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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 552/2024 avente ad oggetto
Separazione Giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
in Lamporecchio alla via Cerbaia n. 383, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Fagni, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia, alla Galleria Nazionale n. 12;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla Via II Settembre n. 119, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Torre, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Larciano (PT), alla Via Marconi n. 10;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.3.2024, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con a RR DI (FI) in data CP_1
20.5.2007 e che dall'unione nascevano i figli (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
Il ricorrente rappresentava che la relazione era terminata in quanto la coniuge aveva violato più volte i doveri nascenti dal matrimonio di fedeltà, lealtà e collaborazione, nonché quelli relativi ai figli di educazione e mantenimento.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere operaio e di sostenere un canone di locazione pari ad € 500,00 per la casa coniugale, nonché di abitare insieme al figlio minorenne, mentre la figlia abitava con la madre e il nuovo compagno della stessa.
Pertanto, il ricorrente domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, affidamento condiviso dei figli con residenza di presso il padre e di presso la madre, assegnazione Per_2 Per_1
della casa familiare al ricorrente, contributo al mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al 50%, contributo al mantenimento della figlia a proprio carico pari ad € 100,00 oltre spese straordinarie al 50%, condanna della moglie a versare € 13.000,00 per il mantenimento non versato dalla madre da aprile 2020 ad agosto 2022, condanna della SI.ra al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a CP_1
seguito delle violazioni dei doveri coniugali, quantificati in € 20.000,00; con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.5.2024, si costituiva in giudizio , la quale eccepiva l'assenza di procura alle CP_1
liti in calce al ricorso e la mancanza di consequenzialità nelle pagine del ricorso;
nel merito, contestava la ricostruzione offerta da controparte, in
2 particolare relativa alle asserite relazioni extraconiugali e al mancato ottemperamento dei propri doveri di madre.
Pertanto, la resistente domandava pronunciarsi separazione personale dei coniugi, affidamento condiviso dei figli, calendario di frequentazioni della madre con il figlio, mantenimento diretto dei figli a carico dei genitori;
con vittoria di compensi e spese di lite.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. da parte del ricorrente, in data
13.6.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, il quale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con note del
29.11.2024/2.12.2024, le parti aderivano alla proposta e precisavano le proprie conclusioni conformemente alla proposta del giudice.
La causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La proposta conciliativa formulata all'udienza del 19.11.2024, cui le parti hanno aderito, prevede la definizione alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in data 13.6.2024.
In particolare, tali condizioni prevedono :
“- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente di Per_1
presso la madre e di presso il padre;
Per_2
- Assegnazione della casa familiare al padre, tenuto conto che la SI.ra CP_1 non abita più presso l'abitazione da cinque anni;
- La madre andrà a prendere ogni giorno a scuola e, nelle settimane Per_2
in cui il week end è di sua spettanza, lo riporterà dal padre alle 19,00. Nelle
3 settimane in cui il week end è di spettanza del padre, il padre andrà a riprendere il minore entro le 17,30; il minore trascorrerà week end alternati dal venerdì alla domenica con l'uno e l'altro genitore;
- Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, anche non Per_2
consecutive, con ciascun genitore;
- Durante il periodo natalizio trascorrerà 24 dicembre e 1 gennaio Per_2 con un genitore, 25 dicembre e 31 dicembre con l'altro genitore;
l'Epifania ad anni alterni con ciascun genitore;
durante il periodo Pasquale, Per_2 trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore, in via alternata;
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di quando si Per_2
trova presso di sé;
- Il SI. si obbliga a corrispondere € 100,00 mensili entro il Parte_1
giorno 20 di ogni mese alla SI.ra , oltre rivalutazione Istat;
CP_1
- L'assegno unico familiare sarà ripartito al 50% da ciascun genitore, impegnandosi il SI. a modificare la residenza della minore. Parte_1
- Le spese straordinarie per i minori sono poste al 50% e regolate come da protocollo del Tribunale di Pistoia.”
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_1
6.1.1981, che hanno contratto matrimonio in RR DI (FI) il 20.5.2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR DI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
4 dello Stato Civile) (Atto N. 3, P. I, Anno 2007);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di conSIlio del 3.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 552/2024 avente ad oggetto
Separazione Giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
in Lamporecchio alla via Cerbaia n. 383, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Fagni, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia, alla Galleria Nazionale n. 12;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1
alla Via II Settembre n. 119, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Torre, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Larciano (PT), alla Via Marconi n. 10;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.3.2024, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio con a RR DI (FI) in data CP_1
20.5.2007 e che dall'unione nascevano i figli (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
Il ricorrente rappresentava che la relazione era terminata in quanto la coniuge aveva violato più volte i doveri nascenti dal matrimonio di fedeltà, lealtà e collaborazione, nonché quelli relativi ai figli di educazione e mantenimento.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresentava di essere operaio e di sostenere un canone di locazione pari ad € 500,00 per la casa coniugale, nonché di abitare insieme al figlio minorenne, mentre la figlia abitava con la madre e il nuovo compagno della stessa.
Pertanto, il ricorrente domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, affidamento condiviso dei figli con residenza di presso il padre e di presso la madre, assegnazione Per_2 Per_1
della casa familiare al ricorrente, contributo al mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad € 250,00 mensili oltre spese straordinarie al 50%, contributo al mantenimento della figlia a proprio carico pari ad € 100,00 oltre spese straordinarie al 50%, condanna della moglie a versare € 13.000,00 per il mantenimento non versato dalla madre da aprile 2020 ad agosto 2022, condanna della SI.ra al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a CP_1
seguito delle violazioni dei doveri coniugali, quantificati in € 20.000,00; con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.5.2024, si costituiva in giudizio , la quale eccepiva l'assenza di procura alle CP_1
liti in calce al ricorso e la mancanza di consequenzialità nelle pagine del ricorso;
nel merito, contestava la ricostruzione offerta da controparte, in
2 particolare relativa alle asserite relazioni extraconiugali e al mancato ottemperamento dei propri doveri di madre.
Pertanto, la resistente domandava pronunciarsi separazione personale dei coniugi, affidamento condiviso dei figli, calendario di frequentazioni della madre con il figlio, mantenimento diretto dei figli a carico dei genitori;
con vittoria di compensi e spese di lite.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. da parte del ricorrente, in data
13.6.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, il quale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con note del
29.11.2024/2.12.2024, le parti aderivano alla proposta e precisavano le proprie conclusioni conformemente alla proposta del giudice.
La causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La proposta conciliativa formulata all'udienza del 19.11.2024, cui le parti hanno aderito, prevede la definizione alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in data 13.6.2024.
In particolare, tali condizioni prevedono :
“- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente di Per_1
presso la madre e di presso il padre;
Per_2
- Assegnazione della casa familiare al padre, tenuto conto che la SI.ra CP_1 non abita più presso l'abitazione da cinque anni;
- La madre andrà a prendere ogni giorno a scuola e, nelle settimane Per_2
in cui il week end è di sua spettanza, lo riporterà dal padre alle 19,00. Nelle
3 settimane in cui il week end è di spettanza del padre, il padre andrà a riprendere il minore entro le 17,30; il minore trascorrerà week end alternati dal venerdì alla domenica con l'uno e l'altro genitore;
- Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, anche non Per_2
consecutive, con ciascun genitore;
- Durante il periodo natalizio trascorrerà 24 dicembre e 1 gennaio Per_2 con un genitore, 25 dicembre e 31 dicembre con l'altro genitore;
l'Epifania ad anni alterni con ciascun genitore;
durante il periodo Pasquale, Per_2 trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore, in via alternata;
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di quando si Per_2
trova presso di sé;
- Il SI. si obbliga a corrispondere € 100,00 mensili entro il Parte_1
giorno 20 di ogni mese alla SI.ra , oltre rivalutazione Istat;
CP_1
- L'assegno unico familiare sarà ripartito al 50% da ciascun genitore, impegnandosi il SI. a modificare la residenza della minore. Parte_1
- Le spese straordinarie per i minori sono poste al 50% e regolate come da protocollo del Tribunale di Pistoia.”
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_1
6.1.1981, che hanno contratto matrimonio in RR DI (FI) il 20.5.2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR DI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
4 dello Stato Civile) (Atto N. 3, P. I, Anno 2007);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di conSIlio del 3.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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