Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il IB di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 1757/2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'affido condiviso dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Di Chiara, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Falato, presso il cui studio C.F._2
risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2024, la ricorrente esponeva che: “1. i Sigg.ri Parte_1
e hanno convissuto more uxorio, con ultimo domicilio coniugale in San Controparte_1
Lorenzo AG (BN) alla Via Vittorio Pozzo, 8 (cfr all. n. 1);
2. dalla loro unione è nato
1
della nascita (cfr all. n. 2);
3. il sig. esercita la professione di finanziere;
4. la sig.ra CP_1
è attualmente disoccupata, sebbene iscritta alla facoltà di Medicina presso l'Università Pt_1 degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (cfr all. n.3);
5. i conviventi, dopo la nascita del bambino, hanno stabilito la loro dimora coniugale presso la casa familiare del sig.
;
6. attese le consistenti incompatibilità di carattere oggi emerse, i sigg.ri Controparte_1
e sono addivenuti alla determinazione di separarsi sentimentalmente;
7. è CP_1 Pt_1
necessario ad oggi che il IB provveda a regolamentare le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore , per consentire alle parti di questo giudizio di realizzare Per_1 la funzione di genitore nel miglior modo possibile”.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore alle condizioni meglio indicate nel ricorso Per_1
depositato.
In data 29/03/2024 si costituiva il resistente, il quale chiedeva l'affido condiviso del figlio minore alle condizioni indicate nella memoria di costituzione.
All'udienza del 06/11/2024, le parti comparivano personalmente e, dopo essere state ascoltate dal Giudice delegato, dichiaravano di accettare le condizioni loro proposte da quest'ultimo per la definizione in via conciliativa della controversia, chiedendo un breve rinvio al fine di depositare l'accordo congiunto.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, le parti chiedevano trattenersi la causa in decisione, riportandosi all'accordo congiunto ivi allegato, nel quale è stata prevista la regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore della coppia alle condizioni che di seguito si riportano:
“1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la sig.ra ha stabilito la propria residenza in Telese Terme (BN) alla Via Pt_1
Ferdinando Magellano, 10, dove vivrà con il figlio;
Per_1
3. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'“affido condiviso” di cui all'art. 155 del c.c. con collocamento prevalente presso la madre;
la potestà genitoriale sarà dunque esercitata da entrambi i coniugi, finalizzata di comune accordo ad un rapporto con il figlio equilibrato e continuativo nel loro esclusivo interesse;
4. il padre e i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i suoi obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarlo dalla sua abitazione e di riaccompagnarlo al termine della visita;
2 5. il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti del figlio minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina all'uscita di scuola allorquando lo preleverà, fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00. Il tutto compatibilmente con i propri turni lavorativi e previo preavviso da dare con congruo anticipo alla madre.
6. in ogni caso il minore resterà affidato al padre dalle ore 08.00 del lunedì e sino alle ore
20.00 del martedì di ogni settimana impegnandosi quest'ultimo genitore ad accompagnarlo presso il Centro di Riabilitazione IUVENIA srl di Morcone per le opportune terapie conseguenti alla patologia di cui lo stesso è sofferente;
pertanto, nei fine settimana nei quali il minore sarà con il padre, questi lo preleverà il sabato mattina all'uscita di scuola per poi riaccompagnarlo presso la dimora materna il martedì sera entro le ore 20.00;
7. il minore potrà partecipare alle feste dei genitori e dei rispettivi parenti anche se coincidenti con il giorno di visita dell'altro genitore il quale avrà il diritto di vedere il figlio il giorno e/o il periodo immediatamente successivo;
8. il figlio trascorrerà, alternativamente con il padre o la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno nonché, ad anni alterni, i giorni di sabato santo, Pasqua e lunedì in albis;
9. il figlio trascorrerà, ogni anno, un periodo estivo di almeno due settimane, anche non consecutive, con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dalle parti di comune accordo e deciso con largo anticipo per consentire un adeguato assetto organizzativo ad entrambi i genitori (entro il 31 maggio);
10. ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente quando avrà il minore con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
quanto invece alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, queste saranno assunte dai genitori di comune accordo;
11. il sig. dovrà corrispondere un assegno mensile di € 400,00 Controparte_1
(quattrocento/00 euro), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal 20 dicembre 2024, tale assegno sarà versato il giorno venti di ogni mese con le modalità già comunicate, e sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo le variazioni del potere di acquisto accertate dall'ISTAT;
12. l'assegno unico universale (D.lgs. 231/2021) verrà erogato nella misura del 50% a ciascun genitore;
13. entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie al minore, intese come spese sanitarie, relative allo studio, nonché ludiche;
3 14. per la “regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” si rinvia integralmente al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'intestato IB (IB competente per territorio vista la residenza del minore) e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data
25 ottobre 2021;
15. i genitori esprimono consenso al rilascio/rinnovo di ogni documento valido ai fini dell'espatrio per il minore;
16. i genitori stabiliscono concordemente che le condizioni e gli accordi di cui sopra saranno efficaci, validi e tra loro vigenti, sin dalla sottoscrizione del presente atto;
17. le parti dichiarano in seguito all'accordo di voler rinunciare alla partecipazione in presenza alla prossima udienza autorizzando il deposito di note trattazione in sostituzione”.
Il IB, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione, raccogliendo le conclusioni del PM.
La domanda di regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore della coppia alle condizioni sopra trascritte può essere accolta.
Invero, dette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore della coppia, per cui il IB ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, deve precisarsi che il IB dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il IB, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. omologa le condizioni necessarie di regolamentazione dell'affido condiviso del figlio minore, come riportate in parte motiva;
II. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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