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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'appello di Catania nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON SE, elettivamente domiciliato nel suo studio in CORSO ITALIA,29 95024
ACIREALE ITALIA, giusta procura in atti.
Appellante
contro pagina 1 di 3 (C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ),e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, giusta procura in CP_3 P.IVA_3
atti
Appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 2.11.2025 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del
3.12.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 3.12.2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna
delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 26.11.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
3.12.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c.,
consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio,
disponendosi la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Concetta Pappalardo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'appello di Catania nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON SE, elettivamente domiciliato nel suo studio in CORSO ITALIA,29 95024
ACIREALE ITALIA, giusta procura in atti.
Appellante
contro pagina 1 di 3 (C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ),e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, giusta procura in CP_3 P.IVA_3
atti
Appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 2.11.2025 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del
3.12.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 3.12.2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°°
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna
delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”.
L'art. 181 c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 26.11.2025
(oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) e pure alla successiva udienza del
3.12.2025; consegue che del giudizio medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c.,
consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Pertanto, si deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio,
disponendosi la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Concetta Pappalardo
pagina 3 di 3