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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1470/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Spilinga, in via Della Repubblica, n. 61, presso Parte_1 lo studio legale dell'avv. Martino Porcelli (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via E. De Riso, n. 77, presso lo studio dell'avv. Annamaria Gaccione (PEC: che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392023900852371000, notificata il 26.6.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 43920120000242920000; 43920120000987627000; 4392013000004133000; 43920130000096426000; 43920130000560517000; 43920140000112274000;
1 43920140000612959000; 439201400001022159000; 43920150000247313000 e 43920160000634959000, di importo complessivamente pari a 48.640,07€ e relativi a pretese contributive per il periodo intercorrente fra il 2010 e il 2016. Il ricorrente deduceva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: a) pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso, b) inibire, in ogni caso, ad l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione Controparte_2 allo stesso avviso, con eventuale condanna ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi contraria, sussistendo in capo all'attore sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l'insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc.) con eventuale grave pregiudizio per il ricorrente. Nel Merito: a) accertare e dichiarare l'estinzione per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare parzialmente illegittimo e/o nullo l'intimazione di pagamento n. d'intimazione n. 13920239000852371000 e di ogni atto prodromico e successivo;
b) conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 48.640,07 di cui all'atto impugnato. c) con vittoria di spese e spettanze di lite della presente procedura da distrarre in favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha per oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento impugnata in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa
2 immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale, senza trovare contestazione alcuna da parte della ricorrente, la quale già in sede di ricorso conferma di aver ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, ha dedotto e dimostrato di aver validamente notificato gli avvisi predetti nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120000242920000 è stato notificato il 17/5/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000987627000 è stato notificato il 14/1/2013;
- l'avviso di addebito n. 4392013000004133000 è stato notificato il 14/3/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000096426000 è stato notificato l'8/4/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000560517000 è stato notificato il 16/12/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920140000112274000 è stato notificato il 3/6/2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000612959000 è stato notificato il 6/10/2014;
- l'avviso di addebito n. 439201400001022159000 è stato notificato il 23/1/2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000247313000 è stato notificato il 16/11/2015;
- l'avviso di addebito n. 43920160000634959000 è stato notificato il 7/12/2016. 5. Il ha, poi, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente una CP_4 comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avente n. 13976202200000454000, notificata il 15/11/2022 e contenente tutti gli avvisi di addebito anche oggetto di odierna contestazione.
5.1. L'intimazione di pagamento n. 13920179000009926000, pure allegata dal Concessionario, non può trovare valorizzazione, poiché la notifica è avvenuta nei confronti di “soggetto irreperibile”, senza essere accompagnata dalle ulteriori procedure di notifica previste dalla legge.
6. Per tali ragioni, le pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, devono considerarsi estinte per intervenuta prescrizione, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica della comunicazione di fermo suddetta (15.11.2022) è abbondantemente decorso il quinquennio di prescrizione.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le pretese creditorie contestate dichiarate estinte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 43920120000242920000; 43920120000987627000; 4392013000004133000; 43920130000096426000; 43920130000560517000; 43920140000112274000; 43920140000612959000; 439201400001022159000; 43920150000247313000 e 43920160000634959000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.250,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.250,00€, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Spilinga, in via Della Repubblica, n. 61, presso Parte_1 lo studio legale dell'avv. Martino Porcelli (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via E. De Riso, n. 77, presso lo studio dell'avv. Annamaria Gaccione (PEC: che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392023900852371000, notificata il 26.6.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 43920120000242920000; 43920120000987627000; 4392013000004133000; 43920130000096426000; 43920130000560517000; 43920140000112274000;
1 43920140000612959000; 439201400001022159000; 43920150000247313000 e 43920160000634959000, di importo complessivamente pari a 48.640,07€ e relativi a pretese contributive per il periodo intercorrente fra il 2010 e il 2016. Il ricorrente deduceva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: a) pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso, b) inibire, in ogni caso, ad l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione Controparte_2 allo stesso avviso, con eventuale condanna ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi contraria, sussistendo in capo all'attore sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l'insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc.) con eventuale grave pregiudizio per il ricorrente. Nel Merito: a) accertare e dichiarare l'estinzione per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare parzialmente illegittimo e/o nullo l'intimazione di pagamento n. d'intimazione n. 13920239000852371000 e di ogni atto prodromico e successivo;
b) conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 48.640,07 di cui all'atto impugnato. c) con vittoria di spese e spettanze di lite della presente procedura da distrarre in favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha per oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento impugnata in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa
2 immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale, senza trovare contestazione alcuna da parte della ricorrente, la quale già in sede di ricorso conferma di aver ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, ha dedotto e dimostrato di aver validamente notificato gli avvisi predetti nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920120000242920000 è stato notificato il 17/5/2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000987627000 è stato notificato il 14/1/2013;
- l'avviso di addebito n. 4392013000004133000 è stato notificato il 14/3/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000096426000 è stato notificato l'8/4/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000560517000 è stato notificato il 16/12/2013;
- l'avviso di addebito n. 43920140000112274000 è stato notificato il 3/6/2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000612959000 è stato notificato il 6/10/2014;
- l'avviso di addebito n. 439201400001022159000 è stato notificato il 23/1/2015;
- l'avviso di addebito n. 43920150000247313000 è stato notificato il 16/11/2015;
- l'avviso di addebito n. 43920160000634959000 è stato notificato il 7/12/2016. 5. Il ha, poi, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente una CP_4 comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avente n. 13976202200000454000, notificata il 15/11/2022 e contenente tutti gli avvisi di addebito anche oggetto di odierna contestazione.
5.1. L'intimazione di pagamento n. 13920179000009926000, pure allegata dal Concessionario, non può trovare valorizzazione, poiché la notifica è avvenuta nei confronti di “soggetto irreperibile”, senza essere accompagnata dalle ulteriori procedure di notifica previste dalla legge.
6. Per tali ragioni, le pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, devono considerarsi estinte per intervenuta prescrizione, perché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica della comunicazione di fermo suddetta (15.11.2022) è abbondantemente decorso il quinquennio di prescrizione.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le pretese creditorie contestate dichiarate estinte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 43920120000242920000; 43920120000987627000; 4392013000004133000; 43920130000096426000; 43920130000560517000; 43920140000112274000; 43920140000612959000; 439201400001022159000; 43920150000247313000 e 43920160000634959000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.250,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.250,00€, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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