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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB Massimo LI - Presidente
Dott. NN NT - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 439/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO MARCONI, 2 60027 OSIMO presso lo studio dell'avv. BUCCIARELLI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Ramera 24123 Controparte_1 P.IVA_1
BERGAMO presso lo studio dell'avv. ANTONELLO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. COLOMBI DIMITRI ( ) VIA G. C.F._2
QUARENGHI, 13 24122 BERGAMO;
APPELLATO
1 R.G. N. 439/2025
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
- accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 24/2025 rep. 31/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 02/01/2025 e pubblicata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 28810/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione in prime cure come di seguito trascritte:
A) accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta,
l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto il Dott. nulla deve alla Parte_1
creditrice per le causali di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, anche in virtù delle quietanze rilasciate a saldo dalla in data 26.11.2020 e 30.11.2020; Controparte_1
B) per l'effetto delle pronunce di cui sopra revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9432/2021 (R.G. 9663/2021) in quanto infondato in fatto e in diritto
e/o comunque perché inesistente e/o non provata la pretesa creditoria della Controparte_1
C) Ordinare alla società la restituzione a favore dell'appellante di tutte le percepite Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c.c. dal pagamento fino al saldo.
Con piena vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado, oltre accessori di legge”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
In via processuale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal dottor ai Parte_1
sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis del codice di rito;
ciò per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto.
Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e qualsivoglia domanda formulata dal dottor e, per l'effetto, rigettarle tutte, confermando l'impugnata sentenza di primo Parte_1 grado n. 24/2025 resa dal Tribunale di Milano all'esito della causa n. 28810/2021 R.G.
In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi.
2 R.G. N. 439/2025
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
24/2025 che, pronunciandosi sull'opposizione proposta con citazione del 25.06.2021 da
[...]
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 9432/2021 emesso dal Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Milano in data 17.04.2021, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo, e ha condannato al versamento Parte_1 dell'importo ingiunto di euro 9.979,00 nonché alla rifusione delle spese di lite.
I fatti e le allegazioni delle parti ha introdotto il presente giudizio nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 9432/2021, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento dell'importo di euro 9.979,00, oltre a interessi di cui al D. lgs. Pt_1
231/2002 dal 14.01.2021 sino al saldo e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo per la compravendita dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometro zero, telaio/vin
WAUZZZF24LN028592.
1. Con l'atto introduttivo, ha contestato la debenza dell'importo ingiunto. Parte_1
Ha ricostruito i rapporti con come segue. Controparte_1
In data 3.11.2020 aveva sottoscritto con una proposta di acquisto Pt_1 Controparte_1 dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometro zero per il prezzo complessivo di euro 65.100,00, di cui euro 45.000,00 da versare tramite finanziamento COMPASS mentre, per il residuo importo di euro 19.600,00, le parti avevano concordato la permuta dell'autovettura Audi Q5 2.0 TDI Buisness, targa FK430HY, in uso a in virtù di contratto di locazione finanziaria con Banca IFIS s.p.a. Pt_1
Successivamente, per quanto riguarda il veicolo che doveva essere oggetto di permuta, e Pt_1
avevano stipulato la cessione del contratto di locazione finanziaria, pertanto Controparte_1
era subentrata nel contratto con Banca IFIS s.p.a. in luogo di e aveva Controparte_1 Pt_1
riscattato la proprietà del veicolo Audi Q5 2.0 TDI come da documentazione in atti (doc. CP_2
005, fascicolo primo grado).
Ciò posto, ha dedotto di aver preso in consegna la vettura Audi A6 AllRoad in data Parte_1
30.11.2021 e, in pari data, di aver consegnato al venditore assegno bancario per Persona_1
l'importo di euro 8.721,16, sulla cui fotocopia quest'ultimo aveva apposto la dicitura: “saldo
3 R.G. N. 439/2025
acquisto vettura A6 allroad targa GB883XM” e aveva sottoscritto il documento (doc. 007, fascicolo di primo grado).
Per quanto sopra esposto, l'opponente ha contestato il credito di euro 9.979,00 ingiunto in sede monitoria, ritenendo non dovuto alcun importo residuo ad come dimostrato da Controparte_1 quietanza rilasciata “a saldo” dal venditore Per_1
Dunque, ha domandato al Tribunale di Milano, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l'illegittimità della richiesta di pagamento di e, per l'effetto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto, nonché, in caso di accoglimento dell'opposizione e di condanna alle spese di controparte, di condannare ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio contestando le prospettazioni attoree e deducendo che Controparte_1
in luogo del prezzo pattuito di euro 65.100,00, aveva versato l'inferiore importo di euro Pt_1
55.121,16, così corrisposto: euro 46.400,00 tramite finanziamento COMPASS ed euro 8.721,16 a mezzo di assegno bancario. Pertanto, ha lamentato la debenza del residuo importo di euro 9.979,00.
Per quanto riguarda il veicolo promesso in permuta, in realtà, ha rilevato di essere Controparte_1
subentrata nel contratto di locazione finanziaria e di aver versato a titolo di residuo rate non ancora estinte da a Banca IFIS s.p.a., l'importo di euro 29.221,16, diventando in tale modo Parte_1
proprietaria del veicolo Audi Q5 2.0 TDI Buisness.
La società altresì ha disconosciuto la sottoscrizione del documento n. 007, perché non riferibile al suo legale rappresentante, in ogni caso, ha contestato l'assunto di Parte_2 Parte_1
secondo cui il documento aveva valore di quietanza di pagamento, per carenza di requisiti tanto formali quanto sostanziali.
Ciò posto, ha domandato il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano e, per l'effetto, la condanna di al pagamento dell'importo Parte_1
residuo di euro 9.979,00.
La sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 24/2025 ha respinto l'opposizione, dichiarandola infondata.
Il giudice di primo grado ha negato l'imputazione del valore dell'autoveicolo Audi Q5 2.0 TDI
pari a euro 19.600,00, al prezzo di acquisto complessivo di euro 65.100,00, rilevato che CP_2
non aveva ricevuto il veicolo in permuta, ma era subentrata nel contratto di Controparte_1
4 R.G. N. 439/2025
locazione finanziaria e, sulla base di ciò, aveva riscattato la vettura da Banca IFIS s.p.a. Dunque, ha ritenuto non dovuta alcuna decurtazione dal prezzo di vendita.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non satisfattivo l'importo di euro 8.721,16 versato da ad Pt_1
tramite assegno bancario, considerate una serie di circostanze: Controparte_1
- i messaggi inviati da circa il prezzo della compravendita (prodotti da Persona_1 Pt_1
a dimostrazione di aver pagato quanto richiesto dalla venditrice – doc. 006 fascicolo di primo grado), non vincolano in quanto inviati da soggetto di cui non è dimostrata la Controparte_1
qualifica di legale rappresentante;
- la scrittura privata di cui al doc. 007 non ha valore probatorio, atteso che ne ha Controparte_1
disconosciuto la sottoscrizione in quanto non riconducibile al legale rappresentante della società,
e al disconoscimento non è seguita istanza di verificazione di cui all'articolo 216 c.p.c.; Parte_2
- risulta provata la consapevolezza di circa l'esistenza di un importo residuo rispetto Parte_1
a quanto versato (doc. 009 e doc. 006 fascicolo di primo grado, circostanza confermata dalla testimonianza di . Persona_1
In forza di queste osservazioni, previo rigetto delle domande di pagamento degli interessi anatocistici e di condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo n. 9432/2021, dichiarandolo esecutivo, e dunque ha condannato al pagamento dell'importo ingiunto di euro 9.979,00 oltre interessi e Parte_1
delle spese di lite.
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello che lamenta l'erroneità della Parte_1
pronuncia e ne domanda l'integrale riforma, con revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
1. Egli rileva, anzitutto, un travisamento dei fatti nella motivazione della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ha ritenuto dovuto da a Banca IFIS s.p.a. l'importo di euro Controparte_1
29.221,16 in luogo di quello effettivamente concordato fra e di euro Pt_1 Controparte_1
19.600,00. Secondo la prospettazione dell'appellante, la cessione del contratto di locazione finanziaria è avvenuta per il prezzo di euro 19.600,00, come da clausole 2 e 3 del contratto (doc.
005, fascicolo primo grado), mentre l'ulteriore importo di euro 10.000,00 è stato concordato fra e Banca IFIS S.p.a., ma a questo accordo era rimasto estraneo. Controparte_1 Pt_1
Pertanto, egli sostiene di aver corrisposto a controparte esattamente l'intero prezzo per la compravendita.
5 R.G. N. 439/2025
1.2 lamenta altresì l'erroneità della sentenza e la commissione di errori di diritto Parte_1
nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'inesistenza o l'estinzione del credito vantato da Controparte_1
Rileva l'appellante che l'importo indicato da pari a euro 8.721,16 (come da Persona_1
documentazione agli atti) era stato convenuto a saldo del prezzo totale. Ciò sarebbe confermato, da un lato, dal fatto che lo stesso aveva apposto sulla fotocopia dell'assegno consegnato da Per_1 la dicitura “saldo acquisto vettura A6 allroad targa GB883XM” e, dall'altro, dall'articolo Pt_1
5 delle condizioni generali del contratto siglato il 3.11.2020, che prevede il ritiro della vettura da parte dell'acquirente solo previo versamento integrale del prezzo.
1.3 Con terzo motivo d'appello, infine, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha riscontrato la consapevolezza di circa la debenza di ulteriori Pt_1
somme rispetto a quelle versate. Contrariamente, l'appellante ribadisce di aver saldato in buona fede il prezzo indicatogli dal venditore in qualità di rappresentante di e Per_1 Controparte_1 domanda che al menzionato pagamento “a saldo” sia riconosciuta efficacia liberatoria quantomeno ai sensi dell'articolo 1189 c.c.
2. Si è costituita in giudizio contestando il primo motivo di appello e ribadendo la Controparte_1
ricostruzione dei fatti già prospettata nel primo grado di giudizio;
in particolare evidenzia la circostanza che solo a seguito del subentro nel contratto di locazione finanziaria era diventata proprietaria della vettura Audi Q5 2.0 e non già a seguito di permuta e che, pertanto, CP_3
è ancora debitore nei suoi confronti dell'importo a saldo del corrispettivo pattuito di euro Pt_1
65.100, pari a euro 9.979,00. censura, poi, il secondo motivo di appello sotto due distinti profili. Da un lato, Controparte_1
ribadisce l'inammissibilità, ai fini della decisione, del documento n. 007 fascicolo di primo grado, avendone disconosciuto la sottoscrizione perché non riconducibile al legale rappresentante della società e poiché al disconoscimento non era seguita istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c.
Dall'altro, nega che al documento possa essere attribuito valore di quietanza di pagamento, atteso che l'atto avrebbe dovuto riportare la dicitura “per quietanza” e la firma del creditore.
Rispetto al terzo motivo di appello, infine, la parte appellata contesta che il pagamento effettuato da per euro 8.721,16 abbia efficacia liberatoria ai sensi dell'articolo 1189 c.c., considerato che Pt_1
egli era pienamente consapevole di dover versare ad un ulteriore importo residuo, Controparte_1
6 R.G. N. 439/2025
come dimostrato dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni orali rese in udienza dal teste
Persona_1
Motivi della decisione
L'appello deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
1. La prima questione da affrontare è se effettivamente il valore del veicolo Audi Q5 2.0 TDI vada imputato al prezzo complessivo di euro 65.100,00 pattuito da e CP_2 Pt_1 CP_1
per la compravendita della vettura Audi A6 AllRoad chilometro zero.
[...]
Risulta agli atti che le parti, in data 3.11.2021, hanno concluso la proposta di compravendita della vettura Audi A6 AllRoad chilometro zero per il prezzo totale di euro 65.100,00, prevedendo la permuta dell'autoveicolo Audi Q5 2.0 TDI Buisness, targa FK430HY, in godimento a in Pt_1
virtù di contratto di locazione finanziaria con Banca IFIS s.p.a., mentre la differenza di euro
45.500,00 sarebbe stata accreditata da mediante finanziamento COMPASS. Pt_1
Il valore dell'Audi Q5 2.0 TDI Buisness era stato stimato in euro 19.600,00, come da doc. 003, fascicolo di primo grado, che indica l'importo sotto la duplice voce “prezzo alla valutazione” e
“prezzo al ritiro”. Secondo gli accordi presi dalle parti, l'imputazione di questo importo al prezzo complessivo di vendita presupponeva la proprietà del veicolo in capo a che Parte_1
l'avrebbe consegnato in permuta;
diversamente dall'accordo originario, però, era Controparte_1
subentrata nel contratto di locazione finanziaria e, pertanto, non si è perfezionata una permuta (in virtù di tale cessione, ha poi riscattato la vettura pagando l'importo di euro Controparte_1
29.221,16 a Banca IFIS s.p.a. a titolo di “risoluzione/rimborso anticipato” – doc. 005, fascicolo di primo grado).
Quindi, è documentato che, secondo gli originari accordi presi da e il Pt_1 Controparte_1
valore della vettura Audi Q5 2.0 costituiva parte del prezzo di compravendita in CP_3
quanto presupponeva la permuta, ma nel momento in cui le parti sono addivenute alla cessione del contratto di locazione finanziaria, la parte di accordo relativa alla permuta è venuta meno e, quindi,
l'importo di euro 19.600,00 è “fuoriuscito” dal prezzo totale di vendita, che resta dovuto nel suo intero ammontare per euro 65.100,00.
Nell'atto di appello ha sostenuto di aver corrisposto esattamente quanto dovuto ad Parte_1
ritenendo che la cessione del contratto di locazione finanziaria era stata concordata Controparte_1
per il prezzo di euro 19.600,00, mentre l'ulteriore importo di euro 10.000,00 era stato pattuito solo da e Banca IFIS s.p.a., senza alcun suo coinvolgimento. Prima di tutto, ciò non Controparte_1
corrisponde al vero, in quanto il contratto di cessione da lui sottoscritto in data 16.11.2020,
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rubricato “preventivo cessione di contratto e contestuale risoluzione/rimborso anticipato e acquisto del veicolo – solo atto di vendita”, indica espressamente quale pagamento da parte del cessionario
“l'importo di complessivi euro 29.221,16 a fronte della risoluzione/rimborso anticipato”. Pt_1
dunque, diversamente da quanto esposto, era ben consapevole degli accordi presi da lui, CP_1
e Banca IFIS s.p.a. Inoltre, per le ragioni sopraesposte, l'aver sostituito la permuta con la
[...]
cessione del contratto di locazione finanziaria comporta che da parte del non ci sia stata la Pt_1
consegna di un valore e, quindi, qualunque sia l'importo pagato per il riscatto, esso non ha alcuna ricaduta sull'indicazione del corrispettivo della vendita del nuovo veicolo.
La ricostruzione dei fatti esposta dal Tribunale nel primo grado di giudizio è quindi corretta e, per tale ragione, il primo motivo di appello non può essere accolto.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, la parte appellante lamenta errori di diritto nei quali sarebbe incorso il giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui afferma che il pagamento effettuato da non può ritenersi totalmente satisfattorio in quanto residua Pt_1
l'importo di euro 9.979,00, atteso che “l'opponente non ha assolto il proprio onere probatorio non potendosi ritenere raggiunta la prova sull'inesistenza o l'estinzione del credito vantato in fase monitoria da (pagina 4 della sentenza). contesta la motivazione del Controparte_1 Parte_1
Tribunale sostenendo che, al contrario, l'importo di euro 8.721,16 versato in data 30.11.2021 non solo gli era stato indicato dal venditore ma addirittura quest'ultimo aveva Persona_1
apposto sulla fotocopia dell'assegno la dicitura “saldo acquisto vettura A6 allroad targa
GB883XM” e sottoscritto il documento, con ciò comprovando la natura pienamente satisfattiva del pagamento, avendo tale dichiarazione valore di quietanza di pagamento.
La parte appellata sul punto si è difesa disconoscendo la sottoscrizione in quanto Controparte_1 non riconducibile al legale rappresentante della società, rilevando l'inutilizzabilità del Parte_2
documento ai fini della decisione.
Preliminarmente, va rilevato che ai fini della pronuncia si debba prescindere da tale disconoscimento, in quanto non effettuato dal soggetto sottoscrittore (ossia . Persona_1
Diversamente, il quesito che si pone e che questa Corte è chiamata a esaminare concerne il potere di rappresentanza di rispetto alla società Persona_1 Controparte_1
La questione si solleva dal momento che in qualità di addetto alla vendita per Persona_1
non solo ha gestito la fase delle trattative con e ha intrattenuto Controparte_1 Parte_1 scambi telefonici con quest'ultimo al fine di perfezionare gli accordi presi per la compravendita del veicolo Audi A6 AllRoad chilometro zero, ma, ricevuto l'assegno bancario da per il prezzo Pt_1
di euro 8,721,16, egli ha dichiarato sulla copia fotografica dell'assegno che tale importo era stato
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versato “a saldo” del prezzo totale. Per questa ragione, attribuisce valore di Parte_1
quietanza di pagamento alla dichiarazione sottoscritta da Per_1
A parere di questa Corte, il documento non ha affatto valore di quietanza liberatoria, considerato che la dichiarazione riportata sul documento in esame non è stata resa da soggetto che rappresenta ma proviene da un lavoratore alle dipendenze della società sprovvisto di poteri Controparte_1
rappresentativi, in grado di vincolare nei confronti di terzi la volontà dell'ente. Inoltre, si rileva che riportando sulla fotocopia dell'assegno la dicitura “saldo acquisto vettura A6 Persona_1
allroad targa GB883XM”, non ha neppure apposto il timbro della società.
Per queste ragioni, la sottoscrizione di ha la mera valenza di attestato di ricevuta del Per_1
pagamento, mentre non basta a modificare gli accordi contrattuali intercorsi fra ed Pt_1
circa il prezzo della vendita pattuito con la proposta di acquisto datata 3.11.2021, Controparte_1
nella quale era chiaramente indicato il prezzo complessivo che solo con un nuovo accordo avrebbe potuto essere modificato e non certo con una ricevuta di pagamento.
Né può valere, al contrario, la circostanza allegata da secondo cui l'articolo 5 delle Pt_1
condizioni generali di contratto prevedeva la consegna della vettura presso la sede della venditrice solo previo pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente, in quanto anche la consegna del veicolo non può in alcun modo assurgere a circostanza modificativa dell'accordo originario.
3. Con terzo motivo di appello, sostiene di essersi comportato secondo buona fede, ma Pt_1
risulta invece che egli fosse ben consapevole di dover versare alla venditrice una somma residua rispetto a quella pagata al momento della consegna in data 30.11.2021. Come già rilevato dal giudice di prime cure, egli, in uno scambio di messaggistica Whatsapp con Persona_1
avvenuto qualche giorno dopo il ritiro della vettura, datato 3.12.2021 (doc. 006, fascicolo di primo grado) afferma: “Scusa se ti disturbo nuovamente, ma non mi quadrano i conti. Mi avete fatto una fattura di 1.200 per il passaggio e di 63.900 per l'auto, Totale 65.100. Ora io vi ho dato un assegno di 8.721,16 ed il finanziamento di 46.400 totale 55.121,16; mancherebbero quindi 8.887,87. E' forse il valore del mio usato? perché se così fosse vi dovrei fare una fattura per la cessione del contratto di leasing. Fammi sapere. Grazie”.
Considerato tutto quanto sopra, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento, rilevata la consapevolezza dell'appellante di non aver versato ad l'intero prezzo pattuito per la Controparte_1
compravendita e considerato che ha provato nel primo e nel secondo grado di Controparte_1
giudizio di essere ancora creditrice nei confronti di di un importo residuo pari a euro Pt_1
9.979,00 (e pertanto correttamente è stato emesso il decreto ingiuntivo per tale importo).
9 R.G. N. 439/2025
L'appello quindi viene integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 24/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante ex articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
La consigliera est. Il Presidente
NN NT LB LI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Valeria Benedetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB Massimo LI - Presidente
Dott. NN NT - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 439/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO MARCONI, 2 60027 OSIMO presso lo studio dell'avv. BUCCIARELLI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Ramera 24123 Controparte_1 P.IVA_1
BERGAMO presso lo studio dell'avv. ANTONELLO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. COLOMBI DIMITRI ( ) VIA G. C.F._2
QUARENGHI, 13 24122 BERGAMO;
APPELLATO
1 R.G. N. 439/2025
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
- accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 24/2025 rep. 31/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 02/01/2025 e pubblicata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 28810/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione in prime cure come di seguito trascritte:
A) accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta,
l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto il Dott. nulla deve alla Parte_1
creditrice per le causali di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, anche in virtù delle quietanze rilasciate a saldo dalla in data 26.11.2020 e 30.11.2020; Controparte_1
B) per l'effetto delle pronunce di cui sopra revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9432/2021 (R.G. 9663/2021) in quanto infondato in fatto e in diritto
e/o comunque perché inesistente e/o non provata la pretesa creditoria della Controparte_1
C) Ordinare alla società la restituzione a favore dell'appellante di tutte le percepite Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV c.c. dal pagamento fino al saldo.
Con piena vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado, oltre accessori di legge”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
In via processuale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal dottor ai Parte_1
sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis del codice di rito;
ciò per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto.
Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e qualsivoglia domanda formulata dal dottor e, per l'effetto, rigettarle tutte, confermando l'impugnata sentenza di primo Parte_1 grado n. 24/2025 resa dal Tribunale di Milano all'esito della causa n. 28810/2021 R.G.
In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi.
2 R.G. N. 439/2025
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
24/2025 che, pronunciandosi sull'opposizione proposta con citazione del 25.06.2021 da
[...]
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 9432/2021 emesso dal Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Milano in data 17.04.2021, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo, e ha condannato al versamento Parte_1 dell'importo ingiunto di euro 9.979,00 nonché alla rifusione delle spese di lite.
I fatti e le allegazioni delle parti ha introdotto il presente giudizio nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 9432/2021, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento dell'importo di euro 9.979,00, oltre a interessi di cui al D. lgs. Pt_1
231/2002 dal 14.01.2021 sino al saldo e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo per la compravendita dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometro zero, telaio/vin
WAUZZZF24LN028592.
1. Con l'atto introduttivo, ha contestato la debenza dell'importo ingiunto. Parte_1
Ha ricostruito i rapporti con come segue. Controparte_1
In data 3.11.2020 aveva sottoscritto con una proposta di acquisto Pt_1 Controparte_1 dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometro zero per il prezzo complessivo di euro 65.100,00, di cui euro 45.000,00 da versare tramite finanziamento COMPASS mentre, per il residuo importo di euro 19.600,00, le parti avevano concordato la permuta dell'autovettura Audi Q5 2.0 TDI Buisness, targa FK430HY, in uso a in virtù di contratto di locazione finanziaria con Banca IFIS s.p.a. Pt_1
Successivamente, per quanto riguarda il veicolo che doveva essere oggetto di permuta, e Pt_1
avevano stipulato la cessione del contratto di locazione finanziaria, pertanto Controparte_1
era subentrata nel contratto con Banca IFIS s.p.a. in luogo di e aveva Controparte_1 Pt_1
riscattato la proprietà del veicolo Audi Q5 2.0 TDI come da documentazione in atti (doc. CP_2
005, fascicolo primo grado).
Ciò posto, ha dedotto di aver preso in consegna la vettura Audi A6 AllRoad in data Parte_1
30.11.2021 e, in pari data, di aver consegnato al venditore assegno bancario per Persona_1
l'importo di euro 8.721,16, sulla cui fotocopia quest'ultimo aveva apposto la dicitura: “saldo
3 R.G. N. 439/2025
acquisto vettura A6 allroad targa GB883XM” e aveva sottoscritto il documento (doc. 007, fascicolo di primo grado).
Per quanto sopra esposto, l'opponente ha contestato il credito di euro 9.979,00 ingiunto in sede monitoria, ritenendo non dovuto alcun importo residuo ad come dimostrato da Controparte_1 quietanza rilasciata “a saldo” dal venditore Per_1
Dunque, ha domandato al Tribunale di Milano, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l'illegittimità della richiesta di pagamento di e, per l'effetto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto, nonché, in caso di accoglimento dell'opposizione e di condanna alle spese di controparte, di condannare ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio contestando le prospettazioni attoree e deducendo che Controparte_1
in luogo del prezzo pattuito di euro 65.100,00, aveva versato l'inferiore importo di euro Pt_1
55.121,16, così corrisposto: euro 46.400,00 tramite finanziamento COMPASS ed euro 8.721,16 a mezzo di assegno bancario. Pertanto, ha lamentato la debenza del residuo importo di euro 9.979,00.
Per quanto riguarda il veicolo promesso in permuta, in realtà, ha rilevato di essere Controparte_1
subentrata nel contratto di locazione finanziaria e di aver versato a titolo di residuo rate non ancora estinte da a Banca IFIS s.p.a., l'importo di euro 29.221,16, diventando in tale modo Parte_1
proprietaria del veicolo Audi Q5 2.0 TDI Buisness.
La società altresì ha disconosciuto la sottoscrizione del documento n. 007, perché non riferibile al suo legale rappresentante, in ogni caso, ha contestato l'assunto di Parte_2 Parte_1
secondo cui il documento aveva valore di quietanza di pagamento, per carenza di requisiti tanto formali quanto sostanziali.
Ciò posto, ha domandato il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano e, per l'effetto, la condanna di al pagamento dell'importo Parte_1
residuo di euro 9.979,00.
La sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 24/2025 ha respinto l'opposizione, dichiarandola infondata.
Il giudice di primo grado ha negato l'imputazione del valore dell'autoveicolo Audi Q5 2.0 TDI
pari a euro 19.600,00, al prezzo di acquisto complessivo di euro 65.100,00, rilevato che CP_2
non aveva ricevuto il veicolo in permuta, ma era subentrata nel contratto di Controparte_1
4 R.G. N. 439/2025
locazione finanziaria e, sulla base di ciò, aveva riscattato la vettura da Banca IFIS s.p.a. Dunque, ha ritenuto non dovuta alcuna decurtazione dal prezzo di vendita.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non satisfattivo l'importo di euro 8.721,16 versato da ad Pt_1
tramite assegno bancario, considerate una serie di circostanze: Controparte_1
- i messaggi inviati da circa il prezzo della compravendita (prodotti da Persona_1 Pt_1
a dimostrazione di aver pagato quanto richiesto dalla venditrice – doc. 006 fascicolo di primo grado), non vincolano in quanto inviati da soggetto di cui non è dimostrata la Controparte_1
qualifica di legale rappresentante;
- la scrittura privata di cui al doc. 007 non ha valore probatorio, atteso che ne ha Controparte_1
disconosciuto la sottoscrizione in quanto non riconducibile al legale rappresentante della società,
e al disconoscimento non è seguita istanza di verificazione di cui all'articolo 216 c.p.c.; Parte_2
- risulta provata la consapevolezza di circa l'esistenza di un importo residuo rispetto Parte_1
a quanto versato (doc. 009 e doc. 006 fascicolo di primo grado, circostanza confermata dalla testimonianza di . Persona_1
In forza di queste osservazioni, previo rigetto delle domande di pagamento degli interessi anatocistici e di condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo n. 9432/2021, dichiarandolo esecutivo, e dunque ha condannato al pagamento dell'importo ingiunto di euro 9.979,00 oltre interessi e Parte_1
delle spese di lite.
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello che lamenta l'erroneità della Parte_1
pronuncia e ne domanda l'integrale riforma, con revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
1. Egli rileva, anzitutto, un travisamento dei fatti nella motivazione della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ha ritenuto dovuto da a Banca IFIS s.p.a. l'importo di euro Controparte_1
29.221,16 in luogo di quello effettivamente concordato fra e di euro Pt_1 Controparte_1
19.600,00. Secondo la prospettazione dell'appellante, la cessione del contratto di locazione finanziaria è avvenuta per il prezzo di euro 19.600,00, come da clausole 2 e 3 del contratto (doc.
005, fascicolo primo grado), mentre l'ulteriore importo di euro 10.000,00 è stato concordato fra e Banca IFIS S.p.a., ma a questo accordo era rimasto estraneo. Controparte_1 Pt_1
Pertanto, egli sostiene di aver corrisposto a controparte esattamente l'intero prezzo per la compravendita.
5 R.G. N. 439/2025
1.2 lamenta altresì l'erroneità della sentenza e la commissione di errori di diritto Parte_1
nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'inesistenza o l'estinzione del credito vantato da Controparte_1
Rileva l'appellante che l'importo indicato da pari a euro 8.721,16 (come da Persona_1
documentazione agli atti) era stato convenuto a saldo del prezzo totale. Ciò sarebbe confermato, da un lato, dal fatto che lo stesso aveva apposto sulla fotocopia dell'assegno consegnato da Per_1 la dicitura “saldo acquisto vettura A6 allroad targa GB883XM” e, dall'altro, dall'articolo Pt_1
5 delle condizioni generali del contratto siglato il 3.11.2020, che prevede il ritiro della vettura da parte dell'acquirente solo previo versamento integrale del prezzo.
1.3 Con terzo motivo d'appello, infine, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha riscontrato la consapevolezza di circa la debenza di ulteriori Pt_1
somme rispetto a quelle versate. Contrariamente, l'appellante ribadisce di aver saldato in buona fede il prezzo indicatogli dal venditore in qualità di rappresentante di e Per_1 Controparte_1 domanda che al menzionato pagamento “a saldo” sia riconosciuta efficacia liberatoria quantomeno ai sensi dell'articolo 1189 c.c.
2. Si è costituita in giudizio contestando il primo motivo di appello e ribadendo la Controparte_1
ricostruzione dei fatti già prospettata nel primo grado di giudizio;
in particolare evidenzia la circostanza che solo a seguito del subentro nel contratto di locazione finanziaria era diventata proprietaria della vettura Audi Q5 2.0 e non già a seguito di permuta e che, pertanto, CP_3
è ancora debitore nei suoi confronti dell'importo a saldo del corrispettivo pattuito di euro Pt_1
65.100, pari a euro 9.979,00. censura, poi, il secondo motivo di appello sotto due distinti profili. Da un lato, Controparte_1
ribadisce l'inammissibilità, ai fini della decisione, del documento n. 007 fascicolo di primo grado, avendone disconosciuto la sottoscrizione perché non riconducibile al legale rappresentante della società e poiché al disconoscimento non era seguita istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c.
Dall'altro, nega che al documento possa essere attribuito valore di quietanza di pagamento, atteso che l'atto avrebbe dovuto riportare la dicitura “per quietanza” e la firma del creditore.
Rispetto al terzo motivo di appello, infine, la parte appellata contesta che il pagamento effettuato da per euro 8.721,16 abbia efficacia liberatoria ai sensi dell'articolo 1189 c.c., considerato che Pt_1
egli era pienamente consapevole di dover versare ad un ulteriore importo residuo, Controparte_1
6 R.G. N. 439/2025
come dimostrato dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni orali rese in udienza dal teste
Persona_1
Motivi della decisione
L'appello deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
1. La prima questione da affrontare è se effettivamente il valore del veicolo Audi Q5 2.0 TDI vada imputato al prezzo complessivo di euro 65.100,00 pattuito da e CP_2 Pt_1 CP_1
per la compravendita della vettura Audi A6 AllRoad chilometro zero.
[...]
Risulta agli atti che le parti, in data 3.11.2021, hanno concluso la proposta di compravendita della vettura Audi A6 AllRoad chilometro zero per il prezzo totale di euro 65.100,00, prevedendo la permuta dell'autoveicolo Audi Q5 2.0 TDI Buisness, targa FK430HY, in godimento a in Pt_1
virtù di contratto di locazione finanziaria con Banca IFIS s.p.a., mentre la differenza di euro
45.500,00 sarebbe stata accreditata da mediante finanziamento COMPASS. Pt_1
Il valore dell'Audi Q5 2.0 TDI Buisness era stato stimato in euro 19.600,00, come da doc. 003, fascicolo di primo grado, che indica l'importo sotto la duplice voce “prezzo alla valutazione” e
“prezzo al ritiro”. Secondo gli accordi presi dalle parti, l'imputazione di questo importo al prezzo complessivo di vendita presupponeva la proprietà del veicolo in capo a che Parte_1
l'avrebbe consegnato in permuta;
diversamente dall'accordo originario, però, era Controparte_1
subentrata nel contratto di locazione finanziaria e, pertanto, non si è perfezionata una permuta (in virtù di tale cessione, ha poi riscattato la vettura pagando l'importo di euro Controparte_1
29.221,16 a Banca IFIS s.p.a. a titolo di “risoluzione/rimborso anticipato” – doc. 005, fascicolo di primo grado).
Quindi, è documentato che, secondo gli originari accordi presi da e il Pt_1 Controparte_1
valore della vettura Audi Q5 2.0 costituiva parte del prezzo di compravendita in CP_3
quanto presupponeva la permuta, ma nel momento in cui le parti sono addivenute alla cessione del contratto di locazione finanziaria, la parte di accordo relativa alla permuta è venuta meno e, quindi,
l'importo di euro 19.600,00 è “fuoriuscito” dal prezzo totale di vendita, che resta dovuto nel suo intero ammontare per euro 65.100,00.
Nell'atto di appello ha sostenuto di aver corrisposto esattamente quanto dovuto ad Parte_1
ritenendo che la cessione del contratto di locazione finanziaria era stata concordata Controparte_1
per il prezzo di euro 19.600,00, mentre l'ulteriore importo di euro 10.000,00 era stato pattuito solo da e Banca IFIS s.p.a., senza alcun suo coinvolgimento. Prima di tutto, ciò non Controparte_1
corrisponde al vero, in quanto il contratto di cessione da lui sottoscritto in data 16.11.2020,
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rubricato “preventivo cessione di contratto e contestuale risoluzione/rimborso anticipato e acquisto del veicolo – solo atto di vendita”, indica espressamente quale pagamento da parte del cessionario
“l'importo di complessivi euro 29.221,16 a fronte della risoluzione/rimborso anticipato”. Pt_1
dunque, diversamente da quanto esposto, era ben consapevole degli accordi presi da lui, CP_1
e Banca IFIS s.p.a. Inoltre, per le ragioni sopraesposte, l'aver sostituito la permuta con la
[...]
cessione del contratto di locazione finanziaria comporta che da parte del non ci sia stata la Pt_1
consegna di un valore e, quindi, qualunque sia l'importo pagato per il riscatto, esso non ha alcuna ricaduta sull'indicazione del corrispettivo della vendita del nuovo veicolo.
La ricostruzione dei fatti esposta dal Tribunale nel primo grado di giudizio è quindi corretta e, per tale ragione, il primo motivo di appello non può essere accolto.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, la parte appellante lamenta errori di diritto nei quali sarebbe incorso il giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui afferma che il pagamento effettuato da non può ritenersi totalmente satisfattorio in quanto residua Pt_1
l'importo di euro 9.979,00, atteso che “l'opponente non ha assolto il proprio onere probatorio non potendosi ritenere raggiunta la prova sull'inesistenza o l'estinzione del credito vantato in fase monitoria da (pagina 4 della sentenza). contesta la motivazione del Controparte_1 Parte_1
Tribunale sostenendo che, al contrario, l'importo di euro 8.721,16 versato in data 30.11.2021 non solo gli era stato indicato dal venditore ma addirittura quest'ultimo aveva Persona_1
apposto sulla fotocopia dell'assegno la dicitura “saldo acquisto vettura A6 allroad targa
GB883XM” e sottoscritto il documento, con ciò comprovando la natura pienamente satisfattiva del pagamento, avendo tale dichiarazione valore di quietanza di pagamento.
La parte appellata sul punto si è difesa disconoscendo la sottoscrizione in quanto Controparte_1 non riconducibile al legale rappresentante della società, rilevando l'inutilizzabilità del Parte_2
documento ai fini della decisione.
Preliminarmente, va rilevato che ai fini della pronuncia si debba prescindere da tale disconoscimento, in quanto non effettuato dal soggetto sottoscrittore (ossia . Persona_1
Diversamente, il quesito che si pone e che questa Corte è chiamata a esaminare concerne il potere di rappresentanza di rispetto alla società Persona_1 Controparte_1
La questione si solleva dal momento che in qualità di addetto alla vendita per Persona_1
non solo ha gestito la fase delle trattative con e ha intrattenuto Controparte_1 Parte_1 scambi telefonici con quest'ultimo al fine di perfezionare gli accordi presi per la compravendita del veicolo Audi A6 AllRoad chilometro zero, ma, ricevuto l'assegno bancario da per il prezzo Pt_1
di euro 8,721,16, egli ha dichiarato sulla copia fotografica dell'assegno che tale importo era stato
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versato “a saldo” del prezzo totale. Per questa ragione, attribuisce valore di Parte_1
quietanza di pagamento alla dichiarazione sottoscritta da Per_1
A parere di questa Corte, il documento non ha affatto valore di quietanza liberatoria, considerato che la dichiarazione riportata sul documento in esame non è stata resa da soggetto che rappresenta ma proviene da un lavoratore alle dipendenze della società sprovvisto di poteri Controparte_1
rappresentativi, in grado di vincolare nei confronti di terzi la volontà dell'ente. Inoltre, si rileva che riportando sulla fotocopia dell'assegno la dicitura “saldo acquisto vettura A6 Persona_1
allroad targa GB883XM”, non ha neppure apposto il timbro della società.
Per queste ragioni, la sottoscrizione di ha la mera valenza di attestato di ricevuta del Per_1
pagamento, mentre non basta a modificare gli accordi contrattuali intercorsi fra ed Pt_1
circa il prezzo della vendita pattuito con la proposta di acquisto datata 3.11.2021, Controparte_1
nella quale era chiaramente indicato il prezzo complessivo che solo con un nuovo accordo avrebbe potuto essere modificato e non certo con una ricevuta di pagamento.
Né può valere, al contrario, la circostanza allegata da secondo cui l'articolo 5 delle Pt_1
condizioni generali di contratto prevedeva la consegna della vettura presso la sede della venditrice solo previo pagamento integrale del prezzo da parte dell'acquirente, in quanto anche la consegna del veicolo non può in alcun modo assurgere a circostanza modificativa dell'accordo originario.
3. Con terzo motivo di appello, sostiene di essersi comportato secondo buona fede, ma Pt_1
risulta invece che egli fosse ben consapevole di dover versare alla venditrice una somma residua rispetto a quella pagata al momento della consegna in data 30.11.2021. Come già rilevato dal giudice di prime cure, egli, in uno scambio di messaggistica Whatsapp con Persona_1
avvenuto qualche giorno dopo il ritiro della vettura, datato 3.12.2021 (doc. 006, fascicolo di primo grado) afferma: “Scusa se ti disturbo nuovamente, ma non mi quadrano i conti. Mi avete fatto una fattura di 1.200 per il passaggio e di 63.900 per l'auto, Totale 65.100. Ora io vi ho dato un assegno di 8.721,16 ed il finanziamento di 46.400 totale 55.121,16; mancherebbero quindi 8.887,87. E' forse il valore del mio usato? perché se così fosse vi dovrei fare una fattura per la cessione del contratto di leasing. Fammi sapere. Grazie”.
Considerato tutto quanto sopra, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento, rilevata la consapevolezza dell'appellante di non aver versato ad l'intero prezzo pattuito per la Controparte_1
compravendita e considerato che ha provato nel primo e nel secondo grado di Controparte_1
giudizio di essere ancora creditrice nei confronti di di un importo residuo pari a euro Pt_1
9.979,00 (e pertanto correttamente è stato emesso il decreto ingiuntivo per tale importo).
9 R.G. N. 439/2025
L'appello quindi viene integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 24/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante ex articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
La consigliera est. Il Presidente
NN NT LB LI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Valeria Benedetto.
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