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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 327/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MORRESI MAURO elett. dom.to in VIA EINAUDI 168 62012 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINI REMO elett.te dom.to in Corso CP_1
Giuseppe Garibaldi 62012 Civitanova Marche
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in Ancona, via San CP_2
Martino 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società e impugna la sentenza n. 216/2024 Parte_1 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Fermo pubblicata in data 24/09/2024 a definizione del giudizio n.
254/2023 R.G. con la quale la stessa è stata condannata a pagare al proprio dipendente CP_1
pagina 1 di 8 la somma di €. 34.504,10 a titolo di differenze retributive, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . Ritiene l'appellante che la sentenza sia censurabile sulla scorta di due motivi: a) errore CP_2 di fatto del Giudicante nel non aver considerato che il datore di lavoro ha pagato al lavoratore nel periodo oggetto di accertamento (dic. 2014 - apr. 2024) la complessiva somma di €. 179.667,26 a fronte di un minor credito complessivo accertato in giudizio, di €. 179.454,35. b) Errore di diritto nell'applicazione, a fini contributivi, dall'art. 13 L. n. 413 del 26 luglio 1984.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, eccependo, in via CP_1 preliminare, la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 436 bis c.p.c. (rectius art. 348 bis), il difetto di legittimazione processuale attiva da parte della società appellante, ovvero dei soci Sig.ri Parte_1
e , in quanto titolari ciascuno del 25% delle quote di partecipazione della
[...] Controparte_3 nonché per avere gli stessi perfezionato l'operazione di Parte_1 Parte_1 cessione delle rispettive quote di partecipazione del 25% ciascuno (come da atto stipulato in data
18/04/2025 innanzi al notaio Dott. . Nel merito, ha chiesto il rigetto Persona_1 dell'impugnazione, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. Si è del pari costituito anche l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, si è riservata di decidere.
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni proposte dall'appellato le quali, CP_1 tuttavia, sono tutte infondate. Non vi sono, innanzitutto, i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione delle parti di sentenza censurate e degli elementi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda.
Del pari, appare evidente la legittimazione processuale dei firmatari dell'atto di appello, quali soci della snc per il 25% ciascuno, essendo notorio che, nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci.
Nel caso in esame, come rilevato dalla stessa parte appellata, nell'atto costitutivo (doc. n. 5), all'art. 6) si stabilisce che “l'amministrazione e la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio è affidata a tutti i soci, con firma tra loro libera e disgiunta per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione mentre per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di tutti i soci”.
pagina 2 di 8 La Cassazione ha, in proposito, affermato (v. sentenza n. 3416/2018) che “le disposizioni che regolano la rappresentanza della società di persone anche in sede processuale, invero, incarnano il principio per cui la qualità di amministratore è ritenuta connaturale alla posizione di socio di una società di persone. Dunque, l'attribuzione del relativo potere al socio costituisce un effetto naturale del contratto di società, salvo diversa regolamentazione interna. E questo si spiega sulla scorta della considerazione che, alla base della società di persone, si trova il progetto dei soci di impegnarsi personalmente nella gestione imprenditoriale. Si tratta, quindi, di norme sulla rappresentanza sociale derogabili mediante diversa disposizione statutaria che, tuttavia, sono rivolte a proteggere sempre
l'interesse della società e - di riflesso - dei singoli soci, non dei terzi. Sicché, qualora l'atto sia compiuto solo da un socio-amministratore in una situazione di amministrazione congiuntiva, nulla opponendo la società in proposito, il terzo non potrebbe far valere l'inefficacia «interna alla società» dell' attività svolta dal socio-amministratore in violazione della disposizione statutaria, poiché solo la società pseudo – rappresentata (o, al limite, anche il socio-amministratore che non ha preso parte a detta attività) è il soggetto legittimato a farne valere il vizio o a ratificarne l'operato. Tale principio si ricava anche dall'art. 2258, comma 3, cod. civ., ove è previsto che, nel caso di amministrazione congiuntiva, un socio-amministratore possa rappresentare la società nel compimento di atti urgenti compiuti al fine di evitare un danno alla società (Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 19/07/2000). In caso di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza, proprio perché si verte in ipotesi di socio operante come falsus procurator, l'inefficacia si prospetta quindi come temporanea, fino ad eventuale ratifica da parte della pseudo- rappresentata, e pertanto non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, mentre legittimato a dolersi dell'operato di colui che ha operato senza poteri è unicamente la società pseudo- rappresentata, non anche l'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell'operatività del contratto (Sez. 3 , Sentenza
n. 22891 del 10/11/2016; Cass. 3872/2004; Cass. 4601/1983).
2.5. Il regime di cui all'art. 182 cod. proc. civ. ( vecchia versione) applicato dalla Corte territoriale risulta conseguentemente inidoneo a regolare l'ipotesi di rappresentanza processuale esercitata da un solo socio amministratore in un contesto di amministrazione congiuntiva di una società di persone, poiché certamente non si prospetta quale attività esercitata in difetto di rappresentanza o di autorizzazione della società, ovvero come un vizio che determina la nullità della procura al difensore, bensì come un' ipotesi d'inefficacia temporanea e interna - sino a regolare ratifica della società- dell'attività processuale compiuta dal singolo socio - amministratore come falsus procurator della società, non rilevabile d'ufficio o dal terzo non legittimato”.
pagina 3 di 8 Sulla scorta di tali principi, appare evidente come il fatto che, eventualmente, la decisione di proporre appello, quale atto di straordinaria amministrazione, non sia stata condivisa dal terzo socio non possa essere opposto dal lavoratore che, quale terzo rispetto alla compagine sociale, non ha alcuna legittimazione a contestare l'assenza o l'inefficacia della rappresentanza processuale in capo ai soci firmatari dell'atto di procura.
Quanto, poi, alla vicenda traslativa delle quote della società e da parte dei Parte_1 Parte_1 soci e a cui è conseguita la costituzione della nuova società Parte_1 CP_3 [...]
(v. atto notarile prodotto dall'appellato dal quale, peraltro, si evince, peraltro, Parte_2 che anche il socio è stato nel frattempo sostituito da e ), Parte_1 CP_1 Parte_3 si precisa che tale circostanza alcun effetto può riversare sul presente giudizio.
Infatti, per orientamento consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13467 del
20/06/2011 ma anche n. 26926/2006) “La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di "jus postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società”.
In particolare, si è, poi, precisato (v. Cass. n. 15737 del 13/08/2004) che “la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell'ente (nella specie, società in nome collettivo, che comunque mantiene sempre la stessa natura giuridica) non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto, con la conseguenza che, ai fini dell'attribuzione dello "ius postulandi", è rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società”.
Venendo, dunque, al merito della controversia in esame, l'appello si fonda su di un errore di calcolo compiuto dal CTU nominato in primo grado, incaricato di quantificare “le differenze retributive eventualmente spettanti a nell'arco lavorativo da dicembre 2014 a febbraio 2022, CP_1 tenuto conto dei periodi di imbarco e sbarco, sulla base degli artt. 22 e 36 del c.c.n.l. di settore (per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima), dedotto quanto percepito come risultante dai documenti in atti e dall'elenco dei movimenti sub docc.
1-5 di parte resistente”. Il lavoratore, pagina 4 di 8 infatti, con il ricorso introduttivo, lamentava di essere stato sempre pagato con il minimo contrattuale e di non avere, invece, ricevuto la retribuzione c.d. alla parte che, al contrario, la società sosteneva essergli stata riconosciuta, seppure con pagamenti fuori busta effettuati dal socio , padre Parte_1 del lavoratore.
Il perito incaricato concludeva che relativamente al periodo dic. 2014 - febbraio 2022, il lavoratore aveva percepito somme eccedenti il conto “alla parte” superiore al minimo garantito e che l'eccedenza risultava essere pari ad €. 1.567,31.
Infatti, il CTU calcolava il valore della “parte” al netto della tassazione separata, pari ad euro
57.530,69 [74.715,18- (74.715,18*23%], aggiungeva i cedolini paga relativi al periodo 2018/2022 pari ad euro 47.079,00 e detraeva le somme effettivamente percepite di cui al sub docc 1-5 in atti, che ammontavano ad euro 106.177,00 (centoseimilacentosettantasette) (v. allegato 10).
È importante sottolineare come tale allegato 10 contenesse i pagamenti ottenuti dal lavoratore dal febbraio 2018 al marzo 2022.
Immediatamente dopo il deposito dell'elaborato, il datore di lavoro regolarizzava a fini Irpef la retribuzione corrisposta e provvedeva al pagamento “alla parte” del periodo successivo all'accertamento peritale (ovvero da marzo 2022 ad aprile 2024) (DOC. 6, 7, 8, 9).
All'udienza del 23 aprile 2024 il ricorrente chiedeva che l'accertamento peritale, venisse esteso anche al periodo dal marzo 2022 sino all'aprile 2024. Il G.L. accoglieva la richiesta formulando al
CTU quesito integrativo volto all'accertamento delle differenze retributive riguardo al periodo appena sopra citato. A questo punto il CTU ottenuta la documentazione contabile necessaria all'indagine, inviava alle parti la bozza dell'elaborato integrativo. Ricevute le rispettiva note critiche, depositava nel fascicolo telematico la relazione integrativa in data 17 luglio 2024 (relazione ed allegati in DOC. 10).
Ivi concludeva per un credito in capo al lavoratore pari ad €. 34.504,10.
Il CTU ha, in proposito, specificato di avere provveduto alla redazione della relazione tenendo conto dell'elaborato peritale già depositato in data 22/03/2024 completo di tutti i suoi allegati, a far parte integrante della nuova relazione, nonché della nuova documentazione messa a disposizione dalle parti.
Sulla base di tutto quanto sopra, il CTU, anziché provvedere ad effettuare i calcoli solo in relazione al periodo successivo oggetto di quesito integrativo, ha provveduto ad aggiornare i dati già calcolati con la prima perizia, aggiungendo il periodo successivo 2022/2024. Ha, dunque, determinato che il totale lordo della “parte” spettante al sig. nell'arco lavorativo tra dicembre 2014 CP_1
e aprile 2024 ammontava ad euro 90.145,76 (novantamilacentoquarantacinque/76).
pagina 5 di 8 Ha, poi, aggiunto, come fatto in precedenza, alla “parte” come sopra calcolata, i cedolini paga relativi al periodo 2014/2024 e poi dedurre da tale somma gli importi percepiti dal CP_1
In sostanza, il Ctu ha preso il valore della “parte” al netto della tassazione separata, pari ad euro
69.412,23 [90.145,76- (90.145,76*23%], ha aggiunto i cedolini paga relativi al periodo 2014/2024, pari ad euro 110.042,12 (allegato 12) ed ha detratto le somme effettivamente percepite di cui all'allegato
9bis, che ammontano ad euro 144.950,25.
Tuttavia, come sostenuto dall'appellante, dal totale spettante (retribuzione alla parte+minimo contrattuale riconosciuto nelle buste paga 2014/2024) il CTU ha detratto il percepito soltanto nel periodo 2018/2024, come si evince dalla lettura del documento 9 bis allegato alla perizia.
Il consulente avrebbe dovuto sottrarre anche tutti i pagamenti percepiti dal dicembre 2014 al dicembre 2017 (“salario minimo”) per complessivi €. 34.717,01, corrispondenti agli importi in busta paga.
L'errore è nato dal fatto che la società appellante aveva dedotto in primo grado di avere corrisposto somme fuori busta a titolo di retribuzione alla parte solo dal 2018, producendo, in tal modo,
i relativi bonifici. Nel calcolo delle retribuzioni corrisposte il CTU ha sì inserito tutti i pagamenti dal
2018 in poi comprendenti sia gli importi delle buste paga che il fuori busta ma ha dimenticato di inserire, tra il percepito, anche gli importi delle buste paga dal 2014 al 2018 che il lavoratore non ha mai contestato di avere regolarmente ricevuto.
Appare, dunque, corretta la doglianza espressa dall'appellante secondo cui il calcolo corretto doveva confrontare il totale dovuto, si ripete costituito dal totale dei cedolini paga (€. 110.042,12) e dalla differenza “alla parte” accertata (€. 69.412,23) per un totale complessivo di €. 179.454,35 con il percepito dal lavoratore, a titolo di retribuzioni in busta e fuori busta, nel periodo dicembre 2014 – aprile 2024, per la complessiva somma di €. 179.667,26. Laddove fossero state correttamente confrontate tali due cifre, il risultato a favore del lavoratore sarebbe stato pari a 0 (anzi, egli, avrebbe percepito anche circa 200,00 euro in più).
Di conseguenza, la sentenza impugnata che ha recepito le conclusioni della perizia senza avvedersi dell'errore commesso va riformata nel senso del rigetto della domanda del lavoratore di pagamento delle differenze retributive.
Il secondo motivo di appello riguarda, invece, la parte della sentenza che ha condannato la società al pagamento dei contributi anche in relazione all'importo di €. 90.145,76, quale retribuzione alla parte per le prestazioni da lavoro dipendente, ai sensi della legge n. 413/1984 recante il “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.
pagina 6 di 8 Al contrario, secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare l'art. 13 di tale legge, la quale andrebbe letta come impositiva dell'obbligo di pagamento dei contributi solo sui salari minimi garantiti, obbligazione pacificamente adempiuta dalla datrice di lavoro.
La questione attiene, dunque, all'interpretazione di tale norma che così recita: “(Retribuzione assoggettabile a contribuzione) 1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo
7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Ebbene, tale disposizione appare chiara nello stabilire che, per i lavoratori marittimi, la contribuzione debba essere versata soltanto tenendo presente i salari minimi garantiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si tratta, dunque, di contribuzione calcolata su di una retribuzione convenzionale, sicché l'eventuale quota alla parte che superi tale minimale non incide a livello contributivo.
L'appello va, in definitiva, totalmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso del rigetto totale della domanda del lavoratore.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (stante anche la mala fede del lavoratore che agiva in giudizio per ottenere retribuzioni in realtà già corrisposte) e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' , quale CP_4 terzo chiamato in causa solo al fine di ricevere eventuali contributi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
; CP_1
2) condanna a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado che CP_1 liquida, per il primo grado, in euro 7.700,00 e per il secondo grado in euro 7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) compensa le spese di entrambi i gradi nei confronti dell' ; CP_2
pagina 7 di 8 4) pone le spese della CTU di primo grado definitivamente a carico dell'appellato CP_1
con obbligo di refusione a favore della società appellante in caso di avvenuto
[...] pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 327/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MORRESI MAURO elett. dom.to in VIA EINAUDI 168 62012 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINI REMO elett.te dom.to in Corso CP_1
Giuseppe Garibaldi 62012 Civitanova Marche
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in Ancona, via San CP_2
Martino 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società e impugna la sentenza n. 216/2024 Parte_1 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Fermo pubblicata in data 24/09/2024 a definizione del giudizio n.
254/2023 R.G. con la quale la stessa è stata condannata a pagare al proprio dipendente CP_1
pagina 1 di 8 la somma di €. 34.504,10 a titolo di differenze retributive, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . Ritiene l'appellante che la sentenza sia censurabile sulla scorta di due motivi: a) errore CP_2 di fatto del Giudicante nel non aver considerato che il datore di lavoro ha pagato al lavoratore nel periodo oggetto di accertamento (dic. 2014 - apr. 2024) la complessiva somma di €. 179.667,26 a fronte di un minor credito complessivo accertato in giudizio, di €. 179.454,35. b) Errore di diritto nell'applicazione, a fini contributivi, dall'art. 13 L. n. 413 del 26 luglio 1984.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, eccependo, in via CP_1 preliminare, la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 436 bis c.p.c. (rectius art. 348 bis), il difetto di legittimazione processuale attiva da parte della società appellante, ovvero dei soci Sig.ri Parte_1
e , in quanto titolari ciascuno del 25% delle quote di partecipazione della
[...] Controparte_3 nonché per avere gli stessi perfezionato l'operazione di Parte_1 Parte_1 cessione delle rispettive quote di partecipazione del 25% ciascuno (come da atto stipulato in data
18/04/2025 innanzi al notaio Dott. . Nel merito, ha chiesto il rigetto Persona_1 dell'impugnazione, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. Si è del pari costituito anche l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, si è riservata di decidere.
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni proposte dall'appellato le quali, CP_1 tuttavia, sono tutte infondate. Non vi sono, innanzitutto, i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione delle parti di sentenza censurate e degli elementi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda.
Del pari, appare evidente la legittimazione processuale dei firmatari dell'atto di appello, quali soci della snc per il 25% ciascuno, essendo notorio che, nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci.
Nel caso in esame, come rilevato dalla stessa parte appellata, nell'atto costitutivo (doc. n. 5), all'art. 6) si stabilisce che “l'amministrazione e la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio è affidata a tutti i soci, con firma tra loro libera e disgiunta per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione mentre per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di tutti i soci”.
pagina 2 di 8 La Cassazione ha, in proposito, affermato (v. sentenza n. 3416/2018) che “le disposizioni che regolano la rappresentanza della società di persone anche in sede processuale, invero, incarnano il principio per cui la qualità di amministratore è ritenuta connaturale alla posizione di socio di una società di persone. Dunque, l'attribuzione del relativo potere al socio costituisce un effetto naturale del contratto di società, salvo diversa regolamentazione interna. E questo si spiega sulla scorta della considerazione che, alla base della società di persone, si trova il progetto dei soci di impegnarsi personalmente nella gestione imprenditoriale. Si tratta, quindi, di norme sulla rappresentanza sociale derogabili mediante diversa disposizione statutaria che, tuttavia, sono rivolte a proteggere sempre
l'interesse della società e - di riflesso - dei singoli soci, non dei terzi. Sicché, qualora l'atto sia compiuto solo da un socio-amministratore in una situazione di amministrazione congiuntiva, nulla opponendo la società in proposito, il terzo non potrebbe far valere l'inefficacia «interna alla società» dell' attività svolta dal socio-amministratore in violazione della disposizione statutaria, poiché solo la società pseudo – rappresentata (o, al limite, anche il socio-amministratore che non ha preso parte a detta attività) è il soggetto legittimato a farne valere il vizio o a ratificarne l'operato. Tale principio si ricava anche dall'art. 2258, comma 3, cod. civ., ove è previsto che, nel caso di amministrazione congiuntiva, un socio-amministratore possa rappresentare la società nel compimento di atti urgenti compiuti al fine di evitare un danno alla società (Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 19/07/2000). In caso di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza, proprio perché si verte in ipotesi di socio operante come falsus procurator, l'inefficacia si prospetta quindi come temporanea, fino ad eventuale ratifica da parte della pseudo- rappresentata, e pertanto non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, mentre legittimato a dolersi dell'operato di colui che ha operato senza poteri è unicamente la società pseudo- rappresentata, non anche l'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell'operatività del contratto (Sez. 3 , Sentenza
n. 22891 del 10/11/2016; Cass. 3872/2004; Cass. 4601/1983).
2.5. Il regime di cui all'art. 182 cod. proc. civ. ( vecchia versione) applicato dalla Corte territoriale risulta conseguentemente inidoneo a regolare l'ipotesi di rappresentanza processuale esercitata da un solo socio amministratore in un contesto di amministrazione congiuntiva di una società di persone, poiché certamente non si prospetta quale attività esercitata in difetto di rappresentanza o di autorizzazione della società, ovvero come un vizio che determina la nullità della procura al difensore, bensì come un' ipotesi d'inefficacia temporanea e interna - sino a regolare ratifica della società- dell'attività processuale compiuta dal singolo socio - amministratore come falsus procurator della società, non rilevabile d'ufficio o dal terzo non legittimato”.
pagina 3 di 8 Sulla scorta di tali principi, appare evidente come il fatto che, eventualmente, la decisione di proporre appello, quale atto di straordinaria amministrazione, non sia stata condivisa dal terzo socio non possa essere opposto dal lavoratore che, quale terzo rispetto alla compagine sociale, non ha alcuna legittimazione a contestare l'assenza o l'inefficacia della rappresentanza processuale in capo ai soci firmatari dell'atto di procura.
Quanto, poi, alla vicenda traslativa delle quote della società e da parte dei Parte_1 Parte_1 soci e a cui è conseguita la costituzione della nuova società Parte_1 CP_3 [...]
(v. atto notarile prodotto dall'appellato dal quale, peraltro, si evince, peraltro, Parte_2 che anche il socio è stato nel frattempo sostituito da e ), Parte_1 CP_1 Parte_3 si precisa che tale circostanza alcun effetto può riversare sul presente giudizio.
Infatti, per orientamento consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13467 del
20/06/2011 ma anche n. 26926/2006) “La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di "jus postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società”.
In particolare, si è, poi, precisato (v. Cass. n. 15737 del 13/08/2004) che “la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell'ente (nella specie, società in nome collettivo, che comunque mantiene sempre la stessa natura giuridica) non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto, con la conseguenza che, ai fini dell'attribuzione dello "ius postulandi", è rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società”.
Venendo, dunque, al merito della controversia in esame, l'appello si fonda su di un errore di calcolo compiuto dal CTU nominato in primo grado, incaricato di quantificare “le differenze retributive eventualmente spettanti a nell'arco lavorativo da dicembre 2014 a febbraio 2022, CP_1 tenuto conto dei periodi di imbarco e sbarco, sulla base degli artt. 22 e 36 del c.c.n.l. di settore (per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima), dedotto quanto percepito come risultante dai documenti in atti e dall'elenco dei movimenti sub docc.
1-5 di parte resistente”. Il lavoratore, pagina 4 di 8 infatti, con il ricorso introduttivo, lamentava di essere stato sempre pagato con il minimo contrattuale e di non avere, invece, ricevuto la retribuzione c.d. alla parte che, al contrario, la società sosteneva essergli stata riconosciuta, seppure con pagamenti fuori busta effettuati dal socio , padre Parte_1 del lavoratore.
Il perito incaricato concludeva che relativamente al periodo dic. 2014 - febbraio 2022, il lavoratore aveva percepito somme eccedenti il conto “alla parte” superiore al minimo garantito e che l'eccedenza risultava essere pari ad €. 1.567,31.
Infatti, il CTU calcolava il valore della “parte” al netto della tassazione separata, pari ad euro
57.530,69 [74.715,18- (74.715,18*23%], aggiungeva i cedolini paga relativi al periodo 2018/2022 pari ad euro 47.079,00 e detraeva le somme effettivamente percepite di cui al sub docc 1-5 in atti, che ammontavano ad euro 106.177,00 (centoseimilacentosettantasette) (v. allegato 10).
È importante sottolineare come tale allegato 10 contenesse i pagamenti ottenuti dal lavoratore dal febbraio 2018 al marzo 2022.
Immediatamente dopo il deposito dell'elaborato, il datore di lavoro regolarizzava a fini Irpef la retribuzione corrisposta e provvedeva al pagamento “alla parte” del periodo successivo all'accertamento peritale (ovvero da marzo 2022 ad aprile 2024) (DOC. 6, 7, 8, 9).
All'udienza del 23 aprile 2024 il ricorrente chiedeva che l'accertamento peritale, venisse esteso anche al periodo dal marzo 2022 sino all'aprile 2024. Il G.L. accoglieva la richiesta formulando al
CTU quesito integrativo volto all'accertamento delle differenze retributive riguardo al periodo appena sopra citato. A questo punto il CTU ottenuta la documentazione contabile necessaria all'indagine, inviava alle parti la bozza dell'elaborato integrativo. Ricevute le rispettiva note critiche, depositava nel fascicolo telematico la relazione integrativa in data 17 luglio 2024 (relazione ed allegati in DOC. 10).
Ivi concludeva per un credito in capo al lavoratore pari ad €. 34.504,10.
Il CTU ha, in proposito, specificato di avere provveduto alla redazione della relazione tenendo conto dell'elaborato peritale già depositato in data 22/03/2024 completo di tutti i suoi allegati, a far parte integrante della nuova relazione, nonché della nuova documentazione messa a disposizione dalle parti.
Sulla base di tutto quanto sopra, il CTU, anziché provvedere ad effettuare i calcoli solo in relazione al periodo successivo oggetto di quesito integrativo, ha provveduto ad aggiornare i dati già calcolati con la prima perizia, aggiungendo il periodo successivo 2022/2024. Ha, dunque, determinato che il totale lordo della “parte” spettante al sig. nell'arco lavorativo tra dicembre 2014 CP_1
e aprile 2024 ammontava ad euro 90.145,76 (novantamilacentoquarantacinque/76).
pagina 5 di 8 Ha, poi, aggiunto, come fatto in precedenza, alla “parte” come sopra calcolata, i cedolini paga relativi al periodo 2014/2024 e poi dedurre da tale somma gli importi percepiti dal CP_1
In sostanza, il Ctu ha preso il valore della “parte” al netto della tassazione separata, pari ad euro
69.412,23 [90.145,76- (90.145,76*23%], ha aggiunto i cedolini paga relativi al periodo 2014/2024, pari ad euro 110.042,12 (allegato 12) ed ha detratto le somme effettivamente percepite di cui all'allegato
9bis, che ammontano ad euro 144.950,25.
Tuttavia, come sostenuto dall'appellante, dal totale spettante (retribuzione alla parte+minimo contrattuale riconosciuto nelle buste paga 2014/2024) il CTU ha detratto il percepito soltanto nel periodo 2018/2024, come si evince dalla lettura del documento 9 bis allegato alla perizia.
Il consulente avrebbe dovuto sottrarre anche tutti i pagamenti percepiti dal dicembre 2014 al dicembre 2017 (“salario minimo”) per complessivi €. 34.717,01, corrispondenti agli importi in busta paga.
L'errore è nato dal fatto che la società appellante aveva dedotto in primo grado di avere corrisposto somme fuori busta a titolo di retribuzione alla parte solo dal 2018, producendo, in tal modo,
i relativi bonifici. Nel calcolo delle retribuzioni corrisposte il CTU ha sì inserito tutti i pagamenti dal
2018 in poi comprendenti sia gli importi delle buste paga che il fuori busta ma ha dimenticato di inserire, tra il percepito, anche gli importi delle buste paga dal 2014 al 2018 che il lavoratore non ha mai contestato di avere regolarmente ricevuto.
Appare, dunque, corretta la doglianza espressa dall'appellante secondo cui il calcolo corretto doveva confrontare il totale dovuto, si ripete costituito dal totale dei cedolini paga (€. 110.042,12) e dalla differenza “alla parte” accertata (€. 69.412,23) per un totale complessivo di €. 179.454,35 con il percepito dal lavoratore, a titolo di retribuzioni in busta e fuori busta, nel periodo dicembre 2014 – aprile 2024, per la complessiva somma di €. 179.667,26. Laddove fossero state correttamente confrontate tali due cifre, il risultato a favore del lavoratore sarebbe stato pari a 0 (anzi, egli, avrebbe percepito anche circa 200,00 euro in più).
Di conseguenza, la sentenza impugnata che ha recepito le conclusioni della perizia senza avvedersi dell'errore commesso va riformata nel senso del rigetto della domanda del lavoratore di pagamento delle differenze retributive.
Il secondo motivo di appello riguarda, invece, la parte della sentenza che ha condannato la società al pagamento dei contributi anche in relazione all'importo di €. 90.145,76, quale retribuzione alla parte per le prestazioni da lavoro dipendente, ai sensi della legge n. 413/1984 recante il “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.
pagina 6 di 8 Al contrario, secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare l'art. 13 di tale legge, la quale andrebbe letta come impositiva dell'obbligo di pagamento dei contributi solo sui salari minimi garantiti, obbligazione pacificamente adempiuta dalla datrice di lavoro.
La questione attiene, dunque, all'interpretazione di tale norma che così recita: “(Retribuzione assoggettabile a contribuzione) 1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo
7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Ebbene, tale disposizione appare chiara nello stabilire che, per i lavoratori marittimi, la contribuzione debba essere versata soltanto tenendo presente i salari minimi garantiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si tratta, dunque, di contribuzione calcolata su di una retribuzione convenzionale, sicché l'eventuale quota alla parte che superi tale minimale non incide a livello contributivo.
L'appello va, in definitiva, totalmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso del rigetto totale della domanda del lavoratore.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (stante anche la mala fede del lavoratore che agiva in giudizio per ottenere retribuzioni in realtà già corrisposte) e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' , quale CP_4 terzo chiamato in causa solo al fine di ricevere eventuali contributi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
; CP_1
2) condanna a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado che CP_1 liquida, per il primo grado, in euro 7.700,00 e per il secondo grado in euro 7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) compensa le spese di entrambi i gradi nei confronti dell' ; CP_2
pagina 7 di 8 4) pone le spese della CTU di primo grado definitivamente a carico dell'appellato CP_1
con obbligo di refusione a favore della società appellante in caso di avvenuto
[...] pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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