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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 30/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1073/2024 promossa da c.f. nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Aubange (Belgio) Rue Haute Aubange n. 32/02, col patrocinio dell'avv. Federico Celano, con domicilio in Borgomanero, viale Zoppis 31;
parte attrice
nei confronti di c.f. , nata in [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
Corso 53° Fanteria n. 22, C.F., col patrocinio dell'avv. Alessandra Pizzarelli, con domicilio in Biella, via Caraccio 8;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti: separazione e divorzio alle seguenti condizioni
1. Il sig. corrisponderà alla sig. entro il 10 di ogni mese e su conto corrente bancario Pt_1 CP_1
a lei intestato, la somma mensile rivalutabile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente egli sosterrà inoltre il Persona_1 pagamento del 70% delle spese straordinarie per lui necessarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella;
2. Il sig. corrisponderà alla sig. entro il 10 di ogni mese e su conto Pt_1 CP_1 corrente bancario a lei intestato, la somma mensile rivalutabile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
3. Il sig. acconsente a che la sig. roceda a volturare a Pt_1 CP_1 proprio nome il contratto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale stipulato in data 17 novembre 2015 dal predetto con e relativo all'immobile, già casa coniugale, sito in Biella CP_2 corso 53° Fanteria n. 21. La sig. rovvederà altresì a intestare a proprio nome tutte le utenze CP_1
(luce, gas, acqua, ecc.) inerenti la suddetta abitazione.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
anno contratto matrimonio in Marocco il 17 giugno 1992, Parte_1 CP_1 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Biella, anno 2024, parte II, serie C, numero 173.
Dall'unione sono nati, in data 24/03/1994, in Marocco, e in data 31/05/2003, in Biella, Persona_2
Persona_1 on ricorso depositato il 31/10/2024 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge. con memoria depositata il 23/12/2024 si è associata alla domanda di CP_1 separazione dal coniuge.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti rappresentavano di aver raggiungo un accordo in merito alle condizioni di separazione e chiedevano congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la separazione omologando e prendendo atto di dette condizioni.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso è emerso che nel 2013 il ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi all'estero senza più farvi ritorno. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o con le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite nella presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1073 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Marocco il 17 giugno 1992, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2024, parte II, serie C, numero 173;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 28/05/2025.
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1073/2024 promossa da c.f. nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Aubange (Belgio) Rue Haute Aubange n. 32/02, col patrocinio dell'avv. Federico Celano, con domicilio in Borgomanero, viale Zoppis 31;
parte attrice
nei confronti di c.f. , nata in [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
Corso 53° Fanteria n. 22, C.F., col patrocinio dell'avv. Alessandra Pizzarelli, con domicilio in Biella, via Caraccio 8;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti: separazione e divorzio alle seguenti condizioni
1. Il sig. corrisponderà alla sig. entro il 10 di ogni mese e su conto corrente bancario Pt_1 CP_1
a lei intestato, la somma mensile rivalutabile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente egli sosterrà inoltre il Persona_1 pagamento del 70% delle spese straordinarie per lui necessarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella;
2. Il sig. corrisponderà alla sig. entro il 10 di ogni mese e su conto Pt_1 CP_1 corrente bancario a lei intestato, la somma mensile rivalutabile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
3. Il sig. acconsente a che la sig. roceda a volturare a Pt_1 CP_1 proprio nome il contratto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale stipulato in data 17 novembre 2015 dal predetto con e relativo all'immobile, già casa coniugale, sito in Biella CP_2 corso 53° Fanteria n. 21. La sig. rovvederà altresì a intestare a proprio nome tutte le utenze CP_1
(luce, gas, acqua, ecc.) inerenti la suddetta abitazione.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
anno contratto matrimonio in Marocco il 17 giugno 1992, Parte_1 CP_1 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Biella, anno 2024, parte II, serie C, numero 173.
Dall'unione sono nati, in data 24/03/1994, in Marocco, e in data 31/05/2003, in Biella, Persona_2
Persona_1 on ricorso depositato il 31/10/2024 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge. con memoria depositata il 23/12/2024 si è associata alla domanda di CP_1 separazione dal coniuge.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti rappresentavano di aver raggiungo un accordo in merito alle condizioni di separazione e chiedevano congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la separazione omologando e prendendo atto di dette condizioni.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso è emerso che nel 2013 il ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi all'estero senza più farvi ritorno. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o con le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite nella presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1073 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Marocco il 17 giugno 1992, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2024, parte II, serie C, numero 173;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 28/05/2025.
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone