un residuo ferie di n.38 (trentotto) giorni, così specificati: ANNO
2018 – FERIE 14. ANNO 2019 – FERIE 24. TOTALE 38. Dagli atti in possesso di questa
Direzione si riscontra, come da provvedimento n° 03/871, prot. 451588 del 24/12/2019, il pagamento di n° 20 giorni di ferie residue” (cfr all. 4 al ricorso ).
5 3. A fronte di quanto riconosciuto -con valenza confessoria- dallo stesso CP_1 resistente (cfr doc n. 4 produzione ricorrente) può reputarsi provato che alla data di quiescenza il ricorrente abbia maturato e non goduto di 18 giorni di ferie.
3.1. In merito alla quantificazione della relativa indennità sostitutiva, non v'è ragione, in assenza di specifica contestazione, per discostarsi dai calcoli eseguiti dalla parte ricorrente (ottenuti mediante proporzione rispetto a quanto già liquidato in relazione agli altri 20 giorni).
Ed invero, la generica contestazione per la quale l'ammontare vada liquidato al lordo anziché al netto risulta smentita dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'indennità in parola abbia natura mista, anche risarcitoria (cfr., da ultimo, in particolare, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1450 del 2025 secondo cui “...La giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018;
Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo,
Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”.
Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza secondo il quale “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
6 sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n. 21302/2019). In definitiva, parte ricorrente ha diritto al pagamento della somma complessiva di €
1.438,20.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
37/2018; esse sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.438,20 per i titoli di cui in parte motiva;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, in data 8/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa UI MA ON
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