CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e della camera di consiglio del 29 gennaio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2177/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e con gli avv. Mauro Parte_4 Parte_5 Parte_6
Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen
APPELLANTI
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1704/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022, per quanto ancora di rilievo ai fini del presente procedimento , Parte_1 Parte_7 Parte_8
Parte_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice
[...] Parte_6
del lavoro esponendo di prestare la loro attività lavorativa alle dipendenze del CP_1
Pag. 1 di 20 dell' in quanto dipendenti presso istituti scolastici pubblici;
che i dirigenti CP_1
scolastici di ciascuna delle scuole presso le quali prestavano servizio avevano loro comunicato un provvedimento di sospensione dal lavoro, emesso dal
[...]
, dichiarandoli assenti ingiustificati;
che contestualmente era stata Controparte_1
dichiarata la sospensione della retribuzione per il medesimo periodo;
che i provvedimenti di sospensione erano stati motivati sulla base della normativa emergenziale relativa allo stato di pandemia da virus SARS-COV-2, con particolare riguardo al decreto legge n.
172/2021, che aveva disposto di “estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-COV-2, con la finalità di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Hanno dunque lamentato che i provvedimenti di sospensione erano ingiusti e illegittimi, per i motivi ampiamente argomentati in ricorso, rivendicando il proprio diritto agli stipendi e a tutti gli emolumenti dovuti in conseguenza dell'illegittimità della sospensione dal servizio e, in subordine, diritto al pagamento dell'assegno alimentare.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1
contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1704/2023, depositata il 22 febbraio 2023, che ha respinto il ricorso alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale intervenute in corso di causa, compensando per tale ragione le spese processuali.
Con atto depositato il 21 agosto 2023 i soli Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno quindi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
impugnato la sentenza in forza dei motivi a seguire illustrati.
Nell'atto di impugnativa si articolano sette motivi di censura riassunti come segue:
1. la vaccinazione, imposta dall'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, quale misura unica di contenimento del contagio nei locali scolastici, non rappresentava un mezzo tecnicamente idoneo a tal fine, come dimostrato dai dati inglobati nel ricorso;
conseguentemente, lo svolgimento dell'attività lavorativa delle parti ricorrenti, anche in assenza di vaccinazione contro la malattia COVID-19, non avrebbe determinato un innalzamento del rischio di contagio sul luogo di lavoro;
sussisteva uno strumento alternativo assolutamente efficace, meno invasivo e del
Pag. 2 di 20 tutto privo di rischi, rappresentato dall'obbligo di esibizione di test negativo al
SARS-COV-2 al momento dell'ingresso nei locali scolastici. Si era pertanto introdotta una misura viziata da carenza di proporzionalità in quanto l'obbligo vaccinale introduceva una misura gravemente lesiva dei diritti fondamentali dei lavoratori e non tutelava la sicurezza del luogo di lavoro, al contrario pregiudicandola, avendo fatto venir meno l'obbligo di esibizione del tampone negativo, profilo restato non esaminato dalla Corte costituzionale che lo aveva affrontato solo in riferimento al personale sanitario. La vaccinazione non poteva nemmeno considerarsi sicura, alla luce del numero rilevante e crescente di eventi avversi registrati e la sua applicazione violava, tra l'altro o la Direttiva 78/2000/CE, che vieta le discriminazioni fondate su convinzioni personali o la Direttiva 2018/958 in materia di proporzionalità dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o il Regolamento UE 953/2021 che vieta la discriminazione di persone che non sono vaccinate o l'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea che vieta lesioni della dignità umana o l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta ingerenze dell'autorità pubblica nella vita privata delle persone, ciò che era confermato dalla recente sentenza della CEDU così sollecitandosi una tutela risarcitoria per le retribuzioni perse e per il danno non patrimoniale patito a causa della condotta discriminatoria subita
2. il non aveva garantito la sicurezza sul luogo di lavoro, non avendo CP_1
imposto ai lavoratori di dimostrare la propria negatività al virus a prescindere dalla vaccinazione a mezzo di presentazione di tampone negativo, così lamentandosi la violazione degli artt. 72 del c.c.n.l., 2087 c.c. e 15 del d.lgs n. 81/2008 ed evidenziandosi vieppiù la illegittimità dei provvedimenti di sospensione “erogati”
(sic!) atteso che i lavoratori non avrebbero mai potuto recarsi al lavoro in piena sicurezza
Pag. 3 di 20 3. era stato violato l'obbligo di repechage in quanto il non aveva mai CP_1
verificato la possibilità di ricollocare gli appellanti in altre mansioni compatibili con il rispetto dell'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, così disattendendo la disciplina introdotta con effetto retroattivo dal d.l. n. 24/2022 e dalla stessa contrattazione collettiva, ciò che comportava la spettanza della retribuzione non versata e la violazione dell'art. 42 del d.lgs n. 81/2008 in materia di lavoratori temporaneamente inidonei al lavoro, come quelli non vaccinati, oltre che dell'art. 2103 c.c. L'illegittimità della condotta ministeriale era ulteriormente sottolineata dalla circostanza che la riammissione in servizio del personale non vaccinato era stata disposta nell'aprile 2022 in un momento nel quale il numero di soggetti contagiati era triplo rispetto al momento di introduzione dell'obbligo vaccinale
4. la sentenza era contestata nella parte in cui aveva “omesso di pronunciarsi sull'illegittimità derivata della normativa sull'obbligo vaccinale, in quanto fondata su dati medico-scientifico-statistici inattendibili acquisiti da soggetti privati in assenza di verifica e/o controllo concreti della loro veridicità da parte di enti sanitari pubblici nazionali”, richiedendosi di “accertare che la diagnostica in vitro di rilevamento del virus SARS-COV-2 e di conseguente diagnosi della malattia covid 19, è stata posta in essere alterando le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo dei test stessi” con la conseguenza che i dati medico-statistici dovevano essere considerati falsi. Si censura dunque quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 14 e n. 15/2023 in ordine ai “contributi” elaborati Par da AIFA, e da altre istituzioni sanitarie pubbliche, ampiamente soffermandosi sulla loro inattendibilità, siccome in realtà provenienti da soggetti privati. Atteso che le autorità sanitarie nazionali non avevano pertanto acquisito un reale stato di conoscenza della concreta situazione epidemiologica, risultava irragionevole l'istituzione dell'obbligo vaccinale, dichiarato legittimo per via di un “abnorme travisamento dei fatti consumato dalla Corte costituzionale”, contrastante con gli stessi criteri affermati dal giudice delle leggi, che pure aveva stabilito che una scelta legislativa fondata su riferimenti scientifici può essere considerata legittima solo se i dati non siano “incontrovertibilmente erronei”, ciò che era esattamente avvenuto nel caso di specie, stante il conflitto di interessi esistente tra laboratori e farmacie “sia con il singolo soggetto che si sottopone all'esame sia più in generale
Pag. 4 di 20 con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico alla salute”. Hanno dunque sostenuto che “Tutti gli esiti, asseritamente positivi, dei test in vitro rt-PCR ed antigenici effettuati dai laboratori privati di riferimento ed aggiuntivi e dalle farmacie nel nostro Paese sono falsi, essendo stati alterati i criteri e le modalità materiali di utilizzo dei test”, dilungandosi sulla problematica del rilevamento del virus per specifici segmenti temporali e sulla falsificazione dei relativi dati, Parte_ assunti asseritamente in violazione delle linee guida dell' e dell'ECDC. Ne derivava l'illegittimità della condotta del in quanto “al momento della CP_1 approvazione delle norme sull'obbligo vaccinale, non era in atto, nel corpo sociale, la circolazione del virus che avrebbe potuto essere contrastato dal detto trattamento sanitario obbligatorio” e dunque “non era e non è postulabile la prospettazione di alcuna diatriba tra interesse pubblico alla vaccinazione ai fini della tutela della salute pubblica e diritto individuale di rifiutarla, in quanto la scelta di autodeterminazione della parte ricorrente non si è posta in antitesi con il rispetto del principio di solidarietà. La parte ricorrente non ha violato, pertanto, l'art. 32 Cost.” in quanto l'obbligo vaccinale era da considerarsi inutile.
Veniva dunque meno la possibilità che tale obbligo potesse incidere sul sinallagma contrattuale giustificando la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dovendosi piuttosto ritenere che fosse il ad essere venuto CP_1
meno unilateralmente ai suoi obblighi contrattuali di garantire la prestazione di lavoro e di corrispondere gli emolumenti. Né poteva esimere da responsabilità la circostanza di essere stato il obbligato ad assumere il provvedimento di CP_1 sospensione per via di una previsione di legge in quanto ben “avrebbe potuto esercitare una diversa valutazione della norma ed operare, discrezionalmente, una scelta difforme rispetto a quella effettuata: vale a dire non applicare la norma illegittima lesiva del diritto al lavoro”. Hanno inoltre lamentato la violazione di numerose norme di diritto unionale, essendo stato disatteso il principio di precauzione, richiamando sul punto anche giurisprudenza del Consiglio di Stato
e sollecitando una nuova remissione alla Corte costituzionale della legge sull'obbligo vaccinale per via della sua “comprovata irragionevolezza” e per via della sua “comprovata violazione di norme della CEDU”, nuovamente richiamando l'art. 8 della relativa Convenzione sul principio di non ingerenza
Pag. 5 di 20 5. si contesta la sentenza anche in ordine al rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione e di quella di risarcimento del danno non patrimoniale subito, determinato in via equitativa nella somma di € 15.000,00 ciascuno secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sottolineando in particolare che nel caso di specie ci si trovava di fronte
“a una vera e propria estorsione legalizzata di un consenso a un trattamento sanitario”
6. in subordine, hanno lamentato la mancata corresponsione dell'assegno alimentare richiamando il principio di corrispettività, valorizzato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 15/2023, che non consentirebbe di privare i lavoratori del diritto agli alimenti
7. con specifico riferimento alla posizione dell'appellante si è evidenziato Pt_17
che – al contrario di quanto affermato in sentenza – essa aveva prenotato la somministrazione vaccinale per l'11 gennaio 2022, non potendola effettuare per via di una sopravvenuta malattia, protrattasi al punto che la vaccinazione era stata differita di ulteriori tre settimane;
dunque, non si poteva ritenere che il 24 gennaio
2022 avesse contravvenuto all'obbligo vaccinale, siccome, appunto in stato di malattia.
Hanno dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiararsi che i provvedimenti di sospensione non retribuita dei ricorrenti violano il contenuto del contratto intercorso tra le parti, che non fosse necessario e legittimo modificarlo introducendo l'obbligo vaccinale anti COVID-19; - conseguentemente condannarsi la convenuta resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla parte ricorrente dalla data della sospensione a quella della sua riammissione;
in via ulteriore principale:
- disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del D.L. n. 172/2021, nonché l'art. 1 del
DL n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione del principio di precauzione;
ulteriormente in via principale - in relazione alla posizione della sig.ra accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della Pt_1
lavoratrice; - ordinare il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal momento della sospensione;
in via subordinata: - disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del DL
n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando i provvedimenti di sospensione
Pag. 6 di 20 non retribuita per violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei
Diritti dell'Unione Europea;
- disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del DL n.
172/2021, nonché́ l'art. 1 del DL n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione dell'art. 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
in via subordinata: - sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL n. 172/2021. nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per violazione dell'art. 32 Costituzione con riferimento all'articolo 4, non sussistendo alcuna necessità proporzionalità ragionevolezza per la tutela della salute pubblica selettiva dell'obbligo vaccinale in forza della comprovata assenza di diffusione del virus SARS-
CoV-2 nel nostro Paese, della alterazione dei mezzi di rilevamento del virus SARS-CoV-
Contr 2 e della malattia covid19, della violazione da parte di dell'art. 4 Reg. UE
n.507/2006 e dell'art. 35 CFDUE;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e. 11 Cost. dell'art. 2 del DL n. 172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 per la violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta
Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL n.172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e. 11 Cost., per la violazione dell'art. 52 CFDUE non sussistendo i presupposti della necessità di apportare limitazioni ai diritti fondamentali di cui agli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea in quanto l'obbligo vaccinale non risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. - sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL n.
172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma,
Cost., per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. conseguentemente: - dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione non retribuita;
- in tutte le ipotesi condannare controparte al pagamento degli emolumenti da essa non versati a favore della parte ricorrente dalla data dei citati provvedimenti a quella della ripresa del lavoro;
in via ulteriormente subordinata: riconoscere il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione. Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse per il presente grado”.
Pag. 7 di 20 Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, il è Controparte_1
restato contumace in questo grado di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. su specifica richiesta delle parti appellanti, e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto in forza delle ragioni che si espongono a seguire.
Appare opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art.
9-ter del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, così come integrato dall'art. 1, comma 6, del d.l. n. 111/2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”, stabiliva che “Dal
1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (…) 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle
Pag. 8 di 20 istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.
L'art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito con la legge n. 3/2022, ha poi introdotto nel d.l.
n. 44/2021, come convertito, l'art.
4-ter, che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 2 del citato art.
4-ter precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 221/2021, la norma dell'art.
9-ter sopra riprodotta è stata abrogata ed è stato previsto che per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori fosse necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
Così individuate le norme di legge poste alla base dei provvedimenti di sospensione che si censurano, osserva la Corte che le parti appellanti propongono i profili di impugnativa
Pag. 9 di 20 utilizzando due percorsi argomentativi alternativi: da un lato prospettano vari profili di illegittimità costituzionale (e rispetto ai principi transnazionali) delle norme che hanno introdotto la vaccinazione SARS-CoV-2 come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa (con conseguente provvedimento di sospensione in caso di mancata vaccinazione); d'altro lato contestano le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che hanno indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa.
Per quanto attiene al secondo percorso argomentativo, è doveroso rimarcare in via preliminare e generale l'incongruenza delle prospettazioni sotto l'aspetto tecnico- processuale. È infatti evidente che la validità scientifica dei presupposti che hanno determinato l'introduzione della normativa di cui si discute, come pure le valutazioni di opportunità politica poste alla base dell'introduzione della vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività lavorative, sono state vagliate dal legislatore, per cui l'unico strumento per contestarne la validità e l'efficacia è appunto quello di prospettare eventuali profili di contrasto con i principi costituzionali, mentre non appare ammissibile l'operazione richiesta in questa sede al giudice ordinario, vale a dire una valutazione (anche scientifica) che si sovrapponga (e si sostituisca) a quella effettuata in sede legislativa.
Tanto chiarito in linea preliminare, i primi cinque motivi di appello (che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente) devono essere respinti, alla luce dei condivisibili principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
La Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo
(comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. – ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore nel caso di specie devono essere valutate tenendo conto della situazione determinata da
Parte_ un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall' in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e
Pag. 10 di 20 che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del
2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Diversamente da quanto prospettato dalle parti appellanti, il rischio di insorgenza di un evento avverso, in ipotesi anche grave, in conseguenza della vaccinazione, non rende poi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza – che si può comunque definire come statisticamente rara, secondo le
Pag. 11 di 20 evidenze scientifiche disponibili – titolo per l'indennizzabilità a favore del danneggiato;
indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate.
Soccorre anche in questo caso l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n.
14/2023, citata), che a tale proposito ha chiarito che: “Il principale dato medico- scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore,
è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. Relativamente ai primi due profili (…) convergono le conclusioni dell'AIFA,
Pa dell e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i “vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali”, poiché “[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia
[...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia” (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto “questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi” (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile
“affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti” (pagina 10 della nota dell'AIFA). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
Pa SARS-CoV-2 si sofferma l , esponendo che “[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione
Pag. 12 di 20 dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVID-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli
Pa operatori sanitari” (pagine 2 e 3 della nota dell ). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che “la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito” (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che
“anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile” (pagina 5 della nota dell'ISS).- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA “certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi”. Inoltre - …- l CP_3
attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra “segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19” e “analisi del segnale”
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23
a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali” (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA).
Pa Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l , a sua volta, attesta che “[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti
SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine,
Pag. 13 di 20 la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che “[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-
19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari” (pagina 8 della nota dell'ISS). Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”
(cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto
Pag. 14 di 20 della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto
è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati dalle parti appellanti, e confutano efficacemente gli argomenti spesi nei relativi motivi di gravame, che devono essere, pertanto, respinti.
Solo per completezza si osserva che la lacunosità del quadro assertivo ed argomentativo che correda le doglianze di discriminatorietà formulate – in modo apodittico – dagli appellanti è tale da non giustificare alcuna modifica alla decisione impugnata.
Parimenti infondato è il sesto motivo di appello, concernente il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare.
Va evidenziato che la Corte costituzionale ha già giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del disposto normativo che esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti, che pienamente si attagliano anche al caso di specie: “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l.
n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio,
Pag. 15 di 20 previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.–
L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre
1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del
1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì
Pag. 16 di 20 giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo,
Pag. 17 di 20 e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023 Corte costituzionale).
Quanto fino a questo punto osservato comporta per un verso la radicale e integrale infondatezza delle domande proposte dagli odierni appellanti – compresa quella risarcitoria, dipendente dalla insussistente illegittimità della condotta del – e CP_1 per un altro verso l'inaccoglibilità delle ulteriori questioni di costituzionalità prospettate, specie alla luce del rilievo che i profili evidenziati si risolvono in sostanza in una mera critica alle pronunce già emesse dalla Consulta e più volte in questa sede richiamate.
Resta da affrontare il settimo e ultimo motivo, concernente la specifica situazione dell'appellante Pt_1
A tale proposito la Corte osserva che le allegazioni della lavoratrice in ordine
• alla impossibilità di sottoporsi a vaccinazione nella data dell'11 gennaio 2022
• al suo differimento
• alla relativa comunicazione alla scuola di servizio
• alla prenotazione di un nuovo appuntamento per la somministrazione del vaccino in data 20 gennaio 2022
• alla protrazione della malattia fino al 21 gennaio 2022 di cui ai punti da 1 a 6 del motivo di impugnazione in esame sono rimaste del tutto prive di dimostrazione, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo, né la parte ha articolato alcun ulteriore mezzo di prova sul punto.
Infatti, in atti si rinvengono solo
• il provvedimento di comunicazione della sospensione (sub n. 2)
• un certificato medico redatto da tale dott. in data 21 gennaio Persona_1
2022 ove si certifica che la presentava “i postumi di recente sindrome Pt_1 influenzale, per cui, relativamente all'obbligo di vaccinazione anti SARS CoV-2 previsto per la categoria professionale, si consiglia il differimento di tale vaccinazione di almeno tre settimane dalla data odierna” (sub n. 50)
• una stampa tratta da una casella di posta elettronica indicante l'invio di certificazioni mediche “all'attenzione della signora nella data del 21 Pt_18
gennaio 2022.
Orbene, risulta assorbente il rilievo che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del d.l. n.
44/2021, l'obbligo di vaccinazione previsto in termini generali dal comma 1 del
Pag. 18 di 20 medesimo articolo non sussisteva “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
A ben vedere, la certificazione che la produce non è conforme a tale previsione: Pt_1 infatti, in essa non si attesta alcun “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, essendosi limitato il medico – che si ignora se sia effettivamente di medicina generale, o vaccinatore, o altro – ad affermare, come rilevato in precedenza, che la stessa presentava in maniera del tutto vaga e generica Pt_1
“postumi di recente sindrome influenzale”, senza il minimo riferimento all'imprescindibile requisito del pericolo per la salute, tanto è vero che il differimento del vaccino in esame, lungi dall'essere inderogabilmente prescritto dal sanitario, ciò che ci si sarebbe aspettati in caso di reale rischio, era solo ben più blandamente “consigliato”.
Pertanto, nel caso di specie, sulla base di quanto allegato e documentato dalla stessa lavoratrice, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, con la conseguenza che nessun obbligo di adibire la Sueva a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” ai sensi del successivo comma 7 incombeva sull'amministrazione scolastica, in quanto a monte non si versava in un caso di legittimo differimento della vaccinazione.
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Nulla per le spese del grado di giudizio, stante la contumacia del . CP_1
Si deve, nondimeno, dare atto della sussistenza per le parti appellanti delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
con ricorso depositato il 21 agosto 2023 avverso la sentenza del Tribunale del
[...]
lavoro di Roma n. 1704/2023, così provvede:
Pag. 19 di 20 - respinge l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e della camera di consiglio del 29 gennaio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2177/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e con gli avv. Mauro Parte_4 Parte_5 Parte_6
Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen
APPELLANTI
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1704/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022, per quanto ancora di rilievo ai fini del presente procedimento , Parte_1 Parte_7 Parte_8
Parte_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice
[...] Parte_6
del lavoro esponendo di prestare la loro attività lavorativa alle dipendenze del CP_1
Pag. 1 di 20 dell' in quanto dipendenti presso istituti scolastici pubblici;
che i dirigenti CP_1
scolastici di ciascuna delle scuole presso le quali prestavano servizio avevano loro comunicato un provvedimento di sospensione dal lavoro, emesso dal
[...]
, dichiarandoli assenti ingiustificati;
che contestualmente era stata Controparte_1
dichiarata la sospensione della retribuzione per il medesimo periodo;
che i provvedimenti di sospensione erano stati motivati sulla base della normativa emergenziale relativa allo stato di pandemia da virus SARS-COV-2, con particolare riguardo al decreto legge n.
172/2021, che aveva disposto di “estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-COV-2, con la finalità di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Hanno dunque lamentato che i provvedimenti di sospensione erano ingiusti e illegittimi, per i motivi ampiamente argomentati in ricorso, rivendicando il proprio diritto agli stipendi e a tutti gli emolumenti dovuti in conseguenza dell'illegittimità della sospensione dal servizio e, in subordine, diritto al pagamento dell'assegno alimentare.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1
contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1704/2023, depositata il 22 febbraio 2023, che ha respinto il ricorso alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale intervenute in corso di causa, compensando per tale ragione le spese processuali.
Con atto depositato il 21 agosto 2023 i soli Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno quindi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
impugnato la sentenza in forza dei motivi a seguire illustrati.
Nell'atto di impugnativa si articolano sette motivi di censura riassunti come segue:
1. la vaccinazione, imposta dall'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, quale misura unica di contenimento del contagio nei locali scolastici, non rappresentava un mezzo tecnicamente idoneo a tal fine, come dimostrato dai dati inglobati nel ricorso;
conseguentemente, lo svolgimento dell'attività lavorativa delle parti ricorrenti, anche in assenza di vaccinazione contro la malattia COVID-19, non avrebbe determinato un innalzamento del rischio di contagio sul luogo di lavoro;
sussisteva uno strumento alternativo assolutamente efficace, meno invasivo e del
Pag. 2 di 20 tutto privo di rischi, rappresentato dall'obbligo di esibizione di test negativo al
SARS-COV-2 al momento dell'ingresso nei locali scolastici. Si era pertanto introdotta una misura viziata da carenza di proporzionalità in quanto l'obbligo vaccinale introduceva una misura gravemente lesiva dei diritti fondamentali dei lavoratori e non tutelava la sicurezza del luogo di lavoro, al contrario pregiudicandola, avendo fatto venir meno l'obbligo di esibizione del tampone negativo, profilo restato non esaminato dalla Corte costituzionale che lo aveva affrontato solo in riferimento al personale sanitario. La vaccinazione non poteva nemmeno considerarsi sicura, alla luce del numero rilevante e crescente di eventi avversi registrati e la sua applicazione violava, tra l'altro o la Direttiva 78/2000/CE, che vieta le discriminazioni fondate su convinzioni personali o la Direttiva 2018/958 in materia di proporzionalità dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o il Regolamento UE 953/2021 che vieta la discriminazione di persone che non sono vaccinate o l'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea che vieta lesioni della dignità umana o l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta ingerenze dell'autorità pubblica nella vita privata delle persone, ciò che era confermato dalla recente sentenza della CEDU così sollecitandosi una tutela risarcitoria per le retribuzioni perse e per il danno non patrimoniale patito a causa della condotta discriminatoria subita
2. il non aveva garantito la sicurezza sul luogo di lavoro, non avendo CP_1
imposto ai lavoratori di dimostrare la propria negatività al virus a prescindere dalla vaccinazione a mezzo di presentazione di tampone negativo, così lamentandosi la violazione degli artt. 72 del c.c.n.l., 2087 c.c. e 15 del d.lgs n. 81/2008 ed evidenziandosi vieppiù la illegittimità dei provvedimenti di sospensione “erogati”
(sic!) atteso che i lavoratori non avrebbero mai potuto recarsi al lavoro in piena sicurezza
Pag. 3 di 20 3. era stato violato l'obbligo di repechage in quanto il non aveva mai CP_1
verificato la possibilità di ricollocare gli appellanti in altre mansioni compatibili con il rispetto dell'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, così disattendendo la disciplina introdotta con effetto retroattivo dal d.l. n. 24/2022 e dalla stessa contrattazione collettiva, ciò che comportava la spettanza della retribuzione non versata e la violazione dell'art. 42 del d.lgs n. 81/2008 in materia di lavoratori temporaneamente inidonei al lavoro, come quelli non vaccinati, oltre che dell'art. 2103 c.c. L'illegittimità della condotta ministeriale era ulteriormente sottolineata dalla circostanza che la riammissione in servizio del personale non vaccinato era stata disposta nell'aprile 2022 in un momento nel quale il numero di soggetti contagiati era triplo rispetto al momento di introduzione dell'obbligo vaccinale
4. la sentenza era contestata nella parte in cui aveva “omesso di pronunciarsi sull'illegittimità derivata della normativa sull'obbligo vaccinale, in quanto fondata su dati medico-scientifico-statistici inattendibili acquisiti da soggetti privati in assenza di verifica e/o controllo concreti della loro veridicità da parte di enti sanitari pubblici nazionali”, richiedendosi di “accertare che la diagnostica in vitro di rilevamento del virus SARS-COV-2 e di conseguente diagnosi della malattia covid 19, è stata posta in essere alterando le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo dei test stessi” con la conseguenza che i dati medico-statistici dovevano essere considerati falsi. Si censura dunque quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 14 e n. 15/2023 in ordine ai “contributi” elaborati Par da AIFA, e da altre istituzioni sanitarie pubbliche, ampiamente soffermandosi sulla loro inattendibilità, siccome in realtà provenienti da soggetti privati. Atteso che le autorità sanitarie nazionali non avevano pertanto acquisito un reale stato di conoscenza della concreta situazione epidemiologica, risultava irragionevole l'istituzione dell'obbligo vaccinale, dichiarato legittimo per via di un “abnorme travisamento dei fatti consumato dalla Corte costituzionale”, contrastante con gli stessi criteri affermati dal giudice delle leggi, che pure aveva stabilito che una scelta legislativa fondata su riferimenti scientifici può essere considerata legittima solo se i dati non siano “incontrovertibilmente erronei”, ciò che era esattamente avvenuto nel caso di specie, stante il conflitto di interessi esistente tra laboratori e farmacie “sia con il singolo soggetto che si sottopone all'esame sia più in generale
Pag. 4 di 20 con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico alla salute”. Hanno dunque sostenuto che “Tutti gli esiti, asseritamente positivi, dei test in vitro rt-PCR ed antigenici effettuati dai laboratori privati di riferimento ed aggiuntivi e dalle farmacie nel nostro Paese sono falsi, essendo stati alterati i criteri e le modalità materiali di utilizzo dei test”, dilungandosi sulla problematica del rilevamento del virus per specifici segmenti temporali e sulla falsificazione dei relativi dati, Parte_ assunti asseritamente in violazione delle linee guida dell' e dell'ECDC. Ne derivava l'illegittimità della condotta del in quanto “al momento della CP_1 approvazione delle norme sull'obbligo vaccinale, non era in atto, nel corpo sociale, la circolazione del virus che avrebbe potuto essere contrastato dal detto trattamento sanitario obbligatorio” e dunque “non era e non è postulabile la prospettazione di alcuna diatriba tra interesse pubblico alla vaccinazione ai fini della tutela della salute pubblica e diritto individuale di rifiutarla, in quanto la scelta di autodeterminazione della parte ricorrente non si è posta in antitesi con il rispetto del principio di solidarietà. La parte ricorrente non ha violato, pertanto, l'art. 32 Cost.” in quanto l'obbligo vaccinale era da considerarsi inutile.
Veniva dunque meno la possibilità che tale obbligo potesse incidere sul sinallagma contrattuale giustificando la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, dovendosi piuttosto ritenere che fosse il ad essere venuto CP_1
meno unilateralmente ai suoi obblighi contrattuali di garantire la prestazione di lavoro e di corrispondere gli emolumenti. Né poteva esimere da responsabilità la circostanza di essere stato il obbligato ad assumere il provvedimento di CP_1 sospensione per via di una previsione di legge in quanto ben “avrebbe potuto esercitare una diversa valutazione della norma ed operare, discrezionalmente, una scelta difforme rispetto a quella effettuata: vale a dire non applicare la norma illegittima lesiva del diritto al lavoro”. Hanno inoltre lamentato la violazione di numerose norme di diritto unionale, essendo stato disatteso il principio di precauzione, richiamando sul punto anche giurisprudenza del Consiglio di Stato
e sollecitando una nuova remissione alla Corte costituzionale della legge sull'obbligo vaccinale per via della sua “comprovata irragionevolezza” e per via della sua “comprovata violazione di norme della CEDU”, nuovamente richiamando l'art. 8 della relativa Convenzione sul principio di non ingerenza
Pag. 5 di 20 5. si contesta la sentenza anche in ordine al rigetto della domanda di pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione e di quella di risarcimento del danno non patrimoniale subito, determinato in via equitativa nella somma di € 15.000,00 ciascuno secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sottolineando in particolare che nel caso di specie ci si trovava di fronte
“a una vera e propria estorsione legalizzata di un consenso a un trattamento sanitario”
6. in subordine, hanno lamentato la mancata corresponsione dell'assegno alimentare richiamando il principio di corrispettività, valorizzato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 15/2023, che non consentirebbe di privare i lavoratori del diritto agli alimenti
7. con specifico riferimento alla posizione dell'appellante si è evidenziato Pt_17
che – al contrario di quanto affermato in sentenza – essa aveva prenotato la somministrazione vaccinale per l'11 gennaio 2022, non potendola effettuare per via di una sopravvenuta malattia, protrattasi al punto che la vaccinazione era stata differita di ulteriori tre settimane;
dunque, non si poteva ritenere che il 24 gennaio
2022 avesse contravvenuto all'obbligo vaccinale, siccome, appunto in stato di malattia.
Hanno dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiararsi che i provvedimenti di sospensione non retribuita dei ricorrenti violano il contenuto del contratto intercorso tra le parti, che non fosse necessario e legittimo modificarlo introducendo l'obbligo vaccinale anti COVID-19; - conseguentemente condannarsi la convenuta resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla parte ricorrente dalla data della sospensione a quella della sua riammissione;
in via ulteriore principale:
- disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del D.L. n. 172/2021, nonché l'art. 1 del
DL n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione del principio di precauzione;
ulteriormente in via principale - in relazione alla posizione della sig.ra accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della Pt_1
lavoratrice; - ordinare il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal momento della sospensione;
in via subordinata: - disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del DL
n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando i provvedimenti di sospensione
Pag. 6 di 20 non retribuita per violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei
Diritti dell'Unione Europea;
- disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del DL n.
172/2021, nonché́ l'art. 1 del DL n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione dell'art. 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
in via subordinata: - sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL n. 172/2021. nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per violazione dell'art. 32 Costituzione con riferimento all'articolo 4, non sussistendo alcuna necessità proporzionalità ragionevolezza per la tutela della salute pubblica selettiva dell'obbligo vaccinale in forza della comprovata assenza di diffusione del virus SARS-
CoV-2 nel nostro Paese, della alterazione dei mezzi di rilevamento del virus SARS-CoV-
Contr 2 e della malattia covid19, della violazione da parte di dell'art. 4 Reg. UE
n.507/2006 e dell'art. 35 CFDUE;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e. 11 Cost. dell'art. 2 del DL n. 172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 per la violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta
Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL n.172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e. 11 Cost., per la violazione dell'art. 52 CFDUE non sussistendo i presupposti della necessità di apportare limitazioni ai diritti fondamentali di cui agli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea in quanto l'obbligo vaccinale non risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. - sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL n.
172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma,
Cost., per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. conseguentemente: - dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione non retribuita;
- in tutte le ipotesi condannare controparte al pagamento degli emolumenti da essa non versati a favore della parte ricorrente dalla data dei citati provvedimenti a quella della ripresa del lavoro;
in via ulteriormente subordinata: riconoscere il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione. Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse per il presente grado”.
Pag. 7 di 20 Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, il è Controparte_1
restato contumace in questo grado di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. su specifica richiesta delle parti appellanti, e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto in forza delle ragioni che si espongono a seguire.
Appare opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
L'art.
9-ter del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, così come integrato dall'art. 1, comma 6, del d.l. n. 111/2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”, stabiliva che “Dal
1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (…) 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle
Pag. 8 di 20 istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.
L'art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito con la legge n. 3/2022, ha poi introdotto nel d.l.
n. 44/2021, come convertito, l'art.
4-ter, che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il comma 2 del citato art.
4-ter precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 221/2021, la norma dell'art.
9-ter sopra riprodotta è stata abrogata ed è stato previsto che per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori fosse necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
Così individuate le norme di legge poste alla base dei provvedimenti di sospensione che si censurano, osserva la Corte che le parti appellanti propongono i profili di impugnativa
Pag. 9 di 20 utilizzando due percorsi argomentativi alternativi: da un lato prospettano vari profili di illegittimità costituzionale (e rispetto ai principi transnazionali) delle norme che hanno introdotto la vaccinazione SARS-CoV-2 come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa (con conseguente provvedimento di sospensione in caso di mancata vaccinazione); d'altro lato contestano le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che hanno indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa.
Per quanto attiene al secondo percorso argomentativo, è doveroso rimarcare in via preliminare e generale l'incongruenza delle prospettazioni sotto l'aspetto tecnico- processuale. È infatti evidente che la validità scientifica dei presupposti che hanno determinato l'introduzione della normativa di cui si discute, come pure le valutazioni di opportunità politica poste alla base dell'introduzione della vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività lavorative, sono state vagliate dal legislatore, per cui l'unico strumento per contestarne la validità e l'efficacia è appunto quello di prospettare eventuali profili di contrasto con i principi costituzionali, mentre non appare ammissibile l'operazione richiesta in questa sede al giudice ordinario, vale a dire una valutazione (anche scientifica) che si sovrapponga (e si sostituisca) a quella effettuata in sede legislativa.
Tanto chiarito in linea preliminare, i primi cinque motivi di appello (che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente) devono essere respinti, alla luce dei condivisibili principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023.
La Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo
(comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. – ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore nel caso di specie devono essere valutate tenendo conto della situazione determinata da
Parte_ un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall' in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”.
Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e
Pag. 10 di 20 che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1).
Ha evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del
2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
Le disposizioni censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine.
Diversamente da quanto prospettato dalle parti appellanti, il rischio di insorgenza di un evento avverso, in ipotesi anche grave, in conseguenza della vaccinazione, non rende poi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza – che si può comunque definire come statisticamente rara, secondo le
Pag. 11 di 20 evidenze scientifiche disponibili – titolo per l'indennizzabilità a favore del danneggiato;
indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate.
Soccorre anche in questo caso l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n.
14/2023, citata), che a tale proposito ha chiarito che: “Il principale dato medico- scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore,
è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. Relativamente ai primi due profili (…) convergono le conclusioni dell'AIFA,
Pa dell e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i “vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali”, poiché “[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia
[...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia” (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto “questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi” (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile
“affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti” (pagina 10 della nota dell'AIFA). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
Pa SARS-CoV-2 si sofferma l , esponendo che “[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione
Pag. 12 di 20 dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVID-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli
Pa operatori sanitari” (pagine 2 e 3 della nota dell ). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che “la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito” (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che
“anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile” (pagina 5 della nota dell'ISS).- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA “certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi”. Inoltre - …- l CP_3
attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra “segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19” e “analisi del segnale”
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23
a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali” (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA).
Pa Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l , a sua volta, attesta che “[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti
SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine,
Pag. 13 di 20 la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che “[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-
19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari” (pagina 8 della nota dell'ISS). Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”.
Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”
(cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto
Pag. 14 di 20 della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto
è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5).
I principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce richiamate forniscono piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati dalle parti appellanti, e confutano efficacemente gli argomenti spesi nei relativi motivi di gravame, che devono essere, pertanto, respinti.
Solo per completezza si osserva che la lacunosità del quadro assertivo ed argomentativo che correda le doglianze di discriminatorietà formulate – in modo apodittico – dagli appellanti è tale da non giustificare alcuna modifica alla decisione impugnata.
Parimenti infondato è il sesto motivo di appello, concernente il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare.
Va evidenziato che la Corte costituzionale ha già giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del disposto normativo che esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti, che pienamente si attagliano anche al caso di specie: “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l.
n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio,
Pag. 15 di 20 previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.–
L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre
1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del
1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì
Pag. 16 di 20 giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo,
Pag. 17 di 20 e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023 Corte costituzionale).
Quanto fino a questo punto osservato comporta per un verso la radicale e integrale infondatezza delle domande proposte dagli odierni appellanti – compresa quella risarcitoria, dipendente dalla insussistente illegittimità della condotta del – e CP_1 per un altro verso l'inaccoglibilità delle ulteriori questioni di costituzionalità prospettate, specie alla luce del rilievo che i profili evidenziati si risolvono in sostanza in una mera critica alle pronunce già emesse dalla Consulta e più volte in questa sede richiamate.
Resta da affrontare il settimo e ultimo motivo, concernente la specifica situazione dell'appellante Pt_1
A tale proposito la Corte osserva che le allegazioni della lavoratrice in ordine
• alla impossibilità di sottoporsi a vaccinazione nella data dell'11 gennaio 2022
• al suo differimento
• alla relativa comunicazione alla scuola di servizio
• alla prenotazione di un nuovo appuntamento per la somministrazione del vaccino in data 20 gennaio 2022
• alla protrazione della malattia fino al 21 gennaio 2022 di cui ai punti da 1 a 6 del motivo di impugnazione in esame sono rimaste del tutto prive di dimostrazione, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo, né la parte ha articolato alcun ulteriore mezzo di prova sul punto.
Infatti, in atti si rinvengono solo
• il provvedimento di comunicazione della sospensione (sub n. 2)
• un certificato medico redatto da tale dott. in data 21 gennaio Persona_1
2022 ove si certifica che la presentava “i postumi di recente sindrome Pt_1 influenzale, per cui, relativamente all'obbligo di vaccinazione anti SARS CoV-2 previsto per la categoria professionale, si consiglia il differimento di tale vaccinazione di almeno tre settimane dalla data odierna” (sub n. 50)
• una stampa tratta da una casella di posta elettronica indicante l'invio di certificazioni mediche “all'attenzione della signora nella data del 21 Pt_18
gennaio 2022.
Orbene, risulta assorbente il rilievo che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del d.l. n.
44/2021, l'obbligo di vaccinazione previsto in termini generali dal comma 1 del
Pag. 18 di 20 medesimo articolo non sussisteva “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
A ben vedere, la certificazione che la produce non è conforme a tale previsione: Pt_1 infatti, in essa non si attesta alcun “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, essendosi limitato il medico – che si ignora se sia effettivamente di medicina generale, o vaccinatore, o altro – ad affermare, come rilevato in precedenza, che la stessa presentava in maniera del tutto vaga e generica Pt_1
“postumi di recente sindrome influenzale”, senza il minimo riferimento all'imprescindibile requisito del pericolo per la salute, tanto è vero che il differimento del vaccino in esame, lungi dall'essere inderogabilmente prescritto dal sanitario, ciò che ci si sarebbe aspettati in caso di reale rischio, era solo ben più blandamente “consigliato”.
Pertanto, nel caso di specie, sulla base di quanto allegato e documentato dalla stessa lavoratrice, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, con la conseguenza che nessun obbligo di adibire la Sueva a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” ai sensi del successivo comma 7 incombeva sull'amministrazione scolastica, in quanto a monte non si versava in un caso di legittimo differimento della vaccinazione.
Per questi motivi
, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Nulla per le spese del grado di giudizio, stante la contumacia del . CP_1
Si deve, nondimeno, dare atto della sussistenza per le parti appellanti delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
con ricorso depositato il 21 agosto 2023 avverso la sentenza del Tribunale del
[...]
lavoro di Roma n. 1704/2023, così provvede:
Pag. 19 di 20 - respinge l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 20 di 20