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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2553/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TI GIAMBATTISTA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
TI GIAMBATTISTA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_3 Parte_2
e depositato in data 06/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) all'interno della casa coniugale resterà la sig.ra (giusto contratto di locazione Pt_3
pagina 1 di 3 alla stessa intestato) unitamente ai figli, ed il sig. si impegna a lasciare la stessa Parte_2 entro il 30 dicembre 2025;
C) che il sig. (oltre all'impegno a lasciare la casa coniugale entro il 30 Parte_2 dicembre 2025) si impegna a versare la somma mensile di Euro 150,00= a titolo di mantenimento del figlio finché lo stesso non avrà completato gli studi universitari Per_1
o comunque non avrà raggiunto un'autosufficienza economica;
D) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano quindi reciprocamente all'assegno di mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Ospedaletto Parte_3 Parte_2
OD (LO) in data 18.7.2004 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004) e dalla loro unione sono nati due figli: in data 8/9/2004 e in Per_2 Per_1 data 20/12/2005.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio maggiorenne non autosufficiente e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio in Ospedaletto OD (LO) in data 18.07.2004 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio maggiorenne non autosufficiente ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospedaletto OD
(LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Lodi così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TI GIAMBATTISTA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
TI GIAMBATTISTA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_3 Parte_2
e depositato in data 06/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B) all'interno della casa coniugale resterà la sig.ra (giusto contratto di locazione Pt_3
pagina 1 di 3 alla stessa intestato) unitamente ai figli, ed il sig. si impegna a lasciare la stessa Parte_2 entro il 30 dicembre 2025;
C) che il sig. (oltre all'impegno a lasciare la casa coniugale entro il 30 Parte_2 dicembre 2025) si impegna a versare la somma mensile di Euro 150,00= a titolo di mantenimento del figlio finché lo stesso non avrà completato gli studi universitari Per_1
o comunque non avrà raggiunto un'autosufficienza economica;
D) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano quindi reciprocamente all'assegno di mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Ospedaletto Parte_3 Parte_2
OD (LO) in data 18.7.2004 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004) e dalla loro unione sono nati due figli: in data 8/9/2004 e in Per_2 Per_1 data 20/12/2005.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio maggiorenne non autosufficiente e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio in Ospedaletto OD (LO) in data 18.07.2004 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2004);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio maggiorenne non autosufficiente ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospedaletto OD
(LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Lodi così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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