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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr 6/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/10/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: (CF ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 ES (FRANCIA) il 31/01/1970 e residente a [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in forza di procura analogica posta in calce rilasciata su foglio separato in formato analogico, dagli avv.ti Angela Maria Fasano (CF: e Stefania C.F._2 Fasano (CF: , con domicilio fisico eletto presso il loro studio C.F._3 a Palermo, in via Giacomo Cusmano n. 28 e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC e Email_1 Email_2
- ricorrente -
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'Assessore pro tempore,
[...]
Controparte_2 nella persona dell'Ispettore pro tempore, Controparte_3
nella persona del dirigente pro tempore nonché, infine,
[...]
Controparte_4
(C.F. per tutti) rappresentati e difesi
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. , CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso i suoi uffici a , in Via Libertà n. 174 e CP_3 con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale
Email_3
- convenuti -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il giorno 03/01/2022, il sig. Parte_1 ha agito in giudizio contro l' [d'ora in Controparte_1 poi anche solo “ ”] nonché contro il Controparte_1 CP_3
di esponendo:
[...] CP_3
- di essere un dipendente regionale a tempo determinato appartenente al Comando Corpo Forestale (incardinato sotto l'Assessorato Territorio ed Ambiente)
1 fin dal 1988 [cfr. certificato di servizio sub doc. 1) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)];
- di aver svolto il servizio militare dal 12/12/1991 al 4/12/1992 [cfr. foglio matricolare sub doc. 2) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)];
- di averne domandato il riconoscimento al Centro per l'Impiego di così da poter beneficiare di un punteggio superiore;
CP_3
- che tanto le richieste verbali quanto l'istanza del 25/02/2021 non hanno avuto esito satisfattivo [cfr. diniego sub doc. 6 ric.];
- che, in data 09/08/2021, è stata pubblicata <la graduatoria Unica Distrettuale ad Esaurimento (151 gg) ex Lege regionale n. 16/1996 ed ex Lege regionale n. 14/2006 art. 44, comma 7>> e il servizio di leva non è stato conteggiato all'interno dell'anzianità di servizio [doc. 7 ric.];
- che, attualmente, risulta <collocato nella graduatoria dei 101 (operai a 101 giornate) al n. 129 (cfr. All. 7)>>; se gli fosse riconosciuto il servizio militare, potrebbe beneficiare <di un avanzamento professionale ed economico>> [pag. 5 ricorso];
- che, ai sensi dell'art. 2052 dlgs 66/2010, <il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa>> [pag. 7 ricorso];
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <l'art. 20 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare “… a tutti gli effetti per l'inquadramento economico…” non contiene in sè alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest'ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1 settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa” (citata Cass. n. 14482 del 2001)>> [Cass. 5854/2017 – pag. 8 ricorso]. La difesa del ricorrente ha quindi concluso nei seguenti termini: <Riconoscere il servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale. - Contestualmente fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. - Accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento Parte_1 del periodo del servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità
2 di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale. - Per l'effetto dichiarare l'illegittimità della graduatoria allegata nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria. - Dichiarare che il predetto punteggio valga anche ai fini contributivi e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'infrascritto patrocinio che si dichiara anticipatario>>. L' nonché il di CP_1 Controparte_1 Controparte_3
si sono costituiti in giudizio in data 16/01/2023 con il patrocinio della CP_3 difesa erariale. La difesa erariale ha censurato la ricostruzione avversaria, evidenziando:
- che il di è estraneo alla lite perché mera Controparte_3 CP_3 articolazione interna dell' ; Controparte_4
- che, analogamente, anche l'Assessorato Territorio ed Ambiente è privo di legittimazione passiva perché la gestione delle graduatorie forestali non rientra tra le sue competenze bensì in quelle dell;
a quest'ultimo, Controparte_4 quindi, deve essere esteso il contraddittorio;
- che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse non potendo il ricorrente aspirare ad una diversa ricollocazione in graduatoria né tale ambita ricollocazione potrebbe avere alcuna <refluenza giuridico/amministrativa nè con le mansioni né con le attività svolte dal lavoratore, né con l'anzianità professionale>>
[pag. 2 comparsa erariale del 16/01/2023];
- che il rapporto a termine intrattenuto dal ricorrente non è riconducibile al pubblico impiego in quanto privo di stabilità e natura continuativa per cui
<l'eventuale riconoscimento del servizio militare svolto per l'intero anno finirebbe col concretizzare una situazione di discriminazione a rovescio a danno dei lavoratori a tempo indeterminato che esercitano le stesse mansioni>> [pag. 5 comparsa erariale del 16/01/2023]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_3 a favore dell' CP_1 Controparte_4 Controparte_4 ; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
[...] dell' e del;
- Accertare e dichiarare Controparte_1 CP_2 l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
- In subordine, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, - con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite>>. All'esito dell'udienza del 14/09/2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_1 Controparte_5
[d'ora in poi, anche solo
[...] Controparte_4
”].
[...] Quest'ultima struttura assessoriale si è costituita in giudizio in data 30/11/2023, sempre con l'assistenza della difesa erariale, sottolineando:
- che il riconoscimento del servizio di leva è regolato dalla propria nota prot. n. 31293 del 06/10/2023 secondo cui: <…il servizio di leva può essere validamente riconosciuto ai fini in argomento a condizione che sia stato svolto dopo avere effettuato almeno un turno di lavoro con l'amministrazione forestale l'anno precedente e che l'attività di lavoro con la stessa Amministrazione sia stata ripresa non oltre due anni dal congedo militare>>;
3 - che controparte, dopo l'anno da militare, ha ripreso a svolgere i turni solo nel 1995, a distanza di più di due anni dalla fine della leva;
ne consegue l'impossibilità di valorizzare quest'ultima ai fini retributivi e previdenziali. L'Assessorato Famiglia e Lavoro ha concluso, chiedendo: <Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: - Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, - con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite>>. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30/09/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il procuratore del ricorrente ha discusso la controversia, riportandosi agli scritti difensivi in atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, sopra trascritte.
2. Prima di tutto, va dichiarata l'estraneità alla lite del
[...] nonché del , Controparte_6 Controparte_3 trattandosi di mere articolazioni interne, rispettivamente, dell' Controparte_1 e dell'Assessorato Famiglia e Lavoro.
[...]
3. Non coglie nel segno, invece, l'eccepita carenza di legittimazione passiva in relazione all . Controparte_1 Invero:
- tra i compiti di quest'ultimo rientra la gestione del corpo forestale e delle relative liste;
- il servizio prestato dal ricorrente è stato espletato in via esclusiva a favore della citata struttura assessoriale che, in qualità di controparte datoriale, è titolare del rapporto di lavoro. In tale situazione, ove fosse ritenuto fondato il petitum azionato in ricorso: i) graverebbe sull' l'obbligo di rideterminare Controparte_1 l'anzianità lavorativa del sig. computandovi anche il servizio di leva Pt_1 oggetto della pretesa attorea;
ii) per contro, le competenze dell'Assessorato Famiglia e Lavoro entrerebbero in gioco per quanto attiene alla valorizzazione del servizio di leva nell'ambito del punteggio da attribuire al ricorrente nella graduatoria unica distrettuale redatta ex L. 16/1996. Alla luce di ciò, la legittimazione a contraddire va incardinata anche in campo all' . CP_1 Controparte_1
4. Chiariti i suddetti aspetti preliminari, l'ulteriore eccezione (carenza di interesse) sollevata dall' può ritenersi assorbita Controparte_1 nell'esame del merito di seguito attuato.
5. Ai fini del decidere, è pacifico, non contestato e sorretto da riscontri documentali che:
- il sig. è attualmente dipendente regionale a tempo determinato Pt_1 appartenente al Corpo Forestale (incardinato sotto l'Assessorato Territorio ed Ambiente) e che il primo rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione risale al 1988 [cfr. certificato di servizio sub doc. 1) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)];
4 - il ricorrente ha svolto il servizio militare dal 12/12/1991 al 4/12/1992 [cfr. foglio matricolare sub doc. 2) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)], quindi in costanza di rapporto;
- il ricorrente fosse utilmente collocato in graduatoria ai fini della chiamata annuale con garanzia occupazionale anche per l'anno 1992, dopo essere stato avviato per 51 giornate nel 1991;
- l'espletamento del servizio militare nell'anno 1992 sia stata la ragione del suo mancato avviamento per quell'anno, come del resto desumibile dai documenti prodotti in cui si evidenzia come il ricorrente venne avviato al lavoro per 51 giornate nel 1991 e, successivamente, dal 1995 in avanti (v. attestazione di servizio sub doc. 1 ric.).
6. L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. La locuzione <settore pubblico>> va connessa non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico. Il personale forestale siciliano, per quanto titolare di rapporti di natura privatistica costituiti all'esito di peculiari procedure di reclutamento, opera pur sempre alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Milita in tale direzione, innanzitutto, il contenuto del parere prot. n. 107.2007.11 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della che Controparte_2 definisce gli operai a tempo determinato <lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni>> [cfr. penultimo periodo del doc. 8 ric]. A conferma di questa impostazione, poi, giova richiamare le pronunce della Suprema Corte che hanno affrontato la diversa tematica dei rimedi azionabili dagli operai forestali che lamentino una abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione. In siffatti arresti, è stato chiarito che <le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale… Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori… Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C-177/10, ; Persona_1 sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, e;
causa C-212/04, Per_2 Per_3
-> [Cass. 4943/2024; negli stessi termini, tra le molte, Cass. 4935/2024]. Per_4
Secondo il giudice di legittimità, la diversità strutturale dei contratti riferibili agli operai forestali rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine non è di ostacolo all'applicazione della disciplina che vieta di reiterare abusivamente l'assunzione a tempo determinato;
nel giungere a tale conclusione, la Suprema Corte non revoca in dubbio il fatto che le occupazioni a termine degli operai forestali (come il ricorrente) debbano inquadrarsi nel pubblico impiego contrattualizzato.
5 Anzi, tratta tale circostanza come presupposto fattuale e vi si aggancia per puntualizzare che ciò non preclude l'applicazione del dlgs 368/2001 (ora dlgs 81/2015) che opera anche quando la tematica dell'abusiva reiterazione abbraccia il campo del pubblico impiego contrattualizzato, corrispondente - in quella vicenda – al comparto forestale. Non è un caso che il principio di diritto affermato sia stato espressamente circoscritto alla tutela del lavoratore precario nell'ambito <del pubblico impiego contrattualizzato>>. Puntualizzate le ragioni che orientano verso la possibilità di inquadrare gli operai forestali nel “settore pubblico”, va rammentato come l'art. 2052 contempli una disciplina identica a quella dettata dal suo antecedente normativo, ossia l'art. 20 L. 958/1986 secondo cui <Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico>>. Facendo riferimento a quest'ultima norma, la locale Corte d'Appello, in un recente arresto vertente sul medesimo thema decidendum, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc., ha sottolineato la necessità di <valorizzare l'insegnamento della Corte di Cassazione, che, nel fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina ex art. art. 20 l. n. 958/1986, ha da sempre ritenuto che, a fronte della previsione di cui all'art. 52 cost. - secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status, del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo - la durata del servizio militare obbligatorio deve essere considerata utile non solo ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità, ma anche ai fini dell'indennità di anzianità (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 1settembre 1997, n. 8279, citata dalla stessa parte appellata), con il solo limite derivante dal fatto che "la tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare obbligatorio…....non si estende fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del servizio militare, come quando la valutazione dell'attività lavorativa del dipendente sia il presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, ma richieda - per la valutazione di merito del lavoro prestato - l'effettività della prestazione" (v. Cass. civile, sez. lav., 25 gennaio 1986, n. 507, parimenti citata dalle amministrazioni regionali convenute)>> [CdA Caltanissetta 129/2025]. Con riguardo alla fattispecie concreta in disamina, giova ricordare che la riconosce talune garanzie occupazionali agli operai forestali, dei Controparte_2 quali la propria amministrazione forestale si avvale per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta. A tale scopo, ciascun lavoratore è incluso, a seconda della garanzia occupazionale, in uno dei tre contingenti, previsti in ciascun distretto forestale, quello degli operai a tempo indeterminato, o degli operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate annue, o infine degli operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate annue [art. 46, c. 1, rispettivamente, lettere a, b e c LR 16/1996]. Per ciascuno di tali contingenti distrettuali è formata una graduatoria, che viene aggiornata semestralmente [art. 50, c. 1 e 3 L. 16/1996]. In occasione di tali periodici aggiornamenti, è possibile, per ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali, scorrere dalla fascia immediatamente inferiore di garanzia occupazionale a quella superiore (nella quale si siano resi disponibili posti), secondo il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 52 LR 16/1996.
6 Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, l'art. 53, c, 1 LR 16/1996, prevede la formulazione di <un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza>>. In aggiunta ai tre menzionati contingenti di operai forestali – che erano già contemplati dalla previgente legislazione regionale:
- l'art. 54, c. 1 LR n. 16/1996, ha istituito, in ciascun distretto forestale, un
<contingente ad esaurimento>>, formato da <operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del CP_2 regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali […] non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995>>; lo stesso art. 54, c. 1, ha attribuito ai lavoratori dei contingenti ad esaurimento una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue;
- l'art. 45-ter LR 16/1996, introdotto dall'art. 44 c. 7 LR 14/2006, ha previsto, sempre per ciascun distretto forestale, <l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali>> costituente sempre <un contingente ad esaurimento>> formato <dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali>>. Infine, merita di essere menzionato l'art. 12 LR 5/2014, rubricato
“Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi” che, al comma 1, ha previsto: <Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle 3 risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Controparte_7 la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale
[...] impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione>>. Come detto, l'art. 53, c. 1 LR 16/1996, al fine dell'avviamento al lavoro degli operai forestali con garanzie occupazionali, prevede la formulazione di un'unica graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine, i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza. Da tale disposizione risulta quindi che il legislatore regionale, a fronte delle richieste di assunzione da parte dell'amministrazione forestale regionale, ha stabilito l'ordine di priorità da seguire nell'avviamento al lavoro degli operai forestali in base all'entità delle garanzie occupazionali ad essi riconosciute dalla legge regionale citata.
7 Lo stesso dettato legislativo è segnato dalla corrispondenza tra entità delle garanzie occupazionali del lavoratore e precedenza dello stesso nell'avviamento al lavoro [in questi termini, Corte Cost. 206/2015]. Ebbene, il sistema delineato dalla LR 16/1996 è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di <giornate lavorative ai fini previdenziali» [in tal senso, Cass. 4943/2024]. In tale sistema, sono ricollegati importanti effetti all'anzianità lavorativa, facendo dipendere dalla posizione in graduatoria degli operai l'inserimento nel contingente della garanzia occupazionale di riferimento, quindi il diritto allo svolgimento di più giornate lavorative o alla trasformazione del contratto di lavoro. Rispetto al punteggio da attribuire, il c. 2 dell'art. 49 LR 16/19961 prevede l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale. La verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo, a condizione che <… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione>>
[cfr. Cass. n. 2232/2020]. Nella specie, <…possedere un'anzianità lavorativa maggiore determina un rilevante vantaggio economico e professionale per il dipendente il quale, qualora impossibilitato a svolgere attività lavorativa in un determinato periodo a causa dell'impegno militare obbligatorio, nonostante già avviato al lavoro e quindi già inserito in graduatoria, verrebbe ovviamente penalizzato nella sua posizione in graduatoria, legata all'anzianità, con conseguente lesione dei suoi diritti costituzionali>> [cfr. CdA 129/2025; quest'ultima argomentazione CP_3 impedisce di condividere l'eccezione di carenza di interesse articolata dall' ]. Controparte_1 Tale esigenza, proprio per il suo ancoraggio costituzionale, prevale su qualsivoglia normativa di rango ordinario, sia statale che regionale, di segno contrario. A maggior ragione, la medesima esigenza deve ritenersi preminente rispetto a quanto sostenuto dall' nella nota prot. n. 31293 del Controparte_4 06/10/2023 secondo cui: <…il servizio di leva può essere validamente riconosciuto ai fini in argomento a condizione che sia stato svolto dopo avere effettuato almeno un turno di lavoro con l'amministrazione forestale l'anno precedente e che l'attività di lavoro con la stessa Amministrazione sia stata ripresa non oltre due anni dal congedo militare>>. La prospettazione avanzata è frutto di una visione amministrativa priva di qualsivoglia copertura normativa, anzi si pone in antitesi con le indicazioni ermeneutiche provenienti dalle fonti legislative. Dall'art. 2052 dlgs 66/2010, così come dall'art. 20 L 958/1986, si ricava infatti il generale principio della validità del periodo di servizio militare <... a tutti gli effetti per l'inquadramento economico...>> e, diversamente da quanto sostenuto dalle amministrazioni convenute, non contiene in sé alcuna limitazione, obbligando alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che era all'epoca oltretutto obbligatorio, con il solo limite, non ricorrente comunque nel caso di specie, dei casi in cui ai fini della maturazione del diritto legato all'anzianità di servizio sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato,
<logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa>>
[Cass. 14482/2001 e Cass. 5854/2017]. In forza delle superiori coordinate esegetiche, il ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica distrettuale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare. Il sig. secondo Pt_1 quanto emerge dal certificato di servizio sub doc. 1, ha prestato la leva dal 12/12/1991 al 4/12/1992, successivamente all'instaurazione del primo rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione forestale avvenuta nel 1988. La domanda deve pertanto trovare accoglimento.
7. Le spese di lite, in ragione della novità della questione controversa e delle oscillazioni interpretative rintracciabili nella giurisprudenza di merito, possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
nonché del;
[...] Controparte_3
b) accerta e dichiara il diritto del sig. a far valere il Parte_1 periodo del servizio militare svolto dal 12/12/1991 al 4/12/1992 come servizio effettivamente prestato, utile ai fini dell'anzianità di servizio per l'attività di forestale ex LR 16/1996 e smi;
c) per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 riconoscimento in favore del ricorrente dell'anno 1992 a titolo di anzianità lavorativa e l' al Controparte_4 riconoscimento dell'anno 1992 a titolo di anzianità lavorativa con indicazione del corrispettivo punteggio e posizione nella graduatoria unica distrettuale redatta ai fini di cui alla LR 16/1996 e smi;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 21/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo cui <
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche uno solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/10/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: (CF ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 ES (FRANCIA) il 31/01/1970 e residente a [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in forza di procura analogica posta in calce rilasciata su foglio separato in formato analogico, dagli avv.ti Angela Maria Fasano (CF: e Stefania C.F._2 Fasano (CF: , con domicilio fisico eletto presso il loro studio C.F._3 a Palermo, in via Giacomo Cusmano n. 28 e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC e Email_1 Email_2
- ricorrente -
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'Assessore pro tempore,
[...]
Controparte_2 nella persona dell'Ispettore pro tempore, Controparte_3
nella persona del dirigente pro tempore nonché, infine,
[...]
Controparte_4
(C.F. per tutti) rappresentati e difesi
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. , CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso i suoi uffici a , in Via Libertà n. 174 e CP_3 con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale
Email_3
- convenuti -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il giorno 03/01/2022, il sig. Parte_1 ha agito in giudizio contro l' [d'ora in Controparte_1 poi anche solo “ ”] nonché contro il Controparte_1 CP_3
di esponendo:
[...] CP_3
- di essere un dipendente regionale a tempo determinato appartenente al Comando Corpo Forestale (incardinato sotto l'Assessorato Territorio ed Ambiente)
1 fin dal 1988 [cfr. certificato di servizio sub doc. 1) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)];
- di aver svolto il servizio militare dal 12/12/1991 al 4/12/1992 [cfr. foglio matricolare sub doc. 2) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)];
- di averne domandato il riconoscimento al Centro per l'Impiego di così da poter beneficiare di un punteggio superiore;
CP_3
- che tanto le richieste verbali quanto l'istanza del 25/02/2021 non hanno avuto esito satisfattivo [cfr. diniego sub doc. 6 ric.];
- che, in data 09/08/2021, è stata pubblicata <la graduatoria Unica Distrettuale ad Esaurimento (151 gg) ex Lege regionale n. 16/1996 ed ex Lege regionale n. 14/2006 art. 44, comma 7>> e il servizio di leva non è stato conteggiato all'interno dell'anzianità di servizio [doc. 7 ric.];
- che, attualmente, risulta <collocato nella graduatoria dei 101 (operai a 101 giornate) al n. 129 (cfr. All. 7)>>; se gli fosse riconosciuto il servizio militare, potrebbe beneficiare <di un avanzamento professionale ed economico>> [pag. 5 ricorso];
- che, ai sensi dell'art. 2052 dlgs 66/2010, <il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa>> [pag. 7 ricorso];
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <l'art. 20 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare “… a tutti gli effetti per l'inquadramento economico…” non contiene in sè alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest'ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1 settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa” (citata Cass. n. 14482 del 2001)>> [Cass. 5854/2017 – pag. 8 ricorso]. La difesa del ricorrente ha quindi concluso nei seguenti termini: <Riconoscere il servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale. - Contestualmente fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. - Accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento Parte_1 del periodo del servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità
2 di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale. - Per l'effetto dichiarare l'illegittimità della graduatoria allegata nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria. - Dichiarare che il predetto punteggio valga anche ai fini contributivi e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'infrascritto patrocinio che si dichiara anticipatario>>. L' nonché il di CP_1 Controparte_1 Controparte_3
si sono costituiti in giudizio in data 16/01/2023 con il patrocinio della CP_3 difesa erariale. La difesa erariale ha censurato la ricostruzione avversaria, evidenziando:
- che il di è estraneo alla lite perché mera Controparte_3 CP_3 articolazione interna dell' ; Controparte_4
- che, analogamente, anche l'Assessorato Territorio ed Ambiente è privo di legittimazione passiva perché la gestione delle graduatorie forestali non rientra tra le sue competenze bensì in quelle dell;
a quest'ultimo, Controparte_4 quindi, deve essere esteso il contraddittorio;
- che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse non potendo il ricorrente aspirare ad una diversa ricollocazione in graduatoria né tale ambita ricollocazione potrebbe avere alcuna <refluenza giuridico/amministrativa nè con le mansioni né con le attività svolte dal lavoratore, né con l'anzianità professionale>>
[pag. 2 comparsa erariale del 16/01/2023];
- che il rapporto a termine intrattenuto dal ricorrente non è riconducibile al pubblico impiego in quanto privo di stabilità e natura continuativa per cui
<l'eventuale riconoscimento del servizio militare svolto per l'intero anno finirebbe col concretizzare una situazione di discriminazione a rovescio a danno dei lavoratori a tempo indeterminato che esercitano le stesse mansioni>> [pag. 5 comparsa erariale del 16/01/2023]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_3 a favore dell' CP_1 Controparte_4 Controparte_4 ; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
[...] dell' e del;
- Accertare e dichiarare Controparte_1 CP_2 l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
- In subordine, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, - con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite>>. All'esito dell'udienza del 14/09/2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_1 Controparte_5
[d'ora in poi, anche solo
[...] Controparte_4
”].
[...] Quest'ultima struttura assessoriale si è costituita in giudizio in data 30/11/2023, sempre con l'assistenza della difesa erariale, sottolineando:
- che il riconoscimento del servizio di leva è regolato dalla propria nota prot. n. 31293 del 06/10/2023 secondo cui: <…il servizio di leva può essere validamente riconosciuto ai fini in argomento a condizione che sia stato svolto dopo avere effettuato almeno un turno di lavoro con l'amministrazione forestale l'anno precedente e che l'attività di lavoro con la stessa Amministrazione sia stata ripresa non oltre due anni dal congedo militare>>;
3 - che controparte, dopo l'anno da militare, ha ripreso a svolgere i turni solo nel 1995, a distanza di più di due anni dalla fine della leva;
ne consegue l'impossibilità di valorizzare quest'ultima ai fini retributivi e previdenziali. L'Assessorato Famiglia e Lavoro ha concluso, chiedendo: <Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: - Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto, - con vittoria di spese, diritti ed oneri di lite>>. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30/09/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il procuratore del ricorrente ha discusso la controversia, riportandosi agli scritti difensivi in atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, sopra trascritte.
2. Prima di tutto, va dichiarata l'estraneità alla lite del
[...] nonché del , Controparte_6 Controparte_3 trattandosi di mere articolazioni interne, rispettivamente, dell' Controparte_1 e dell'Assessorato Famiglia e Lavoro.
[...]
3. Non coglie nel segno, invece, l'eccepita carenza di legittimazione passiva in relazione all . Controparte_1 Invero:
- tra i compiti di quest'ultimo rientra la gestione del corpo forestale e delle relative liste;
- il servizio prestato dal ricorrente è stato espletato in via esclusiva a favore della citata struttura assessoriale che, in qualità di controparte datoriale, è titolare del rapporto di lavoro. In tale situazione, ove fosse ritenuto fondato il petitum azionato in ricorso: i) graverebbe sull' l'obbligo di rideterminare Controparte_1 l'anzianità lavorativa del sig. computandovi anche il servizio di leva Pt_1 oggetto della pretesa attorea;
ii) per contro, le competenze dell'Assessorato Famiglia e Lavoro entrerebbero in gioco per quanto attiene alla valorizzazione del servizio di leva nell'ambito del punteggio da attribuire al ricorrente nella graduatoria unica distrettuale redatta ex L. 16/1996. Alla luce di ciò, la legittimazione a contraddire va incardinata anche in campo all' . CP_1 Controparte_1
4. Chiariti i suddetti aspetti preliminari, l'ulteriore eccezione (carenza di interesse) sollevata dall' può ritenersi assorbita Controparte_1 nell'esame del merito di seguito attuato.
5. Ai fini del decidere, è pacifico, non contestato e sorretto da riscontri documentali che:
- il sig. è attualmente dipendente regionale a tempo determinato Pt_1 appartenente al Corpo Forestale (incardinato sotto l'Assessorato Territorio ed Ambiente) e che il primo rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione risale al 1988 [cfr. certificato di servizio sub doc. 1) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)];
4 - il ricorrente ha svolto il servizio militare dal 12/12/1991 al 4/12/1992 [cfr. foglio matricolare sub doc. 2) ed estratto contributivo INPS sub doc. 3)], quindi in costanza di rapporto;
- il ricorrente fosse utilmente collocato in graduatoria ai fini della chiamata annuale con garanzia occupazionale anche per l'anno 1992, dopo essere stato avviato per 51 giornate nel 1991;
- l'espletamento del servizio militare nell'anno 1992 sia stata la ragione del suo mancato avviamento per quell'anno, come del resto desumibile dai documenti prodotti in cui si evidenzia come il ricorrente venne avviato al lavoro per 51 giornate nel 1991 e, successivamente, dal 1995 in avanti (v. attestazione di servizio sub doc. 1 ric.).
6. L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. La locuzione <settore pubblico>> va connessa non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico. Il personale forestale siciliano, per quanto titolare di rapporti di natura privatistica costituiti all'esito di peculiari procedure di reclutamento, opera pur sempre alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Milita in tale direzione, innanzitutto, il contenuto del parere prot. n. 107.2007.11 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della che Controparte_2 definisce gli operai a tempo determinato <lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni>> [cfr. penultimo periodo del doc. 8 ric]. A conferma di questa impostazione, poi, giova richiamare le pronunce della Suprema Corte che hanno affrontato la diversa tematica dei rimedi azionabili dagli operai forestali che lamentino una abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione. In siffatti arresti, è stato chiarito che <le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale… Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori… Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C-177/10, ; Persona_1 sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, e;
causa C-212/04, Per_2 Per_3
-> [Cass. 4943/2024; negli stessi termini, tra le molte, Cass. 4935/2024]. Per_4
Secondo il giudice di legittimità, la diversità strutturale dei contratti riferibili agli operai forestali rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine non è di ostacolo all'applicazione della disciplina che vieta di reiterare abusivamente l'assunzione a tempo determinato;
nel giungere a tale conclusione, la Suprema Corte non revoca in dubbio il fatto che le occupazioni a termine degli operai forestali (come il ricorrente) debbano inquadrarsi nel pubblico impiego contrattualizzato.
5 Anzi, tratta tale circostanza come presupposto fattuale e vi si aggancia per puntualizzare che ciò non preclude l'applicazione del dlgs 368/2001 (ora dlgs 81/2015) che opera anche quando la tematica dell'abusiva reiterazione abbraccia il campo del pubblico impiego contrattualizzato, corrispondente - in quella vicenda – al comparto forestale. Non è un caso che il principio di diritto affermato sia stato espressamente circoscritto alla tutela del lavoratore precario nell'ambito <del pubblico impiego contrattualizzato>>. Puntualizzate le ragioni che orientano verso la possibilità di inquadrare gli operai forestali nel “settore pubblico”, va rammentato come l'art. 2052 contempli una disciplina identica a quella dettata dal suo antecedente normativo, ossia l'art. 20 L. 958/1986 secondo cui <Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico>>. Facendo riferimento a quest'ultima norma, la locale Corte d'Appello, in un recente arresto vertente sul medesimo thema decidendum, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc., ha sottolineato la necessità di <valorizzare l'insegnamento della Corte di Cassazione, che, nel fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina ex art. art. 20 l. n. 958/1986, ha da sempre ritenuto che, a fronte della previsione di cui all'art. 52 cost. - secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status, del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo - la durata del servizio militare obbligatorio deve essere considerata utile non solo ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità, ma anche ai fini dell'indennità di anzianità (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 1settembre 1997, n. 8279, citata dalla stessa parte appellata), con il solo limite derivante dal fatto che "la tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare obbligatorio…....non si estende fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del servizio militare, come quando la valutazione dell'attività lavorativa del dipendente sia il presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, ma richieda - per la valutazione di merito del lavoro prestato - l'effettività della prestazione" (v. Cass. civile, sez. lav., 25 gennaio 1986, n. 507, parimenti citata dalle amministrazioni regionali convenute)>> [CdA Caltanissetta 129/2025]. Con riguardo alla fattispecie concreta in disamina, giova ricordare che la riconosce talune garanzie occupazionali agli operai forestali, dei Controparte_2 quali la propria amministrazione forestale si avvale per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta. A tale scopo, ciascun lavoratore è incluso, a seconda della garanzia occupazionale, in uno dei tre contingenti, previsti in ciascun distretto forestale, quello degli operai a tempo indeterminato, o degli operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate annue, o infine degli operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate annue [art. 46, c. 1, rispettivamente, lettere a, b e c LR 16/1996]. Per ciascuno di tali contingenti distrettuali è formata una graduatoria, che viene aggiornata semestralmente [art. 50, c. 1 e 3 L. 16/1996]. In occasione di tali periodici aggiornamenti, è possibile, per ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali, scorrere dalla fascia immediatamente inferiore di garanzia occupazionale a quella superiore (nella quale si siano resi disponibili posti), secondo il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 52 LR 16/1996.
6 Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, l'art. 53, c, 1 LR 16/1996, prevede la formulazione di <un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza>>. In aggiunta ai tre menzionati contingenti di operai forestali – che erano già contemplati dalla previgente legislazione regionale:
- l'art. 54, c. 1 LR n. 16/1996, ha istituito, in ciascun distretto forestale, un
<contingente ad esaurimento>>, formato da <operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del CP_2 regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali […] non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995>>; lo stesso art. 54, c. 1, ha attribuito ai lavoratori dei contingenti ad esaurimento una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue;
- l'art. 45-ter LR 16/1996, introdotto dall'art. 44 c. 7 LR 14/2006, ha previsto, sempre per ciascun distretto forestale, <l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali>> costituente sempre <un contingente ad esaurimento>> formato <dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali>>. Infine, merita di essere menzionato l'art. 12 LR 5/2014, rubricato
“Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi” che, al comma 1, ha previsto: <Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle 3 risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Controparte_7 la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale
[...] impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione>>. Come detto, l'art. 53, c. 1 LR 16/1996, al fine dell'avviamento al lavoro degli operai forestali con garanzie occupazionali, prevede la formulazione di un'unica graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine, i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza. Da tale disposizione risulta quindi che il legislatore regionale, a fronte delle richieste di assunzione da parte dell'amministrazione forestale regionale, ha stabilito l'ordine di priorità da seguire nell'avviamento al lavoro degli operai forestali in base all'entità delle garanzie occupazionali ad essi riconosciute dalla legge regionale citata.
7 Lo stesso dettato legislativo è segnato dalla corrispondenza tra entità delle garanzie occupazionali del lavoratore e precedenza dello stesso nell'avviamento al lavoro [in questi termini, Corte Cost. 206/2015]. Ebbene, il sistema delineato dalla LR 16/1996 è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di <giornate lavorative ai fini previdenziali» [in tal senso, Cass. 4943/2024]. In tale sistema, sono ricollegati importanti effetti all'anzianità lavorativa, facendo dipendere dalla posizione in graduatoria degli operai l'inserimento nel contingente della garanzia occupazionale di riferimento, quindi il diritto allo svolgimento di più giornate lavorative o alla trasformazione del contratto di lavoro. Rispetto al punteggio da attribuire, il c. 2 dell'art. 49 LR 16/19961 prevede l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale. La verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire, senza limiti di tempo, a condizione che <… sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale [ove eccepita] cui soggiace il diritto alla retribuzione>>
[cfr. Cass. n. 2232/2020]. Nella specie, <…possedere un'anzianità lavorativa maggiore determina un rilevante vantaggio economico e professionale per il dipendente il quale, qualora impossibilitato a svolgere attività lavorativa in un determinato periodo a causa dell'impegno militare obbligatorio, nonostante già avviato al lavoro e quindi già inserito in graduatoria, verrebbe ovviamente penalizzato nella sua posizione in graduatoria, legata all'anzianità, con conseguente lesione dei suoi diritti costituzionali>> [cfr. CdA 129/2025; quest'ultima argomentazione CP_3 impedisce di condividere l'eccezione di carenza di interesse articolata dall' ]. Controparte_1 Tale esigenza, proprio per il suo ancoraggio costituzionale, prevale su qualsivoglia normativa di rango ordinario, sia statale che regionale, di segno contrario. A maggior ragione, la medesima esigenza deve ritenersi preminente rispetto a quanto sostenuto dall' nella nota prot. n. 31293 del Controparte_4 06/10/2023 secondo cui: <…il servizio di leva può essere validamente riconosciuto ai fini in argomento a condizione che sia stato svolto dopo avere effettuato almeno un turno di lavoro con l'amministrazione forestale l'anno precedente e che l'attività di lavoro con la stessa Amministrazione sia stata ripresa non oltre due anni dal congedo militare>>. La prospettazione avanzata è frutto di una visione amministrativa priva di qualsivoglia copertura normativa, anzi si pone in antitesi con le indicazioni ermeneutiche provenienti dalle fonti legislative. Dall'art. 2052 dlgs 66/2010, così come dall'art. 20 L 958/1986, si ricava infatti il generale principio della validità del periodo di servizio militare <... a tutti gli effetti per l'inquadramento economico...>> e, diversamente da quanto sostenuto dalle amministrazioni convenute, non contiene in sé alcuna limitazione, obbligando alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che era all'epoca oltretutto obbligatorio, con il solo limite, non ricorrente comunque nel caso di specie, dei casi in cui ai fini della maturazione del diritto legato all'anzianità di servizio sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato,
<logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa>>
[Cass. 14482/2001 e Cass. 5854/2017]. In forza delle superiori coordinate esegetiche, il ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica distrettuale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare. Il sig. secondo Pt_1 quanto emerge dal certificato di servizio sub doc. 1, ha prestato la leva dal 12/12/1991 al 4/12/1992, successivamente all'instaurazione del primo rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione forestale avvenuta nel 1988. La domanda deve pertanto trovare accoglimento.
7. Le spese di lite, in ragione della novità della questione controversa e delle oscillazioni interpretative rintracciabili nella giurisprudenza di merito, possono essere integralmente compensate.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
nonché del;
[...] Controparte_3
b) accerta e dichiara il diritto del sig. a far valere il Parte_1 periodo del servizio militare svolto dal 12/12/1991 al 4/12/1992 come servizio effettivamente prestato, utile ai fini dell'anzianità di servizio per l'attività di forestale ex LR 16/1996 e smi;
c) per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 riconoscimento in favore del ricorrente dell'anno 1992 a titolo di anzianità lavorativa e l' al Controparte_4 riconoscimento dell'anno 1992 a titolo di anzianità lavorativa con indicazione del corrispettivo punteggio e posizione nella graduatoria unica distrettuale redatta ai fini di cui alla LR 16/1996 e smi;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 21/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo cui <
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche uno solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.
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