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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1996/24 RG
Udienza del 24.10.25
È presente, via teams, l'avv.ta Volpi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da atto introduttivo, discute la causa / si riporta agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1996/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
[...] [...]
[...]
Controparte_2
- parte convenuta (contumace):
CP_3
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
Gli attori hanno dedotto quanto segue.
1. Con contratto preliminare di compravendita [doc.1] stipulato in data 04.08.2017 a rogito Notaio rep. 19.036 Per_1 racc.
6.737 la società si obbligava a vendere al Sig. che, eventualmente in CP_3 Controparte_1
1 comunione dei beni con il coniuge , si obbligavano ad acquistare per sé e/o persone, società , Persona_2 enti da nominare entro la stipula del contratto definitivo ed anche contestualmente allo stesso, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sui seguenti beni immobili siti in Massa, località Quercioli, Via Quercioli n. 170 e più precisamente:
- appartamento per civile abitazione identificato al Catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 115 mappale 893 subalterno n. 2 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5, posto nel lato monti/Viareggio;
- appartamento per civile abitazione identificato al Catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 115 mappale 893 subalterno n. 4 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5,5, (posto nel lato La Spezia); appartamenti meglio identificati alle planimetrie allegate sub lettere A-B-C sottoscritte ed allegate al suddetto contratto preliminare.
2. Successivamente le parti con rogito a Notaio di Fazio in data 21.12.2018 (rep.20.369 racc. 7.684) [doc.2] e poi in data
27.12.2021 (rep. 23.301 racc. 9.700) [doc.3] modificavano il suddetto contratto del 4.8.2017 con riferimento alla data entro la quale stipulare il rogito definitivo di compravendita e fissavano il termine ultimo “entro il giorno 31 dicembre
2024”.
3. Il prezzo della compravendita veniva indicato all'art. 6) del rogito del 04.08.2017 nell'importo di euro 310.000,00
(trecentodiecimila) per ciascun appartamento e così regolato:
-a. quanto ad € 292.727,27 oltre i.v.a. e così per € 322.000,00 sono stati già versati a titolo di acconto prezzo mediante cessione pro-soluto alla società “ che ne rilasciava corrispondente quietanza, del diritto di credito CP_3 pecuniario di pari importo vantato dalla parte promissaria acquirente nei confronti della società Controparte_1
. con sede in Portoferraio, precisandosi che detta cessione CP_4 Controparte_5
è stata effettuata, accettata dal debitore ceduto e disciplinata in precedente contratto a rogito Notaio del Per_1
23.01.2012 rep.14.468/racc. 3.553 [doc.4]
- b. quanto al residuo di euro 327.272,72 da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto definitivo mediante accollo di due quote di euro 163.636,36 ciascuna del mutuo descritto nel prosieguo del preliminare che a società si impegnava a frazione in quote apropria cura e spese prima del data del rogito definitivo, CP_3
4. Con scrittura privata di modifica di contratto preliminare sottoscritta in data 10 giugno 2024 [doc.5] CP_3
e i sigg.ri dato atto che i sig. era ancora creditore nei confronti di CP_1 CP_2 Controparte_1 CP_3 dell'importo di 350.000,00 oltre i.v.a. per lavori edili eseguiti dal medesimo con la propria Ditta di cui alle fatture nn. 12-
13-14-15/2006 e nn. 01-18/2007 en. 14/2008, credito già riconosciuto con atto del 05.06.2024 [doc. 6], dichiaravano che intendevano compensare il residuo prezzo dovuto dai promissari acquirenti per l'acquisto degli appartamenti con il credito vantato verso la medesima società venditrice dal sig. ed all'uopo modificavano il contratto preliminare Controparte_1 del 04.08.2017 limitatamente al punto b. dell'art. 6) nei seguenti termini:
“b) quanto al residuo corrispettivo di € 327.272,72 (trecentoventisettemila duecentosettantadue virgola settantadue) le parti dichiarano di volersi avvalere della compensazione e, pertanto, il residuo prezzo sin d'ora deve intendersi corrisposto mediante pagamento per compensazione dell'importo di € 327.272,72 con il maggior credito di euro
350.000,00 oltre i.v.a. ovvero complessivamente euro 364.000,00, che il Sig. vanta nei confronti del Controparte_1 venditore e le parti rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza limitatamente a tale CP_3 importo. Per il residuo credito del sig. pari ad € 36.727,28 la società si impegna ed obbliga al CP_1 CP_3 pagamento entro la data del rogito. si impegna ed obbliga a far cancellare a sue cure e spese e prima CP_3 della stipula del contratto definitivo di compravendita ogni iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole gravante sugli immobili”.
2 Non avendo la convenuta provveduto al trasferimento ed al pagamento in questione, gli attori hanno quindi concluso come segue.
1.emettere contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed in favore di CP_3 [...] nata a [...] il [...] CF: sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cc, produca CP_2 C.F._1 gli effetti del contratto non concluso e trasferisca alla sig.ra persona nominata quale acquirente definitivo CP_2 che qui accetta la nomina, la proprietà dell'immobile sito in Massa Via Quercioli n. 170 e identificato in Catasto al foglio
115 mappale 893 subalterno 2 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5, (posto nel lato monti/Viareggio);
2. emettere contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed in favore di CP_3 CP_2 sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cc, produca gli effetti del contratto non concluso e trasferisca alla sig.ra
[...]
persona nominata quale acquirente definitivo che qui accetta la nomina, la proprietà dell'immobile sito Controparte_2 in Massa Via Quercioli n. 170 e identificato in Catasto al foglio 115 mappale 893 subalterno 4 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5,5, (posto nel lato La Spezia);
3. ordinare a la cancellazione a proprie spese e cure di ogni iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole CP_3 sugli immobili citate nel preliminare di vendita del 04.08.2017;
4. condannare a rilasciare libero da persone e/o cose in favore delle aqcuirenti gli immobili sopra CP_3 descritti;
5. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
6. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di CP_3 CP_1
l'importo di € 36.727,28 oltre interessi dal 10.06.2024.
[...]
La convenuta non si è costituita
Motivi della decisione
Documentalmente provato, mediante la produzione dei contratti, quanto allegato dagli attori e sopra riportato, la domanda risulta senz'altro fondata.
La convenuta si è infatti impegnata al trasferimento degli immobili in questione ed al pagamento della differenza delle somme compensate. Non avendovi provveduto, per un verso gli immobili devono essere trasferiti agli attori ex art. 2932 cc, per altro verso la convenuta va condannata da un lato a cancellare iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, dall'altro al pagamento della suddetta differenza.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale trasferisce a la proprietà dell'immobile sito in Massa Via Quercioli n. 170 e identificato CP_2 in Catasto al foglio 115 mappale 893 subalterno 2 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5;
3 trasferisce a la proprietà dell'immobile sito in Massa Via Quercioli n. 170 e Controparte_2 identificato in Catasto al foglio 115 mappale 893 subalterno 4 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5,5; condanna la convenuta a cancellare iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli su tali immobili;
condanna la convenuta a versare a per il titolo di cui in motivazione, la somma di Controparte_1
€ 36.727,28 oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dal 10.06.2024 al saldo;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 570,60 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
LE Fornaciari
4
Udienza del 24.10.25
È presente, via teams, l'avv.ta Volpi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da atto introduttivo, discute la causa / si riporta agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1996/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
[...] [...]
[...]
Controparte_2
- parte convenuta (contumace):
CP_3
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
Gli attori hanno dedotto quanto segue.
1. Con contratto preliminare di compravendita [doc.1] stipulato in data 04.08.2017 a rogito Notaio rep. 19.036 Per_1 racc.
6.737 la società si obbligava a vendere al Sig. che, eventualmente in CP_3 Controparte_1
1 comunione dei beni con il coniuge , si obbligavano ad acquistare per sé e/o persone, società , Persona_2 enti da nominare entro la stipula del contratto definitivo ed anche contestualmente allo stesso, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sui seguenti beni immobili siti in Massa, località Quercioli, Via Quercioli n. 170 e più precisamente:
- appartamento per civile abitazione identificato al Catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 115 mappale 893 subalterno n. 2 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5, posto nel lato monti/Viareggio;
- appartamento per civile abitazione identificato al Catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 115 mappale 893 subalterno n. 4 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5,5, (posto nel lato La Spezia); appartamenti meglio identificati alle planimetrie allegate sub lettere A-B-C sottoscritte ed allegate al suddetto contratto preliminare.
2. Successivamente le parti con rogito a Notaio di Fazio in data 21.12.2018 (rep.20.369 racc. 7.684) [doc.2] e poi in data
27.12.2021 (rep. 23.301 racc. 9.700) [doc.3] modificavano il suddetto contratto del 4.8.2017 con riferimento alla data entro la quale stipulare il rogito definitivo di compravendita e fissavano il termine ultimo “entro il giorno 31 dicembre
2024”.
3. Il prezzo della compravendita veniva indicato all'art. 6) del rogito del 04.08.2017 nell'importo di euro 310.000,00
(trecentodiecimila) per ciascun appartamento e così regolato:
-a. quanto ad € 292.727,27 oltre i.v.a. e così per € 322.000,00 sono stati già versati a titolo di acconto prezzo mediante cessione pro-soluto alla società “ che ne rilasciava corrispondente quietanza, del diritto di credito CP_3 pecuniario di pari importo vantato dalla parte promissaria acquirente nei confronti della società Controparte_1
. con sede in Portoferraio, precisandosi che detta cessione CP_4 Controparte_5
è stata effettuata, accettata dal debitore ceduto e disciplinata in precedente contratto a rogito Notaio del Per_1
23.01.2012 rep.14.468/racc. 3.553 [doc.4]
- b. quanto al residuo di euro 327.272,72 da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto definitivo mediante accollo di due quote di euro 163.636,36 ciascuna del mutuo descritto nel prosieguo del preliminare che a società si impegnava a frazione in quote apropria cura e spese prima del data del rogito definitivo, CP_3
4. Con scrittura privata di modifica di contratto preliminare sottoscritta in data 10 giugno 2024 [doc.5] CP_3
e i sigg.ri dato atto che i sig. era ancora creditore nei confronti di CP_1 CP_2 Controparte_1 CP_3 dell'importo di 350.000,00 oltre i.v.a. per lavori edili eseguiti dal medesimo con la propria Ditta di cui alle fatture nn. 12-
13-14-15/2006 e nn. 01-18/2007 en. 14/2008, credito già riconosciuto con atto del 05.06.2024 [doc. 6], dichiaravano che intendevano compensare il residuo prezzo dovuto dai promissari acquirenti per l'acquisto degli appartamenti con il credito vantato verso la medesima società venditrice dal sig. ed all'uopo modificavano il contratto preliminare Controparte_1 del 04.08.2017 limitatamente al punto b. dell'art. 6) nei seguenti termini:
“b) quanto al residuo corrispettivo di € 327.272,72 (trecentoventisettemila duecentosettantadue virgola settantadue) le parti dichiarano di volersi avvalere della compensazione e, pertanto, il residuo prezzo sin d'ora deve intendersi corrisposto mediante pagamento per compensazione dell'importo di € 327.272,72 con il maggior credito di euro
350.000,00 oltre i.v.a. ovvero complessivamente euro 364.000,00, che il Sig. vanta nei confronti del Controparte_1 venditore e le parti rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza limitatamente a tale CP_3 importo. Per il residuo credito del sig. pari ad € 36.727,28 la società si impegna ed obbliga al CP_1 CP_3 pagamento entro la data del rogito. si impegna ed obbliga a far cancellare a sue cure e spese e prima CP_3 della stipula del contratto definitivo di compravendita ogni iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole gravante sugli immobili”.
2 Non avendo la convenuta provveduto al trasferimento ed al pagamento in questione, gli attori hanno quindi concluso come segue.
1.emettere contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed in favore di CP_3 [...] nata a [...] il [...] CF: sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cc, produca CP_2 C.F._1 gli effetti del contratto non concluso e trasferisca alla sig.ra persona nominata quale acquirente definitivo CP_2 che qui accetta la nomina, la proprietà dell'immobile sito in Massa Via Quercioli n. 170 e identificato in Catasto al foglio
115 mappale 893 subalterno 2 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5, (posto nel lato monti/Viareggio);
2. emettere contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed in favore di CP_3 CP_2 sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cc, produca gli effetti del contratto non concluso e trasferisca alla sig.ra
[...]
persona nominata quale acquirente definitivo che qui accetta la nomina, la proprietà dell'immobile sito Controparte_2 in Massa Via Quercioli n. 170 e identificato in Catasto al foglio 115 mappale 893 subalterno 4 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5,5, (posto nel lato La Spezia);
3. ordinare a la cancellazione a proprie spese e cure di ogni iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole CP_3 sugli immobili citate nel preliminare di vendita del 04.08.2017;
4. condannare a rilasciare libero da persone e/o cose in favore delle aqcuirenti gli immobili sopra CP_3 descritti;
5. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
6. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di CP_3 CP_1
l'importo di € 36.727,28 oltre interessi dal 10.06.2024.
[...]
La convenuta non si è costituita
Motivi della decisione
Documentalmente provato, mediante la produzione dei contratti, quanto allegato dagli attori e sopra riportato, la domanda risulta senz'altro fondata.
La convenuta si è infatti impegnata al trasferimento degli immobili in questione ed al pagamento della differenza delle somme compensate. Non avendovi provveduto, per un verso gli immobili devono essere trasferiti agli attori ex art. 2932 cc, per altro verso la convenuta va condannata da un lato a cancellare iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, dall'altro al pagamento della suddetta differenza.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale trasferisce a la proprietà dell'immobile sito in Massa Via Quercioli n. 170 e identificato CP_2 in Catasto al foglio 115 mappale 893 subalterno 2 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5;
3 trasferisce a la proprietà dell'immobile sito in Massa Via Quercioli n. 170 e Controparte_2 identificato in Catasto al foglio 115 mappale 893 subalterno 4 piano S1-T Categoria A/2, classe 5, vani 5,5; condanna la convenuta a cancellare iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli su tali immobili;
condanna la convenuta a versare a per il titolo di cui in motivazione, la somma di Controparte_1
€ 36.727,28 oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dal 10.06.2024 al saldo;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 570,60 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
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