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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2024, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1167/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1167/2019 Oggi 11 aprile 2024 ad ore 10,14 innanzi al dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: L'avv. M. GIORDANO per l'attore insiste nelle domande formulate e si riporta alle precisazioni delle conclusioni già rassegnate, Per il sig. l'avv. I. GERMANA' per delega dell'avv. Antonio NOE' il CP_1 quale si riporta al preverbale del 10.4.2024 e alle precisazioni delle conclusioni già rassegnate, Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con citazione notificata in data 11 marzo 2019, il in persona del Parte_1 proprio amministratore pro tempore, sig. elettivamente Parte_2 domiciliato in Messina, in via Dogali n.25, presso lo studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano, che lo rappresenta e difende, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina, il Sig.
[...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in CP_1 conseguenza dell'inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c.; lamentava l'attore la violazione del regolamento condominiale per utilizzo improprio, da parte del convenuto, dei locali di sua proprietà locati ad uso commerciale al Sig. , CP_2 titolare del locale denominato “ ”, dal quale – per tesi dell'attore – provenivano, Org_1 durante le serate danzanti organizzate, immissioni sonore tali da superare la normale tollerabilità; produceva la relazione di consulenza redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e recante il n. 5650.2016 R.G., dalla quale era emerso, a seguito delle misurazioni effettuate, il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal locale “
[...]
, tali da creare nocumento ai residenti del condominio “ ; argomentava la Org_1 Parte_1 lesione dei diritti costituzionalmente garantiti quali la salute, l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia e deduceva che, a causa delle succitate immissioni sonore nelle ore notturne, erano state precedentemente instaurate due procedure finalizzate a far cessare la condotta lesiva posta in essere dal titolare del locale.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, ascriveva al sig. la responsabilità delle immissioni sonore denunziate in CP_2 ragione della sua qualità di conduttore dell'immobile facente parte del condominio, invero locato per l'esercizio di attività commerciale di bar e paninoteca già dal 2011 con contratto che vietava ogni mutamento di destinazione;
rilevava, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice, rievocava il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Messina nel procedimento recante il n. 4191.2017 R.G., nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c., nel quale “non è emersa la responsabilità – neanche concorrente – del CP_
nella generazione delle immissioni sonore”; deduceva la carenza della prova del danno rimessa, peraltro, per la sua quantificazione al Giudice. Il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni;
in esito alla detta precisazione il giudice ordinava la discussione orale per il 11.04.2024. La domanda proposta da parte attrice è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente occorre soffermarsi sul dedotto difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, proprietario dell'immobile locato alla società denominata “ . Org_1
Secondo un principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione - ormai consolidato
– “il proprietario è tenuto a partecipare, quale litisconsorte necessario, nel relativo giudizio in cui si controverta in ordine all'esistenza ed alla validità del regolamento, in quanto le suddette limitazioni costituiscono oneri reali o servitù reciproche” (Cass. civile sez. II, 27.05.2011, n.11859); ne discende che correttamente parte attrice ha convenuto in giudizio il proprietario dell'immobile ricadente nel condominio e già vincolatosi contrattualmente con la sottoscrizione ovvero con l'adesione al regolamento condominiale contrattuale. Sennonché occorre soffermarsi sulla previsione del regolamento che l'odierna parte attrice reputa violata;
nella citazione introduttiva del presente giudizio si fa d'un verso esplicito ed inequivoco riferimento all'art. 11 del Regolamento Condominiale nel quale è espressamente previsto il divieto di “disturbare i vicini con schiamazzi e balli, nonché apparecchi radio, televisori, fonografi e simili in modo assordante e fastidioso dalle ore 14 alle ore 16 nel periodo estivo (..)”, salvo poi imputare al convenuto di aver locato il suo CP_1 immobile – in detto condominio ricadente – ad una società denominata “ ” che ha Org_1 svolto all'interno dell'immobile attività (di bar e disco pub) idonea – per tesi dell'attore – ad arrecare disturbo al Condominio ed ai condomini tutti, come accertato in seno all'accertamento tecnico preventivo esperito. Non v'è dubbio alcuno che l'avvenuta locazione dell'immobile appena indicato alla società “ ” non integra la violazione della previsione regolamentare condominiale Org_1 appena indicata (che prevede anche il divieto per i condomini e per gli inquilini di disturbare i vicini con schiamazzi o balli dopo le ore 22); a ciò va soggiunto che nel contratto di locazione (del 4 luglio 2011 in atti) v'è anche un puntuale riferimento anche alla previsione per il conduttore dell'obbligo di non istallare “macchinari rumorosi che superino la normale tollerabilità”. Ed ancora la produzione delle immissioni intollerabili e la violazione della norma del regolamento sono state dall'odierno attore di fatto correlate all'attività commerciale svolta dal conduttore e non anche ad una specifica condotta del convenuto, ciò che consente di escludere la responsabilità del convenuto e proprietario dell'immobile.
pagina 2 di 4 L'affermazione della responsabilità del convenuto odierno – anche sul diverso fronte extracontrattuale, laddove la si volesse ritenere effettivamente ipotizzata dal condominio – avrebbe, peraltro, richiesto l'allegazione e la prova del concorso di quest'ultimo con il conduttore alla realizzazione del fatto asseritamente dannoso e, quindi, del suo apporto causale;
in altri termini parte attrice avrebbe dovuto prima chiedere e poi provare un coinvolgimento del proprietario e convenuto nelle immissioni intollerabili provocate dal conduttore e, quindi, che l'odierno attore fosse l'autore ovvero il coautore della generazione delle immissioni sonore, posto che il solo fatto di essere il proprietario non è elemento sufficiente, neppure in astratto, a realizzare una responsabilità contrattuale o una corresponsabilità (anche aquiliana ex art. 2043 c.c.) in relazione al fatto addebitato. Alla luce delle superiori considerazioni non si rileva nel caso di specie, alcuna responsabilità, neanche concorrente, del nella violazione di siffatta previsione. CP_1
A ciò va soggiunto che non v'è stata alcuna specifica allegazione e prova del danno subito;
la mera affermazione della ascrivibilità alle immissione accertate di un danno non patrimoniale non ben definito non consente di alcun vaglio sulla sussistenza di un danno effettivamente risarcibile;
l'allegazione, in ordine al preteso danno risarcibile, avrebbe dovuto essere circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Le domande dell'attore sono quindi infondate nel merito e vanno rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché devesi condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1167.2019 R.G. promossa dal in persona del proprio amministratore pro tempore, sig. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Messina, in via Dogali n.25, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano (C.F. che lo rappresenta e C.F._1 difende, parte attrice, contro nato a [...] il [...] CP_1
( ) residente in [...] C.F._2 elettivamente domiciliato in AO via Francavilla 171, presso lo studio dell'Avv. Antonio Noè, che lo rappresenta congiuntamente con l'Avv. Cinzia Tavano (C.F.
), per procura in atti, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, C.F._3 eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di giudizio, liquidate in 2.540,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Messina, il 11.04.2024 Il Presidente della II Sezione Civile (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1167/2019 Oggi 11 aprile 2024 ad ore 10,14 innanzi al dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: L'avv. M. GIORDANO per l'attore insiste nelle domande formulate e si riporta alle precisazioni delle conclusioni già rassegnate, Per il sig. l'avv. I. GERMANA' per delega dell'avv. Antonio NOE' il CP_1 quale si riporta al preverbale del 10.4.2024 e alle precisazioni delle conclusioni già rassegnate, Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con citazione notificata in data 11 marzo 2019, il in persona del Parte_1 proprio amministratore pro tempore, sig. elettivamente Parte_2 domiciliato in Messina, in via Dogali n.25, presso lo studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano, che lo rappresenta e difende, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina, il Sig.
[...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in CP_1 conseguenza dell'inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c.; lamentava l'attore la violazione del regolamento condominiale per utilizzo improprio, da parte del convenuto, dei locali di sua proprietà locati ad uso commerciale al Sig. , CP_2 titolare del locale denominato “ ”, dal quale – per tesi dell'attore – provenivano, Org_1 durante le serate danzanti organizzate, immissioni sonore tali da superare la normale tollerabilità; produceva la relazione di consulenza redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e recante il n. 5650.2016 R.G., dalla quale era emerso, a seguito delle misurazioni effettuate, il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal locale “
[...]
, tali da creare nocumento ai residenti del condominio “ ; argomentava la Org_1 Parte_1 lesione dei diritti costituzionalmente garantiti quali la salute, l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia e deduceva che, a causa delle succitate immissioni sonore nelle ore notturne, erano state precedentemente instaurate due procedure finalizzate a far cessare la condotta lesiva posta in essere dal titolare del locale.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, ascriveva al sig. la responsabilità delle immissioni sonore denunziate in CP_2 ragione della sua qualità di conduttore dell'immobile facente parte del condominio, invero locato per l'esercizio di attività commerciale di bar e paninoteca già dal 2011 con contratto che vietava ogni mutamento di destinazione;
rilevava, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice, rievocava il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Messina nel procedimento recante il n. 4191.2017 R.G., nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c., nel quale “non è emersa la responsabilità – neanche concorrente – del CP_
nella generazione delle immissioni sonore”; deduceva la carenza della prova del danno rimessa, peraltro, per la sua quantificazione al Giudice. Il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni;
in esito alla detta precisazione il giudice ordinava la discussione orale per il 11.04.2024. La domanda proposta da parte attrice è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente occorre soffermarsi sul dedotto difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, proprietario dell'immobile locato alla società denominata “ . Org_1
Secondo un principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione - ormai consolidato
– “il proprietario è tenuto a partecipare, quale litisconsorte necessario, nel relativo giudizio in cui si controverta in ordine all'esistenza ed alla validità del regolamento, in quanto le suddette limitazioni costituiscono oneri reali o servitù reciproche” (Cass. civile sez. II, 27.05.2011, n.11859); ne discende che correttamente parte attrice ha convenuto in giudizio il proprietario dell'immobile ricadente nel condominio e già vincolatosi contrattualmente con la sottoscrizione ovvero con l'adesione al regolamento condominiale contrattuale. Sennonché occorre soffermarsi sulla previsione del regolamento che l'odierna parte attrice reputa violata;
nella citazione introduttiva del presente giudizio si fa d'un verso esplicito ed inequivoco riferimento all'art. 11 del Regolamento Condominiale nel quale è espressamente previsto il divieto di “disturbare i vicini con schiamazzi e balli, nonché apparecchi radio, televisori, fonografi e simili in modo assordante e fastidioso dalle ore 14 alle ore 16 nel periodo estivo (..)”, salvo poi imputare al convenuto di aver locato il suo CP_1 immobile – in detto condominio ricadente – ad una società denominata “ ” che ha Org_1 svolto all'interno dell'immobile attività (di bar e disco pub) idonea – per tesi dell'attore – ad arrecare disturbo al Condominio ed ai condomini tutti, come accertato in seno all'accertamento tecnico preventivo esperito. Non v'è dubbio alcuno che l'avvenuta locazione dell'immobile appena indicato alla società “ ” non integra la violazione della previsione regolamentare condominiale Org_1 appena indicata (che prevede anche il divieto per i condomini e per gli inquilini di disturbare i vicini con schiamazzi o balli dopo le ore 22); a ciò va soggiunto che nel contratto di locazione (del 4 luglio 2011 in atti) v'è anche un puntuale riferimento anche alla previsione per il conduttore dell'obbligo di non istallare “macchinari rumorosi che superino la normale tollerabilità”. Ed ancora la produzione delle immissioni intollerabili e la violazione della norma del regolamento sono state dall'odierno attore di fatto correlate all'attività commerciale svolta dal conduttore e non anche ad una specifica condotta del convenuto, ciò che consente di escludere la responsabilità del convenuto e proprietario dell'immobile.
pagina 2 di 4 L'affermazione della responsabilità del convenuto odierno – anche sul diverso fronte extracontrattuale, laddove la si volesse ritenere effettivamente ipotizzata dal condominio – avrebbe, peraltro, richiesto l'allegazione e la prova del concorso di quest'ultimo con il conduttore alla realizzazione del fatto asseritamente dannoso e, quindi, del suo apporto causale;
in altri termini parte attrice avrebbe dovuto prima chiedere e poi provare un coinvolgimento del proprietario e convenuto nelle immissioni intollerabili provocate dal conduttore e, quindi, che l'odierno attore fosse l'autore ovvero il coautore della generazione delle immissioni sonore, posto che il solo fatto di essere il proprietario non è elemento sufficiente, neppure in astratto, a realizzare una responsabilità contrattuale o una corresponsabilità (anche aquiliana ex art. 2043 c.c.) in relazione al fatto addebitato. Alla luce delle superiori considerazioni non si rileva nel caso di specie, alcuna responsabilità, neanche concorrente, del nella violazione di siffatta previsione. CP_1
A ciò va soggiunto che non v'è stata alcuna specifica allegazione e prova del danno subito;
la mera affermazione della ascrivibilità alle immissione accertate di un danno non patrimoniale non ben definito non consente di alcun vaglio sulla sussistenza di un danno effettivamente risarcibile;
l'allegazione, in ordine al preteso danno risarcibile, avrebbe dovuto essere circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Le domande dell'attore sono quindi infondate nel merito e vanno rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché devesi condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1167.2019 R.G. promossa dal in persona del proprio amministratore pro tempore, sig. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Messina, in via Dogali n.25, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano (C.F. che lo rappresenta e C.F._1 difende, parte attrice, contro nato a [...] il [...] CP_1
( ) residente in [...] C.F._2 elettivamente domiciliato in AO via Francavilla 171, presso lo studio dell'Avv. Antonio Noè, che lo rappresenta congiuntamente con l'Avv. Cinzia Tavano (C.F.
), per procura in atti, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, C.F._3 eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di giudizio, liquidate in 2.540,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Messina, il 11.04.2024 Il Presidente della II Sezione Civile (dott. Ugo Scavuzzo)
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