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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2916/2024 RG promossa da:
rappresenta e difesa, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Pierfrancesco Parte_1
UI e KA GU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Riccio n. 7
Ricorrente nei confronti di
rappresento e difeso, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Gaudenzio Controparte_1
PO e RI PO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Borgo
Regale n. 1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 ottobre 2025, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni, come di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi chiedono congiuntamente la separazione personale, rinunciando alle rispettive domande contenute negli scritti difensivi nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n.
296/2024 R.G.;
1 2) i coniugi si impegnano a vendere entro il 31/12/2028 a terzi l'appartamento intestato alla sig.ra sito in Salsomaggiore Terme (PR), via Carso n. 4/A, anche conferendo Parte_1
l'incarico ad un'Agenzia Immobiliare per il prezzo non inferiore ad € 60.000,00= salvo diverso importo da concordare;
3) il ricavato della vendita al netto delle spese, sarà suddiviso al 50% tra i coniugi;
i mobili di arredo della cucina e della camera matrimoniale saranno divisi tra le parti;
4) i coniugi si impegnano a convivere con reciproco rispetto fino a quando non avranno venduto l'immobile o fino a quando uno dei due coniugi non decida di trovare un'altra soluzione abitativa;
la temporanea convivenza sarà dovuta solo a motivi organizzativi, escludendo ipotesi riconciliative;
5) i coniugi si impegnano a sostenere al 50% ciascuno la quota di spese di ristrutturazione del tetto dell'immobile sito in Salsomaggiore Terme (PR), via Carso n. 4/A;
6) le spese legali si intendono integralmente compensate ed i rispettivi legali consegneranno la dichiarazione di rinuncia alla solidarietà prevista dalla L.P.F. alla sottoscrizione della presente”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, , premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 21 marzo 2007 con e che dall'unione non erano nati figli, Controparte_1
chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
A sostegno del ricorso, la ricorrente esponeva che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti tenuti dal marito, il quale aveva intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne, così minando la serenità familiare. A causa dell'infedeltà del la convivenza tra CP_1
i coniugi, negli ultimi anni, era stata caratterizzata da numerosi litigi.
Quanto alla situazione economica dei coniugi, la allegava che mentre il marito, Parte_1
oltre a beneficare della pensione di euro 1.000,00 mensili, lavorava come chef presso un albergo con una retribuzione di euro 1.500,00 mensili, ella invece percepiva un compenso annuo lordo di appena euro 2.627,40. Precisava di essere esclusiva proprietaria dell'ex casa coniugale.
Tanto esposto, la ricorrente chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, contestava quanto ex adverso dedotto. In particolare, il resistente allegava che la crisi matrimoniale non era affatto a lui imputabile, posto che egli non aveva mai tradito la moglie e non aveva mai fatto mancare nulla a quest'ultima, essendosi addirittura fatto carico anche della figlia della stessa, nata da un precedente
2 matrimonio. Allegava di aver investito tutti i suoi risparmi, mutuandoli alla moglie, la quale, con una parte del denaro, aveva acquistato un immobile da destinare a casa coniugale, pretendendo, prima dell'acquisto della casa, la sottoscrizione dell'atto di convenzione matrimoniale di separazione dei beni. A dire del resistente, la crisi coniugale era insorta poche settimane dopo l'acquisto dell'immobile, avvenuto in data 29 maggio 2023, allorquando la ricorrente lo aveva invitato ad uscire di casa, con motivazioni infondate e offensive. Assumeva il di essere CP_1
stato costretto, dal mese di agosto 2013, a dormire sul divano, a preparare i suoi pasti e a lavare gli indumenti.
Quanto alla situazione economica dei coniugi, il resistente esponeva di percepire una pensione di appena euro 865,55 mensili e di essere gravato da due finanziamenti, l'uno contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, intestata esclusivamente alla moglie, e l'altro per l'acquisto di una motocicletta. Allegava che la moglie lavorava come addetta alle pulizie presso due uffici e due appartamenti privati.
Alla luce delle suesposte circostanze, il si opponeva all'accoglimento della domanda di CP_1
addebito e delle richieste economiche avanzate dalla moglie.
All'esito dell'udienza di prima comparazione del 27 marzo 2025, il Giudice disponeva, su richiesta concorde dei procuratori delle parti, un rinvio di udienza, al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una eventuale soluzione conciliativa della controversia. Con note scritte depositate telematicamente, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e pertanto all'udienza del 9 ottobre
2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Tanto esposto in ordine ai fatti di causa, la domanda di separazione è meritevole di accoglimento, risultando evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita e affetto sui quali si fonda l'unione coniugale.
Alla luce delle allegazioni difensive delle parti, invero, deve ritenersi acclarata la crisi del rapporto, tanto da potersi escludere ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalle accuse mosse reciprocamente dalle parti, tali da far emergere l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita, che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato sbocco in sede giudiziaria, ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
Stante l'accordo medio tempore raggiunto dai coniugi, la domanda di addebito avanzata dalla
[...
[...] deve intendersi implicitamente abbandonata, con conseguente declaratoria di cessazione CP_2
della materia del contendere sul punto.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi, il Tribunale si deve limitare a dare atto della comune volontà espressa dalle parti, osservando che l'accordo raggiunto verte in tema di diritti disponibili.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Parma il 21 marzo 2017;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di addebito avanzata dalla;
Parte_1
3) Dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni tutte dalle stesse parti concordate, di cui alle note di conclusioni congiunte depositate in via telematica, come in epigrafe integralmente trascritte;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2025.
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2916/2024 RG promossa da:
rappresenta e difesa, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Pierfrancesco Parte_1
UI e KA GU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Riccio n. 7
Ricorrente nei confronti di
rappresento e difeso, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Gaudenzio Controparte_1
PO e RI PO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Borgo
Regale n. 1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 ottobre 2025, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni, come di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi chiedono congiuntamente la separazione personale, rinunciando alle rispettive domande contenute negli scritti difensivi nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n.
296/2024 R.G.;
1 2) i coniugi si impegnano a vendere entro il 31/12/2028 a terzi l'appartamento intestato alla sig.ra sito in Salsomaggiore Terme (PR), via Carso n. 4/A, anche conferendo Parte_1
l'incarico ad un'Agenzia Immobiliare per il prezzo non inferiore ad € 60.000,00= salvo diverso importo da concordare;
3) il ricavato della vendita al netto delle spese, sarà suddiviso al 50% tra i coniugi;
i mobili di arredo della cucina e della camera matrimoniale saranno divisi tra le parti;
4) i coniugi si impegnano a convivere con reciproco rispetto fino a quando non avranno venduto l'immobile o fino a quando uno dei due coniugi non decida di trovare un'altra soluzione abitativa;
la temporanea convivenza sarà dovuta solo a motivi organizzativi, escludendo ipotesi riconciliative;
5) i coniugi si impegnano a sostenere al 50% ciascuno la quota di spese di ristrutturazione del tetto dell'immobile sito in Salsomaggiore Terme (PR), via Carso n. 4/A;
6) le spese legali si intendono integralmente compensate ed i rispettivi legali consegneranno la dichiarazione di rinuncia alla solidarietà prevista dalla L.P.F. alla sottoscrizione della presente”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, , premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 21 marzo 2007 con e che dall'unione non erano nati figli, Controparte_1
chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
A sostegno del ricorso, la ricorrente esponeva che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti tenuti dal marito, il quale aveva intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne, così minando la serenità familiare. A causa dell'infedeltà del la convivenza tra CP_1
i coniugi, negli ultimi anni, era stata caratterizzata da numerosi litigi.
Quanto alla situazione economica dei coniugi, la allegava che mentre il marito, Parte_1
oltre a beneficare della pensione di euro 1.000,00 mensili, lavorava come chef presso un albergo con una retribuzione di euro 1.500,00 mensili, ella invece percepiva un compenso annuo lordo di appena euro 2.627,40. Precisava di essere esclusiva proprietaria dell'ex casa coniugale.
Tanto esposto, la ricorrente chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, contestava quanto ex adverso dedotto. In particolare, il resistente allegava che la crisi matrimoniale non era affatto a lui imputabile, posto che egli non aveva mai tradito la moglie e non aveva mai fatto mancare nulla a quest'ultima, essendosi addirittura fatto carico anche della figlia della stessa, nata da un precedente
2 matrimonio. Allegava di aver investito tutti i suoi risparmi, mutuandoli alla moglie, la quale, con una parte del denaro, aveva acquistato un immobile da destinare a casa coniugale, pretendendo, prima dell'acquisto della casa, la sottoscrizione dell'atto di convenzione matrimoniale di separazione dei beni. A dire del resistente, la crisi coniugale era insorta poche settimane dopo l'acquisto dell'immobile, avvenuto in data 29 maggio 2023, allorquando la ricorrente lo aveva invitato ad uscire di casa, con motivazioni infondate e offensive. Assumeva il di essere CP_1
stato costretto, dal mese di agosto 2013, a dormire sul divano, a preparare i suoi pasti e a lavare gli indumenti.
Quanto alla situazione economica dei coniugi, il resistente esponeva di percepire una pensione di appena euro 865,55 mensili e di essere gravato da due finanziamenti, l'uno contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, intestata esclusivamente alla moglie, e l'altro per l'acquisto di una motocicletta. Allegava che la moglie lavorava come addetta alle pulizie presso due uffici e due appartamenti privati.
Alla luce delle suesposte circostanze, il si opponeva all'accoglimento della domanda di CP_1
addebito e delle richieste economiche avanzate dalla moglie.
All'esito dell'udienza di prima comparazione del 27 marzo 2025, il Giudice disponeva, su richiesta concorde dei procuratori delle parti, un rinvio di udienza, al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una eventuale soluzione conciliativa della controversia. Con note scritte depositate telematicamente, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e pertanto all'udienza del 9 ottobre
2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Tanto esposto in ordine ai fatti di causa, la domanda di separazione è meritevole di accoglimento, risultando evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita e affetto sui quali si fonda l'unione coniugale.
Alla luce delle allegazioni difensive delle parti, invero, deve ritenersi acclarata la crisi del rapporto, tanto da potersi escludere ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalle accuse mosse reciprocamente dalle parti, tali da far emergere l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita, che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato sbocco in sede giudiziaria, ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
Stante l'accordo medio tempore raggiunto dai coniugi, la domanda di addebito avanzata dalla
[...
[...] deve intendersi implicitamente abbandonata, con conseguente declaratoria di cessazione CP_2
della materia del contendere sul punto.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi, il Tribunale si deve limitare a dare atto della comune volontà espressa dalle parti, osservando che l'accordo raggiunto verte in tema di diritti disponibili.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Parma il 21 marzo 2017;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di addebito avanzata dalla;
Parte_1
3) Dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni tutte dalle stesse parti concordate, di cui alle note di conclusioni congiunte depositate in via telematica, come in epigrafe integralmente trascritte;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2025.
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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