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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2430/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla Via G. Pascoli n.14, C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura alle liti allegata alla busta telematica dall'Avv. Maria Conforti, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio con sede in C.F._2
Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24. L'avvocata ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con CP_1 sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
Agnese Grassia ( ) giusta procura alle liti in atti, elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
(avv.agnese .itfax:0823/445104) Email_2 CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 1920/2024 pubblicata il 26 luglio 2024
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, respinse l'impugnativa al licenziamento intimato a Contr
-dipendente dell' in epigrafe dal 1999 con inquadramento nella Parte_1 categoria D (collaboratore amministrativo)- per violazione dell'art. 55 quater, punto 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001 (“falsa attestazione della presenza in servizio”) reiteratamente commessa nel periodo compreso tra il 18.05.2017 ed il 25.10.2018.
Il primo giudice, nell'affrontare tutte le tematiche sottoposte dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, ha sottolineato preliminarmente come i fatti contestati fossero pacifici. Egli, poi, ha analizzato il sistema sanzionatorio connesso alla violazione dell'art. 55 quater cit. ed ha sottolineato, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, una serie di elementi idonei a sorreggere il licenziamento: a) il carattere non episodico o saltuario dell'infrazione ma reiterato e sistematico;
b) la natura volontaria degli episodi;
c)
l'entità dello scostamento tra l'orario di lavoro effettivamente osservato e quello cui il ricorrente era tenuto (variabile tra un minimo di circa venti minuti ed un massimo di una intera giornata, di media pari a due o tre ore); d) le motivazioni esclusivamente personali;
e) la fraudolenza della condotta, consistita in artifici idonei a far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà attraverso manomissioni del sistema, aggravata dalla posizione del , quale referente del programma dedicato alla registrazione Pt_1 delle presenze in servizio dei lavoratori, con conseguente abuso di tale posizione a proprio favore. Il giudice di prime cure, poi, evidenziava come le doglianze attinenti alla lamentata disparità di trattamento fossero generiche, soprattutto alla luce del ruolo ricoperto dal Contr dipendente ed infine escludeva ogni possibilità di rinvenire nella condotta dell' una eventuale acquiescenza alla condotta tenuta dal dipendente.
Con ricorso depositato in data 9.09.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe affidandolo a due motivi: con il primo ha censurato la sentenza lamentando l'errata applicazione dell'art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 e l'errata valutazione della proporzionalità del licenziamento;
con il secondo ha contestato la legittimità della condanna al pagamento delle spese processuali, invocando una diversa regolamentazione delle spese in sede di gravame.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l
[...]
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_3
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sicché, acquisite le note di trattazione scritta ed effettuata la camera di consiglio, all'esito la controversia era decisa nei termini di seguito espressi.
§§§§ Osserva la Corte che l'appello, ai limiti dell'inammissibilità in quanto basato su motivi meramente ripetitivi di questioni ampiamente analizzate dal giudice di prime cure, deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che il dispositivo penale depositato dall'appellante in allegato alle note di trattazione scritta non assume rilevanza nel caso in esame sia per il principio generale di autonomia fra procedimento penale e disciplinare sia perché -in assenza dell'indicazione del capo di imputazione richiamato in dispositivo, della motivazione del provvedimento e degli atti del procedimento penale- non è possibile effettuare alcuna valutazione ai fini del presente giudizio.
A questo punto, appare opportuno rammentare che , assunto Parte_1 dall' in data 01.12.1999 con mansione di collaboratore amministrativo cat D CP_1
FASCIA 2 con contratto a tempo indeterminato, subiva in data 10.12.2020 l'attivazione del procedimento disciplinare ai sensi dell' art. 55 bis del dgls. 165/2001 sulla base della seguente comunicazione: “Con la presente si comunica l'attivazione di procedimento disciplinare nei Suoi confronti a seguito di trasmissione a questo Ufficio di delibera n. 1565 del 25.11.2020 di presa d'atto dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nord che ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio a decorrere dal 26.11.2020 per mesi 12 a Suo carico a seguito dei fatti accertati in quanto con artifici e raggiri consistiti nel porre in essere la condotta di cui ai capi di imputazione riportati nell'ordinanza n. 13069/2020 RGRN – n. 7943 R GIP
Tribunale di Napoli Nord induceva in errore l' sulla Sua effettiva presenza in CP_3 servizio, procurava a sé l'ingiusto profitto dato dal conseguimento dello stipendio anche per le ore durante le quali si assentava indebitamente dal servizio allontanandosi dal posto di lavoro, con corrispondente danno per l'ente pubblico, per fatti accertati in Aversa dal
18.05.2017 al mese di novembre 2018. I fatti così come segnalati integrano violazione del combinato disposto dell'art 4, comma 13, punto f) (cfr.: falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente…) del vigente Codice Disciplinare Aziendale del Comparto di cui alla
Delibera n. 91/ 2014 nonché l'art. 11 comma 4 lettera a) e comma 7 lettera a) ai sensi del vigente Codice di Comportamento Aziendale, approvato con delibera n. 291 del
01.03.2019 e visibile nell'Albo Pretorio nella sezione "Regolamenti” ispirato ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta…”.
Secondo quanto riferito dallo stesso appellante nel ricorso introduttivo di primo grado il predetto procedimento disciplinare traeva origine da una comunicazione di eventuale fattispecie di reato posta in essere dal direttore del Servizio Controllo di Gestione e
Sistema informativo Dr. protocollata in data 24 aprile 2017. Tale atto Persona_1 assumeva il seguente tenore letterale: “dal mese di ottobre 2016 la procedura del sistema di controllo e gestione del sistema utilizzato per la verifica delle entrate e delle uscite dei dipendenti è stata centralizzata ed affidata al servizio controllo gestione. Successivamente si è però ritenuto opportuno abilitare i vecchi referenti consentendogli esclusivamente di procedere alle rettifiche e/o cancellazione di eventuali timbrature errate. A seguito di una approfondita e specifica verifica sono state riscontrate numerosissime anomalie in merito all'utilizzo del sistema da parte del dipendente , individuato all'interno del Parte_1 dipartimento di appartenenza, proprio quale referente del programma Iris Win e titolare di credenziali di accesso. Il dipendente, con cadenza quasi quotidiana da oltre un anno, provvede metodicamente a cancellare tutte le timbrature attestanti le proprie Entrate ed
Uscite intermedie all'orario iniziale e finale di lavoro. Tale “prassi” ha comportato e comporta tutt'ora una quantificazione ingiustificate delle ore effettivamente prestate.
Considerata la gravità dei fatti esposti che potrebbero integrare fattispecie di reato, i sottoscritti hanno ritenuto opportuno effettuare tempestivamente tale comunicazione al fine di procedere all'espletamento di tutte le indagini che la S.V. riterrà necessarie, con l'utilizzo di strumenti cui solo l'Autorità Inquirente può ricorrere, onde perseguire e punire eventuali situazioni illecite che la Magistratura potrebbero ravvisarvi. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.”
Nelle memorie scritte presentate a seguito della contestazione, il così Pt_1 argomentava: “ Il procedimento disciplinare attivato fonda le proprie basi su una serie di capi di imputazione che formalmente, anche in questa sede, si respingono. In merito a quanto contestato, rilevando in via preliminare la fase embrionale del percorso penale, inevitabilmente connesso alla presente procedura disciplinare attivata solo a seguito della
Ordinanza applicativa della misura cautelare del 26.11.20, Voglia codesto Spett.le Ente valutare la posizione del Sig. alla luce di una visione globale del suo Parte_1 percorso lavorativo. Ed invero, è doveroso puntualizzare, con fermezza, la professionalità del sig. che in circa venti anni di onorato servizio, mai è stato sottoposto Parte_1 ad alcun procedimento disciplinare e, ancor di più, a sostegno di quanto asserito, si evidenzia come lo stesso, nello svolgimento del suo operato, abbia sempre e costantemente ricevuto valutazioni positive, documentate dalle periodiche schede di valutazione redatte dai vari superiori gerarchici, succedutisi nel tempo. Innegabile è che i gravi fatti accaduti abbiano profondamente scosso il sig. , turbando in modo Pt_1 devastante anche la propria serenità familiare. Pertanto alla luce di quanto esposto si richiede l'archiviazione della presente procedura disciplinare. In subordine, Voglia codesto
Spett.le Ente sospendere il presente procedimento disciplinare in attesa di definizione del connesso procedimento penale valutando, all'esito, l'irrogazione di una sanzione costituzionalmente orientata al principio di proporzionalità e tenendo conto del comportamento pregresso del lavoratore”.
La trascrizione degli atti, richiamati espressamente nel ricorso introduttivo del giudizio, viene effettuata al fine di evidenziare come l'odierno appellante non abbia mai contestato in modo preciso le condotte addebitategli attraverso il richiamo all'ordinanza cautelare, ma ha incentrato la propria difesa sulla presunta sproporzione tra la sanzione e l'infrazione, Contr censurando inoltre la condotta dell' datrice di lavoro che dopo averlo sospeso lo aveva riassunto in servizio per poi licenziarlo.
Tutte le doglianze espresse dall'odierno appellante sono state compiutamente esaminate dal primo giudice con motivazione del tutto valida e condivisibile.
In questa sede l'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta l'erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza n. 448/2019 e deduce che il primo giudice non avrebbe in alcun modo valutato la ineccepibile carriera del dipendente, mai attinto da precedenti provvedimenti cautelari, e la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti.
Osserva il Collegio che la censura è completamente infondata.
L'art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001 prevede: “. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
-----
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.” Nell'interpretazione della Suprema Corte “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro. Tale condotta non richiede necessariamente l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma può consistere anche nella mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio” (Cass.civ.,
Sez.Lav., 17.10.2024 n. 26938).
Ciò premesso, si rileva che il giudice di prime cure, lungi dall'aver introdotto un'inversione dell'onere probatorio - avendo a disposizione gli esiti delle indagini sfociate nel procedimento penale- ha rilevato che a fronte della contestazione puntuale di tutte le condotte inserite nei singoli capi di imputazione formulati all'esito di un'indagine durata per oltre un anno (durante la quale emergeva che l'odierno appellante -referente della gestione del sistema di rilevazione delle presenze, disponendo delle credenziali di accesso al sistema- aveva operato al fine di cancellare le timbrature intermedie di uscita e rientro onde celare tardivi rientri e/o mancati rientri al lavoro) il lavoratore ometteva di formulare una puntuale contestazione dei fatti.
Tale rilievo è pienamente fondato sol che si proceda all'attenta lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come sopra trascritto, dal quale non traspare la volontà di offrire diverse allegazioni suffragate da adeguato supporto probatorio.
Posto, quindi, che i fatti addebitati all'appellante, che configurano la fattispecie di cui all'art. 55 quater cit., sono accertati occorre verificare se effettivamente il primo giudice abbia travisato i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di proporzionalità e disparità di trattamento.
Ebbene, nella sentenza n. 448/2019 la Corte di Cassazione, nel valutare un caso analogo in cui il primo giudice aveva ritenuto indifferente la presunta disparità di trattamento, ha affermato: “..come la sola circostanza che ad altri lavoratori non fosse stata irrogata la sanzione espulsiva non costituisce una valida ragione per inficiare il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata al reclamante (salva la dimostrazione di un intento discriminatorio, questione in alcun modo prospettata in giudizio), stante l'autonomia di ciascuna fattispecie in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e anche all'impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare una determinata inadempienza attraverso le inadempienze altrui. Ha altresì osservato, con argomento logicamente e giuridicamente corretto, che l'eventuale sottovalutazione dell'Amministrazione riguardo agli illeciti commessi dai colleghi del reclamante non può comunque riflettersi a vantaggio di quest'ultimo. Nè la circostanza che nei confronti di alcuni dipendenti l'Amministrazione avesse deciso di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l'esito di quello penale possa determinare una disparità sanzionatoria, non essendo preventivabile la sanzione che agli stessi sarebbe stata eventualmente inflitta. Ha da ultimo accertato la non perfetta sovrapponibilità della posizione disciplinare del reclamante con quella di altri dipendenti perseguiti per fatti similari, atteso che per i secondi, l'applicazione della sanzione conservativa in luogo di quella espulsiva era stata determinata dalle giustificazioni degli stessi lavoratori, le quali avevano condotto alla derubricazione degli addebiti.”.
Il richiamo a tale motivazione appare del tutto giustificato nel caso in esame atteso che tali argomenti, spesi anche dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non sono stati - in alcun modo - nè considerati nè confutati dall'odierno ricorrente.
Peraltro, l'appellante non ha considerato come nel motivare il rigetto del ricorso, il giudice di prime cure abbia ampiamente argomentato circa la proporzione fra i fatti e la sanzione, sottolineando (oltre alla reiterazione delle condotte, al numero cospicuo di ore indebitamente retribuite ecc.) anche la delicatezza del ruolo assunto dall'appellante nella gestione del sistema di rilevazione delle presenze.
In conclusione, quindi, la censura -generica ai limiti dell'ammissibilità- deve essere rigettata.
Analoga valutazione deve essere riservata al secondo motivo di gravame con il quale apoditticamente l'appellante lamenta la pronuncia di condanna al pagamento delle spese giudiziali senza tenere conto del principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza in astratto dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Contr
- condanna la l'appellante al pagamento in favore dell' appellata delle spese del grado che liquida in euro 4.236,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2430/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla Via G. Pascoli n.14, C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura alle liti allegata alla busta telematica dall'Avv. Maria Conforti, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio con sede in C.F._2
Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24. L'avvocata ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con CP_1 sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
Agnese Grassia ( ) giusta procura alle liti in atti, elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
(avv.agnese .itfax:0823/445104) Email_2 CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 1920/2024 pubblicata il 26 luglio 2024
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, respinse l'impugnativa al licenziamento intimato a Contr
-dipendente dell' in epigrafe dal 1999 con inquadramento nella Parte_1 categoria D (collaboratore amministrativo)- per violazione dell'art. 55 quater, punto 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001 (“falsa attestazione della presenza in servizio”) reiteratamente commessa nel periodo compreso tra il 18.05.2017 ed il 25.10.2018.
Il primo giudice, nell'affrontare tutte le tematiche sottoposte dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, ha sottolineato preliminarmente come i fatti contestati fossero pacifici. Egli, poi, ha analizzato il sistema sanzionatorio connesso alla violazione dell'art. 55 quater cit. ed ha sottolineato, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, una serie di elementi idonei a sorreggere il licenziamento: a) il carattere non episodico o saltuario dell'infrazione ma reiterato e sistematico;
b) la natura volontaria degli episodi;
c)
l'entità dello scostamento tra l'orario di lavoro effettivamente osservato e quello cui il ricorrente era tenuto (variabile tra un minimo di circa venti minuti ed un massimo di una intera giornata, di media pari a due o tre ore); d) le motivazioni esclusivamente personali;
e) la fraudolenza della condotta, consistita in artifici idonei a far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà attraverso manomissioni del sistema, aggravata dalla posizione del , quale referente del programma dedicato alla registrazione Pt_1 delle presenze in servizio dei lavoratori, con conseguente abuso di tale posizione a proprio favore. Il giudice di prime cure, poi, evidenziava come le doglianze attinenti alla lamentata disparità di trattamento fossero generiche, soprattutto alla luce del ruolo ricoperto dal Contr dipendente ed infine escludeva ogni possibilità di rinvenire nella condotta dell' una eventuale acquiescenza alla condotta tenuta dal dipendente.
Con ricorso depositato in data 9.09.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe affidandolo a due motivi: con il primo ha censurato la sentenza lamentando l'errata applicazione dell'art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 e l'errata valutazione della proporzionalità del licenziamento;
con il secondo ha contestato la legittimità della condanna al pagamento delle spese processuali, invocando una diversa regolamentazione delle spese in sede di gravame.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l
[...]
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_3
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sicché, acquisite le note di trattazione scritta ed effettuata la camera di consiglio, all'esito la controversia era decisa nei termini di seguito espressi.
§§§§ Osserva la Corte che l'appello, ai limiti dell'inammissibilità in quanto basato su motivi meramente ripetitivi di questioni ampiamente analizzate dal giudice di prime cure, deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che il dispositivo penale depositato dall'appellante in allegato alle note di trattazione scritta non assume rilevanza nel caso in esame sia per il principio generale di autonomia fra procedimento penale e disciplinare sia perché -in assenza dell'indicazione del capo di imputazione richiamato in dispositivo, della motivazione del provvedimento e degli atti del procedimento penale- non è possibile effettuare alcuna valutazione ai fini del presente giudizio.
A questo punto, appare opportuno rammentare che , assunto Parte_1 dall' in data 01.12.1999 con mansione di collaboratore amministrativo cat D CP_1
FASCIA 2 con contratto a tempo indeterminato, subiva in data 10.12.2020 l'attivazione del procedimento disciplinare ai sensi dell' art. 55 bis del dgls. 165/2001 sulla base della seguente comunicazione: “Con la presente si comunica l'attivazione di procedimento disciplinare nei Suoi confronti a seguito di trasmissione a questo Ufficio di delibera n. 1565 del 25.11.2020 di presa d'atto dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nord che ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio a decorrere dal 26.11.2020 per mesi 12 a Suo carico a seguito dei fatti accertati in quanto con artifici e raggiri consistiti nel porre in essere la condotta di cui ai capi di imputazione riportati nell'ordinanza n. 13069/2020 RGRN – n. 7943 R GIP
Tribunale di Napoli Nord induceva in errore l' sulla Sua effettiva presenza in CP_3 servizio, procurava a sé l'ingiusto profitto dato dal conseguimento dello stipendio anche per le ore durante le quali si assentava indebitamente dal servizio allontanandosi dal posto di lavoro, con corrispondente danno per l'ente pubblico, per fatti accertati in Aversa dal
18.05.2017 al mese di novembre 2018. I fatti così come segnalati integrano violazione del combinato disposto dell'art 4, comma 13, punto f) (cfr.: falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente…) del vigente Codice Disciplinare Aziendale del Comparto di cui alla
Delibera n. 91/ 2014 nonché l'art. 11 comma 4 lettera a) e comma 7 lettera a) ai sensi del vigente Codice di Comportamento Aziendale, approvato con delibera n. 291 del
01.03.2019 e visibile nell'Albo Pretorio nella sezione "Regolamenti” ispirato ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta…”.
Secondo quanto riferito dallo stesso appellante nel ricorso introduttivo di primo grado il predetto procedimento disciplinare traeva origine da una comunicazione di eventuale fattispecie di reato posta in essere dal direttore del Servizio Controllo di Gestione e
Sistema informativo Dr. protocollata in data 24 aprile 2017. Tale atto Persona_1 assumeva il seguente tenore letterale: “dal mese di ottobre 2016 la procedura del sistema di controllo e gestione del sistema utilizzato per la verifica delle entrate e delle uscite dei dipendenti è stata centralizzata ed affidata al servizio controllo gestione. Successivamente si è però ritenuto opportuno abilitare i vecchi referenti consentendogli esclusivamente di procedere alle rettifiche e/o cancellazione di eventuali timbrature errate. A seguito di una approfondita e specifica verifica sono state riscontrate numerosissime anomalie in merito all'utilizzo del sistema da parte del dipendente , individuato all'interno del Parte_1 dipartimento di appartenenza, proprio quale referente del programma Iris Win e titolare di credenziali di accesso. Il dipendente, con cadenza quasi quotidiana da oltre un anno, provvede metodicamente a cancellare tutte le timbrature attestanti le proprie Entrate ed
Uscite intermedie all'orario iniziale e finale di lavoro. Tale “prassi” ha comportato e comporta tutt'ora una quantificazione ingiustificate delle ore effettivamente prestate.
Considerata la gravità dei fatti esposti che potrebbero integrare fattispecie di reato, i sottoscritti hanno ritenuto opportuno effettuare tempestivamente tale comunicazione al fine di procedere all'espletamento di tutte le indagini che la S.V. riterrà necessarie, con l'utilizzo di strumenti cui solo l'Autorità Inquirente può ricorrere, onde perseguire e punire eventuali situazioni illecite che la Magistratura potrebbero ravvisarvi. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.”
Nelle memorie scritte presentate a seguito della contestazione, il così Pt_1 argomentava: “ Il procedimento disciplinare attivato fonda le proprie basi su una serie di capi di imputazione che formalmente, anche in questa sede, si respingono. In merito a quanto contestato, rilevando in via preliminare la fase embrionale del percorso penale, inevitabilmente connesso alla presente procedura disciplinare attivata solo a seguito della
Ordinanza applicativa della misura cautelare del 26.11.20, Voglia codesto Spett.le Ente valutare la posizione del Sig. alla luce di una visione globale del suo Parte_1 percorso lavorativo. Ed invero, è doveroso puntualizzare, con fermezza, la professionalità del sig. che in circa venti anni di onorato servizio, mai è stato sottoposto Parte_1 ad alcun procedimento disciplinare e, ancor di più, a sostegno di quanto asserito, si evidenzia come lo stesso, nello svolgimento del suo operato, abbia sempre e costantemente ricevuto valutazioni positive, documentate dalle periodiche schede di valutazione redatte dai vari superiori gerarchici, succedutisi nel tempo. Innegabile è che i gravi fatti accaduti abbiano profondamente scosso il sig. , turbando in modo Pt_1 devastante anche la propria serenità familiare. Pertanto alla luce di quanto esposto si richiede l'archiviazione della presente procedura disciplinare. In subordine, Voglia codesto
Spett.le Ente sospendere il presente procedimento disciplinare in attesa di definizione del connesso procedimento penale valutando, all'esito, l'irrogazione di una sanzione costituzionalmente orientata al principio di proporzionalità e tenendo conto del comportamento pregresso del lavoratore”.
La trascrizione degli atti, richiamati espressamente nel ricorso introduttivo del giudizio, viene effettuata al fine di evidenziare come l'odierno appellante non abbia mai contestato in modo preciso le condotte addebitategli attraverso il richiamo all'ordinanza cautelare, ma ha incentrato la propria difesa sulla presunta sproporzione tra la sanzione e l'infrazione, Contr censurando inoltre la condotta dell' datrice di lavoro che dopo averlo sospeso lo aveva riassunto in servizio per poi licenziarlo.
Tutte le doglianze espresse dall'odierno appellante sono state compiutamente esaminate dal primo giudice con motivazione del tutto valida e condivisibile.
In questa sede l'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta l'erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza n. 448/2019 e deduce che il primo giudice non avrebbe in alcun modo valutato la ineccepibile carriera del dipendente, mai attinto da precedenti provvedimenti cautelari, e la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti.
Osserva il Collegio che la censura è completamente infondata.
L'art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001 prevede: “. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
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1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.” Nell'interpretazione della Suprema Corte “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro. Tale condotta non richiede necessariamente l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma può consistere anche nella mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio” (Cass.civ.,
Sez.Lav., 17.10.2024 n. 26938).
Ciò premesso, si rileva che il giudice di prime cure, lungi dall'aver introdotto un'inversione dell'onere probatorio - avendo a disposizione gli esiti delle indagini sfociate nel procedimento penale- ha rilevato che a fronte della contestazione puntuale di tutte le condotte inserite nei singoli capi di imputazione formulati all'esito di un'indagine durata per oltre un anno (durante la quale emergeva che l'odierno appellante -referente della gestione del sistema di rilevazione delle presenze, disponendo delle credenziali di accesso al sistema- aveva operato al fine di cancellare le timbrature intermedie di uscita e rientro onde celare tardivi rientri e/o mancati rientri al lavoro) il lavoratore ometteva di formulare una puntuale contestazione dei fatti.
Tale rilievo è pienamente fondato sol che si proceda all'attenta lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come sopra trascritto, dal quale non traspare la volontà di offrire diverse allegazioni suffragate da adeguato supporto probatorio.
Posto, quindi, che i fatti addebitati all'appellante, che configurano la fattispecie di cui all'art. 55 quater cit., sono accertati occorre verificare se effettivamente il primo giudice abbia travisato i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di proporzionalità e disparità di trattamento.
Ebbene, nella sentenza n. 448/2019 la Corte di Cassazione, nel valutare un caso analogo in cui il primo giudice aveva ritenuto indifferente la presunta disparità di trattamento, ha affermato: “..come la sola circostanza che ad altri lavoratori non fosse stata irrogata la sanzione espulsiva non costituisce una valida ragione per inficiare il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata al reclamante (salva la dimostrazione di un intento discriminatorio, questione in alcun modo prospettata in giudizio), stante l'autonomia di ciascuna fattispecie in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e anche all'impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare una determinata inadempienza attraverso le inadempienze altrui. Ha altresì osservato, con argomento logicamente e giuridicamente corretto, che l'eventuale sottovalutazione dell'Amministrazione riguardo agli illeciti commessi dai colleghi del reclamante non può comunque riflettersi a vantaggio di quest'ultimo. Nè la circostanza che nei confronti di alcuni dipendenti l'Amministrazione avesse deciso di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l'esito di quello penale possa determinare una disparità sanzionatoria, non essendo preventivabile la sanzione che agli stessi sarebbe stata eventualmente inflitta. Ha da ultimo accertato la non perfetta sovrapponibilità della posizione disciplinare del reclamante con quella di altri dipendenti perseguiti per fatti similari, atteso che per i secondi, l'applicazione della sanzione conservativa in luogo di quella espulsiva era stata determinata dalle giustificazioni degli stessi lavoratori, le quali avevano condotto alla derubricazione degli addebiti.”.
Il richiamo a tale motivazione appare del tutto giustificato nel caso in esame atteso che tali argomenti, spesi anche dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non sono stati - in alcun modo - nè considerati nè confutati dall'odierno ricorrente.
Peraltro, l'appellante non ha considerato come nel motivare il rigetto del ricorso, il giudice di prime cure abbia ampiamente argomentato circa la proporzione fra i fatti e la sanzione, sottolineando (oltre alla reiterazione delle condotte, al numero cospicuo di ore indebitamente retribuite ecc.) anche la delicatezza del ruolo assunto dall'appellante nella gestione del sistema di rilevazione delle presenze.
In conclusione, quindi, la censura -generica ai limiti dell'ammissibilità- deve essere rigettata.
Analoga valutazione deve essere riservata al secondo motivo di gravame con il quale apoditticamente l'appellante lamenta la pronuncia di condanna al pagamento delle spese giudiziali senza tenere conto del principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Deve inoltre darsi atto della sussistenza in astratto dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Contr
- condanna la l'appellante al pagamento in favore dell' appellata delle spese del grado che liquida in euro 4.236,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano