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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3923/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angela Petrolio
ATTRICE
E
(c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale adito,
Nel merito: reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
- accertare e dichiarare il diritto di proprietà della SI.ra Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Torino, Via Muriaglio 14 e segnatamente del locale cantina posto al piano interrato, censita al N.C.E.U. Foglio 1238 numero
1 962 – subalterno 55, cat. C/2, classe 1, consistenza 6 mq e superficie catastale
10 mq;
- accertare e dichiarare che la convenuta occupa illegittimamente e senza titolo il locale cantina di proprietà della SI.ra ; Parte_1
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la SI.ra a CP_1
liberare la predetta unità immobiliare e a consegnarla libera da cose e persone alla parte attrice, nonché a ripristinare lo status quo ante, tramite la realizzazione delle opere di ripristino analiticamente indicate nella relazione del
CTU del 15 novembre 2024, ovvero autorizzare la SI.ra ad Controparte_2
effettuare le predette opere di ripristino dello status quo ante e conseguentemente condannare la SI.ra al pagamento dei relativi CP_1
costi nella misura di € 4.764,43, come quantificati dal CTU Arch. , oltre Per_1
spese di CTU da porre definitivamente in capo alla parte soccombente con conseguente rimborso a parte attrice di quanto anticipato al CTU, ovverosia €
1.932,76 comprensivo di Iva, contributi previdenziali ed esborsi.
- condannare la parte convenuta al pagamento di € 2.250,00, come quantificato dal CTU nella relazione di consulenza tecnica del 15 novembre 2024, a titolo di costi per la redazione delle pratiche amministrative per il ripristino dello stato dei luoghi, dei diritti di segreteria e le sanzioni per mancata comunicazione della
; Pt_2
- condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 22,00 mensili, così come quantificato nella relazione di consulenza tecnica, a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 6 settembre 2022 (data di proposizione della domanda di mediazione) sino all'effettivo rilascio, ovvero condannare la SI.ra ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una CP_1
pena pecuniaria in favore della SI.ra , condizionata alla Parte_1
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
2 Con vittoria di spese ed onorari di causa, come per legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023 l'attrice, premesso,
- di aver acquistato in data 30.06.1998 da l'immobile Persona_2
sito in Torino, Via Muraglio n. 14, allora identificato al catasto fabbricati al Foglio 80, Part. 1760, sub. 2311, al prezzo di Lire 70.000.000, con atto a rogito Notaio , rep. n. 44316, atto n. 16679; Persona_3
- che l'unità immobiliare era stata precedentemente acquistata da in forza di atto a rogito Notaio in Persona_2 Persona_4
data 10.02.1969, rep. n. 31443, registrato a Torino il 1.03.1969 al n. 7278;
- che l'unità immobiliare è composta da un locale al piano terreno e da un annesso locale cantina di 10 mq, posto al piano sotterraneo, alle coerenze del corridoio comune, vano scala, sottosuolo cortile e altra cantina;
- che il vano cantina, precedentemente annesso all'appartamento in quanto pertinenza, a seguito della pratica di frazionamento dell'unità immobiliare, eseguita dalla proprietà nel novembre 2022, è censito al Foglio 1238, Part. 962, sub. 55;
- che trattavasi di cantina che l'attrice aveva utilizzato negli anni come ripostiglio per le biciclette senza apporre una porta di ingresso alla stessa;
- che in data 14.04.2022 ella constatava, alla presenza del proprio architetto di fiducia, l'occupazione illegittima del vano cantina di sua esclusiva proprietà, con modifica dello stato dei luoghi, consistita nell'abbattimento del muro di tramezzo, che separava il vano cantina di proprietà dell'attrice dalla cantina confinante e chiusura mediante muratura dell'ingresso alla propria cantina;
- che era stato quindi illegittimamente costituito un unico locale, accessibile dalla sola porta d'ingresso della cantina confinante, che recava la scritta
“Estetica”;
3 - che ella aveva provveduto ad informare immediatamente l'amministratore del condominio, con cui il giorno successivo, il 15.04.2022, si recava al piano sotterraneo, onde verificare la situazione;
- che in tale occasione si appurava che la cantina confinante con quella si sua proprietà, la cui porta d'ingresso recava la scritta “Estetica”, era di proprietà di per atto di acquisto a rogito Notaio CP_1 Per_5
del 18.09.2009, rep. n. 107076, ed era censita al Foglio 1238, Part.
[...]
962, Sub. 38;
- che parte attrice, per il tramite del proprio compagno, contattava parte convenuta per invitarla a ripristinare bonariamente lo stato dei luoghi e per contro, parte convenuta, per il tramite del marito, proponeva a parte attrice la somma di € 1.500,00 per l'occupazione del vano cantina, mostrandosi non disponibile al rilascio e al ripristino dello stato dei luoghi;
- che vani si sono rivelati i tentativi di addivenire ad una bonaria definizione della vicenda, atteso anche l'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria;
- che il proprio dante causa era proprietario del bene Persona_2
anche a titolo originario in virtù di possesso ininterrotto protratto per ventinove anni, ossia dal 10 febbraio 1969 al 30 giugno 1998; concludeva per l'accertamento della titolarità della cantina in capo a sé, per l'accertamento della illegittima occupazione da parte della convenuta, per la condanna della convenuta al rilascio della cantina e al ripristino dello status quo ante mediante abbattimento delle opere murarie che impediscono l'accesso alla cantina e ripristino del muro di tramezzo, per la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione da liquidarsi in via equitativa a far data dalla proposizione della domanda di mediazione sino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
4 Alla prima udienza del 15.06.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, quindi l'attrice precisava le conclusioni come in epigrafe e il Giudice concedeva i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e tratteneva all'esito la causa in decisione.
2. L'attrice ha correttamente qualificato l'azione proposta come domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c., trattandosi di azione con la quale l'istante si afferma proprietario del bene di cui non ha il possesso ed agisce contro chi lo deterrebbe sine titulo, per ottenerne, previo riconoscimento del proprio diritto, la restituzione (cfr. Cass. Sez. 2 n. 472/2017).
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, che nel tracciare la linea di confine tra l'azione di rivendica e l'azione di mera restituzione del bene fondata su titolo contrattuale ha precisato che quest'ultima, caratterizzata da un rigore probatorio di gran lunga inferiore, non può ravvisarsi qualora l'attore abbia chiesto la mera restituzione del bene e tuttavia tale domanda di restituzione non si fondi su titolo contrattuale, ma sull'affermazione del diritto di proprietà nei confronti di soggetti con i quali non è intercorso alcun rapporto.
In particolare, “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che
è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio
5 personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (Cass. Sez. Un. 7305/2014; si vedano anche Cass. 14135/2005 e Cass. 705/2013).
Dalla qualificazione dell'azione proposta come azione di rivendica ex art. 948
c.c. deriva che grava sull'attore, a norma dell'art. 2697 comma 1 c.c., l'onere di
“fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi” di “giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (Cass. Sez. 2 nn.
11521/1999, 8798/2000, 4748/1996; Cass. 2334/1995; si veda anche la già citata
Cass. Sez. 2 n. 472/2017). In tal senso si esprime anche la giurisprudenza citata da parte attrice (Cass. nn. 2325/1964, 1210/2017, 25643/2014, 21940/2018).
Tale prova non è stata offerta, essendosi l'attrice limitata a produrre in giudizio l'atto di acquisto della proprietà a titolo derivativo a suo favore (compravendita in data 30.06.1998) e l'atto di acquisto della proprietà a titolo derivativo a favore del suo dante causa (compravendita in data 10.02.1969), Persona_2
mentre non è stata data prova della circostanza, allegata in atto di citazione e posta a fondamento della domanda di rivendica, che il suo dante causa
[...]
avesse posseduto l'immobile per il tempo necessario ad usucapirlo. Per_2
Invero, pur avendo l'attrice dedotto capitoli di prova sul punto (in particolare, il capitolo 4), che sono stati ritualmente ammessi, nessuno dei testimoni escussi ha riferito in ordine a tali capitoli, e l'unico testimone tra quelli indicati dall'attrice che avrebbe potuto riferire al riguardo, nella persona di , non è Persona_2
stato escusso in quanto deceduto.
6 Non essendovi ulteriori testimoni indicati da parte attrice la circostanza di cui al capo 4 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ossia l'avere
[...]
posseduto la cantina per ventinove anni, è rimasto priva di prova, Per_2
prova che del resto non può evincersi neppure dalla documentazione prodotta.
D'altra parte, certamente non può ritenersi idonea a sopperire alla citata carenza probatoria circa un fatto costitutivo della domanda la circostanza che il CTU abbia confermato la titolarità in capo all'attrice della cantina di cui si discute, atteso che tale affermazione si fonda sulla indagine effettuata dal CTU nei registri immobiliari, dai quali si evince l'esistenza dell'atto di acquisto a titolo derivativo a favore dell'odierna attrice (circostanza peraltro già provata in causa a mezzo di documenti) e l'inesistenza di trascrizioni contro di lei.
E' del tutto evidente che le risultanze dei registri immobiliari, che attestano che l'attrice ha acquistato il bene a titolo derivativo, non consentono di affermare invece che il suo dante causa lo abbia acquistato a titolo Persona_2
originario in virtù di possesso per il tempo necessario ad usucapire, che è circostanza del tutto diversa che è posta a fondamento dell'azione di rivendica e senza la prova della quale la domanda non può che essere rigettata. Invero, il possesso implica una relazione materiale con la cosa posseduta (cfr. art. 1140
c.c.) per cui lo stesso non può essere provato mediante la mera produzione di atti notarili di acquisto a titolo derivativo della proprietà dell'immobile.
Si richiama, in ordine all'insufficienza dell'atto di acquisto a titolo derivativo a fondare l'accoglimento dell'azione di rivendica, tra le altre, Cass. Sez. 6-2
n.21940/2018 secondo la quale “In tema di azione di rivendicazione, ai fini della
"probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante
7 causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente”.
In conclusione, la domanda di rivendica svolta va rigettata, non essendo stata provata la proprietà del bene per acquisto a titolo originario in capo all'attrice o al suo dante causa.
3. Dal rigetto della domanda di rivendica discende il rigetto anche delle domande di accertamento dell'occupazione illegittima e di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile, al risarcimento del danno da occupazione illegittima, al rimborso delle spese per le pratiche edilizie e al ripristino dello status quo ante, domande tutte che si fondano sul presupposto dell'accertamento della titolarità dell'immobile in capo all'attrice ex art. 948 c.c.
4. Considerato che la convenuta è rimasta contumace e che la parte attrice è integralmente soccombente, le spese di lite, ivi compresi gli oneri di CTU, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torino il 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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