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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8659 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 26108/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CI SC RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26108/2024 r.g. promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1 P.IVA_1 Bertogli (C.F.: , presso il cui studio, sito in Milano Corso di Porta Vittoria, n. C.F._1 17, ha eletto domicilio, PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2 HAZAN MAURIZIO e dall'avv. MARTINI FILIPPO ( ) presso il cui studio, C.F._2 sito in Milano, Largo Augusto n. 3 ha eletto domicilio, PARTE CONVENUTA APPELLATA
(C.F./P.I. ), residente a [...], PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8256/23, pubblicata in data 29/12/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano - dott. Giorgio Di Giorgi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito in via preliminare ed istruttoria: - … si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze già articolate con il libello introduttivo, che testualmente si trascrivono: a) “vero è che la società svolge, da diversi anni, attività di Parte_1 pagina 1 di 13 ripristino delle condizioni di sicurezza, di reintegra delle matrici ambientali, delle pertinenze e delle infrastrutture stradali, danneggiate a seguito di incidente stradale -scongiurando, nel contempo, gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento con allerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su tutto il territorio nazionale- con veicoli speciali ed in emergenza ?” b) “vero è che in seguito al sinistro del 02.08.2020, alle ore 16.00 circa, in Milano, nel Via Aporti Ferrante all'intersezione con Via Spoleto, l'Ente proprietario della strada richiedeva a il Parte_1 ripristino dei luoghi?” c) “vero è che a seguito di tanto l'attrice in esecuzione agli impegni assunti in Convenzione attivava il centro logistico, per eseguire le attività finalizzate al ripristino dello status quo ante dei luoghi interessati dall'incidente in parola? d) “vero è che per l'intervento in parola venivano impiegati n. 2 operai specializzati per circa due ore? e) “vero è che per la realizzazione dell'intervento di ripristino si rendeva necessario l'apertura del cantiere stradale?” f) “vero è che in occasione dell'intervento veniva realizzato di un report fotografico delle condizioni del teatro dell'incidente stradale? g) “vero è che in occasione dell'intervento si procedeva allo sgombero dal piano viabile da elementi di intralcio alla corretta effettuazione dell'intervento di ripristino?” h) “vero è che al temine delle operazioni di ripristino si procedeva alla rimozione del cantiere stradale?”; i) “vero è che in occasione dell'intervento venivano compiuti gli adempimenti procedurali, circa il controllo, la tracciabilità, l'identificazione, la catalogazione e il trasporto dei rifiuti?”; Si indicano a testi: - Sig.ra
, titolare della Società Csr s.r.l. con sede in Torino al Corso D'Azeglio n. 76; - Sig. Testimone_1
presso la società con sede legale in Roma, Largo Controparte_3 Parte_1 Mengaroni n. 25; - Sig. presso la società con sede Controparte_4 Parte_1 legale in Roma, Largo Mengaroni n. 25; Inoltre si insiste per la nomina di un C.T.U. per l'accertamento della congruità della quantificazione del costo del servizio di ripristino del manto stradale effettuato in condizioni di emergenza dalla società attrice. Nel merito: “accertare e dichiarare la responsabilità del veicolo tg CR496YN di proprietà del sig. nella causazione Controparte_2 del sinistro per cui è giudizio;
e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. in solido tra loro al Controparte_2 pagamento in favore di - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della Parte_1 somma di euro 267,87= oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.”. 2.- Di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, deduzioni, domande e istanze formulate dalla compagnia assicurativa appellata dinanzi al Giudice di prime cure, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3.- Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio”
Per la parte convenuta appellata costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. pagina 2 di 13 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 8256/2023, depositata il 29.12.2023, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lei proposta.
Il Giudice di pace di Milano ha rigettato la domanda, rilevando che non fosse provata un'effettiva cessione del credito risarcitorio del alla società attrice, la quale, pertanto, non era legittimata Pt_2 ad agire nei confronti dei convenuti. La domanda riconvenzionale proposta dalla Compagnia è stata rigettata in quanto la somma «costituiva il prezzo di un accordo transattivo che è tuttora efficace, che non è stato risolto e del quale la convenuta non ha chiesto l'annullamento» (sentenza primo grado, p.
3). In definitiva, il Giudice di Pace ha ritenuto non ipotizzabile una cessione del credito o una delega da parte dell'ente pubblico verso per l'incasso delle somme a ristoro degli interventi Parte_1 di ripristino svolti e ha rigettato la domanda. ha tempestivamente impugnato la sentenza di prime cure, sulla base di due Parte_1 motivi (il terzo motivo di appello essendo sostanzialmente una ripetizione del primo).
Premessa l'ammissibilità dell'appello ex art. 113, comma 2, c.p.c., con il primo motivo di appello, censura la ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di Parte_1 servizi e la negazione della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che, quindi, era pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della documentazione in atti, che – a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di Pace - proverebbe la responsabilità esclusiva di
[...] nella causazione del sinistro. CP_2
L'appellante chiede, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento dei residui euro 267,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie ragioni la società attrice ha dedotto:
- di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei Controparte_5 convenuti, concernente i costi occorrenti per il ripristino del manto stradale danneggiato dal sinistro pagina 3 di 13 stradale occorso in Milano il 2.8.2020, di cui proprietario del veicolo tg Controparte_2
CR496YN, assicurato con è responsabile;
Controparte_1
- di essere cessionaria del credito in forza di concessione stipulata con il il Controparte_5
26.2.2016 (determina dirigenziale n. 283/2015 del 4.12.2015) per svolgere il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima sia danneggiata da sinistri;
- che il corrispettivo del servizio reso da consiste nella possibilità di Parte_1
“rivalersi” contro il danneggiante e la sua assicurazione, senza costi per il Comune;
- di aver bonificato il manto stradale da un'ingente quantità di detriti solidi inquinanti e non biodegradabili in seguito al sinistro stradale di cui è causa e di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo pattuito con l'ente comunale.
La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado,
l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento di euro
267,87, oltre interessi e rivalutazione, nonché rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
(cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio
[...]
che ha eccepito l'infondatezza dell'appello e chiesto la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di dell'atto di Controparte_2 citazione in appello, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 25.2.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e i motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 4 di 13 Innanzitutto, va premesso che l'appello, riguardante una causa di valore inferiore a euro 1.100,00, risulta ammissibile ex artt. 339, comma 3, c.p.c., essendo state mosse censure attinenti ai “principi regolatori della materia”.
Infatti, la censura in ordine all'inesistenza di una cessione del credito contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi accertare se abbia agito vantando un Parte_1 diritto proprio ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. La sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione,
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass. civ. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam afferisce alla possibilità dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda nel merito;
pertanto, la questione incide sul rispetto delle norme processuali, nonché dei principi regolatori della materia.
Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo lo stesso rigettarsi sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'odierna appellante non facesse emergere «in alcun punto […] che il abbia ceduto i crediti risarcitori all'attrice». Controparte_5
Dalla motivazione si trae una interpretazione dei documenti allegati, tra cui il contratto di concessione di servizi prodotto privo della sua pag. 7 e pertanto del testo degli artt. 2 e 3, tali da ritenere l'odierna appellante priva della titolarità dal lato attivo della pretesa fatta valere in giudizio.
Ad avviso del Tribunale, il Giudice di Pace ha rigettato correttamente la domanda di condanna, sebbene la ragione della decisione vada identificata, più a monte, nel difetto di prova della vigenza di una Concessione che attribuisca a il credito risarcitorio azionato in giudizio. Parte_1
Si osserva, infatti, che ha agito contro e Parte_1 Controparte_1 contro affermando di essere titolare di un credito risarcitorio cedutole dal Controparte_2
, che l'aveva acquistato ex artt. 1173 e 2054 c.c. a causa del danneggiamento della Controparte_5 sede stradale, di proprietà comunale, derivante dal sinistro occorso il 2.8.2020.
La cessione del credito sarebbe provata dalla:
pagina 5 di 13 − convenzione del 26.2.2016, che all'art. 2, prevederebbe che «il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario» e, all'art. 3, che «per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati [Sicurezza e
Ambiente] avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali» (doc. A parte appellante prodotto sub doc. 1 fasc. primo grado);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.1.2015 (doc. B parte appellante), richiamata a p. 2 del Contratto, in cui si dà atto che: «alcune Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni
Comunali […] hanno recentemente sperimentato la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo senza spese a loro carico un pronto intervento da parte di società specializzate, presenti e operanti da anni in questo settore, a fronte del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti» (pag. 3); «si ritiene necessario attivare una concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino senza costo per l'Amministrazione
Comunale»; «in via generale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario, nei termini economici dallo stesso indicati in sede di offerta»; si precisa che il servizio sarà «remunerato direttamente dall'Assicurazione del veicolo condotto dal soggetto responsabile del sinistro» (pag. 5) e, infine, si delibera di «approvare le linee di indirizzo, indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, per l'affidamento in Concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali» e «dare atto che i servizi affidati in Concessione saranno senza costo per
l'Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate nelle considerazioni sopra esplicitate» (v. doc. cit. a pag. 6);
− atto funzionale n. 430 del 5.4.2016 (doc. D parte appellante), dove il Dirigente Superiore della
Polizia Locale di Milano – in qualità di responsabile della gara pubblica senza oneri e costi per pagina 6 di 13 l'amministrazione comunale del servizio di ripristino delle condizioni ambientali del territorio cittadino compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – dava atto della stipulazione tra il e la del Contratto in regime di concessione Pt_2 Parte_3 di servizi, che «prevede che il concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per
l'intervento delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro stradale” e attestava che «a titolo della concessione del servizio de quo la società Parte_1 richiamando l'art. 2054 c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più
[...] opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale di
Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del »; l'atto precisava, Controparte_5 infine, che «la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società di agire in posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle Parte_1 Parte_1 indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione».
Ciò premesso si osserva che dev'essere esaminata la concessione stipulata tra il
[...]
al fine di valutarne la sua efficacia, essendo essa titolo costitutivo del diritto Controparte_6 di cessione di credito posto dalla parte attrice appellante a fondamento della pretesa da lei fatta valere.
In proposito, dal compendio probatorio versato in atti dalla parte attrice appellante si evince, infatti, che la concessione di servizi prodotta sub doc. A ha una validità di due anni a decorrere dal 25.11.2015:
l'art. 5 ha, infatti, puntualmente previsto che “la durata del presente contratto è di 2 (due) anni a decorrere dalle ore 00.00 del 25/11/2015. La scadenza contrattuale è protratta di ulteriori giorni 67
(sessantasette) in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al
4/02/2016, citata in premessa” (cfr. doc. A pag. 8 parte appellante). Alle medesime conclusioni si perviene esaminando anche l'atto funzionale ove si legge chiaramente “a seguito di aggiudicazione definitiva la predetta società [ ha stipulato con il di Milano un contratto Parte_1 Pt_2 che, come prescritto nel capitolato speciale di appalto, prevede l'esecuzione del predetto servizio per la durata di due anni, con facoltà riservata all'Amministrazione Comunale alla scadenza contrattuale di concedere la prosecuzione della concessione per un periodo ulteriore e fino a 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. D parte appellante).
pagina 7 di 13 Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, nel caso di specie, la concessione è stata in vigore dal 25.11.2015 al 25.11.2017 (v. art. 5 della Concessione prodotta sub doc. A parte appellante), lasso temporale prorogato di ulteriori giorni 67 in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30.11.2015 al 4.2.2016, sì che, non essendo stata versata in atti alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione di prosecuzione della concessione medesima per ulteriore dodici mesi, in atti risulta provato che la concessione è rimasta vigente sino al 31.1.2018.
Tuttavia, il sinistro oggetto della presente vertenza si è verificato il giorno 2 agosto 2020 (cfr. verbale di sinistro stradale, doc. 2 prodotto da in primo grado); pertanto, a fronte Parte_1 dell'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice sin dalla comparsa di risposta in primo grado
(v. comparsa a p. 8, in cui ha eccepito che al momento del verificarsi del Controparte_1 sinistro il contratto era scaduto da tempo, eccezione reiterata nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello a p. 4 e seguenti) inerente il fatto che il sinistro stradale si sia verificato oltre due anni e mezzo dopo la scadenza della Concessione, occorre valutare se alla data del sinistro la concessione fosse ancora vigente.
In proposito, la parte attrice appellante al fine di paralizzare la menzionata eccezione ha prodotto sin dal primo grado di giudizio un atto, datato 23.7.2020 e sottoscritto dal Direttore dell'area Procedure
Sanzionatorie, intestato “Prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020” (cfr. documenti allegati all'atto di citazione in primo grado), affermando nell'atto di citazione in appello “(ii) legittimità della proroga del
Contratto, per quanto qui interessa, avuto riguardo alla data dell'incidente di cui è causa
(02.08.2020), per il periodo dal 1.08.2020 al 31.11.2020 (cfr. fascicolo di primo grado sub doc. 11 sub
f)” (v. atto di citazione in appello a p. 18).
Al riguardo si rileva che:
1) l'atto è generico poiché non presenta riferimenti univoci alla concessione di servizi del
26.2.2016, limitandosi a prevedere la prosecuzione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradale e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadini per il periodo dal per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020 alle medesime condizioni contrattuali” (cfr. doc. 11 f parte appellante);
pagina 8 di 13 2) si tratta di proroga intervenuta a distanza di quasi due anni dalla scadenza della convenzione stipulata con il Comune di Milano, lasso temporale in cui, sulla base del compendio probatorio in atti, non vi è evidenza documentale di nessuna ulteriore proroga intermedia, né di comunicazioni relative alla prosecuzione della concessione in essere.
In proposito occorre richiamare il principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. inter alia C. di Stato n. 2151/2011 secondo cui il rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario, sì che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 23 legge n. 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: “in definitiva la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici”).
La proroga di contratti di appalto o di concessione di servizi integra, pertanto, ipotesi del tutto eccezionale, tanto che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile (cd. codice degli appalti pubblici) richiede una serie di requisiti del tutto stringenti: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”.
Nel caso di specie la pattuizione tra il integra in un'ipotesi di Controparte_6 concessione di servizi a cui sono applicabili, laddove compatibili, le norme in materia di appalti (cfr.
Tar Emilia Romagna- sezione staccata di Parma, n. 66/2025 secondo cui l'art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente “deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia
pagina 9 di 13 contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario”; art. 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”).
Ne consegue che anche al caso di specie può essere applicato il già richiamato art. 106 comma 11 d.lgs.
50/2016.
Dal dettato normativo sopra riportato emergono due profili dirimenti ai fini della decisione della presente vertenza:
- la proroga dei contratti pubblici può essere disposta quando il contratto è in corso di esecuzione;
- la proroga è uno strumento che ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica con individuazione di un nuovo aggiudicatario ove tale opzione sia stata prevista dal bando di gara.
La natura del tutto eccezionale della proroga così come disciplinata dell'art. 106, comma 11 d.lgs.
50/2016 ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiaramente affermato che “la ratio di questa disposizione [art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016] è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa. Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, come sottolineato anche in dottrina, la
c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
In tale ordine di idee, è stato infatti evidenziato che “La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio,
pagina 10 di 13 l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr. Consiglio di Stato n. 8913/2024 e ex multis, Cons. do Stato n. 2151/2011, Cons.
Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274 e nello stesso senso parere Anac n. 1483/2023).
Dalla lettura combinata della norma e della giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che la proroga della concessione di servizi, ove non avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di gara, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. Direttiva 2006/123/CE e artt.
101 ss. TFUE).
Calando i principi sopra esposti nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che non risulta documentalmente comprovato che la proroga versata in atti sia intervenuta quando ancora la concessione stipulata tra ed il Comune di Milano era vigente;
al contrario, Parte_1 essendo stata disposta due anni dopo la scadenza del contratto, e, in ogni caso, non essendo stata prodotta una proroga intermedia, volta a giustificare la copertura temporale del legame contrattuale, non può in specie affermarsi il rispetto del primo requisito. La proroga versata in atti si pone quindi in contrasto con il dettato normativo dell'art. 106 comma 11 laddove prevede che essa dev'essere disposta quando ancora la concessione non è scaduta ed è quindi in corso di esecuzione.
In secondo luogo, la menzionata proroga risulta del tutto priva di una qualsiasi motivazione esplicativa delle ragioni di eccezionalità, tali da giustificare la proroga della concessione esistente e non l'indizione di una nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti
e in linea con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (sancito dall'art. 3 legge
241/90). La parte attrice appellante non ha prodotto peraltro altri documenti tali da avvalorare il carattere eccezionale della proroga e che essa sia stata diretta ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione per il tempo strettamente necessario all'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
pagina 11 di 13 A fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia ed alla luce del compendio documentale versato in atti, l'atto di proroga prodotto sub doc. n. 11 f dalla parte attrice appellante viola l'art. 106 comma 11
Codice degli Appalti anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90.
Del resto, la produzione di un atto di proroga di soli tre mesi, disposto due anni dopo la scadenza della concessione di servizi da parte del ben potendo essere preceduto da numerose precedenti Pt_2 proroghe di una durata temporale così esigua (due-tre mesi) desterebbe in ogni caso perplessità in punto di legittimità dell'atto amministrativo sempre per contrasto con il disposto del menzionato art. 106 comma 11 codice degli appalti pubblici. Ebbene, anche in questo caso la proroga non potrebbe che ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 106 comma 11 codice appalti pubblici.
Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo che costituisce antecedente logico e presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza della cessione del credito e, di conseguenza, per la decisione della presente controversia, esso, in quanto illegittimo per violazione di legge (v. art. 106 comma 11 Codice degli Appalti e art. 3 della legge n. 241/1990), deve essere disapplicato in applicazione dell'art. 5 legge n. 2248 del 1985 cd. L.A.C.
Ne consegue che, essendo il sinistro oggetto della presente vertenza occorso dopo la scadenza della concessione (cfr. doc. A parte appellante) ed in assenza di un valido atto di proroga, difetta il titolo fatto valere dall'odierna appellate per il subentro dal lato attivo nel rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito.
Quanto precede rende superfluo analizzare le numerose eccezioni formulate da Controparte_7
riguardanti l'esistenza di un credito risarcitorio, la legittimazione a stipulare l'ipotetico atto di
[...] cessione e la sua validità sotto il profilo civilistico e amministrativo.
L'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado, si deve avere riguardo al
D.M. n.147/2022, ratione temporis vigente.
Considerata l'assenza di istruttoria, le argomentazioni spese (specie con riferimento alla produzione di svariati precedenti giurisprudenziali in giudizio) e il valore della causa, nonché l'assenza di una giurisprudenza di merito consolidata e di precedenti richiamati che abbiano specificamente applicati i medesimi principi;
, si ritiene equo liquidare le spese in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022 ratione temporis applicabile, valori medi aumentati del 50% per pagina 12 di 13 attività di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, che hanno richiesto l'approfondimento di aspetti non solo civilistici, ma anche di diritto amministrativo.
Le spese di parte attrice vanno dichiarate irripetibili rispetto alla convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
8256/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano il 29.12.2023;
2) condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 694,00 per compensi, oltre al 15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A.;
e Ambiente s.p.a. nei confronti di Parte_1 [...]
che non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio;
CP_2
4) si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di , Parte_1 ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Milano, 12.11.2025
Il giudice
CI SC RI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CI SC RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26108/2024 r.g. promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1 P.IVA_1 Bertogli (C.F.: , presso il cui studio, sito in Milano Corso di Porta Vittoria, n. C.F._1 17, ha eletto domicilio, PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2 HAZAN MAURIZIO e dall'avv. MARTINI FILIPPO ( ) presso il cui studio, C.F._2 sito in Milano, Largo Augusto n. 3 ha eletto domicilio, PARTE CONVENUTA APPELLATA
(C.F./P.I. ), residente a [...], PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1.- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8256/23, pubblicata in data 29/12/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano - dott. Giorgio Di Giorgi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito in via preliminare ed istruttoria: - … si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze già articolate con il libello introduttivo, che testualmente si trascrivono: a) “vero è che la società svolge, da diversi anni, attività di Parte_1 pagina 1 di 13 ripristino delle condizioni di sicurezza, di reintegra delle matrici ambientali, delle pertinenze e delle infrastrutture stradali, danneggiate a seguito di incidente stradale -scongiurando, nel contempo, gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato o intempestivo intervento con allerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su tutto il territorio nazionale- con veicoli speciali ed in emergenza ?” b) “vero è che in seguito al sinistro del 02.08.2020, alle ore 16.00 circa, in Milano, nel Via Aporti Ferrante all'intersezione con Via Spoleto, l'Ente proprietario della strada richiedeva a il Parte_1 ripristino dei luoghi?” c) “vero è che a seguito di tanto l'attrice in esecuzione agli impegni assunti in Convenzione attivava il centro logistico, per eseguire le attività finalizzate al ripristino dello status quo ante dei luoghi interessati dall'incidente in parola? d) “vero è che per l'intervento in parola venivano impiegati n. 2 operai specializzati per circa due ore? e) “vero è che per la realizzazione dell'intervento di ripristino si rendeva necessario l'apertura del cantiere stradale?” f) “vero è che in occasione dell'intervento veniva realizzato di un report fotografico delle condizioni del teatro dell'incidente stradale? g) “vero è che in occasione dell'intervento si procedeva allo sgombero dal piano viabile da elementi di intralcio alla corretta effettuazione dell'intervento di ripristino?” h) “vero è che al temine delle operazioni di ripristino si procedeva alla rimozione del cantiere stradale?”; i) “vero è che in occasione dell'intervento venivano compiuti gli adempimenti procedurali, circa il controllo, la tracciabilità, l'identificazione, la catalogazione e il trasporto dei rifiuti?”; Si indicano a testi: - Sig.ra
, titolare della Società Csr s.r.l. con sede in Torino al Corso D'Azeglio n. 76; - Sig. Testimone_1
presso la società con sede legale in Roma, Largo Controparte_3 Parte_1 Mengaroni n. 25; - Sig. presso la società con sede Controparte_4 Parte_1 legale in Roma, Largo Mengaroni n. 25; Inoltre si insiste per la nomina di un C.T.U. per l'accertamento della congruità della quantificazione del costo del servizio di ripristino del manto stradale effettuato in condizioni di emergenza dalla società attrice. Nel merito: “accertare e dichiarare la responsabilità del veicolo tg CR496YN di proprietà del sig. nella causazione Controparte_2 del sinistro per cui è giudizio;
e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. in solido tra loro al Controparte_2 pagamento in favore di - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della Parte_1 somma di euro 267,87= oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.”. 2.- Di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, deduzioni, domande e istanze formulate dalla compagnia assicurativa appellata dinanzi al Giudice di prime cure, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3.- Con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio”
Per la parte convenuta appellata costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. pagina 2 di 13 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano n. 8256/2023, depositata il 29.12.2023, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lei proposta.
Il Giudice di pace di Milano ha rigettato la domanda, rilevando che non fosse provata un'effettiva cessione del credito risarcitorio del alla società attrice, la quale, pertanto, non era legittimata Pt_2 ad agire nei confronti dei convenuti. La domanda riconvenzionale proposta dalla Compagnia è stata rigettata in quanto la somma «costituiva il prezzo di un accordo transattivo che è tuttora efficace, che non è stato risolto e del quale la convenuta non ha chiesto l'annullamento» (sentenza primo grado, p.
3). In definitiva, il Giudice di Pace ha ritenuto non ipotizzabile una cessione del credito o una delega da parte dell'ente pubblico verso per l'incasso delle somme a ristoro degli interventi Parte_1 di ripristino svolti e ha rigettato la domanda. ha tempestivamente impugnato la sentenza di prime cure, sulla base di due Parte_1 motivi (il terzo motivo di appello essendo sostanzialmente una ripetizione del primo).
Premessa l'ammissibilità dell'appello ex art. 113, comma 2, c.p.c., con il primo motivo di appello, censura la ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di Parte_1 servizi e la negazione della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che, quindi, era pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della documentazione in atti, che – a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di Pace - proverebbe la responsabilità esclusiva di
[...] nella causazione del sinistro. CP_2
L'appellante chiede, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento dei residui euro 267,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie ragioni la società attrice ha dedotto:
- di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei Controparte_5 convenuti, concernente i costi occorrenti per il ripristino del manto stradale danneggiato dal sinistro pagina 3 di 13 stradale occorso in Milano il 2.8.2020, di cui proprietario del veicolo tg Controparte_2
CR496YN, assicurato con è responsabile;
Controparte_1
- di essere cessionaria del credito in forza di concessione stipulata con il il Controparte_5
26.2.2016 (determina dirigenziale n. 283/2015 del 4.12.2015) per svolgere il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima sia danneggiata da sinistri;
- che il corrispettivo del servizio reso da consiste nella possibilità di Parte_1
“rivalersi” contro il danneggiante e la sua assicurazione, senza costi per il Comune;
- di aver bonificato il manto stradale da un'ingente quantità di detriti solidi inquinanti e non biodegradabili in seguito al sinistro stradale di cui è causa e di aver pertanto diritto al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo pattuito con l'ente comunale.
La parte attrice appellante ha pertanto chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado,
l'accoglimento della propria domanda originaria e la condanna degli appellati al pagamento di euro
267,87, oltre interessi e rivalutazione, nonché rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
(cfr. atto di citazione in appello).
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita nel presente grado di giudizio
[...]
che ha eccepito l'infondatezza dell'appello e chiesto la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata (cfr. comparsa di costituzione in appello).
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di dell'atto di Controparte_2 citazione in appello, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 25.2.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'indicata udienza le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e i motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 4 di 13 Innanzitutto, va premesso che l'appello, riguardante una causa di valore inferiore a euro 1.100,00, risulta ammissibile ex artt. 339, comma 3, c.p.c., essendo state mosse censure attinenti ai “principi regolatori della materia”.
Infatti, la censura in ordine all'inesistenza di una cessione del credito contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi accertare se abbia agito vantando un Parte_1 diritto proprio ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. La sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione,
è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass. civ. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam afferisce alla possibilità dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda nel merito;
pertanto, la questione incide sul rispetto delle norme processuali, nonché dei principi regolatori della materia.
Quanto al merito, l'appello deve ritenersi infondato, dovendo lo stesso rigettarsi sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tenuto conto che la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l'istante ha posto a base della sua richiesta.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'odierna appellante non facesse emergere «in alcun punto […] che il abbia ceduto i crediti risarcitori all'attrice». Controparte_5
Dalla motivazione si trae una interpretazione dei documenti allegati, tra cui il contratto di concessione di servizi prodotto privo della sua pag. 7 e pertanto del testo degli artt. 2 e 3, tali da ritenere l'odierna appellante priva della titolarità dal lato attivo della pretesa fatta valere in giudizio.
Ad avviso del Tribunale, il Giudice di Pace ha rigettato correttamente la domanda di condanna, sebbene la ragione della decisione vada identificata, più a monte, nel difetto di prova della vigenza di una Concessione che attribuisca a il credito risarcitorio azionato in giudizio. Parte_1
Si osserva, infatti, che ha agito contro e Parte_1 Controparte_1 contro affermando di essere titolare di un credito risarcitorio cedutole dal Controparte_2
, che l'aveva acquistato ex artt. 1173 e 2054 c.c. a causa del danneggiamento della Controparte_5 sede stradale, di proprietà comunale, derivante dal sinistro occorso il 2.8.2020.
La cessione del credito sarebbe provata dalla:
pagina 5 di 13 − convenzione del 26.2.2016, che all'art. 2, prevederebbe che «il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario» e, all'art. 3, che «per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati [Sicurezza e
Ambiente] avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali» (doc. A parte appellante prodotto sub doc. 1 fasc. primo grado);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.1.2015 (doc. B parte appellante), richiamata a p. 2 del Contratto, in cui si dà atto che: «alcune Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni
Comunali […] hanno recentemente sperimentato la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale, ottenendo senza spese a loro carico un pronto intervento da parte di società specializzate, presenti e operanti da anni in questo settore, a fronte del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti» (pag. 3); «si ritiene necessario attivare una concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino senza costo per l'Amministrazione
Comunale»; «in via generale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario, nei termini economici dallo stesso indicati in sede di offerta»; si precisa che il servizio sarà «remunerato direttamente dall'Assicurazione del veicolo condotto dal soggetto responsabile del sinistro» (pag. 5) e, infine, si delibera di «approvare le linee di indirizzo, indicate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, per l'affidamento in Concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali» e «dare atto che i servizi affidati in Concessione saranno senza costo per
l'Amministrazione Comunale, per le ragioni indicate nelle considerazioni sopra esplicitate» (v. doc. cit. a pag. 6);
− atto funzionale n. 430 del 5.4.2016 (doc. D parte appellante), dove il Dirigente Superiore della
Polizia Locale di Milano – in qualità di responsabile della gara pubblica senza oneri e costi per pagina 6 di 13 l'amministrazione comunale del servizio di ripristino delle condizioni ambientali del territorio cittadino compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – dava atto della stipulazione tra il e la del Contratto in regime di concessione Pt_2 Parte_3 di servizi, che «prevede che il concessionario ha il diritto di recuperare i costi sostenuti per
l'intervento delle compagnie assicurative dei soggetti responsabili del sinistro stradale” e attestava che «a titolo della concessione del servizio de quo la società Parte_1 richiamando l'art. 2054 c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più
[...] opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale di
Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del »; l'atto precisava, Controparte_5 infine, che «la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società di agire in posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle Parte_1 Parte_1 indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione».
Ciò premesso si osserva che dev'essere esaminata la concessione stipulata tra il
[...]
al fine di valutarne la sua efficacia, essendo essa titolo costitutivo del diritto Controparte_6 di cessione di credito posto dalla parte attrice appellante a fondamento della pretesa da lei fatta valere.
In proposito, dal compendio probatorio versato in atti dalla parte attrice appellante si evince, infatti, che la concessione di servizi prodotta sub doc. A ha una validità di due anni a decorrere dal 25.11.2015:
l'art. 5 ha, infatti, puntualmente previsto che “la durata del presente contratto è di 2 (due) anni a decorrere dalle ore 00.00 del 25/11/2015. La scadenza contrattuale è protratta di ulteriori giorni 67
(sessantasette) in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al
4/02/2016, citata in premessa” (cfr. doc. A pag. 8 parte appellante). Alle medesime conclusioni si perviene esaminando anche l'atto funzionale ove si legge chiaramente “a seguito di aggiudicazione definitiva la predetta società [ ha stipulato con il di Milano un contratto Parte_1 Pt_2 che, come prescritto nel capitolato speciale di appalto, prevede l'esecuzione del predetto servizio per la durata di due anni, con facoltà riservata all'Amministrazione Comunale alla scadenza contrattuale di concedere la prosecuzione della concessione per un periodo ulteriore e fino a 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione” (cfr. doc. D parte appellante).
pagina 7 di 13 Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che, nel caso di specie, la concessione è stata in vigore dal 25.11.2015 al 25.11.2017 (v. art. 5 della Concessione prodotta sub doc. A parte appellante), lasso temporale prorogato di ulteriori giorni 67 in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30.11.2015 al 4.2.2016, sì che, non essendo stata versata in atti alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione di prosecuzione della concessione medesima per ulteriore dodici mesi, in atti risulta provato che la concessione è rimasta vigente sino al 31.1.2018.
Tuttavia, il sinistro oggetto della presente vertenza si è verificato il giorno 2 agosto 2020 (cfr. verbale di sinistro stradale, doc. 2 prodotto da in primo grado); pertanto, a fronte Parte_1 dell'eccezione formulata dalla compagnia assicuratrice sin dalla comparsa di risposta in primo grado
(v. comparsa a p. 8, in cui ha eccepito che al momento del verificarsi del Controparte_1 sinistro il contratto era scaduto da tempo, eccezione reiterata nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello a p. 4 e seguenti) inerente il fatto che il sinistro stradale si sia verificato oltre due anni e mezzo dopo la scadenza della Concessione, occorre valutare se alla data del sinistro la concessione fosse ancora vigente.
In proposito, la parte attrice appellante al fine di paralizzare la menzionata eccezione ha prodotto sin dal primo grado di giudizio un atto, datato 23.7.2020 e sottoscritto dal Direttore dell'area Procedure
Sanzionatorie, intestato “Prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020” (cfr. documenti allegati all'atto di citazione in primo grado), affermando nell'atto di citazione in appello “(ii) legittimità della proroga del
Contratto, per quanto qui interessa, avuto riguardo alla data dell'incidente di cui è causa
(02.08.2020), per il periodo dal 1.08.2020 al 31.11.2020 (cfr. fascicolo di primo grado sub doc. 11 sub
f)” (v. atto di citazione in appello a p. 18).
Al riguardo si rileva che:
1) l'atto è generico poiché non presenta riferimenti univoci alla concessione di servizi del
26.2.2016, limitandosi a prevedere la prosecuzione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradale e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadini per il periodo dal per il periodo 1° agosto 2020 – 31 ottobre 2020 alle medesime condizioni contrattuali” (cfr. doc. 11 f parte appellante);
pagina 8 di 13 2) si tratta di proroga intervenuta a distanza di quasi due anni dalla scadenza della convenzione stipulata con il Comune di Milano, lasso temporale in cui, sulla base del compendio probatorio in atti, non vi è evidenza documentale di nessuna ulteriore proroga intermedia, né di comunicazioni relative alla prosecuzione della concessione in essere.
In proposito occorre richiamare il principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. inter alia C. di Stato n. 2151/2011 secondo cui il rinnovo tacito altro non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario, sì che l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti ex art. 6 della legge n. 537/1993 e art. 23 legge n. 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha quindi valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici: “in definitiva la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici”).
La proroga di contratti di appalto o di concessione di servizi integra, pertanto, ipotesi del tutto eccezionale, tanto che l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile (cd. codice degli appalti pubblici) richiede una serie di requisiti del tutto stringenti: “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”.
Nel caso di specie la pattuizione tra il integra in un'ipotesi di Controparte_6 concessione di servizi a cui sono applicabili, laddove compatibili, le norme in materia di appalti (cfr.
Tar Emilia Romagna- sezione staccata di Parma, n. 66/2025 secondo cui l'art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente “deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia
pagina 9 di 13 contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario”; art. 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”).
Ne consegue che anche al caso di specie può essere applicato il già richiamato art. 106 comma 11 d.lgs.
50/2016.
Dal dettato normativo sopra riportato emergono due profili dirimenti ai fini della decisione della presente vertenza:
- la proroga dei contratti pubblici può essere disposta quando il contratto è in corso di esecuzione;
- la proroga è uno strumento che ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica con individuazione di un nuovo aggiudicatario ove tale opzione sia stata prevista dal bando di gara.
La natura del tutto eccezionale della proroga così come disciplinata dell'art. 106, comma 11 d.lgs.
50/2016 ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiaramente affermato che “la ratio di questa disposizione [art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016] è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa. Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, come sottolineato anche in dottrina, la
c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
In tale ordine di idee, è stato infatti evidenziato che “La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio,
pagina 10 di 13 l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr. Consiglio di Stato n. 8913/2024 e ex multis, Cons. do Stato n. 2151/2011, Cons.
Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274 e nello stesso senso parere Anac n. 1483/2023).
Dalla lettura combinata della norma e della giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che la proroga della concessione di servizi, ove non avvenga per il periodo di tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di gara, si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. Direttiva 2006/123/CE e artt.
101 ss. TFUE).
Calando i principi sopra esposti nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che non risulta documentalmente comprovato che la proroga versata in atti sia intervenuta quando ancora la concessione stipulata tra ed il Comune di Milano era vigente;
al contrario, Parte_1 essendo stata disposta due anni dopo la scadenza del contratto, e, in ogni caso, non essendo stata prodotta una proroga intermedia, volta a giustificare la copertura temporale del legame contrattuale, non può in specie affermarsi il rispetto del primo requisito. La proroga versata in atti si pone quindi in contrasto con il dettato normativo dell'art. 106 comma 11 laddove prevede che essa dev'essere disposta quando ancora la concessione non è scaduta ed è quindi in corso di esecuzione.
In secondo luogo, la menzionata proroga risulta del tutto priva di una qualsiasi motivazione esplicativa delle ragioni di eccezionalità, tali da giustificare la proroga della concessione esistente e non l'indizione di una nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106 comma 11 Codice degli Appalti
e in linea con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (sancito dall'art. 3 legge
241/90). La parte attrice appellante non ha prodotto peraltro altri documenti tali da avvalorare il carattere eccezionale della proroga e che essa sia stata diretta ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione per il tempo strettamente necessario all'attivazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.
pagina 11 di 13 A fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia ed alla luce del compendio documentale versato in atti, l'atto di proroga prodotto sub doc. n. 11 f dalla parte attrice appellante viola l'art. 106 comma 11
Codice degli Appalti anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90.
Del resto, la produzione di un atto di proroga di soli tre mesi, disposto due anni dopo la scadenza della concessione di servizi da parte del ben potendo essere preceduto da numerose precedenti Pt_2 proroghe di una durata temporale così esigua (due-tre mesi) desterebbe in ogni caso perplessità in punto di legittimità dell'atto amministrativo sempre per contrasto con il disposto del menzionato art. 106 comma 11 codice degli appalti pubblici. Ebbene, anche in questo caso la proroga non potrebbe che ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 106 comma 11 codice appalti pubblici.
Pertanto, trattandosi di un atto amministrativo che costituisce antecedente logico e presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza della cessione del credito e, di conseguenza, per la decisione della presente controversia, esso, in quanto illegittimo per violazione di legge (v. art. 106 comma 11 Codice degli Appalti e art. 3 della legge n. 241/1990), deve essere disapplicato in applicazione dell'art. 5 legge n. 2248 del 1985 cd. L.A.C.
Ne consegue che, essendo il sinistro oggetto della presente vertenza occorso dopo la scadenza della concessione (cfr. doc. A parte appellante) ed in assenza di un valido atto di proroga, difetta il titolo fatto valere dall'odierna appellate per il subentro dal lato attivo nel rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito.
Quanto precede rende superfluo analizzare le numerose eccezioni formulate da Controparte_7
riguardanti l'esistenza di un credito risarcitorio, la legittimazione a stipulare l'ipotetico atto di
[...] cessione e la sua validità sotto il profilo civilistico e amministrativo.
L'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado, si deve avere riguardo al
D.M. n.147/2022, ratione temporis vigente.
Considerata l'assenza di istruttoria, le argomentazioni spese (specie con riferimento alla produzione di svariati precedenti giurisprudenziali in giudizio) e il valore della causa, nonché l'assenza di una giurisprudenza di merito consolidata e di precedenti richiamati che abbiano specificamente applicati i medesimi principi;
, si ritiene equo liquidare le spese in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022 ratione temporis applicabile, valori medi aumentati del 50% per pagina 12 di 13 attività di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, che hanno richiesto l'approfondimento di aspetti non solo civilistici, ma anche di diritto amministrativo.
Le spese di parte attrice vanno dichiarate irripetibili rispetto alla convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
8256/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano il 29.12.2023;
2) condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 694,00 per compensi, oltre al 15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A.;
e Ambiente s.p.a. nei confronti di Parte_1 [...]
che non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio;
CP_2
4) si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico di , Parte_1 ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Milano, 12.11.2025
Il giudice
CI SC RI
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