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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2074 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 2074 del 2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a MA BA (Pakistan), in [...] Parte_1 C.F._1 01.01.1993, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELA TASSONE, elettivamente domiciliata come in atti E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (Romania), in data 11.04.1992, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI CASTAGNARO, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il P.M., tempestivamente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 13.11.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa di questo Tribunale n. 93/2025 del 24.03.2025 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite. R.G. n. 2074 del 2025 - Pag. 2 di 2
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio. In assenza di una soccombenza tecnicamente intesa, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in LI SA (CS), in data 15.10.2021 (atto n. 18, parte I, serie, reg. atti matrimonio anno 2021), tra Parte_1 e , come sopra generalizzati, alle condizioni di Controparte_1 cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 2074 del 2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a MA BA (Pakistan), in [...] Parte_1 C.F._1 01.01.1993, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELA TASSONE, elettivamente domiciliata come in atti E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (Romania), in data 11.04.1992, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI CASTAGNARO, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il P.M., tempestivamente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 13.11.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa di questo Tribunale n. 93/2025 del 24.03.2025 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite. R.G. n. 2074 del 2025 - Pag. 2 di 2
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio. In assenza di una soccombenza tecnicamente intesa, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in LI SA (CS), in data 15.10.2021 (atto n. 18, parte I, serie, reg. atti matrimonio anno 2021), tra Parte_1 e , come sopra generalizzati, alle condizioni di Controparte_1 cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia