TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4053/2025
Successivamente all'udienza del 28.11.25 h 12 che viene svolta con le modalità di cui all'art. art.127 ter cpc e così sostituita dal deposito di note scritte, giusta decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, il Gop
-visti le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e le conclusioni rassegnate,
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 429 e 127 ter
c.p.c.
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione della discussione tra le parti costituite, del dispositivo e contestuale motivazione, nel procedimento RG n.
4053/2025, promosso da:
elett.te dom.to in Como Via XX Settembre 36 c/o lo Studio dell'Avv. Giuseppe Sassi che Parte_1
lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente
Contro
, Controparte_1 Controparte_2
resistente contumace
Motivi della decisione
Il presente giudizio viene alla valutazione e decisione di questo giudice all'esito di riassunzione sulla scorta della declaratoria di incompetenza territoriale ex art 38 cpc pronunciata dal Tribunale di Como (all.ta in atti).
Con ricorso infatti introdotto dinanzi al Tribunale di Como ha proposto opposizione avverso i Parte_1
seguenti decreti tutti emessi in data 27.09.2018 dal , - Controparte_1 [...] , ai sensi del DL 143/1991, D. Lgs. 231/2007, L. 689/1981 e tutti notificati il Controparte_3
05.10.2018:
-Decreto n. 697304 di pagamento quale sanzione amministrativa di € 7.545,00 per la violazione dell'art. 49
c. 1 D. Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 150.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e (Decreto n. 697304 – All. 1); Controparte_4
all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di Como n. GdF-2016-C0170-
062 -000 notificato all'interessato in data 26.02.2016 –
-Decreto n. 697313 di pagamento quale sanzione amministrativa dell'importo di € 7.520,00 per la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 150.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_4
(Decreto n. 697313 – All. 2); all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di
Como n. GdF-2016-C0170- 032-000 notificato all'interessato in data 26.02.2016;
-Decreto n. 697320 di pagamento quale sanzione amministrativa dell'importo di € 6.845,00 per la violazione dell'art. 49 c. 1 D. Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di €
136.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e (Decreto n. 697320 Controparte_4
– All. 3); all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di Como n. GdF-2016-
C0170- 017-000 notificato all'interessato in data 26.02.2016;
- Decreto n. 697322 di pagamento quale sanzione amministrativa dell'importo di € € 4.727,00 per la violazione dell'art. 49 c. 1 D. Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 94.154,86 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e (Decreto n. Controparte_4
697322 – All. 4); all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di Como n.
GdF-2016-C0170- 020 -000 notificato all'interessato in data 26.02.2016.-
Quanto sopra sulla scorta di n. 64 verbali di accertamento e contestazione notificati al in data Parte_1
26.02.2016 dal Nucleo Polizia Tributaria di Como con cui venivano contestate le violazioni di cui all' 49
cit., e di cui fanno parte i verbali sottesi ai decreti opposti (e nella specie i verbali: n. GdF-2016-C0170- 062
-000; GdF-2016- C0170- 032-000; GdF-2016-C0170- 017-000; GdF-2016-C0170- 020 -000 sub doc. 1,2,3,4
fasc ricorr.).- Contr Innanzi al Tribunale di Como si costituiva il con comparsa di costituzione (allegata in atti) , chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la piena legittimità e validità delle ordinanze impugnate.
Attesa la pendenza di procedimento penale a carico di , veniva quindi disposta la sospensione Parte_1
del processo ex art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale l'accertamento dei fatti in sede penale rispetto alle questioni oggetto di giudizio. Tale procedimento penale, originariamente radicato a Como, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale da parte del GUP, proseguiva avanti al Tribunale di Padova, che sollevava conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Padova in composizione collegiale e il GUP
presso il Tribunale di Como disponendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per il relativo giudizio.
La Corte di Cassazione, decidendo sul conflitto, dichiarava con sentenza dd. 12.12.2022 la competenza del
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como cui disponeva trasmettersi gli atti;
il procedimento si concludeva quindi con sentenza del Gup - Tribunale di Como n.481/2024 , passata in giudicato il
30.09.24, sentenza recante:- declaratoria di non luogo a procedere nei confronti del sig. ed altri Parte_1
per i reati loro rispettivamente ascritti in relazione al capo 1) a fronte di intervenuta prescrizione, ed in relazione agli ulteriori capi perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna.-
All'esito di ciò il giudizio iscritto a R.G. n.4878/2018 avanti al Tribunale di Como, di opposizione ai decreti di pagamento, già sospeso, veniva riassunto dal ricorrente;
il Tribunale di Como, infine, visto l'art. 38
c.p.c., dichiarava la propria incompetenza, ritenendo la competenza per territorio del Tribunale di Genova.-
Ivi quindi riassunto il giudizio, il ricorrente ripropone tutte le difese, eccezioni e domande.-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , che nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito nel giudizio così riassunto.
Quanto ai motivi di opposizione:
1-Il ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dei decreti opposti per non avere l'Amministrazione
proceduto alla sua audizione, ex art. 18 c. 1 L. 689/1981, nonostante la richiesta inoltrata con memoria in data 23.3.2016. L'eccezione è infondata: come da orientamento pacifico infatti (v Cass. n. 21146/2019, conformemente a
Cass. SU n. 1786/2010) “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative –
emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la
mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli
argomenti a proprio favore che l'interessato la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto
richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il
giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in
sede giurisdizionale”. Ed ancora (v cass. 24901/2022: “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia
fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il
giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in
sede giurisdizionale”
2-In secondo luogo il eccepisce la nullità dei decreti sul rilievo della impossibilità di individuazione Parte_1
del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 14 c.2 L. n. 689/1981 per la notifica della violazione.
Anche tale eccezione è infondata: infatti ai sensi del cit. art. 14 c. 3 L. n. 689/1981, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Autorità competente con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente (di novanta giorni) decorrono dalla data della ricezione. Nella specie,
l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali dei documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di
Polizia Giudiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente risulta essere stata concessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Como in data 21 gennaio 2016, mentre il processo verbale di contestazione
è stato notificato in data 26 febbraio 2016. La violazione, pertanto, è stata contestata nel termine di legge.
3-La violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981 Il ricorrente ha contestato anche la violazione dell'art 9 l.689/1981 e del principio del “ne bis in idem”
perché per le medesime condotte era all'epoca di introduzione del giudizio, sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
Posto che il Gup del Tribunale di Como con sentenza n.481/2024 , passata in giudicato il 30.09.24, ha prosciolto perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di Parte_1
condanna, la questione risulta ad oggi superata.
In ogni caso essa è infondata, in quanto la condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p., è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
invece, la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 49 D. Lgs. 231/2007, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della provenienza lecita o illecita del denaro e dalle finalità perseguite. Pertanto è da escludere un concorso apparente di norme,
trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto della fattispecie, sia la finalità perseguita, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
4-La prova e sussistenza delle condotte.
Il ricorrente ha contestato anche l'assenza di prova dell'effettiva commissione dell'illecito oggetto dei decreti, con i quali è stato sanzionato per avere asseritamente consegnato delle somme di danaro contante rispettivamente a tale Sig. , amministratore della MUFASA INVESTIMENTI S.r.l. pari ad € Persona_1
150.500,00; a tale € 150.000; a tale , rappresentante legale della BCUBE Persona_2 Persona_3
FREIGHT FORWARDING S.R.L. € 136.500,00 e a BRAVO TANKERS S.p.s. € 94.154,86.
A tale proposito si rileva che tutti i decreti opposti sono stati emessi sulla base di un verbale di contestazione,
redatto il 26 febbraio 2016, dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16
gennaio e del 22 aprile 2015, , dopo essere stato sottoposto a pedinamento dal confine svizzero, Parte_1
è stato fermato al momento di fare ingresso in territorio Italiano, perquisito e trovato in possesso,
rispettivamente, delle somme di € 233.400,00 ed € 102.500,00, in denaro contante.
In data 16 gennaio 2016 sono state quindi sequestrate presso l'abitazione dell'odierno ricorrente stesso, n. 2
agendine contenenti annotazioni in merito a nominativi ed importi riconducibili a movimentazioni di denaro,
che secondo gli inquirenti, erano oggetto di ritiro o di consegna In base ai dati indicati nelle suddette agende, il ha poi emesso i decreti opposti, sia perché le CP_1
operazioni riportate sotto la data del 16/1/2015 erano coerenti con la somma di denaro in possesso di Parte_1
al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite,
coincidevano con quelli riportati nelle agende.
Al riguardo è opportuno rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una specifica programmazione di consegna o ritiro di somme di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non pare sufficiente - essendo quello del 16/1/2015, un singolo episodio - per dedurre logicamente che anche tutte le precedenti operazioni annotate in agenda siano state effettivamente eseguite da in mancanza di ulteriori riscontri, desumibili da altri accertamenti, Parte_1
eventualmente svolti anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti, che il resistente, onerato CP_1
della prova del fatto contestato, neppure menziona.
Inoltre si osserva che gli approfondimenti nella fattispecie effettuati dalla Guardia di Finanza risultano solo riferiti, atteso come su di essi nulla sia documentato: essi sono genericamente richiamati non come dati di fatto, bensì come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia. Attraverso il riferimento a tali approfondimenti contenuto nel verbale di contestazione in disamina, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari,
utilizzabili nell'ambito di un procedimento ex art. 2727 c.c., ulteriori rispetto alle emergenze presenti sulle agende sequestrate ed al riscontro a queste fornito dai, soli, fatti accertati del 16 gennaio e del 22 aprile 2015.
In definitiva, i contenuti dei fogli delle agende sequestrate sono elementi, da soli, insufficienti a dimostrare,
con ragionevole certezza, la concretezza di tutti i fatti annotati.
Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nei decreti opposti che risultano privi di un idoneo supporto probatorio, l'onere di fornire il quale incombe sull'amministrazione opposta . (v. Cass. 28909/2022 : “ nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i
principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a.
provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare
la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa”).
E risulta, poi, irrilevante la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli Operanti della Guardia di
Finanza, sia dotato di fede privilegiata, posto che tale prerogativa è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza del Pubblico Ufficiale che l'atto redige, ma non può essere estesa alle valutazioni da quest'ultimo operate;
ed infatti, “la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle
valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero
ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass.
23800/2014).
Contr L'opposizione deve essere quindi accolta ed i decreti, oggetto di giudizio, emessi dal annullati.
Attesa la infondatezza delle preliminari eccezioni svolte dal ricorrente, le spese di giudizio vengono compensate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e conseguentemente annulla i decreti opposti n. 697304, n.
697313, n. 697320 e n. 697322, tutti del 27.9.18.-
Spese compensate
Così deciso in Genova all'udienza del 28.11.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
Successivamente all'udienza del 28.11.25 h 12 che viene svolta con le modalità di cui all'art. art.127 ter cpc e così sostituita dal deposito di note scritte, giusta decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, il Gop
-visti le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e le conclusioni rassegnate,
P.Q.M.
pronuncia la seguente sentenza ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 429 e 127 ter
c.p.c.
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione della discussione tra le parti costituite, del dispositivo e contestuale motivazione, nel procedimento RG n.
4053/2025, promosso da:
elett.te dom.to in Como Via XX Settembre 36 c/o lo Studio dell'Avv. Giuseppe Sassi che Parte_1
lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente
Contro
, Controparte_1 Controparte_2
resistente contumace
Motivi della decisione
Il presente giudizio viene alla valutazione e decisione di questo giudice all'esito di riassunzione sulla scorta della declaratoria di incompetenza territoriale ex art 38 cpc pronunciata dal Tribunale di Como (all.ta in atti).
Con ricorso infatti introdotto dinanzi al Tribunale di Como ha proposto opposizione avverso i Parte_1
seguenti decreti tutti emessi in data 27.09.2018 dal , - Controparte_1 [...] , ai sensi del DL 143/1991, D. Lgs. 231/2007, L. 689/1981 e tutti notificati il Controparte_3
05.10.2018:
-Decreto n. 697304 di pagamento quale sanzione amministrativa di € 7.545,00 per la violazione dell'art. 49
c. 1 D. Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 150.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e (Decreto n. 697304 – All. 1); Controparte_4
all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di Como n. GdF-2016-C0170-
062 -000 notificato all'interessato in data 26.02.2016 –
-Decreto n. 697313 di pagamento quale sanzione amministrativa dell'importo di € 7.520,00 per la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 150.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_4
(Decreto n. 697313 – All. 2); all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di
Como n. GdF-2016-C0170- 032-000 notificato all'interessato in data 26.02.2016;
-Decreto n. 697320 di pagamento quale sanzione amministrativa dell'importo di € 6.845,00 per la violazione dell'art. 49 c. 1 D. Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di €
136.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e (Decreto n. 697320 Controparte_4
– All. 3); all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di Como n. GdF-2016-
C0170- 017-000 notificato all'interessato in data 26.02.2016;
- Decreto n. 697322 di pagamento quale sanzione amministrativa dell'importo di € € 4.727,00 per la violazione dell'art. 49 c. 1 D. Lgs. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 94.154,86 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e (Decreto n. Controparte_4
697322 – All. 4); all'esito di processo verbale di contestazione del Nucleo Polizia Tributaria di Como n.
GdF-2016-C0170- 020 -000 notificato all'interessato in data 26.02.2016.-
Quanto sopra sulla scorta di n. 64 verbali di accertamento e contestazione notificati al in data Parte_1
26.02.2016 dal Nucleo Polizia Tributaria di Como con cui venivano contestate le violazioni di cui all' 49
cit., e di cui fanno parte i verbali sottesi ai decreti opposti (e nella specie i verbali: n. GdF-2016-C0170- 062
-000; GdF-2016- C0170- 032-000; GdF-2016-C0170- 017-000; GdF-2016-C0170- 020 -000 sub doc. 1,2,3,4
fasc ricorr.).- Contr Innanzi al Tribunale di Como si costituiva il con comparsa di costituzione (allegata in atti) , chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la piena legittimità e validità delle ordinanze impugnate.
Attesa la pendenza di procedimento penale a carico di , veniva quindi disposta la sospensione Parte_1
del processo ex art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale l'accertamento dei fatti in sede penale rispetto alle questioni oggetto di giudizio. Tale procedimento penale, originariamente radicato a Como, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale da parte del GUP, proseguiva avanti al Tribunale di Padova, che sollevava conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Padova in composizione collegiale e il GUP
presso il Tribunale di Como disponendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per il relativo giudizio.
La Corte di Cassazione, decidendo sul conflitto, dichiarava con sentenza dd. 12.12.2022 la competenza del
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como cui disponeva trasmettersi gli atti;
il procedimento si concludeva quindi con sentenza del Gup - Tribunale di Como n.481/2024 , passata in giudicato il
30.09.24, sentenza recante:- declaratoria di non luogo a procedere nei confronti del sig. ed altri Parte_1
per i reati loro rispettivamente ascritti in relazione al capo 1) a fronte di intervenuta prescrizione, ed in relazione agli ulteriori capi perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna.-
All'esito di ciò il giudizio iscritto a R.G. n.4878/2018 avanti al Tribunale di Como, di opposizione ai decreti di pagamento, già sospeso, veniva riassunto dal ricorrente;
il Tribunale di Como, infine, visto l'art. 38
c.p.c., dichiarava la propria incompetenza, ritenendo la competenza per territorio del Tribunale di Genova.-
Ivi quindi riassunto il giudizio, il ricorrente ripropone tutte le difese, eccezioni e domande.-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , che nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito nel giudizio così riassunto.
Quanto ai motivi di opposizione:
1-Il ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dei decreti opposti per non avere l'Amministrazione
proceduto alla sua audizione, ex art. 18 c. 1 L. 689/1981, nonostante la richiesta inoltrata con memoria in data 23.3.2016. L'eccezione è infondata: come da orientamento pacifico infatti (v Cass. n. 21146/2019, conformemente a
Cass. SU n. 1786/2010) “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative –
emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la
mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli
argomenti a proprio favore che l'interessato la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto
richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il
giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in
sede giurisdizionale”. Ed ancora (v cass. 24901/2022: “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia
fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il
giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in
sede giurisdizionale”
2-In secondo luogo il eccepisce la nullità dei decreti sul rilievo della impossibilità di individuazione Parte_1
del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 14 c.2 L. n. 689/1981 per la notifica della violazione.
Anche tale eccezione è infondata: infatti ai sensi del cit. art. 14 c. 3 L. n. 689/1981, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Autorità competente con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente (di novanta giorni) decorrono dalla data della ricezione. Nella specie,
l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali dei documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di
Polizia Giudiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente risulta essere stata concessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Como in data 21 gennaio 2016, mentre il processo verbale di contestazione
è stato notificato in data 26 febbraio 2016. La violazione, pertanto, è stata contestata nel termine di legge.
3-La violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981 Il ricorrente ha contestato anche la violazione dell'art 9 l.689/1981 e del principio del “ne bis in idem”
perché per le medesime condotte era all'epoca di introduzione del giudizio, sottoposto a indagine penale per il reato di riciclaggio.
Posto che il Gup del Tribunale di Como con sentenza n.481/2024 , passata in giudicato il 30.09.24, ha prosciolto perché gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di Parte_1
condanna, la questione risulta ad oggi superata.
In ogni caso essa è infondata, in quanto la condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p., è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
invece, la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 49 D. Lgs. 231/2007, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della provenienza lecita o illecita del denaro e dalle finalità perseguite. Pertanto è da escludere un concorso apparente di norme,
trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto della fattispecie, sia la finalità perseguita, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
4-La prova e sussistenza delle condotte.
Il ricorrente ha contestato anche l'assenza di prova dell'effettiva commissione dell'illecito oggetto dei decreti, con i quali è stato sanzionato per avere asseritamente consegnato delle somme di danaro contante rispettivamente a tale Sig. , amministratore della MUFASA INVESTIMENTI S.r.l. pari ad € Persona_1
150.500,00; a tale € 150.000; a tale , rappresentante legale della BCUBE Persona_2 Persona_3
FREIGHT FORWARDING S.R.L. € 136.500,00 e a BRAVO TANKERS S.p.s. € 94.154,86.
A tale proposito si rileva che tutti i decreti opposti sono stati emessi sulla base di un verbale di contestazione,
redatto il 26 febbraio 2016, dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16
gennaio e del 22 aprile 2015, , dopo essere stato sottoposto a pedinamento dal confine svizzero, Parte_1
è stato fermato al momento di fare ingresso in territorio Italiano, perquisito e trovato in possesso,
rispettivamente, delle somme di € 233.400,00 ed € 102.500,00, in denaro contante.
In data 16 gennaio 2016 sono state quindi sequestrate presso l'abitazione dell'odierno ricorrente stesso, n. 2
agendine contenenti annotazioni in merito a nominativi ed importi riconducibili a movimentazioni di denaro,
che secondo gli inquirenti, erano oggetto di ritiro o di consegna In base ai dati indicati nelle suddette agende, il ha poi emesso i decreti opposti, sia perché le CP_1
operazioni riportate sotto la data del 16/1/2015 erano coerenti con la somma di denaro in possesso di Parte_1
al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite,
coincidevano con quelli riportati nelle agende.
Al riguardo è opportuno rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una specifica programmazione di consegna o ritiro di somme di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non pare sufficiente - essendo quello del 16/1/2015, un singolo episodio - per dedurre logicamente che anche tutte le precedenti operazioni annotate in agenda siano state effettivamente eseguite da in mancanza di ulteriori riscontri, desumibili da altri accertamenti, Parte_1
eventualmente svolti anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti, che il resistente, onerato CP_1
della prova del fatto contestato, neppure menziona.
Inoltre si osserva che gli approfondimenti nella fattispecie effettuati dalla Guardia di Finanza risultano solo riferiti, atteso come su di essi nulla sia documentato: essi sono genericamente richiamati non come dati di fatto, bensì come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia. Attraverso il riferimento a tali approfondimenti contenuto nel verbale di contestazione in disamina, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari,
utilizzabili nell'ambito di un procedimento ex art. 2727 c.c., ulteriori rispetto alle emergenze presenti sulle agende sequestrate ed al riscontro a queste fornito dai, soli, fatti accertati del 16 gennaio e del 22 aprile 2015.
In definitiva, i contenuti dei fogli delle agende sequestrate sono elementi, da soli, insufficienti a dimostrare,
con ragionevole certezza, la concretezza di tutti i fatti annotati.
Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nei decreti opposti che risultano privi di un idoneo supporto probatorio, l'onere di fornire il quale incombe sull'amministrazione opposta . (v. Cass. 28909/2022 : “ nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i
principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a.
provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare
la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa”).
E risulta, poi, irrilevante la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli Operanti della Guardia di
Finanza, sia dotato di fede privilegiata, posto che tale prerogativa è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza del Pubblico Ufficiale che l'atto redige, ma non può essere estesa alle valutazioni da quest'ultimo operate;
ed infatti, “la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle
valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero
ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass.
23800/2014).
Contr L'opposizione deve essere quindi accolta ed i decreti, oggetto di giudizio, emessi dal annullati.
Attesa la infondatezza delle preliminari eccezioni svolte dal ricorrente, le spese di giudizio vengono compensate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e conseguentemente annulla i decreti opposti n. 697304, n.
697313, n. 697320 e n. 697322, tutti del 27.9.18.-
Spese compensate
Così deciso in Genova all'udienza del 28.11.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani