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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3467/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/02/1981 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Flore Luisa del Foro di Pavia
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in TR LL
(VC) il 25/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione è nata, in data 14/09/2021, la figlia , ancora minore. Persona_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 292 del 14/11/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
15/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in TR LL (VC) il 25/09/2016, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2016, alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comportarsi tra loro in modo civile e con rispetto e condividendo i seguenti principi generali della genitorialità, impegnandosi a * mantenere una comunicazione funzionale con la figlia * mantenere una comunicazione regolare Per_1 con l'altro genitore nonché essere collaborativi tra loro nell'interesse preminente della figlia
* contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano * Per_1 condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici, etc.), in particolare * essere flessibile e * sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, non ponendo in essere condotte squalificanti o denigratorie dell'altro genitore, né controllando od interferendo nella comunicazione tra ciascun genitore e;
Per_1
2. DISPONE che la figlia minore permanga affidata ad entrambi i genitori in via Per_1 condivisa con collocazione abitativa della bambina presso la madre nell'immobile di sua esclusiva proprietà, ove già risiede, in TR V.se (VC) Via Milano n. 5;
3. DATO ATTO che, in ossequio agli accordi recepiti in sede di separazione intervenuta fra i coniugi, la SI.ra ha già versato al SI. l'importo di € 20.000,00 (euro Pt_2 Pt_1 ventimila/00), a tacitazione di ogni pretesa del SI. in relazione alla casa familiare Pt_1
e salvo quanto previsto al successivo punto 4, la SI.ra verserà l'importo di € Pt_2
20.000,00 (euro ventimila/00) al SI. immediatamente a seguito della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
4. DÀ ATTO che in caso di alienazione dell'immobile di sua proprietà, la SI.ra si Pt_2 impegna, altresì, sin da ora, ad aprire un conto corrente con fondi pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), che saranno destinati in via esclusiva nell'interesse e per le esigenze di
, previo accordo per qualsivoglia utilizzo con il padre e con obbligo di Per_1 rendicontazione annuale in ordine alle giacenze ed alle movimentazioni del conto corrente da parte della SI.ra al SI. ; l'importo di cui sopra sarà riconosciuto dalla Pt_2 Pt_1 madre alla figlia anche ove maggiorenne e tale riconoscimento/impegno in ordine all'importo di euro 50.000,00 costituisce immediata e definitiva soluzione di ogni rapporto patrimoniale in essere fra i coniugi e di ogni vertenza relativa al contributo economico del
SI. alla realizzazione della casa familiare;
Pt_1
5. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra la somma di € 450,00 (euro Pt_1 Pt_2 quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno cinque di ogni mese;
altresì Per_1
pagina 3 di 5 la spesa per i buoni pasto relativi alla scuola dell'infanzia ed alle successive scuole frequentate da saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno;
Per_1
6. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire interamente l'assegno unico relativo Pt_2 alla figlia minore , quale genitore collocatario;
Per_1
7. DISPONE che i genitori concorrano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, da concordare e documentare previamente, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Per la determinazione delle spese straordinarie è fatto riferimento a quelle così definite dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati n. 375 datato
21.12.2018 del Tribunale di Vercelli. Vista la gravosa attività lavorativa svolta da entrambi i genitori (la Dott.ssa è soggetta a turni di reperibilità presso l'Ospedale S. Andrea Pt_2 di Vercelli, mentre l'Ing. deve affrontare trasferte all'estero anche per più giorni Pt_1 consecutivi dietro richiesta del datore di lavoro), si concorda sin da ora che le spese per la baby-sitter di nel periodo estivo e nei periodi di vacanza (ivi compresi i ponti e le Per_1 festività natalizie o pasquali), allorché la stessa non frequenti qualsivoglia centro estivo o sia impegnata per tutta la giornata in altra attività rimangano a carico di ciascun genitore nel periodo di propria spettanza;
8. DISPONE che il genitore non collocatario SI. possa vedere la figlia secondo le Pt_1 seguenti modalità: in maniera graduale, indicativamente sino al compimento dei quattro anni di età di , Per_1 ed in ogni caso sino a che il SI. non abbia provveduto a predisporre quanto Pt_1 necessario per il pernottamento della bambina presso di sé, in ispecie in autonoma e separata cameretta, salvi diversi accordi:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, alternativamente, il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 10:00 del mattino sino alle ore 20:00 di sera, provvedendo ad andare a prendere presso la casa materna, mentre la SI.ra andrà a recuperare Per_1 Pt_2 la bambina a casa del papà;
- successivamente ed in ogni caso a decorrere dai quattro anni d'età di , il padre terrà Per_1 con sé a weekend alternati, inizialmente dal sabato mattina ore 10:00 sino alle ore Per_1
19:00 di domenica sera, in seguito dal venerdì pomeriggio terminata la scuola sino alle ore
19:00 di domenica sera. Il SI. si incaricherà di andare a prendere la figlia presso la Pt_1 scuola o la casa materna, mentre la SI.ra provvederà ad andare a riprendere Pt_2 Per_1 la domenica sera a casa del papà; nella settimana in cui non trascorrerà il weekend Per_1 con il padre, il SI. potrà vedere la bambina dall'uscita della scuola sino alle ore Pt_1
20:30, provvedendo ad andare a prendere e riportare lui presso la casa della mamma. Per_1
Resta fermo che, ove il padre fosse impossibilitato per motivi lavorativi ad andare a prendere all'uscita da scuola, l'eventuale costo della baby-sitter messa a Per_1 disposizione, la quale permarrà con la minore sino all'arrivo del papà, sarà a carico integrale di quest'ultimo. Si dà atto in ogni caso della disponibilità di entrambi i genitori ad ampliare gli spazi di visita del genitore non collocatario previo congruo accordo e preavviso e tenuto conto delle esigenze e delle attività scolastiche, sportive e ricreative svolte da;
Per_1
- nei giorni in cui non vedrà uno dei genitori, l'altro genitore potrà effettuare una Per_1 video-chiamata alla bambina liberamente nella fascia oraria compresa fra le ore 20:00 e le ore 21:00;
pagina 4 di 5 - salvi diversi accordi e sino almeno ai quattro anni di età, trascorrerà il giorno di Per_1
Natale (indicativamente presso la casa della mamma) ed il giorno del Compleanno con entrambi i genitori;
durante le vacanze natalizie e pasquali continuerà a vedere il Per_1 padre secondo le modalità ordinarie;
- in ogni caso, al compimento dei quattro anni di età, fermo restando quanto sopra detto in ordine al giorno di Natale, trascorrerà le festività ad anni alterni e vicendevolmente Per_1 con ciascun genitore dalla data di fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 compreso e dal
31.12 sino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, di cui almeno una nel mese di agosto (alternativamente con ciascun genitore), da decidere di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in maniera graduale ed indicativamente sino al compimento dei quattro anni di età, Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua ed i due precedenti, con l'altro genitore il giorno di Pasquetta ed i due successivi mentre le altre festività infrannuali, anche comprensive dei cd. “ponti”, saranno trascorse dalla minore con i genitori e suddivise in base al principio dell'alternanza;
- durante le festività di Carnevale permarrà presso la mamma, partecipando alle Per_1 sfilate del Carnevale Storico di TR V.se o di altra località limitrofa, ferma restando la possibilità per il papà di unirsi volontariamente a tale partecipazione e festeggiamento;
- entrambi i genitori, in particolare il SI. , si impegnano a comunicarsi Pt_1 vicendevolmente i propri impegni lavorativi in trasferta con congruo anticipo almeno prima dell'incombente previsto, tenuto conto degli impegni professionali di entrambi i genitori e della necessità di organizzarsi anche con la baby-sitter da parte di entrambi;
9. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia
[...]
; Persona_2
10. DÀ ATTO che il SI. dichiara di non opporsi all'eventuale azione di annullamento Pt_1 del matrimonio canonico promuovenda da parte della SI.ra . Pt_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3467/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/02/1981 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Flore Luisa del Foro di Pavia
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in TR LL
(VC) il 25/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione è nata, in data 14/09/2021, la figlia , ancora minore. Persona_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 292 del 14/11/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
15/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in TR LL (VC) il 25/09/2016, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2016, alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comportarsi tra loro in modo civile e con rispetto e condividendo i seguenti principi generali della genitorialità, impegnandosi a * mantenere una comunicazione funzionale con la figlia * mantenere una comunicazione regolare Per_1 con l'altro genitore nonché essere collaborativi tra loro nell'interesse preminente della figlia
* contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano * Per_1 condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici, etc.), in particolare * essere flessibile e * sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, non ponendo in essere condotte squalificanti o denigratorie dell'altro genitore, né controllando od interferendo nella comunicazione tra ciascun genitore e;
Per_1
2. DISPONE che la figlia minore permanga affidata ad entrambi i genitori in via Per_1 condivisa con collocazione abitativa della bambina presso la madre nell'immobile di sua esclusiva proprietà, ove già risiede, in TR V.se (VC) Via Milano n. 5;
3. DATO ATTO che, in ossequio agli accordi recepiti in sede di separazione intervenuta fra i coniugi, la SI.ra ha già versato al SI. l'importo di € 20.000,00 (euro Pt_2 Pt_1 ventimila/00), a tacitazione di ogni pretesa del SI. in relazione alla casa familiare Pt_1
e salvo quanto previsto al successivo punto 4, la SI.ra verserà l'importo di € Pt_2
20.000,00 (euro ventimila/00) al SI. immediatamente a seguito della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
4. DÀ ATTO che in caso di alienazione dell'immobile di sua proprietà, la SI.ra si Pt_2 impegna, altresì, sin da ora, ad aprire un conto corrente con fondi pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), che saranno destinati in via esclusiva nell'interesse e per le esigenze di
, previo accordo per qualsivoglia utilizzo con il padre e con obbligo di Per_1 rendicontazione annuale in ordine alle giacenze ed alle movimentazioni del conto corrente da parte della SI.ra al SI. ; l'importo di cui sopra sarà riconosciuto dalla Pt_2 Pt_1 madre alla figlia anche ove maggiorenne e tale riconoscimento/impegno in ordine all'importo di euro 50.000,00 costituisce immediata e definitiva soluzione di ogni rapporto patrimoniale in essere fra i coniugi e di ogni vertenza relativa al contributo economico del
SI. alla realizzazione della casa familiare;
Pt_1
5. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra la somma di € 450,00 (euro Pt_1 Pt_2 quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno cinque di ogni mese;
altresì Per_1
pagina 3 di 5 la spesa per i buoni pasto relativi alla scuola dell'infanzia ed alle successive scuole frequentate da saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno;
Per_1
6. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire interamente l'assegno unico relativo Pt_2 alla figlia minore , quale genitore collocatario;
Per_1
7. DISPONE che i genitori concorrano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, da concordare e documentare previamente, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Per la determinazione delle spese straordinarie è fatto riferimento a quelle così definite dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati n. 375 datato
21.12.2018 del Tribunale di Vercelli. Vista la gravosa attività lavorativa svolta da entrambi i genitori (la Dott.ssa è soggetta a turni di reperibilità presso l'Ospedale S. Andrea Pt_2 di Vercelli, mentre l'Ing. deve affrontare trasferte all'estero anche per più giorni Pt_1 consecutivi dietro richiesta del datore di lavoro), si concorda sin da ora che le spese per la baby-sitter di nel periodo estivo e nei periodi di vacanza (ivi compresi i ponti e le Per_1 festività natalizie o pasquali), allorché la stessa non frequenti qualsivoglia centro estivo o sia impegnata per tutta la giornata in altra attività rimangano a carico di ciascun genitore nel periodo di propria spettanza;
8. DISPONE che il genitore non collocatario SI. possa vedere la figlia secondo le Pt_1 seguenti modalità: in maniera graduale, indicativamente sino al compimento dei quattro anni di età di , Per_1 ed in ogni caso sino a che il SI. non abbia provveduto a predisporre quanto Pt_1 necessario per il pernottamento della bambina presso di sé, in ispecie in autonoma e separata cameretta, salvi diversi accordi:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, alternativamente, il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 10:00 del mattino sino alle ore 20:00 di sera, provvedendo ad andare a prendere presso la casa materna, mentre la SI.ra andrà a recuperare Per_1 Pt_2 la bambina a casa del papà;
- successivamente ed in ogni caso a decorrere dai quattro anni d'età di , il padre terrà Per_1 con sé a weekend alternati, inizialmente dal sabato mattina ore 10:00 sino alle ore Per_1
19:00 di domenica sera, in seguito dal venerdì pomeriggio terminata la scuola sino alle ore
19:00 di domenica sera. Il SI. si incaricherà di andare a prendere la figlia presso la Pt_1 scuola o la casa materna, mentre la SI.ra provvederà ad andare a riprendere Pt_2 Per_1 la domenica sera a casa del papà; nella settimana in cui non trascorrerà il weekend Per_1 con il padre, il SI. potrà vedere la bambina dall'uscita della scuola sino alle ore Pt_1
20:30, provvedendo ad andare a prendere e riportare lui presso la casa della mamma. Per_1
Resta fermo che, ove il padre fosse impossibilitato per motivi lavorativi ad andare a prendere all'uscita da scuola, l'eventuale costo della baby-sitter messa a Per_1 disposizione, la quale permarrà con la minore sino all'arrivo del papà, sarà a carico integrale di quest'ultimo. Si dà atto in ogni caso della disponibilità di entrambi i genitori ad ampliare gli spazi di visita del genitore non collocatario previo congruo accordo e preavviso e tenuto conto delle esigenze e delle attività scolastiche, sportive e ricreative svolte da;
Per_1
- nei giorni in cui non vedrà uno dei genitori, l'altro genitore potrà effettuare una Per_1 video-chiamata alla bambina liberamente nella fascia oraria compresa fra le ore 20:00 e le ore 21:00;
pagina 4 di 5 - salvi diversi accordi e sino almeno ai quattro anni di età, trascorrerà il giorno di Per_1
Natale (indicativamente presso la casa della mamma) ed il giorno del Compleanno con entrambi i genitori;
durante le vacanze natalizie e pasquali continuerà a vedere il Per_1 padre secondo le modalità ordinarie;
- in ogni caso, al compimento dei quattro anni di età, fermo restando quanto sopra detto in ordine al giorno di Natale, trascorrerà le festività ad anni alterni e vicendevolmente Per_1 con ciascun genitore dalla data di fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 compreso e dal
31.12 sino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, di cui almeno una nel mese di agosto (alternativamente con ciascun genitore), da decidere di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in maniera graduale ed indicativamente sino al compimento dei quattro anni di età, Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua ed i due precedenti, con l'altro genitore il giorno di Pasquetta ed i due successivi mentre le altre festività infrannuali, anche comprensive dei cd. “ponti”, saranno trascorse dalla minore con i genitori e suddivise in base al principio dell'alternanza;
- durante le festività di Carnevale permarrà presso la mamma, partecipando alle Per_1 sfilate del Carnevale Storico di TR V.se o di altra località limitrofa, ferma restando la possibilità per il papà di unirsi volontariamente a tale partecipazione e festeggiamento;
- entrambi i genitori, in particolare il SI. , si impegnano a comunicarsi Pt_1 vicendevolmente i propri impegni lavorativi in trasferta con congruo anticipo almeno prima dell'incombente previsto, tenuto conto degli impegni professionali di entrambi i genitori e della necessità di organizzarsi anche con la baby-sitter da parte di entrambi;
9. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia
[...]
; Persona_2
10. DÀ ATTO che il SI. dichiara di non opporsi all'eventuale azione di annullamento Pt_1 del matrimonio canonico promuovenda da parte della SI.ra . Pt_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 5 di 5