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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2023
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Massimo Viola
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Massimo Viola ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'Avv. Italo Albanese
(C.F. ) CP_2 C.F._4 con l'Avv. Italo Albanese convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza di data 18 giugno 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito: - per i fatti e le ragioni di cui al ricorso ex 703 c.p.c. e per quelle di cui alla presente memoria, ordinare alla signora (C.F. Controparte_1
), quale proprietaria delle pp.mm. 2 e 3 in p.ed. 649/1 CC C.F._5
Tonadico I e alla signora (C.F. ), quale CP_2 C.F._4 usufruttuaria della p.m. 2 della suddette P.ed., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1168 e/o 1170 c.c., la cessazione immediata di ogni spoglio e/o molestia in danno delle ricorrenti, ripristinando il libero utilizzo ed accesso alle pp.mm. 1 e 4 da parte delle
1 odierne ricorrenti siccome indicato nella narrativa del ricorso ex art. 703 c.p.c. e/o nei modi che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuni;
- per i fatti e le ragioni di cui al ricorso ex 703 c.p.c. e per quelle di cui alla presente memoria, condannare le signore CP_1
e al risarcimento del danno subito delle ricorrenti a seguito
[...] CP_2 dello spoglio / molestia subiti, se del caso da liquidarsi in via equitativa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Ogni avversa istanza e/o eccezione e/o argomentazione reietta e/o disattesa;
per quanto occorra o necessiti revocate e/o disattese le Ordinanze 07.07.2023 (emessa nella fase sommaria del presente
Procedimento R.G. n. 480/2023) e 07.09.2023 (emessa nella fase di Reclamo R.G. n.
2018/2023); per quanto dedotto, argomentato ed eccepito in Atti;
voglia l'Ecc.mo
Giudice adito così giudicare: in via preliminare/pregiudiziale: dichiararsi l'insussistenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
spese e competenze Controparte_1 di lite integralmente rifuse;
nel merito: rigettarsi le domande ex adverso svolte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., depositato in data 22 febbraio 2023, le ricorrenti e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_3 Controparte_1 chiedendo: “Nel merito: - ordinare alla signora nata CP_2 Controparte_1
a LT (BL) il 20/09/1960 (C.F. ) e residente in [...]C.F._5
Martino di RO (TN), c.a.p. 38054, via Sass Maor n. 2, quale proprietaria delle pp.mm. 2 e 3 in p.ed. 649/1 CC Tonadico I e, per quanto occorrer possa, alla signora
nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._4 residente in Primiero San Martino di RO (TN), c.a.p. 38054, via Sass Maor n. 2, quale usufruttuaria della p.m. 2 della suddette P.ed., per i fatti di cui in narrativa ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1168 e/o 1170 c.c., 703 e 669 sexies c.p.c., la cessazione immediata di ogni spoglio e/o molestia, così come descritti nella narrativa del presente atto, in danno delle ricorrenti, ripristinando il libero utilizzo ed accesso alle pp.mm. 1 e 4 da parte delle odierne ricorrenti siccome indicato in narrativa e/o nei modi che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuni;
- con riserva di richiedere la condanna della signora nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
2 .) e residente in [...]di RO (TN), c.a.p. C.F._5
38054, via Sass Maor n. 2, quale proprietaria delle pp.mm. 2 e 3 in p.ed. 649/1 CC
Tonadico I ed eventualmente anche della signora nata a [...]_2 il 11/01/1937 (C.F. ) e residente in [...]di C.F._4
RO (TN), c.a.p. 38054, via Sass Maor n. 2, quale usufruttuaria della p.m. 2 della suddetta P.ed., al risarcimento del danno subito delle ricorrenti a seguito dello spoglio / molestia subiti;
- in ogni caso con condanna delle resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del presente procedimento, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014
e s.m.”.
Le ricorrenti (madre e figlia) hanno esposto di essere proprietarie, rispettivamente, delle pp.mm. 4 e 1 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico I, facenti parte di un piccolo edificio condominiale sito in Primiero – San Martino di RO (TN) (doc. 2), rappresentando che le pp.mm. 2 e 3 sono di proprietà della signora (moglie del fratello Controparte_1 della ricorrente, ) e che sulla p.m. 2 è intavolato il diritto di usufrutto Persona_1 in favore della signora madre di e nonna di CP_2 Parte_2 Parte_1
[...]
Le stesse hanno, altresì, dato atto che al piano terreno dell'edificio si trova un locale destinato a garage con quattro posti auto, non delimitati (non vi sono pareti divisorie degli stalli), ciascuno al servizio esclusivo di ognuna delle predette particelle, a cui si accede o attraverso i quattro portoni basculanti che danno sul cortile esterno oppure attraverso un'unica porta che dal giroscala interno comune conduce al vano garage.
Le ricorrenti hanno, quindi, dedotto che nel corso del tempo i rapporti tra le parti si sono deteriorati, lamentando che le resistenti hanno iniziato ad accumulare oggetti sugli spazi di proprietà attorea e poi, in data 8 febbraio 2023, hanno sostituito clandestinamente la serratura e chiuso a chiave la porta comune – che dà accesso direttamente al sito dello stallo facente parte della p.m. 2. – che fino a quel momento era sempre rimasta aperta per permettere il comodo accesso ai garage a tutti i condomini. Le ricorrenti hanno, infatti, dedotto di essere sempre passate attraverso la porta interna per raggiungere il loro posto auto dall'interno dell'edificio, e ciò sino al momento in cui la sig.ra ha cambiato CP_2 la serratura.
3 Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le convenute e , contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il Controparte_1 Controparte_3 rigetto della domanda.
In particolare, le convenute hanno negato di aver accumulato oggetti sulle proprietà delle ricorrenti, eccependo in ogni caso la genericità dell'oggetto della domanda e la decadenza dell'azione, deducendo che le scaffalature che si vedono raffigurate nelle foto prodotte dalla parte ricorrente sono state poste nel 2012. Quanto all'accesso al vano garage, le convenute hanno dedotto che il passaggio per cui è causa consiste, al più, in una “facoltà di cortesia”, rappresentando che sul garage appartenente alla p.m. 2 – il quale è l'unico ad avere l'accesso diretto all'interno dell'abitazione per il tramite della porta oggetto di causa – non è intavolato alcun diritto di servitù passo e/o transito e che le chiavi di accesso alla porta erano sempre state unicamente nella disponibilità della sig.ra unica CP_2 titolata ad utilizzare tale accesso.
All'esito della fase interdittale e della relativa istruttoria, il Giudice ha pronunciato ordinanza di data 7 luglio 2023, con cui ha rigettato la domanda di manutenzione e ha accolto la domanda di reintegrazione, ordinando, per l'effetto, alla parte convenuta l'immediata reintegrazione delle ricorrenti nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo attraverso la porta che dal giro scala comune alle pp.mm.1, 2, 3
e 4 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico conduce al vano garage, da effettuarsi mediante la consegna alle ricorrenti della nuova chiave della porta.
Tale ordinanza è stata oggetto di reclamo.
Con ordinanza di data 7 settembre 2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza impugnata
Con istanza ex art. 703, co. 4 c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “che la
SV Ill.ma Voglia: - in accoglimento del ricorso ex art. 669 duodecies cpc , determinare le modalità di attuazione del provvedimento ex art. 703 c.p.c., reso in data 07.07.2023 e comunicato in data 12.07.2023, con l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa, quali, a titolo esemplificativo, la consegna della chiave (previa, se del caso, sostituzione della serratura) e la rimozione di ogni ostacolo frapposto al libero passaggio attraverso la porta in questione verso gli stalli auto delle ricorrenti (autorizzando, in difetto, l'Ufficiale
4 Giudiziario ad eseguire a semplice istanza) ; - in ossequio al disposto dell'art. 703 terzo comma cpc, voglia fissare avanti a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito
, diretto ad accertare e dichiarare l'obbligo delle controparti di risarcire il danno subito dalle ricorrenti conseguente il mancato godimento del diritto di proprietà loro spettante per il periodo intercorrente fra l'intervenuto spoglio e la ricostituzione della situazione possessoria , con condanna delle resistenti stesse al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla presente fase attuativa della misura cautelare .”.
Nel giudizio di merito possessorio si sono costituite le convenute chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per quanto dedotto e argomentato, ogni avversa istanza, deduzione, eccezione disattesa, voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito rigettare le domande ex adverso proposte.”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi (nella fase cautelare) ed è stata posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co. c.p.c..
Giova premettere che il procedimento possessorio, di cui all'art. 703 c.p.c., è caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati;
la seconda (di cui all'art. 703, co. 4 c.p.c.), a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria.
Ciò posto, ritiene questo Giudice di confermare le statuizioni assunte con ordinanza di data 7 luglio 2023, come confermate in sede di reclamo con ordinanza collegiale di data
7 settembre 2023, con accoglimento della domanda di reintegrazione e di rigetto della domanda di manutenzione.
Iniziando la disamina da quest'ultima domanda, ritiene questo Giudice – come già evidenziato in sede di ordinanza di data 7 luglio 2023 – che la richiesta volta ad ottenere la rimozione degli oggetti asseritamente depositati dalle convenute all'interno dei garage di proprietà delle ricorrenti sia da ricondursi nell'alveo applicativo dell'art. 1170 c.c.
(azione di manutenzione). Ed invero, la condotta di “accumulo di oggetti” (cfr. pag. 3 ricorso) ascritta alle convenute potrebbe, al più, consistere in una attività di molestia, e non invece in una attività di spoglio del possesso, osservandosi a tal fine che le ricorrenti non hanno neppure rappresentato di essere state private, in ragione di tale condotta, della disponibilità dei loro garage.
5 Ciò posto, ritiene questo Giudice che la domanda di manutenzione non possa trovare accoglimento, tenuto conto, da un lato, della genericità delle deduzioni svolte (cfr. pag. 3 ricorso: “le tensioni fra le parti si sono aggravate al punto che, non solo l'accumulo di oggetti è proseguito anche sulle proprietà esclusive delle ricorrenti (cfr. foto nn. 5, 6 e 7 sub doc. 03)”): la genericità di tali deduzioni non è superabile neppure tramite il raffronto con le fotografie prodotte, dalle quali non è possibile evincere con esattezza né il luogo in cui si trovano collocati gli oggetti raffigurati, né la loro appartenenza.
Dall'altro lato, la domanda non può trovare accoglimento in ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dalle convenute.
A tal fine, giova osservare che l'azione di manutenzione, per espressa previsione normativa, deve essere esercitata entro il termine di decadenza di un anno dalla turbativa
(art. 1170, co. 1 c.c.): nel caso che occupa, invece, la parte convenuta, pur contestando di aver posto in essere le condotte descritte (di cui ha comunque eccepito l'assoluta genericità), ha in ogni caso dedotto che le scaffalature che si vedono rappresentante nelle fotografie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della domanda (e che parrebbero riferirsi alle condotte di “accumulo di oggetti” lamentate: le frecce di colore rosso paiono indicare le dette scaffalature) sono state poste sin dal 2012, ossia ben oltre l'anno antecedente l'esercizio della presente azione. Tale circostanza non è stata contestata dalle ricorrenti all'udienza del 22 marzo 2023.
Passando alla domanda di reintegrazione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a . Controparte_1
Osserva questo Giudice che la convenuta , in sede di costituzione nella Controparte_1 fase sommaria del presente procedimento unitamente a ha pienamente CP_2 aderito alle conclusioni svolte da (quale autrice materiale dello spoglio), CP_2 senza neppure eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 20 marzo 2023). Così facendo – come già condivisibilmente esposto nell'ordinanza collegiale di data 7 settembre 2023 – la convenuta non ha preso le distanze dalla condotta posta in essere dalla suocera, CP_1 in tal modo dimostrando di avere anch'essa interesse a mantenere la situazione di fatto creatasi per effetto del cambio della serratura. Tale situazione, peraltro, produce effetti vantaggiosi diretti anche per la convenuta quale proprietaria della p.m. 2, CP_1 considerato che l'attività corrispondete al diritto di servitù di passo che è stato impedita
6 dal cambio della serratura costituisce una limitazione del diritto di proprietà di cui la sig.ra
è titolare. Va, dunque, rigettata l'eccezione di legittimazione passiva, assumendo CP_1 la convenuta veste di autore morale dello spoglio (cfr. Cass. 24967/2018: CP_1
“Devono considerarsi autori morali dello spoglio e, quindi, legittimati passivi alla domanda di reintegra unitamente all'autore materiale, il mandante e colui che "ex post", pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso a quello dello spogliato.”).
Ciò posto, va ribadito in questa sede che dall'istruttoria condotta è emersa la prova della sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo da parte delle ricorrenti.
A tal fine, va innanzitutto considerato – come già evidenziato nell'ordinanza di data 7 luglio 2023 – che non è in contestazione la circostanza che le ricorrenti esercitassero il passaggio attraverso la porta per cui è causa per accedere al vano garage. Ciò che viene eccepito dalle convenute è che tale passaggio avvenisse per mera cortesia da parte della sig.ra la quale da sempre sarebbe stata l'unica ad avere la disponibilità CP_2 della chiave (cfr. pag. 4 e 6 della comparsa di costituzione).
Giova osservare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” (cfr. Cass. 4327/2008).
Il fattore temporale, dunque, quando si tratta di rapporti di parentela, come quello del caso che occupa, non è di per sé sufficiente ad escludere che l'attività protrattasi per lungo tempo sia stata esercitata per mera tolleranza del titolare del diritto.
Tuttavia, nel caso di specie, va escluso che il passaggio da parte delle ricorrenti sia avvenuto per tolleranza e ciò non solo (e non tanto) in considerazione del fattore temporale, bensì tenuto conto di altri elementi – di seguito esposti – che, valutati nel loro complesso, consentono di qualificare in termini di possesso l'attività esercitata dalle ricorrenti.
7 Va, innanzitutto, valorizzata l'oggettiva situazione dei luoghi: ed invero, come già condivisibilmente esposto nell'ordinanza collegiale sopra richiamata, la porta per cui è causa si apre sul giro scale comune, e ciò è indice di una utilità del passaggio interno in favore di tutte le unità dell'edificio e non solo della p.m.
2. Non solo, ma va evidenziato che il vano garage cui tale porta dà ingresso è un locale unico, in cui i quattro posti auto non sono delimitati, non essendovi pareti divisorie tra gli spazi assegnati alle singole proprietà, ad ulteriore corroborazione dell'utilità per tutti del passaggio interno che, dalle scale, conduce al vano garage attraverso la porta per cui è causa, che pur si apre sullo spazio della p.m. 2.
Va, poi, evidenziato – come già nell'ordinanza di data 7 luglio 2023, qui richiamata – che, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 23 maggio 2023, è emerso che di regola agli abitanti dell'immobile per cui è causa fosse materialmente possibile il passaggio attraverso la porta che dal giro scala conduce al vano garage, essendo tale porta aperta ovvero chiusa a chiave ma con la chiave nella disponibilità materiale di chi intendesse passare attraverso quella porta, trovandosi la chiave inserita nella toppa.
Al riguardo, di particolare rilievo sono le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 sorella della convenuta – la quale risulta di particolare attendibilità considerato che conosce molto bene i luoghi di causa andando a trovare la sorella in modo assiduo e costante –, la quale ha dichiarato “Da quello che ricordo, nella toppa della porta che conduce al vano garage è sempre stata presente una chiave;
normalmente la porta era chiusa a chiave, ma capitava che fosse anche aperta”. Da tale dichiarazione risulta che la porta, anche quando era chiusa a chiave, poteva essere agevolmente aperta dagli altri condomini utilizzando la chiave che era immediatamente disponibile, trovandosi inserita nella toppa, senza che fosse necessario chiedere ad alcuno il permesso per passarvi.
La circostanza è stata confermata anche dal teste – anch'egli Testimone_2 attendibile, conoscendo molto bene i luoghi di causa per aver vissuto nella casa fino a tre/quattro anni fa e continuandola a frequentare con cedenza settimanale–, il quale ha dichiarato “A mio ricordo la chiave era quasi sempre presente nella toppa all'interno, preciso che a volte la porta era spalancata e tenuta aperta da un fermo, altre volte era chiusa. Quando era chiusa a chiave dall'interno a volte c'era la chiave, quando non c'era bisognava chiedere a mia nonna”. Anche da tali dichiarazioni risulta che di regola la porta potesse essere agevolmente aperta da ogni condomino, al più chiedendo la chiave alla
8 sig.ra emergendo, altresì che la porta veniva lasciata aperta per comodità di tutti CP_2 gli abitanti della casa e non solo della sig.ra avendo il predetto teste CP_2 dichiarato anche che “La porta veniva lasciata aperta per comodità e quando era aperta tutti coloro che vivevano in quella casa potevano passare, preciso che la maggior parte delle volte la porta era chiusa con la chiave presente nella toppa all'interno. Mi è capitato di passare attraverso la porta pur essendovi la chiave inserita nella toppa dal lato interno, la porta non era chiusa a chiave. Ribadisco che la maggior parte delle volte la porta era chiusa, ma non sempre a chiave”.
Alla luce di tali dichiarazioni testimoniali emerge che la regola era rappresentata dalla normale possibilità per tutti coloro che abitavano nella casa, e anche per altri (cfr, teste
“(…) entravo in casa proprio passando da questa porta.”), di accedere al locale Tes_3 garage attraverso la porta interna, dovendosi, pertanto, escludere che tale passaggio avvenisse per mera compiacenza in favore dei familiari coabitanti nell'edificio.
Va, dunque, ritenuto che sussista una situazione di possesso tutelabile, avendo le ricorrenti esercitato una attività corrispondente al diritto di servitù di passo. Al riguardo, non è meritevole di seguito neppure la doglianza di parte convenuta secondo cui non sarebbe configurabile una servitù bensì una mera comodità per le ricorrenti, ritenendosi a tal fine (come già esposto con l'ordinanza collegiale di data 7 settembre 2023, qui richiamata) che l'ingresso al garage tramite la porta interna all'edificio integri certamente un vantaggio per i fondi pp.mm. 1 e 4, a carico della p.m. 2, dalla quale si passa per raggiungere gli spazi assegnati alle pp.mm. 1 e 4.
Quanto, infine, alla condotta di spoglio – consistita nella chiusura a chiave con cambio della serratura della porta che conduce al garage della p.m. 2 –, va osservato che trattasi di circostanza pacifica, incontestata tra le parti, oltre che confermata dagli informatori escussi all'udienza del 23 maggio 2023.
Alla luce di quanto sopra, va confermata l'ordinanza di data 7 settembre 2023 con cui, in accoglimento della domanda di reintegrazione, ha ordinato alla parte convenuta l'immediata reintegrazione delle ricorrenti nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo attraverso la porta che dal giro scala comune alle pp.mm.1, 2, 3
e 4 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico conduce al vano garage, da effettuarsi mediante la consegna alle ricorrenti della nuova chiave della porta.
9 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria, non avendo la parte ricorrente provato, e peraltro neppure dedotto in modo specifico, il danno patrimoniale subito in ragione della mancata disponibilità della cosa, ritenendo questo Giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della configurabilità di un danno da lesione del possesso conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., integrante una fattispecie di illecito extracontrattuale, non ha rilievo
l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa
e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa.” (cfr. Cass.
34540/2023).
In ragione della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase di merito (le fasi cautelare e di reclamo sono già state liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. conferma l'ordinanza di data 7 settembre 2023 con cui è stata rigettata la domanda di manutenzione e con cui, in accoglimento della domanda di reintegrazione, è stato ordinato alla parte convenuta l'immediata reintegrazione delle ricorrenti nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo attraverso la porta che dal giro scala comune alle pp.mm.1, 2, 3 e 4 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico conduce al vano garage, da effettuarsi mediante la consegna alle ricorrenti della nuova chiave della porta;
2. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 18 luglio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2023
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Massimo Viola
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Massimo Viola ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'Avv. Italo Albanese
(C.F. ) CP_2 C.F._4 con l'Avv. Italo Albanese convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza di data 18 giugno 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito: - per i fatti e le ragioni di cui al ricorso ex 703 c.p.c. e per quelle di cui alla presente memoria, ordinare alla signora (C.F. Controparte_1
), quale proprietaria delle pp.mm. 2 e 3 in p.ed. 649/1 CC C.F._5
Tonadico I e alla signora (C.F. ), quale CP_2 C.F._4 usufruttuaria della p.m. 2 della suddette P.ed., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1168 e/o 1170 c.c., la cessazione immediata di ogni spoglio e/o molestia in danno delle ricorrenti, ripristinando il libero utilizzo ed accesso alle pp.mm. 1 e 4 da parte delle
1 odierne ricorrenti siccome indicato nella narrativa del ricorso ex art. 703 c.p.c. e/o nei modi che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuni;
- per i fatti e le ragioni di cui al ricorso ex 703 c.p.c. e per quelle di cui alla presente memoria, condannare le signore CP_1
e al risarcimento del danno subito delle ricorrenti a seguito
[...] CP_2 dello spoglio / molestia subiti, se del caso da liquidarsi in via equitativa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Ogni avversa istanza e/o eccezione e/o argomentazione reietta e/o disattesa;
per quanto occorra o necessiti revocate e/o disattese le Ordinanze 07.07.2023 (emessa nella fase sommaria del presente
Procedimento R.G. n. 480/2023) e 07.09.2023 (emessa nella fase di Reclamo R.G. n.
2018/2023); per quanto dedotto, argomentato ed eccepito in Atti;
voglia l'Ecc.mo
Giudice adito così giudicare: in via preliminare/pregiudiziale: dichiararsi l'insussistenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
spese e competenze Controparte_1 di lite integralmente rifuse;
nel merito: rigettarsi le domande ex adverso svolte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., depositato in data 22 febbraio 2023, le ricorrenti e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_3 Controparte_1 chiedendo: “Nel merito: - ordinare alla signora nata CP_2 Controparte_1
a LT (BL) il 20/09/1960 (C.F. ) e residente in [...]C.F._5
Martino di RO (TN), c.a.p. 38054, via Sass Maor n. 2, quale proprietaria delle pp.mm. 2 e 3 in p.ed. 649/1 CC Tonadico I e, per quanto occorrer possa, alla signora
nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._4 residente in Primiero San Martino di RO (TN), c.a.p. 38054, via Sass Maor n. 2, quale usufruttuaria della p.m. 2 della suddette P.ed., per i fatti di cui in narrativa ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1168 e/o 1170 c.c., 703 e 669 sexies c.p.c., la cessazione immediata di ogni spoglio e/o molestia, così come descritti nella narrativa del presente atto, in danno delle ricorrenti, ripristinando il libero utilizzo ed accesso alle pp.mm. 1 e 4 da parte delle odierne ricorrenti siccome indicato in narrativa e/o nei modi che l'Autorità Giudiziaria riterrà opportuni;
- con riserva di richiedere la condanna della signora nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
2 .) e residente in [...]di RO (TN), c.a.p. C.F._5
38054, via Sass Maor n. 2, quale proprietaria delle pp.mm. 2 e 3 in p.ed. 649/1 CC
Tonadico I ed eventualmente anche della signora nata a [...]_2 il 11/01/1937 (C.F. ) e residente in [...]di C.F._4
RO (TN), c.a.p. 38054, via Sass Maor n. 2, quale usufruttuaria della p.m. 2 della suddetta P.ed., al risarcimento del danno subito delle ricorrenti a seguito dello spoglio / molestia subiti;
- in ogni caso con condanna delle resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del presente procedimento, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014
e s.m.”.
Le ricorrenti (madre e figlia) hanno esposto di essere proprietarie, rispettivamente, delle pp.mm. 4 e 1 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico I, facenti parte di un piccolo edificio condominiale sito in Primiero – San Martino di RO (TN) (doc. 2), rappresentando che le pp.mm. 2 e 3 sono di proprietà della signora (moglie del fratello Controparte_1 della ricorrente, ) e che sulla p.m. 2 è intavolato il diritto di usufrutto Persona_1 in favore della signora madre di e nonna di CP_2 Parte_2 Parte_1
[...]
Le stesse hanno, altresì, dato atto che al piano terreno dell'edificio si trova un locale destinato a garage con quattro posti auto, non delimitati (non vi sono pareti divisorie degli stalli), ciascuno al servizio esclusivo di ognuna delle predette particelle, a cui si accede o attraverso i quattro portoni basculanti che danno sul cortile esterno oppure attraverso un'unica porta che dal giroscala interno comune conduce al vano garage.
Le ricorrenti hanno, quindi, dedotto che nel corso del tempo i rapporti tra le parti si sono deteriorati, lamentando che le resistenti hanno iniziato ad accumulare oggetti sugli spazi di proprietà attorea e poi, in data 8 febbraio 2023, hanno sostituito clandestinamente la serratura e chiuso a chiave la porta comune – che dà accesso direttamente al sito dello stallo facente parte della p.m. 2. – che fino a quel momento era sempre rimasta aperta per permettere il comodo accesso ai garage a tutti i condomini. Le ricorrenti hanno, infatti, dedotto di essere sempre passate attraverso la porta interna per raggiungere il loro posto auto dall'interno dell'edificio, e ciò sino al momento in cui la sig.ra ha cambiato CP_2 la serratura.
3 Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le convenute e , contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il Controparte_1 Controparte_3 rigetto della domanda.
In particolare, le convenute hanno negato di aver accumulato oggetti sulle proprietà delle ricorrenti, eccependo in ogni caso la genericità dell'oggetto della domanda e la decadenza dell'azione, deducendo che le scaffalature che si vedono raffigurate nelle foto prodotte dalla parte ricorrente sono state poste nel 2012. Quanto all'accesso al vano garage, le convenute hanno dedotto che il passaggio per cui è causa consiste, al più, in una “facoltà di cortesia”, rappresentando che sul garage appartenente alla p.m. 2 – il quale è l'unico ad avere l'accesso diretto all'interno dell'abitazione per il tramite della porta oggetto di causa – non è intavolato alcun diritto di servitù passo e/o transito e che le chiavi di accesso alla porta erano sempre state unicamente nella disponibilità della sig.ra unica CP_2 titolata ad utilizzare tale accesso.
All'esito della fase interdittale e della relativa istruttoria, il Giudice ha pronunciato ordinanza di data 7 luglio 2023, con cui ha rigettato la domanda di manutenzione e ha accolto la domanda di reintegrazione, ordinando, per l'effetto, alla parte convenuta l'immediata reintegrazione delle ricorrenti nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo attraverso la porta che dal giro scala comune alle pp.mm.1, 2, 3
e 4 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico conduce al vano garage, da effettuarsi mediante la consegna alle ricorrenti della nuova chiave della porta.
Tale ordinanza è stata oggetto di reclamo.
Con ordinanza di data 7 settembre 2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza impugnata
Con istanza ex art. 703, co. 4 c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “che la
SV Ill.ma Voglia: - in accoglimento del ricorso ex art. 669 duodecies cpc , determinare le modalità di attuazione del provvedimento ex art. 703 c.p.c., reso in data 07.07.2023 e comunicato in data 12.07.2023, con l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa, quali, a titolo esemplificativo, la consegna della chiave (previa, se del caso, sostituzione della serratura) e la rimozione di ogni ostacolo frapposto al libero passaggio attraverso la porta in questione verso gli stalli auto delle ricorrenti (autorizzando, in difetto, l'Ufficiale
4 Giudiziario ad eseguire a semplice istanza) ; - in ossequio al disposto dell'art. 703 terzo comma cpc, voglia fissare avanti a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito
, diretto ad accertare e dichiarare l'obbligo delle controparti di risarcire il danno subito dalle ricorrenti conseguente il mancato godimento del diritto di proprietà loro spettante per il periodo intercorrente fra l'intervenuto spoglio e la ricostituzione della situazione possessoria , con condanna delle resistenti stesse al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla presente fase attuativa della misura cautelare .”.
Nel giudizio di merito possessorio si sono costituite le convenute chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per quanto dedotto e argomentato, ogni avversa istanza, deduzione, eccezione disattesa, voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito rigettare le domande ex adverso proposte.”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi (nella fase cautelare) ed è stata posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co. c.p.c..
Giova premettere che il procedimento possessorio, di cui all'art. 703 c.p.c., è caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati;
la seconda (di cui all'art. 703, co. 4 c.p.c.), a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria.
Ciò posto, ritiene questo Giudice di confermare le statuizioni assunte con ordinanza di data 7 luglio 2023, come confermate in sede di reclamo con ordinanza collegiale di data
7 settembre 2023, con accoglimento della domanda di reintegrazione e di rigetto della domanda di manutenzione.
Iniziando la disamina da quest'ultima domanda, ritiene questo Giudice – come già evidenziato in sede di ordinanza di data 7 luglio 2023 – che la richiesta volta ad ottenere la rimozione degli oggetti asseritamente depositati dalle convenute all'interno dei garage di proprietà delle ricorrenti sia da ricondursi nell'alveo applicativo dell'art. 1170 c.c.
(azione di manutenzione). Ed invero, la condotta di “accumulo di oggetti” (cfr. pag. 3 ricorso) ascritta alle convenute potrebbe, al più, consistere in una attività di molestia, e non invece in una attività di spoglio del possesso, osservandosi a tal fine che le ricorrenti non hanno neppure rappresentato di essere state private, in ragione di tale condotta, della disponibilità dei loro garage.
5 Ciò posto, ritiene questo Giudice che la domanda di manutenzione non possa trovare accoglimento, tenuto conto, da un lato, della genericità delle deduzioni svolte (cfr. pag. 3 ricorso: “le tensioni fra le parti si sono aggravate al punto che, non solo l'accumulo di oggetti è proseguito anche sulle proprietà esclusive delle ricorrenti (cfr. foto nn. 5, 6 e 7 sub doc. 03)”): la genericità di tali deduzioni non è superabile neppure tramite il raffronto con le fotografie prodotte, dalle quali non è possibile evincere con esattezza né il luogo in cui si trovano collocati gli oggetti raffigurati, né la loro appartenenza.
Dall'altro lato, la domanda non può trovare accoglimento in ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dalle convenute.
A tal fine, giova osservare che l'azione di manutenzione, per espressa previsione normativa, deve essere esercitata entro il termine di decadenza di un anno dalla turbativa
(art. 1170, co. 1 c.c.): nel caso che occupa, invece, la parte convenuta, pur contestando di aver posto in essere le condotte descritte (di cui ha comunque eccepito l'assoluta genericità), ha in ogni caso dedotto che le scaffalature che si vedono rappresentante nelle fotografie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della domanda (e che parrebbero riferirsi alle condotte di “accumulo di oggetti” lamentate: le frecce di colore rosso paiono indicare le dette scaffalature) sono state poste sin dal 2012, ossia ben oltre l'anno antecedente l'esercizio della presente azione. Tale circostanza non è stata contestata dalle ricorrenti all'udienza del 22 marzo 2023.
Passando alla domanda di reintegrazione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a . Controparte_1
Osserva questo Giudice che la convenuta , in sede di costituzione nella Controparte_1 fase sommaria del presente procedimento unitamente a ha pienamente CP_2 aderito alle conclusioni svolte da (quale autrice materiale dello spoglio), CP_2 senza neppure eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 20 marzo 2023). Così facendo – come già condivisibilmente esposto nell'ordinanza collegiale di data 7 settembre 2023 – la convenuta non ha preso le distanze dalla condotta posta in essere dalla suocera, CP_1 in tal modo dimostrando di avere anch'essa interesse a mantenere la situazione di fatto creatasi per effetto del cambio della serratura. Tale situazione, peraltro, produce effetti vantaggiosi diretti anche per la convenuta quale proprietaria della p.m. 2, CP_1 considerato che l'attività corrispondete al diritto di servitù di passo che è stato impedita
6 dal cambio della serratura costituisce una limitazione del diritto di proprietà di cui la sig.ra
è titolare. Va, dunque, rigettata l'eccezione di legittimazione passiva, assumendo CP_1 la convenuta veste di autore morale dello spoglio (cfr. Cass. 24967/2018: CP_1
“Devono considerarsi autori morali dello spoglio e, quindi, legittimati passivi alla domanda di reintegra unitamente all'autore materiale, il mandante e colui che "ex post", pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso a quello dello spogliato.”).
Ciò posto, va ribadito in questa sede che dall'istruttoria condotta è emersa la prova della sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo da parte delle ricorrenti.
A tal fine, va innanzitutto considerato – come già evidenziato nell'ordinanza di data 7 luglio 2023 – che non è in contestazione la circostanza che le ricorrenti esercitassero il passaggio attraverso la porta per cui è causa per accedere al vano garage. Ciò che viene eccepito dalle convenute è che tale passaggio avvenisse per mera cortesia da parte della sig.ra la quale da sempre sarebbe stata l'unica ad avere la disponibilità CP_2 della chiave (cfr. pag. 4 e 6 della comparsa di costituzione).
Giova osservare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” (cfr. Cass. 4327/2008).
Il fattore temporale, dunque, quando si tratta di rapporti di parentela, come quello del caso che occupa, non è di per sé sufficiente ad escludere che l'attività protrattasi per lungo tempo sia stata esercitata per mera tolleranza del titolare del diritto.
Tuttavia, nel caso di specie, va escluso che il passaggio da parte delle ricorrenti sia avvenuto per tolleranza e ciò non solo (e non tanto) in considerazione del fattore temporale, bensì tenuto conto di altri elementi – di seguito esposti – che, valutati nel loro complesso, consentono di qualificare in termini di possesso l'attività esercitata dalle ricorrenti.
7 Va, innanzitutto, valorizzata l'oggettiva situazione dei luoghi: ed invero, come già condivisibilmente esposto nell'ordinanza collegiale sopra richiamata, la porta per cui è causa si apre sul giro scale comune, e ciò è indice di una utilità del passaggio interno in favore di tutte le unità dell'edificio e non solo della p.m.
2. Non solo, ma va evidenziato che il vano garage cui tale porta dà ingresso è un locale unico, in cui i quattro posti auto non sono delimitati, non essendovi pareti divisorie tra gli spazi assegnati alle singole proprietà, ad ulteriore corroborazione dell'utilità per tutti del passaggio interno che, dalle scale, conduce al vano garage attraverso la porta per cui è causa, che pur si apre sullo spazio della p.m. 2.
Va, poi, evidenziato – come già nell'ordinanza di data 7 luglio 2023, qui richiamata – che, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 23 maggio 2023, è emerso che di regola agli abitanti dell'immobile per cui è causa fosse materialmente possibile il passaggio attraverso la porta che dal giro scala conduce al vano garage, essendo tale porta aperta ovvero chiusa a chiave ma con la chiave nella disponibilità materiale di chi intendesse passare attraverso quella porta, trovandosi la chiave inserita nella toppa.
Al riguardo, di particolare rilievo sono le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 sorella della convenuta – la quale risulta di particolare attendibilità considerato che conosce molto bene i luoghi di causa andando a trovare la sorella in modo assiduo e costante –, la quale ha dichiarato “Da quello che ricordo, nella toppa della porta che conduce al vano garage è sempre stata presente una chiave;
normalmente la porta era chiusa a chiave, ma capitava che fosse anche aperta”. Da tale dichiarazione risulta che la porta, anche quando era chiusa a chiave, poteva essere agevolmente aperta dagli altri condomini utilizzando la chiave che era immediatamente disponibile, trovandosi inserita nella toppa, senza che fosse necessario chiedere ad alcuno il permesso per passarvi.
La circostanza è stata confermata anche dal teste – anch'egli Testimone_2 attendibile, conoscendo molto bene i luoghi di causa per aver vissuto nella casa fino a tre/quattro anni fa e continuandola a frequentare con cedenza settimanale–, il quale ha dichiarato “A mio ricordo la chiave era quasi sempre presente nella toppa all'interno, preciso che a volte la porta era spalancata e tenuta aperta da un fermo, altre volte era chiusa. Quando era chiusa a chiave dall'interno a volte c'era la chiave, quando non c'era bisognava chiedere a mia nonna”. Anche da tali dichiarazioni risulta che di regola la porta potesse essere agevolmente aperta da ogni condomino, al più chiedendo la chiave alla
8 sig.ra emergendo, altresì che la porta veniva lasciata aperta per comodità di tutti CP_2 gli abitanti della casa e non solo della sig.ra avendo il predetto teste CP_2 dichiarato anche che “La porta veniva lasciata aperta per comodità e quando era aperta tutti coloro che vivevano in quella casa potevano passare, preciso che la maggior parte delle volte la porta era chiusa con la chiave presente nella toppa all'interno. Mi è capitato di passare attraverso la porta pur essendovi la chiave inserita nella toppa dal lato interno, la porta non era chiusa a chiave. Ribadisco che la maggior parte delle volte la porta era chiusa, ma non sempre a chiave”.
Alla luce di tali dichiarazioni testimoniali emerge che la regola era rappresentata dalla normale possibilità per tutti coloro che abitavano nella casa, e anche per altri (cfr, teste
“(…) entravo in casa proprio passando da questa porta.”), di accedere al locale Tes_3 garage attraverso la porta interna, dovendosi, pertanto, escludere che tale passaggio avvenisse per mera compiacenza in favore dei familiari coabitanti nell'edificio.
Va, dunque, ritenuto che sussista una situazione di possesso tutelabile, avendo le ricorrenti esercitato una attività corrispondente al diritto di servitù di passo. Al riguardo, non è meritevole di seguito neppure la doglianza di parte convenuta secondo cui non sarebbe configurabile una servitù bensì una mera comodità per le ricorrenti, ritenendosi a tal fine (come già esposto con l'ordinanza collegiale di data 7 settembre 2023, qui richiamata) che l'ingresso al garage tramite la porta interna all'edificio integri certamente un vantaggio per i fondi pp.mm. 1 e 4, a carico della p.m. 2, dalla quale si passa per raggiungere gli spazi assegnati alle pp.mm. 1 e 4.
Quanto, infine, alla condotta di spoglio – consistita nella chiusura a chiave con cambio della serratura della porta che conduce al garage della p.m. 2 –, va osservato che trattasi di circostanza pacifica, incontestata tra le parti, oltre che confermata dagli informatori escussi all'udienza del 23 maggio 2023.
Alla luce di quanto sopra, va confermata l'ordinanza di data 7 settembre 2023 con cui, in accoglimento della domanda di reintegrazione, ha ordinato alla parte convenuta l'immediata reintegrazione delle ricorrenti nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo attraverso la porta che dal giro scala comune alle pp.mm.1, 2, 3
e 4 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico conduce al vano garage, da effettuarsi mediante la consegna alle ricorrenti della nuova chiave della porta.
9 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria, non avendo la parte ricorrente provato, e peraltro neppure dedotto in modo specifico, il danno patrimoniale subito in ragione della mancata disponibilità della cosa, ritenendo questo Giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della configurabilità di un danno da lesione del possesso conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., integrante una fattispecie di illecito extracontrattuale, non ha rilievo
l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa
e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa.” (cfr. Cass.
34540/2023).
In ragione della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase di merito (le fasi cautelare e di reclamo sono già state liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. conferma l'ordinanza di data 7 settembre 2023 con cui è stata rigettata la domanda di manutenzione e con cui, in accoglimento della domanda di reintegrazione, è stato ordinato alla parte convenuta l'immediata reintegrazione delle ricorrenti nel possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passo attraverso la porta che dal giro scala comune alle pp.mm.1, 2, 3 e 4 della p.ed. 649/1 in CC Tonadico conduce al vano garage, da effettuarsi mediante la consegna alle ricorrenti della nuova chiave della porta;
2. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 18 luglio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
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