Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 177 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 177 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 30 ottobre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Bra (CN), Parte_1 C.F._1 strada Gandini n. 26/c, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Giardino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Busca (CN), via Laghi di Avigliana n. 146;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: vendita.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 30 ottobre 2024 il difensore di parte attrice, mediante il deposito delle relative note di trattazione scritta, ha concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale;
- accertato che vi è stato grave vizio al cambio automatico sull'autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA257SB acquistata dal sig. , dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra Pt_1
1
-condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno subito dal sig consistente nel pagamento delle riparazioni eseguite Pt_1 sull'autovettura pari ad € 5.673,00 come da fattura emessa da TD EC (vedi verbale udienza 11/07/24 teste ) nonché i danni da valutarsi in via equitativa ed Testimone_1 in misura non inferiore ad € 5.000,00 derivante dal mancato utilizzo dell'autovettura a far data dal 14/10/21 fino alla consegna dell'autovettura (data fattura TD EC) , stante la mancata consegna di auto sostitutiva da parte del venditore, il tutto oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo,
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e richiesta di distrazione a favore dell'antistatario difensore di parte attrice delle spese cui verrà condannata parte convenuta nonché delle spese di causa anticipate dal sottoscritto difensore (CU, marca, spese notifica)”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato – a seguito di declaratoria di nullità della prima notifica effettuata a mezzo pec – a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 21 luglio
2022, conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, la società Parte_1 CP_1 invocando l'applicazione della disciplina consumeristica e, in particolare, delle norme di cui all'art. 128 e ss. del D. Lgs n. 206/2000, per ottenere la sostituzione del veicolo Mitsubishi
Pajero targato ZA257SB o, in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita dello stesso con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni, oltre alla restituzione del prezzo corrisposto.
2 A fondamento della proposta domanda, parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che, in data 15 febbraio 2021, aveva acquistato presso la Parte_1 concessionaria di Busca (CN), Via Laghi di Avigliana n. 146, CP_1
l'autoveicolo tipo Mitsubishi Pajero, targato ZA257SB, al prezzo di euro 6.500,00 (così ripartito: euro 500,00 in contanti al momento della proposta di acquisto, euro 5.500,00 mediante bonifico bancario in data 16 febbraio 2020 ed euro 500,00 in contanti al momento del ritiro dell'autovettura) oltre alla permuta del proprio veicolo Suzuki AN
TA (del valore di euro 2.000,00);
b) che, in data 14 ottobre 2021, il sig. aveva riscontrato nel veicolo Mitsubishi Pt_1 gravi vizi consistenti nell'improvviso blocco del cambio automatico che avevano impedito la marcia dello stesso;
c) che, pertanto, in pari data, il sig. aveva provveduto a segnalare Pt_1 telefonicamente i vizi al rivenditore;
d) che, in tale circostanza, il veicolo era stato trasportato su indicazione del rivenditore, a spese del sig. , con un carroattrezzi presso una autofficina di EN (CN); Pt_1
e) che, successivamente, il veicolo era stato trasportato dal rivenditore presso l'Officina
F.T.D. di Orbassano (TO) – dove era ancora ricoverata – al fine di effettuare l'intervento di riparazione del cambio automatico compreso nella garanzia contrattuale;
f) che il veicolo era ancora ricoverato presso l'officina senza che fosse stato effettuato sul medesimo alcun intervento di manutenzione e/o sostituzione di eventuali elementi difettosi;
g) che, in data 2 dicembre 2021, il sig. aveva richiesto al venditore “di voler Pt_1 tempestivamente provvedere all'eliminazione dei vizi riscontrati e segnalati nell'autovettura de quo minacciando, ove ciò non fosse possibile, la risoluzione contrattuale con restituzione del prezzo oltre al risarcimento di tutti i danni subiti”;
h) che, inoltre, il sig. , con comunicazione a mezzo pec del 10 gennaio 2022, Pt_1 aveva informato formalmente di voler richiedere ai sensi della norma di CP_1 cui all'art. 130 Cod. Cons. il ripristino della conformità del bene acquistato mediante sostituzione con una nuova automobile dello stesso modello e di identiche caratteristiche e, in subordine, la risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento dei danni e restituzioni;
3 i) che, infine, il sig. , durante il tempo di fermo auto per la riparazione, aveva Pt_1 rivolto numerosi solleciti nei confronti di chiedendo la consegna di un CP_1 veicolo sostitutivo con analoghe caratteristiche di quello acquistato (a quattro ruote motrici) senza tuttavia ricevere alcun tipo di riscontro.
Tanto premesso, l'attore concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “In via preliminare;
- disporre CTU tecnica sull'autovettura acquistata tipo Mitsubisci Pajero targata ZA257SB che si trova presso l'Officina di Orbassano (TO);
In via principale;
- accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 sostituzione in favore del conchiudente, dell'auto tipo Mitsubisci Pajero targata ZA257SB con altra dello stesso tipo, uguale valore e caratteristiche;
In via subordinata;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra CP_1 con l'attore, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 8.500,00
(ottomilacinquecento/00) - pari al prezzo versato di € 6.500,00 più il valore dell'autovettura in permuta pari ad € 2.000,00 - oltre ad interessi legali interessi, dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso:
-condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno subito dal sig da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € Pt_1
5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, derivante dal mancato utilizzo dell'autovettura a far data dal 14/10/21 fino ad oggi, stante la mancata consegna di auto sostitutiva da parte del venditore.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la convenuta società
della quale, pertanto, all'udienza del 13 dicembre 2022, veniva dichiarata la CP_1 contumacia.
4 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, assunta la prova orale articolata dalla parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva pertanto rinviata all'udienza cartolare del 30 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, ove, sulle conclusioni rassegnate dall'attore nelle proprie note di trattazione scritta, era riservata in decisione, previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
• Diritto.
Nel merito, le domande proposte da sono risultate infondate e devono Parte_1 essere rigettate, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Giova premettere un corretto inquadramento delle azioni esperite e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, alla luce del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, all'esito, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o la sussistenza di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis: Cass. civ. Sez.
Unite, 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 6.4.2006, n. 7996).
Tale criterio, di portata generale, dev'essere in specie coordinato con la speciale disciplina dettata in tema di inadempimento del contratto di compravendita (artt. 1490 e ss. c.c.), che – alla luce dell'incontroversa qualità di consumatore rivestita nella vicenda de qua dall'odierno attore – deve a sua volta integrarsi con la normativa di favore prevista dagli artt. 128 ss. del D.
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) la quale, per giurisprudenza pacifica e costante, trova applicazione anche nell'ipotesi di vendita di “auto usate” (cfr. Cass. n.
806/1995).
Avuto riguardo a tale ultimo richiamo normativo occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nella disciplina consumeristica il legislatore, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo
5 libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva;
la previsione della subordinazione di una classe di rimedi ad un'altra impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l'unico onere imposto al consumatore è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, dei cosiddetti rimedi secondari (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. VI, 26/08/2022, n.25417).
Orbene, alla luce del tenore complessivo dell'atto introduttivo, ha proposto, Parte_1 in via principale, azione volta a far valere il rimedio consumeristico manutentivo del contratto –
e, in particolare, la sostituzione del veicolo Mitsubishi meglio individuato in premessa – e, in linea gradata, azione di risoluzione del contratto di compravendita ed azione di risarcimento dei danni derivanti dai vizi/difetti del bene compravenduto.
Tanto premesso, giova altresì evidenziare come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito pacificamente fino al 2013 e di recente confermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 3.5.2019, n. 11748, “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c. e ss., vale il principio che
l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493 c.c., comma 1, scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 8963 del 1998, n. 7986/1991,
n.2841/1974).
Siffatto orientamento, infatti, non risulta in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite
n. 13533/2001 in tema di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni, i quali discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, presunzione che non opera rispetto alle azioni edilizie, posto che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore alcun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, ma solo di consegnare la res oggetto di contratto.
In altri termini, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. 2,
6 Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2,
Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Con la conseguenza che, in mancanza di tale dimostrazione, l'azione spiegata non può trovare seguito.
Nella fattispecie che ci vede impegnati, tuttavia, come già indicato in premessa, la normativa codiscistica deve essere coordinata con la disciplina consumeristica, la quale prevede (nella formulazione ratione temporis applicabile), a tutela del consumatore acquirente, che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (art. 130 comma 1 cod. cons., laddove la conformità del bene venduto è da intendere, a norma dell'art. 129 cod. cons., tra l'altro, quale conformità alla descrizione fatta dal venditore e presenza delle “qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura”) e, oltre i consueti rimedi della azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, la possibilità che il consumatore chieda al professionista venditore la riparazione o la sostituzione del bene affetto da vizi. Inoltre, il Codice del Consumo prolunga fino a ventisei mesi dalla consegna del bene il termine di prescrizione dell'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore e fino a due mesi il termine per la denuncia dei vizi dei prodotti acquistati (cfr. art. 132 cod. cons.)
Per di più, l'art. 132 cod. cons., al comma terzo, prevede una presunzione iuris tantum a favore del consumatore, in virtù della quale i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause
7 del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza
30 giugno 2020, n. 13148).
Con specifico riferimento alla vendita di beni usati, deve anche tenersi conto del tempo del pregresso utilizzo e distinguere il vizio della cosa dal logorio di essa dovuto all'uso normale che se ne sia fatto (cfr. Cass. n. 806/1995; Cass. n. 2167/1979). Inoltre, l'art. 134 comma 2 cod. cons. prevede espressamente che “nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno”.
Orbene, quanto al rapporto tra normativa codicistica e normativa speciale, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (cfr. ex multis Cass. Sez.
2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019).
Come anche osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II
- 04/07/2022, n. 21084), questa conclusione è supportata, sul piano normativo sia dal dettato dell'art. 135, comma 2, cod. cons. – secondo il testo vigente ratione temporis, posto che il capo dedicato alla vendita di beni di consumo, di cui agli artt. 128 - 135 della disciplina consumeristica, risente, allo stato, delle modifiche apportate dal D. Lgs. 4 novembre 2021, n.
170, art. 1, comma 1, che, ai sensi del suo art. 2, comma 1, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2022 –, il quale prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo", sia dal disposto dell'art. 1469 bis c.c., secondo cui le disposizioni del titolo secondo del libro quarto del codice civile, dedicato ai contratti in generale, si applicano ai contratti del consumatore "ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame delle risultanze documentali, può ritenersi provata la circostanza che sia intercorso tra le parti un acquisto di automobile usata da un concessionario a una persona fisica per uso personale, sicché, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, deve trovare applicazione la speciale disciplina dettata per la vendita di beni di consumo – più favorevole al consumatore, nella prospettiva di sanare la fisiologica asimmetria
8 che ricorre rispetto al professionista – (disciplina, peraltro, applicabile d'ufficio dal giudice anche ove l'attore in giudizio non abbia invocato il corrispondente riferimento normativo); ed invero, è emerso che l'autovettura Mitsubishi Pajero targata ZA257SB era stata acquistata il 15 febbraio 2021 (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte attrice), laddove alcunché l'attore ha dedotto – né, tantomeno si è offerto di provare – in ordine alla data di consegna della stessa, allegando esclusivamente di avere riscontrato, in data 14 ottobre 2021, “gravi vizi consistenti nell'improvviso blocco del cambio automatico che impediva la marcia dell'autovettura” (v. atto di citazione, pag. 2).
In tal caso, ai sensi dell'art. 132, secondo e comma 3, cod. cons. – secondo la versione vigente ratione temporis – occorre, pertanto, accertare se un vizio fosse stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e, trattandosi di vizio che asseritamente si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, applicare la presunzione circa l'esistenza del difetto alla data della consegna, a meno che tale ipotesi risulti essere incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Orbene, calando tali coordinate ermeneutiche nel caso concreto, deve ritenersi inapplicabile alla fattispecie che ci vede impegnati la speciale disciplina consumeristica tenuto conto che, dalla stessa – sia pur laconica – prospettazione di parte attrice, è emerso che Parte_1
ha lamentato un fatto dannoso accaduto sul bene di consumo in data 14 ottobre 2021
[...] oltre il termine semestrale dall'avvenuto acquisto (15 febbraio 2021).
Peraltro, giova rilevare come, in ogni caso, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per affermare la responsabilità del venditore.
Ed invero, dall'esame degli atti di causa non è emerso che il consumatore abbia allegato e dimostrato uno specifico vizio (recte difetto di conformità) da cui era affetta l'autovettura al momento della verificazione del guasto al cambio automatico.
Al riguardo, pervero, l'odierna parte attrice ha affidato l'evidenziazione degli elementi della fattispecie invocata – e, in particolare dei vizi cui sarebbe stata affetta l'autovettura quali antecedenti causali dell'evento lesivo – ad una laconica attività deduttiva, omettendo finanche di produrre una consulenza tecnica di parte che supportasse sul piano argomentativo le affermazioni presenti nell'atto di citazione;
neanche in occasione del deposito telematico della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – come noto, quest'ultimo, termine preclusivo in relazione alla cristallizzazione del thema decidendum – l'attore ha inteso precisare le proprie
9 allegazioni ed i fatti posti a fondamento delle proprie domande, limitandosi ad un lapidario richiamo delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio.
In altri termini, l'acquirente si è limitato a denunciare un generico “blocco del cambio automatico” (v. atto di citazione, pag. 2), il quale ha costituito un mero evento lesivo (recte un dato puramente effettuale), potenzialmente ascrivibile sia a vizi o difetti di conformità del bene, sia a cause estranee.
Ma non ha denunciato alcun difetto di conformità del bene mobile acquistato, quale asserita causa scatenante del blocco del cambio automatico, secondo la nozione di difetto di conformità che può trarsi dall'art. 129, comma 2, cod. cons., sempre secondo la versione vigente ratione temporis.
E, in effetti, la laconica attività assertiva unitamente ad un quadro probatorio non univoco inducono in questa sede a ritenere che non sussistano elementi sufficienti per ricondurre il blocco del cambio automatico a vizi dell'autovettura, piuttosto che a cause esterne, come potrebbe essere un potenziale tamponamento subito dal mezzo o l'azione dolosa/colposa di terzi o del danneggiato medesimo.
Ed invero, anche sotto questo profilo, occorre rilevare che parte attrice ha, ancora una volta, affidato ad allegazioni telegrafiche l'evidenziazione della sussistenza di un collegamento eziologico tra la presenza di un asserito vizio del bene di consumo e l'evento dannoso, limitandosi ad assumere che la causa del blocco del cambio automatico fosse ascrivibile ad un vizio occulto dell'autovettura, senza al riguardo precisare alcunché; peraltro, solo all'esito dell'escussione del teste , titolare di una officina meccanica (TD Testimone_2
EC di Ferrari Trecati Daniele), all'udienza dell'11 luglio 2024, in assenza di qualsivoglia specifica allegazione sul punto da parte dell'attore, è emerso che si era verificata la “rottura meccanica del ruotismo epicicloidale” (cfr. verbale d'udienza dell'11 luglio 2024).
Ebbene, deve osservarsi, pertanto, come non abbia fornito alcuna prova Parte_1 idonea a dimostrare che l'asserito blocco del cambio automatico fosse stato imputabile ad un guasto o ad un malfunzionamento intrinseco all'autovettura o piuttosto ad altre cause non ascrivibili al venditore.
L'assenza di una specifica allegazione in ordine alla sussistenza e tipologia di vizi del bene, evidentemente, si è rivelata di ostacolo a qualsiasi positiva disamina delle doglianze in questa sede avanzate dall'attore, anche tenuto conto che la genericità della prospettazione offerta a
10 sostegno della pretesa creditoria è stata tale da essere risultata inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che è apparso finanche inammissibile disporre una C.T.U. tecnica volta all'accertamento delle effettive cause del blocco del cambio automatico, la quale avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Ebbene, con riferimento alla disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo – fermo restando che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato – l'art. 132, comma 3, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis) ha previsto, in chiave agevolativa di detto onere, che, allorché il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna – nella disciplina successiva alla novella del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, tale termine è stato esteso ad un anno – trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
È stato al riguardo già evidenziato come debba ritenersi l'inapplicabilità della presunzione di preesistenza del difetto, essendo il pregiudizio lamentato verificatosi – alla luce della prospettazione fornita dall'attore – oltre il termine semestrale di operatività della stessa.
Inoltre, anche a voler ritenere operante tale agevolazione probatoria, ciò non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato.
Tale conclusione vale anche in ordine alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un consumatore (ossia ad una persona fisica che abbia acquistato l'automobile per uso personale), poiché, ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 2005, art. 128 e ss., secondo la formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al consumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, presuppone che il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto
11 da cui possa desumersi il difetto di conformità, allo scopo di vincere il meccanismo presuntivo iuris tantum delineato dall'art. 129, comma 2, cod. cons.-.
Inoltre, tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44 (corrispondente al dettato dell'art. 132, comma 3, cod. cons. vigente ratione temporis) - deve essere interpretata nel senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene (cfr. Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13, c. ). Persona_1 Controparte_2
L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata).
In altri termini, intanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante.
Alla stregua di tale excursus, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare
– nonché provare – la sussistenza del vizio, senza doverne altresì dimostrare le cause e l'imputabilità al venditore. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c., ossia dovrà essere data, a cura del compratore, anche la prova delle cause e della imputazione all'alienante (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3695 del 07/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020).
12 Applicando tali dettami al caso di specie, considerato che nessuna allegazione e dimostrazione del vizio dell'autovettura o di difetti di conformità è stata resa dal compratore, non può essere riconosciuta la responsabilità del venditore. Le domande proposte, sia in linea principale che in linea gradata, devono, pertanto, essere rigettate.
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, alcuna statuizione va adottata sul punto attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cuneo, il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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