CA
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2024, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Gemma Carlomusto Consigliere
all'udienza del giorno 13 giugno 2024, al termine della discussione orale, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 724
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maio Parte_1
Francesco, come da procura in atti
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sassano Controparte_1
Stefano, come da procura in atti
-APPELLATO-
OGGETTO appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1512/2020 pubblicata il 30/11/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ha convenuto, innanzi al Tribunale Controparte_1
di Tivoli, , chiedendo la convalida dello sfratto in Parte_1
r.g. n. 1 relazione all'immobile sito in Guidonia, via Sardegna n.5, in ragione del grave inadempimento della convenuta, non avendo corrisposto i canoni di locazione, per un importo complessivo di euro 11.250,00.
si è opposta alla convalida, rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni: “dichiarare che la morosità è inesistente, in virtù dei pagamenti in eccesso effettuati dalla intimata. In subordine, determinare l'importo dovuto all'intimante in base alla documentazione prodotta ed alla dichiarazione dell'altra inquilina;
concedere il termine di grazia per consentire il pagamento dei ratei scaduti. Con vittoria di spese competenze ed onorari.” ha contestato l'opposizione, osservando che non Controparte_1
aveva potuto riscuotere gli importi di cui ai vaglia postali depositati da parte avversa in quanto recanti quale beneficiario “ ” Controparte_1
in luogo di “ ”, come d'altronde comunicato alla Controparte_1
convenuta con lettera del 6 maggio 2019 versata in atti,.
In ogni caso, ha fatto presente che l'importo di tali vaglia non era satisfattivo dei canoni insoluti.
Disposto il mutamento di rito, il locatore, nella memoria integrativa, ha osservato che anche se i pagamenti eseguiti a mezzo dei vaglia postali fossero ritenuti affetti da errore scusabile (per errata indicazione del nome del beneficiario: in luogo di ), le somme CP_1 CP_1
apparentemente corrisposte sarebbero state comunque parziali, mancando la prova del pagamento di parte dei canoni dell'anno 2015 e 2016 e totalmente degli anni 2018 e 2019.
In sostanza, ha fatto presente che l'importo di tali vaglia non era satisfattivo dei canoni insoluti.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza di cui all'oggetto, che ha accolto la domanda di , e, per Controparte_1
l'effetto, ha dichiarato l'avvenuta risoluzione, per inadempimento della r.g. n. 2 conduttrice, del contratto di locazione inter partes stipulato il 15.4.2014, regolarmente registrato il 22.4.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di
Tivoli al n° 394, serie 3 T, condannando al rilascio Parte_1
immediato, in favore di , dell'immobile sito in Controparte_1
Guidonia Montecelio- località Villalba, via Sardegna n° 5 (catasto sezione
LEF, foglio 29, particella 148, sub 4); libero da persone e cose;
ha condannato , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di euro 11.000,00, così come determinata sino alla
[...]
data di notifica dell'atto di intimazione, nonché al pagamento dei successivi canoni sino al rilascio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre agli interessi legali come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni “Previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, in via istruttoria: Si chiede all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ai sensi dell'art. 210 cpc di ordinare alle , in CP_2
persona del legale rapp.te pro-tempore di depositare relazione sui vaglia postali indirizzati a , e per i quali ancora non risultano Controparte_1
incassati e/o restituiti all'emittente: Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) che le somme versate anche con vaglia postali, sono capienti per la copertura dei canoni richiesti;
Revocare la convalida di sfratto, previa revoca della risoluzione contrattuale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”. ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
La causa, all'udienza del 13 marzo 2024, è stata discussa e decisa, con lettura del dispositivo sotto riportato.
Con un unico motivo di appello, ha censurato la Parte_1
r.g. n. 3 sentenza per aver il Tribunale erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, non avendo attribuito rilievo ai vaglia postali versati in atti, risultanti satisfattivi dei canoni dovuti, “pur in presenza di errata indicazione dell'intimante invece di . CP_1 CP_1
Ha sostenuto, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto, attraverso lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c., chiamare il terzo, , per CP_2
chiedere “notizie in merito ai vaglia postali pagati, e che parte intimata dichiara di non aver ricevuto”.
La censura è infondata.
Il Tribunale, dopo aver negato ingresso alla documentazione che la parte resistente aveva chiesto di poter depositare dopo la scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 426 c.p.c., in ragione della perentorietà del termine ivi contemplato, ha rilevato di poter esaminare solo le ricevute prodotte in allegato alla memoria di costituzione, facendo presente che di esse soltanto una risultava intestata al corretto nome del beneficiario
(14.1.2016, canone mese di gennaio 2016, euro 250,00), mentre tutte le altre erano intestate a un nome errato.
Per tal motivo, ha ritenuto che la resistente non avesse dato prova di aver corrisposto i canoni di cui alle rimanenti ricevute dei vaglia, essendo fondata la presunzione che quei pagamenti non si siano potuti perfezionare in favore dell'effettivo avente diritto (con conseguente restituzione degli importi al mittente) e, in ogni caso, non avendo fornito la resistente – sulla quale gravava il relativo onere – la contraria prova del perfezionamento dei pagamenti.
Conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'onere della prova in merito al pagamento dei canoni spetta al conduttore.
A fronte della contestazione da parte del locatore di non aver potuto incassare le somme di cui ai vaglia postali contenenti un erroneo nominativo, l'odierna appellante avrebbe dovuto e potuto documentalmente r.g. n. 4 provare l'avvenuto incasso, non potendo pretendere che il Tribunale (e/o la
Corte d'appello) si sostituisse ad esso, ordinando alle Poste Italiane “di depositare relazione sui vaglia postali indirizzati a , e Controparte_1
per i quali ancora non risultano incassati e/o restituiti all'emittente”.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede.
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1 favore di , che liquida in complessivi euro Controparte_1
4260,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 5