Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Consigliere ausiliario3) Dott. Alberto Lo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 232/2020 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
P.IVA 1 con sede in Milano, in persona del Parte 1 (P. Iva
,
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Gallai in virtù della procura in atti ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta (CL) presso e nello studio dell'Avv. Pietro Milano;
APPELLANTE
Contro
nata a [...] il [...], (C.F. [...] Controparte 1
nato a [...] il
), e Controparte_2 C.F. 1
), entrambi elettivamente domiciliati in 23.06.1951, (C.F. Codice Fiscale 2
Caltanissetta presso lo studio legale dell'Avv. P. Giorgio Middione, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti.
All'udienza del 27.06.2024, mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno così concluso ( : "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte 1
Caltanissetta, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'impugnazione: 1) Nel merito
2) In via subordinata accertare e dichiarare che Controparte 2 e [...]
Parte 1CP_1 sono debitori, in via solidale tra loro, nei confronti di della complessiva somma di € 26.717,95 oltre interessi contrattuali nella misura di 10
punti percentuali in più del Tasso B.C.E. /ex T.U.S.) dal 29.12.2016 all'effettivo soddisfo, calcolati sulla somma capitale di € 26.645,12 e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri e Controparte_1 a pagare il predetto importo a favore di Controparte_2 ovvero della somma di € 24.774,32 (capitale ancora dovuto al netto Parte 1
degli interessi, come risultante dal piano di ammortamento) o di quel maggiore o minor ammontare che verrà determinato in corso di causa o che verrà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione e del processo di primo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con contestuale condanna di controparte alla restituzione delle spese legali di primo grado già corrisposte da
Si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di concedere i termini diParte 1 legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche".
( CP_1 e CP 2 : "si contesta il contenuto tutto dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, si contesta il contenuto tutto degli scritti avversari depositati, comprese le note di trattazione scritta, in quanto assolutamente infondati in fatto ed in diritto;
si insiste nel contenuto tutto della comparsa di costituzione e risposta e delle note di trattazione scritta del sottoscritto procuratore da intendersi qui, per brevità, integralmente Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio per palese violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta cui per brevità si rinvia e da intendere qui integralmente ripetuta e trascritta;
Sempre preliminarmente in accoglimento della sollevata eccezione si chiede che venga dichiarata la inammissibilità dell'atto d'appello introduttivo del presente giudizio per palese violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e della L.134/2012 per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta cui per brevità si rinvia e da intendere qui integralmente ripetuta e trascritta;
Sempre preliminarmente si rileva ed eccepisce che parte appellante nel corso del giudizio di primo grado non ha provveduto ad iniziare alcuna procedura di mediazione, così come previsto dal d.lgs n.28/2010, conseguentemente il decreto ingiuntivo posto alla base della corretta sentenza impugnata, anche in caso di riforma o parziale riforma della stessa, deve essere revocato, così come previsto dal d.lgs n.28/2010, per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta cui per brevità si rinvia e da intendere qui integralmente ripetuta e trascritta;
Nel merito, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto d'appello della per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e Parte_1
risposta cui per brevità si rinvia e da intendere qui integralmente ripetuta e trascritta;
Conseguentemente rigettare integralmente l'atto d'appello introduttivo del presente giudizio e confermare la sentenza n.19/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;
Conseguentemente revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta cui per brevità si rinvia e da intendere qui integralmente ripetuta e trascritta;
Sempre nel merito per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e risposta cui per brevità si rinvia e da intendere qui integralmente ripetuta e trascritta, ritenere e dichiarare che gli appellati non devono alla società opposta il credito ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo, né altro e diverso credito perché mai correttamente quantificato da parte della società appellante su cui grava l'onere della prova di dimostrare il/o l'eventuale quantum debeatur.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
I FATTI DI CAUSA
Controparte_2Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte 1
[...] oppugnavano il decreto ingiuntivo n.127/2017 con il quale il Tribunale di
Caltanissetta, in forza di un contratto di mutuo, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro € 26.717,95 in favore della Deusche Bank s.p.a, oltre interessi di mora al tasso convenuto e spese del monitorio.
Sostenendo in via preliminare la nullità dell'opposto provvedimento per essere stato emesso al di fuori dei presupposti richiesto dagli artt. 633 e ss. c.p.c., gli opponenti eccepivano la nullità delle clausole aventi ad oggetto il costo del finanziamento, nonché di quelle relative agli interessi di mora, alle spese e alle penali per il ritardo nei pagamenti. Chiedevano la revoca del gravato provvedimento con condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta opposta la quale contestava tutte le eccezioni avversarie ed instava per il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria sostanziatasi nella sola produzione di documentazione conferente atteso che il difensore della parte opponente rinunciava alla richiesta di c.t.u. contabile.
All'esito il Tribunale emetteva la sentenza n° 19/2020 con la quale, in accoglimento della proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la banca al pagamento delle spese processuali.
Per quel che qui rileva, il giudice di prime cure riteneva insufficiente la documentazione prodotta dalla banca “a comprovare il credito alla stregua dei più rigorosi canoni probatori richiesti nel giudizio ordinario di cognizione", dovendosi escludere – si riporta
-
verbum ad verbum- "l'idoneità probatoria dell'estratto conto (peraltro mai inviato ai clienti, che non avendone avuto conoscenza sono stati privati della possibilità di esaminare e/o contestare le singole poste) benchè certificato ai sensi dell'art.50 d.lgs 1 settembre 1993 n.285: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi
-
espressamente previste la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo (cfr. ex pluribus Cass.
3.5.2011 n.9695). وووو
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello la Parte 1
affidandolo ai motivi dei quali si dirà.
Si sono costituiti deducendo l'inammissibilità, ex artt. CP 2 e CP 1
342 e 348 bis c.p.c., del proposto gravame e contestando, nel merito, ogni doglianza.
Con ordinanza del 06.07.2021, la Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità ed ha rinviato la causa per la decisione.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, atteso che il proposto gravame è formalmente esente dalla censura di omessa specificazione dei motivi, risultando gli stessi chiaramente individuati ed espressi.
A tale riguardo è appena il caso di osservare che la Suprema Corte ha “mitigato” le rigide preclusioni formali introdotte dall'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. n° 27199/2017) e, per converso, con ripetute pronunce ha consolidato il principio giuridico -cui questo Collegio intende dare continuità che esclude l'uso di particolari forme sacramentali per la redazione dell'atto di appello, ovvero che esso debba contenere la redazione di un
"progetto alternativo" di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
E non può accogliersi neppure l'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale risulta assorbita dal fatto che il Collegio, con l'ordinanza del 06.07.2021 dianzi citata, ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente la sua fondatezza all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Tale delibazione perciò è già stata implicitamente resa in senso reiettivo con la succitata ordinanza, con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte 1 censuraCon i motivi che sorreggono la proposta impugnazione,
l'impugnata statuizione per avere il giudice di prime cure “erroneamente escluso la sussistenza di prova certa a dimostrare l'ammontare del credito monitoriamente azionato".
Si sostiene, in particolare, che l'anzidetta conclusione confligge palesemente con la documentazione versata agli atti del giudizio (contratto di finanziamento e prova della ricezione della somma finanziata), la quale, invece, era idonea a giustificare non solo l'emissione del decreto ingiuntivo ma anche a fornire adeguata prova dell'esistenza del credito all'interno dell'ordinario processo di cognizione che è stato instaurato attraverso la ripetuta opposizione.
La doglianza è fondata in tutta la sua articolazione e deve essere accolta.
Giova anzitutto rammentare al riguardo che l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di finanziamento, sicché sulla stessa incombeva l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo, infatti, non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, sicché l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis
Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n. 5071, Cass. 19 settembre 2013, n.
21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Nola, 19 maggio 2022, n.1089, Tribunale
Torino, 1 luglio 2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale
Milano, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale
Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, 20 dicembre 2018).
Ebbene, a sostegno della pretesa creditoria azionata la società opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento, l'atto di erogazione e quietanza del mutuo (allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c.), e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b., da cui si evince la quantificazione degli insoluti maturati, al netto dei versamenti parziali.
La banca, pertanto, ha fornito la prova tanto del titolo negoziale sul quale fonda la pretesa restitutoria, quanto dell'erogazione delle somme mutuate, senza che vi era alcuna necessità di produrre gli estratti conto, essendo questi ultimi necessari come noto- solo per i rapporti regolati in conto corrente nei quali vanno ricostruiti tutti gli addebiti effettuati dall'inizio alla fine del rapporto sulla base delle condizioni contrattuali.
Non solo, ma il corretto adempimento dell'onere probatorio che gravava sull'istituto di credito quale attore in senso sostanziale è avvenuto nel pieno rispetto di quanto statuito sull'argomento dalle Sezioni Unite: "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di converso, gli opponenti non hanno offerto né la prova di avere eseguito pagamenti a deconto, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere generiche perplessità sull'esatto ammontare della pretesa;
sicché, in assenza di considerazioni più circostanziate sul contenuto delle eccezioni e di una prova contraria a quella fornita dal creditore, non vi è ragione di dubitare della fondatezza della domanda. A ciò si aggiunga poi che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, il credito ingiunto, così come emerge dalla documentazione in atti, risulta anche esattamente determinato alla data di emissione del decreto ingiuntivo.
Dalla certificazione TUB, infatti, risulta che i debitori hanno provveduto al pagamento delle sole prime otto rate (dal 4.12.2013 al 4.07.2014) del finanziamento che era stato loro concesso, alle quali si aggiunge un ulteriore pagamento di € 113,06, e così per un totale di
€ 3.452,58.
Ne deriva che il capitale di credito, alla data del 05.07.2014, ammontava ad € 23.273,68
(importo che si ottiene detraendo dal capitale finanziato, € 26.726,68, quanto effettivamente versato dalla parte debitrice, e cioè € 3.452,58), somma alla quale si dovevano aggiungere gli interessi convenzionali al tasso del 7,99% (€ 4.468,25) a decorrere dal pagamento dell'ultima rata (04.08.2014) e fino a quella di redazione della certificazione ex art. 50 (28.12.2016).
Se così è, il credito effettivamente vantato dalla banca alla data della richiesta del provvedimento monitorio ammontava a complessive € 27.742,93, cifra che, anche se di poco, supera comunque quella che poi è stata effettivamente ingiunta.
E non colgono nel segno neppure le eccezioni con le quali gli appellati tentano di infirmare la validità della costituzione avversaria in giudizio, nonché quella del procedimento per via del mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Con riferimento a quest'ultima obiezione, va osservato che l'improcedibilità del giudizio di opposizione non è stata tempestivamente sollevata (e cioè nella prima udienza successiva alla adozione del provvedimento sulla richiesta di provvisoria esecuzione da parte del tribunale del decreto ingiuntivo opposto) dagli impugnanti, talché ai predetti è ormai preclusa ogni possibilità di avanzarla nella fase di gravame.
Giova ricordare al riguardo una perspicua pronuncia della Suprema Corte che così recita:
“Ai sensi dell' articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010,
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga e va rimarcato che
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nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del ricordato decreto legislativo". (Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n. 12896).
Quanto, invece, alla dedotta "nullità della procura alle liti", si rileva come essa, oltre a non essere stata tempestivamente sollevata sul piano processuale (solo con la memoria di replica), non sia neppure fondata, dal momento che nella procura notarile (doc.
2 - atto di conferimento dei poteri) versata agli atti del giudizio, al dr. Controparte_3 (dirigente che ha conferito la procura all'Avv. Gallai), è stato attribuito della Parte 1
anche il potere di "rappresentare la società nelle cause civili relative all'attività di recupero dei crediti derivanti dall'erogazione di crediti al consumo".
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello proposto dalla [...] Parte 1 deve essere accolto e la gravata sentenza deve essere riformata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico della parte appellata.
Si liquidano: per il primo grado in € 4.200,00 (di cui € 1000,00 per la fase di studio, €
700,00 introduttiva, € 1.000,00 per quella istruttoria ed € 1.500,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfetario, iva e cpa se dovuti;
ed in € 3.600,00 per quella di gravame (€
1.000,00 fase di studio;
€ 800,00 fase introduttiva ed € 1.800,00 fase decisoria), oltre rimborso forfetario, iva e cpa se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n° 19/20 del 17.01.2020 del Tribunale di Caltanissetta, così dispone:
-rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2 e Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.127/2017 del Tribunale di Caltanissetta, che conferma;
-condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 4.200,00 oltre accessori, se dovuti, per il primo grado, ed in € 3.600,00 oltre accessori, se dovuti, per la fase di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice