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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/12/2024, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al N 6602/2021 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA residente in [...], rapp.to e Parte 1
,
difeso, dagli avv.ti Angelo Carbone e Luisa Acampora ed elett.te domiciliato in
Ottaviano, alla via Raffaele Pappalardo, 95 nonché presso gli indirizzi digitali:
Email 1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Torre del
,
Greco alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Roberta De Stefano dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliata come in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 30/12/2021 il Dott. Parte 1 Dirigente biologo in regime di esclusività, attualmente, in servizio presso il P.O. MARESCA di Torre del
Greco nel settore di biologia molecolare del Laboratorio di Analisi, conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo, sulla base di varie argomentazioni, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare il proprio diritto al conferimento dell'incarico di alta specializzazione ex art.27 CCNL;
CP 1 per il
• accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' mancato conferimento dell'incarico di alta specializzazione ex art.27 CCNL, a decorrere dal 2011; per l'effetto condannare l' CP 1 al risarcimento del danno patrimoniale causato al ricorrente per mancato conferimento dell'incarico suddetto, risarcimento che va ragguagliato all'importo dell'indennità di esclusività di fascia superiore non percepito dal 1.5.2011 al 31.12.2014 e quantificato in euro
24.230,12; in via subordinata, condannare l' Controparte_2 convenuta a liquidare il
•
medesimo importo di cui sopra o quello da determinare in via equitativa a titolo risarcitorio, per la perdurante inerzia nell'esecuzione delle disposizioni di legge considerata la violazione del diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto tempestivamente anche a livello economico quanto assegnatogli a livello. giuridico, sempre a titolo di risarcimento danni per ritardato adempimento degli obblighi di legge.
• Il tutto con vittoria si spese, diritti e onorari.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e dev'essere rigettata. Il dott. Parte 1 ha dedotto di aver prestato continuamente servizio presso l'Ospedale MARESCA di Torre del Greco, specificando che, con nota prot.n.10653 del
14 maggio 2013 del Servizio G.R.U., I' significava al ricorrente che con Determina
Dirigenziale n. 414 del 7 maggio 2013 si era preso atto del verbale del Collegio Tecnico, con il quale era stato stabilito il superamento positivo della valutazione di seconda istanza e che per l'effetto, a decorrere dal 1 maggio 2011, allo stesso sarebbe stata riconosciuta l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, come prevista per i
Dirigenti con anzianità di servizio superiore a quindici anni ai sensi dell'art. 5 CCNL
1998/2001. In quella sede, altresì, si precisava che, a seguito dell'intervento della
Legge di Stabilità n.190 del 23.12.2014 che non aveva confermato le previsioni di cui all'art. 9, comma 21 del dl n. 78/2010 convertito con legge n.122/2010, era stata riconosciuta al ricorrente siffatta indennità anche a livello economico ma solo ed esclusivamente con decorrenza 1 gennaio 2015. Parte 1In data 8 giugno 2018, il dr. stante la perdurante inerzia dell'Amministrazione alla formalizzazione dell'incarico di Responsabile, di fatto però espletato fin dal 2011, adiva il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di esclusività.
Ebbene, Il Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, con sentenza n.2202/18 rigettava la domanda sul presupposto che: "dalla stessa documentazione prodotta nell'interesse del dott. Parte_1 si evince che l'incarico di alta specializzazione, individuate nella direzione della Diagnostica Molecolare, non è mai stato formalmente e per vero nemmeno sostanzialmente affidato al dipendente
Ciò detto, si rileva che dal ricorso proposto dal Dott. Parte 1 emerge che l'avversa richiesta attiene allo stesso periodo (2011-2015) oggetto del precedente giudizio quindi anche delle voci retributive richieste (indennità di esclusività) richieste con il presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto detto, nonché dalla semplice lettura del ricorso precedentemente promosso da parte ricorrente deciso con sentenza n. 2202/18, palesemente infondata è l'ulteriore richiesta di vedersi corrispondere somme allo stesso titolo e per lo stesso periodo, essendosi formato il giudicato sul diritto rivendicato (art. 2909 cc).
In ogni caso, per il periodo 2011/2014 non risulta formalmente conferito alcun incarico professionale ma esclusivamente una “proposta ", come si evince dalla lettura della sentenza n. 2202/18 che ha deciso il precedente giudizio recante n. R.G.
2803/18 alla luce della documentazione prodotta dal medesimo ricorrente.
Per quanto concerne, poi, il risarcimento del danno, si osserva che l'attribuzione degli incarichi professionali ai dirigenti medici costituisce attività discrezionale dell [...]
Parte 2 , e non è un atto dovuto;
pertanto, non sussiste un diritto del dirigente medico al conferimento di un incarico professionale di cui all'art. 27 lett. c) del CCNL.
Tale conclusione è desumibile dalla normativa legale e contrattuale che disciplina la dirigenza medica e trova supporto in alcune pronunce della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. 15764/11 e Cass. nn. 7495/15 e 21700/13).
L'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ("Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie") prevede i compiti che possono essere affidati ai dirigenti medici.
In particolare, il comma 4 prevede che: "All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici".
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dalla norma richiamata non si evince un diritto del dirigente all'incarico né tantomeno un diritto del dirigente con 5 anni di anzianità all'attribuzione di funzioni più elevate: l'art. 15 comma 4, infatti, subordina l'attribuzione dell'incarico a determinati presupposti e condizioni (in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente) tali da escludere che possa configurarsi un vero e proprio diritto del dirigente all'incarico.
Ancora più chiaro è l'art. 15-ter del D.lgs. 502/92 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) che conferma l'inesistenza di un diritto all'incarico dirigenziale statuendo al comma 1 che: "Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.
Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché' il corrispondente trattamento economico."
Nel caso in esame va precisato che parte ricorrente non ha sufficientemente chiarito i termini reali del pregiudizio subito, così come non ha specificato le concrete modalità con cui si è realizzato il paventato danno (come ad esempio selezioni o concorsi banditi ai quali non ha potuto partecipare o che non ha vinto a causa del mancato conferimento dell'incarico in questione).
Sul punto, si ricorda che la c.d. chance configura un'entità concreta ed apprezzabile del patrimonio, non anche una mera possibilità di vantaggio, futuro ed astratto, dovendo l'interessato dimostrare che un simile risultato rientra con ogni ragionevole ed elevata "probabilità" nella sua sfera soggettiva, sulla scorta di attendibili e dimostrate circostanze di fatto. Ebbene, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento danno da perdita di chances, è sul lavoratore che grava l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta e non ipotetica probabilità di vittoria (cfr., tra le altre, Cass.n.5119/2010).
La giurisprudenza di legittimità precisa, infatti, «il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento della controparte;
il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile".
Sicché: «il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità».
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal ricorrente del danno subito nei termini di cui sopra.
Discende da quanto sopra che la domanda come esposta deve essere respinta.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la complessità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, nonché motivi di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP 1 così con ricorso del 30/12/2021 nei confronti diParte 1 provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite
Torre Annunziata, 20.12.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/12/2024, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al N 6602/2021 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA residente in [...], rapp.to e Parte 1
,
difeso, dagli avv.ti Angelo Carbone e Luisa Acampora ed elett.te domiciliato in
Ottaviano, alla via Raffaele Pappalardo, 95 nonché presso gli indirizzi digitali:
Email 1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Torre del
,
Greco alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Roberta De Stefano dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliata come in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 30/12/2021 il Dott. Parte 1 Dirigente biologo in regime di esclusività, attualmente, in servizio presso il P.O. MARESCA di Torre del
Greco nel settore di biologia molecolare del Laboratorio di Analisi, conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo, sulla base di varie argomentazioni, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare il proprio diritto al conferimento dell'incarico di alta specializzazione ex art.27 CCNL;
CP 1 per il
• accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' mancato conferimento dell'incarico di alta specializzazione ex art.27 CCNL, a decorrere dal 2011; per l'effetto condannare l' CP 1 al risarcimento del danno patrimoniale causato al ricorrente per mancato conferimento dell'incarico suddetto, risarcimento che va ragguagliato all'importo dell'indennità di esclusività di fascia superiore non percepito dal 1.5.2011 al 31.12.2014 e quantificato in euro
24.230,12; in via subordinata, condannare l' Controparte_2 convenuta a liquidare il
•
medesimo importo di cui sopra o quello da determinare in via equitativa a titolo risarcitorio, per la perdurante inerzia nell'esecuzione delle disposizioni di legge considerata la violazione del diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto tempestivamente anche a livello economico quanto assegnatogli a livello. giuridico, sempre a titolo di risarcimento danni per ritardato adempimento degli obblighi di legge.
• Il tutto con vittoria si spese, diritti e onorari.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e dev'essere rigettata. Il dott. Parte 1 ha dedotto di aver prestato continuamente servizio presso l'Ospedale MARESCA di Torre del Greco, specificando che, con nota prot.n.10653 del
14 maggio 2013 del Servizio G.R.U., I' significava al ricorrente che con Determina
Dirigenziale n. 414 del 7 maggio 2013 si era preso atto del verbale del Collegio Tecnico, con il quale era stato stabilito il superamento positivo della valutazione di seconda istanza e che per l'effetto, a decorrere dal 1 maggio 2011, allo stesso sarebbe stata riconosciuta l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, come prevista per i
Dirigenti con anzianità di servizio superiore a quindici anni ai sensi dell'art. 5 CCNL
1998/2001. In quella sede, altresì, si precisava che, a seguito dell'intervento della
Legge di Stabilità n.190 del 23.12.2014 che non aveva confermato le previsioni di cui all'art. 9, comma 21 del dl n. 78/2010 convertito con legge n.122/2010, era stata riconosciuta al ricorrente siffatta indennità anche a livello economico ma solo ed esclusivamente con decorrenza 1 gennaio 2015. Parte 1In data 8 giugno 2018, il dr. stante la perdurante inerzia dell'Amministrazione alla formalizzazione dell'incarico di Responsabile, di fatto però espletato fin dal 2011, adiva il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di esclusività.
Ebbene, Il Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, con sentenza n.2202/18 rigettava la domanda sul presupposto che: "dalla stessa documentazione prodotta nell'interesse del dott. Parte_1 si evince che l'incarico di alta specializzazione, individuate nella direzione della Diagnostica Molecolare, non è mai stato formalmente e per vero nemmeno sostanzialmente affidato al dipendente
Ciò detto, si rileva che dal ricorso proposto dal Dott. Parte 1 emerge che l'avversa richiesta attiene allo stesso periodo (2011-2015) oggetto del precedente giudizio quindi anche delle voci retributive richieste (indennità di esclusività) richieste con il presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto detto, nonché dalla semplice lettura del ricorso precedentemente promosso da parte ricorrente deciso con sentenza n. 2202/18, palesemente infondata è l'ulteriore richiesta di vedersi corrispondere somme allo stesso titolo e per lo stesso periodo, essendosi formato il giudicato sul diritto rivendicato (art. 2909 cc).
In ogni caso, per il periodo 2011/2014 non risulta formalmente conferito alcun incarico professionale ma esclusivamente una “proposta ", come si evince dalla lettura della sentenza n. 2202/18 che ha deciso il precedente giudizio recante n. R.G.
2803/18 alla luce della documentazione prodotta dal medesimo ricorrente.
Per quanto concerne, poi, il risarcimento del danno, si osserva che l'attribuzione degli incarichi professionali ai dirigenti medici costituisce attività discrezionale dell [...]
Parte 2 , e non è un atto dovuto;
pertanto, non sussiste un diritto del dirigente medico al conferimento di un incarico professionale di cui all'art. 27 lett. c) del CCNL.
Tale conclusione è desumibile dalla normativa legale e contrattuale che disciplina la dirigenza medica e trova supporto in alcune pronunce della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. 15764/11 e Cass. nn. 7495/15 e 21700/13).
L'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ("Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie") prevede i compiti che possono essere affidati ai dirigenti medici.
In particolare, il comma 4 prevede che: "All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici".
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dalla norma richiamata non si evince un diritto del dirigente all'incarico né tantomeno un diritto del dirigente con 5 anni di anzianità all'attribuzione di funzioni più elevate: l'art. 15 comma 4, infatti, subordina l'attribuzione dell'incarico a determinati presupposti e condizioni (in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente) tali da escludere che possa configurarsi un vero e proprio diritto del dirigente all'incarico.
Ancora più chiaro è l'art. 15-ter del D.lgs. 502/92 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) che conferma l'inesistenza di un diritto all'incarico dirigenziale statuendo al comma 1 che: "Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.
Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché' il corrispondente trattamento economico."
Nel caso in esame va precisato che parte ricorrente non ha sufficientemente chiarito i termini reali del pregiudizio subito, così come non ha specificato le concrete modalità con cui si è realizzato il paventato danno (come ad esempio selezioni o concorsi banditi ai quali non ha potuto partecipare o che non ha vinto a causa del mancato conferimento dell'incarico in questione).
Sul punto, si ricorda che la c.d. chance configura un'entità concreta ed apprezzabile del patrimonio, non anche una mera possibilità di vantaggio, futuro ed astratto, dovendo l'interessato dimostrare che un simile risultato rientra con ogni ragionevole ed elevata "probabilità" nella sua sfera soggettiva, sulla scorta di attendibili e dimostrate circostanze di fatto. Ebbene, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento danno da perdita di chances, è sul lavoratore che grava l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta e non ipotetica probabilità di vittoria (cfr., tra le altre, Cass.n.5119/2010).
La giurisprudenza di legittimità precisa, infatti, «il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento della controparte;
il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile".
Sicché: «il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità».
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal ricorrente del danno subito nei termini di cui sopra.
Discende da quanto sopra che la domanda come esposta deve essere respinta.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la complessità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, nonché motivi di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP 1 così con ricorso del 30/12/2021 nei confronti diParte 1 provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite
Torre Annunziata, 20.12.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco