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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006 vertente
TRA
( ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( nata ad [...] Parte_2 C.F._2
Cilento il 26.7.1955 entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.
Antonio Petrosino del Foro di Nocera Inferiore con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Lentini Domenico;
parte attrice
E
( ) rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 C.F._3 atti congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe Bisantis e
Massimiliano De Vita giuste procure in atti rispettivamente depositate in data
3.11.2016 e 17.5.2021 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De
Vita in Cava de' Tirreni (SA) alla Via della Repubblica n. 12;
parte convenuta
CONCLUSIONI Per parte attrice i signori e come da Parte_1 Parte_2 nota depositata in data 18.6.2024 “impugna ancora una volta tutto quanto dedotto ed irritualmente prodotto dalla controparte evidenziando di non accettare alcun contraddittorio su atti o documenti prodotti irritualmente e/o tardivamente, e, allo stato si riporta alle conclusioni rassegnate in citazione e nella prima memoria ex art.183 VI comma CPC e, allo stato chiede, previo rigetto della avversa riconvenzionale (inammissibile, infondata e restata indimostrata), dichiararsi aperta la successione di cui è causa, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti nonché alla formazione delle quote ereditarie dei beni caduti in successione come individuati e riportati dalla CTU nel progetto divisionale n.1 assegnandosi all'attore il lotto C corrispondente al secondo piano, Parte_1 all'attrice il lotto A corrispondente al piano terra ed alla Parte_2 convenuta il lotto B corrispondente al primo piano, il tutto come in atti CP_1 indicato, con condanna della convenuta al rimborso in favore degli CP_1 attori della somma di euro 73.431,34 pari ad un terzo delle spese effettuate dai soli attori sull'immobile in comunione quantificate dal CTU in euro 220.295,80 (capitolo
3.8 pag.35 CTU integrativa del febbraio 2024), con vittoria di spese e con ordine al dirigente dell'agenzia del territorio (ex Conservatore RR.II.) di trascrivere l'emananda sentenza”. Per parte convenuta come da nota depositata in data CP_1
17.6.2024 qui integralmente richiamata che il Giudice adito si porti sull'immobile, affinché possa verificare personalmente lo stato dell'immobile: “Iudex peritus peritorum”, il giudice, infatti, non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito. Convochi
d'avanti a sé il CTU al fine di chiarire dette omissioni ed inesattezze.- Disporre
l'assegnazione del piano terra o di quota in denaro di eredità spettante alla SI.ra
, in quanto, come più volte ribadito, il primo piano è stato distrutto, per CP_1
l'effetto divenuto pericolante e non vivibile, per cause sicuramente non imputabili alla
SI. - Disporre che un CTU sia chiamato a rispondere a quesiti CP_1 debitamente posti su abusi edilizi e danni al solaio di copertura del piano primo in seguito a lavori non autorizzati - CTU già chiesto dall' avv. Guida nell' udienza del 27 marzo2015 –- Disporre che non venga assegnato il piano primo con un solaio dichiarato pericolante dai vigili del fuoco se prima non è chiesto ed eseguito il ripristino dello stato dei luoghi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori, i signori Pt_1
e , hanno adito l'intestato Tribunale esponendo
[...] Parte_2 in punto di fatto: di essere figli legittimi dei coniugi nato ad Persona_1
Ogliastro Cilento il 21.2.1909 e deceduto il 23.08.1998 e nata a Persona_2
Frignano Cilento il 22.1.1918 e deceduta il 16.5.2000, unitamente all'odierna convenuta loro germana, la RA;
che a seguito del decesso del CP_1 padre si apriva la successione legittima dello stesso nei quali cadevano beni costituiti da un intero dell'edificio sito in Agropoli alla via Risorgimento e meglio identificato in atti;
che la madre, quale coniuge superstite, rinunziava alla propria quota di eredità così determinando ai sensi dell'art. 522 cc l'accrescimento in favore dei figli;
che pertanto i predetti beni immobili componenti l'asse ereditario sono stati attribuiti pro indiviso per un terzo a ciascuno degli attori e per il restante un terzo alla germana;
che la comunione ereditaria sui predetti immobili non è mai stata sciolta ed i suddetti cespiti sono tuttora comuni ed indivisi;
che la RA
[...]
si è sempre sottratta alle richieste di divisione bonaria, richiedendo in CP_1 via giudiziaria ai germani il risarcimento di presunti danni da infiltrazioni verificatasi nell'appartamento posto al primo piano dello stabile de quo totalmente comune ed indiviso;
che gli attori non intendono protrarre oltre la comunione sui predetti immobili ed intendono addivenire allo scioglimento della stessa, oltre ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute ed a sostenersi fino alla data di divisione per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti ereditari, atteso che il Comune con ordinanza sindacale nr. 9068 del 20.3.2006 CP_2 ha ordinato ai comproprietari eredi di effettuare “lavori di difacimento completo del solaio di copertura e del torrino scala e successiva realizzazione ex novo”. Tanto premesso, concludevano affinchè previa declaratoria di avvenuta apertura della successione di e , riconoscersi e dichiararsi il Persona_3 Persona_2 diritto degli attori e della convenuta, quali unici eredi ad una quota ideale pari ad un terzo ciascuno dei beni immobili descritti in narrativa e costituenti l'asse ereditario;
previa formazione di tre quote ideali, quanti sono i condividenti, disporsi lo scioglimento della comunione e quindi la divisione degli immobili di cui in narrativa, assegnando a ciascun erede condividente in proprietà esclusiva la porzione di beni compresi nella quota ad esso assegnata, come per legge;
qualora gli immobili non risultino comodamente divisibili, procedersi al predetto scioglimento della comunione comprendendo gli immobili in questione per intero nelle porzioni degli attori, con addebito dell'eccedenza ai sensi dell'art. 720 c.c.; in ogni caso disporsi in favore di ciascun condividente assegnatario il rilascio degli immobili compresi nella quota assegnatagli, liberi e vuoti di persone e di cose;
condannarsi inoltre la convenuta al rimborso di un terzo di tutte le spese sostenute e a sostenersi da parte degli attori, con riferimento ai lavori intimati in via di urgenza dal Comune di Agropoli;
disporsi affinchè tutte le spese di divisione, compreso quelle di una eventuale ctu, vengano ripartite fra le parti in misura di un terzo, unitamente alle spese di giudizio, da porsi a carico della controparte in caso di condotta ostativa, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva in data 17.5.2006, la RA la quale contestava l'avversa costruzione dei germani, CP_1 esponendo che ella, unitamente alla propria famiglia, sin dal suo matrimonio avvenuto oltre 30 anni prima (nel 1974) ha abitato l'immobile sito al piano I, del manufatto di via Risorgimento, Agropoli, il quale quindi non può entrare a far parte dell'asse ereditario oggetto di divisione. Tanto premesso, spiegava formale domanda riconvenzionale di usucapione e chiedeva che venisse riconosciuta alla convenuta il diritto di proprietà esclusiva sul suddetto bene (primo piano) in quanto posseduto in buona fede, ininterrottamente e pacificamente (possesso ultraventennale) autorizzando l'Agenzia del Territorio ad apportare le trascrizioni di legge, nonché in via subordinata procedere alla divisione dei soli beni residui con vittoria di spese.
Con ordinanza del 6.6.2007, il precedente Giudice istruttore invitava le parti, prima di procedere all'assunzione di qualsiasi provvedimento istruttorio, a fornire prova sulla integrità del contraddittorio e l'appartenenza al de cuius dei beni costituenti il compendio ereditario, con produzione del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, certificati catastali relativi ai beni immobili e certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della divisione, nonché la regolarità urbanistica per i fabbricati. Veniva, poi, ammessa prova orale con interrogatorio formale dei soli attori e mancata comparizione della parte convenuta, nonché disposto un approfondimento istruttorio con espletamento di una ctu estimativa sui beni costituente l'asse ereditario nonché al fine di quantificare le migliorie eseguite. In data 22.6.2011 veniva, quindi, depositata ctu. Veniva, poi, nelle more del presente giudizio, disposto un ulteriore approfondimento istruttorio, sull'assunto di un mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'epoca del primo accesso, integrazione depositata in data 13.2.2024. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva poi riservata in decisione con provvedimento del 23.06.2024 regolarmente comunicato alle parti.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito si osserva che non si è ritenuto di dar luogo alla richiesta di approfondimenti tecnici pure sollecitati da parte convenuta in quanto si ritiene la causa decidibile allo stato degli atti. E' appena il caso di precisare che non è assolutamente scrutinabile la documentazione prodotta dalla parte personalmente attraverso ripetute comunicazioni inviate presso l'intestato ufficio giudiziario, in quanto trattasi di documentazione del tutto irrituale e non veicolate nel rispetto del contraddittorio delle parti.
2. Sul thema decidendum
Ciò premesso, nel merito, ai fini della definizione del “thema decidendum”, giova evidenziare come la domanda di divisione abbia ad oggetto due masse ereditarie e, precisamente, il compendio ereditario del defunto sig. nato Persona_3
Ogliastro Cilento il 21.2.1909 e deceduto il 23.08.1909 , ed il compendio ereditario della “de cuius” sig.ra , vedova del primo, nata il [...] e Persona_2 deceduta il 16.5.2000.
Risulta, altresì, pacifico tra le parti come la successione “mortis causa” di entrambi sia regolato solo dalla legge essendo deceduti entrambi i genitori delle parti ab intestato, sebbene gli unici beni di cui si chiede la divisione in questa sede appartengono alla massa ereditaria del sig. , avendo la moglie prima Persona_3 del suo decesso rinunciato all'eredità del marito in favore dei figli.
Pertanto, la successione oggetto di causa deve considerarsi disciplinata esclusivamente dalla legge e considerarsi devoluta, in parti uguali, per la quota di un terzo (1/3) ciascuno, ai figli dei coniugi , i sigg. Parte_3 Parte_1
e . Parte_2 CP_1
In ordine alla qualità di eredi delle parti del presente giudizio, deve rilevarsi come dal certificato di stato di famiglia emerga pacificamente la loro qualità di chiamati all'eredità in quanto figli di ciascuno dei “de cuius”; le parti, d'altra parte, fin dagli atti introduttivi, hanno espressamente allegato la loro qualità di eredi.
Ne discende la applicazione del principio affermato più volte dalla Cassazione, in forza del quale “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”
(Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n. 16814).
3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta CP_1
Esaurito il quadro delle questioni preliminari, seguendo un ordine di trattazione delle domande sottoposte alla cognizione dell'intestato Tribunale, deve indagarsi preliminarmente la domanda di usucapione promossa dalla convenuta.
La RA , nella propria comparsa difensiva depositata in data CP_1
17.05.2006, ha avanzato domanda di usucapione in via riconvenzionale su uno dei cespiti immobiliari rientranti nell'asse ereditario del de cuius nato Persona_1 ad Ogliastro Cilento il 21.2.1909 e deceduto il 23.08.1998 ed in particolare, sull'immobile sito al primo piano. Trattasi di domanda che, per quanto non formalmente riproposta nei propri scritti difensivi, non risulta esplicitamente abbandonata anche a seguito dell'avvicendamento di diversi difensori, per cui il
Tribunale ritiene di doversi pronunciare sul punto.
A sostegno della suddetta domanda deduce, invero, assai genericamente di avere posseduto la suddetta unità immobiliare nelle forme idonee all'usucapione, a far data dal suo matrimonio (anno 1974) per avervi dimorato con la propria famiglia. Va premesso che l'intero fabbricato sito in via Risorgimento risulta appartenere al de cuius per averlo costruito su un terreno di sua proprietà, come da documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. atto di acquisto del terreno e successiva divisione allegata in atti).
Di conseguenza, l'opera costruita in sopraelevazione sul suolo non può che appartenere al proprietario del suolo per effetto di accessione, atteso che, in base al disposto dell'art. 934 c.c., “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.”
Ciò posto, considerato che il dante causa delle odierne parti in lite è deceduto nell'anno 1998, deve intendersi che la domanda riconvenzionale è volta a far valere non già l'usucapione sul bene comune, bensì sul bene come appartenuto in vita ai de cuius, e solo per l'eventuale tempo residuo verso i coeredi.
La domanda è tuttavia infondata e va respinta.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni efficacia presuntiva alla suddetta circostanza, con riferimento alla domanda di usucapione di un terreno che, durante il periodo interessato, era stato di proprietà di una società per azioni di cui l'attore era uno dei due soci)” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006) o anche: In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile,
a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
(Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
Ebbene, alla luce dei menzionati arresti, la prova di un possesso idoneo all'usucapione da parte di sull'immobile sito al piano primo del CP_1 fabbricato sito in via Risorgimento 11, non può dirsi raggiunta non essendo stato fornito nessun elemento probatorio a sostegno. Anzi, l'unico teste escusso nell'interesse di parte attrice, , cugina delle parti in causa, Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato che lo zio Per_1 aveva concesso in uso alla figlia il predetto immobile di cui in ogni caso
[...] continuò ad avere la disponibilità in vita, avendo copia delle chiavi dello stesso, che in plurime occasioni fu concesso l'appartamento sito al primo piano a lei e alla famiglia, quando in vacanza in Agropoli, in chiara contrapposizione alla tesi sostenuta dalla convenuta di essere ella esclusiva proprietaria e detentrice (cfr. verbale di causa del 2.12.2009).
In definitiva, la domanda riconvenzionale di usucapione promossa dalla odierna convenuta deve essere rigettata anche in ossequio al principio dell'onere della prova.
4. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria
Deve, quindi, indagarsi di conseguenza la domanda di scioglimento della comunione ereditaria del compendio ereditario appartenente al de cuius Per_1
[...]
La suddetta domanda è da ritenersi inammissibile attese le risultanze della consulenza depositata in data 13.02.2024, che hanno attestato la sussistenza di una serie di difformità e abusi presenti sugli immobili oggetto di causa.
In particolare il ctu rappresenta alla pagina 5 dell'elaborato peritale “Le risultanze catastali, ancora oggi, non risultano del tutto rispondenti allo stato di fatto, ad esclusione dell' u.i.u. censita al catasto al foglio 41 del comune di Agropoli p.lla 118 sub. 7 sita al piano secondo del fabbricato, aggiornata nel 02/2010. Prima di procedere alla vendita si dovrà procedere all'aggiornamento delle planimetrie catastali delle altre u.i.u.”, nonché, evidenzia che “il ripostiglio, posto sul retro del locale, è parte dell'ingresso del retrostante appartamento (Ambiente A.7) non è riportata in catasto”. Nella rappresentazione all'attualità del fabbricato ha anche rilevato la sussistenza sul lastrico solare di una tettoia “sine titulo” ove collocato un impianto fotovoltaico. Su tale ultima difformità, in risposta alle controdeduzioni del ctp di parte attrice, il consulente nominato dal Tribunale ha avuto modo di chiarire che “il fabbricato si colloca all'interno di un'area particolare, in quanto vincolata paesaggisticamente e sottoposta a ben due decreti ministeriali, (decreto ministeriale 25 novembre 1957 e decreto ministeriale 12 agosto 1967). Conseguenza di ciò è che la realizzazione della tettoia esterna e dell'impianto fotovoltaico sovrastante, non rientrando in nessuno dei punti dell'allegato A del DPR 31/2017, non può essere annoverata nell'edilizia libera, Per la loro realizzazione andava richiesta autorizzazione paesaggistica. Ad oggi, al fine di regolarizzare la tettoia realizzata sarà necessario procedere o alla rimozione ed al posizionamento dei pannelli direttamente sul lastrico solare (all. A DPR 31/2017) o ad una SCIA in sanatoria e quindi ad un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m” (cfr. pag. 30 della ctu in atti). Ed ancora, sono state riscontrate una serie di difformità sia quanto alla destinazione d'uso di alcuni degli immobili che compongono il fabbricato oltre che alcune difformità rispetto alla D.I.A. prot. 6375 del 26/02/2010 per lavori di manutenzione del locale commerciale presente al piano terra, dove sono stati rilevati una diversa altezza interna del piano secondo e l'ampliamento della cantina presente al piano terra (locale A.7).
Difatti, il consulente nel redigere il proprio elaborato e nell'avanzare proposte di divisione ha ritenuto opportuno: “a) considerare le spese per le variazioni planimetriche necessarie per renderle conformi a quanto realmente rilevato;
b) modificare la sistemazione esterna in modo da creare un posto auto per ogni quota;
c) ripristinare lo stato dei luoghi della copertura smontando la tettoia realizzata “sine titulo”. I pannelli fotovoltaici, presenti sulla tettoia, saranno posizionati sul lastrico solare per mezzo di opportuni sostegni”. Tali emergenze risultanti sino all'epoca del deposito della integrazione peritale nel recente febbraio 2024 inducono a non poter dar luogo in questa sede alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Si osserva, difatti, che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Orbene, dalla accertata sussistenza di irregolarità urbanistiche, senza che nessuna delle parti abbia neanche allegato di aver avviato detta sanatoria, consegue l'inammissibilità della domanda di divisione dell'immobile.
Come recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 25021 del 7.10.2019, infatti, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47 del 1985 in relazione agli "atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali" da cui non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, trova applicazione, al pari di quella di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche agli atti di scioglimento della comunione immobiliare, sulla base del seguente principio di diritto: "Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
Come precisato dal Supremo Consesso, invero, nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, pertanto, anche con riferimento alla divisione giudiziale. In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità sancita dalla l. n. 47 del 1985 e dal d.p.r. n. 380/2001 si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione. Ne discende che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass. Civ., Sez. Un., 07/10/2019, n.25021).
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione. Tra l'altro, deve ritenersi che, conformemente alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, anche la “conformità catastale oggettiva” rappresenti, al pari della “conformità edilizia ed urbanistica”, una condizione dell'azione (Cass. civ.
29.09.2020 n. 20526), che deve sussistere al momento della decisione (cfr. SSUU
n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19). Allo stesso modo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12654/20, ha chiarito che il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio
2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza. Ed è appena il caso di precisare, al fine di confutare il campo da qualsiasi dubbio, che trattasi di norma che si applica anche ai giudizi introdotti antecedentemente alla entrata in vigore dovendo sussistere al momento della sentenza.
In definitiva, nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere "testuale" della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio.
Da ciò discende che non è possibile procedere allo scioglimento della comunione con riferimento agli immobili indicati in citazione mentre è irrilevante in questa sede accertare per quale motivo non sia stato possibile regolarizzare gli immobili prima della presente sentenza. Non può difatti tacersi che nonostante sin dall'epoca del primo deposito della perizia a firma del ctu in data 22.06.2011 sia stata accertata la mancanza di una conformità catastale degli immobili oggetto di causa, a tale carenza non si è sopperito nel corso del giudizio, perdurando la non conformità delle risultanze catastali allo stato di fatto (cfr. pag. 5 dell'integrazione del 13.2.2024).
5. Sulla domanda di rimborso delle spese sostenute dagli attori
, invece, accoglimento la domanda proposta sin dall'atto introduttivo dagli Pt_4 attori e , di rimborso di un terzo di tutte Parte_1 Parte_2 le spese sostenute anche a seguito dei lavori intimati in via di urgenza dal
[...] per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato. CP_3
Occorre evidenziare la necessità della prova delle spese sostenute per materiali o manodopera da parte del coerede che ne invoca il rimborso (Cassazione civile, sez.
VI, 28.06.2013, n. 16364).
Come è noto, il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150
c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore" (Cass. 16206/2013).
Orbene, ciò premesso, deve darsi come dato pacifico che alle odierne parti in causa sia stata notificata una ordinanza sindacale del Comune di Agropoli (nr. 9068) del
20.3.2006, con cui è stato intimato agli eredi con urgenza, di eseguire i CP_1 lavori “di disfacimento completo del solaio di copertura e del torrino scala e successiva realizzazione ex novo” (cfr. alleg. 8 fascicolo di parte attrice) a causa dello stato in cui versava il fabbricato, con rischi per la pubblica incolumità.
La circostanza, difatti, non è contestata dalla convenuta la quale, tra CP_1
l'altro, non ha mai contestato che i germani abbiano eseguito i lavori necessitati dalla suddetta ordinanza, sostenendone esclusivamente in proprio i costi, nulla deducendo sul punto, ma limitandosi a lamentare che dalle predette lavorazioni siano occorsi dei danni all'immobile sito al primo piano. Ciò premesso, il Tribunale deve quindi interrogarsi se risulta fornito adeguato riscontro alle spese sostenute dagli attori per realizzazione delle migliorie e della riconducibilità ai lavori di urgenza che hanno interessato il fabbricato in comproprietà dei germani . CP_1
Ebbene, è appena il caso si precisare che il precedente GI, nel conferire incarico al consulente nominato sottoponeva anche il quesito “precisi il ctu se gli attuali detentori degli immobili abbiano effettuato dei lavori di miglioria. Sulla base della documentazione in atti e quella acquisita con il consenso delle parti provvedendo anche alla quantificazione delle migliorie”. In risposta a tale quesito il ctu ha quindi acquisito una serie di fatturazioni e documenti contabili formati successivamente alle preclusioni di legge (fatturazioni risalenti agli anni 2008/2009 in quanto tutte opere realizzate nel corso del presente giudizio) e ampiamente richiamati alla pagina nr. 18 del proprio elaborato nonché prodotte in copia (cfr. appendice nr. 9 dell'elaborato peritale del 22.06.2011) che, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi acquisita con il consenso di tutte le parti in causa.
A ciò si aggiunga che alla prima udienza successiva al deposito della ctu, parte convenuta nulla abbia dedotto sul punto (eccependo una nullità della perizia) né ha mai sollevato contestazioni su tale aspetto (circa l'onere sostenuto dai germani in solido), limitandosi a muovere contestazioni al progetto di divisione prospettato dal perito in risposta all'altro quesito.
In definitiva, si ritiene raggiunta, anche in ossequio al principio di non contestazione quanto alla riconducibilità dei lavori contabilizzati ai lavori di urgenza e imposti dall'ordinanza sindacale, prova piena e confortante degli esborsi sostenuti dai soli attori nei limiti di €. 160.921,48 in quanto le altre voci richiamate dalla tabella riportata a pagina 26 dell'elaborato conclusivo non possono ritenersi adeguatamente provate in assenza di adeguata documentazione idonea a suffragare il costo sostenuto, non potendo il perito sopperirsi.
La convenuta deve, quindi, essere condannata al rimborso in favore degli attori in solido della somma complessiva di €. 53.640,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valuta e non già di valore.
6. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza (prevalente) e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con autonomi provvedimenti, stante l'esito del giudizio quanto alla domanda principale di scioglimento ereditaria sono da porsi a carico delle parti in solido, avendo le parti concorso alla realizzazione delle difformità accertate dal consulente d'ufficio.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 725 del 2006 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di nato ad [...] il Persona_1
21.2.1909 e deceduto il 23.08.1998 e di nata a [...] Persona_2
Cilento il 22.01.1918 e deceduta il 16.05.2000;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta in quanto infondata;
CP_1
3) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna la convenuta al rimborso delle spese sostenute dagli CP_1 attori e quantificate pro quota nella misura di €. 53.640,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
5) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore degli attori, spese di lite liquidate in €. 350,00 per spese e €. 3.808,00 per compensi oltre accessori come per legge.
6) Pone definitivamente le spese occorse per la stesura delle ctu e liquidate con autonomi provvedimenti a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 11.2.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006 vertente
TRA
( ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( nata ad [...] Parte_2 C.F._2
Cilento il 26.7.1955 entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.
Antonio Petrosino del Foro di Nocera Inferiore con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Lentini Domenico;
parte attrice
E
( ) rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 C.F._3 atti congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuseppe Bisantis e
Massimiliano De Vita giuste procure in atti rispettivamente depositate in data
3.11.2016 e 17.5.2021 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De
Vita in Cava de' Tirreni (SA) alla Via della Repubblica n. 12;
parte convenuta
CONCLUSIONI Per parte attrice i signori e come da Parte_1 Parte_2 nota depositata in data 18.6.2024 “impugna ancora una volta tutto quanto dedotto ed irritualmente prodotto dalla controparte evidenziando di non accettare alcun contraddittorio su atti o documenti prodotti irritualmente e/o tardivamente, e, allo stato si riporta alle conclusioni rassegnate in citazione e nella prima memoria ex art.183 VI comma CPC e, allo stato chiede, previo rigetto della avversa riconvenzionale (inammissibile, infondata e restata indimostrata), dichiararsi aperta la successione di cui è causa, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti nonché alla formazione delle quote ereditarie dei beni caduti in successione come individuati e riportati dalla CTU nel progetto divisionale n.1 assegnandosi all'attore il lotto C corrispondente al secondo piano, Parte_1 all'attrice il lotto A corrispondente al piano terra ed alla Parte_2 convenuta il lotto B corrispondente al primo piano, il tutto come in atti CP_1 indicato, con condanna della convenuta al rimborso in favore degli CP_1 attori della somma di euro 73.431,34 pari ad un terzo delle spese effettuate dai soli attori sull'immobile in comunione quantificate dal CTU in euro 220.295,80 (capitolo
3.8 pag.35 CTU integrativa del febbraio 2024), con vittoria di spese e con ordine al dirigente dell'agenzia del territorio (ex Conservatore RR.II.) di trascrivere l'emananda sentenza”. Per parte convenuta come da nota depositata in data CP_1
17.6.2024 qui integralmente richiamata che il Giudice adito si porti sull'immobile, affinché possa verificare personalmente lo stato dell'immobile: “Iudex peritus peritorum”, il giudice, infatti, non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito. Convochi
d'avanti a sé il CTU al fine di chiarire dette omissioni ed inesattezze.- Disporre
l'assegnazione del piano terra o di quota in denaro di eredità spettante alla SI.ra
, in quanto, come più volte ribadito, il primo piano è stato distrutto, per CP_1
l'effetto divenuto pericolante e non vivibile, per cause sicuramente non imputabili alla
SI. - Disporre che un CTU sia chiamato a rispondere a quesiti CP_1 debitamente posti su abusi edilizi e danni al solaio di copertura del piano primo in seguito a lavori non autorizzati - CTU già chiesto dall' avv. Guida nell' udienza del 27 marzo2015 –- Disporre che non venga assegnato il piano primo con un solaio dichiarato pericolante dai vigili del fuoco se prima non è chiesto ed eseguito il ripristino dello stato dei luoghi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori, i signori Pt_1
e , hanno adito l'intestato Tribunale esponendo
[...] Parte_2 in punto di fatto: di essere figli legittimi dei coniugi nato ad Persona_1
Ogliastro Cilento il 21.2.1909 e deceduto il 23.08.1998 e nata a Persona_2
Frignano Cilento il 22.1.1918 e deceduta il 16.5.2000, unitamente all'odierna convenuta loro germana, la RA;
che a seguito del decesso del CP_1 padre si apriva la successione legittima dello stesso nei quali cadevano beni costituiti da un intero dell'edificio sito in Agropoli alla via Risorgimento e meglio identificato in atti;
che la madre, quale coniuge superstite, rinunziava alla propria quota di eredità così determinando ai sensi dell'art. 522 cc l'accrescimento in favore dei figli;
che pertanto i predetti beni immobili componenti l'asse ereditario sono stati attribuiti pro indiviso per un terzo a ciascuno degli attori e per il restante un terzo alla germana;
che la comunione ereditaria sui predetti immobili non è mai stata sciolta ed i suddetti cespiti sono tuttora comuni ed indivisi;
che la RA
[...]
si è sempre sottratta alle richieste di divisione bonaria, richiedendo in CP_1 via giudiziaria ai germani il risarcimento di presunti danni da infiltrazioni verificatasi nell'appartamento posto al primo piano dello stabile de quo totalmente comune ed indiviso;
che gli attori non intendono protrarre oltre la comunione sui predetti immobili ed intendono addivenire allo scioglimento della stessa, oltre ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute ed a sostenersi fino alla data di divisione per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti ereditari, atteso che il Comune con ordinanza sindacale nr. 9068 del 20.3.2006 CP_2 ha ordinato ai comproprietari eredi di effettuare “lavori di difacimento completo del solaio di copertura e del torrino scala e successiva realizzazione ex novo”. Tanto premesso, concludevano affinchè previa declaratoria di avvenuta apertura della successione di e , riconoscersi e dichiararsi il Persona_3 Persona_2 diritto degli attori e della convenuta, quali unici eredi ad una quota ideale pari ad un terzo ciascuno dei beni immobili descritti in narrativa e costituenti l'asse ereditario;
previa formazione di tre quote ideali, quanti sono i condividenti, disporsi lo scioglimento della comunione e quindi la divisione degli immobili di cui in narrativa, assegnando a ciascun erede condividente in proprietà esclusiva la porzione di beni compresi nella quota ad esso assegnata, come per legge;
qualora gli immobili non risultino comodamente divisibili, procedersi al predetto scioglimento della comunione comprendendo gli immobili in questione per intero nelle porzioni degli attori, con addebito dell'eccedenza ai sensi dell'art. 720 c.c.; in ogni caso disporsi in favore di ciascun condividente assegnatario il rilascio degli immobili compresi nella quota assegnatagli, liberi e vuoti di persone e di cose;
condannarsi inoltre la convenuta al rimborso di un terzo di tutte le spese sostenute e a sostenersi da parte degli attori, con riferimento ai lavori intimati in via di urgenza dal Comune di Agropoli;
disporsi affinchè tutte le spese di divisione, compreso quelle di una eventuale ctu, vengano ripartite fra le parti in misura di un terzo, unitamente alle spese di giudizio, da porsi a carico della controparte in caso di condotta ostativa, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva in data 17.5.2006, la RA la quale contestava l'avversa costruzione dei germani, CP_1 esponendo che ella, unitamente alla propria famiglia, sin dal suo matrimonio avvenuto oltre 30 anni prima (nel 1974) ha abitato l'immobile sito al piano I, del manufatto di via Risorgimento, Agropoli, il quale quindi non può entrare a far parte dell'asse ereditario oggetto di divisione. Tanto premesso, spiegava formale domanda riconvenzionale di usucapione e chiedeva che venisse riconosciuta alla convenuta il diritto di proprietà esclusiva sul suddetto bene (primo piano) in quanto posseduto in buona fede, ininterrottamente e pacificamente (possesso ultraventennale) autorizzando l'Agenzia del Territorio ad apportare le trascrizioni di legge, nonché in via subordinata procedere alla divisione dei soli beni residui con vittoria di spese.
Con ordinanza del 6.6.2007, il precedente Giudice istruttore invitava le parti, prima di procedere all'assunzione di qualsiasi provvedimento istruttorio, a fornire prova sulla integrità del contraddittorio e l'appartenenza al de cuius dei beni costituenti il compendio ereditario, con produzione del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, certificati catastali relativi ai beni immobili e certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della divisione, nonché la regolarità urbanistica per i fabbricati. Veniva, poi, ammessa prova orale con interrogatorio formale dei soli attori e mancata comparizione della parte convenuta, nonché disposto un approfondimento istruttorio con espletamento di una ctu estimativa sui beni costituente l'asse ereditario nonché al fine di quantificare le migliorie eseguite. In data 22.6.2011 veniva, quindi, depositata ctu. Veniva, poi, nelle more del presente giudizio, disposto un ulteriore approfondimento istruttorio, sull'assunto di un mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'epoca del primo accesso, integrazione depositata in data 13.2.2024. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva poi riservata in decisione con provvedimento del 23.06.2024 regolarmente comunicato alle parti.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito si osserva che non si è ritenuto di dar luogo alla richiesta di approfondimenti tecnici pure sollecitati da parte convenuta in quanto si ritiene la causa decidibile allo stato degli atti. E' appena il caso di precisare che non è assolutamente scrutinabile la documentazione prodotta dalla parte personalmente attraverso ripetute comunicazioni inviate presso l'intestato ufficio giudiziario, in quanto trattasi di documentazione del tutto irrituale e non veicolate nel rispetto del contraddittorio delle parti.
2. Sul thema decidendum
Ciò premesso, nel merito, ai fini della definizione del “thema decidendum”, giova evidenziare come la domanda di divisione abbia ad oggetto due masse ereditarie e, precisamente, il compendio ereditario del defunto sig. nato Persona_3
Ogliastro Cilento il 21.2.1909 e deceduto il 23.08.1909 , ed il compendio ereditario della “de cuius” sig.ra , vedova del primo, nata il [...] e Persona_2 deceduta il 16.5.2000.
Risulta, altresì, pacifico tra le parti come la successione “mortis causa” di entrambi sia regolato solo dalla legge essendo deceduti entrambi i genitori delle parti ab intestato, sebbene gli unici beni di cui si chiede la divisione in questa sede appartengono alla massa ereditaria del sig. , avendo la moglie prima Persona_3 del suo decesso rinunciato all'eredità del marito in favore dei figli.
Pertanto, la successione oggetto di causa deve considerarsi disciplinata esclusivamente dalla legge e considerarsi devoluta, in parti uguali, per la quota di un terzo (1/3) ciascuno, ai figli dei coniugi , i sigg. Parte_3 Parte_1
e . Parte_2 CP_1
In ordine alla qualità di eredi delle parti del presente giudizio, deve rilevarsi come dal certificato di stato di famiglia emerga pacificamente la loro qualità di chiamati all'eredità in quanto figli di ciascuno dei “de cuius”; le parti, d'altra parte, fin dagli atti introduttivi, hanno espressamente allegato la loro qualità di eredi.
Ne discende la applicazione del principio affermato più volte dalla Cassazione, in forza del quale “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”
(Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n. 16814).
3. Sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta CP_1
Esaurito il quadro delle questioni preliminari, seguendo un ordine di trattazione delle domande sottoposte alla cognizione dell'intestato Tribunale, deve indagarsi preliminarmente la domanda di usucapione promossa dalla convenuta.
La RA , nella propria comparsa difensiva depositata in data CP_1
17.05.2006, ha avanzato domanda di usucapione in via riconvenzionale su uno dei cespiti immobiliari rientranti nell'asse ereditario del de cuius nato Persona_1 ad Ogliastro Cilento il 21.2.1909 e deceduto il 23.08.1998 ed in particolare, sull'immobile sito al primo piano. Trattasi di domanda che, per quanto non formalmente riproposta nei propri scritti difensivi, non risulta esplicitamente abbandonata anche a seguito dell'avvicendamento di diversi difensori, per cui il
Tribunale ritiene di doversi pronunciare sul punto.
A sostegno della suddetta domanda deduce, invero, assai genericamente di avere posseduto la suddetta unità immobiliare nelle forme idonee all'usucapione, a far data dal suo matrimonio (anno 1974) per avervi dimorato con la propria famiglia. Va premesso che l'intero fabbricato sito in via Risorgimento risulta appartenere al de cuius per averlo costruito su un terreno di sua proprietà, come da documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. atto di acquisto del terreno e successiva divisione allegata in atti).
Di conseguenza, l'opera costruita in sopraelevazione sul suolo non può che appartenere al proprietario del suolo per effetto di accessione, atteso che, in base al disposto dell'art. 934 c.c., “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.”
Ciò posto, considerato che il dante causa delle odierne parti in lite è deceduto nell'anno 1998, deve intendersi che la domanda riconvenzionale è volta a far valere non già l'usucapione sul bene comune, bensì sul bene come appartenuto in vita ai de cuius, e solo per l'eventuale tempo residuo verso i coeredi.
La domanda è tuttavia infondata e va respinta.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni efficacia presuntiva alla suddetta circostanza, con riferimento alla domanda di usucapione di un terreno che, durante il periodo interessato, era stato di proprietà di una società per azioni di cui l'attore era uno dei due soci)” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006) o anche: In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile,
a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
(Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
Ebbene, alla luce dei menzionati arresti, la prova di un possesso idoneo all'usucapione da parte di sull'immobile sito al piano primo del CP_1 fabbricato sito in via Risorgimento 11, non può dirsi raggiunta non essendo stato fornito nessun elemento probatorio a sostegno. Anzi, l'unico teste escusso nell'interesse di parte attrice, , cugina delle parti in causa, Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato che lo zio Per_1 aveva concesso in uso alla figlia il predetto immobile di cui in ogni caso
[...] continuò ad avere la disponibilità in vita, avendo copia delle chiavi dello stesso, che in plurime occasioni fu concesso l'appartamento sito al primo piano a lei e alla famiglia, quando in vacanza in Agropoli, in chiara contrapposizione alla tesi sostenuta dalla convenuta di essere ella esclusiva proprietaria e detentrice (cfr. verbale di causa del 2.12.2009).
In definitiva, la domanda riconvenzionale di usucapione promossa dalla odierna convenuta deve essere rigettata anche in ossequio al principio dell'onere della prova.
4. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria
Deve, quindi, indagarsi di conseguenza la domanda di scioglimento della comunione ereditaria del compendio ereditario appartenente al de cuius Per_1
[...]
La suddetta domanda è da ritenersi inammissibile attese le risultanze della consulenza depositata in data 13.02.2024, che hanno attestato la sussistenza di una serie di difformità e abusi presenti sugli immobili oggetto di causa.
In particolare il ctu rappresenta alla pagina 5 dell'elaborato peritale “Le risultanze catastali, ancora oggi, non risultano del tutto rispondenti allo stato di fatto, ad esclusione dell' u.i.u. censita al catasto al foglio 41 del comune di Agropoli p.lla 118 sub. 7 sita al piano secondo del fabbricato, aggiornata nel 02/2010. Prima di procedere alla vendita si dovrà procedere all'aggiornamento delle planimetrie catastali delle altre u.i.u.”, nonché, evidenzia che “il ripostiglio, posto sul retro del locale, è parte dell'ingresso del retrostante appartamento (Ambiente A.7) non è riportata in catasto”. Nella rappresentazione all'attualità del fabbricato ha anche rilevato la sussistenza sul lastrico solare di una tettoia “sine titulo” ove collocato un impianto fotovoltaico. Su tale ultima difformità, in risposta alle controdeduzioni del ctp di parte attrice, il consulente nominato dal Tribunale ha avuto modo di chiarire che “il fabbricato si colloca all'interno di un'area particolare, in quanto vincolata paesaggisticamente e sottoposta a ben due decreti ministeriali, (decreto ministeriale 25 novembre 1957 e decreto ministeriale 12 agosto 1967). Conseguenza di ciò è che la realizzazione della tettoia esterna e dell'impianto fotovoltaico sovrastante, non rientrando in nessuno dei punti dell'allegato A del DPR 31/2017, non può essere annoverata nell'edilizia libera, Per la loro realizzazione andava richiesta autorizzazione paesaggistica. Ad oggi, al fine di regolarizzare la tettoia realizzata sarà necessario procedere o alla rimozione ed al posizionamento dei pannelli direttamente sul lastrico solare (all. A DPR 31/2017) o ad una SCIA in sanatoria e quindi ad un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m” (cfr. pag. 30 della ctu in atti). Ed ancora, sono state riscontrate una serie di difformità sia quanto alla destinazione d'uso di alcuni degli immobili che compongono il fabbricato oltre che alcune difformità rispetto alla D.I.A. prot. 6375 del 26/02/2010 per lavori di manutenzione del locale commerciale presente al piano terra, dove sono stati rilevati una diversa altezza interna del piano secondo e l'ampliamento della cantina presente al piano terra (locale A.7).
Difatti, il consulente nel redigere il proprio elaborato e nell'avanzare proposte di divisione ha ritenuto opportuno: “a) considerare le spese per le variazioni planimetriche necessarie per renderle conformi a quanto realmente rilevato;
b) modificare la sistemazione esterna in modo da creare un posto auto per ogni quota;
c) ripristinare lo stato dei luoghi della copertura smontando la tettoia realizzata “sine titulo”. I pannelli fotovoltaici, presenti sulla tettoia, saranno posizionati sul lastrico solare per mezzo di opportuni sostegni”. Tali emergenze risultanti sino all'epoca del deposito della integrazione peritale nel recente febbraio 2024 inducono a non poter dar luogo in questa sede alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Si osserva, difatti, che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Orbene, dalla accertata sussistenza di irregolarità urbanistiche, senza che nessuna delle parti abbia neanche allegato di aver avviato detta sanatoria, consegue l'inammissibilità della domanda di divisione dell'immobile.
Come recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 25021 del 7.10.2019, infatti, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47 del 1985 in relazione agli "atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali" da cui non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, trova applicazione, al pari di quella di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche agli atti di scioglimento della comunione immobiliare, sulla base del seguente principio di diritto: "Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
Come precisato dal Supremo Consesso, invero, nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, pertanto, anche con riferimento alla divisione giudiziale. In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità sancita dalla l. n. 47 del 1985 e dal d.p.r. n. 380/2001 si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione. Ne discende che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass. Civ., Sez. Un., 07/10/2019, n.25021).
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione. Tra l'altro, deve ritenersi che, conformemente alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, anche la “conformità catastale oggettiva” rappresenti, al pari della “conformità edilizia ed urbanistica”, una condizione dell'azione (Cass. civ.
29.09.2020 n. 20526), che deve sussistere al momento della decisione (cfr. SSUU
n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19). Allo stesso modo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12654/20, ha chiarito che il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio
2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza. Ed è appena il caso di precisare, al fine di confutare il campo da qualsiasi dubbio, che trattasi di norma che si applica anche ai giudizi introdotti antecedentemente alla entrata in vigore dovendo sussistere al momento della sentenza.
In definitiva, nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere "testuale" della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio.
Da ciò discende che non è possibile procedere allo scioglimento della comunione con riferimento agli immobili indicati in citazione mentre è irrilevante in questa sede accertare per quale motivo non sia stato possibile regolarizzare gli immobili prima della presente sentenza. Non può difatti tacersi che nonostante sin dall'epoca del primo deposito della perizia a firma del ctu in data 22.06.2011 sia stata accertata la mancanza di una conformità catastale degli immobili oggetto di causa, a tale carenza non si è sopperito nel corso del giudizio, perdurando la non conformità delle risultanze catastali allo stato di fatto (cfr. pag. 5 dell'integrazione del 13.2.2024).
5. Sulla domanda di rimborso delle spese sostenute dagli attori
, invece, accoglimento la domanda proposta sin dall'atto introduttivo dagli Pt_4 attori e , di rimborso di un terzo di tutte Parte_1 Parte_2 le spese sostenute anche a seguito dei lavori intimati in via di urgenza dal
[...] per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato. CP_3
Occorre evidenziare la necessità della prova delle spese sostenute per materiali o manodopera da parte del coerede che ne invoca il rimborso (Cassazione civile, sez.
VI, 28.06.2013, n. 16364).
Come è noto, il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150
c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore" (Cass. 16206/2013).
Orbene, ciò premesso, deve darsi come dato pacifico che alle odierne parti in causa sia stata notificata una ordinanza sindacale del Comune di Agropoli (nr. 9068) del
20.3.2006, con cui è stato intimato agli eredi con urgenza, di eseguire i CP_1 lavori “di disfacimento completo del solaio di copertura e del torrino scala e successiva realizzazione ex novo” (cfr. alleg. 8 fascicolo di parte attrice) a causa dello stato in cui versava il fabbricato, con rischi per la pubblica incolumità.
La circostanza, difatti, non è contestata dalla convenuta la quale, tra CP_1
l'altro, non ha mai contestato che i germani abbiano eseguito i lavori necessitati dalla suddetta ordinanza, sostenendone esclusivamente in proprio i costi, nulla deducendo sul punto, ma limitandosi a lamentare che dalle predette lavorazioni siano occorsi dei danni all'immobile sito al primo piano. Ciò premesso, il Tribunale deve quindi interrogarsi se risulta fornito adeguato riscontro alle spese sostenute dagli attori per realizzazione delle migliorie e della riconducibilità ai lavori di urgenza che hanno interessato il fabbricato in comproprietà dei germani . CP_1
Ebbene, è appena il caso si precisare che il precedente GI, nel conferire incarico al consulente nominato sottoponeva anche il quesito “precisi il ctu se gli attuali detentori degli immobili abbiano effettuato dei lavori di miglioria. Sulla base della documentazione in atti e quella acquisita con il consenso delle parti provvedendo anche alla quantificazione delle migliorie”. In risposta a tale quesito il ctu ha quindi acquisito una serie di fatturazioni e documenti contabili formati successivamente alle preclusioni di legge (fatturazioni risalenti agli anni 2008/2009 in quanto tutte opere realizzate nel corso del presente giudizio) e ampiamente richiamati alla pagina nr. 18 del proprio elaborato nonché prodotte in copia (cfr. appendice nr. 9 dell'elaborato peritale del 22.06.2011) che, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi acquisita con il consenso di tutte le parti in causa.
A ciò si aggiunga che alla prima udienza successiva al deposito della ctu, parte convenuta nulla abbia dedotto sul punto (eccependo una nullità della perizia) né ha mai sollevato contestazioni su tale aspetto (circa l'onere sostenuto dai germani in solido), limitandosi a muovere contestazioni al progetto di divisione prospettato dal perito in risposta all'altro quesito.
In definitiva, si ritiene raggiunta, anche in ossequio al principio di non contestazione quanto alla riconducibilità dei lavori contabilizzati ai lavori di urgenza e imposti dall'ordinanza sindacale, prova piena e confortante degli esborsi sostenuti dai soli attori nei limiti di €. 160.921,48 in quanto le altre voci richiamate dalla tabella riportata a pagina 26 dell'elaborato conclusivo non possono ritenersi adeguatamente provate in assenza di adeguata documentazione idonea a suffragare il costo sostenuto, non potendo il perito sopperirsi.
La convenuta deve, quindi, essere condannata al rimborso in favore degli attori in solido della somma complessiva di €. 53.640,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valuta e non già di valore.
6. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza (prevalente) e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa con autonomi provvedimenti, stante l'esito del giudizio quanto alla domanda principale di scioglimento ereditaria sono da porsi a carico delle parti in solido, avendo le parti concorso alla realizzazione delle difformità accertate dal consulente d'ufficio.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 725 del 2006 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di nato ad [...] il Persona_1
21.2.1909 e deceduto il 23.08.1998 e di nata a [...] Persona_2
Cilento il 22.01.1918 e deceduta il 16.05.2000;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta in quanto infondata;
CP_1
3) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna la convenuta al rimborso delle spese sostenute dagli CP_1 attori e quantificate pro quota nella misura di €. 53.640,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
5) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore degli attori, spese di lite liquidate in €. 350,00 per spese e €. 3.808,00 per compensi oltre accessori come per legge.
6) Pone definitivamente le spese occorse per la stesura delle ctu e liquidate con autonomi provvedimenti a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 11.2.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa